Avv. Azzeccagarbugli

Blog di diritto e poesia. Il diritto è quella scienza che aiuta a comporre i bisogni dell'uomo nelle relazioni interpersonali. la poesia è quell'arte che, comunicando con parole scritte, aiuta a conoscersi nel profondo.

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giovedì 17 dicembre 2009

Danni al veicolo nell'ipotesi di detentore non proprietario

Danni al veicolo quando l'attore è detentore non proprietario: secondo la Cassazione è ugualmente legittimato a richiedere il risarcimento del pregiudizio incidente nella sua sfera patrimoniale, ma deve provare il titolo, vale a dire una relazione qualificata con il veicolo, e di aver sopportato le spese di riparazione. La pronuncia n°22602 pubblicata dalla terza Sezione il 26 ottobre 2009 è assai istruttiva perché chiarisce bene il predetto, duplice presupposto, ponendo l'accento sul fatto che in base a quel titolo il detentore ha adempiuto l’obbligazione nei confronti del proprietario. Già Cassazione 3^ n°4003 del 23 febbraio 2006 aveva affermato che "il diritto al risarcimento del danno può spettare anche a colui il quale, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa e, dal danneggiamento di questa, possa risentire di un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto reale o personale che egli abbia all'esercizio di quel potere". Traspare tra le righe dell espressioni degli Ermellini l'esigenza delle compagnie assicurative di essere certe di pagare bene senza incappare nel rischio di risarcire il terzo detentore e poi, in un secondo momento, vedere il proprietario farsi sotto per conseguire anch'egli la refusione dell'identico pregiudizio . Ribadisce la Cassazione che la trascrizione al PRA costituisce pubblicità notizia solo dichiarativa che mira a dirimere il conflitto tra successivi acquirenti del medesimo veicolo, con valenza di presunzione semplice, superabile con ogni mezzo di prova.







Avv. Paolo M. Storani (civilista e penalista, dedito in particolare alla materia della responsabilità civile)













(Data: 16/12/2009 9.39.00 - Autore: Avv. Paolo M. Storani)

alle dicembre 17, 2009
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Danni al veicolo nell'ipotesi di detentore non proprietario

Danni al veicolo quando l'attore è detentore non proprietario: secondo la Cassazione è ugualmente legittimato a richiedere il risarcimento del pregiudizio incidente nella sua sfera patrimoniale, ma deve provare il titolo, vale a dire una relazione qualificata con il veicolo, e di aver sopportato le spese di riparazione. La pronuncia n°22602 pubblicata dalla terza Sezione il 26 ottobre 2009 è assai istruttiva perché chiarisce bene il predetto, duplice presupposto, ponendo l'accento sul fatto che in base a quel titolo il detentore ha adempiuto l’obbligazione nei confronti del proprietario. Già Cassazione 3^ n°4003 del 23 febbraio 2006 aveva affermato che "il diritto al risarcimento del danno può spettare anche a colui il quale, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa e, dal danneggiamento di questa, possa risentire di un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto reale o personale che egli abbia all'esercizio di quel potere". Traspare tra le righe dell espressioni degli Ermellini l'esigenza delle compagnie assicurative di essere certe di pagare bene senza incappare nel rischio di risarcire il terzo detentore e poi, in un secondo momento, vedere il proprietario farsi sotto per conseguire anch'egli la refusione dell'identico pregiudizio . Ribadisce la Cassazione che la trascrizione al PRA costituisce pubblicità notizia solo dichiarativa che mira a dirimere il conflitto tra successivi acquirenti del medesimo veicolo, con valenza di presunzione semplice, superabile con ogni mezzo di prova.



Avv. Paolo M. Storani (civilista e penalista, dedito in particolare alla materia della responsabilità civile)






(Data: 16/12/2009 9.39.00 - Autore: Avv. Paolo M. Storani)
alle dicembre 17, 2009
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Cessione del credito? Sussiste litisconsorzio necessario unitario tra debitore ceduto e creditore cedente

La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 22278/2009) ha stabilito che “qualora un soggetto, qualificandosi come cessionario di un credito o come beneficiario di un contratto a favore di terzo o come creditore subentrato nei diritti del debitore ai sensi dell’art. 1259 c.c., faccia valere il credito ceduto, la prestazione prevista a suo favore, i detti diritti, anziché convenendo in giudizio – come gli è permesso – rispettivamente, soltanto il debitore ceduto, il promettente, il terzo responsabile verso il suo debitore, anche il creditore cedente, lo stipulante, il debitore cui assuma di essere subentrato, la situazione di litisconsorzio che si determina è di carattere unitario, poiché di sua iniziativa l’attore ha esteso la lite, anche solo in forma di denuntiatio, ad un soggetto cui la causa era soltanto comune e che non era litisconsorte necessario nel senso di cui all’art. 102 c.p.c., al fine di rendergli opponibile l’accertamento scaturente da essa. Ne consegue che il giudizio di impugnazione, in ragione del carattere unitario del litisconsorzio così determinato dall’attore, si connota, quale che sia stato l’esito del grado precedente, come inscindibile e, pertanto, riconducibile all’art. 331 c.p.c. Di modo che a detto giudizio di impugnazione non può rimanere estraneo il creditore cedente, lo stipulante a favore del terzo, il debitore nei cui riguardi sia avvenuto il sub ingresso”.







Gli Ermellini hanno infatti osservato che “la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che il creditore cessionario può agire verso il debitore ceduto facendo valere il credito acquisito per effetto della cessione senza evocare in giudizio il creditore cedente, che, in particolare non riveste nella relativa controversia la posizione di litisconsorte necessario. Un litisconsorzio necessario può insorgere se il debitore convenuto contesti la validità o l’esistenza della cessione e chieda, in via riconvenzionale, l’accertamento del modo di essere della titolarità attiva del rapporto. In tal caso,peraltro, il litisconsorzio è necessario in riferimento alla domanda riconvenzionale e, nel corso del processo la causa è inscindibile se l’impugnazione attinga in qualche modo la riconvenzionale, mentre, riguardo alla causa inerente il diritto fatto valere contro il debitore occorrerà accertare se la statuizione su di esso resa nel grado precedente sia incompatibile con l’accertamento intervenuto quanto alla titolarità del credito (per esemplificare: se la sentenza impugnata ha accertato che la cessione è intervenuta ed è valida, il creditore cessionario, che si sia visto negare la pretesa nei confronti del debitore ceduto per fatti che non pongono in discussione la cessione, bene potrà impugnare solo questa statuizione senza coinvolgere il cedente, posto che la decisione sulla debenza del dovuto può avvenire senza che si metta in discussione il punto relativo alla cessione)”.













(Data: 16/12/2009 9.00.00 - Autore: Cristina Matricardi)

alle dicembre 17, 2009
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Cessione del credito? Sussiste litisconsorzio necessario unitario tra debitore ceduto e creditore cedente

La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 22278/2009) ha stabilito che “qualora un soggetto, qualificandosi come cessionario di un credito o come beneficiario di un contratto a favore di terzo o come creditore subentrato nei diritti del debitore ai sensi dell’art. 1259 c.c., faccia valere il credito ceduto, la prestazione prevista a suo favore, i detti diritti, anziché convenendo in giudizio – come gli è permesso – rispettivamente, soltanto il debitore ceduto, il promettente, il terzo responsabile verso il suo debitore, anche il creditore cedente, lo stipulante, il debitore cui assuma di essere subentrato, la situazione di litisconsorzio che si determina è di carattere unitario, poiché di sua iniziativa l’attore ha esteso la lite, anche solo in forma di denuntiatio, ad un soggetto cui la causa era soltanto comune e che non era litisconsorte necessario nel senso di cui all’art. 102 c.p.c., al fine di rendergli opponibile l’accertamento scaturente da essa. Ne consegue che il giudizio di impugnazione, in ragione del carattere unitario del litisconsorzio così determinato dall’attore, si connota, quale che sia stato l’esito del grado precedente, come inscindibile e, pertanto, riconducibile all’art. 331 c.p.c. Di modo che a detto giudizio di impugnazione non può rimanere estraneo il creditore cedente, lo stipulante a favore del terzo, il debitore nei cui riguardi sia avvenuto il sub ingresso”.



Gli Ermellini hanno infatti osservato che “la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che il creditore cessionario può agire verso il debitore ceduto facendo valere il credito acquisito per effetto della cessione senza evocare in giudizio il creditore cedente, che, in particolare non riveste nella relativa controversia la posizione di litisconsorte necessario. Un litisconsorzio necessario può insorgere se il debitore convenuto contesti la validità o l’esistenza della cessione e chieda, in via riconvenzionale, l’accertamento del modo di essere della titolarità attiva del rapporto. In tal caso,peraltro, il litisconsorzio è necessario in riferimento alla domanda riconvenzionale e, nel corso del processo la causa è inscindibile se l’impugnazione attinga in qualche modo la riconvenzionale, mentre, riguardo alla causa inerente il diritto fatto valere contro il debitore occorrerà accertare se la statuizione su di esso resa nel grado precedente sia incompatibile con l’accertamento intervenuto quanto alla titolarità del credito (per esemplificare: se la sentenza impugnata ha accertato che la cessione è intervenuta ed è valida, il creditore cessionario, che si sia visto negare la pretesa nei confronti del debitore ceduto per fatti che non pongono in discussione la cessione, bene potrà impugnare solo questa statuizione senza coinvolgere il cedente, posto che la decisione sulla debenza del dovuto può avvenire senza che si metta in discussione il punto relativo alla cessione)”.






(Data: 16/12/2009 9.00.00 - Autore: Cristina Matricardi)
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