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giovedì 27 agosto 2009

Le Ronde .......

Ronde volontarie: ambiti operativi, divise, idoneità , elenchi e requisiti per l'iscrizione
Decreto Ministero Interno, 08.08.2009, G.U. 08.08.2009

Prosecuzione dell'attività per le "ronde" già in vigore, necessità dell'iscrizione in un elenco provinciale effettuata dal Prefetto, gruppi di massimo 3 persone con funzioni di esclusiva osservazione e segnalazione alle forze di polizia.

Queste alcune delle precisazioni operative del DM 8 agosto 2009 emanato dal Ministero dell'Interno per gli "osservatori volontari", in attuazione della legge sulla sicurezza 94/2009 . Nel decreto si indica anche la divisa/casacca ammessa e l'obbligo di portare documenti di riconoscimento. Assoluto divieto di portare oggetti atti ad offendere.

Le convenzioni con i comuni indicheranno zone e orari di attività degli "osservatori".

Altalex, 12 agosto 2009




MINISTERO DELL'INTERNO


DECRETO 8 agosto 2009

Determinazione degli ambiti operativi delle associazioni di osservatori volontari, requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio e modalita' di tenuta dei relativi elenchi, di cui ai commi da 40 a 44 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94. (09A09801)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;
Visto l'art. 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 5 agosto 2008, di attuazione dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 92 del 2008, con il quale e' stato definito, tra l'altro, l'ambito della sicurezza urbana e sono stati individuati i correlati poteri di prevenzione e contrasto rimessi a tal fine ai sindaci;
Visto l'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 24 luglio 2009, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica», e, in particolare, i commi da 40 a 44, che prevedono il possibile coinvolgimento di associazioni tra cittadini per la segnalazione agli organi competenti di eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale;
Rilevato che il predetto art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, al comma 43, rimette ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, la determinazione degli ambiti operativi delle disposizioni di cui ai commi da 40 a 44 dello stesso articolo, nonche' dei requisiti per l'iscrizione nell'apposito elenco istituito presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e la disciplina delle modalita' di tenuta dell'elenco medesimo;
Sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:


Art. 1.

Requisiti per l'iscrizione e tenuta dell'elenco delle associazioni di osservatori volontari

1. In ciascuna Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e' istituito l'elenco provinciale delle associazioni di cittadini di cui all'art. 3, comma 41 della legge 15 luglio 2009, n. 94, per la segnalazione alle polizie locali, ovvero alle Forze di polizia dello Stato, di eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.
2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al precedente comma, le associazioni ivi richiamate, oltre a quanto previsto dai commi 40, 41 e 42 dell'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, e dalla vigente normativa sul diritto di associazione, devono avere tra gli scopi sociali, risultanti dall'atto costitutivo e/o dallo statuto, quello di prestare attivita' di volontariato con finalita' di solidarieta' sociale nell'ambito della sicurezza urbana, come individuata dal decreto del Ministro dell'interno del 5 agosto 2008, richiamato in premessa, ovvero del disagio sociale, o comunque riconducibili alle stesse. Inoltre, ai fini della predetta iscrizione le stesse associazioni devono:
a) svolgere la propria attivita' gratuitamente e senza fini di lucro, anche indiretto;
b) non essere espressione di partiti o movimenti politici, ne' di organizzazioni sindacali ne' essere ad alcun titolo riconducibili a questi;
c) non essere ad alcun titolo collegate a tifoserie organizzate;
d) non essere riconducibili a movimenti, associazioni o gruppi organizzati, di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;
e) non essere comunque destinatarie anche indirettamente, di risorse economiche, ovvero di altri finanziamenti a qualsiasi titolo provenienti da soggetti di cui alle lettere b), c) e d);
f) individuare gli associati destinati a svolgere attivita' di segnalazione di cui al comma 1, quali osservatori volontari, ed attestare che gli stessi siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5.
3. La domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata da copia autentica dello statuto e/o dell'atto costitutivo, della completa indicazione degli associati, di coloro che fanno parte degli organi rappresentativi, nonche' della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e di quella integrativa eventualmente richiesta, e' indirizzata al Prefetto della provincia dove l'associazione intende operare ed ha una sede.
4. L'iscrizione e' effettuata dal Prefetto, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, previa verifica dei requisiti di cui al comma 2 nonche' del possesso da parte degli associati e degli appartenenti agli organi rappresentativi dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1, ad eccezione di quelli di cui alla lettera b). Resta fermo quanto previsto per gli osservatori volontari.



Art. 2.

Compiti e modalita' di svolgimento delle attivita' delle associazioni di osservatori volontari

1. Le associazioni di cui all'art. 1, comma 1, attraverso i propri associati individuati per lo svolgimento delle attivita' di segnalazione di cui al medesimo comma, di seguito indicati come
«osservatori volontari», svolgono attivita' di mera osservazione in specifiche aree del territorio comunale. I predetti volontari, in presenza dei presupposti di cui all'art. 4, comma 1, ultimo periodo, segnalano alla polizia locale e alle Forze di polizia dello Stato eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana, ovvero situazioni di disagio sociale.
2. L'attivita' di osservazione puo' essere svolta esclusivamente in nuclei composti da un numero di persone non superiore a tre, di cui almeno una di eta' pari o superiore a 25 anni, senza l'ausilio di mezzi motorizzati e di animali. Durante lo svolgimento della predetta attivita' gli osservatori volontari devono essere in possesso di un valido documento di riconoscimento e, anche se titolari di porto d'armi, non devono portare al seguito armi o altri oggetti atti ad offendere.
3. Gli osservatori volontari, durante lo svolgimento delle attivita' previste al comma 1, indossano una casacca, con le caratteristiche di cui all'allegato A del presente decreto, di colore giallo fluorescente, contenente la scritta «osservatori volontari», il logo dell'associazione, il nome del comune ed un numero progressivo associato al nominativo dell'operatore. E' fatto divieto di utilizzare uniformi, emblemi, simboli, altri segni distintivi o denominazioni riconducibili, anche indirettamente, ai corpi di polizia, anche locali, alle forze armate, ai corpi forestali regionali, agli organi della protezione civile o ad altri corpi dello Stato, ovvero che contengano riferimenti a partiti o movimenti politici e sindacali, nonche' sponsorizzazioni private.
4. L'attivita' di segnalazione e' effettuata dai soggetti di cui al comma 1 utilizzando esclusivamente apparecchi di telefonia mobile, ovvero, se in possesso dell'apposita abilitazione, apparati radio-ricetrasmittenti omologati, i cui elementi identificativi o di riferimento devono essere comunicati al responsabile del servizio di polizia municipale territorialmente competente.
5. Le modalita' operative per l'impiego degli osservatori volontari, contenute nel presente decreto, devono essere coordinate con i servizi della polizia municipale del comune interessato in modo che sia garantita un'idonea ricezione delle segnalazioni.



Art. 3.

Ordinanze dei sindaci

1. Il sindaco che intenda avvalersi, ai sensi dell'art. 3, comma 40 della legge 15 luglio 2009, n. 94, della collaborazione di associazioni di cui all'art. 1 emana apposita ordinanza con la quale formalizza la propria volonta' di ricorrere alle associazioni di osservatori volontari, identificando gli ambiti per i quali intenda utilizzarle, con le modalita' di cui all'art. 2.



Art. 4.

Convenzioni

1. Per le finalita' di cui all'art. 3, comma 40, della legge 15 luglio 2009, n. 94, i sindaci stipulano convenzioni con le associazioni iscritte nell'elenco volte ad individuare l'ambito territoriale e temporale in cui l'associazione e' destinata a svolgere l'attivita' di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, nonche' a disciplinare il piano d'impiego, la formazione degli associati con compiti di osservatore volontario ed adeguate forme di controllo per la verifica del rispetto delle disposizioni contenute nelle convenzioni e di quelle di cui al presente decreto.
Il piano d'impiego deve contenere anche i presupposti oggettivi per effettuare le segnalazioni alla polizia locale e alle Forze di polizia dello Stato.
2. Il contenuto delle convenzioni viene concordato con il Prefetto competente per territorio, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.



Art. 5.

Requisiti degli osservatori volontari e condizioni per l'impiego

1. Gli osservatori volontari devono essere in possesso dei seguenti requisiti attestati secondo la vigente normativa:
a) eta' non inferiore a 18 anni;
b) buona salute fisica e mentale, assenza di daltonismo, assenza di uso di stupefacenti, capacita' di espressione visiva, di udito e di olfatto ed assenza di elementi psicopatologici, anche pregressi, attestate da certificazione medica delle autorita' sanitarie pubbliche;
c) non essere stati denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi;
d) non essere sottoposti ne' essere stati sottoposti a misure di prevenzione, ovvero destinatari di provvedimenti di cui all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
e) non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
2. Gli osservatori volontari devono essere in possesso di idonea copertura assicurativa, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266.
3. In caso di perdita da parte di un «osservatore volontario» di uno o piu' requisiti previsti dal presente articolo, ovvero qualora lo stesso ponga in essere comportamenti in contrasto con quanto previsto dall'art. 3, comma 40, della legge 15 luglio 2009, n. 94 e dal presente decreto, il Prefetto dispone con effetto immediato il divieto di impiego nelle attivita' previste dall'art. 2 ed assegna all'associazione il termine di un mese per la cessazione dal rapporto associativo dell'interessato. Analogo effetto si produce qualora l'osservatore volontario effettui il servizio in stato di ebbrezza.
4. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui all'art. 2, gli osservatori volontari iscritti nell'elenco provinciale, debbono aver superato il corso di formazione di cui al successivo art. 8.



Art. 6.

Revoca dell'iscrizione

1. L'iscrizione dell'associazione e' revocata dal Prefetto quando:
a) venga meno anche uno dei requisiti previsti dall'art. 1, commi 2 e 4;
b) l'associazione violi il divieto disposto dal Prefetto ai sensi dell'art. 5, comma 3;
c) l'associazione non ottemperi nel termine previsto dall'art. 5, comma 3, a far cessare l'interessato dal rapporto associativo;
d) il Prefetto abbia adottato nel corso di un anno, nei confronti della medesima associazione, piu' di un provvedimento di divieto di impiego in relazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettere c), d), ed e);
e) l'associazione violi il divieto di cui all'art. 7, comma 1;
f) l'associazione ponga in essere comportamenti in contrasto con quanto previsto dall'art. 3, commi 40 e 42, della legge 15 luglio 2009, n. 94, e dal presente decreto.
2. Il Prefetto comunica al sindaco la revoca dell'iscrizione dell'associazione nell'elenco provinciale.



Art. 7.

Revisione annuale dell'elenco e ammissione di nuovi associati

1. Il Prefetto, competente per territorio, provvede annualmente alla revisione dell'elenco di cui all'art. 1, al fine di verificare il permanere dei requisiti delle associazioni e degli appartenenti alle stesse. A tal fine il legale rappresentante dell'associazione, almeno un mese prima della revisione annuale, deposita, in Prefettura
- Ufficio territoriale del Governo, la documentazione comprovante l'attualita' dei requisiti. Il mancato deposito della documentazione suddetta nel termine sopra indicato comporta automaticamente la sospensione degli effetti dell'iscrizione nell'elenco provinciale e il divieto di svolgimento dei compiti di cui al presente decreto.
2. L'esito della revisione di cui al comma 1 e' comunicata al sindaco ed ai responsabili delle Forze di polizia dello Stato della provincia.
3. L'ammissione di nuovi associati deve essere tempestivamente segnalata alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo per la verifica dei requisiti di cui al presente decreto. Fino alla comunicazione dell'esito degli accertamenti, gli interessati non possono svolgere le attivita' di cui all'art. 2.



Art. 8.

Formazione

1. Le regioni e gli enti locali interessati possono organizzare corsi di formazione e aggiornamento per gli osservatori volontari, appartenenti alle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'art. 1, concernenti l'attivita' di segnalazione.
2. Per le associazioni di cui al successivo art. 9 i corsi dovranno essere svolti in tempo utile per proseguire nell'impiego degli osservatori.
3. Al termine del corso di formazione il legale rappresentante dell'associazione trasmette al Prefetto l'attestato di superamento del corso di cui al comma 1, necessario per l'impiego degli osservatori volontari nelle attivita' di segnalazione.



Art. 9.

Norme transitorie

1. Le associazioni gia' costituite, che alla data del presente decreto svolgono attivita' di volontariato con finalita' di solidarieta' sociale comunque riconducibili a quanto previsto dall'art. 3, comma 40 della legge 15 luglio 2009, n. 94, e dal presente decreto, possono essere iscritte nell'elenco provinciale delle associazioni di osservatori volontari, con le medesime modalita' di cui all'art. 1, comma 3 del presente decreto, fermo restando il possesso degli altri requisiti previsti dallo stesso art. 1. Dette associazioni possono continuare a espletare la propria attivita' anche nell'ambito e nei limiti dell'art. 2 prima dell'iscrizione e comunque per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del presente decreto.
2. Per lo stesso periodo di 6 mesi, i comuni possono continuare ad avvalersi dei rapporti in atto, per lo svolgimento, da parte di cittadini, di attivita' comunque riconducibili all'art. 3, comma 40 della legge 15 luglio 2009, n. 94.

Roma, 8 agosto 2009

Il Ministro : Maroni

ALLEGATO

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?datagu=2009-08-08&task=pdf&datainiziovalidita=0&subarticolo=1&redaz=09A09801&datafinevalidita=99999999&progressivoarticolo=0&service=1&numgu=183&numeroarticolo=9999&versionearticolo=1&tmstp=1250063299089&cdimg=09A09801999901

Le Ronde .......

Ronde volontarie: ambiti operativi, divise, idoneità , elenchi e requisiti per l'iscrizione
Decreto Ministero Interno, 08.08.2009, G.U. 08.08.2009

Prosecuzione dell'attività per le "ronde" già in vigore, necessità dell'iscrizione in un elenco provinciale effettuata dal Prefetto, gruppi di massimo 3 persone con funzioni di esclusiva osservazione e segnalazione alle forze di polizia.

Queste alcune delle precisazioni operative del DM 8 agosto 2009 emanato dal Ministero dell'Interno per gli "osservatori volontari", in attuazione della legge sulla sicurezza 94/2009 . Nel decreto si indica anche la divisa/casacca ammessa e l'obbligo di portare documenti di riconoscimento. Assoluto divieto di portare oggetti atti ad offendere.

Le convenzioni con i comuni indicheranno zone e orari di attività degli "osservatori".

Altalex, 12 agosto 2009




MINISTERO DELL'INTERNO


DECRETO 8 agosto 2009

Determinazione degli ambiti operativi delle associazioni di osservatori volontari, requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio e modalita' di tenuta dei relativi elenchi, di cui ai commi da 40 a 44 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94. (09A09801)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;
Visto l'art. 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 5 agosto 2008, di attuazione dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 92 del 2008, con il quale e' stato definito, tra l'altro, l'ambito della sicurezza urbana e sono stati individuati i correlati poteri di prevenzione e contrasto rimessi a tal fine ai sindaci;
Visto l'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 24 luglio 2009, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica», e, in particolare, i commi da 40 a 44, che prevedono il possibile coinvolgimento di associazioni tra cittadini per la segnalazione agli organi competenti di eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale;
Rilevato che il predetto art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, al comma 43, rimette ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, la determinazione degli ambiti operativi delle disposizioni di cui ai commi da 40 a 44 dello stesso articolo, nonche' dei requisiti per l'iscrizione nell'apposito elenco istituito presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e la disciplina delle modalita' di tenuta dell'elenco medesimo;
Sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:


Art. 1.

Requisiti per l'iscrizione e tenuta dell'elenco delle associazioni di osservatori volontari

1. In ciascuna Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e' istituito l'elenco provinciale delle associazioni di cittadini di cui all'art. 3, comma 41 della legge 15 luglio 2009, n. 94, per la segnalazione alle polizie locali, ovvero alle Forze di polizia dello Stato, di eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.
2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al precedente comma, le associazioni ivi richiamate, oltre a quanto previsto dai commi 40, 41 e 42 dell'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, e dalla vigente normativa sul diritto di associazione, devono avere tra gli scopi sociali, risultanti dall'atto costitutivo e/o dallo statuto, quello di prestare attivita' di volontariato con finalita' di solidarieta' sociale nell'ambito della sicurezza urbana, come individuata dal decreto del Ministro dell'interno del 5 agosto 2008, richiamato in premessa, ovvero del disagio sociale, o comunque riconducibili alle stesse. Inoltre, ai fini della predetta iscrizione le stesse associazioni devono:
a) svolgere la propria attivita' gratuitamente e senza fini di lucro, anche indiretto;
b) non essere espressione di partiti o movimenti politici, ne' di organizzazioni sindacali ne' essere ad alcun titolo riconducibili a questi;
c) non essere ad alcun titolo collegate a tifoserie organizzate;
d) non essere riconducibili a movimenti, associazioni o gruppi organizzati, di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;
e) non essere comunque destinatarie anche indirettamente, di risorse economiche, ovvero di altri finanziamenti a qualsiasi titolo provenienti da soggetti di cui alle lettere b), c) e d);
f) individuare gli associati destinati a svolgere attivita' di segnalazione di cui al comma 1, quali osservatori volontari, ed attestare che gli stessi siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5.
3. La domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata da copia autentica dello statuto e/o dell'atto costitutivo, della completa indicazione degli associati, di coloro che fanno parte degli organi rappresentativi, nonche' della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e di quella integrativa eventualmente richiesta, e' indirizzata al Prefetto della provincia dove l'associazione intende operare ed ha una sede.
4. L'iscrizione e' effettuata dal Prefetto, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, previa verifica dei requisiti di cui al comma 2 nonche' del possesso da parte degli associati e degli appartenenti agli organi rappresentativi dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1, ad eccezione di quelli di cui alla lettera b). Resta fermo quanto previsto per gli osservatori volontari.



Art. 2.

Compiti e modalita' di svolgimento delle attivita' delle associazioni di osservatori volontari

1. Le associazioni di cui all'art. 1, comma 1, attraverso i propri associati individuati per lo svolgimento delle attivita' di segnalazione di cui al medesimo comma, di seguito indicati come
«osservatori volontari», svolgono attivita' di mera osservazione in specifiche aree del territorio comunale. I predetti volontari, in presenza dei presupposti di cui all'art. 4, comma 1, ultimo periodo, segnalano alla polizia locale e alle Forze di polizia dello Stato eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana, ovvero situazioni di disagio sociale.
2. L'attivita' di osservazione puo' essere svolta esclusivamente in nuclei composti da un numero di persone non superiore a tre, di cui almeno una di eta' pari o superiore a 25 anni, senza l'ausilio di mezzi motorizzati e di animali. Durante lo svolgimento della predetta attivita' gli osservatori volontari devono essere in possesso di un valido documento di riconoscimento e, anche se titolari di porto d'armi, non devono portare al seguito armi o altri oggetti atti ad offendere.
3. Gli osservatori volontari, durante lo svolgimento delle attivita' previste al comma 1, indossano una casacca, con le caratteristiche di cui all'allegato A del presente decreto, di colore giallo fluorescente, contenente la scritta «osservatori volontari», il logo dell'associazione, il nome del comune ed un numero progressivo associato al nominativo dell'operatore. E' fatto divieto di utilizzare uniformi, emblemi, simboli, altri segni distintivi o denominazioni riconducibili, anche indirettamente, ai corpi di polizia, anche locali, alle forze armate, ai corpi forestali regionali, agli organi della protezione civile o ad altri corpi dello Stato, ovvero che contengano riferimenti a partiti o movimenti politici e sindacali, nonche' sponsorizzazioni private.
4. L'attivita' di segnalazione e' effettuata dai soggetti di cui al comma 1 utilizzando esclusivamente apparecchi di telefonia mobile, ovvero, se in possesso dell'apposita abilitazione, apparati radio-ricetrasmittenti omologati, i cui elementi identificativi o di riferimento devono essere comunicati al responsabile del servizio di polizia municipale territorialmente competente.
5. Le modalita' operative per l'impiego degli osservatori volontari, contenute nel presente decreto, devono essere coordinate con i servizi della polizia municipale del comune interessato in modo che sia garantita un'idonea ricezione delle segnalazioni.



Art. 3.

Ordinanze dei sindaci

1. Il sindaco che intenda avvalersi, ai sensi dell'art. 3, comma 40 della legge 15 luglio 2009, n. 94, della collaborazione di associazioni di cui all'art. 1 emana apposita ordinanza con la quale formalizza la propria volonta' di ricorrere alle associazioni di osservatori volontari, identificando gli ambiti per i quali intenda utilizzarle, con le modalita' di cui all'art. 2.



Art. 4.

Convenzioni

1. Per le finalita' di cui all'art. 3, comma 40, della legge 15 luglio 2009, n. 94, i sindaci stipulano convenzioni con le associazioni iscritte nell'elenco volte ad individuare l'ambito territoriale e temporale in cui l'associazione e' destinata a svolgere l'attivita' di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, nonche' a disciplinare il piano d'impiego, la formazione degli associati con compiti di osservatore volontario ed adeguate forme di controllo per la verifica del rispetto delle disposizioni contenute nelle convenzioni e di quelle di cui al presente decreto.
Il piano d'impiego deve contenere anche i presupposti oggettivi per effettuare le segnalazioni alla polizia locale e alle Forze di polizia dello Stato.
2. Il contenuto delle convenzioni viene concordato con il Prefetto competente per territorio, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.



Art. 5.

Requisiti degli osservatori volontari e condizioni per l'impiego

1. Gli osservatori volontari devono essere in possesso dei seguenti requisiti attestati secondo la vigente normativa:
a) eta' non inferiore a 18 anni;
b) buona salute fisica e mentale, assenza di daltonismo, assenza di uso di stupefacenti, capacita' di espressione visiva, di udito e di olfatto ed assenza di elementi psicopatologici, anche pregressi, attestate da certificazione medica delle autorita' sanitarie pubbliche;
c) non essere stati denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi;
d) non essere sottoposti ne' essere stati sottoposti a misure di prevenzione, ovvero destinatari di provvedimenti di cui all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
e) non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
2. Gli osservatori volontari devono essere in possesso di idonea copertura assicurativa, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266.
3. In caso di perdita da parte di un «osservatore volontario» di uno o piu' requisiti previsti dal presente articolo, ovvero qualora lo stesso ponga in essere comportamenti in contrasto con quanto previsto dall'art. 3, comma 40, della legge 15 luglio 2009, n. 94 e dal presente decreto, il Prefetto dispone con effetto immediato il divieto di impiego nelle attivita' previste dall'art. 2 ed assegna all'associazione il termine di un mese per la cessazione dal rapporto associativo dell'interessato. Analogo effetto si produce qualora l'osservatore volontario effettui il servizio in stato di ebbrezza.
4. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui all'art. 2, gli osservatori volontari iscritti nell'elenco provinciale, debbono aver superato il corso di formazione di cui al successivo art. 8.



Art. 6.

Revoca dell'iscrizione

1. L'iscrizione dell'associazione e' revocata dal Prefetto quando:
a) venga meno anche uno dei requisiti previsti dall'art. 1, commi 2 e 4;
b) l'associazione violi il divieto disposto dal Prefetto ai sensi dell'art. 5, comma 3;
c) l'associazione non ottemperi nel termine previsto dall'art. 5, comma 3, a far cessare l'interessato dal rapporto associativo;
d) il Prefetto abbia adottato nel corso di un anno, nei confronti della medesima associazione, piu' di un provvedimento di divieto di impiego in relazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettere c), d), ed e);
e) l'associazione violi il divieto di cui all'art. 7, comma 1;
f) l'associazione ponga in essere comportamenti in contrasto con quanto previsto dall'art. 3, commi 40 e 42, della legge 15 luglio 2009, n. 94, e dal presente decreto.
2. Il Prefetto comunica al sindaco la revoca dell'iscrizione dell'associazione nell'elenco provinciale.



Art. 7.

Revisione annuale dell'elenco e ammissione di nuovi associati

1. Il Prefetto, competente per territorio, provvede annualmente alla revisione dell'elenco di cui all'art. 1, al fine di verificare il permanere dei requisiti delle associazioni e degli appartenenti alle stesse. A tal fine il legale rappresentante dell'associazione, almeno un mese prima della revisione annuale, deposita, in Prefettura
- Ufficio territoriale del Governo, la documentazione comprovante l'attualita' dei requisiti. Il mancato deposito della documentazione suddetta nel termine sopra indicato comporta automaticamente la sospensione degli effetti dell'iscrizione nell'elenco provinciale e il divieto di svolgimento dei compiti di cui al presente decreto.
2. L'esito della revisione di cui al comma 1 e' comunicata al sindaco ed ai responsabili delle Forze di polizia dello Stato della provincia.
3. L'ammissione di nuovi associati deve essere tempestivamente segnalata alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo per la verifica dei requisiti di cui al presente decreto. Fino alla comunicazione dell'esito degli accertamenti, gli interessati non possono svolgere le attivita' di cui all'art. 2.



Art. 8.

Formazione

1. Le regioni e gli enti locali interessati possono organizzare corsi di formazione e aggiornamento per gli osservatori volontari, appartenenti alle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'art. 1, concernenti l'attivita' di segnalazione.
2. Per le associazioni di cui al successivo art. 9 i corsi dovranno essere svolti in tempo utile per proseguire nell'impiego degli osservatori.
3. Al termine del corso di formazione il legale rappresentante dell'associazione trasmette al Prefetto l'attestato di superamento del corso di cui al comma 1, necessario per l'impiego degli osservatori volontari nelle attivita' di segnalazione.



Art. 9.

Norme transitorie

1. Le associazioni gia' costituite, che alla data del presente decreto svolgono attivita' di volontariato con finalita' di solidarieta' sociale comunque riconducibili a quanto previsto dall'art. 3, comma 40 della legge 15 luglio 2009, n. 94, e dal presente decreto, possono essere iscritte nell'elenco provinciale delle associazioni di osservatori volontari, con le medesime modalita' di cui all'art. 1, comma 3 del presente decreto, fermo restando il possesso degli altri requisiti previsti dallo stesso art. 1. Dette associazioni possono continuare a espletare la propria attivita' anche nell'ambito e nei limiti dell'art. 2 prima dell'iscrizione e comunque per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del presente decreto.
2. Per lo stesso periodo di 6 mesi, i comuni possono continuare ad avvalersi dei rapporti in atto, per lo svolgimento, da parte di cittadini, di attivita' comunque riconducibili all'art. 3, comma 40 della legge 15 luglio 2009, n. 94.

Roma, 8 agosto 2009

Il Ministro : Maroni

ALLEGATO

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?datagu=2009-08-08&task=pdf&datainiziovalidita=0&subarticolo=1&redaz=09A09801&datafinevalidita=99999999&progressivoarticolo=0&service=1&numgu=183&numeroarticolo=9999&versionearticolo=1&tmstp=1250063299089&cdimg=09A09801999901

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