Post

Visualizzazione dei post da marzo 15, 2009

Concessionari della sosta: basta con le multe fuori dalle strisce blu

19.03.2009 Concessionari della sosta, stop alle multe fuori dalle strisce blu La Cassazione a Sezioni Unite pone la parola "fine" a una questione che si trascinava da tempo. Il personale dipendente dalla società che ha in concessione le aree di parcheggio non può elevare contravvenzioni su tutta l'area in gestione. Cassazione civile Sentenza, Sez. SS.UU., 09/03/2009, n. 5621 Sotto il profilo normativo, va ricordato che la legge 15 maggio 1977, n. 127, art. 17, ha stabilito che i comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione ed accertamento, delle violazioni in mrateria di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree ogetto di concessione. La legge 23 dicembre 999 n. 488, all’ari 68, comma 1, ha successivamente chiarito che la legge n° 127 del 1997, art, 17, commi 132 e 133, si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di pevenzione e accertamento delle violazioni ivi previ...

Concessionari della sosta: basta con le multe fuori dalle strisce blu

19.03.2009 Concessionari della sosta, stop alle multe fuori dalle strisce blu La Cassazione a Sezioni Unite pone la parola "fine" a una questione che si trascinava da tempo. Il personale dipendente dalla società che ha in concessione le aree di parcheggio non può elevare contravvenzioni su tutta l'area in gestione. Cassazione civile Sentenza, Sez. SS.UU., 09/03/2009, n. 5621 Sotto il profilo normativo, va ricordato che la legge 15 maggio 1977, n. 127, art. 17, ha stabilito che i comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione ed accertamento, delle violazioni in mrateria di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree ogetto di concessione. La legge 23 dicembre 999 n. 488, all’ari 68, comma 1, ha successivamente chiarito che la legge n° 127 del 1997, art, 17, commi 132 e 133, si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di pevenzione e accertamento delle violazioni ivi previ...

parità di trattamento e legittime disparità

19.03.2009 Parità di trattamento e legittime disparità Il diritto nazionale può prevedere talune forme di disparità di trattamento fondate sull'età, qualora siano 'oggettivamente e ragionevolmente' giustificate da una finalità legittima, quale la politica del lavoro, del mercato del lavoro o della formazione professionale. Corte Giust. CE Sentenza 05/03/2009, n. C-388/07 Mentre in Italia si discute sulle disparità di trattamento fondate sul sesso (si ricorderà che lo scorso novembre la Corte ha stabilito che, avendo fissato un limite di età pensionabile diverso per uomini e donne, la legge italiana opera una discriminazione tra i sessi), il giudice comunitario si pronuncia in merito alle disparità fondate sull’età. L’art. 6 della direttiva 2000/78/CE, la quale garantisce la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, prevede che gli Stati membri possono stabilire che talune disparità di trattamento fondate sull’età non costituiscano discrimina...

parità di trattamento e legittime disparità

19.03.2009 Parità di trattamento e legittime disparità Il diritto nazionale può prevedere talune forme di disparità di trattamento fondate sull'età, qualora siano 'oggettivamente e ragionevolmente' giustificate da una finalità legittima, quale la politica del lavoro, del mercato del lavoro o della formazione professionale. Corte Giust. CE Sentenza 05/03/2009, n. C-388/07 Mentre in Italia si discute sulle disparità di trattamento fondate sul sesso (si ricorderà che lo scorso novembre la Corte ha stabilito che, avendo fissato un limite di età pensionabile diverso per uomini e donne, la legge italiana opera una discriminazione tra i sessi), il giudice comunitario si pronuncia in merito alle disparità fondate sull’età. L’art. 6 della direttiva 2000/78/CE, la quale garantisce la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, prevede che gli Stati membri possono stabilire che talune disparità di trattamento fondate sull’età non costituiscano discrimina...

linea dura contro i pirati della strada

19.03.2009 Linea dura contro i “pirati della strada” E’ applicabile la misura degli arresti domiciliari al conducente di un motociclo, già resosi responsabile di numerosi incidenti stradali, il quale abbia investito, uccidendola, una passante. Tribunale Milano, Ordinanza 02/03/2009 Giro di vite contro chi colposamente provoca incidenti stradali dall’esito letale. Con l’ordinanza in esame, ampiamente ripresa dai media, accogliendo la richiesta del p.m., il g.i.p. del tribunale di Milano ha applicato la misura degli arresti domiciliari al conducente di un motociclo che, lo scorso 23 febbraio, superando da destra un pullman, aveva mortalmente investito una ragazza, la quale stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Nel caso di specie, vanno evidenziate altre peculiarità: da un lato, il repentino allontanamento dell’indagato dal nosocomio, prima che i medici lo prendessero in carico, effettuando anche gli opportuni accertamenti di rito sull’eventuale assunzione di sostanze stup...

linea dura contro i pirati della strada

19.03.2009 Linea dura contro i “pirati della strada” E’ applicabile la misura degli arresti domiciliari al conducente di un motociclo, già resosi responsabile di numerosi incidenti stradali, il quale abbia investito, uccidendola, una passante. Tribunale Milano, Ordinanza 02/03/2009 Giro di vite contro chi colposamente provoca incidenti stradali dall’esito letale. Con l’ordinanza in esame, ampiamente ripresa dai media, accogliendo la richiesta del p.m., il g.i.p. del tribunale di Milano ha applicato la misura degli arresti domiciliari al conducente di un motociclo che, lo scorso 23 febbraio, superando da destra un pullman, aveva mortalmente investito una ragazza, la quale stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Nel caso di specie, vanno evidenziate altre peculiarità: da un lato, il repentino allontanamento dell’indagato dal nosocomio, prima che i medici lo prendessero in carico, effettuando anche gli opportuni accertamenti di rito sull’eventuale assunzione di sostanze stup...
19.03.2009 Gli effetti della “nuova” cornice edittale L’accorpamento, sotto il profilo sanzionatorio, di droghe “leggere” e droghe “pesanti” esclude la sussistenza del reato continuato nel caso di spaccio di sostanze diversa natura. Cassazione penale Sentenza, Sez. VI, 04/03/2009, n. 9874 Tra gli elementi di novità introdotti dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, che ha inciso sull’apparato repressivo previsto contro il traffico di sostanze stupefacenti, vi è l’abolizione della distinzione tra droghe “leggere” e droghe “pesanti”. A differenza della disciplina previgente, non solo le sostanze classificate come stupefacenti sono indistintamente raggruppate nell’art. 14 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ma è stata cancellata la differenziazione in precedenza prevista dall’art. 73, che prevedeva cornici edittali distinte, rispettivamente considerate al comma 1 e al comma 4, a seconda che le condotte ivi considerate avessero ad oggetto, appunto, droghe “pesanti” (reclusione da otto a venti anni e ...
19.03.2009 Gli effetti della “nuova” cornice edittale L’accorpamento, sotto il profilo sanzionatorio, di droghe “leggere” e droghe “pesanti” esclude la sussistenza del reato continuato nel caso di spaccio di sostanze diversa natura. Cassazione penale Sentenza, Sez. VI, 04/03/2009, n. 9874 Tra gli elementi di novità introdotti dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, che ha inciso sull’apparato repressivo previsto contro il traffico di sostanze stupefacenti, vi è l’abolizione della distinzione tra droghe “leggere” e droghe “pesanti”. A differenza della disciplina previgente, non solo le sostanze classificate come stupefacenti sono indistintamente raggruppate nell’art. 14 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ma è stata cancellata la differenziazione in precedenza prevista dall’art. 73, che prevedeva cornici edittali distinte, rispettivamente considerate al comma 1 e al comma 4, a seconda che le condotte ivi considerate avessero ad oggetto, appunto, droghe “pesanti” (reclusione da otto a venti anni e ...

il reato continuato è fictio iuris: le circostanze si applicano solo ai reati cui si riferiscono e non al reato continuato unitariamente considerato

19.03.2009 Applicazione delle circostanze nel caso di reato continuato Accogliendo la concezione del reato continuato come fictio iuris, le Sezioni Unite hanno affermato il principio secondo cui le circostanze si applicano solamente ai reati cui si riferiscono, e non al reato continuato unitariamente considerato. Cassazione penale Sentenza, Sez. SS.UU., 23/01/2009, n. 3286 Nel caso di reato continuato, le circostanze attenuanti della speciale tenuità e della integrale riparazione del danno, rispettivamente considerate al n. 4 e al n. 6 dell’art. 62 c.p., si applicano solo ai reati cui si riferiscono. Il principio è stato affermato dalle Sezioni Unite penali, chiamate a comporre un contrasto che, da tempo, si trascinava nella giurisprudenza di legittimità, divisa circa l’applicazione delle attenuanti in esame – e, correlativamente, dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 7 c.p. - al reato più grave, ovvero a tutti i reati avvinti dal vincolo della continuazione. Al fondo di questa diatr...

il reato continuato è fictio iuris: le circostanze si applicano solo ai reati cui si riferiscono e non al reato continuato unitariamente considerato

19.03.2009 Applicazione delle circostanze nel caso di reato continuato Accogliendo la concezione del reato continuato come fictio iuris, le Sezioni Unite hanno affermato il principio secondo cui le circostanze si applicano solamente ai reati cui si riferiscono, e non al reato continuato unitariamente considerato. Cassazione penale Sentenza, Sez. SS.UU., 23/01/2009, n. 3286 Nel caso di reato continuato, le circostanze attenuanti della speciale tenuità e della integrale riparazione del danno, rispettivamente considerate al n. 4 e al n. 6 dell’art. 62 c.p., si applicano solo ai reati cui si riferiscono. Il principio è stato affermato dalle Sezioni Unite penali, chiamate a comporre un contrasto che, da tempo, si trascinava nella giurisprudenza di legittimità, divisa circa l’applicazione delle attenuanti in esame – e, correlativamente, dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 7 c.p. - al reato più grave, ovvero a tutti i reati avvinti dal vincolo della continuazione. Al fondo di questa diatr...

improcedibilità per particolare tenuità del fatto, opera anche quando la persona offesa è assente

19.03.2009 Particolare tenuità: "evoluzione" sugli effetti dell'assenza in udienza della persona offesa Il meccanismo di improcedibilità per particolare tenuità del fatto opera anche quando la persona offesa è assente. Cassazione penale Sentenza, Sez. V, 03/03/2009, n. 9700 La Sezione quarta della S.C. ha confermato la sentenza del giudice di pace di Bolzano il quale aveva ritenuto la particolare tenuità del fatto in ordine ad un reato di lesioni e, dunque, aveva dichiarato l’improcedibilità nonostante l’assenza della persona offesa dall’udienza. Con ciò la S.C.ha ritenuto che la mancata presenza in dibattimento lasci presumere nella vittima una piena volontà di non opporsi alla declaratoria di improcedibilità. Con questa storica sentenza, sebbene estremamente succinta, la S.C.ha del tutto ribaltato il precedente orientamento, bene espresso dalla sentenza n. 16689 del 2004, in C.E.D. Cass., n. 229860, secondo il quale, essendo l'operatività dell'istituto dell'...

improcedibilità per particolare tenuità del fatto, opera anche quando la persona offesa è assente

19.03.2009 Particolare tenuità: "evoluzione" sugli effetti dell'assenza in udienza della persona offesa Il meccanismo di improcedibilità per particolare tenuità del fatto opera anche quando la persona offesa è assente. Cassazione penale Sentenza, Sez. V, 03/03/2009, n. 9700 La Sezione quarta della S.C. ha confermato la sentenza del giudice di pace di Bolzano il quale aveva ritenuto la particolare tenuità del fatto in ordine ad un reato di lesioni e, dunque, aveva dichiarato l’improcedibilità nonostante l’assenza della persona offesa dall’udienza. Con ciò la S.C.ha ritenuto che la mancata presenza in dibattimento lasci presumere nella vittima una piena volontà di non opporsi alla declaratoria di improcedibilità. Con questa storica sentenza, sebbene estremamente succinta, la S.C.ha del tutto ribaltato il precedente orientamento, bene espresso dalla sentenza n. 16689 del 2004, in C.E.D. Cass., n. 229860, secondo il quale, essendo l'operatività dell'istituto dell'...

Gli accordi indennitari decadono se non è emanato il decreto di esproprio Corte Cost. 24-2009

Espropriazione per pubblica utilità, accordi indennitari (C.Cost.) sabato 14 marzo 2009 Corte Costituzionale, sentenza n. 24 del 30 gennaio 2009 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA’ ACCORDI INDENNITARI -Legge 26 febbraio 2007, n. 17- [Corte Costituzionale, sentenza n. 24 del 30 gennaio 2009] . (tratto da: www.cortecostituzionale.it) . . . LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi; dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17. . . . . SENTENZA N. 24 - ANNO 2009 . REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai Signori: Giovanni Maria FLICK Presidente Francesco AMIRANTE Giudice Ugo DE SIERVO " Paolo MADDALENA " Alfio FINOCCHIARO " Alfonso QUARANTA " Franco GALLO " Luigi MAZZELLA " Gaetano SILVES...

Gli accordi indennitari decadono se non è emanato il decreto di esproprio Corte Cost. 24-2009

Espropriazione per pubblica utilità, accordi indennitari (C.Cost.) sabato 14 marzo 2009 Corte Costituzionale, sentenza n. 24 del 30 gennaio 2009 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA’ ACCORDI INDENNITARI -Legge 26 febbraio 2007, n. 17- [Corte Costituzionale, sentenza n. 24 del 30 gennaio 2009] . (tratto da: www.cortecostituzionale.it) . . . LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi; dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17. . . . . SENTENZA N. 24 - ANNO 2009 . REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai Signori: Giovanni Maria FLICK Presidente Francesco AMIRANTE Giudice Ugo DE SIERVO " Paolo MADDALENA " Alfio FINOCCHIARO " Alfonso QUARANTA " Franco GALLO " Luigi MAZZELLA " Gaetano SILVES...