Post

Visualizzazione dei post con l'etichetta Il Penalista

L'estorsione nei rapporti familiari

Estorsione nei confronti di coniuge separato (Cass. pen., n. 15111/2010) G. Dingeo (Nota a sentenza 25/5/2010) Cass. pen., sez. II, 20 aprile 2010, n. 15111 Con questa sentenza la Corte si occupa di un problema particolare. Ci si domanda infatti se può essere accusato del reato di estorsione il coniuge, proprietario della casa coniugale che in sede di separazione e divorzio venga affidata all'altro coniuge, che, con minacce di morte, lo costringa a trasferirsi altrove. I fatti sono i seguenti. Tizio veniva condannato dal GUP per il reato di estorsione, per aver costretto, con minacce di morte e altre violenze, la sua ex moglie ad abbandonare la casa coniugale e a trasferirsi altrove. Detta casa era di proprietà dei familiari di Tizio. Tizio ricorreva alla Corte d'appello che confermava la sentenza. Pertanto, insoddisfatto, adiva il giudice di legittimità con tre distinti motivi di censura. Col primo, lamentava la mancanza dell'elemento dell'ingiusto profitto, elemento q...

L'estorsione nei rapporti familiari

Estorsione nei confronti di coniuge separato (Cass. pen., n. 15111/2010) G. Dingeo (Nota a sentenza 25/5/2010) Cass. pen., sez. II, 20 aprile 2010, n. 15111 Con questa sentenza la Corte si occupa di un problema particolare. Ci si domanda infatti se può essere accusato del reato di estorsione il coniuge, proprietario della casa coniugale che in sede di separazione e divorzio venga affidata all'altro coniuge, che, con minacce di morte, lo costringa a trasferirsi altrove. I fatti sono i seguenti. Tizio veniva condannato dal GUP per il reato di estorsione, per aver costretto, con minacce di morte e altre violenze, la sua ex moglie ad abbandonare la casa coniugale e a trasferirsi altrove. Detta casa era di proprietà dei familiari di Tizio. Tizio ricorreva alla Corte d'appello che confermava la sentenza. Pertanto, insoddisfatto, adiva il giudice di legittimità con tre distinti motivi di censura. Col primo, lamentava la mancanza dell'elemento dell'ingiusto profitto, e...

Mancata corresponsione dell'assegno e inadempimento obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.)

Assistenza familiare, mancato versamento dell’assegno, accertamento Cassazione penale , sez. VI, sentenza 09.11.2009 n° 42631 Il mancato versamento dell’assegno stabilito in sede di separazione personale dei coniugi, da parte dell’obbligato, di per sé solo non determina la configurabilità del reato previsto dall'art. 570, comma 2, c.p., in quanto è necessario che sia accertato se, in conseguenza di tale condotta, siano venuti a mancare in concreto al beneficiario i mezzi di sussistenza e se l’obbligato abbia una concreta capacità economica a fornire gli stessi. (1-2) (*) Riferimenti normativi: art. 570, comma 2, c.p.. (1) In tema di mancato versamento dell’assegno per impossibilità economica dell’obbligato, si veda Cassazione penale, sez. VI, sentenza 31.10.2007 n° 40341. (2) Per una visione generale del reato previsto dall’art. 570 c.p., si veda il Focus di Salemi: La violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.). (Fonte: Altalex Massimario 43/2009) assistenza ...

Mancata corresponsione dell'assegno e inadempimento obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.)

Assistenza familiare, mancato versamento dell’assegno, accertamento Cassazione penale , sez. VI, sentenza 09.11.2009 n° 42631 Il mancato versamento dell’assegno stabilito in sede di separazione personale dei coniugi, da parte dell’obbligato, di per sé solo non determina la configurabilità del reato previsto dall'art. 570, comma 2, c.p., in quanto è necessario che sia accertato se, in conseguenza di tale condotta, siano venuti a mancare in concreto al beneficiario i mezzi di sussistenza e se l’obbligato abbia una concreta capacità economica a fornire gli stessi. (1-2) (*) Riferimenti normativi: art. 570, comma 2, c.p.. (1) In tema di mancato versamento dell’assegno per impossibilità economica dell’obbligato, si veda Cassazione penale, sez. VI, sentenza 31.10.2007 n° 40341. (2) Per una visione generale del reato previsto dall’art. 570 c.p., si veda il Focus di Salemi: La violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.). (Fonte: Altalex ...
19.03.2009 Gli effetti della “nuova” cornice edittale L’accorpamento, sotto il profilo sanzionatorio, di droghe “leggere” e droghe “pesanti” esclude la sussistenza del reato continuato nel caso di spaccio di sostanze diversa natura. Cassazione penale Sentenza, Sez. VI, 04/03/2009, n. 9874 Tra gli elementi di novità introdotti dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, che ha inciso sull’apparato repressivo previsto contro il traffico di sostanze stupefacenti, vi è l’abolizione della distinzione tra droghe “leggere” e droghe “pesanti”. A differenza della disciplina previgente, non solo le sostanze classificate come stupefacenti sono indistintamente raggruppate nell’art. 14 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ma è stata cancellata la differenziazione in precedenza prevista dall’art. 73, che prevedeva cornici edittali distinte, rispettivamente considerate al comma 1 e al comma 4, a seconda che le condotte ivi considerate avessero ad oggetto, appunto, droghe “pesanti” (reclusione da otto a venti anni e ...
19.03.2009 Gli effetti della “nuova” cornice edittale L’accorpamento, sotto il profilo sanzionatorio, di droghe “leggere” e droghe “pesanti” esclude la sussistenza del reato continuato nel caso di spaccio di sostanze diversa natura. Cassazione penale Sentenza, Sez. VI, 04/03/2009, n. 9874 Tra gli elementi di novità introdotti dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, che ha inciso sull’apparato repressivo previsto contro il traffico di sostanze stupefacenti, vi è l’abolizione della distinzione tra droghe “leggere” e droghe “pesanti”. A differenza della disciplina previgente, non solo le sostanze classificate come stupefacenti sono indistintamente raggruppate nell’art. 14 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ma è stata cancellata la differenziazione in precedenza prevista dall’art. 73, che prevedeva cornici edittali distinte, rispettivamente considerate al comma 1 e al comma 4, a seconda che le condotte ivi considerate avessero ad oggetto, appunto, droghe “pesanti” (reclusione da otto a venti anni e ...

il reato continuato è fictio iuris: le circostanze si applicano solo ai reati cui si riferiscono e non al reato continuato unitariamente considerato

19.03.2009 Applicazione delle circostanze nel caso di reato continuato Accogliendo la concezione del reato continuato come fictio iuris, le Sezioni Unite hanno affermato il principio secondo cui le circostanze si applicano solamente ai reati cui si riferiscono, e non al reato continuato unitariamente considerato. Cassazione penale Sentenza, Sez. SS.UU., 23/01/2009, n. 3286 Nel caso di reato continuato, le circostanze attenuanti della speciale tenuità e della integrale riparazione del danno, rispettivamente considerate al n. 4 e al n. 6 dell’art. 62 c.p., si applicano solo ai reati cui si riferiscono. Il principio è stato affermato dalle Sezioni Unite penali, chiamate a comporre un contrasto che, da tempo, si trascinava nella giurisprudenza di legittimità, divisa circa l’applicazione delle attenuanti in esame – e, correlativamente, dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 7 c.p. - al reato più grave, ovvero a tutti i reati avvinti dal vincolo della continuazione. Al fondo di questa diatr...

il reato continuato è fictio iuris: le circostanze si applicano solo ai reati cui si riferiscono e non al reato continuato unitariamente considerato

19.03.2009 Applicazione delle circostanze nel caso di reato continuato Accogliendo la concezione del reato continuato come fictio iuris, le Sezioni Unite hanno affermato il principio secondo cui le circostanze si applicano solamente ai reati cui si riferiscono, e non al reato continuato unitariamente considerato. Cassazione penale Sentenza, Sez. SS.UU., 23/01/2009, n. 3286 Nel caso di reato continuato, le circostanze attenuanti della speciale tenuità e della integrale riparazione del danno, rispettivamente considerate al n. 4 e al n. 6 dell’art. 62 c.p., si applicano solo ai reati cui si riferiscono. Il principio è stato affermato dalle Sezioni Unite penali, chiamate a comporre un contrasto che, da tempo, si trascinava nella giurisprudenza di legittimità, divisa circa l’applicazione delle attenuanti in esame – e, correlativamente, dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 7 c.p. - al reato più grave, ovvero a tutti i reati avvinti dal vincolo della continuazione. Al fondo di questa diatr...

improcedibilità per particolare tenuità del fatto, opera anche quando la persona offesa è assente

19.03.2009 Particolare tenuità: "evoluzione" sugli effetti dell'assenza in udienza della persona offesa Il meccanismo di improcedibilità per particolare tenuità del fatto opera anche quando la persona offesa è assente. Cassazione penale Sentenza, Sez. V, 03/03/2009, n. 9700 La Sezione quarta della S.C. ha confermato la sentenza del giudice di pace di Bolzano il quale aveva ritenuto la particolare tenuità del fatto in ordine ad un reato di lesioni e, dunque, aveva dichiarato l’improcedibilità nonostante l’assenza della persona offesa dall’udienza. Con ciò la S.C.ha ritenuto che la mancata presenza in dibattimento lasci presumere nella vittima una piena volontà di non opporsi alla declaratoria di improcedibilità. Con questa storica sentenza, sebbene estremamente succinta, la S.C.ha del tutto ribaltato il precedente orientamento, bene espresso dalla sentenza n. 16689 del 2004, in C.E.D. Cass., n. 229860, secondo il quale, essendo l'operatività dell'istituto dell'...

improcedibilità per particolare tenuità del fatto, opera anche quando la persona offesa è assente

19.03.2009 Particolare tenuità: "evoluzione" sugli effetti dell'assenza in udienza della persona offesa Il meccanismo di improcedibilità per particolare tenuità del fatto opera anche quando la persona offesa è assente. Cassazione penale Sentenza, Sez. V, 03/03/2009, n. 9700 La Sezione quarta della S.C. ha confermato la sentenza del giudice di pace di Bolzano il quale aveva ritenuto la particolare tenuità del fatto in ordine ad un reato di lesioni e, dunque, aveva dichiarato l’improcedibilità nonostante l’assenza della persona offesa dall’udienza. Con ciò la S.C.ha ritenuto che la mancata presenza in dibattimento lasci presumere nella vittima una piena volontà di non opporsi alla declaratoria di improcedibilità. Con questa storica sentenza, sebbene estremamente succinta, la S.C.ha del tutto ribaltato il precedente orientamento, bene espresso dalla sentenza n. 16689 del 2004, in C.E.D. Cass., n. 229860, secondo il quale, essendo l'operatività dell'istituto dell'...
09.10.2008 Falso innocuo: ovverossia, per la Cassazione quasi mai La Cassazione consolida la sua giurisprudenza in ordine al falso c.d. "innocuo", affermando che la lesività del falso va valutata con riferimento all'interesse protetto, che è la fede pubblica, e non all'interesse economico o di altra natura "materiale", eventualmente collegato all'utilizzo dell'atto falso . Cassazione penale Sentenza, Sez. V, 19/09/2008, n. 36000 L’imputato, utilizzando la carta intestata ed i timbri di un istituto di istruzione, falsifica la firma del direttore e forma un falso attestato che produce in un pubblico concorso. Condannato per i reati di cui agli artt. 477, 482 e 61 n. 2 c.p. (falsità materiale commessa dal privato in certificati od autorizzazioni amministrative, aggravata dal nesso teleologico), ricorre per cassazione rilevando, fra l’altro, che il maggior punteggio attribuitigli da tale falsa attestazione non aveva influito sulla sua posizione di prima...
09.10.2008 Falso innocuo: ovverossia, per la Cassazione quasi mai La Cassazione consolida la sua giurisprudenza in ordine al falso c.d. "innocuo", affermando che la lesività del falso va valutata con riferimento all'interesse protetto, che è la fede pubblica, e non all'interesse economico o di altra natura "materiale", eventualmente collegato all'utilizzo dell'atto falso . Cassazione penale Sentenza, Sez. V, 19/09/2008, n. 36000 L’imputato, utilizzando la carta intestata ed i timbri di un istituto di istruzione, falsifica la firma del direttore e forma un falso attestato che produce in un pubblico concorso. Condannato per i reati di cui agli artt. 477, 482 e 61 n. 2 c.p. (falsità materiale commessa dal privato in certificati od autorizzazioni amministrative, aggravata dal nesso teleologico), ricorre per cassazione rilevando, fra l’altro, che il maggior punteggio attribuitigli da tale falsa attestazione non aveva influito sulla sua posizione di prima...