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lunedì 25 gennaio 2010

Il nuovo rito sommario 702 bis c.p.c.: le prime pronunce

Nuovo processo civile: sulla conversione dal rito sommario al rito ordinario



Tribunale Sant’Angelo dei Lombardi, ordinanza 02.11.2009 (Giuseppe Buffone)











Mentre alcuni Tribunali confezionano i primi provvedimenti interlocutori e decisivi, in punto di rito sommario di cognizione, alcuni giudici mettono mano alle prime pronunce di conversione, oggetto non bene identificato nella riforma del 18 giugno 2009 (legge n. 69): per tale motivo, l’ordinanza 2 novembre 2009 del Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi è di particolare interesse per gli interpreti.

Come noto, l’art. 702-ter, comma III, c.p.c. prevede che: «se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un’istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l’udienza di cui all’articolo 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II».



Nel caso oggetto dell’ordinanza in commento, il giudice conclude proprio per una diagnosi di istruzione “non sommaria” , alla luce delle difese svolte dalle parti, anche al verbale dell’udienza di prima comparizione.

Secondo il giudice “la pluralità e varietà dei mezzi istruttori richiesti (prove orali, consulenza tecnica, perizia fonica, acquisizione di documentazione bancaria e di scritture private), imponendo necessariamente il dipanarsi dell’istruzione per numerose udienze, rende in concreto non praticabile l’istruzione sommaria della causa, anche alla luce del disposto del quinto comma dell’art. 702-ter c.p.c., il quale correla la detta facoltà alla ragionevole previsione di un’istruttoria deformalizzata (che in questa sede non può formularsi, prefigurandosi invece un’istruttoria incompatibile con le esigenze di speditezza del rito sommario)”.



Quanto alla valutazione in ordine alla decidibilità nelle forme del sommario, la giurisprudenza aderisce[1], per la maggiore, all’orientamento prevalente in Dottrina secondo il quale il tribunale dovrebbe valutare:



a. l’oggetto “originario” del processo ed i fatti costitutivi della domanda (anche in relazione al valore della causa);









b. le eventuali domande riconvenzionali e quelle nei confronti di terzi e le difese svolte in sede di costituzione dal convenuto e dai terzi;









c. l’impostazione complessiva del sistema difensivo del convenuto (e dei terzi), da cui desumere le questioni, di fatto e di diritto, controverse tra le parti, tenendo anche conto di singole eccezioni di rito e di merito, nonché delle richieste istruttorie già formulate o comunque prospettate quale thema probandum.









Il parametro valutativo da assumere quale primario riferimento per il giudizio di “decidibilità” nelle forme del sommario è, dunque, l”oggetto” della causa ed il complesso articolato di difese ed eccezioni introitate nel giudizio, passando, anche, per le richieste istruttorie articolate dalle parti[2] e le eventuali istanze per la estensione del contraddittorio ad altri soggetti. Non è un caso che l’art. 702-ter, comma III, c.p.c. richiami espressamente “le difese svolte dalle parti”, ai fini della eventuale conversione[3].









All’esito delle valutazioni che precedono, il giudice, tenuto conto della complessità oggettiva e soggettiva della causa, deve prefigurarsi il percorso che, a suo giudizio, si prospetta per la decisione e, dunque, verificarne la sua compatibilità con le forme semplificate. La compatibilità va esclusa ove venga meno uno degli assi portanti del giudizio sommario e, cioè: I) celerità dei tempi e II) snellezza delle forme.





 












Il Rito Sommario[4]: prima Udienza e possibili sbocchi



 
Se il giudice reputa non decidibile la causa con il rito sommario, deve disporre la conversione del rito fissando l’udienza ex art. 183 c.p.c. In molti hanno ritenuto che, in tale ipotesi, dovrebbe essere garantito uno spazio temporale pari a quello che impone l’art. 163-bis c.p.c. A tale indicazione non sembra aderire il tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi che, infatti, dalla data del provvedimento (20.11.2009) alla prima comparizione (10.02.2010), lascia intercorrere un lasso temporale inferiore a novanta giorni.

Ed, invero, la norma ex art. 702-ter c.p.c. è silente sul punto ma, come noto, vi è un acceso dibattito al riguardo. L’ordine di servizio del Tribunale di Genova, ad esempio, del 30 settembre 2009, suggerisce, quale “interpretazione costituzionalmente orientata”, che nel disporsi “il passaggio dalla causa al rito ordinario sia rispettato l’art. 163-bis c.p.c. e l’art. 166 c.p.c.” con concessione al convenuto, quindi, della facoltà di presentare una nuova comparsa di costituzione e risposta.



Sulla stessa linea l’ordine di servizio del Tribunale di Bologna del 9 novembre 2009.



Non va sottaciuto come alcuni commentatori abbiano ritenuto tale situazione un po’ “meccanicistica e rigida”[5] ritenendo che sia preferibile distinguere “caso per caso”.



Ad ogni modo, l’ordinanza di conversione non è impugnabile.























(Altalex, 18 gennaio 2010. Nota di Giuseppe Buffone)





______________





[1] V. sul punto, Trib. Mondovì, or. 10.11.2009 in Guida al diritto, 2009, 50 e in http://www.ilcaso.it/.





[2] Elemento preso in considerazione dal giudice Levita nell’ordinanza in commento.





[3] Trib. Varese, ord. 18.11.2009 in Guida al diritto, 2009, 50 e in www.dirittoegiustizia.it.





[4] Tratto da: Buffone, La riforma del processo civile, Buffetti ed., 2009.





[5] Caponi, Consentito al giudice un solo tipo di passaggio dalla trattazione semplificata a quella ordinaria in Guida al diritto, 2009, 50, 52 e ss..



 






Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi





Ordinanza 2 novembre 2009





(giudice Levita)



 




Il giudice dott. Luigi Levita

letti gli atti e sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede



OSSERVA



A seguito dell’introduzione nell’ordito processuale civile del rito sommario (ex l. n. 69/2009), questo giudice è chiamato ad effettuare una valutazione complessiva e di sintesi del materiale di causa, prefigurando il percorso che si rende necessario per la decisione e la sua compatibilità con le forme semplificate.



Orbene, nel caso in esame è agevole evidenziare che le difese delle parti, per come svolte nel corpo del verbale d’udienza, richiedano un’istruzione “non sommaria” ai sensi dell’art. 702-ter c.p.c.



Ed infatti, la pluralità e varietà dei mezzi istruttori richiesti (prove orali, consulenza tecnica, perizia fonica, acquisizione di documentazione bancaria e di scritture private), imponendo necessariamente il dipanarsi dell’istruzione per numerose udienze, rende in concreto non praticabile l’istruzione sommaria della causa, anche alla luce del disposto del quinto comma dell’art. 702­-ter c.p.c., il quale correla la detta facoltà alla ragionevole previsione di un’istruttoria deformalizzata (che in questa sede non può formularsi, prefigurandosi invece un’istruttoria incompatibile con le esigenze di speditezza del rito sommario).



Pertanto, letto l’art. 702-ter comma 3 c.p.c., fissa l’udienza di cui all’art. 183 c.p.c. per il 10 febbraio 2010.



Si comunichi.





 






Sant’Angelo dei Lombardi, 20 novembre 2009

Il giudice









dott. Luigi Levita.













Il nuovo rito sommario 702 bis c.p.c.: le prime pronunce

Nuovo processo civile: sulla conversione dal rito sommario al rito ordinario

Tribunale Sant’Angelo dei Lombardi, ordinanza 02.11.2009 (Giuseppe Buffone)





Mentre alcuni Tribunali confezionano i primi provvedimenti interlocutori e decisivi, in punto di rito sommario di cognizione, alcuni giudici mettono mano alle prime pronunce di conversione, oggetto non bene identificato nella riforma del 18 giugno 2009 (legge n. 69): per tale motivo, l’ordinanza 2 novembre 2009 del Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi è di particolare interesse per gli interpreti.
Come noto, l’art. 702-ter, comma III, c.p.c. prevede che: «se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un’istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l’udienza di cui all’articolo 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II».

Nel caso oggetto dell’ordinanza in commento, il giudice conclude proprio per una diagnosi di istruzione “non sommaria” , alla luce delle difese svolte dalle parti, anche al verbale dell’udienza di prima comparizione.
Secondo il giudice “la pluralità e varietà dei mezzi istruttori richiesti (prove orali, consulenza tecnica, perizia fonica, acquisizione di documentazione bancaria e di scritture private), imponendo necessariamente il dipanarsi dell’istruzione per numerose udienze, rende in concreto non praticabile l’istruzione sommaria della causa, anche alla luce del disposto del quinto comma dell’art. 702-ter c.p.c., il quale correla la detta facoltà alla ragionevole previsione di un’istruttoria deformalizzata (che in questa sede non può formularsi, prefigurandosi invece un’istruttoria incompatibile con le esigenze di speditezza del rito sommario)”.

Quanto alla valutazione in ordine alla decidibilità nelle forme del sommario, la giurisprudenza aderisce[1], per la maggiore, all’orientamento prevalente in Dottrina secondo il quale il tribunale dovrebbe valutare:

a. l’oggetto “originario” del processo ed i fatti costitutivi della domanda (anche in relazione al valore della causa);




b. le eventuali domande riconvenzionali e quelle nei confronti di terzi e le difese svolte in sede di costituzione dal convenuto e dai terzi;




c. l’impostazione complessiva del sistema difensivo del convenuto (e dei terzi), da cui desumere le questioni, di fatto e di diritto, controverse tra le parti, tenendo anche conto di singole eccezioni di rito e di merito, nonché delle richieste istruttorie già formulate o comunque prospettate quale thema probandum.




Il parametro valutativo da assumere quale primario riferimento per il giudizio di “decidibilità” nelle forme del sommario è, dunque, l”oggetto” della causa ed il complesso articolato di difese ed eccezioni introitate nel giudizio, passando, anche, per le richieste istruttorie articolate dalle parti[2] e le eventuali istanze per la estensione del contraddittorio ad altri soggetti. Non è un caso che l’art. 702-ter, comma III, c.p.c. richiami espressamente “le difese svolte dalle parti”, ai fini della eventuale conversione[3].




All’esito delle valutazioni che precedono, il giudice, tenuto conto della complessità oggettiva e soggettiva della causa, deve prefigurarsi il percorso che, a suo giudizio, si prospetta per la decisione e, dunque, verificarne la sua compatibilità con le forme semplificate. La compatibilità va esclusa ove venga meno uno degli assi portanti del giudizio sommario e, cioè: I) celerità dei tempi e II) snellezza delle forme.


 






Il Rito Sommario[4]: prima Udienza e possibili sbocchi

 
Se il giudice reputa non decidibile la causa con il rito sommario, deve disporre la conversione del rito fissando l’udienza ex art. 183 c.p.c. In molti hanno ritenuto che, in tale ipotesi, dovrebbe essere garantito uno spazio temporale pari a quello che impone l’art. 163-bis c.p.c. A tale indicazione non sembra aderire il tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi che, infatti, dalla data del provvedimento (20.11.2009) alla prima comparizione (10.02.2010), lascia intercorrere un lasso temporale inferiore a novanta giorni.
Ed, invero, la norma ex art. 702-ter c.p.c. è silente sul punto ma, come noto, vi è un acceso dibattito al riguardo. L’ordine di servizio del Tribunale di Genova, ad esempio, del 30 settembre 2009, suggerisce, quale “interpretazione costituzionalmente orientata”, che nel disporsi “il passaggio dalla causa al rito ordinario sia rispettato l’art. 163-bis c.p.c. e l’art. 166 c.p.c.” con concessione al convenuto, quindi, della facoltà di presentare una nuova comparsa di costituzione e risposta.

Sulla stessa linea l’ordine di servizio del Tribunale di Bologna del 9 novembre 2009.

Non va sottaciuto come alcuni commentatori abbiano ritenuto tale situazione un po’ “meccanicistica e rigida”[5] ritenendo che sia preferibile distinguere “caso per caso”.

Ad ogni modo, l’ordinanza di conversione non è impugnabile.











(Altalex, 18 gennaio 2010. Nota di Giuseppe Buffone)


______________


[1] V. sul punto, Trib. Mondovì, or. 10.11.2009 in Guida al diritto, 2009, 50 e in http://www.ilcaso.it/.


[2] Elemento preso in considerazione dal giudice Levita nell’ordinanza in commento.


[3] Trib. Varese, ord. 18.11.2009 in Guida al diritto, 2009, 50 e in www.dirittoegiustizia.it.


[4] Tratto da: Buffone, La riforma del processo civile, Buffetti ed., 2009.


[5] Caponi, Consentito al giudice un solo tipo di passaggio dalla trattazione semplificata a quella ordinaria in Guida al diritto, 2009, 50, 52 e ss..

 



Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi


Ordinanza 2 novembre 2009


(giudice Levita)

 


Il giudice dott. Luigi Levita
letti gli atti e sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede

OSSERVA

A seguito dell’introduzione nell’ordito processuale civile del rito sommario (ex l. n. 69/2009), questo giudice è chiamato ad effettuare una valutazione complessiva e di sintesi del materiale di causa, prefigurando il percorso che si rende necessario per la decisione e la sua compatibilità con le forme semplificate.

Orbene, nel caso in esame è agevole evidenziare che le difese delle parti, per come svolte nel corpo del verbale d’udienza, richiedano un’istruzione “non sommaria” ai sensi dell’art. 702-ter c.p.c.

Ed infatti, la pluralità e varietà dei mezzi istruttori richiesti (prove orali, consulenza tecnica, perizia fonica, acquisizione di documentazione bancaria e di scritture private), imponendo necessariamente il dipanarsi dell’istruzione per numerose udienze, rende in concreto non praticabile l’istruzione sommaria della causa, anche alla luce del disposto del quinto comma dell’art. 702­-ter c.p.c., il quale correla la detta facoltà alla ragionevole previsione di un’istruttoria deformalizzata (che in questa sede non può formularsi, prefigurandosi invece un’istruttoria incompatibile con le esigenze di speditezza del rito sommario).

Pertanto, letto l’art. 702-ter comma 3 c.p.c., fissa l’udienza di cui all’art. 183 c.p.c. per il 10 febbraio 2010.

Si comunichi.


 



Sant’Angelo dei Lombardi, 20 novembre 2009
Il giudice




dott. Luigi Levita.






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