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lunedì 1 settembre 2008

Libro Unico del Lavoro. Ecco il Decreto!!!

Lavoro: istituzione del libro unico e abolizione di libro matricola e registro d'impresa
Decreto Ministero Lavoro 09.07.2008, G.U. 18.08.2008
Istituzione del libro unico del lavoro entro il periodo di paga relativo a dicembre 2008 ed abolizione immediata di libro matricola e registro d'impresa.
Sono queste le novità contenute nel Decreto 9 luglio 2008 con cui il Ministero del Lavoro ha dato attuazione alle disposizioni dell'articolo 39, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 (c.d. manovrà d'estate).
Il libro unico del lavoro dovrà essere conservato presso la sede legale del datore di lavoro o, in alternativa, presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti abilitati (il datore di lavoro è tenuto a custodirlo - nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione).
In caso di verifiche sarà inoltre possibile esibire il libro unico anche tramite fax o email (è infatti prevista la possibilità di abbandonare il cartaceo in favore del formato elettronico pdf).
Per un approfondimento è anche possibile consultare la Circolare 21 agosto 2008, n. 20 dello stesso Ministero.
(Altalex, 22 agosto 2008)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI, DECRETO 9 luglio 2008
Modalita' di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e disciplina del relativo regime transitorio.
(GU n. 192 del 18-8-2008)
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che disciplina la istituzione e la tenuta del libro unico del lavoro da parte dei datori di lavoro privati che occupano lavoratori subordinati, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione con apporto lavorativo, e in particolare il comma 4 che demanda a un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali le modalita' e tempi di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e la disciplina del relativo regime transitorio;Visti gli articoli 1, commi da 1 a 4, e 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che consentono ai consulenti del lavoro e agli altri soggetti abilitati di tenere presso il loro studio ovvero la loro sede il libro unico del lavoro;Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali e per la semplificazione amministrativa, che, all'art. 15 comma 2, prevede che gli atti, i dati ed i documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati, con strumenti informatici o telematici, nonche' la loro archiviazione o trasmissione con strumenti informatici o telematici, siano validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge;Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2004, recante le regole tecniche per la formazione, trasmissione, conservazione, duplicazione, riproduzione e validazione, anche temporale, dei documenti informatici;Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice della amministrazione digitale, aggiornato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159 e, in particolare, gli articoli 3, 39, 45 e 71;
Decreta:Art. 1.Modalita' di tenuta
1. Fermo restando l'obbligo, in fase di stampa, di attribuire a ciascun foglio una numerazione sequenziale, conservando eventuali fogli deteriorati o annullati, la tenuta e la conservazione del libro unico del lavoro puo' essere effettuata mediante la utilizzazione di uno dei seguenti sistemi:a) a elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, con numerazione di ogni pagina e vidimazione prima della messa in uso presso l'Inail o, in alternativa, con numerazione e vidimazione effettuata, dai soggetti appositamente autorizzati dall'Inail, in sede di stampa del modulo continuo;b) a stampa laser, con autorizzazione preventiva, da parte dell'Inail, alla stampa e generazione della numerazione automatica;c) su supporti magnetici, sui quali ogni singola scrittura costituisca documento informatico e sia collegata alle registrazioni in precedenza effettuate, o ad elaborazione automatica dei dati, garantendo oltre la consultabilita', in ogni momento, anche la inalterabilita' e la integrita' dei dati, nonche' la sequenzialita' cronologica delle operazioni eseguite, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82; tali sistemi sono sottratti ad obblighi di vidimazione ed autorizzazione, previa apposita comunicazione scritta, anche a mezzo fax o e-mail, alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, prima della messa in uso, con indicazione dettagliata delle caratteristiche tecniche del sistema adottato.2. Ciascuna annotazione relativa allo stato di presenza o di assenza dei lavoratori deve essere effettuata utilizzando una causale precisamente identificata e inequivoca. In caso di annotazione tramite codici o sigle, il soggetto che cura la tenuta del libro unico del lavoro rende immediatamente disponibile, al momento della esibizione dello stesso, anche la decodificazione utile alla piena comprensione delle annotazioni e delle scritturazioni effettuate.3. Fermi restando gli altri obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, la registrazione dei dati variabili delle retribuzioni puo' avvenire con un differimento non superiore ad un mese, a condizione che di cio' sia data precisa annotazione sul libro unico del lavoro.
Art. 2.Gestione della numerazione unitaria per consulenti del lavoro e soggetti autorizzati
1. I consulenti del lavoro, i professionisti e gli altri soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che siano autorizzati ad adottare un sistema di numerazione unitaria del libro unico del lavoro per i datori di lavoro assistiti devono:a) ottenere delega scritta da ogni datore di lavoro, anche inserita nella lettera di incarico o documento equipollente;b) inviare, in via telematica, all'Inail con la prima richiesta di autorizzazione, un elenco dei suddetti datori di lavoro e del codice fiscale dei medesimi;c) dare comunicazione, in via telematica, all'Inail, entro 30 giorni dall'evento, della avvenuta acquisizione di un nuovo datore di lavoro e della interruzione di assistenza nei confronti di uno dei datori di lavoro gia' comunicati ai sensi della precedente lettera b).
Art. 3.Luogo di tenuta e modalita' di esibizione
1. Il libro unico del lavoro e' conservato presso la sede legale del datore di lavoro o, in alternativa, presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti abilitati o presso la sede dei servizi e dei centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.2. Il libro unico del lavoro deve essere tempestivamente esibito agli organi di vigilanza nel luogo in cui si esegue il lavoro, quando trattasi di sede stabile di lavoro, anche a mezzo fax o posta elettronica, dal datore di lavoro che lo detenga nella sede legale.In caso di attivita' mobili o itineranti, le cui procedure operative comportano lo svolgimento delle prestazioni lavorative presso piu' luoghi di lavoro nell'ambito della stessa giornata o sono caratterizzate dalla mobilita' dei lavoratori sul territorio, il libro unico del lavoro deve essere esibito, dal datore di lavoro che lo detenga nella sede legale, entro il termine assegnato nella richiesta espressamente formulata a verbale dagli organi di vigilanza.3. I consulenti del lavoro e gli altri professionisti abilitati, nonche' i servizi e i centri di assistenza delle associazioni di categoria di cui all'art. 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, devono esibire il libro unico del lavoro dagli stessi detenuto non oltre quindici giorni dalla richiesta espressamente formulata a verbale dagli organi di vigilanza.
Art. 4.Elenchi riepilogativi mensili
1. A richiesta degli organi di vigilanza, in occasione di un accesso ispettivo, i datori di lavoro che impiegano oltre dieci lavoratori od operano con piu' sedi stabili di lavoro ed elaborano il libro unico del lavoro con uno dei sistemi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, devono esibire elenchi riepilogativi mensili del personale occupato e dei dati individuali relativi alle presenze, alle ferie e ai tempi di lavoro e di riposo, aggiornati all'ultimo periodo di registrazione sul libro unico del lavoro, anche suddivisi per ciascuna sede.2. Il personale ispettivo ha facolta' di richiedere gli elenchi riepilogativi mensili relativi ai cinque anni che precedono l'inizio dell'accertamento, avendo cura di verificare, nel caso concreto, la materiale possibilita' di realizzazione e di esibizione degli stessi da parte del datore di lavoro, del consulente del lavoro o della associazione di categoria di cui all'art. 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.
Art. 5.Sede stabile di lavoro e computo dei lavoratori
1. Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto si considera «sede stabile di lavoro» qualsiasi articolazione autonoma della impresa, stabilmente organizzata, che sia idonea ad espletare, in tutto o in parte, l'attivita' aziendale e risulti dotata degli strumenti necessari, anche con riguardo alla presenza di uffici amministrativi.2. Ai fini del calcolo dei lavoratori di cui all'art. 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e all'art. 4 del presente decreto, si computano i lavoratori subordinati, a prescindere dall'effettivo orario di lavoro svolto, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo, che siano iscritti sul libro unico del lavoro e ancora in forza.
Art. 6.Obbligo di conservazione
1. Il datore di lavoro ha l'obbligo di conservare il libro unico del lavoro per la durata di cinque anni dalla data dell'ultima registrazione e di custodirlo nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali.2. L'obbligo di cui al comma 1 e' esteso ai libri obbligatori in materia di lavoro dismessi in seguito all'entrata in vigore della semplificazione di cui all'art. 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e alle disposizioni del presente decreto.
Art. 7.Regime transitorio e disposizioni finali
1. Fino al periodo di paga relativo al mese di dicembre 2008 i datori di lavoro, in via transitoria, possono adempiere agli obblighi di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro, secondo le disposizioni dettate dall'art. 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e dal presente decreto, mediante la corretta e regolare tenuta del libro paga, nelle sue sezioni paga e presenze o del registro dei lavoranti e del libretto personale di controllo per i lavoranti a domicilio, debitamente compilati e aggiornati.2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni normative ancora vigenti che fanno richiamo ai libri obbligatori di lavoro o ai libri di matricola e di paga, devono essere riferite al libro unico del lavoro, per quanto compatibile.3. Il libro matricola e il registro d'impresa s'intendono immediatamente abrogati.Roma, 9 luglio 2008
Il Ministro: Sacconi
Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2008
Uffico di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 91.

Libro Unico del Lavoro. Ecco il Decreto!!!

Lavoro: istituzione del libro unico e abolizione di libro matricola e registro d'impresa
Decreto Ministero Lavoro 09.07.2008, G.U. 18.08.2008
Istituzione del libro unico del lavoro entro il periodo di paga relativo a dicembre 2008 ed abolizione immediata di libro matricola e registro d'impresa.
Sono queste le novità contenute nel Decreto 9 luglio 2008 con cui il Ministero del Lavoro ha dato attuazione alle disposizioni dell'articolo 39, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 (c.d. manovrà d'estate).
Il libro unico del lavoro dovrà essere conservato presso la sede legale del datore di lavoro o, in alternativa, presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti abilitati (il datore di lavoro è tenuto a custodirlo - nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione).
In caso di verifiche sarà inoltre possibile esibire il libro unico anche tramite fax o email (è infatti prevista la possibilità di abbandonare il cartaceo in favore del formato elettronico pdf).
Per un approfondimento è anche possibile consultare la Circolare 21 agosto 2008, n. 20 dello stesso Ministero.
(Altalex, 22 agosto 2008)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI, DECRETO 9 luglio 2008
Modalita' di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e disciplina del relativo regime transitorio.
(GU n. 192 del 18-8-2008)
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che disciplina la istituzione e la tenuta del libro unico del lavoro da parte dei datori di lavoro privati che occupano lavoratori subordinati, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione con apporto lavorativo, e in particolare il comma 4 che demanda a un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali le modalita' e tempi di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e la disciplina del relativo regime transitorio;Visti gli articoli 1, commi da 1 a 4, e 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che consentono ai consulenti del lavoro e agli altri soggetti abilitati di tenere presso il loro studio ovvero la loro sede il libro unico del lavoro;Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali e per la semplificazione amministrativa, che, all'art. 15 comma 2, prevede che gli atti, i dati ed i documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati, con strumenti informatici o telematici, nonche' la loro archiviazione o trasmissione con strumenti informatici o telematici, siano validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge;Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2004, recante le regole tecniche per la formazione, trasmissione, conservazione, duplicazione, riproduzione e validazione, anche temporale, dei documenti informatici;Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice della amministrazione digitale, aggiornato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159 e, in particolare, gli articoli 3, 39, 45 e 71;
Decreta:Art. 1.Modalita' di tenuta
1. Fermo restando l'obbligo, in fase di stampa, di attribuire a ciascun foglio una numerazione sequenziale, conservando eventuali fogli deteriorati o annullati, la tenuta e la conservazione del libro unico del lavoro puo' essere effettuata mediante la utilizzazione di uno dei seguenti sistemi:a) a elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, con numerazione di ogni pagina e vidimazione prima della messa in uso presso l'Inail o, in alternativa, con numerazione e vidimazione effettuata, dai soggetti appositamente autorizzati dall'Inail, in sede di stampa del modulo continuo;b) a stampa laser, con autorizzazione preventiva, da parte dell'Inail, alla stampa e generazione della numerazione automatica;c) su supporti magnetici, sui quali ogni singola scrittura costituisca documento informatico e sia collegata alle registrazioni in precedenza effettuate, o ad elaborazione automatica dei dati, garantendo oltre la consultabilita', in ogni momento, anche la inalterabilita' e la integrita' dei dati, nonche' la sequenzialita' cronologica delle operazioni eseguite, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82; tali sistemi sono sottratti ad obblighi di vidimazione ed autorizzazione, previa apposita comunicazione scritta, anche a mezzo fax o e-mail, alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, prima della messa in uso, con indicazione dettagliata delle caratteristiche tecniche del sistema adottato.2. Ciascuna annotazione relativa allo stato di presenza o di assenza dei lavoratori deve essere effettuata utilizzando una causale precisamente identificata e inequivoca. In caso di annotazione tramite codici o sigle, il soggetto che cura la tenuta del libro unico del lavoro rende immediatamente disponibile, al momento della esibizione dello stesso, anche la decodificazione utile alla piena comprensione delle annotazioni e delle scritturazioni effettuate.3. Fermi restando gli altri obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, la registrazione dei dati variabili delle retribuzioni puo' avvenire con un differimento non superiore ad un mese, a condizione che di cio' sia data precisa annotazione sul libro unico del lavoro.
Art. 2.Gestione della numerazione unitaria per consulenti del lavoro e soggetti autorizzati
1. I consulenti del lavoro, i professionisti e gli altri soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che siano autorizzati ad adottare un sistema di numerazione unitaria del libro unico del lavoro per i datori di lavoro assistiti devono:a) ottenere delega scritta da ogni datore di lavoro, anche inserita nella lettera di incarico o documento equipollente;b) inviare, in via telematica, all'Inail con la prima richiesta di autorizzazione, un elenco dei suddetti datori di lavoro e del codice fiscale dei medesimi;c) dare comunicazione, in via telematica, all'Inail, entro 30 giorni dall'evento, della avvenuta acquisizione di un nuovo datore di lavoro e della interruzione di assistenza nei confronti di uno dei datori di lavoro gia' comunicati ai sensi della precedente lettera b).
Art. 3.Luogo di tenuta e modalita' di esibizione
1. Il libro unico del lavoro e' conservato presso la sede legale del datore di lavoro o, in alternativa, presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti abilitati o presso la sede dei servizi e dei centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.2. Il libro unico del lavoro deve essere tempestivamente esibito agli organi di vigilanza nel luogo in cui si esegue il lavoro, quando trattasi di sede stabile di lavoro, anche a mezzo fax o posta elettronica, dal datore di lavoro che lo detenga nella sede legale.In caso di attivita' mobili o itineranti, le cui procedure operative comportano lo svolgimento delle prestazioni lavorative presso piu' luoghi di lavoro nell'ambito della stessa giornata o sono caratterizzate dalla mobilita' dei lavoratori sul territorio, il libro unico del lavoro deve essere esibito, dal datore di lavoro che lo detenga nella sede legale, entro il termine assegnato nella richiesta espressamente formulata a verbale dagli organi di vigilanza.3. I consulenti del lavoro e gli altri professionisti abilitati, nonche' i servizi e i centri di assistenza delle associazioni di categoria di cui all'art. 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, devono esibire il libro unico del lavoro dagli stessi detenuto non oltre quindici giorni dalla richiesta espressamente formulata a verbale dagli organi di vigilanza.
Art. 4.Elenchi riepilogativi mensili
1. A richiesta degli organi di vigilanza, in occasione di un accesso ispettivo, i datori di lavoro che impiegano oltre dieci lavoratori od operano con piu' sedi stabili di lavoro ed elaborano il libro unico del lavoro con uno dei sistemi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, devono esibire elenchi riepilogativi mensili del personale occupato e dei dati individuali relativi alle presenze, alle ferie e ai tempi di lavoro e di riposo, aggiornati all'ultimo periodo di registrazione sul libro unico del lavoro, anche suddivisi per ciascuna sede.2. Il personale ispettivo ha facolta' di richiedere gli elenchi riepilogativi mensili relativi ai cinque anni che precedono l'inizio dell'accertamento, avendo cura di verificare, nel caso concreto, la materiale possibilita' di realizzazione e di esibizione degli stessi da parte del datore di lavoro, del consulente del lavoro o della associazione di categoria di cui all'art. 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.
Art. 5.Sede stabile di lavoro e computo dei lavoratori
1. Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto si considera «sede stabile di lavoro» qualsiasi articolazione autonoma della impresa, stabilmente organizzata, che sia idonea ad espletare, in tutto o in parte, l'attivita' aziendale e risulti dotata degli strumenti necessari, anche con riguardo alla presenza di uffici amministrativi.2. Ai fini del calcolo dei lavoratori di cui all'art. 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e all'art. 4 del presente decreto, si computano i lavoratori subordinati, a prescindere dall'effettivo orario di lavoro svolto, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo, che siano iscritti sul libro unico del lavoro e ancora in forza.
Art. 6.Obbligo di conservazione
1. Il datore di lavoro ha l'obbligo di conservare il libro unico del lavoro per la durata di cinque anni dalla data dell'ultima registrazione e di custodirlo nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali.2. L'obbligo di cui al comma 1 e' esteso ai libri obbligatori in materia di lavoro dismessi in seguito all'entrata in vigore della semplificazione di cui all'art. 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e alle disposizioni del presente decreto.
Art. 7.Regime transitorio e disposizioni finali
1. Fino al periodo di paga relativo al mese di dicembre 2008 i datori di lavoro, in via transitoria, possono adempiere agli obblighi di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro, secondo le disposizioni dettate dall'art. 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e dal presente decreto, mediante la corretta e regolare tenuta del libro paga, nelle sue sezioni paga e presenze o del registro dei lavoranti e del libretto personale di controllo per i lavoranti a domicilio, debitamente compilati e aggiornati.2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni normative ancora vigenti che fanno richiamo ai libri obbligatori di lavoro o ai libri di matricola e di paga, devono essere riferite al libro unico del lavoro, per quanto compatibile.3. Il libro matricola e il registro d'impresa s'intendono immediatamente abrogati.Roma, 9 luglio 2008
Il Ministro: Sacconi
Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2008
Uffico di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 91.

martedì 24 giugno 2008


La conversione del contratto di lavoro a progetto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e l'art. 18 dello Statuto dei lavoratori (App. Firenze, n. 173/2007)

M. Ferraro (Approfondimento 12/6/2008)

Corte d'Appello di Firenze, sez. lavoro, sentenza n. 173/2007

La Corte d'appello si occupa della seguente problematica: Il lavoratore che ottiene la trasformazione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto in rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 69 d.lgs. 276/2003, può chiedere la reintegra ex art. 18, L. 300/1970?
Il fatto
In data 10 dicembre 2003, la Società S.C. s.r.l. ed il sig. C.A. stipulavano un contratto di lavoro a progetto, ai sensi dell'art. 61 del d. lgs. n. 276/2003. Il rapporto di lavoro di fatto durava un anno ed il progetto lavorativo identificato nel contratto e di cui il sig. C. avrebbe dovuto occuparsi, consisteva nella "riorganizzazione e sviluppo del settore ortofrutticolo". Al termine del rapporto di lavoro, il sig. C. presentava ricorso al Giudice del lavoro di Arezzo e poiché le risultanze istruttorie, ed in particolare le prove testimoniali, indicavano che le mansioni effettivamente svolte dal C. all'interno del supermercato della società S. erano sostanzialmente quelle di un lavoratore dipendente (ad es. rifornire con merce gli scaffali, rispettare gli orari di lavoro, ricevere direttive, ecc.), il Tribunale di Arezzo, in data 14.03.2006 emetteva sentenza (n. 167/06) attraverso la quale accertava che il contratto stipulato tra la società S.C. S.r.l. ed il sig. C. A. doveva essere considerato sin dalla costituzione iniziale del rapporto, come un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in quanto non contenente l'idonea enunciazione di un progetto, programma o fase di lavoro, discostandosi dal modello richiesto dall'art. 61 del d.lgs. 276/03 ed inoltre che l'apposizione del termine finale era privo di effetto, quindi la società/datore di lavoro doveva ripristinare la sua esecuzione, risarcire il danno per il recesso, quantificato in via equitativa in Euro 10.000,00) oltre interessi legali e spese di lite.La società S.C. S.r.l. proponeva appello contro la suddetta sentenza ed il sig. C. presentava appello incidentale col quale chiedeva l'applicazione dell'art. 18 della L. 300/70, in virtù della conversione del contratto a progetto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con conseguente condanna per la S.C. s.r.l. a reintegrare il C. nel posto di lavoro ed al risarcimento dei danni in misura pari all'ammontare delle retribuzioni non percepite dalla data di risoluzione del rapporto fino alla effettiva reintegra.
La fattispecie e la normativa: quadro generale
Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto (in breve, contratto di lavoro a progetto) è stato introdotto nel nostro ordinamento con il d.lgs. 276/2003 (la cd. riforma Biagi), il quale attraverso il titolo VII - "Tipologie contrattuali a progetto e occasionali"-, Capo I - "Lavoro a progetto e lavoro occasionale" -, ed in particolare gli artt. 61- 69 [1] ha delineato una nuova disciplina nell'ambito dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, previsti all'art. 409 c.p.c., i quali, a norma dell'art. 61 del citato d.lgs., attualmente devono essere dunque "riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa." L'importanza del progetto e della sua indicazione espressa è sancita, rectius sanzionata, in maniera decisamente rigorosa dall'art. 69 del decreto, a norma del quale "i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto". Come vedremo in seguito, la giurisprudenza ammette che il committente possa fornire in giudizio la prova che il rapporto di lavoro è effettivamente autonomo, quindi in tal caso la conversone non potrà essere disposta, ma quando questa venga applicata il contratto a progetto si trasforma automaticamente ed ex tunc nel rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia contrattuale di fatto realizzatasi tra le parti.
Inquadramento della problematica: aspetto pratico
Come abbiamo visto, l'art. 69 del d.lgs. 276/03 prevede che tutti i contratti a progetto posti in essere "senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso", ai sensi dell'art. 61 comma 1, siano considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed ex tunc, ovvero dalla data di costituzione del rapporto. Sulla natura della disciplina dettata da tale norma si è ampiamente discusso sia in dottrina che in giurisprudenza, e la Cassazione non è ancora intervenuta sul punto: in ogni caso la prevalente giurisprudenza di merito la considera come una vera e propria sanzione posta a carico del datore di lavoro per non aver correttamente specificato il progetto ed in sostanza aver eluso le finalità della normativa sul contratto a progetto (probabilmente nel tentativo di evitare l'assunzione con contratto di lavoro subordinato) ed in particolare, sempre secondo questo orientamento giurisprudenziale, in questo caso vi sarebbe una presunzione relativa a carico del datore di lavoro, il quale può fornire la prova contraria atta a dimostrare che il rapporto è effettivamente non subordinato e che si tratta di un contratto a progetto vero e proprio. Tale interpretazione maggiormente "garantista", meno rigida, oltre ad essere sostenuta da molta parte della dottrina (fra gli altri G. Santoro Passarelli, Mazzotta) per evidenti dubbi di costituzionalità, è stata accolta dalla giurisprudenza di merito [2] anche sulla scorta di pronunce diametralmente opposte della Corte Costituzionale sulla qualifica di tale presunzione. Il sig. C., partendo da queste premesse e basandosi dunque sul fatto che il rapporto veniva qualificato come di lavoro subordinato ex tunc (cioè sin dall'inizio) a tempo indeterminato, ha ritenuto di poter invocare l'applicazione dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori [3], dato che la società S.C. S.r.l., controllata dalla K. S.p.a., ha più dei 15 dipendenti richiesti come parametro per poter applicare la tutela reale in caso di licenziamento illegittimo, ottenendo anche il relativo risarcimento corrispondente alle retribuzioni non percepite dalla data di risoluzione del rapporto fino al rapporto, fino al momento in cui non avvenga l'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro.
La decisione della Corte d'Appello di Firenze (n. 173/2007)
La Corte d'Appello di Firenze ha pienamente confermato la sentenza di primo grado impugnata dalla S.C. S.r.l. ritenendo che il Tribunale di Arezzo avesse correttamente convertito il rapporto di collaborazione a termine tra la suddetta società ed il sig. C. in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in applicazione dell'art. 69, comma primo, del d.lgs. 276/03. Tale rapporto di lavoro, dunque, non si considerava interrotto con la comunicazione aziendale del 6.12.2004 di cessazione del rapporto (allegata agli atti d'appello), così come previsto nel contratto a progetto (12 mesi), proprio in ragione del fatto che quest'ultimo è stato dichiarato nullo. Nella sentenza in esame, si legge inoltre che il Tribunale di Arezzo ha affermato l'obbligo della S.C. s.r.l. di ripristinare il rapporto di lavoro con il sig. C., da intendersi perciò come rapporto di lavoro subordinato posto in essere fin dall'inizio (10.12.2003) ed altrettanto correttamente ha ritenuto non applicabile a questa fattispecie la norma di cui all'art. 18 della legge n. 300/70, bensì la disciplina di diritto comune. In base a quanto appena affermato, secondo la Corte d'Appello al sig. C. non spetta la retribuzione relativa ai periodi in cui non ha svolto la propria attività lavorativa, fino alla effettiva offerta delle proprie prestazioni, in analogia a quanto dettato in generale per il contratto a tempo determinato (e per la Corte "il contratto a progetto è, pur sempre, un contratto a termine"): in tal caso, infatti, non sono dovute le prestazioni relative al periodo intercorrente tra la cessazione del contratto a termine e la propria messa a disposizione da parte del lavoratore, secondo anche l'orientamento della Cassazione (Sezioni Unite sent. nn. 7471 e 2334 del 1991). Nella sentenza in commento, si legge inoltre che si verte in una fattispecie giuridica diversa da quella che emerge in seguito alla declaratoria di illegittimità del licenziamento, con conseguente applicazione dell'art. 18 della Legge n. 300/1970. Il sig. C. dunque aveva invocato l'applicazione della tutela reale accordata dallo Statuto dei lavoratori con l'art. 18, in caso di aziende con più di 15 dipendenti (come in questo caso) ma la Corte d'Appello ha respinto tale richiesta in quanto "nella situazione dedotta, invece, caratterizzata dall'assenza di un atto di licenziamento" il rapporto è cessato per lo spirare del termine, ed anche se il rapporto si converte in rapporto a tempo indeterminato ex tunc, ai sensi dell'art. 69, primo comma, del d.lgs. 276/03, in quanto tale termine è illegittimamente apposto e dunque nullo, tuttavia "dall'accertata illegittimità dell'apposizione del termine e dalla conseguente conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato non consegue automaticamente il diritto del lavoratore alle retribuzioni relative al periodo successivo alla scadenza del termine: tale diritto, infatti, è sinallagmaticamente correlato alla prestazione lavorativa". La Corte prosegue che qualora il lavoratore attui di fatto il termine nullo non avrà diritto alla retribuzione, finché non provveda ad offrire la propria prestazione, determinando una situazione di "mora accipiendi" del datore di lavoro: quest'ultima sarà l'unica condizione in cui si potrà derogare alla generale regola della effettività e corrispettività delle prestazioni nel rapporto di lavoro (oltre ovviamente ad espresse deroghe legali o contrattuali), in base alla quale la retribuzione spetta solo se la prestazione di lavoro viene eseguita [4].
Conclusioni e osservazioni
La lettura della sentenza in commento suscita non poche perplessità non solo per il risultato pratico a cui giunge, ma soprattutto per il percorso logico seguito che appare francamente discutibile, quantomeno nella parte che riguarda l'applicazione dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori al caso in questione.Nella sentenza, infatti, si legge che in virtù dell'accertata nullità del contratto di lavoro a progetto stipulato tra le parti vi è dunque "l'instaurazione tra le stesse di un rapporto di lavoro subordinato mai validamente interrotto dalla comunicazione aziendale del 6.12.2004 di cessazione del rapporto a seguito della scadenza del termine di dodici mesi prevista (doc. n. 2 di parte appellata)" e la Corte d'Appello prosegue confermando l'obbligo della S.C. s.r.l. di ripristinare il rapporto di lavoro, "da intendersi in essere fin dal 10 dicembre 2003" ovvero ex tunc.Inspiegabilmente, però, subito dopo la stessa Corte, così come i giudici di primo grado, afferma di non ritenere applicabile la tutela ex art. 18 dello Statuto dei lavoratori, invocata dal sig. C., affermando che il caso in questione ricade nella disciplina di diritto comune (sic!).La Corte fa questo, nonostante l'espressa previsione legislativa dell'art. 69 del d.lgs. 276/03, il quale, almeno secondo il modesto parere di scrive, sembrerebbe lasciare poco spazio a libere interpretazioni: in base a questa norma, infatti, il contratto a progetto posto in essere senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso (ed è proprio il caso di cui parliamo), ai sensi dell'articolo 61, comma 1, è convertito in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione del rapporto. La Corte d'Appello, invece, affermando che "il contratto a progetto è, pur sempre, un contratto a termine" ha applicato la disciplina del contratto a termine, dimenticando completamente di aver appena confermato la conversione ex tunc del contratto a progetto in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato!!
Ma non finisce qui, la Corte sostiene che nel caso in questione si verta in una situazione giuridica diversa dalla declaratoria di illegittimità del licenziamento, con conseguente applicazione dell'art. 18 della Legge n. 300/1970, il quale si applicherebbe quando venga accertata "l'illegittimità del recesso datoriale", mentre invece nel caso del sig. C. e della società S.C. s.r.l. vi sarebbe "l'assenza di un atto di licenziamento il rapporto è cessato per lo spirare del termine" ed inoltre che "l'accertata nullità del termine illegittimamente apposto fa sì che il rapporto si converta in rapporto a tempo indeterminato fin dall'inizio "ex art. 69, primo comma, del d.lgs 276/03"[5].In base a queste premesse, la stessa Corte conclude che una volta accertata l'illegittimità dell'apposizione del termine e dalla conseguente conversione del rapporto a termine in rapporto indeterminato, da ciò non consegue automaticamente il diritto del lavoratore alle retribuzioni relative al periodo successivo alla scadenza del termine, in quanto esso è sinallagmaticamente correlato alla prestazione lavorativa e quindi il lavoratore deve offrire la propria prestazione di lavoro, mettendo il datore in situazione di "mora accipiendi" (cosa che tra l'altro il sig. C. ha fatto con lettera raccomandata del 17.12.2004).Ad avviso di chi scrive, la Corte d'Appello ha "mescolato" la disciplina del contratto a termine con quella del contratto subordinato "originato" dalla conversione operata ai sensi dell'art. 69 del d.lgs. 276/03, ma che al momento della decisione va regolamentato come se fosse un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (e non a progetto/termine!) nato come tale (data l'efficacia ex tunc), confondendo le due situazioni giuridiche e giungendo ad un risultato paradossale e contraddittorio.Se proprio si voleva "forzare" un dato, forse si poteva ravvisare nella comunicazione da parte della società S.C. S.r.l. del 6.12.2004 una sorta di licenziamento, se non altro perché tale comunicazione in effetti esprimeva la volontà di interrompere il rapporto di lavoro (anche se il motivo ivi dedotto era la scadenza del termine indicato nel contratto a progetto poi convertito).La Corte d'Appello di Firenze forse ha agito con l'intento di stemperare quella che può sembrare di primo acchito una disciplina troppo rigorosa nei confronti del datore di lavoro o forse per altri motivi che onestamente ci sfuggono: ciò che è certo è che all'atto pratico, un lavoratore è stato privato di uno strumento di tutela importantissimo, quale l'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, il quale prevede la reintegra nel posto di lavoro (cd. tutela reale), nonché il risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento attraverso un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione con il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione (minimo 5 mensilità). Al sig. C. sono stati liquidati danni per ? 10.000,00 in via equitativa dal primo giudice (erroneamente, secondo la Corte d'Appello), mentre in secondo grado gli sono state riconosciute le ulteriori retribuzioni maturate dopo la sentenza di primo grado (Euro 10.800,00) oltre valutazione monetaria ed interessi monetari.
Dott.ssa Michela Ferraro
[1] Art. 61. Definizione e campo di applicazione1. Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa.2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo.3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonche' i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente capo i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni, nonche' coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.4. Le disposizioni contenute nel presente capo non pregiudicano l'applicazione di clausole di contratto individuale o di accordo collettivo più favorevoli per il collaboratore a progetto.Art. 62. F o r m a1. Il contratto di lavoro a progetto e' stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi:a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;b) indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto;c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonche' i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa;e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 66, comma 4.Art. 63. Corrispettivo1. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito, e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.Art. 64. Obbligo di riservatezza1. Salvo diverso accordo tra le parti il collaboratore a progetto può svolgere la sua attività a favore di più committenti.2. Il collaboratore a progetto non deve svolgere attività in concorrenza con i committenti ne', in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, ne' compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio della attività dei committenti medesimi.Art. 65. Invenzioni del collaboratore a progetto1. Il lavoratore a progetto ha diritto di essere riconosciuto autore della invenzione fatta nello svolgimento del rapporto.2. I diritti e gli obblighi delle parti sono regolati dalle leggi speciali, compreso quanto previsto dall'articolo 12-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.Art. 66. Altri diritti del collaboratore a progetto1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo.2. Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia e infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile.3. In caso di gravidanza, la durata del rapporto e' prorogata per un periodo di centottanta giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.4. Oltre alle disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, sul processo del lavoro e di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, ai rapporti che rientrano nel campo di applicazione del presente capo si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche e integrazioni, quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente, nonche' le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le norme di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001.Art. 67. Estinzione del contratto e preavviso1. I contratti di lavoro di cui al presente capo si risolvono al momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce l'oggetto.2. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa ovvero secondo le diverse causali o modalità, incluso il preavviso, stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale.Art. 68. Rinunzie e transazioni1. I diritti derivanti dalle disposizioni contenute nel presente capo possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro di cui al Titolo V del presente decreto legislativo.Art. 69. Divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici e conversione del contratto1. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.2. Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti.3. Ai fini del giudizio di cui al comma 2, il controllo giudiziale e' limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza del progetto, programma di lavoro o fase di esso e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano al committente. [2] Cfr. Trib. Genova 5 maggio 2006, Trib. Ravenna 25 ottobre 2005, Trib. Torino 5 aprile 2005 (dati tratti da "Manuale breve di diritto del lavoro" di Antonio di Stasi - Giuffré, 2007) e Trib. Torino 23 marzo 2007.[3] Art. 18. - Reintegrazione nel posto di lavoro. (*) I primi 5 commi hanno così sostituito i commi primo e secondo per effetto dell'art.1 - Legge n. 108/1990Ferme restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro.Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso il servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti.La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva.Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile.L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore.[4] Nel caso in esame, il sig. C. comunicò la propria disponibilità alla immediata ripresa del lavoro dietro chiamata della S.C. s.r.l. con lettera raccomandata del 17.12.2004, allegata agli atti;[5] Ci permettiamo però di ricordare che l'art. 69 non parla di termini in ambito di contratti di lavoro a tempo determinato, ma di "contratto a progetto posto in essere senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi dell'articolo 61, comma 1", che è cosa un po' diversa, n.d.r.
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La conversione del contratto di lavoro a progetto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e l'art. 18 dello Statuto dei lavoratori (App. Firenze, n. 173/2007)

M. Ferraro (Approfondimento 12/6/2008)

Corte d'Appello di Firenze, sez. lavoro, sentenza n. 173/2007

La Corte d'appello si occupa della seguente problematica: Il lavoratore che ottiene la trasformazione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto in rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 69 d.lgs. 276/2003, può chiedere la reintegra ex art. 18, L. 300/1970?
Il fatto
In data 10 dicembre 2003, la Società S.C. s.r.l. ed il sig. C.A. stipulavano un contratto di lavoro a progetto, ai sensi dell'art. 61 del d. lgs. n. 276/2003. Il rapporto di lavoro di fatto durava un anno ed il progetto lavorativo identificato nel contratto e di cui il sig. C. avrebbe dovuto occuparsi, consisteva nella "riorganizzazione e sviluppo del settore ortofrutticolo". Al termine del rapporto di lavoro, il sig. C. presentava ricorso al Giudice del lavoro di Arezzo e poiché le risultanze istruttorie, ed in particolare le prove testimoniali, indicavano che le mansioni effettivamente svolte dal C. all'interno del supermercato della società S. erano sostanzialmente quelle di un lavoratore dipendente (ad es. rifornire con merce gli scaffali, rispettare gli orari di lavoro, ricevere direttive, ecc.), il Tribunale di Arezzo, in data 14.03.2006 emetteva sentenza (n. 167/06) attraverso la quale accertava che il contratto stipulato tra la società S.C. S.r.l. ed il sig. C. A. doveva essere considerato sin dalla costituzione iniziale del rapporto, come un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in quanto non contenente l'idonea enunciazione di un progetto, programma o fase di lavoro, discostandosi dal modello richiesto dall'art. 61 del d.lgs. 276/03 ed inoltre che l'apposizione del termine finale era privo di effetto, quindi la società/datore di lavoro doveva ripristinare la sua esecuzione, risarcire il danno per il recesso, quantificato in via equitativa in Euro 10.000,00) oltre interessi legali e spese di lite.La società S.C. S.r.l. proponeva appello contro la suddetta sentenza ed il sig. C. presentava appello incidentale col quale chiedeva l'applicazione dell'art. 18 della L. 300/70, in virtù della conversione del contratto a progetto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con conseguente condanna per la S.C. s.r.l. a reintegrare il C. nel posto di lavoro ed al risarcimento dei danni in misura pari all'ammontare delle retribuzioni non percepite dalla data di risoluzione del rapporto fino alla effettiva reintegra.
La fattispecie e la normativa: quadro generale
Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto (in breve, contratto di lavoro a progetto) è stato introdotto nel nostro ordinamento con il d.lgs. 276/2003 (la cd. riforma Biagi), il quale attraverso il titolo VII - "Tipologie contrattuali a progetto e occasionali"-, Capo I - "Lavoro a progetto e lavoro occasionale" -, ed in particolare gli artt. 61- 69 [1] ha delineato una nuova disciplina nell'ambito dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, previsti all'art. 409 c.p.c., i quali, a norma dell'art. 61 del citato d.lgs., attualmente devono essere dunque "riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa." L'importanza del progetto e della sua indicazione espressa è sancita, rectius sanzionata, in maniera decisamente rigorosa dall'art. 69 del decreto, a norma del quale "i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto". Come vedremo in seguito, la giurisprudenza ammette che il committente possa fornire in giudizio la prova che il rapporto di lavoro è effettivamente autonomo, quindi in tal caso la conversone non potrà essere disposta, ma quando questa venga applicata il contratto a progetto si trasforma automaticamente ed ex tunc nel rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia contrattuale di fatto realizzatasi tra le parti.
Inquadramento della problematica: aspetto pratico
Come abbiamo visto, l'art. 69 del d.lgs. 276/03 prevede che tutti i contratti a progetto posti in essere "senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso", ai sensi dell'art. 61 comma 1, siano considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed ex tunc, ovvero dalla data di costituzione del rapporto. Sulla natura della disciplina dettata da tale norma si è ampiamente discusso sia in dottrina che in giurisprudenza, e la Cassazione non è ancora intervenuta sul punto: in ogni caso la prevalente giurisprudenza di merito la considera come una vera e propria sanzione posta a carico del datore di lavoro per non aver correttamente specificato il progetto ed in sostanza aver eluso le finalità della normativa sul contratto a progetto (probabilmente nel tentativo di evitare l'assunzione con contratto di lavoro subordinato) ed in particolare, sempre secondo questo orientamento giurisprudenziale, in questo caso vi sarebbe una presunzione relativa a carico del datore di lavoro, il quale può fornire la prova contraria atta a dimostrare che il rapporto è effettivamente non subordinato e che si tratta di un contratto a progetto vero e proprio. Tale interpretazione maggiormente "garantista", meno rigida, oltre ad essere sostenuta da molta parte della dottrina (fra gli altri G. Santoro Passarelli, Mazzotta) per evidenti dubbi di costituzionalità, è stata accolta dalla giurisprudenza di merito [2] anche sulla scorta di pronunce diametralmente opposte della Corte Costituzionale sulla qualifica di tale presunzione. Il sig. C., partendo da queste premesse e basandosi dunque sul fatto che il rapporto veniva qualificato come di lavoro subordinato ex tunc (cioè sin dall'inizio) a tempo indeterminato, ha ritenuto di poter invocare l'applicazione dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori [3], dato che la società S.C. S.r.l., controllata dalla K. S.p.a., ha più dei 15 dipendenti richiesti come parametro per poter applicare la tutela reale in caso di licenziamento illegittimo, ottenendo anche il relativo risarcimento corrispondente alle retribuzioni non percepite dalla data di risoluzione del rapporto fino al rapporto, fino al momento in cui non avvenga l'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro.
La decisione della Corte d'Appello di Firenze (n. 173/2007)
La Corte d'Appello di Firenze ha pienamente confermato la sentenza di primo grado impugnata dalla S.C. S.r.l. ritenendo che il Tribunale di Arezzo avesse correttamente convertito il rapporto di collaborazione a termine tra la suddetta società ed il sig. C. in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in applicazione dell'art. 69, comma primo, del d.lgs. 276/03. Tale rapporto di lavoro, dunque, non si considerava interrotto con la comunicazione aziendale del 6.12.2004 di cessazione del rapporto (allegata agli atti d'appello), così come previsto nel contratto a progetto (12 mesi), proprio in ragione del fatto che quest'ultimo è stato dichiarato nullo. Nella sentenza in esame, si legge inoltre che il Tribunale di Arezzo ha affermato l'obbligo della S.C. s.r.l. di ripristinare il rapporto di lavoro con il sig. C., da intendersi perciò come rapporto di lavoro subordinato posto in essere fin dall'inizio (10.12.2003) ed altrettanto correttamente ha ritenuto non applicabile a questa fattispecie la norma di cui all'art. 18 della legge n. 300/70, bensì la disciplina di diritto comune. In base a quanto appena affermato, secondo la Corte d'Appello al sig. C. non spetta la retribuzione relativa ai periodi in cui non ha svolto la propria attività lavorativa, fino alla effettiva offerta delle proprie prestazioni, in analogia a quanto dettato in generale per il contratto a tempo determinato (e per la Corte "il contratto a progetto è, pur sempre, un contratto a termine"): in tal caso, infatti, non sono dovute le prestazioni relative al periodo intercorrente tra la cessazione del contratto a termine e la propria messa a disposizione da parte del lavoratore, secondo anche l'orientamento della Cassazione (Sezioni Unite sent. nn. 7471 e 2334 del 1991). Nella sentenza in commento, si legge inoltre che si verte in una fattispecie giuridica diversa da quella che emerge in seguito alla declaratoria di illegittimità del licenziamento, con conseguente applicazione dell'art. 18 della Legge n. 300/1970. Il sig. C. dunque aveva invocato l'applicazione della tutela reale accordata dallo Statuto dei lavoratori con l'art. 18, in caso di aziende con più di 15 dipendenti (come in questo caso) ma la Corte d'Appello ha respinto tale richiesta in quanto "nella situazione dedotta, invece, caratterizzata dall'assenza di un atto di licenziamento" il rapporto è cessato per lo spirare del termine, ed anche se il rapporto si converte in rapporto a tempo indeterminato ex tunc, ai sensi dell'art. 69, primo comma, del d.lgs. 276/03, in quanto tale termine è illegittimamente apposto e dunque nullo, tuttavia "dall'accertata illegittimità dell'apposizione del termine e dalla conseguente conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato non consegue automaticamente il diritto del lavoratore alle retribuzioni relative al periodo successivo alla scadenza del termine: tale diritto, infatti, è sinallagmaticamente correlato alla prestazione lavorativa". La Corte prosegue che qualora il lavoratore attui di fatto il termine nullo non avrà diritto alla retribuzione, finché non provveda ad offrire la propria prestazione, determinando una situazione di "mora accipiendi" del datore di lavoro: quest'ultima sarà l'unica condizione in cui si potrà derogare alla generale regola della effettività e corrispettività delle prestazioni nel rapporto di lavoro (oltre ovviamente ad espresse deroghe legali o contrattuali), in base alla quale la retribuzione spetta solo se la prestazione di lavoro viene eseguita [4].
Conclusioni e osservazioni
La lettura della sentenza in commento suscita non poche perplessità non solo per il risultato pratico a cui giunge, ma soprattutto per il percorso logico seguito che appare francamente discutibile, quantomeno nella parte che riguarda l'applicazione dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori al caso in questione.Nella sentenza, infatti, si legge che in virtù dell'accertata nullità del contratto di lavoro a progetto stipulato tra le parti vi è dunque "l'instaurazione tra le stesse di un rapporto di lavoro subordinato mai validamente interrotto dalla comunicazione aziendale del 6.12.2004 di cessazione del rapporto a seguito della scadenza del termine di dodici mesi prevista (doc. n. 2 di parte appellata)" e la Corte d'Appello prosegue confermando l'obbligo della S.C. s.r.l. di ripristinare il rapporto di lavoro, "da intendersi in essere fin dal 10 dicembre 2003" ovvero ex tunc.Inspiegabilmente, però, subito dopo la stessa Corte, così come i giudici di primo grado, afferma di non ritenere applicabile la tutela ex art. 18 dello Statuto dei lavoratori, invocata dal sig. C., affermando che il caso in questione ricade nella disciplina di diritto comune (sic!).La Corte fa questo, nonostante l'espressa previsione legislativa dell'art. 69 del d.lgs. 276/03, il quale, almeno secondo il modesto parere di scrive, sembrerebbe lasciare poco spazio a libere interpretazioni: in base a questa norma, infatti, il contratto a progetto posto in essere senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso (ed è proprio il caso di cui parliamo), ai sensi dell'articolo 61, comma 1, è convertito in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione del rapporto. La Corte d'Appello, invece, affermando che "il contratto a progetto è, pur sempre, un contratto a termine" ha applicato la disciplina del contratto a termine, dimenticando completamente di aver appena confermato la conversione ex tunc del contratto a progetto in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato!!
Ma non finisce qui, la Corte sostiene che nel caso in questione si verta in una situazione giuridica diversa dalla declaratoria di illegittimità del licenziamento, con conseguente applicazione dell'art. 18 della Legge n. 300/1970, il quale si applicherebbe quando venga accertata "l'illegittimità del recesso datoriale", mentre invece nel caso del sig. C. e della società S.C. s.r.l. vi sarebbe "l'assenza di un atto di licenziamento il rapporto è cessato per lo spirare del termine" ed inoltre che "l'accertata nullità del termine illegittimamente apposto fa sì che il rapporto si converta in rapporto a tempo indeterminato fin dall'inizio "ex art. 69, primo comma, del d.lgs 276/03"[5].In base a queste premesse, la stessa Corte conclude che una volta accertata l'illegittimità dell'apposizione del termine e dalla conseguente conversione del rapporto a termine in rapporto indeterminato, da ciò non consegue automaticamente il diritto del lavoratore alle retribuzioni relative al periodo successivo alla scadenza del termine, in quanto esso è sinallagmaticamente correlato alla prestazione lavorativa e quindi il lavoratore deve offrire la propria prestazione di lavoro, mettendo il datore in situazione di "mora accipiendi" (cosa che tra l'altro il sig. C. ha fatto con lettera raccomandata del 17.12.2004).Ad avviso di chi scrive, la Corte d'Appello ha "mescolato" la disciplina del contratto a termine con quella del contratto subordinato "originato" dalla conversione operata ai sensi dell'art. 69 del d.lgs. 276/03, ma che al momento della decisione va regolamentato come se fosse un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (e non a progetto/termine!) nato come tale (data l'efficacia ex tunc), confondendo le due situazioni giuridiche e giungendo ad un risultato paradossale e contraddittorio.Se proprio si voleva "forzare" un dato, forse si poteva ravvisare nella comunicazione da parte della società S.C. S.r.l. del 6.12.2004 una sorta di licenziamento, se non altro perché tale comunicazione in effetti esprimeva la volontà di interrompere il rapporto di lavoro (anche se il motivo ivi dedotto era la scadenza del termine indicato nel contratto a progetto poi convertito).La Corte d'Appello di Firenze forse ha agito con l'intento di stemperare quella che può sembrare di primo acchito una disciplina troppo rigorosa nei confronti del datore di lavoro o forse per altri motivi che onestamente ci sfuggono: ciò che è certo è che all'atto pratico, un lavoratore è stato privato di uno strumento di tutela importantissimo, quale l'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, il quale prevede la reintegra nel posto di lavoro (cd. tutela reale), nonché il risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento attraverso un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione con il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione (minimo 5 mensilità). Al sig. C. sono stati liquidati danni per ? 10.000,00 in via equitativa dal primo giudice (erroneamente, secondo la Corte d'Appello), mentre in secondo grado gli sono state riconosciute le ulteriori retribuzioni maturate dopo la sentenza di primo grado (Euro 10.800,00) oltre valutazione monetaria ed interessi monetari.
Dott.ssa Michela Ferraro
[1] Art. 61. Definizione e campo di applicazione1. Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa.2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo.3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonche' i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente capo i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni, nonche' coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.4. Le disposizioni contenute nel presente capo non pregiudicano l'applicazione di clausole di contratto individuale o di accordo collettivo più favorevoli per il collaboratore a progetto.Art. 62. F o r m a1. Il contratto di lavoro a progetto e' stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi:a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;b) indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto;c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonche' i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa;e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 66, comma 4.Art. 63. Corrispettivo1. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito, e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.Art. 64. Obbligo di riservatezza1. Salvo diverso accordo tra le parti il collaboratore a progetto può svolgere la sua attività a favore di più committenti.2. Il collaboratore a progetto non deve svolgere attività in concorrenza con i committenti ne', in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, ne' compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio della attività dei committenti medesimi.Art. 65. Invenzioni del collaboratore a progetto1. Il lavoratore a progetto ha diritto di essere riconosciuto autore della invenzione fatta nello svolgimento del rapporto.2. I diritti e gli obblighi delle parti sono regolati dalle leggi speciali, compreso quanto previsto dall'articolo 12-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.Art. 66. Altri diritti del collaboratore a progetto1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo.2. Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia e infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile.3. In caso di gravidanza, la durata del rapporto e' prorogata per un periodo di centottanta giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.4. Oltre alle disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, sul processo del lavoro e di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, ai rapporti che rientrano nel campo di applicazione del presente capo si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche e integrazioni, quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente, nonche' le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le norme di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001.Art. 67. Estinzione del contratto e preavviso1. I contratti di lavoro di cui al presente capo si risolvono al momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce l'oggetto.2. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa ovvero secondo le diverse causali o modalità, incluso il preavviso, stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale.Art. 68. Rinunzie e transazioni1. I diritti derivanti dalle disposizioni contenute nel presente capo possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro di cui al Titolo V del presente decreto legislativo.Art. 69. Divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici e conversione del contratto1. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.2. Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti.3. Ai fini del giudizio di cui al comma 2, il controllo giudiziale e' limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza del progetto, programma di lavoro o fase di esso e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano al committente. [2] Cfr. Trib. Genova 5 maggio 2006, Trib. Ravenna 25 ottobre 2005, Trib. Torino 5 aprile 2005 (dati tratti da "Manuale breve di diritto del lavoro" di Antonio di Stasi - Giuffré, 2007) e Trib. Torino 23 marzo 2007.[3] Art. 18. - Reintegrazione nel posto di lavoro. (*) I primi 5 commi hanno così sostituito i commi primo e secondo per effetto dell'art.1 - Legge n. 108/1990Ferme restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro.Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso il servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti.La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva.Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile.L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore.[4] Nel caso in esame, il sig. C. comunicò la propria disponibilità alla immediata ripresa del lavoro dietro chiamata della S.C. s.r.l. con lettera raccomandata del 17.12.2004, allegata agli atti;[5] Ci permettiamo però di ricordare che l'art. 69 non parla di termini in ambito di contratti di lavoro a tempo determinato, ma di "contratto a progetto posto in essere senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi dell'articolo 61, comma 1", che è cosa un po' diversa, n.d.r.
Articolo tratto da:
© Maggioli s.p.a. / P.Iva 02066400405 - Registrazione n. 1428 (ruolo n. 766/2005)presso il Tribunale di Rimini come periodico on line di contenuti giuridici

sabato 7 giugno 2008

Affinchè non accada mai più

"Era un angelo sospeso nel cielo,
ma un cavo si è spezzato.
Questa è la cronaca
di un incidente sul lavoro"


Affinchè non accada mai più

"Era un angelo sospeso nel cielo,
ma un cavo si è spezzato.
Questa è la cronaca
di un incidente sul lavoro"


sabato 3 maggio 2008

L'INFOTUNIO IN ITINERE

L'art. 12 del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000 riguarda la tutela dal punto di vista assicurativo dell'infortunio in itinere e, mediante il recepimento di alcuni principi elaborati dalla giurisprudenza , ha affermato che "l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo dell'abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti".
E' stata, quindi, recentemente codificata dalla legge la nozione di infortunio in itinere, facendo venire meno quel rapporto - prima invece ritenuto necessario - fra l'intervento protettivo e la condizione di pericolosità dell'attività lavorativa prestata.
Dottrina e giurisprudenza, tuttavia, discutono ancora sulla sussistenza della cd "occasione di lavoro" i. e. il rapporto teleologico sussistente fra evento ed attività lavorativa (ad esempio, nel caso di uso di vettura o altri mezzi privati, anzichè di quelli pubblici), oppure dell'interruzione della coprtura assicurativa per effetto dell'intervento di un fatto delittuoso di compagni di lavoro o di terzi.
Va segnalato, inoltre, che i giudici della suprema Corte (Cass. 14 febbraio 2008, n. 3776) hanno affermato che anche la rapina può rientrare nel concetto di "occasione di lavoro", riconosceendo come infortunio in itinere quello occorso ad un dipendente assalito da due malviventi per la sottrazione della sua moto, mentre rientrava a casa dal lavoro.
Vi è poi da aggiungere che non può esere indennizzato l'infortunio che determina conseguenze di non particolare rilievo.
Va infine evidenziato che il danno biologico - determinato dalla lesione dell'integrità psicofisica - è stato recentemente incluso dalla legge ffra quelli indennizzabili dall'INAIL (art. 13 d.lgs. 38 del 2000).

L'INFOTUNIO IN ITINERE

L'art. 12 del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000 riguarda la tutela dal punto di vista assicurativo dell'infortunio in itinere e, mediante il recepimento di alcuni principi elaborati dalla giurisprudenza , ha affermato che "l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo dell'abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti".
E' stata, quindi, recentemente codificata dalla legge la nozione di infortunio in itinere, facendo venire meno quel rapporto - prima invece ritenuto necessario - fra l'intervento protettivo e la condizione di pericolosità dell'attività lavorativa prestata.
Dottrina e giurisprudenza, tuttavia, discutono ancora sulla sussistenza della cd "occasione di lavoro" i. e. il rapporto teleologico sussistente fra evento ed attività lavorativa (ad esempio, nel caso di uso di vettura o altri mezzi privati, anzichè di quelli pubblici), oppure dell'interruzione della coprtura assicurativa per effetto dell'intervento di un fatto delittuoso di compagni di lavoro o di terzi.
Va segnalato, inoltre, che i giudici della suprema Corte (Cass. 14 febbraio 2008, n. 3776) hanno affermato che anche la rapina può rientrare nel concetto di "occasione di lavoro", riconosceendo come infortunio in itinere quello occorso ad un dipendente assalito da due malviventi per la sottrazione della sua moto, mentre rientrava a casa dal lavoro.
Vi è poi da aggiungere che non può esere indennizzato l'infortunio che determina conseguenze di non particolare rilievo.
Va infine evidenziato che il danno biologico - determinato dalla lesione dell'integrità psicofisica - è stato recentemente incluso dalla legge ffra quelli indennizzabili dall'INAIL (art. 13 d.lgs. 38 del 2000).

Decreto flussi: le istruzioni per le domande di nulla osta per il lavoro in somministrazione

Le agenzie per il lavoro possono fare domanda di nulla osta per l’ingresso di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro in somministraz...