mercoledì 4 novembre 2009

"Potere dello Scudo Fiscale .... vieni a me!": Ecco il nuovo modello

Scudo fiscale: disponibile il modello di dichiarazione aggiornato















Con Provvedimento 28 ottobre 2009, l'Agenzia delle Entrate ha modificato il modello di dichiarazione riservata delle attività emerse e le relative istruzioni, a seguito delle indicazioni del D.L. n. 103/2009 e per effetto delle precisazioni fornite dall'Amministrazione finanziaria con la Circolare n. 43/2009.













Ecco le principali novità:













il termine per le operazioni di rimpatrio e/o regolarizzazione è stato anticipato al 15 dicembre 2009 (inizialmente la scadenza era stata fissata al 15 aprile 2010);





rimpatrio e regolarizzazione possono ora essere effettuati anche dalle imprese controllate o collegate: in questo caso gli effetti del rimpatrio si producono in capo ai partecipanti, nei limiti degli importi delle attività emerse;





il rimpatrio può essere perfezionato in una data diversa dal 15 dicembre, nel caso in cui, per cause non imputabili al dichiarante, non sia possibile compiere le operazioni di rientro nel termine prestabilito;





il rientro delle attività patrimoniali si estende anche ai beni immobili tramite il cosiddetto "rimpatrio giuridico", consistente nel conferimento delle attività illegalmente detenute alla data del 5 agosto 2009 in una società costituita nello stesso Paese e, di conseguenza, nel rimpatrio delle partecipazioni.





Si segnala che sono fatti salvi gli effetti per i contribuenti che hanno utilizzato la precedente versione del modello prima della pubblicazione del Provvedimento di cui sopra.





























Fonte: www.seac.it





Articolo pubblicato in data 30.10.2009















"Potere dello Scudo Fiscale .... vieni a me!": Ecco il nuovo modello

Scudo fiscale: disponibile il modello di dichiarazione aggiornato







Con Provvedimento 28 ottobre 2009, l'Agenzia delle Entrate ha modificato il modello di dichiarazione riservata delle attività emerse e le relative istruzioni, a seguito delle indicazioni del D.L. n. 103/2009 e per effetto delle precisazioni fornite dall'Amministrazione finanziaria con la Circolare n. 43/2009.






Ecco le principali novità:






il termine per le operazioni di rimpatrio e/o regolarizzazione è stato anticipato al 15 dicembre 2009 (inizialmente la scadenza era stata fissata al 15 aprile 2010);


rimpatrio e regolarizzazione possono ora essere effettuati anche dalle imprese controllate o collegate: in questo caso gli effetti del rimpatrio si producono in capo ai partecipanti, nei limiti degli importi delle attività emerse;


il rimpatrio può essere perfezionato in una data diversa dal 15 dicembre, nel caso in cui, per cause non imputabili al dichiarante, non sia possibile compiere le operazioni di rientro nel termine prestabilito;


il rientro delle attività patrimoniali si estende anche ai beni immobili tramite il cosiddetto "rimpatrio giuridico", consistente nel conferimento delle attività illegalmente detenute alla data del 5 agosto 2009 in una società costituita nello stesso Paese e, di conseguenza, nel rimpatrio delle partecipazioni.


Si segnala che sono fatti salvi gli effetti per i contribuenti che hanno utilizzato la precedente versione del modello prima della pubblicazione del Provvedimento di cui sopra.














Fonte: www.seac.it


Articolo pubblicato in data 30.10.2009







Rimborsi pregressi IRAP del 10 %: EEvvai con i click ..... :-0

Click day per il rimborso IRAP: Provvedimento delle Entrate















Con Provvedimento 28 ottobre 2009, l'Agenzia delle Entrate ha fissato il nuovo termine del click-day per il rimborso pregresso del 10% dell'IRAP con la seguente novità: viene introdotto un programma di trasmissione telematica del modello su base regionale. Le prime regioni interessate sono Molise, Basilicata e Calabria dal 17 novembre 2009 mentre l'ultima sarà la Lombardia l'11 dicembre 2009.













Il rimborso verrà effettuato prioritariamente in relazione alle richieste relative ai periodi più remoti e, per ogni periodo, secondo l'ordine cronologico di presentazione del modello di rimborso.





























Fonte: www.seac.it





Articolo pubblicato in data 30.10.2009

Rimborsi pregressi IRAP del 10 %: EEvvai con i click ..... :-0

Click day per il rimborso IRAP: Provvedimento delle Entrate







Con Provvedimento 28 ottobre 2009, l'Agenzia delle Entrate ha fissato il nuovo termine del click-day per il rimborso pregresso del 10% dell'IRAP con la seguente novità: viene introdotto un programma di trasmissione telematica del modello su base regionale. Le prime regioni interessate sono Molise, Basilicata e Calabria dal 17 novembre 2009 mentre l'ultima sarà la Lombardia l'11 dicembre 2009.






Il rimborso verrà effettuato prioritariamente in relazione alle richieste relative ai periodi più remoti e, per ogni periodo, secondo l'ordine cronologico di presentazione del modello di rimborso.














Fonte: www.seac.it


Articolo pubblicato in data 30.10.2009

Studi di Settore: Contribuente .... Attento !!!!!

Studi di settore sufficienti: Sentenza CTR Roma















Con Sentenza n. 113/09, la Commissione territoriale regionale di Roma ha stabilito, in contrasto con l'orientamento recente della Corte di Cassazione, che l'accertamento da studi di settore è una forma di controllo idoneo e sufficiente a fondare la pretesa dell'Amministrazione finanziaria.













Gli studi di settore infatti, che si basano su tecniche statistiche derivanti da dati di comune esperienza, concretizzano una presunzione relativa, superabile da parte del contribuente solo attraverso la dimostrazione dell'infondatezza degli stessi mediante idonea prova contraria.





























Fonte: www.seac.it





Articolo pubblicato in data 30.10.2009

Studi di Settore: Contribuente .... Attento !!!!!

Studi di settore sufficienti: Sentenza CTR Roma







Con Sentenza n. 113/09, la Commissione territoriale regionale di Roma ha stabilito, in contrasto con l'orientamento recente della Corte di Cassazione, che l'accertamento da studi di settore è una forma di controllo idoneo e sufficiente a fondare la pretesa dell'Amministrazione finanziaria.






Gli studi di settore infatti, che si basano su tecniche statistiche derivanti da dati di comune esperienza, concretizzano una presunzione relativa, superabile da parte del contribuente solo attraverso la dimostrazione dell'infondatezza degli stessi mediante idonea prova contraria.














Fonte: www.seac.it


Articolo pubblicato in data 30.10.2009

martedì 3 novembre 2009

Contributi Bonifica: quando non sono dovuti - caso in Regione Lazio










SERVIZI DI FOGNATURA E SERVIZI DI BONIFICA 





di Avv. Cavillo Azzeccagarbugli














La Regione Lazio, con l`art. 36 (Rapporti con l`organizzazione del servizio idrico integrato) della legge regionale 11 dicembre 1998 n. 53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n. 183", ha affrontato e risolto  la purtroppo ormai annosa controversia dell`imposizione del contributo di bonifica sugli immobili urbani serviti da fognature comunali.

Recitano i primi due comma di detto articolo di legge:

"1. I proprietari degli immobili ricadenti in zone urbane facenti parte dei comprensori di bonifica e soggetti all`obbligo di versamento della tariffa dovuta per il servizio pubblico di fognatura, ai sensi dell`art. 14 della L. 5 gennaio 1994 n. 36, sono esentati dal pagamento del contributo di bonifica riferito ai servizi di raccolta, collettamento ed allontanamento delle acque meteoriche.

2. I Soggetti Gestori del Servizio Idrico integrato di cui alla L.R. 6/96 che, nell`ambito dei servizi affidati utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti da insediamenti tenuti all`obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, contribuiscono, ai sensi dell`art. 27 della L. 5 gennaio 1994 n. 36, alle spese consortili in proporzione al beneficio diretto ottenuto, mediante il versamento dei canoni stabiliti dalle convenzioni di cui al comma 3".

L' errore di impostazione che, per tuziorismo, lo scrivente sottolinea consiste nell`inappropriato impiego, nel surritrascritto comma 1, della locuzione "sono esentati dal pagamento", in luogo di quella appropriata "non sono tenuti al pagamento", poiché non si versa nell`ipotesi dell`esonero prevista dall`art. 14, comma 2, della L. 5 gennaio 1994 n. 36 ("Gli utenti tenuti all`obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti").

Non ricorre, infatti, la fattispecie dell`esenzione (esonero da un obbligo), data la totale mancanza dei presupposti di legge indispensabili per il riscontro dell`obbligo di corrispondere il contributo di bonifica, poiché qualora l`Ente gestore del servizio idrico integrato utilizzi le reti idrauliche di bonifica come recapito di scarichi fognari, il "beneficio diretto" è ottenuto soltanto ed esclusivamente dall`Ente gestore predetto, come comprovato dallo stesso testo del dinanzi riprodotto comma 2 della L.R. del Lazio n. 53/1998.

Ciò premesso, è da considerare quanto infra.

1. I servizi pubblici di fognatura

Per gli immobili ricadenti in zone urbanizzate servite da pubbliche fognature, non sussiste il beneficio di bonifica in conseguenza dello scolo delle acque meteoriche attuato dai Consorzi per "conto terzi" (nella fattispecie, Enti gestori dei servizi di fognatura).

In primo luogo non è configurabile l`asserito "venir meno" dei compiti della bonifica rispetto agli immobili extragricoli situati in aree urbanizzate, per il semplice fatto che tali compiti non sono attribuiti ai Consorzi (né mai lo sono stati).

Il punto nodale non è costituito dal disposto del surritrascritto comma 2 dell`articolo 14 della L. 5 gennaio 1994 n. 36 (la c.d. "legge Galli").

La duplicazione degli oneri rappresenta, come puntualizzato al successivo punto 2, un argomento aggiuntivo, a riprova della illegittimità dell`imposizione del contributo di bonifica.

La questione principale è rappresentata dalla distinzione, fissata dalle norme dell`ordinamento, tra i compiti e le funzioni di competenza dei Consorzi di bonifica e quelli degli Enti gestori dei servizi di fognatura.

Per quanto concerne questi ultimi Enti, tali norme stabiliscono costituire loro compito istituzionale il provvedere alla raccolta, all`allontanamento e allo scarico (adduzione al recapito finale) delle acque reflue e meteoriche.

Al riguardo, appare appropriato prendere le mosse dalle statuizione rese, al riguardo, dalle SS.UU. della Corte di cassazione con la sentenza 14 ottobre 1966 n. 8960, che recita testualmente: ". . . la sentenza impugnata non ha tenuto presente che doveva prendere in esame non la situazione di fatto pura e semplice, ma quale era disciplinata (all`epoca, prima dell`entrata in vigore della legge 5 gennaio 1994 n. 36, in materia di risorse idriche) dal R.D. 8 maggio 1904 n. 360, dalla legge 10 maggio 1976 n. 319, dalla legge 24 dicembre 1979 n. 650 e dal D.L. 28 febbraio 1981 n. 38, conv. in legge 23 aprile 1981 n. 153.

Si tratta di un sistema molto complesso, di cui - ai fini che qui interessano - è sufficiente indicare i principi salienti:

a) i servizi pubblici di fognatura e scarico delle acque sono gestiti dai comuni, dai consorzi intercomunali, dalle comunità montane, dai consorzi regionali nelle Regioni a statuto speciale o dai consorzi per le aree a sviluppo industriale nel mezzogiorno (art. 9 legge 650/1979, che modifica l`art. 6 della L. 319/76);

b) il pagamento del suddetto servizio, da parte degli utenti, è effettuato ai citati enti gestori fra i quali, quindi, non sono compresi i consorzi di bonifica (art. 16 legge 319 del 1976, mod. da art. 3 D.L. 38 del 1981 conv. in L. n. 153 del 1981);

c) l`art. 17 bis della legge 319/76 (aggiunto con l`art. 3 del D.L. n. 38/81, conv. in L. n. 153/81), prevede, peraltro, che "qualora il servizio di fognatura e di depurazione siano gestiti da enti diversi, il canone o diritto è applicato e riscosso dall`ente che gestisce il servizio di fognatura, il quale provvede ad attribuire la parte relativa al servizio di depurazione all`ente che gestisce quest`ultimo servizio".

In conclusione, qualora si ricada (ratione temporis)  nel caso di cui al D.L. 38/81 conv. in L. 153/81 il canone o diritto è applicato e riscosso dall'ente (Comune) che gestisce il serivizio di fognatura il quale se del caso provvederà ad attribuire la parte relativa al servizio di depurazione all'Ente che gestisce quest'ultimo servizio. Idem per quanto riguarda l'immissione nei corsi d'acqua (ricadenti nella manutenzione da parte del Consorzio) tramite fognatura comunale. 

In quest'ultimo caso e di palmare evidenza che il rapporto di contribuenza può istituirsi esclusivamente con il Comune il quale, a sua volta, avrebbe dovuto se del caso pagare il canone al Consorzio.

Ad ogni modo per il cittadino - contribuente nessuna duplicazione d'imposta.





Contributi Bonifica: quando non sono dovuti - caso in Regione Lazio






SERVIZI DI FOGNATURA E SERVIZI DI BONIFICA 


di Avv. Cavillo Azzeccagarbugli







La Regione Lazio, con l`art. 36 (Rapporti con l`organizzazione del servizio idrico integrato) della legge regionale 11 dicembre 1998 n. 53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n. 183", ha affrontato e risolto  la purtroppo ormai annosa controversia dell`imposizione del contributo di bonifica sugli immobili urbani serviti da fognature comunali.
Recitano i primi due comma di detto articolo di legge:
"1. I proprietari degli immobili ricadenti in zone urbane facenti parte dei comprensori di bonifica e soggetti all`obbligo di versamento della tariffa dovuta per il servizio pubblico di fognatura, ai sensi dell`art. 14 della L. 5 gennaio 1994 n. 36, sono esentati dal pagamento del contributo di bonifica riferito ai servizi di raccolta, collettamento ed allontanamento delle acque meteoriche.
2. I Soggetti Gestori del Servizio Idrico integrato di cui alla L.R. 6/96 che, nell`ambito dei servizi affidati utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti da insediamenti tenuti all`obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, contribuiscono, ai sensi dell`art. 27 della L. 5 gennaio 1994 n. 36, alle spese consortili in proporzione al beneficio diretto ottenuto, mediante il versamento dei canoni stabiliti dalle convenzioni di cui al comma 3".
L' errore di impostazione che, per tuziorismo, lo scrivente sottolinea consiste nell`inappropriato impiego, nel surritrascritto comma 1, della locuzione "sono esentati dal pagamento", in luogo di quella appropriata "non sono tenuti al pagamento", poiché non si versa nell`ipotesi dell`esonero prevista dall`art. 14, comma 2, della L. 5 gennaio 1994 n. 36 ("Gli utenti tenuti all`obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti").
Non ricorre, infatti, la fattispecie dell`esenzione (esonero da un obbligo), data la totale mancanza dei presupposti di legge indispensabili per il riscontro dell`obbligo di corrispondere il contributo di bonifica, poiché qualora l`Ente gestore del servizio idrico integrato utilizzi le reti idrauliche di bonifica come recapito di scarichi fognari, il "beneficio diretto" è ottenuto soltanto ed esclusivamente dall`Ente gestore predetto, come comprovato dallo stesso testo del dinanzi riprodotto comma 2 della L.R. del Lazio n. 53/1998.
Ciò premesso, è da considerare quanto infra.
1. I servizi pubblici di fognatura
Per gli immobili ricadenti in zone urbanizzate servite da pubbliche fognature, non sussiste il beneficio di bonifica in conseguenza dello scolo delle acque meteoriche attuato dai Consorzi per "conto terzi" (nella fattispecie, Enti gestori dei servizi di fognatura).
In primo luogo non è configurabile l`asserito "venir meno" dei compiti della bonifica rispetto agli immobili extragricoli situati in aree urbanizzate, per il semplice fatto che tali compiti non sono attribuiti ai Consorzi (né mai lo sono stati).
Il punto nodale non è costituito dal disposto del surritrascritto comma 2 dell`articolo 14 della L. 5 gennaio 1994 n. 36 (la c.d. "legge Galli").
La duplicazione degli oneri rappresenta, come puntualizzato al successivo punto 2, un argomento aggiuntivo, a riprova della illegittimità dell`imposizione del contributo di bonifica.
La questione principale è rappresentata dalla distinzione, fissata dalle norme dell`ordinamento, tra i compiti e le funzioni di competenza dei Consorzi di bonifica e quelli degli Enti gestori dei servizi di fognatura.
Per quanto concerne questi ultimi Enti, tali norme stabiliscono costituire loro compito istituzionale il provvedere alla raccolta, all`allontanamento e allo scarico (adduzione al recapito finale) delle acque reflue e meteoriche.
Al riguardo, appare appropriato prendere le mosse dalle statuizione rese, al riguardo, dalle SS.UU. della Corte di cassazione con la sentenza 14 ottobre 1966 n. 8960, che recita testualmente: ". . . la sentenza impugnata non ha tenuto presente che doveva prendere in esame non la situazione di fatto pura e semplice, ma quale era disciplinata (all`epoca, prima dell`entrata in vigore della legge 5 gennaio 1994 n. 36, in materia di risorse idriche) dal R.D. 8 maggio 1904 n. 360, dalla legge 10 maggio 1976 n. 319, dalla legge 24 dicembre 1979 n. 650 e dal D.L. 28 febbraio 1981 n. 38, conv. in legge 23 aprile 1981 n. 153.
Si tratta di un sistema molto complesso, di cui - ai fini che qui interessano - è sufficiente indicare i principi salienti:
a) i servizi pubblici di fognatura e scarico delle acque sono gestiti dai comuni, dai consorzi intercomunali, dalle comunità montane, dai consorzi regionali nelle Regioni a statuto speciale o dai consorzi per le aree a sviluppo industriale nel mezzogiorno (art. 9 legge 650/1979, che modifica l`art. 6 della L. 319/76);
b) il pagamento del suddetto servizio, da parte degli utenti, è effettuato ai citati enti gestori fra i quali, quindi, non sono compresi i consorzi di bonifica (art. 16 legge 319 del 1976, mod. da art. 3 D.L. 38 del 1981 conv. in L. n. 153 del 1981);
c) l`art. 17 bis della legge 319/76 (aggiunto con l`art. 3 del D.L. n. 38/81, conv. in L. n. 153/81), prevede, peraltro, che "qualora il servizio di fognatura e di depurazione siano gestiti da enti diversi, il canone o diritto è applicato e riscosso dall`ente che gestisce il servizio di fognatura, il quale provvede ad attribuire la parte relativa al servizio di depurazione all`ente che gestisce quest`ultimo servizio".
In conclusione, qualora si ricada (ratione temporis)  nel caso di cui al D.L. 38/81 conv. in L. 153/81 il canone o diritto è applicato e riscosso dall'ente (Comune) che gestisce il serivizio di fognatura il quale se del caso provvederà ad attribuire la parte relativa al servizio di depurazione all'Ente che gestisce quest'ultimo servizio. Idem per quanto riguarda l'immissione nei corsi d'acqua (ricadenti nella manutenzione da parte del Consorzio) tramite fognatura comunale. 
In quest'ultimo caso e di palmare evidenza che il rapporto di contribuenza può istituirsi esclusivamente con il Comune il quale, a sua volta, avrebbe dovuto se del caso pagare il canone al Consorzio.
Ad ogni modo per il cittadino - contribuente nessuna duplicazione d'imposta.


Decreto flussi: le istruzioni per le domande di nulla osta per il lavoro in somministrazione

Le agenzie per il lavoro possono fare domanda di nulla osta per l’ingresso di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro in somministraz...