Rito sommario di cognizione: le prime pronunce
Rito sommario di cognizione Rito sommario di cognizione: la prima decisione (illustrativa) è del Tribunale di Varese Il rito sommario non può iscriversi nell’alveo dei procedimenti a cognizione sommaria. Pare, in particolare, da condividere l’opinione di chi ha parlato di “rito semplificato” di cognizione. L’ultimo momento utile per delimitare il ventaglio delle richieste istruttorie è l’udienza di prima comparizione, ove le parti possono specificare le prove già richieste nei propri atti o formulare istanza per quelle determinate dall’altrui difesa. Le parti possono formulare richieste istruttorie sino alla pronuncia del giudice in ordine alla decidibilità della controversia con le forme del sommario (art. 702-ter, comma V, c.p.c.) e, dunque, sino all’ordinanza che provvede sulle richieste di prova indicando gli atti di istruzione ritenuti rilevanti. In ordine alla decidibilità nelle forme del sommario (…) il giudice è chiamato a valutare nell’ordine: a. l’oggetto “originario” del pr...