Nuovo processo civile: sulla conversione dal rito sommario al rito ordinario
Mentre alcuni Tribunali confezionano i primi provvedimenti interlocutori e decisivi, in punto di rito sommario di cognizione, alcuni giudici mettono mano alle prime pronunce di conversione, oggetto non bene identificato nella riforma del 18 giugno 2009 (legge n. 69): per tale motivo, l’ordinanza 2 novembre 2009 del Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi è di particolare interesse per gli interpreti.
Come noto, l’art. 702-ter, comma III, c.p.c. prevede che: «se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un’istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l’udienza di cui all’articolo 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II».
Secondo il giudice “la pluralità e varietà dei mezzi istruttori richiesti (prove orali, consulenza tecnica, perizia fonica, acquisizione di documentazione bancaria e di scritture private), imponendo necessariamente il dipanarsi dell’istruzione per numerose udienze, rende in concreto non praticabile l’istruzione sommaria della causa, anche alla luce del disposto del quinto comma dell’art. 702-ter c.p.c., il quale correla la detta facoltà alla ragionevole previsione di un’istruttoria deformalizzata (che in questa sede non può formularsi, prefigurandosi invece un’istruttoria incompatibile con le esigenze di speditezza del rito sommario)”.
Il Rito Sommario[4]: prima Udienza e possibili sbocchi
Se il giudice reputa non decidibile la causa con il rito sommario, deve disporre la conversione del rito fissando l’udienza ex art. 183 c.p.c. In molti hanno ritenuto che, in tale ipotesi, dovrebbe essere garantito uno spazio temporale pari a quello che impone l’art. 163-bis c.p.c. A tale indicazione non sembra aderire il tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi che, infatti, dalla data del provvedimento (20.11.2009) alla prima comparizione (10.02.2010), lascia intercorrere un lasso temporale inferiore a novanta giorni.
Ed, invero, la norma ex art. 702-ter c.p.c. è silente sul punto ma, come noto, vi è un acceso dibattito al riguardo. L’ordine di servizio del Tribunale di Genova, ad esempio, del 30 settembre 2009, suggerisce, quale “interpretazione costituzionalmente orientata”, che nel disporsi “il passaggio dalla causa al rito ordinario sia rispettato l’art. 163-bis c.p.c. e l’art. 166 c.p.c.” con concessione al convenuto, quindi, della facoltà di presentare una nuova comparsa di costituzione e risposta.
(Altalex, 18 gennaio 2010. Nota di Giuseppe Buffone)
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[1] V. sul punto, Trib. Mondovì, or. 10.11.2009 in Guida al diritto, 2009, 50 e in http://www.ilcaso.it/.
[2] Elemento preso in considerazione dal giudice Levita nell’ordinanza in commento.
[3] Trib. Varese, ord. 18.11.2009 in Guida al diritto, 2009, 50 e in www.dirittoegiustizia.it.
[4] Tratto da: Buffone, La riforma del processo civile, Buffetti ed., 2009.
[5] Caponi, Consentito al giudice un solo tipo di passaggio dalla trattazione semplificata a quella ordinaria in Guida al diritto, 2009, 50, 52 e ss..
Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi
Ordinanza 2 novembre 2009
(giudice Levita)
Il giudice dott. Luigi Levita
letti gli atti e sciogliendo la riserva di cui al verbale che precedeSant’Angelo dei Lombardi, 20 novembre 2009
Il giudice