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venerdì 7 agosto 2009

La Cassazione afferma che essere proprietari di un'auto di lusso non comporta automaticamente un maggior reddito in capo al soggetto dichiarante

Bloccato automatismo tra auto di lusso e maggior reddito: Sentenza della Cassazione

Con Sentenza 23 luglio 2009, n. 17200, la Corte di Cassazione ha statuito che essere proprietari di un'auto di lusso non comporta automaticamente un maggior reddito in capo al soggetto dichiarante.

Posto che, a norma dell'art. 38 D.P.R. n. 600/1973, il reddito dichiarato può risultare non congruo rispetto a determinati elementi indicativi di capacità contributiva per almeno due anni, l'Amministrazione finanziaria non potrà procedere all'accertamento sintetico nei confronti di chi possiede un'auto di grossa cilindrata, salvo non dimostri il maggior reddito attraverso ulteriori elementi.



Fonte: www.seac.it

La Cassazione afferma che essere proprietari di un'auto di lusso non comporta automaticamente un maggior reddito in capo al soggetto dichiarante

Bloccato automatismo tra auto di lusso e maggior reddito: Sentenza della Cassazione

Con Sentenza 23 luglio 2009, n. 17200, la Corte di Cassazione ha statuito che essere proprietari di un'auto di lusso non comporta automaticamente un maggior reddito in capo al soggetto dichiarante.

Posto che, a norma dell'art. 38 D.P.R. n. 600/1973, il reddito dichiarato può risultare non congruo rispetto a determinati elementi indicativi di capacità contributiva per almeno due anni, l'Amministrazione finanziaria non potrà procedere all'accertamento sintetico nei confronti di chi possiede un'auto di grossa cilindrata, salvo non dimostri il maggior reddito attraverso ulteriori elementi.



Fonte: www.seac.it

martedì 28 luglio 2009

Studi di Settore: Addio .....!!!

Studi di settore è l’ora dell’addio

Data Pubblicazione 28/7/2009

Articolo tratto da:
Libero

La Cassazione dopo dieci anni di pareri ha tirato le somme. Gli studi di settore non bastano per accertare quante tasse un lavoratore autonomo debba pagare.

Lo strumento fiscale creato nel 1998 da Vincenzo Visco per dimostrare a priori e statisticamente il fatturato teorico di una Partita Iva tornano così all’idea embrionale che li aveva generati: ovvero un mero strumento statistico. Solo in caso di non congruità, il Fisco farà partire l’accertamento o avviare il processo tributario dimostrando con prove concrete la colpevolezza del contribuente.

La Cassazione ha così messo la parola fine a quell’aberrazione che ha contraddistinto il 2006 e il 2007, diventata celebre come inversione dell’onere della prova. La partita Iva presunta colpevole doveva dimostrare la propria innocenza.

È come se in un Paese di 5 mila anime avvenisse un omicidio e tutti i cittadini venissero accusati per il semplice fatto di abitare lì. E a loro spetti dimostrare la propria innocenza.

Invece che ai magistrati raccogliere le prove per inchiodare il colpevole. Già dal 2008 la pessima abitudine era stata abbandonata dal Fisco su impulso del ministro Tremonti e delle commissioni finanze di Camera e Senato. Ma ora è tutto nero su bianco grazie agli Ermellini della Suprema Corte. E non è la prima volta che la Cassazione scende in pista per difendere i cittadini contro il fisco. Un anno e mezzo fa sentenziò in materia di Iva. La controversia nacque per una detrazione ritenuta indebita

I precedenti

«Se l'Amministrazione è parte attrice del rapporto tributario dedotto in giudizio, spetta al Fisco dimostrare la falsità delle fatture come documenti contabili che attestano la realizzazione dell'operazione commerciale fra soggetti corrispondenti a quelli indicati dalle carte», disse la Cassazione con la sentenza 24201/08. Gli Ermellini smontarono la tesi riportando la causa alla prima fase del giudizio: «all’Amministrazione spetta allegare elementi significativi e indizi idonei a confutare la veridicità (oggettiva e soggettiva) dei documenti contabili».

Le partite Iva

Senza entrare in ulteriori dettagli di merito la sostanza della sentenza dimostra come la letteratura tributaria si stia sempre più orientando alla tutela del contribuente creando un panel di leggi strutturate in grado di contrastare filosofie fiscali che vedono le tasse come un modo per raccogliere denaro.

«La recente sentenza della Corte di Cassazione in materia di studi di settore ribadisce un concetto già emerso in questo ultimo anno con una serie di circolari pubblicate dall’Amministrazione finanziaria», sottolinea Giuseppe Bortolussi segretario della Cgia di Mestre.

«Già a partire dal 2009 l’Agenzia delle Entrate ha ribadito con forza come gli studi di settore siano solo uno dei parametri sui quali si baserà il lavoro di accertamento fiscale. Se negli anni scorsi la non congruità poteva potenzialmente far scattare un accertamento da parte del fisco, oggi è stato chiarito che il mancato adeguamento non è più l'unico elemento sufficiente a sostenere le ulteriori pretese Erariali in sede di contenzioso». Ma le riflessioni del segretario degli artigiani di Mestre non si fermano qui.

«Nel caso il contenzioso finisca presso la Commissione tributaria», conclude Bortolussi, «sarà l’Agenzia delle Entrate, e non più il contribuente, a dover dimostrare l’esistenza di maggiori ricavi non dichiarati. Per questo, anche alla luce dell’ultima sentenza della Corte di Cassazione, stiamo invitando quegli operatori economici che sono vittime della crisi a non adeguarsi a quegli studi di settore che hanno pretese non giustificabili».

Spetta ora alle numerose associazioni di categoria dal commercio all’artigianato dare indicazioni ai propri associati.

Le conseguenze

A tutti coloro che scelgono di non adeguarsi ai valori imposti dagli studi di settore (ed è il consiglio più diffuso nel Nordest) si apre la strada del contraddittorio.

Al contribuente conviene partecipare per smontare le tesi del Fisco e dimostrare i mancati ricavi dovuti alla crisi economica. A quel punto gli uffici dell’Erario saranno costretti a “investigare” attivamente e dimostrare l’eventuale evasione lavorando al bilancio e spulciando le fatture.

Se il fisco non è in grado di fornire una relazione concreta frutto di una investigazione attenta l’accusa decade. E con essa i costi del dibattimento tributario. Nel caso il contribuente che non voglia partecipare al contradditorio, potrà presentare le stesse eccezioni in sede di giudizio. A questo punto bisogna distinguere tra passato e futuro.

Per le cause in corso ci sono più certezze perchè finalmente la Cassazione renderà nulle tutte le sentenze contrarie alla recente norma. Per il futuro tutto dipende da come si muoveranno le partite Iva. Il parere degli ermellini apre la strada a una valanga di contenziosi con il Fisco.

Le scelte politiche

Un milione e mezzo di contribuenti (tanti sono quelli non in regola secondo gli studi di settore) potrebbe chiedere giustizia tutti insieme bloccando le commissioni tributarie. E imponendo un intervento politico.

A quel punto il governo dovrebbe dire addio una volta per tutte agli studi di settore e trovare un nuovo strumento per far pagare le tasse ai lavoratori autonomi.

E sentite le recenti dichiarazioni di guerra lanciate da chi rappresenta il popolo delle partite Iva forse sarebbe il caso di non aspettare che la bomba esploda.





Studi di Settore: Addio .....!!!

Studi di settore è l’ora dell’addio

Data Pubblicazione 28/7/2009

Articolo tratto da:
Libero

La Cassazione dopo dieci anni di pareri ha tirato le somme. Gli studi di settore non bastano per accertare quante tasse un lavoratore autonomo debba pagare.

Lo strumento fiscale creato nel 1998 da Vincenzo Visco per dimostrare a priori e statisticamente il fatturato teorico di una Partita Iva tornano così all’idea embrionale che li aveva generati: ovvero un mero strumento statistico. Solo in caso di non congruità, il Fisco farà partire l’accertamento o avviare il processo tributario dimostrando con prove concrete la colpevolezza del contribuente.

La Cassazione ha così messo la parola fine a quell’aberrazione che ha contraddistinto il 2006 e il 2007, diventata celebre come inversione dell’onere della prova. La partita Iva presunta colpevole doveva dimostrare la propria innocenza.

È come se in un Paese di 5 mila anime avvenisse un omicidio e tutti i cittadini venissero accusati per il semplice fatto di abitare lì. E a loro spetti dimostrare la propria innocenza.

Invece che ai magistrati raccogliere le prove per inchiodare il colpevole. Già dal 2008 la pessima abitudine era stata abbandonata dal Fisco su impulso del ministro Tremonti e delle commissioni finanze di Camera e Senato. Ma ora è tutto nero su bianco grazie agli Ermellini della Suprema Corte. E non è la prima volta che la Cassazione scende in pista per difendere i cittadini contro il fisco. Un anno e mezzo fa sentenziò in materia di Iva. La controversia nacque per una detrazione ritenuta indebita

I precedenti

«Se l'Amministrazione è parte attrice del rapporto tributario dedotto in giudizio, spetta al Fisco dimostrare la falsità delle fatture come documenti contabili che attestano la realizzazione dell'operazione commerciale fra soggetti corrispondenti a quelli indicati dalle carte», disse la Cassazione con la sentenza 24201/08. Gli Ermellini smontarono la tesi riportando la causa alla prima fase del giudizio: «all’Amministrazione spetta allegare elementi significativi e indizi idonei a confutare la veridicità (oggettiva e soggettiva) dei documenti contabili».

Le partite Iva

Senza entrare in ulteriori dettagli di merito la sostanza della sentenza dimostra come la letteratura tributaria si stia sempre più orientando alla tutela del contribuente creando un panel di leggi strutturate in grado di contrastare filosofie fiscali che vedono le tasse come un modo per raccogliere denaro.

«La recente sentenza della Corte di Cassazione in materia di studi di settore ribadisce un concetto già emerso in questo ultimo anno con una serie di circolari pubblicate dall’Amministrazione finanziaria», sottolinea Giuseppe Bortolussi segretario della Cgia di Mestre.

«Già a partire dal 2009 l’Agenzia delle Entrate ha ribadito con forza come gli studi di settore siano solo uno dei parametri sui quali si baserà il lavoro di accertamento fiscale. Se negli anni scorsi la non congruità poteva potenzialmente far scattare un accertamento da parte del fisco, oggi è stato chiarito che il mancato adeguamento non è più l'unico elemento sufficiente a sostenere le ulteriori pretese Erariali in sede di contenzioso». Ma le riflessioni del segretario degli artigiani di Mestre non si fermano qui.

«Nel caso il contenzioso finisca presso la Commissione tributaria», conclude Bortolussi, «sarà l’Agenzia delle Entrate, e non più il contribuente, a dover dimostrare l’esistenza di maggiori ricavi non dichiarati. Per questo, anche alla luce dell’ultima sentenza della Corte di Cassazione, stiamo invitando quegli operatori economici che sono vittime della crisi a non adeguarsi a quegli studi di settore che hanno pretese non giustificabili».

Spetta ora alle numerose associazioni di categoria dal commercio all’artigianato dare indicazioni ai propri associati.

Le conseguenze

A tutti coloro che scelgono di non adeguarsi ai valori imposti dagli studi di settore (ed è il consiglio più diffuso nel Nordest) si apre la strada del contraddittorio.

Al contribuente conviene partecipare per smontare le tesi del Fisco e dimostrare i mancati ricavi dovuti alla crisi economica. A quel punto gli uffici dell’Erario saranno costretti a “investigare” attivamente e dimostrare l’eventuale evasione lavorando al bilancio e spulciando le fatture.

Se il fisco non è in grado di fornire una relazione concreta frutto di una investigazione attenta l’accusa decade. E con essa i costi del dibattimento tributario. Nel caso il contribuente che non voglia partecipare al contradditorio, potrà presentare le stesse eccezioni in sede di giudizio. A questo punto bisogna distinguere tra passato e futuro.

Per le cause in corso ci sono più certezze perchè finalmente la Cassazione renderà nulle tutte le sentenze contrarie alla recente norma. Per il futuro tutto dipende da come si muoveranno le partite Iva. Il parere degli ermellini apre la strada a una valanga di contenziosi con il Fisco.

Le scelte politiche

Un milione e mezzo di contribuenti (tanti sono quelli non in regola secondo gli studi di settore) potrebbe chiedere giustizia tutti insieme bloccando le commissioni tributarie. E imponendo un intervento politico.

A quel punto il governo dovrebbe dire addio una volta per tutte agli studi di settore e trovare un nuovo strumento per far pagare le tasse ai lavoratori autonomi.

E sentite le recenti dichiarazioni di guerra lanciate da chi rappresenta il popolo delle partite Iva forse sarebbe il caso di non aspettare che la bomba esploda.





martedì 28 aprile 2009

News dall'Agenzia delle Entrate: Enti Associativi e No Profit


Agenzia delle Entrate Anno 2009
Agenzia delle Entrate, Circolare 9 aprile 2009, n. 12
Oggetto: Art. 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 - Enti associativi e norme in materia di ONLUS

INDICE
1 COMUNICAZIONE DI DATI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI FISCALI
1.1 Requisiti qualificanti per fruire dei regimi agevolativi dell'art. 148 del TUIR e dell'art. 4 del DPR n. 633.
1.1.1 Natura tributaria degli enti di tipo associativo1.1.2 Requisiti per particolari tipologie di associazioni
1.2 Soggetti tenuti alla presentazione del modello di comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini del controllo fiscale.
1.2.1 Enti esonerati dalla trasmissione del modello
1.2.1.1 Associazioni pro-loco
1.2.1.2 Associazioni sportive dilettantistiche
1.2.1.3 Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri della legge n. 266 del 1991 che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali di cui al decreto del Ministro delle Finanze 25 maggio 19951.
3 Modalità di trasmissione e contenuti della comunicazione
2 NORME IN MATERIA DI ONLUS
2.1 Organizzazioni di volontariato ONLUS di diritto
2.2 Attività di beneficenza svolta da ONLUS
2.3 Agevolazione in materia di imposta catastale per le ONLUS
PREMESSA
L'art. 30, commi 1, 2, 3 e 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al fine di consentire gli opportuni controlli, introduce per gli enti di tipo associativo, che siano in possesso dei requisiti qualificanti richiesti dalle norme fiscali per avvalersi delle disposizioni di favore previste dall'art. 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'onere di comunicare all'Agenzia delle entrate dati e notizie rilevanti ai fini fiscali.L'applicazione delle richiamate disposizioni fiscali di favore, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IVA, è pertanto subordinata alla ricorrenza delle seguenti condizioni:a) possesso dei requisiti previsti dalla normativa tributaria;b) comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini dell'accertamento.La comunicazione di dati e notizie deve essere effettuata con apposito modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, nei termini e secondo le modalità stabilite con lo stesso provvedimento.La norma ha finalità esclusivamente fiscali e risponde a reali esigenze di controllo che l'Agenzia delle entrate potrà effettuare anche attraverso l'acquisizione di informazioni necessarie a garantire che i regimi tributari diretti ad incentivare il fenomeno del libero associazionismo non costituiscano di fatto uno strumento per eludere il pagamento delle imposte dovute.L'intento della norma è quello di acquisire una più ampia informazione e conoscenza del mondo associativo e dei soggetti assimilati sotto il profilo fiscale (società sportive dilettantistiche), con l'obiettivo primario di tutelare le vere forme associazionistiche incentivate dal legislatore fiscale e, conseguentemente, di isolare e contrastare l'uso distorto dello strumento associazionistico suscettibile di intralciare - tra l'altro - la libertà di concorrenza tra gli operatori commerciali.L'art. 30 in esame reca altresì alcune disposizioni in materia di ONLUS, ai commi 4, 5, 5-bis e 5-ter.Il comma 4 disciplina il settore della beneficenza, riconducendo nell'ambito di tale attività, oltre agli interventi diretti a favore di soggetti svantaggiati, le erogazioni effettuate ad altri enti che realizzano programmi di utilità sociale (c.d. beneficenza indiretta).Il comma 5 disciplina le organizzazioni di volontariato, fissando le condizioni necessarie perché le stesse possano acquisire la qualifica di ONLUS di diritto.Infine, i commi 5-bis e 5-ter dell'art. 30 introducono un'agevolazione temporanea in materia di imposta catastale a favore delle ONLUS.
1 COMUNICAZIONE DI DATI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI FISCALI
1.1 Requisiti qualificanti per fruire dei regimi agevolativi dell'art. 148 del TUIR e dell'art. 4 del DPR n. 633.
In merito ai requisiti per avvalersi delle disposizioni di cui ai menzionati articoli 148 del TUIR e 4 del DPR n. 633 che escludono dalla imposizione, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, i contributi, le quote e i corrispettivi, pagati alle associazioni, la norma in commento ribadisce la necessità che gli enti associativi interessati posseggano i "requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria".Al riguardo si evidenzia che presupposto di carattere generale per l'applicazione sia delle disposizioni dell'art. 148 del TUIR, sia di quelle dell'art. 4, commi quarto e sesto, del DPR n. 633, è la qualificazione dell'ente associativo come ente non commerciale.1.1.1 Natura tributaria degli enti di tipo associativoGli enti di tipo associativo che possono fruire delle disposizioni dell'art. 148 del TUIR e dell'art. 4, commi quarto e sesto, del DPR n. 633 sono solo gli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali ai sensi dell'art. 73 del TUIR.L'art. 148 è inserito, infatti, nel Titolo II, Capo III, del TUIR concernente gli enti non commerciali, così come l'art. 4, commi quarto e sesto, del DPR n. 633 disciplina agli effetti IVA gli stessi enti non commerciali.Gli enti di tipo associativo che svolgono in via esclusiva o principale attività commerciale non possono fruire del regime di favore previsto dall'art. 148 del TUIR e dall'art. 4, commi quarto e sesto, del DPR n. 633.In particolare per detti enti la natura commerciale fa sì che anche le quote e i contributi associativi concorrono alla determinazione del reddito d'impresa.Si ricorda che la commercialità o meno di un'attività è determinata ai fini fiscali sulla base di parametri oggettivi che prescindono dalle motivazioni del soggetto che la pone in essere e dalle sue finalità.In sostanza la qualificazione ai fini fiscali dell'attività deve essere operata verificando se la stessa possa ricondursi fra quelle previste dall'art. 2195 del codice civile o, qualora essa consista nella prestazione di servizi non riconducibili nel menzionato articolo (es. prestazioni didattiche, sanitarie, terapeutiche etc.), se venga svolta con i connotati dell'organizzazione, della professionalità e abitualità.Il carattere di imprenditorialità può di fatto derivare anche dallo svolgimento di un solo affare in considerazione della sua rilevanza economica e della complessità delle operazioni in cui si articola e la funzione organizzativa dell'imprenditore può rilevarsi nel coordinamento dei mezzi finanziari nell'ambito di un'operazione di rilevante entità economica.
1.1.2 Requisiti per particolari tipologie di associazioniIl comma 3 dell'art. 148 del TUIR e il quarto comma, secondo periodo, dell'art. 4 del DPR n. 633 prevedono un particolare regime agevolativo, consistente nella decommercializzazione delle attività rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali, nei confronti di iscritti, associati o partecipanti verso il pagamento di corrispettivi specifici, applicabile ad associazioni che, oltre a dover essere preventivamente qualificate come enti non commerciali, appartengano a una delle seguenti tipologie:- associazioni politiche;- associazioni sindacali;- associazioni di categoria;- associazioni religiose;- associazioni assistenziali;- associazioni culturali;- associazioni sportive dilettantistiche;- associazioni di promozione sociale;- associazioni di formazione extra-scolastica della persona.Le associazioni sportive dilettantistiche sono definite dall'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, mentre le associazioni di promozione sociale sono quelle disciplinate dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383.Altri specifici benefici sono stabiliti, a favore di una o più tipologie di associazioni sopra richiamate, dai commi 5, 6 e 7 dell'art. 148 del TUIR nonché dal sesto comma dell'art. 4 del DPR n. 633 in presenza delle condizioni previste dalle stesse disposizioni.Si precisa che l'attività "esterna" degli enti associativi, cioè quella resa nei confronti di terzi, non rientra di regola nella sfera di applicazione delle norme agevolative sopra riportate.Il regime agevolativo previsto per i corrispettivi specifici pagati dagli associati, iscritti o partecipanti ai sensi del comma 3 dell'art. 148 del TUIR e del quarto comma, secondo periodo, dell'art. 4 del DPR n. 633 nonchè gli ulteriori benefici recati dai commi 5, 6 e 7 dello stesso art. 148 e dal sesto comma del menzionato art. 4 si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino, oltre che alle anzidette condizioni recate dai commi sopra citati, anche alle seguenti clausole, da inserire nei relativi statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'art. 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'art. 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.Per espressa previsione normativa (comma 9 dell'art. 148 del TUIR e ottavo comma dell'art. 4 del DPR n. 633 del 1972) le clausole indicate alle lettere c) ed e) non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.1.2 Soggetti tenuti alla presentazione del modello di comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini del controllo fiscale.Dalle disposizioni dei commi 1, 2 e 3-bis dell'art. 30 emerge che l'onere della presentazione del modello di comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali è previsto per tutti gli enti di tipo associativo che fruiscono della detassazione delle quote associative ovvero dei contributi o dei corrispettivi prevista dai richiamati articoli 148 del TUIR e 4 del DPR n. 633, ad esclusione degli enti espressamente indicati dalle stesse disposizioni (v. paragrafo 1.2.1).Come si desume dalla rubrica della norma, riferita ai circoli privati, la disposizione in esame si applica esclusivamente agli enti di carattere privato.Pertanto, sono tenuti alla presentazione del modello di comunicazione previsto dall'art. 30 del decreto-legge n. 185 gli enti associativi di natura privata, con o senza personalità giuridica, che si avvalgono di una o più delle previsioni di decommercializzazione previste dagli articoli 148 del TUIR e 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del DPR n. 633.Ne consegue che l'onere della comunicazione grava anche sugli enti associativi che, in applicazione del comma 1 dell'art. 148 del TUIR, si limitano a riscuotere quote associative oppure contributi versati dagli associati o partecipanti a fronte dell'attività istituzionale svolta dai medesimi.L'onere della comunicazione si estende, in forza del comma 3 dell'art. 30 in commento, alle società sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Sono tenute, altresì, alla trasmissione del modello in argomento le organizzazioni di volontariato, ad eccezione di quelle espressamente escluse dal comma 1 dell'art. 30 (v. paragrafo 1.2.1.3).Come si evince dal comma 2 dell'articolo in commento sono tenuti a trasmettere il modello di comunicazione previsto dallo stesso articolo sia le associazioni già costituite alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 185 sia gli enti di nuova costituzione.L'onere della comunicazione grava su tutti i soggetti associativi con autonomia giuridica tributaria e, pertanto, anche sulle articolazioni territoriali o funzionali di un ente nazionale, qualora queste si configurino come autonomi soggetti d'imposta ai sensi dell'art. 73 del TUIR.Resta inteso che gli enti associativi interessati dalle disposizioni fiscali di favore di cui ai citati articoli 148 del TUIR e 4 del DPR n. 633 del 1972, non potranno più farne applicazione qualora non assolvano all'onere della comunicazione nei termini e secondo le modalità stabilite con il menzionato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
1.2.1 Enti esonerati dalla trasmissione del modello
L'art. 30 in commento, fermo restando il potere di controllo dell'Agenzia delle entrate della sussistenza dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria, esclude dall'onere di comunicare all'Agenzia dell'entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali:- le associazioni pro-loco che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398;- gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano che non svolgono attività commerciale.- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995.
1.2.1.1 Associazioni pro-loco
Il disposto del comma 3-bis dell'art. 30 esonera dalla trasmissione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali le associazioni pro-loco che abbiano esercitato l'opzione per il regime agevolativo recato dalla legge n. 398 del 1991.Si fa presente che le associazioni pro-loco possono optare per l'anzidetto regime fiscale sempre che, nel periodo di imposta precedente, abbiano esercitato attività commerciali, conseguendo proventi di ammontare non superiore a 250.000 euro.Sono tenute, pertanto, a comunicare all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, le associazioni pro-loco che, nel periodo di imposta precedente, abbiano conseguito proventi superiori a 250.000 euro nonché le associazioni pro-loco che, pur avendo realizzato proventi di ammontare inferiore a tale importo, non abbiano optato per il regime agevolativo recato dalla legge n. 398 del 1991.
1.2.1.2 Associazioni sportive dilettantistiche
Il comma 3-bis dell'art. 30 esonera dall'onere della trasmissione dei dati e delle notizie rilevanti sotto il profilo fiscale gli enti associativi dilettantistici in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI che non svolgono attività commerciale.Sono, per converso, tenute all'invio dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali, secondo le modalità precisate nel paragrafo 1.3, le associazioni sportive dilettantistiche che, oltre all'attività sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI, effettuano cessioni di beni (ad es. somministrazione di alimenti e bevande, vendita di materiali sportivi e gadget pubblicitari) e prestazioni di servizi (es. prestazioni pubblicitarie, sponsorizzazioni) rilevanti ai fini dell'IVA e delle imposte sui redditi.L'onere della comunicazione dei dati grava anche sulle associazioni che effettuano operazioni strutturalmente commerciali anche se non imponibili ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del TUIR e dell'articolo 4 del DPR n. 633 del 1972.1.2.1.3 Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri della legge n. 266 del 1991 che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali di cui al decreto del Ministro delle Finanze 25 maggio 1995L'art. 30 in commento al comma 1 esonera dalla trasmissione del modello di comunicazione le "organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 del presente articolo".Il comma 5 dell'art. 30, richiamato dal comma 1 dello stesso articolo, disciplina le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, che non svolgono attività commerciali diverse da quelle individuate con decreto del Ministro delle Finanze 25 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995.Sono escluse pertanto dall'onere della comunicazione in argomento le organizzazioni iscritte nei registri di cui all'art. 6 della legge n. 266 del 1991, che non svolgono attività commerciali se non in via marginale, nei limiti consentiti dal richiamato decreto del 1995.
1.3 Modalità di trasmissione e contenuti della comunicazione
La comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali deve essere effettuata, ai sensi del comma 1 dell'art. 30 in commento, compilando l'apposito modello, approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, che deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica.Come accennato in premessa, l'intento del legislatore, attraverso l'introduzione dell'onere della comunicazione a carico degli enti che si avvalgono dei regimi agevolativi richiamati nei precedenti paragrafi ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, è quello di conoscere e monitorare gli enti associativi esistenti al fine di acquisire per ciascun soggetto informazioni sugli elementi di identificazione e qualificazione soggettiva dell'ente associativo, sui contenuti statutari e sui profili organizzativi, sul settore di operatività e sulle specifiche attività poste in essere, per modo che l'azione di controllo fiscale possa concentrarsi sulle pseudo-associazioni, con esclusione di quelle correttamente organizzate che operano nell'interesse degli associati.
2 NORME IN MATERIA DI ONLUS
2.1 Organizzazioni di volontariato ONLUS di diritto
Il comma 5 dell'art. 30 in commento stabilisce che le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri del volontariato di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 acquistano, in forza dell'art. 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, la qualifica di ONLUS di diritto a condizione che non svolgano attività commerciali diverse da quelle marginali indicate nel decreto 25 maggio 1995.La norma in esame modifica, in sostanza, la previsione del comma 8 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 460, intervenendo sui requisiti richiesti alle organizzazioni di volontariato per l'acquisizione della qualifica di ONLUS di diritto.Le attività commerciali marginali individuate dal predetto decreto del 1995, consentite alle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'art. 30, comma 5, al fine dell'acquisizione della qualifica di ONLUS di diritto e al fine dell'esonero dalla trasmissione telematica dei dati e delle notizie fiscalmente rilevanti, sono le seguenti:
a) attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;
b) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
c) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempre che la vendita di prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
d) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
e) attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'art. 148, comma 3, del TUIR, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.
Le attività sopra elencate, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del citato decreto del 25 maggio 1995, devono essere svolte:
a) in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell'organizzazione di volontariato iscritta nei registri di cui all'art. 6 della legge n. 266 del 1991;
b) senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell'impresa.
In sintesi, in base alla previsione del comma 5 dell'art. 30, le organizzazioni di volontariato sono ONLUS di diritto e possono fruire della disciplina a favore delle ONLUS se:
1) sono iscritte negli appositi registri del volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991;
2) non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali elencate nel decreto del 25 maggio 1995.
Pertanto, qualora le organizzazioni di volontariato, ancorché iscritte negli anzidetti registri, svolgano attività commerciali non riconducibili fra quelle sopra richiamate, le stesse non possono assumere la qualifica di ONLUS di diritto e sono tenute, ai sensi dei commi 1 e 5 dell'art. 30 del decreto-legge n. 185, a trasmettere il modello di comunicazione previsto dallo stesso articolo.La qualificazione dell'attività come commerciale o non commerciale deve essere effettuata ai fini fiscali sulla base dei parametri oggettivi richiamati nel precedente paragrafo 1.1.1, senza che a tal fine possa assumere rilievo la qualificazione statutaria della stessa.In sostanza, in base alla disposizione in esame, l'Agenzia delle entrate esercita l'autonoma attività di controllo anche sulle organizzazioni iscritte negli appositi registri del volontariato al fine di accertare l'eventuale svolgimento di attività commerciali diverse da quelle elencate dal decreto del 25 maggio 1995 e, conseguentemente, la spettanza o meno delle agevolazioni fiscali.
2.2 Attività di beneficenza svolta da ONLUS
Il comma 4 dell'art. 30 prevede quanto segue:4. All'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo il comma 2 è inserito il seguente:"2-bis. Si considera attività di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera a), numero 3), anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale".La formulazione della norma con le parole "si considera attività di beneficenza (...)" fa assumere carattere interpretativo alla disposizione che qualifica e delimita l'attività di beneficenza, conferendo alla previsione in esame efficacia retroattiva.Il comma 4 dell'art. 30, aggiungendo all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo il comma 2, il comma 2-bis), riconduce nella beneficenza, quale settore di attività in cui possono operare le ONLUS, oltre all'attività consistente direttamente nella concessione di erogazioni gratuite in denaro o in natura a favore degli indigenti, anche l'attività di erogazione gratuita di somme di denaro, provenienti dalla gestione patrimoniale della ONLUS o da campagne di raccolta di donazioni, a favore di enti che presentino i requisiti stabiliti dallo stesso comma 4.In particolare gli enti destinatari delle erogazioni gratuite di denaro devono avere i seguenti requisiti:a) devono essere enti senza scopo di lucro;b) devono operare prevalentemente e direttamente nei settori di attività previsti dal medesimo art. 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 460 del 1997 e quindi nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, della promozione della cultura e dell'arte, della tutela dei diritti civili, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale.Per quanto riguarda la natura degli enti destinatari delle erogazioni, in mancanza di una limitazione normativa, si ritiene che gli stessi possano avere natura pubblica o privata, non esclusi gli enti religiosi, e possano assumere qualsiasi forma giuridica.L'espressa previsione dell'assenza di lucratività comporta che l'ente deve osservare di fatto e prevedere statutariamente il divieto di distribuzione anche indiretta degli utili e avanzi di gestione nonché di fondi riserve o capitale.Affinché le erogazioni destinate a tali enti possano essere ricondotte nell'attività di beneficenza è inoltre necessario che:- provengano dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte;- siano destinate alla realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.Riguardo a quest'ultima previsione si chiarisce che la norma esclude che gli enti beneficiari delle erogazioni effettuate dalle ONLUS c.d. erogative possano a loro volta riversare le donazioni raccolte a favore di altri enti.La norma non consente, quindi, che si verifichi il fenomeno delle erogazioni a catena attraverso molteplici passaggi di denaro tra enti diversi, ma impone che gli enti beneficiari utilizzino "direttamente" le erogazioni ricevute per la realizzazione di progetti di utilità sociale.La specifica destinazione delle erogazioni a progetti di utilità sociale comporta, peraltro, da una parte la necessità della tracciabilità della donazione attraverso strumenti bancari o postali che evidenzino la particolare causa del versamento e dall'altra l'esistenza non di un programma generico, ma di un progetto già definito nell'ambito del settore di attività dell'ente destinatario prima dell'effettuazione dell'erogazione.L'utilità sociale del progetto comporta che esso si connoti per la realizzazione di attività solidaristiche.
2.3 Agevolazione in materia di imposta catastale per le ONLUS
I commi 5-bis e 5-ter dell'art. 30 in commento introducono, con efficacia temporale limitata al 31 dicembre 2009, una nuova agevolazione in favore delle ONLUS in materia di imposta catastale.Tale agevolazione consiste, in sostanza, nella previsione dell'applicazione dell'imposta catastale in misura fissa, pari a 168 euro, per i trasferimenti a titolo oneroso a favore delle ONLUS, a condizione che la ONLUS dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro due anni dall'acquisto. Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente circolare vengano applicati con uniformità.

News dall'Agenzia delle Entrate: Enti Associativi e No Profit


Agenzia delle Entrate Anno 2009
Agenzia delle Entrate, Circolare 9 aprile 2009, n. 12
Oggetto: Art. 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 - Enti associativi e norme in materia di ONLUS

INDICE
1 COMUNICAZIONE DI DATI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI FISCALI
1.1 Requisiti qualificanti per fruire dei regimi agevolativi dell'art. 148 del TUIR e dell'art. 4 del DPR n. 633.
1.1.1 Natura tributaria degli enti di tipo associativo1.1.2 Requisiti per particolari tipologie di associazioni
1.2 Soggetti tenuti alla presentazione del modello di comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini del controllo fiscale.
1.2.1 Enti esonerati dalla trasmissione del modello
1.2.1.1 Associazioni pro-loco
1.2.1.2 Associazioni sportive dilettantistiche
1.2.1.3 Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri della legge n. 266 del 1991 che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali di cui al decreto del Ministro delle Finanze 25 maggio 19951.
3 Modalità di trasmissione e contenuti della comunicazione
2 NORME IN MATERIA DI ONLUS
2.1 Organizzazioni di volontariato ONLUS di diritto
2.2 Attività di beneficenza svolta da ONLUS
2.3 Agevolazione in materia di imposta catastale per le ONLUS
PREMESSA
L'art. 30, commi 1, 2, 3 e 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al fine di consentire gli opportuni controlli, introduce per gli enti di tipo associativo, che siano in possesso dei requisiti qualificanti richiesti dalle norme fiscali per avvalersi delle disposizioni di favore previste dall'art. 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'onere di comunicare all'Agenzia delle entrate dati e notizie rilevanti ai fini fiscali.L'applicazione delle richiamate disposizioni fiscali di favore, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IVA, è pertanto subordinata alla ricorrenza delle seguenti condizioni:a) possesso dei requisiti previsti dalla normativa tributaria;b) comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini dell'accertamento.La comunicazione di dati e notizie deve essere effettuata con apposito modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, nei termini e secondo le modalità stabilite con lo stesso provvedimento.La norma ha finalità esclusivamente fiscali e risponde a reali esigenze di controllo che l'Agenzia delle entrate potrà effettuare anche attraverso l'acquisizione di informazioni necessarie a garantire che i regimi tributari diretti ad incentivare il fenomeno del libero associazionismo non costituiscano di fatto uno strumento per eludere il pagamento delle imposte dovute.L'intento della norma è quello di acquisire una più ampia informazione e conoscenza del mondo associativo e dei soggetti assimilati sotto il profilo fiscale (società sportive dilettantistiche), con l'obiettivo primario di tutelare le vere forme associazionistiche incentivate dal legislatore fiscale e, conseguentemente, di isolare e contrastare l'uso distorto dello strumento associazionistico suscettibile di intralciare - tra l'altro - la libertà di concorrenza tra gli operatori commerciali.L'art. 30 in esame reca altresì alcune disposizioni in materia di ONLUS, ai commi 4, 5, 5-bis e 5-ter.Il comma 4 disciplina il settore della beneficenza, riconducendo nell'ambito di tale attività, oltre agli interventi diretti a favore di soggetti svantaggiati, le erogazioni effettuate ad altri enti che realizzano programmi di utilità sociale (c.d. beneficenza indiretta).Il comma 5 disciplina le organizzazioni di volontariato, fissando le condizioni necessarie perché le stesse possano acquisire la qualifica di ONLUS di diritto.Infine, i commi 5-bis e 5-ter dell'art. 30 introducono un'agevolazione temporanea in materia di imposta catastale a favore delle ONLUS.
1 COMUNICAZIONE DI DATI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI FISCALI
1.1 Requisiti qualificanti per fruire dei regimi agevolativi dell'art. 148 del TUIR e dell'art. 4 del DPR n. 633.
In merito ai requisiti per avvalersi delle disposizioni di cui ai menzionati articoli 148 del TUIR e 4 del DPR n. 633 che escludono dalla imposizione, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, i contributi, le quote e i corrispettivi, pagati alle associazioni, la norma in commento ribadisce la necessità che gli enti associativi interessati posseggano i "requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria".Al riguardo si evidenzia che presupposto di carattere generale per l'applicazione sia delle disposizioni dell'art. 148 del TUIR, sia di quelle dell'art. 4, commi quarto e sesto, del DPR n. 633, è la qualificazione dell'ente associativo come ente non commerciale.1.1.1 Natura tributaria degli enti di tipo associativoGli enti di tipo associativo che possono fruire delle disposizioni dell'art. 148 del TUIR e dell'art. 4, commi quarto e sesto, del DPR n. 633 sono solo gli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali ai sensi dell'art. 73 del TUIR.L'art. 148 è inserito, infatti, nel Titolo II, Capo III, del TUIR concernente gli enti non commerciali, così come l'art. 4, commi quarto e sesto, del DPR n. 633 disciplina agli effetti IVA gli stessi enti non commerciali.Gli enti di tipo associativo che svolgono in via esclusiva o principale attività commerciale non possono fruire del regime di favore previsto dall'art. 148 del TUIR e dall'art. 4, commi quarto e sesto, del DPR n. 633.In particolare per detti enti la natura commerciale fa sì che anche le quote e i contributi associativi concorrono alla determinazione del reddito d'impresa.Si ricorda che la commercialità o meno di un'attività è determinata ai fini fiscali sulla base di parametri oggettivi che prescindono dalle motivazioni del soggetto che la pone in essere e dalle sue finalità.In sostanza la qualificazione ai fini fiscali dell'attività deve essere operata verificando se la stessa possa ricondursi fra quelle previste dall'art. 2195 del codice civile o, qualora essa consista nella prestazione di servizi non riconducibili nel menzionato articolo (es. prestazioni didattiche, sanitarie, terapeutiche etc.), se venga svolta con i connotati dell'organizzazione, della professionalità e abitualità.Il carattere di imprenditorialità può di fatto derivare anche dallo svolgimento di un solo affare in considerazione della sua rilevanza economica e della complessità delle operazioni in cui si articola e la funzione organizzativa dell'imprenditore può rilevarsi nel coordinamento dei mezzi finanziari nell'ambito di un'operazione di rilevante entità economica.
1.1.2 Requisiti per particolari tipologie di associazioniIl comma 3 dell'art. 148 del TUIR e il quarto comma, secondo periodo, dell'art. 4 del DPR n. 633 prevedono un particolare regime agevolativo, consistente nella decommercializzazione delle attività rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali, nei confronti di iscritti, associati o partecipanti verso il pagamento di corrispettivi specifici, applicabile ad associazioni che, oltre a dover essere preventivamente qualificate come enti non commerciali, appartengano a una delle seguenti tipologie:- associazioni politiche;- associazioni sindacali;- associazioni di categoria;- associazioni religiose;- associazioni assistenziali;- associazioni culturali;- associazioni sportive dilettantistiche;- associazioni di promozione sociale;- associazioni di formazione extra-scolastica della persona.Le associazioni sportive dilettantistiche sono definite dall'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, mentre le associazioni di promozione sociale sono quelle disciplinate dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383.Altri specifici benefici sono stabiliti, a favore di una o più tipologie di associazioni sopra richiamate, dai commi 5, 6 e 7 dell'art. 148 del TUIR nonché dal sesto comma dell'art. 4 del DPR n. 633 in presenza delle condizioni previste dalle stesse disposizioni.Si precisa che l'attività "esterna" degli enti associativi, cioè quella resa nei confronti di terzi, non rientra di regola nella sfera di applicazione delle norme agevolative sopra riportate.Il regime agevolativo previsto per i corrispettivi specifici pagati dagli associati, iscritti o partecipanti ai sensi del comma 3 dell'art. 148 del TUIR e del quarto comma, secondo periodo, dell'art. 4 del DPR n. 633 nonchè gli ulteriori benefici recati dai commi 5, 6 e 7 dello stesso art. 148 e dal sesto comma del menzionato art. 4 si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino, oltre che alle anzidette condizioni recate dai commi sopra citati, anche alle seguenti clausole, da inserire nei relativi statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'art. 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'art. 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.Per espressa previsione normativa (comma 9 dell'art. 148 del TUIR e ottavo comma dell'art. 4 del DPR n. 633 del 1972) le clausole indicate alle lettere c) ed e) non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.1.2 Soggetti tenuti alla presentazione del modello di comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini del controllo fiscale.Dalle disposizioni dei commi 1, 2 e 3-bis dell'art. 30 emerge che l'onere della presentazione del modello di comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali è previsto per tutti gli enti di tipo associativo che fruiscono della detassazione delle quote associative ovvero dei contributi o dei corrispettivi prevista dai richiamati articoli 148 del TUIR e 4 del DPR n. 633, ad esclusione degli enti espressamente indicati dalle stesse disposizioni (v. paragrafo 1.2.1).Come si desume dalla rubrica della norma, riferita ai circoli privati, la disposizione in esame si applica esclusivamente agli enti di carattere privato.Pertanto, sono tenuti alla presentazione del modello di comunicazione previsto dall'art. 30 del decreto-legge n. 185 gli enti associativi di natura privata, con o senza personalità giuridica, che si avvalgono di una o più delle previsioni di decommercializzazione previste dagli articoli 148 del TUIR e 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del DPR n. 633.Ne consegue che l'onere della comunicazione grava anche sugli enti associativi che, in applicazione del comma 1 dell'art. 148 del TUIR, si limitano a riscuotere quote associative oppure contributi versati dagli associati o partecipanti a fronte dell'attività istituzionale svolta dai medesimi.L'onere della comunicazione si estende, in forza del comma 3 dell'art. 30 in commento, alle società sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Sono tenute, altresì, alla trasmissione del modello in argomento le organizzazioni di volontariato, ad eccezione di quelle espressamente escluse dal comma 1 dell'art. 30 (v. paragrafo 1.2.1.3).Come si evince dal comma 2 dell'articolo in commento sono tenuti a trasmettere il modello di comunicazione previsto dallo stesso articolo sia le associazioni già costituite alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 185 sia gli enti di nuova costituzione.L'onere della comunicazione grava su tutti i soggetti associativi con autonomia giuridica tributaria e, pertanto, anche sulle articolazioni territoriali o funzionali di un ente nazionale, qualora queste si configurino come autonomi soggetti d'imposta ai sensi dell'art. 73 del TUIR.Resta inteso che gli enti associativi interessati dalle disposizioni fiscali di favore di cui ai citati articoli 148 del TUIR e 4 del DPR n. 633 del 1972, non potranno più farne applicazione qualora non assolvano all'onere della comunicazione nei termini e secondo le modalità stabilite con il menzionato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
1.2.1 Enti esonerati dalla trasmissione del modello
L'art. 30 in commento, fermo restando il potere di controllo dell'Agenzia delle entrate della sussistenza dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria, esclude dall'onere di comunicare all'Agenzia dell'entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali:- le associazioni pro-loco che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398;- gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano che non svolgono attività commerciale.- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995.
1.2.1.1 Associazioni pro-loco
Il disposto del comma 3-bis dell'art. 30 esonera dalla trasmissione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali le associazioni pro-loco che abbiano esercitato l'opzione per il regime agevolativo recato dalla legge n. 398 del 1991.Si fa presente che le associazioni pro-loco possono optare per l'anzidetto regime fiscale sempre che, nel periodo di imposta precedente, abbiano esercitato attività commerciali, conseguendo proventi di ammontare non superiore a 250.000 euro.Sono tenute, pertanto, a comunicare all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, le associazioni pro-loco che, nel periodo di imposta precedente, abbiano conseguito proventi superiori a 250.000 euro nonché le associazioni pro-loco che, pur avendo realizzato proventi di ammontare inferiore a tale importo, non abbiano optato per il regime agevolativo recato dalla legge n. 398 del 1991.
1.2.1.2 Associazioni sportive dilettantistiche
Il comma 3-bis dell'art. 30 esonera dall'onere della trasmissione dei dati e delle notizie rilevanti sotto il profilo fiscale gli enti associativi dilettantistici in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI che non svolgono attività commerciale.Sono, per converso, tenute all'invio dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali, secondo le modalità precisate nel paragrafo 1.3, le associazioni sportive dilettantistiche che, oltre all'attività sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI, effettuano cessioni di beni (ad es. somministrazione di alimenti e bevande, vendita di materiali sportivi e gadget pubblicitari) e prestazioni di servizi (es. prestazioni pubblicitarie, sponsorizzazioni) rilevanti ai fini dell'IVA e delle imposte sui redditi.L'onere della comunicazione dei dati grava anche sulle associazioni che effettuano operazioni strutturalmente commerciali anche se non imponibili ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del TUIR e dell'articolo 4 del DPR n. 633 del 1972.1.2.1.3 Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri della legge n. 266 del 1991 che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali di cui al decreto del Ministro delle Finanze 25 maggio 1995L'art. 30 in commento al comma 1 esonera dalla trasmissione del modello di comunicazione le "organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 del presente articolo".Il comma 5 dell'art. 30, richiamato dal comma 1 dello stesso articolo, disciplina le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, che non svolgono attività commerciali diverse da quelle individuate con decreto del Ministro delle Finanze 25 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995.Sono escluse pertanto dall'onere della comunicazione in argomento le organizzazioni iscritte nei registri di cui all'art. 6 della legge n. 266 del 1991, che non svolgono attività commerciali se non in via marginale, nei limiti consentiti dal richiamato decreto del 1995.
1.3 Modalità di trasmissione e contenuti della comunicazione
La comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali deve essere effettuata, ai sensi del comma 1 dell'art. 30 in commento, compilando l'apposito modello, approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, che deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica.Come accennato in premessa, l'intento del legislatore, attraverso l'introduzione dell'onere della comunicazione a carico degli enti che si avvalgono dei regimi agevolativi richiamati nei precedenti paragrafi ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, è quello di conoscere e monitorare gli enti associativi esistenti al fine di acquisire per ciascun soggetto informazioni sugli elementi di identificazione e qualificazione soggettiva dell'ente associativo, sui contenuti statutari e sui profili organizzativi, sul settore di operatività e sulle specifiche attività poste in essere, per modo che l'azione di controllo fiscale possa concentrarsi sulle pseudo-associazioni, con esclusione di quelle correttamente organizzate che operano nell'interesse degli associati.
2 NORME IN MATERIA DI ONLUS
2.1 Organizzazioni di volontariato ONLUS di diritto
Il comma 5 dell'art. 30 in commento stabilisce che le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri del volontariato di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 acquistano, in forza dell'art. 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, la qualifica di ONLUS di diritto a condizione che non svolgano attività commerciali diverse da quelle marginali indicate nel decreto 25 maggio 1995.La norma in esame modifica, in sostanza, la previsione del comma 8 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 460, intervenendo sui requisiti richiesti alle organizzazioni di volontariato per l'acquisizione della qualifica di ONLUS di diritto.Le attività commerciali marginali individuate dal predetto decreto del 1995, consentite alle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'art. 30, comma 5, al fine dell'acquisizione della qualifica di ONLUS di diritto e al fine dell'esonero dalla trasmissione telematica dei dati e delle notizie fiscalmente rilevanti, sono le seguenti:
a) attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;
b) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
c) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempre che la vendita di prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
d) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
e) attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'art. 148, comma 3, del TUIR, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.
Le attività sopra elencate, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del citato decreto del 25 maggio 1995, devono essere svolte:
a) in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell'organizzazione di volontariato iscritta nei registri di cui all'art. 6 della legge n. 266 del 1991;
b) senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell'impresa.
In sintesi, in base alla previsione del comma 5 dell'art. 30, le organizzazioni di volontariato sono ONLUS di diritto e possono fruire della disciplina a favore delle ONLUS se:
1) sono iscritte negli appositi registri del volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991;
2) non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali elencate nel decreto del 25 maggio 1995.
Pertanto, qualora le organizzazioni di volontariato, ancorché iscritte negli anzidetti registri, svolgano attività commerciali non riconducibili fra quelle sopra richiamate, le stesse non possono assumere la qualifica di ONLUS di diritto e sono tenute, ai sensi dei commi 1 e 5 dell'art. 30 del decreto-legge n. 185, a trasmettere il modello di comunicazione previsto dallo stesso articolo.La qualificazione dell'attività come commerciale o non commerciale deve essere effettuata ai fini fiscali sulla base dei parametri oggettivi richiamati nel precedente paragrafo 1.1.1, senza che a tal fine possa assumere rilievo la qualificazione statutaria della stessa.In sostanza, in base alla disposizione in esame, l'Agenzia delle entrate esercita l'autonoma attività di controllo anche sulle organizzazioni iscritte negli appositi registri del volontariato al fine di accertare l'eventuale svolgimento di attività commerciali diverse da quelle elencate dal decreto del 25 maggio 1995 e, conseguentemente, la spettanza o meno delle agevolazioni fiscali.
2.2 Attività di beneficenza svolta da ONLUS
Il comma 4 dell'art. 30 prevede quanto segue:4. All'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo il comma 2 è inserito il seguente:"2-bis. Si considera attività di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera a), numero 3), anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale".La formulazione della norma con le parole "si considera attività di beneficenza (...)" fa assumere carattere interpretativo alla disposizione che qualifica e delimita l'attività di beneficenza, conferendo alla previsione in esame efficacia retroattiva.Il comma 4 dell'art. 30, aggiungendo all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo il comma 2, il comma 2-bis), riconduce nella beneficenza, quale settore di attività in cui possono operare le ONLUS, oltre all'attività consistente direttamente nella concessione di erogazioni gratuite in denaro o in natura a favore degli indigenti, anche l'attività di erogazione gratuita di somme di denaro, provenienti dalla gestione patrimoniale della ONLUS o da campagne di raccolta di donazioni, a favore di enti che presentino i requisiti stabiliti dallo stesso comma 4.In particolare gli enti destinatari delle erogazioni gratuite di denaro devono avere i seguenti requisiti:a) devono essere enti senza scopo di lucro;b) devono operare prevalentemente e direttamente nei settori di attività previsti dal medesimo art. 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 460 del 1997 e quindi nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, della promozione della cultura e dell'arte, della tutela dei diritti civili, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale.Per quanto riguarda la natura degli enti destinatari delle erogazioni, in mancanza di una limitazione normativa, si ritiene che gli stessi possano avere natura pubblica o privata, non esclusi gli enti religiosi, e possano assumere qualsiasi forma giuridica.L'espressa previsione dell'assenza di lucratività comporta che l'ente deve osservare di fatto e prevedere statutariamente il divieto di distribuzione anche indiretta degli utili e avanzi di gestione nonché di fondi riserve o capitale.Affinché le erogazioni destinate a tali enti possano essere ricondotte nell'attività di beneficenza è inoltre necessario che:- provengano dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte;- siano destinate alla realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.Riguardo a quest'ultima previsione si chiarisce che la norma esclude che gli enti beneficiari delle erogazioni effettuate dalle ONLUS c.d. erogative possano a loro volta riversare le donazioni raccolte a favore di altri enti.La norma non consente, quindi, che si verifichi il fenomeno delle erogazioni a catena attraverso molteplici passaggi di denaro tra enti diversi, ma impone che gli enti beneficiari utilizzino "direttamente" le erogazioni ricevute per la realizzazione di progetti di utilità sociale.La specifica destinazione delle erogazioni a progetti di utilità sociale comporta, peraltro, da una parte la necessità della tracciabilità della donazione attraverso strumenti bancari o postali che evidenzino la particolare causa del versamento e dall'altra l'esistenza non di un programma generico, ma di un progetto già definito nell'ambito del settore di attività dell'ente destinatario prima dell'effettuazione dell'erogazione.L'utilità sociale del progetto comporta che esso si connoti per la realizzazione di attività solidaristiche.
2.3 Agevolazione in materia di imposta catastale per le ONLUS
I commi 5-bis e 5-ter dell'art. 30 in commento introducono, con efficacia temporale limitata al 31 dicembre 2009, una nuova agevolazione in favore delle ONLUS in materia di imposta catastale.Tale agevolazione consiste, in sostanza, nella previsione dell'applicazione dell'imposta catastale in misura fissa, pari a 168 euro, per i trasferimenti a titolo oneroso a favore delle ONLUS, a condizione che la ONLUS dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro due anni dall'acquisto. Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente circolare vengano applicati con uniformità.

lunedì 2 febbraio 2009

Opposizione a fermo amministrativo: va proposta non solum nei confronti dell'agente della riscossione, sed etiam nei cofronti dell'ente creditore


Preavviso fermo amministrativo, opposizione, improcedibilità


martedì 27 gennaio 2009
Giudice di Pace di Caserta, sentenza del 22 gennaio 2009

Preavviso fermo amministrativo

L’OPPOSIZIONE AL PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO NON PUÒ ESSERE PROPOSTA NEI SOLI CONFRONTI DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE, SEPPUR ABILITATO IN EXECUTIVIS, MA DEVE ESSERE PROPOSTA ANCHE NEI CONFRONTI DELL’ENTE CREDITORE
.
GIURISDIZIONE – CREDITI TRIBUTARI, GIUDICE TRIBUTARIO – CREDITI NON TRIBUTARI, GIUDICE ORDINARIO
.
[Giudice di Pace di Caserta, Avv. Generoso Bello, sentenza del 22 gennaio 2009]
.
.
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REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASERTA – Ia SEZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Caserta, Avv. G. Bello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7348/08 R.G., avente ad oggetto: opposizione a preavviso di fermo amministrativo, introitata in decisione il 16.1.2009, vertente
TRA
MEVIAX , nata a Napoli …, elettivamente domiciliata in … presso lo studio dell’Avv. … che la rappresenta e difende per mandato a margine dell’atto di citazione; (opponente)
E
EQUITALIA POLIS S.p.A., Agente della Riscossione per la Provincia di Caserta, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in S. Maria C. V. (CE) alla Via ..., presso lo studio dell’Avv. ... che la rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta; (opposta)
.
CONCLUSIONI: come da verbale di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Meviax , rappresentata e difesa come in epigrafe, conveniva innanzi a questa Giustizia la Equitalia Polis S.p.A., Agente per la Riscossione dei Tributi per la Provincia di Caserta, in persona del l.r.p.t., per ivi sentir accogliersi le seguenti conclusioni: a) dichiarare l’illegittimità, vessatorietà e inammissibilità dell’operato della convenuta nella procedura del fermo amministrativo, con relative spese e more, in danno dell’istante; b) per l’effetto, previo provvedimento di sospensione, dichiarare l’inammissibilità ed inefficacia del dello stesso fermo amministrativo opposto, per mancanza di legittimazione e per mancanza del presupposto impositivo; c) condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e personali, esistenziali e morali; d) vinte le spese e competenze di giudizio, anche ai sensi dell’art. 96 c.p.c., con attribuzione.
A fondamento della domanda, l’istante esponeva: 1. che esso non aveva alcun debito nei confronti della convenuta, né era inadempiente; 2. esso non era proprietario dell’auto tg. …. per averla alienata in data 29.11.2007 a tale Meviox, come da certificato di proprietà; 3. il fermo eventuale si baserebbe su carichi di ruolo e cartelle di pagamento nei confronti delle quali pende ricorso dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, non ancora definiti; 4. il regolamento di attuazione ex comma IV dell’art. 86 DPR 602/73 non è stato ancora emanato, rendendo inapplicabile la normativa vigente in tema di fermo amministrativo; 5. vi era assoluta carenza di potere della convenuta ad emanare provvedimenti di fermo amministrativo; 6. tutte le pretese impositive alla base del fermo amministrativo sono genericamente quantificate a danno dell’istante, in palese violazione delle norme sulla trasparenza degli atti amministrativi; 7. è legittimo opporsi e chiedere il risarcimento dei danni in via equitativa; 8) la convenuta dimostra di ignorare una serie di norme di legge in merito al tassativo contenuto della cartella esattoriale; 9. a nulla erano valsi i reiterati tentativi, né le telefonate, file, attese e reclami proposti al fine di giungere ad un bonario componimento ed archiviazione della controversia.
Si costituiva la Equitalia Polis S.p.A., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa come in epigrafe, che resisteva alla domanda introduttiva e chiedeva: a. in via del tutto preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice adito per essere la cognizione della materia affidata, in via esclusiva, alla Commissione Tributaria; b. sempre in rito, in via subordinata, si dichiari l’illegittimità ed inammissibilità dell’azione per violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c.; c. in via gradata, si dichiari l’improcedibilità ed inammissibilità della domanda per violazione dell’art. 57 DPR n. 602/72 e art. 617 c.p.c.; d. si rigetti la domanda in quanto inammissibile ed infondata, in fatto ed in diritto; e. vinte le spese e competenze di giudizio, con distrazione.
A sostegno delle proprie tesi, la Equitalia Polis S.p.A. deduceva, tra l’altro: 1) vi era il difetto di giurisdizione per essere competente la Giustizia Tributaria, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. e-ter del D.Lgs. 546/92, come modificato dall’art. 35, comma quinquies del D.L. 223/2006, convertito nella L. 248/2006; 2) l’azione era stata introdotta esclusivamente contro l’Agente della riscossione, mentre non sono stati chiamati in giudizio, quali litisconsorti necessari, gli enti impositori; 3) la domanda, così come formulata, ha natura di opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c.; 4) la notificazione dell’atto introduttivo era avvenuta oltre il termine perentorio di gg. 20 richiesti dal codice di rito; 5) la doglianza avanzata ex adverso relativamente alla presunta inesistenza dei titoli per nullità della notifica delle cartelle è del tutto infondata e come tale non merita accoglimento. Invero, parte attrice, da un lato, assume di non aver mai avuto la notifica delle cartelle di pagamento e, dall’altro, asserisce che avverso le stesse cartelle pendono i rispettivi giudizi dinanzi al giudice di pace di Napoli.
Nessun mezzo istruttorio veniva espletato e la causa veniva introitata a sentenza sulla scorta della documentazione in atti, delle conclusioni rassegnate e della discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La proposta opposizione è improcedibile.
Preliminarmente, deve chiarirsi che, effettivamente, la Legge 4.8.2006 n. 248, di conversione con modificazioni del D.L. 4.7.2006, n. 223, all’art. 35, comma 26 quinquies, ha statuito che all’art. 19, comma 1, del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, dopo la lettera e), sono state aggiunte le seguenti: e-bis) “l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni”; e-ter) “il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni”.
Non v’è, dunque, alcun dubbio che la citata norma ha statuito la competenza del giudice tributario nei casi di fermo amministrativo di beni mobili registrati.
Tuttavia, il Supremo Collegio, a Sezioni Unite, ha sancito la ripartizione della competenza tra giudice ordinario e giudice tributario nei casi di fermo amministrativo di beni mobili registrati, stabilendo che: “Con riferimento alle controversie aventi per oggetto il provvedimento di fermo di beni mobili registrati, di cui all'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1972, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di fermo, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti, ovvero ad entrambi se il provvedimento di fermo si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari”. (Cfr. Cass. civ. (Ord.), Sez. Unite, 05/06/2008, n. 14831).
E poiché nel caso di specie, almeno per quanto si legge dal preavviso di fermo amministrativo, si verte in tema di crediti non tributari, per infrazioni al codice della strada, sussiste la competenza del giudice ordinario.
Pertanto, l’eccezione sul difetto di giurisdizione, proposta da parte convenuta va rigettata.
Deve, inoltre, osservarsi che nel caso in esame non si tratta specificatamente di fermo amministrativo di autoveicolo ma di preavviso di fermo amministrativo e, dunque, di preavviso di esecuzione forzata o, comunque, di misura cautelare tendente ad ottenere la riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo conseguenti a sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S..
E’, invece, condivisibile che il 4° c., l’art. 86, DPR 602/73, prevede che “con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con i ministri dell’In-terno e dei lavori Pubblici, sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per l’attuazione di quanto previsto nel presente articolo”, quindi anche, e soprattutto, la disciplina del fermo amministrativo.
Senonché, tale ultimo decreto non é mai stato emanato, ma ciò mai potrebbe dar luogo all’ipotesi del cd. “vuoto normativo”, poiché l’unico regolamento tuttora in vigore é rimasto quello di cui al D.M. n. 503/98, relativo però al fermo previsto dall’art. 91bis del DPR n.602/73, prima della riforma del-l’art. 86 del DPR n. 602/73, di cui al D.Lgs n.46/99, ulteriormente modificato dal D.Lgs 27.4.2001 n.193, che, all’art.1, c. 1°, lett. Q), prevede che: “decorso inutilmente il termine di cui all’art. 50 c. 1°, il concessionario (60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, ndr) può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate (DRE) ed alla Regione di residenza (del debitore)”.
Deve, dunque, affermarsi che il fermo amministrativo può essere regolarmente attuato anche senza il regolamento previsto dal 4 comma dell’art. 86 DPR n. 602/73, modificato dal D.Lgs n. 46/99 e dal D.Lgs n.193/01, ed è corretta la soluzione di ritenere tuttora applicabili le norme del precedente regolamento, di cui al D.M. n. 503/98, in quanto compatibili con la nuova disciplina.
Orbene, se é vero che si può ancora applicare il vecchio regolamento (per non creare vuoti normativi), é anche vero che deve, però, esaminarsi lo spirito di quest’ultimo, ovvero lo scopo per cui era stato disciplinato il fermo amministrativo con il D.M. n. 503/98.
Con la nuova norma, di cui al D.Lgs n. 193/01 é stato, tra l’altro, eliminato ogni riferimento al mancato reperimento del bene e il fermo é disposto direttamente dal concessionario della riscossione - che ora non deve ricercare, obbligatoriamente prima del fermo, il bene da pignorare - ma la natura del fermo amministrativo non muta solo per questo, perché esso é sempre diretto a garantire l’esecuzione forzata sui beni del debitore ed ha natura cautelare e rafforzativa dell’obbligo di pagamento già accertato e non più discutibile.
Nella fattispecie, peraltro, l’atto impugnato non attiene ad un fermo amministrativo già avvenuto, ma si tratta di un semplice “avviso di fermo amministrativo”, con l’indicazione di un termine per il pagamento delle somme iscritte a ruolo, alla cui scadenza, in caso di mancato pagamento, il Concessionario del Servizio riscossione si riserva o provvederà al fermo di che trattasi.
Ciò posto, il preavviso di azione esecutiva, emesso dalla Equitalia Polis S.p.A., quale Agente della Riscossione per la Provincia di Caserta, reca semplicemente l’invito al pagamento della somma di € 1.487,81 sul presupposto che alla data del 5.9.2007 risulterebbero, a nome dell’opponente, le cartelle di pagamento insolute delle quali sono riportati i numeri (esattamente le n. … e n. ….), entrambe relative a infrazioni del codice della strada; Ente creditore: il Comune di Napoli.
In sostanza, manca il titolo idoneo alla preavvisata azione esecutiva. Non si rileva, infatti, né è dimostrato se le cartelle di pagamento siano state regolarmente notificate.
Tale ultimo profilo, però, è superato dalle affermazioni della stessa opponente che, pur senza offrire alcun dato probatorio sul punto, assume che le due dette cartelle di pagamento sarebbero state oggetto di ricorso in opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, ammettendo, implicitamente, che le ripetute cartelle di pagamento sono state ad essa regolarmente notificate.
Per altro verso, giova sottolineare che il preavviso di fermo amministrativo di bene mobile registrato, non può essere confuso o ritenuto identico all’atto di precetto di pagamento, poiché mancante del titolo esecutivo ad esso allegato e, quindi, la disquisizione di parte opposta, secondo cui si tratterebbe di opposizione ex art. 617 c.p.c. e non ex art. 615 c.p.c., ha solo valore teorico poiché non è in discussione la qualificazione dell’azione, comunque proposta con evidente approssimazione.
Il dato saliente è che l’opposizione al preavviso di fermo amministrativo non può essere proposta nei soli confronti dell’Agente della Riscossione, seppur abilitato in executivis, ma deve essere proposta anche nei confronti dell’Ente creditore, nel caso di specie il Comune di Napoli, in litisconsorzio necessario con l’Agente della Riscossione.
E poiché la vocatio in ius è avvenuta nei soli confronti della Equitalia Polis S.p.A., va dichiarata l’improcedibilità dell’azione di che trattasi.
La natura della controversia ed i motivi che hanno portato alla declaratoria di improcedibilità dell’azione giustificano la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Giudice di Pace di Caserta, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Meviax , contro la Equitalia Polis S.p.A., in persona del l.r.p.t., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara l’improcedibilità della domanda;
2) Dichiara le spese di giudizio interamente compensate tra le parti.
Caserta, lì 22 Gennaio 2009
Il Giudice Coordinatore
Avv. Generoso Bello
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Opposizione a fermo amministrativo: va proposta non solum nei confronti dell'agente della riscossione, sed etiam nei cofronti dell'ente creditore


Preavviso fermo amministrativo, opposizione, improcedibilità


martedì 27 gennaio 2009
Giudice di Pace di Caserta, sentenza del 22 gennaio 2009

Preavviso fermo amministrativo

L’OPPOSIZIONE AL PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO NON PUÒ ESSERE PROPOSTA NEI SOLI CONFRONTI DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE, SEPPUR ABILITATO IN EXECUTIVIS, MA DEVE ESSERE PROPOSTA ANCHE NEI CONFRONTI DELL’ENTE CREDITORE
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GIURISDIZIONE – CREDITI TRIBUTARI, GIUDICE TRIBUTARIO – CREDITI NON TRIBUTARI, GIUDICE ORDINARIO
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[Giudice di Pace di Caserta, Avv. Generoso Bello, sentenza del 22 gennaio 2009]
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REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASERTA – Ia SEZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Caserta, Avv. G. Bello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7348/08 R.G., avente ad oggetto: opposizione a preavviso di fermo amministrativo, introitata in decisione il 16.1.2009, vertente
TRA
MEVIAX , nata a Napoli …, elettivamente domiciliata in … presso lo studio dell’Avv. … che la rappresenta e difende per mandato a margine dell’atto di citazione; (opponente)
E
EQUITALIA POLIS S.p.A., Agente della Riscossione per la Provincia di Caserta, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in S. Maria C. V. (CE) alla Via ..., presso lo studio dell’Avv. ... che la rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta; (opposta)
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CONCLUSIONI: come da verbale di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Meviax , rappresentata e difesa come in epigrafe, conveniva innanzi a questa Giustizia la Equitalia Polis S.p.A., Agente per la Riscossione dei Tributi per la Provincia di Caserta, in persona del l.r.p.t., per ivi sentir accogliersi le seguenti conclusioni: a) dichiarare l’illegittimità, vessatorietà e inammissibilità dell’operato della convenuta nella procedura del fermo amministrativo, con relative spese e more, in danno dell’istante; b) per l’effetto, previo provvedimento di sospensione, dichiarare l’inammissibilità ed inefficacia del dello stesso fermo amministrativo opposto, per mancanza di legittimazione e per mancanza del presupposto impositivo; c) condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e personali, esistenziali e morali; d) vinte le spese e competenze di giudizio, anche ai sensi dell’art. 96 c.p.c., con attribuzione.
A fondamento della domanda, l’istante esponeva: 1. che esso non aveva alcun debito nei confronti della convenuta, né era inadempiente; 2. esso non era proprietario dell’auto tg. …. per averla alienata in data 29.11.2007 a tale Meviox, come da certificato di proprietà; 3. il fermo eventuale si baserebbe su carichi di ruolo e cartelle di pagamento nei confronti delle quali pende ricorso dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, non ancora definiti; 4. il regolamento di attuazione ex comma IV dell’art. 86 DPR 602/73 non è stato ancora emanato, rendendo inapplicabile la normativa vigente in tema di fermo amministrativo; 5. vi era assoluta carenza di potere della convenuta ad emanare provvedimenti di fermo amministrativo; 6. tutte le pretese impositive alla base del fermo amministrativo sono genericamente quantificate a danno dell’istante, in palese violazione delle norme sulla trasparenza degli atti amministrativi; 7. è legittimo opporsi e chiedere il risarcimento dei danni in via equitativa; 8) la convenuta dimostra di ignorare una serie di norme di legge in merito al tassativo contenuto della cartella esattoriale; 9. a nulla erano valsi i reiterati tentativi, né le telefonate, file, attese e reclami proposti al fine di giungere ad un bonario componimento ed archiviazione della controversia.
Si costituiva la Equitalia Polis S.p.A., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa come in epigrafe, che resisteva alla domanda introduttiva e chiedeva: a. in via del tutto preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice adito per essere la cognizione della materia affidata, in via esclusiva, alla Commissione Tributaria; b. sempre in rito, in via subordinata, si dichiari l’illegittimità ed inammissibilità dell’azione per violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c.; c. in via gradata, si dichiari l’improcedibilità ed inammissibilità della domanda per violazione dell’art. 57 DPR n. 602/72 e art. 617 c.p.c.; d. si rigetti la domanda in quanto inammissibile ed infondata, in fatto ed in diritto; e. vinte le spese e competenze di giudizio, con distrazione.
A sostegno delle proprie tesi, la Equitalia Polis S.p.A. deduceva, tra l’altro: 1) vi era il difetto di giurisdizione per essere competente la Giustizia Tributaria, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. e-ter del D.Lgs. 546/92, come modificato dall’art. 35, comma quinquies del D.L. 223/2006, convertito nella L. 248/2006; 2) l’azione era stata introdotta esclusivamente contro l’Agente della riscossione, mentre non sono stati chiamati in giudizio, quali litisconsorti necessari, gli enti impositori; 3) la domanda, così come formulata, ha natura di opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c.; 4) la notificazione dell’atto introduttivo era avvenuta oltre il termine perentorio di gg. 20 richiesti dal codice di rito; 5) la doglianza avanzata ex adverso relativamente alla presunta inesistenza dei titoli per nullità della notifica delle cartelle è del tutto infondata e come tale non merita accoglimento. Invero, parte attrice, da un lato, assume di non aver mai avuto la notifica delle cartelle di pagamento e, dall’altro, asserisce che avverso le stesse cartelle pendono i rispettivi giudizi dinanzi al giudice di pace di Napoli.
Nessun mezzo istruttorio veniva espletato e la causa veniva introitata a sentenza sulla scorta della documentazione in atti, delle conclusioni rassegnate e della discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La proposta opposizione è improcedibile.
Preliminarmente, deve chiarirsi che, effettivamente, la Legge 4.8.2006 n. 248, di conversione con modificazioni del D.L. 4.7.2006, n. 223, all’art. 35, comma 26 quinquies, ha statuito che all’art. 19, comma 1, del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, dopo la lettera e), sono state aggiunte le seguenti: e-bis) “l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni”; e-ter) “il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni”.
Non v’è, dunque, alcun dubbio che la citata norma ha statuito la competenza del giudice tributario nei casi di fermo amministrativo di beni mobili registrati.
Tuttavia, il Supremo Collegio, a Sezioni Unite, ha sancito la ripartizione della competenza tra giudice ordinario e giudice tributario nei casi di fermo amministrativo di beni mobili registrati, stabilendo che: “Con riferimento alle controversie aventi per oggetto il provvedimento di fermo di beni mobili registrati, di cui all'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1972, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di fermo, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti, ovvero ad entrambi se il provvedimento di fermo si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari”. (Cfr. Cass. civ. (Ord.), Sez. Unite, 05/06/2008, n. 14831).
E poiché nel caso di specie, almeno per quanto si legge dal preavviso di fermo amministrativo, si verte in tema di crediti non tributari, per infrazioni al codice della strada, sussiste la competenza del giudice ordinario.
Pertanto, l’eccezione sul difetto di giurisdizione, proposta da parte convenuta va rigettata.
Deve, inoltre, osservarsi che nel caso in esame non si tratta specificatamente di fermo amministrativo di autoveicolo ma di preavviso di fermo amministrativo e, dunque, di preavviso di esecuzione forzata o, comunque, di misura cautelare tendente ad ottenere la riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo conseguenti a sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S..
E’, invece, condivisibile che il 4° c., l’art. 86, DPR 602/73, prevede che “con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con i ministri dell’In-terno e dei lavori Pubblici, sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per l’attuazione di quanto previsto nel presente articolo”, quindi anche, e soprattutto, la disciplina del fermo amministrativo.
Senonché, tale ultimo decreto non é mai stato emanato, ma ciò mai potrebbe dar luogo all’ipotesi del cd. “vuoto normativo”, poiché l’unico regolamento tuttora in vigore é rimasto quello di cui al D.M. n. 503/98, relativo però al fermo previsto dall’art. 91bis del DPR n.602/73, prima della riforma del-l’art. 86 del DPR n. 602/73, di cui al D.Lgs n.46/99, ulteriormente modificato dal D.Lgs 27.4.2001 n.193, che, all’art.1, c. 1°, lett. Q), prevede che: “decorso inutilmente il termine di cui all’art. 50 c. 1°, il concessionario (60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, ndr) può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate (DRE) ed alla Regione di residenza (del debitore)”.
Deve, dunque, affermarsi che il fermo amministrativo può essere regolarmente attuato anche senza il regolamento previsto dal 4 comma dell’art. 86 DPR n. 602/73, modificato dal D.Lgs n. 46/99 e dal D.Lgs n.193/01, ed è corretta la soluzione di ritenere tuttora applicabili le norme del precedente regolamento, di cui al D.M. n. 503/98, in quanto compatibili con la nuova disciplina.
Orbene, se é vero che si può ancora applicare il vecchio regolamento (per non creare vuoti normativi), é anche vero che deve, però, esaminarsi lo spirito di quest’ultimo, ovvero lo scopo per cui era stato disciplinato il fermo amministrativo con il D.M. n. 503/98.
Con la nuova norma, di cui al D.Lgs n. 193/01 é stato, tra l’altro, eliminato ogni riferimento al mancato reperimento del bene e il fermo é disposto direttamente dal concessionario della riscossione - che ora non deve ricercare, obbligatoriamente prima del fermo, il bene da pignorare - ma la natura del fermo amministrativo non muta solo per questo, perché esso é sempre diretto a garantire l’esecuzione forzata sui beni del debitore ed ha natura cautelare e rafforzativa dell’obbligo di pagamento già accertato e non più discutibile.
Nella fattispecie, peraltro, l’atto impugnato non attiene ad un fermo amministrativo già avvenuto, ma si tratta di un semplice “avviso di fermo amministrativo”, con l’indicazione di un termine per il pagamento delle somme iscritte a ruolo, alla cui scadenza, in caso di mancato pagamento, il Concessionario del Servizio riscossione si riserva o provvederà al fermo di che trattasi.
Ciò posto, il preavviso di azione esecutiva, emesso dalla Equitalia Polis S.p.A., quale Agente della Riscossione per la Provincia di Caserta, reca semplicemente l’invito al pagamento della somma di € 1.487,81 sul presupposto che alla data del 5.9.2007 risulterebbero, a nome dell’opponente, le cartelle di pagamento insolute delle quali sono riportati i numeri (esattamente le n. … e n. ….), entrambe relative a infrazioni del codice della strada; Ente creditore: il Comune di Napoli.
In sostanza, manca il titolo idoneo alla preavvisata azione esecutiva. Non si rileva, infatti, né è dimostrato se le cartelle di pagamento siano state regolarmente notificate.
Tale ultimo profilo, però, è superato dalle affermazioni della stessa opponente che, pur senza offrire alcun dato probatorio sul punto, assume che le due dette cartelle di pagamento sarebbero state oggetto di ricorso in opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, ammettendo, implicitamente, che le ripetute cartelle di pagamento sono state ad essa regolarmente notificate.
Per altro verso, giova sottolineare che il preavviso di fermo amministrativo di bene mobile registrato, non può essere confuso o ritenuto identico all’atto di precetto di pagamento, poiché mancante del titolo esecutivo ad esso allegato e, quindi, la disquisizione di parte opposta, secondo cui si tratterebbe di opposizione ex art. 617 c.p.c. e non ex art. 615 c.p.c., ha solo valore teorico poiché non è in discussione la qualificazione dell’azione, comunque proposta con evidente approssimazione.
Il dato saliente è che l’opposizione al preavviso di fermo amministrativo non può essere proposta nei soli confronti dell’Agente della Riscossione, seppur abilitato in executivis, ma deve essere proposta anche nei confronti dell’Ente creditore, nel caso di specie il Comune di Napoli, in litisconsorzio necessario con l’Agente della Riscossione.
E poiché la vocatio in ius è avvenuta nei soli confronti della Equitalia Polis S.p.A., va dichiarata l’improcedibilità dell’azione di che trattasi.
La natura della controversia ed i motivi che hanno portato alla declaratoria di improcedibilità dell’azione giustificano la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Giudice di Pace di Caserta, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Meviax , contro la Equitalia Polis S.p.A., in persona del l.r.p.t., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara l’improcedibilità della domanda;
2) Dichiara le spese di giudizio interamente compensate tra le parti.
Caserta, lì 22 Gennaio 2009
Il Giudice Coordinatore
Avv. Generoso Bello
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