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sabato 22 maggio 2010



Edilizia e immobili, Urbanistica


Attività edilizia libera: novità nella conversione in legge del D.L. 40/2010




Il nuovo testo reintroduce l'obbligo della relazione tecnica, la cui inosservanza ha però sanzioni lievi. Norme per reti in banda larga e fibra ottica.










Nella seduta del 19/05/2010 il Senato ha approvato definitivamente la conversione in legge del D.L. 40/2010 (cosiddetto «decreto Incentivi»).






Attività edilizia libera


Come noto l'art. 5, il cui testo è stato ora interamente sostituito rispetto alla versione originaria, è volto ad ampliare, mediante la sostituzione dell'art. 6 del D.P.R. 380/2001, le tipologie di interventi rientranti nell'attività edilizia libera, realizzabili senza alcun titolo abilitativo anziché mediante denuncia di inizio attività (DIA). Le nuove tipologie riguardano, in particolare, interventi di manutenzione straordinaria, opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, pannelli solari, fotovoltaici e termici senza serbatoio di accumulo esterno, aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici (commi 1 e 2).


Il nuovo testo, nel sopprimere la clausola che faceva salve le disposizioni più restrittive della disciplina regionale, prevede peraltro che le Regioni a statuto ordinario possano estendere la semplificazione a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti, individuare ulteriori interventi edilizi per i quali è necessario trasmettere al comune la relazione tecnica ovvero stabilire ulteriori contenuti per la medesima relazione tecnica (comma 6).


Il nuovo testo dell'art. 6 differenzia l'attività edilizia libera in due categorie, a seconda che occorra una previa comunicazione all'amministrazione comunale dell'inizio dei lavori, anche per via telematica, da parte dell'interessato, insieme con le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore (comma 2). Esclusivamente per i lavori di manutenzione straordinaria, che includono nel nuovo testo l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, la comunicazione deve contenere i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.


Per tali lavori, inoltre, il nuovo testo prevede la trasmissione all'amministrazione di una relazione tecnica, con la quale un tecnico abilitato assevera che i lavori siano conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non preveda alcun titolo abilitativo. Il tecnico deve altresì dichiarare di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente (comma 4).


Su tale ultimo punto si osserva che la nuova norma sembra essere addirittura più restrittiva rispetto alla normativa vigente prima dell'emanazione del decreto-legge, secondo la quale, pur in presenza di dichiarazione di inizio attività (DIA), il progettista abilitato non deve necessariamente dichiarare di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente.


Ai sensi del nuovo comma 5, per tutti gli interventi l'interessato provvede alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale entro 30 giorni dal momento della variazione, secondo quanto previsto dall'articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), della L. 80/2006.


Viene inoltre specificato che la mancata comunicazione dell'inizio dei lavori o la mancata trasmissione della relazione tecnica comportano la sanzione pecuniaria di 258 euro che può essere ridotta a due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione (comma 7).


Il comma 8, infine, semplifica la procedura relativa al rilascio del certificato di prevenzione incendi (CPI) per gli interventi citati, prevedendo che il CPI, ove richiesto, sia rilasciato in via ordinaria con l'esame a vista.






Installazione di reti e di impianti di comunicazione elettronica


Il maxi-emendamento ha introdotto anche il nuovo art. 5-bis, che mediante inserimento dell'art. 87-bis del D. Leg.vo 259/2003 introduce procedure semplificate per la realizzazione delle infrastrutture necessarie alla rete di banda larga mobile.


In particolare, si prevede che per avviare l'installazione di apparati con tecnologia UMTS[53] o di altre tecnologie, su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti, è richiesta la sola denuncia di inizio attività. La denuncia resta priva di effetti ove entro 30 giorni dalla presentazione della domanda sia intervenuto un provvedimento di diniego da parte dell'ente locale competente, ovvero un parere negativo da parte dell'organismo di controllo.


Il comma 2, sostituendo il comma 15-bis dell'art. 2 della L. 133/2008, interviene sulle procedure di installazione delle reti e degli impianti di comunicazione in fibra ottica. Il comma 15-bis dispone attualmente che per le predette opere la profondità minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, può essere ridotta previo accordo con l'ente proprietario della strada. Secondo il nuovo testo, la possibile riduzione della profondità viene condizionata alla circostanza che l'ente gestore dell'infrastruttura civile non comunichi specifici motivi ostativi entro 30 giorni dal ricevimento della denuncia di inizio attività che deve essere presentata all'Amministrazione territoriale competente da parte dell'operatore della comunicazione, entro 30 giorni dall'inizio dei lavori.















Edilizia e immobili, Urbanistica

Attività edilizia libera: novità nella conversione in legge del D.L. 40/2010


Il nuovo testo reintroduce l'obbligo della relazione tecnica, la cui inosservanza ha però sanzioni lievi. Norme per reti in banda larga e fibra ottica.





Nella seduta del 19/05/2010 il Senato ha approvato definitivamente la conversione in legge del D.L. 40/2010 (cosiddetto «decreto Incentivi»).



Attività edilizia libera

Come noto l'art. 5, il cui testo è stato ora interamente sostituito rispetto alla versione originaria, è volto ad ampliare, mediante la sostituzione dell'art. 6 del D.P.R. 380/2001, le tipologie di interventi rientranti nell'attività edilizia libera, realizzabili senza alcun titolo abilitativo anziché mediante denuncia di inizio attività (DIA). Le nuove tipologie riguardano, in particolare, interventi di manutenzione straordinaria, opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, pannelli solari, fotovoltaici e termici senza serbatoio di accumulo esterno, aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici (commi 1 e 2).

Il nuovo testo, nel sopprimere la clausola che faceva salve le disposizioni più restrittive della disciplina regionale, prevede peraltro che le Regioni a statuto ordinario possano estendere la semplificazione a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti, individuare ulteriori interventi edilizi per i quali è necessario trasmettere al comune la relazione tecnica ovvero stabilire ulteriori contenuti per la medesima relazione tecnica (comma 6).

Il nuovo testo dell'art. 6 differenzia l'attività edilizia libera in due categorie, a seconda che occorra una previa comunicazione all'amministrazione comunale dell'inizio dei lavori, anche per via telematica, da parte dell'interessato, insieme con le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore (comma 2). Esclusivamente per i lavori di manutenzione straordinaria, che includono nel nuovo testo l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, la comunicazione deve contenere i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.

Per tali lavori, inoltre, il nuovo testo prevede la trasmissione all'amministrazione di una relazione tecnica, con la quale un tecnico abilitato assevera che i lavori siano conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non preveda alcun titolo abilitativo. Il tecnico deve altresì dichiarare di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente (comma 4).

Su tale ultimo punto si osserva che la nuova norma sembra essere addirittura più restrittiva rispetto alla normativa vigente prima dell'emanazione del decreto-legge, secondo la quale, pur in presenza di dichiarazione di inizio attività (DIA), il progettista abilitato non deve necessariamente dichiarare di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente.

Ai sensi del nuovo comma 5, per tutti gli interventi l'interessato provvede alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale entro 30 giorni dal momento della variazione, secondo quanto previsto dall'articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), della L. 80/2006.

Viene inoltre specificato che la mancata comunicazione dell'inizio dei lavori o la mancata trasmissione della relazione tecnica comportano la sanzione pecuniaria di 258 euro che può essere ridotta a due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione (comma 7).

Il comma 8, infine, semplifica la procedura relativa al rilascio del certificato di prevenzione incendi (CPI) per gli interventi citati, prevedendo che il CPI, ove richiesto, sia rilasciato in via ordinaria con l'esame a vista.



Installazione di reti e di impianti di comunicazione elettronica

Il maxi-emendamento ha introdotto anche il nuovo art. 5-bis, che mediante inserimento dell'art. 87-bis del D. Leg.vo 259/2003 introduce procedure semplificate per la realizzazione delle infrastrutture necessarie alla rete di banda larga mobile.

In particolare, si prevede che per avviare l'installazione di apparati con tecnologia UMTS[53] o di altre tecnologie, su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti, è richiesta la sola denuncia di inizio attività. La denuncia resta priva di effetti ove entro 30 giorni dalla presentazione della domanda sia intervenuto un provvedimento di diniego da parte dell'ente locale competente, ovvero un parere negativo da parte dell'organismo di controllo.

Il comma 2, sostituendo il comma 15-bis dell'art. 2 della L. 133/2008, interviene sulle procedure di installazione delle reti e degli impianti di comunicazione in fibra ottica. Il comma 15-bis dispone attualmente che per le predette opere la profondità minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, può essere ridotta previo accordo con l'ente proprietario della strada. Secondo il nuovo testo, la possibile riduzione della profondità viene condizionata alla circostanza che l'ente gestore dell'infrastruttura civile non comunichi specifici motivi ostativi entro 30 giorni dal ricevimento della denuncia di inizio attività che deve essere presentata all'Amministrazione territoriale competente da parte dell'operatore della comunicazione, entro 30 giorni dall'inizio dei lavori.







lunedì 10 maggio 2010

Demolizione e Ricostruzione: quando basta la DIA

Demolizione e ricostruzione senza modifiche, intervento con DIA


 
Tribunale del Riesame di Napoli, ordinanza del 13 febbraio 2009


 
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SENZA MODIFICHE PLANOVOLUMETRICHE O DI SAGOMA - NON NECESSITA' DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
[Tribunale del Riesame di Napoli, Sez. XII , dott.ssa Anna Elisa De Tollis Presidente, dott.ssa Diana Bottillo Giudice est., dott.ssa Alessandra Cantone Giudice, ordinanza del 13 febbraio 2009 - N.8138/2007 R.G.N.R. PM Trib. Nola - N.2745/2008 R.I.M.C.]
EDILIZIA


Opere di ristrutturazione consistenti nella ricostruzione di un immobile senza modifiche planovolumetriche o di sagoma in zona non vincolata – esclusione della necessità di permesso a costruire costituendo intervento eseguibile con mera D.I.A., come tale, non soggetto alle sanzioni penali ma alle sole sanzioni amministrative.
_______________________________________________
T R I B U N A L E D I N A P O L I


Riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei sequestri


DODICESIMA SEZIONE PENALE


Il Tribunale, nelle persone dei signori Magistrati:


dott.ssa Anna Elisa De Tollis - Presidente


dott.ssa Diana Bottillo - Giudice est.


dott.ssa Alessandra Cantone - Giudice


ha emesso la seguente


O R D I N A N Z A
Sull’appello depositato in data 2.12.2008 nell’interesse di Tizio avverso l’ordinanza emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Nola in data 18.11.2008, con la quale veniva rigettata la richiesta di revoca del sequestro preventivo disposto in data 13.08.2007 avente ad oggetto il manufatto ubicato in XXX in Via …, meglio descritto nel verbale di sequestro del 10.08.2007.
Letti gli atti trasmessi dall’autorità procedente pervenuti il 5/12/2008, a seguito della camera di consiglio del 13.02.2009, sciogliendo la riserva


O S S E R V A


Con ordinanza emessa in data 18.11.2008, il Giudice Monocratico presso il Tribunale di Nola rigettava la richiesta di revoca del sequestro preventivo del fabbricato di proprietà dell’odierno istante sito in XXX, evidenziando la persistenza delle esigenze cautelari, sul rilievo della necessità di valutare nel corso dell’istruttoria dibattimentale la effettiva consistenza del manufatto realizzato rispetto a quello preesistente oggetto di demolizione e ricostruzione.


Avverso tale ordinanza la difesa proponeva ritualmente appello, insistendo per la richiesta di restituzione del manufatto argomentando in merito al mantenimento ingiustificato del vincolo reale sulla scorta della relazione favorevole del geometra …. dell’U.T.C. di XXX.
All’odierna udienza, il difensore, riportandosi ai motivi di appello che illustrava, ne chiedeva l’accoglimento.
Il Tribunale riservava la decisione in camera di consiglio.


L’appello è fondato e va pertanto disposto il dissequestro dell’immobile.
Deve premettersi che il Tribunale in funzione di appello cautelare, non è tenuto a riesaminare la questione della sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento impositivo della misura, bensì soltanto a controllare che l’ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro indiziario o ad escludere la sussistenza di esigenze cautelari (cfr. sul punto Cass. Sez. I 13.02-28.05.1996, Cotugno, in Cass. Pen. 1997 n. 1720; Sez. I 23.11.1995, Tripodi, in Cass. Pen. 1997 n. 685; Sez. III 20.10.1995, Pardi, in Foro it. 1996, II, c. 419; Sez. II 22.02.1995, Martucci, in C.E.D. Cass. n. 201863).


Ciò premesso, si osserva che, ai sensi dell’art.321 c.p.p., i presupposti che legittimano il sequestro preventivo consistono nel fumus boni iuris, ovvero l’astratta configurabilità di un reato e nel periculum in mora, ovverossia il pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente il reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso o agevolare la commissione di altri reati, da intendersi non quale generica ed astratta eventualità, bensì quale concreta possibilità desunta dalla natura del bene e da tutte le circostanze del fatto che la cosa assuma carattere strumentale rispetto all’aggravamento e prosecuzione del reato o alla agevolazione di altri reati (cfr.tra le altre Cass.pen.sez.VI°21/07/1999 nr.806).


Va rimarcato che nel procedimento incidentale, il controllo del giudice concerne la conformità dell’impugnato provvedimento alle norme che impongono o consentono l’emissione ed il mantenimento della misura di cautela, nonché la attuale ricorrenza delle esigenze cautelari, mentre non si estende anche alla fondatezza in sé dell’imputazione che è invece oggetto del procedimento principale, salvo il caso della palese ed eclatante difformità tra fattispecie reale e fattispecie legale. In altri termini, la verifica dell’antigiuridicità penale del fatto va compiuta sul piano dell’apparenza, nel senso che essa non può investire la sussistenza in concreto dell’ipotesi criminosa, ma deve essere limitata alla ipotizzabilità in astratto della configurabilità del reato (cfr. tra le altre Cass., SS.UU., n. 23 del 29.1.97; Cass. pen. sez. VI, 5/08/1999 nr.2672).


Tanto premesso, appaiono condivisibili le argomentazioni difensive illustrate nei motivi depositati a sostegno del proposto gravame.


Ricostruendo sinteticamente la vicenda in esame, in data 10/08/2007 la P.G. procedeva al sequestro dell’immobile di proprietà dell’istante sito in XXX essendo stati eseguiti lavori di totale demolizione e ricostruzione del fabbricato in cemento armato, in difformità dalla D.I.A. nr. …/2006 che prevedeva viceversa la demolizione dei solai di copertura e di parte della muratura perimetrale. La P.G. dava altresì atto dello spostamento di una rampa di accesso al piano seminterrato e del mancato deposito dei calcoli al genio civile.


In data 7/11/2007 veniva presentata istanza di D.I.A. in sanatoria con allegato progetto e, con nota nr.prot.35175 del 12.12.2007, l’ufficio tecnico del Comune di XXX dichiarava la procedibilità della D.I.A. ex artt.22 e 23 D.P.R.380/2001 all’esito della relazione istruttoria del responsabile del procedimento geometra …..


Sulla scorta di tale relazione favorevole, veniva chiesto dal proprietario il dissequestro dell’immobile. Con ordinanza del 18.11.2008, il Giudice monocratico rigettava la richiesta di dissequestro ritenendo indispensabile accertare in sede istruttoria la coincidenza della volumetria realizzata con quella del fabbricato preesistente.


Con nota riepilogativa prot. …. del 19.09.2008, il responsabile del procedimento amministrativo geometra …, appartenente al Settore A. T. del Comune di XXX attestava che:


-l'intervento richiesto con la D,LA. n. …/06 consiste nella demolizione e ricostruzione di un fabbricato preesistente con la stessa superficie, volume e sagoma.


-l’intervento rientra nella tipologia della ristrutturazione edilizia ed è subordinato a D.I.A. ex art.22 comma 3 lettera b) D.P.R. 380/01 ed ai sensi della Circolare 7 agosto 2003 n.4174 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.


-In data 7/11/2007 nr.prot…., risulta presentata istanza di D.I.A. in sanatoria n. ../07 la quale sana le difformità riscontrate di cui al verbale di sequestro del 10/08/2007.


-In data 23.11.2007 risulta effettuato il deposito in sanatoria dei calcoli strutturali al Genio Civile di N..


- In data 12.12.2007 è stata rilasciata la procedibilità per la D.I.A. in sanatoria con nota prot. n. …/2007.
Ricostruita sinteticamente la cronologia degli eventi che hanno riguardato l’immobile in esame, a parere di questo Collegio, devono ritenersi cessate le esigenze cautelari che giustificano il mantenimento attuale del vincolo reale sul fabbricato.


Ed invero, in base al disposto dell’art.22 del D.P.R.380/2001, la ristrutturazione edilizia in zona non sottoposta ai vincoli ambientali non necessita di permesso a costruire bensì rientra tra gli interventi eseguibili con mera D.I.A., come tali, non soggetti alle sanzioni penali ma alle sole sanzioni amministrative.


Nella nozione di ristrutturazione che non necessita di titolo concessorio, deve ricomprendersi anche la demolizione e ricostruzione di un immobile senza modifiche planovolumetriche o di sagoma.


Secondo la Suprema Corte di Cassazione (cfr.tra le altre sentenza sez. 5° n. 23668 del 26/04/2005)


“L'entrata in vigore dell'art. 1, comma sesto, Legge 21 dicembre 2001 n. 443, poi superato, a far data dal 30 giugno 2003, dall'analogo disposto dell'art. 22 d.P.R. n. 380 del 2001 (T.U. dell'edilizia), ha consentito la effettuazione, previa semplice denuncia di inizio di attività in alternativa a concessioni e autorizzazioni edilizie, a scelta dell'interessato, delle ristrutturazioni comprensive di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma, ma non ha sottratto al regime concessorio le opere di ristrutturazione di un preesistente fabbricato che abbiano comportato la modificazione dei prospetti. Queste ultime integrano il reato in caso di mancato conseguimento della concessione edilizia, ai sensi dell'art. 44 comma primo, lett. b) d.P.R. n. 380 del 2001, e, se relative a fatti antecedenti all'entrata in vigore del T.U. dell'edilizia, sono punibili, ex art. 2, comma terzo, cod. pen., in base alle sanzioni poste dalla Legge n. 47 del 1985, più favorevole. (In motivazione la Corte ha specificato che gli interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti dall'art. 31 lett.d) Legge 5 agosto 1978 n. 457, qualora abbiano comportato la modificazione dei prospetti, non sono stati sottratti al regime concessorio a differenza di quanto verificatosi, per effetto degli artt. 48 Legge n. 457 cit. e 7 D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, per le opere di manutenzione straordinaria di cui alla precedente lett. b), degli interventi di restauro e risanamento conservativo di cui alla lett. c), nonchè delle opere interne, assoggettate, dall'art. 26 Legge n. 47 del 1985 e 4 D.L.5 ottobre 1993 n. 398 e successive modifiche, alla sola denuncia di inizio attività purchè non comportassero modifiche dei prospetti).


Quanto alla qualificazione dell’intervento demolitorio (sentenza sez. 3, n. 47046 del 26/10/2007):


“In materia edilizia, rientrano nella nozione di ristrutturazione edilizia gli interventi di demolizione e ricostruzione dell'organismo edilizio preesistente purchè con la medesima volumetria e sagoma. Ne consegue che, ove il risultato finale dell'attività demolitoria-ricostruttiva non coincida, per volumetria o sagoma, con il manufatto preesistente, l'intervento deve essere qualificato come "nuova costruzione" e necessita del permesso di costruire, non essendo sufficiente la semplice denuncia di inizio attività”.


Ciò premesso, nel caso di specie, si verte nell’ipotesi di un intervento edilizio di integrale demolizione e ricostruzione del fabbricato in difformità dalla originaria D.I.A. che prevedeva la parziale demolizione.


Orbene, la demolizione integrale del fabbricato preesistente e la sua ricostruzione senza modifiche planovolumetriche o della sagoma rientra tra gli interventi di ristrutturazione edilizia assentibili con mera D.I.A. che non necessitano di permesso a costruire e non assumono, quindi, rilevanza penale.


In relazione all’immobile in esame, il proprietario presentava richiesta di D.I.A. in sanatoria (atteso l’intervento integralmente demolitorio in luogo dell’abbattimento parziale originariamente progettato), favorevolmente valutata dall’ufficio tecnico. Ed infatti, dagli atti del procedimento (cfr. nota prot. … del 12.12.2007 e nota prot. … del 19.09.2008 a firma del responsabile del procedimento geometra …), si evince la D.I.A. in sanatoria ha coperto le difformità riscontrate in sede di sequestro meglio descritte nel verbale del 10.08.2007. Al riguardo va evidenziato che il geometra …, nella sua qualità di responsabile del procedimento che ha effettuato la relazione istruttoria nella pratica edilizia in esame, ha dato atto della efficacia sanante della D.I.A. nr. …/07 per le difformità riscontrate all’atto del sequestro tant’è che veniva dichiarata favorevolmente la procedibilità della stessa. Attestava, inoltre, che le opere eseguite (tra cui deve intendersi anche lo spostamento segnalato nel verbale di sequestro della rampa di accesso al piano seminterrato dal lato sud al lato sud-est, evidentemente di entità modesta e del tutto trascurabile o magari funzionale alla stessa ricostruzione del fabbricato in cemento armato), rientrano tra gli interventi realizzabili mediante semplice D.I.A. e che il fabbricato è stato ricostruito fedelmente rispettando la superficie, sagoma e volumetria di quello precedente demolito, dando atto, infine dell’avvenuto deposito dei calcoli al Genio Civile.


In altri termini, sulla scorta di quanto attestato dall’ufficio tecnico del Comune di XXX., il manufatto in parola, pur essendo stato demolito integralmente (in difformità dalla D.I.A. originaria), è stato in ogni caso ricostruito fedelmente senza modifiche degne di rilievo sotto il profilo planovolumetrico o della sagoma, peraltro in zona non vincolata, sicchè si verte nell’ipotesi degli interventi di ristrutturazione privi di rilevanza penale.


L’attestazione dell’Ufficio Tecnico del Comune di XXX di conformità dell’immobile ricostruito a quello preesistente oggetto di demolizione, a parere di questo Collegio, supera ogni perplessità manifestata dal Giudice impugnato sulla consistenza del fabbricato e sulla sua coincidenza con il manufatto originario, attese le preventive verifiche progettuali e dello stato dei luoghi operate dall’U.T.C. nell’ambito del procedimento amministrativo avviato con la denuncia di inizio attività e confluite nella relazione istruttoria firmata dal geometra …..


La D.I.A. in sanatoria avente ad oggetto l’intervento edilizio descritto nel verbale di sequestro del 10.08.2007 e valutata favorevolmente dall’U.T.C., consente di ritenere cessate le esigenze cautelari che avevano giustificato l’adozione del vincolo reale sull’immobile, non potendosi ritenersi attuale o concreto il pericolo che la libera disponibilità dell’immobile possa indurre la protrazione del reato urbanistico o aggravarne le conseguenze.


Né l’intervento determina un aggravio del carico urbanistico trattandosi di un fabbricato preesistente demolito e ricostruito fedelmente senza aumenti volumetrici.


Il proposto appello va pertanto accolto.


Consegue la pronuncia liberatoria sulle spese.


PER QUESTI MOTIVI


Letto l’art. 322 bis c.p.p.


ACCOGLIE


l’appello proposto nell’interesse di Tizio avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo del Giudice Monocratico del Tribunale di Nola del 18.11.2008 e per l’effetto, dispone il dissequestro e la restituzione all’avente diritto del manufatto sito in XXX, di cui al decreto di sequestro del 10.08.2007.


Dichiara non dovute dall’appellante le spese della presente procedura incidentale.


Delega per l’esecuzione della presente ordinanza gli Uff.li di P.G. in servizio presso il Comando polizia municipale di XXX.


Manda alla Cancelleria per l’esecuzione e gli adempimenti di rito.


Cosi deciso in Napoli, nella camera, di consiglio del 13.02.2009


Il Presidente


dott.ssa Anna Elisa De Tollis


Il Giudice Estensore


dott.ssa Diana Bottillo














Demolizione e Ricostruzione: quando basta la DIA

Demolizione e ricostruzione senza modifiche, intervento con DIA

 
Tribunale del Riesame di Napoli, ordinanza del 13 febbraio 2009

 
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SENZA MODIFICHE PLANOVOLUMETRICHE O DI SAGOMA - NON NECESSITA' DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
[Tribunale del Riesame di Napoli, Sez. XII , dott.ssa Anna Elisa De Tollis Presidente, dott.ssa Diana Bottillo Giudice est., dott.ssa Alessandra Cantone Giudice, ordinanza del 13 febbraio 2009 - N.8138/2007 R.G.N.R. PM Trib. Nola - N.2745/2008 R.I.M.C.]
EDILIZIA

Opere di ristrutturazione consistenti nella ricostruzione di un immobile senza modifiche planovolumetriche o di sagoma in zona non vincolata – esclusione della necessità di permesso a costruire costituendo intervento eseguibile con mera D.I.A., come tale, non soggetto alle sanzioni penali ma alle sole sanzioni amministrative.
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T R I B U N A L E D I N A P O L I

Riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei sequestri

DODICESIMA SEZIONE PENALE

Il Tribunale, nelle persone dei signori Magistrati:

dott.ssa Anna Elisa De Tollis - Presidente

dott.ssa Diana Bottillo - Giudice est.

dott.ssa Alessandra Cantone - Giudice

ha emesso la seguente

O R D I N A N Z A
Sull’appello depositato in data 2.12.2008 nell’interesse di Tizio avverso l’ordinanza emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Nola in data 18.11.2008, con la quale veniva rigettata la richiesta di revoca del sequestro preventivo disposto in data 13.08.2007 avente ad oggetto il manufatto ubicato in XXX in Via …, meglio descritto nel verbale di sequestro del 10.08.2007.
Letti gli atti trasmessi dall’autorità procedente pervenuti il 5/12/2008, a seguito della camera di consiglio del 13.02.2009, sciogliendo la riserva

O S S E R V A

Con ordinanza emessa in data 18.11.2008, il Giudice Monocratico presso il Tribunale di Nola rigettava la richiesta di revoca del sequestro preventivo del fabbricato di proprietà dell’odierno istante sito in XXX, evidenziando la persistenza delle esigenze cautelari, sul rilievo della necessità di valutare nel corso dell’istruttoria dibattimentale la effettiva consistenza del manufatto realizzato rispetto a quello preesistente oggetto di demolizione e ricostruzione.

Avverso tale ordinanza la difesa proponeva ritualmente appello, insistendo per la richiesta di restituzione del manufatto argomentando in merito al mantenimento ingiustificato del vincolo reale sulla scorta della relazione favorevole del geometra …. dell’U.T.C. di XXX.
All’odierna udienza, il difensore, riportandosi ai motivi di appello che illustrava, ne chiedeva l’accoglimento.
Il Tribunale riservava la decisione in camera di consiglio.

L’appello è fondato e va pertanto disposto il dissequestro dell’immobile.
Deve premettersi che il Tribunale in funzione di appello cautelare, non è tenuto a riesaminare la questione della sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento impositivo della misura, bensì soltanto a controllare che l’ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro indiziario o ad escludere la sussistenza di esigenze cautelari (cfr. sul punto Cass. Sez. I 13.02-28.05.1996, Cotugno, in Cass. Pen. 1997 n. 1720; Sez. I 23.11.1995, Tripodi, in Cass. Pen. 1997 n. 685; Sez. III 20.10.1995, Pardi, in Foro it. 1996, II, c. 419; Sez. II 22.02.1995, Martucci, in C.E.D. Cass. n. 201863).

Ciò premesso, si osserva che, ai sensi dell’art.321 c.p.p., i presupposti che legittimano il sequestro preventivo consistono nel fumus boni iuris, ovvero l’astratta configurabilità di un reato e nel periculum in mora, ovverossia il pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente il reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso o agevolare la commissione di altri reati, da intendersi non quale generica ed astratta eventualità, bensì quale concreta possibilità desunta dalla natura del bene e da tutte le circostanze del fatto che la cosa assuma carattere strumentale rispetto all’aggravamento e prosecuzione del reato o alla agevolazione di altri reati (cfr.tra le altre Cass.pen.sez.VI°21/07/1999 nr.806).

Va rimarcato che nel procedimento incidentale, il controllo del giudice concerne la conformità dell’impugnato provvedimento alle norme che impongono o consentono l’emissione ed il mantenimento della misura di cautela, nonché la attuale ricorrenza delle esigenze cautelari, mentre non si estende anche alla fondatezza in sé dell’imputazione che è invece oggetto del procedimento principale, salvo il caso della palese ed eclatante difformità tra fattispecie reale e fattispecie legale. In altri termini, la verifica dell’antigiuridicità penale del fatto va compiuta sul piano dell’apparenza, nel senso che essa non può investire la sussistenza in concreto dell’ipotesi criminosa, ma deve essere limitata alla ipotizzabilità in astratto della configurabilità del reato (cfr. tra le altre Cass., SS.UU., n. 23 del 29.1.97; Cass. pen. sez. VI, 5/08/1999 nr.2672).

Tanto premesso, appaiono condivisibili le argomentazioni difensive illustrate nei motivi depositati a sostegno del proposto gravame.

Ricostruendo sinteticamente la vicenda in esame, in data 10/08/2007 la P.G. procedeva al sequestro dell’immobile di proprietà dell’istante sito in XXX essendo stati eseguiti lavori di totale demolizione e ricostruzione del fabbricato in cemento armato, in difformità dalla D.I.A. nr. …/2006 che prevedeva viceversa la demolizione dei solai di copertura e di parte della muratura perimetrale. La P.G. dava altresì atto dello spostamento di una rampa di accesso al piano seminterrato e del mancato deposito dei calcoli al genio civile.

In data 7/11/2007 veniva presentata istanza di D.I.A. in sanatoria con allegato progetto e, con nota nr.prot.35175 del 12.12.2007, l’ufficio tecnico del Comune di XXX dichiarava la procedibilità della D.I.A. ex artt.22 e 23 D.P.R.380/2001 all’esito della relazione istruttoria del responsabile del procedimento geometra …..

Sulla scorta di tale relazione favorevole, veniva chiesto dal proprietario il dissequestro dell’immobile. Con ordinanza del 18.11.2008, il Giudice monocratico rigettava la richiesta di dissequestro ritenendo indispensabile accertare in sede istruttoria la coincidenza della volumetria realizzata con quella del fabbricato preesistente.

Con nota riepilogativa prot. …. del 19.09.2008, il responsabile del procedimento amministrativo geometra …, appartenente al Settore A. T. del Comune di XXX attestava che:

-l'intervento richiesto con la D,LA. n. …/06 consiste nella demolizione e ricostruzione di un fabbricato preesistente con la stessa superficie, volume e sagoma.

-l’intervento rientra nella tipologia della ristrutturazione edilizia ed è subordinato a D.I.A. ex art.22 comma 3 lettera b) D.P.R. 380/01 ed ai sensi della Circolare 7 agosto 2003 n.4174 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

-In data 7/11/2007 nr.prot…., risulta presentata istanza di D.I.A. in sanatoria n. ../07 la quale sana le difformità riscontrate di cui al verbale di sequestro del 10/08/2007.

-In data 23.11.2007 risulta effettuato il deposito in sanatoria dei calcoli strutturali al Genio Civile di N..

- In data 12.12.2007 è stata rilasciata la procedibilità per la D.I.A. in sanatoria con nota prot. n. …/2007.
Ricostruita sinteticamente la cronologia degli eventi che hanno riguardato l’immobile in esame, a parere di questo Collegio, devono ritenersi cessate le esigenze cautelari che giustificano il mantenimento attuale del vincolo reale sul fabbricato.

Ed invero, in base al disposto dell’art.22 del D.P.R.380/2001, la ristrutturazione edilizia in zona non sottoposta ai vincoli ambientali non necessita di permesso a costruire bensì rientra tra gli interventi eseguibili con mera D.I.A., come tali, non soggetti alle sanzioni penali ma alle sole sanzioni amministrative.

Nella nozione di ristrutturazione che non necessita di titolo concessorio, deve ricomprendersi anche la demolizione e ricostruzione di un immobile senza modifiche planovolumetriche o di sagoma.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione (cfr.tra le altre sentenza sez. 5° n. 23668 del 26/04/2005)

“L'entrata in vigore dell'art. 1, comma sesto, Legge 21 dicembre 2001 n. 443, poi superato, a far data dal 30 giugno 2003, dall'analogo disposto dell'art. 22 d.P.R. n. 380 del 2001 (T.U. dell'edilizia), ha consentito la effettuazione, previa semplice denuncia di inizio di attività in alternativa a concessioni e autorizzazioni edilizie, a scelta dell'interessato, delle ristrutturazioni comprensive di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma, ma non ha sottratto al regime concessorio le opere di ristrutturazione di un preesistente fabbricato che abbiano comportato la modificazione dei prospetti. Queste ultime integrano il reato in caso di mancato conseguimento della concessione edilizia, ai sensi dell'art. 44 comma primo, lett. b) d.P.R. n. 380 del 2001, e, se relative a fatti antecedenti all'entrata in vigore del T.U. dell'edilizia, sono punibili, ex art. 2, comma terzo, cod. pen., in base alle sanzioni poste dalla Legge n. 47 del 1985, più favorevole. (In motivazione la Corte ha specificato che gli interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti dall'art. 31 lett.d) Legge 5 agosto 1978 n. 457, qualora abbiano comportato la modificazione dei prospetti, non sono stati sottratti al regime concessorio a differenza di quanto verificatosi, per effetto degli artt. 48 Legge n. 457 cit. e 7 D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, per le opere di manutenzione straordinaria di cui alla precedente lett. b), degli interventi di restauro e risanamento conservativo di cui alla lett. c), nonchè delle opere interne, assoggettate, dall'art. 26 Legge n. 47 del 1985 e 4 D.L.5 ottobre 1993 n. 398 e successive modifiche, alla sola denuncia di inizio attività purchè non comportassero modifiche dei prospetti).

Quanto alla qualificazione dell’intervento demolitorio (sentenza sez. 3, n. 47046 del 26/10/2007):

“In materia edilizia, rientrano nella nozione di ristrutturazione edilizia gli interventi di demolizione e ricostruzione dell'organismo edilizio preesistente purchè con la medesima volumetria e sagoma. Ne consegue che, ove il risultato finale dell'attività demolitoria-ricostruttiva non coincida, per volumetria o sagoma, con il manufatto preesistente, l'intervento deve essere qualificato come "nuova costruzione" e necessita del permesso di costruire, non essendo sufficiente la semplice denuncia di inizio attività”.

Ciò premesso, nel caso di specie, si verte nell’ipotesi di un intervento edilizio di integrale demolizione e ricostruzione del fabbricato in difformità dalla originaria D.I.A. che prevedeva la parziale demolizione.

Orbene, la demolizione integrale del fabbricato preesistente e la sua ricostruzione senza modifiche planovolumetriche o della sagoma rientra tra gli interventi di ristrutturazione edilizia assentibili con mera D.I.A. che non necessitano di permesso a costruire e non assumono, quindi, rilevanza penale.

In relazione all’immobile in esame, il proprietario presentava richiesta di D.I.A. in sanatoria (atteso l’intervento integralmente demolitorio in luogo dell’abbattimento parziale originariamente progettato), favorevolmente valutata dall’ufficio tecnico. Ed infatti, dagli atti del procedimento (cfr. nota prot. … del 12.12.2007 e nota prot. … del 19.09.2008 a firma del responsabile del procedimento geometra …), si evince la D.I.A. in sanatoria ha coperto le difformità riscontrate in sede di sequestro meglio descritte nel verbale del 10.08.2007. Al riguardo va evidenziato che il geometra …, nella sua qualità di responsabile del procedimento che ha effettuato la relazione istruttoria nella pratica edilizia in esame, ha dato atto della efficacia sanante della D.I.A. nr. …/07 per le difformità riscontrate all’atto del sequestro tant’è che veniva dichiarata favorevolmente la procedibilità della stessa. Attestava, inoltre, che le opere eseguite (tra cui deve intendersi anche lo spostamento segnalato nel verbale di sequestro della rampa di accesso al piano seminterrato dal lato sud al lato sud-est, evidentemente di entità modesta e del tutto trascurabile o magari funzionale alla stessa ricostruzione del fabbricato in cemento armato), rientrano tra gli interventi realizzabili mediante semplice D.I.A. e che il fabbricato è stato ricostruito fedelmente rispettando la superficie, sagoma e volumetria di quello precedente demolito, dando atto, infine dell’avvenuto deposito dei calcoli al Genio Civile.

In altri termini, sulla scorta di quanto attestato dall’ufficio tecnico del Comune di XXX., il manufatto in parola, pur essendo stato demolito integralmente (in difformità dalla D.I.A. originaria), è stato in ogni caso ricostruito fedelmente senza modifiche degne di rilievo sotto il profilo planovolumetrico o della sagoma, peraltro in zona non vincolata, sicchè si verte nell’ipotesi degli interventi di ristrutturazione privi di rilevanza penale.

L’attestazione dell’Ufficio Tecnico del Comune di XXX di conformità dell’immobile ricostruito a quello preesistente oggetto di demolizione, a parere di questo Collegio, supera ogni perplessità manifestata dal Giudice impugnato sulla consistenza del fabbricato e sulla sua coincidenza con il manufatto originario, attese le preventive verifiche progettuali e dello stato dei luoghi operate dall’U.T.C. nell’ambito del procedimento amministrativo avviato con la denuncia di inizio attività e confluite nella relazione istruttoria firmata dal geometra …..

La D.I.A. in sanatoria avente ad oggetto l’intervento edilizio descritto nel verbale di sequestro del 10.08.2007 e valutata favorevolmente dall’U.T.C., consente di ritenere cessate le esigenze cautelari che avevano giustificato l’adozione del vincolo reale sull’immobile, non potendosi ritenersi attuale o concreto il pericolo che la libera disponibilità dell’immobile possa indurre la protrazione del reato urbanistico o aggravarne le conseguenze.

Né l’intervento determina un aggravio del carico urbanistico trattandosi di un fabbricato preesistente demolito e ricostruito fedelmente senza aumenti volumetrici.

Il proposto appello va pertanto accolto.

Consegue la pronuncia liberatoria sulle spese.

PER QUESTI MOTIVI

Letto l’art. 322 bis c.p.p.

ACCOGLIE

l’appello proposto nell’interesse di Tizio avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo del Giudice Monocratico del Tribunale di Nola del 18.11.2008 e per l’effetto, dispone il dissequestro e la restituzione all’avente diritto del manufatto sito in XXX, di cui al decreto di sequestro del 10.08.2007.

Dichiara non dovute dall’appellante le spese della presente procedura incidentale.

Delega per l’esecuzione della presente ordinanza gli Uff.li di P.G. in servizio presso il Comando polizia municipale di XXX.

Manda alla Cancelleria per l’esecuzione e gli adempimenti di rito.

Cosi deciso in Napoli, nella camera, di consiglio del 13.02.2009

Il Presidente

dott.ssa Anna Elisa De Tollis

Il Giudice Estensore

dott.ssa Diana Bottillo







martedì 9 febbraio 2010

Inottemperanza all’ordine di demolizione delle parti abusivamente realizzate, diritto di superficie acquisito dal comune



(09/02/2010)



T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I Sent., 14/12/2009 n. 2565



Qualora l'opera abusiva consista in un piano (o in una porzione di piano) situato in un edificio composto anche da abitazioni regolari il Comune, in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione delle parti abusivamente realizzate, acquisisce non un diritto di superficie ma la proprietà esclusiva degli appartamenti abusivi e la comproprietà delle parti comuni dell'intero edificio (come definite dall'art. 1117 c.c.).

Se l'edificio era in origine di un solo proprietario, con il provvedimento di acquisizione si forma un condominio. Tra le parti comuni rientra anche il sedime dell'edificio, che quindi viene acquisito pro quota, in proporzione ai millesimi dei piani oggetto del provvedimento di acquisizione. Per quanto riguarda l'area pertinenziale vale lo stesso principio dell'acquisto pro quota.
Inottemperanza all’ordine di demolizione delle parti abusivamente realizzate, diritto di superficie acquisito dal comune

(09/02/2010)

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I Sent., 14/12/2009 n. 2565

Qualora l'opera abusiva consista in un piano (o in una porzione di piano) situato in un edificio composto anche da abitazioni regolari il Comune, in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione delle parti abusivamente realizzate, acquisisce non un diritto di superficie ma la proprietà esclusiva degli appartamenti abusivi e la comproprietà delle parti comuni dell'intero edificio (come definite dall'art. 1117 c.c.).
Se l'edificio era in origine di un solo proprietario, con il provvedimento di acquisizione si forma un condominio. Tra le parti comuni rientra anche il sedime dell'edificio, che quindi viene acquisito pro quota, in proporzione ai millesimi dei piani oggetto del provvedimento di acquisizione. Per quanto riguarda l'area pertinenziale vale lo stesso principio dell'acquisto pro quota.

mercoledì 2 dicembre 2009

Tettoie lignee: Quando il permesso di costruire non serve ....

Illegittima l'ordinanza di demolizione di una tettoia lignea di modeste dimensioni







TAR Abruzzo-Pescara, sez. I, sentenza 29.10.2009 n° 645 (Alessandro Del Dotto)





Una tettoia in legno di medie dimensioni (nella specie di mt. 7,5 x 4,70) costruita a servizio del fabbricato sulla cui parete esterna si appoggia, tenuto conto delle sue dimensioni e di questa sua specifica funzione e collocazione, non può considerarsi né opera di "ristrutturazione edilizia" ai sensi della lett. d) dell’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001, né di "nuova costruzione" ai sensi dei punto e.1 ed e.6. dello stesso art. 3, atteso che nel provvedimento impugnato non si menzionano vincoli ambientali o paesaggistici o specifiche e contrarie disposizioni delle n.t.a. del p.r.g..





















Una tettoia di modeste dimensioni e in legno non può essere ricondotta nell’ambito degli interventi che l’art. 10, I comma, del d.P.R. n. 380/2001 sottopone a preventivo permesso di costruire, ma, più correttamente, a quelli sottoposti a preventiva denuncia di inizio attività ai sensi del successivo art. 22, I comma, non essendo ravvisabile, di contro, alcuna delle ipotesi che il precedente art.6 considera attività edilizia libera. Pertanto, la sanzione applicabile è quella pecuniaria prevista dall’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001 e non la demolizione prevista dall’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001.





















Con questa condivisibile motivazione, il T.A.R. abruzzese ha deciso che non era legittimo il provvedimento demolitorio emesso dal Comune per la distruzione di una tettoia in legno “di modeste dimensioni”, a fronte della costruzione sine titulo della quale l’ente locale avrebbe solo potuto apporre sanzioni.





















Si osservi, tuttavia, che lo stesso Giudice lascia intendere che, invero, avrebbero potuto esservi motivazioni diverse per la demolizione del manufatto, ad esempio “atteso che nel provvedimento impugnato non si menzionano vincoli ambientali o paesaggistici o specifiche e contrarie disposizioni delle n.t.a. del p.r.g.”.













(Altalex, 23 novembre 2009. Nota di Alessandro Del Dotto)

















T.A.R.



Abruzzo - Pescara



Sezione I













Sentenza 29 ottobre 2009, n. 645













(Pres. Eliantonio, Est. Ranalli)





























REPUBBLICA ITALIANA













IN NOME DEL POPOLO ITALIANO













Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo













sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)













ha pronunciato la presente













SENTENZA













sul ricorso n. 643 del 2004 proposto da D. N., rappresentato e difeso Biase Di Candido e dall’avv. Roberto Tartaglia, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Pescara, Via Gramsci n.3;













contro













il COMUNE di SAN SALVO, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Walter Putaturo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Pescra, Via Marco Polo n.106;













nei confronti di













Ufficio Tecnico del Comune di San Salvo, in persona del responsabile pro-tempore, non costituito in giudizio;













per l'annullamento













- del provvedimento 26.8.2004 con cui il Responsabile del Servizio urbanistica ha ordinato al ricorrente la demolizione di una tettoia in legno;













- di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso.













Visto il ricorso con i relativi allegati, notificato il 13.11.2004 e depositato il 13.12.2004; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;













Vista l’ordinanza 13 gennaio 2005 n. 13 con cui questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare proposta ai sensi dell’art. 21 della legge n.1034/1971;













Visti gli atti tutti della causa;













Relatore, alla pubblica udienza dell’8 ottobre 2009, il Cons. Luigi Ranalli ed uditi i difensori delle parti, come da relativo verbale;













Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:













FATTO E DIRITTO













I- A seguito di quanto accertato dalla Polizia municipale il 4.8.2004, il Responsabile del Servizio urbanistica del Comune di San Salvo, richiamato l’art. 33 del d.P.R. n.380/2001, con atto del 27.8.2004 n.17867, notificato il 6.9.2004, ha ordinato D. N., proprietario, la demolizione della tettoia in legno (m 7,5 x 4,70) realizzata senza permesso di costruire con un lato sul muro di cinta a delimitazione della proprietà e per l’altro lato sulla parete esterna del fabbricato in via Galilei n.15.













Il provvedimento è stato impugnato dall’interessato con il ricorso in esame, deducendosi la violazione dell’art. 10 del d.P.R. n.380/2001, in quanto si tratta di pertinenza con volume inferiore al 20% dell’edificio cui accede, non soggetta a permesso di costruire ma, eventualmente, a denuncia di inizio attività.













La difesa del Comune di San Salvo con l’atto di costituzione in giudizio ha chiesto che il ricorso sia respinto in quanto infondato, avendo la tettoia modificato la sagoma dell’edificio e trasformato il muro di cinta in un corpo aggiunto.













II- Tanto premesso, il Collegio considera fondato il dedotto ed unico motivo di gravame.













La tettoia è chiaramente a servizio del fabbricato sulla cui parete esterna si appoggia e tenuto conto delle sue dimensioni e di questa sua specifica funzione e collocazione, non può considerarsi né opera di "ristrutturazione edilizia" ai sensi della lett. d) dell’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001, né di "nuova costruzione" ai sensi dei punto e.1 ed e.6. dello stesso art. 3, atteso che nel provvedimento impugnato non si menzionano vincoli ambientali o paesaggistici o specifiche e contrarie disposizioni delle n.t.a. del p.r.g..













La tettoia non può, quindi, essere ricondotta nell’ambito degli interventi che l’art. 10, I comma, del d.P.R. n.380/2001 sottopone a preventivo permesso di costruire, ma, più correttamente, a quelli sottoposti a preventiva denuncia di inizio attività ai sensi del successivo art. 22, I comma, non essendo ravvisabile, di contro, alcuna delle ipotesi che il precedente art.6 considera attività edilizia libera.













La sanzione applicabile era, quindi, quella pecuniaria prevista dall’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001 e non la demolizione prevista dal precedente art. 33.













Il ricorso va, dunque, accolto.













Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nell’importo in dispositivo fissato, tenuto conto della fase cautelare.













P.Q.M.













Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla l’ordine di demolizione adottato il 27.8.2004 n.17867 dal Responsabile del Servizio urbanistica del Comune di San Salvo.













Condanna il Comune di San Salvo al pagamento della somma di Euro 3.000,00 (tremila/00) a favore del ricorrente D. N., per spese di giudizio.













Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.













Così deciso in Pescara, nella camera di consiglio dell’8 ottobre 2009, con l’intervento di:













Michele Eliantonio, Presidente FF













Dino Nazzaro, Consigliere













Luigi Ranalli, Consigliere, Estensore













DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 29/10/2009.

Decreto flussi: le istruzioni per le domande di nulla osta per il lavoro in somministrazione

Le agenzie per il lavoro possono fare domanda di nulla osta per l’ingresso di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro in somministraz...