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mercoledì 11 novembre 2009

proprietà della casa coniugale in regime di separazione dei beni: l'ex coniuge non può rivendicare la proprietà di una quota della casa abitativa edificata su terreno di esclusiva proprietà dell'altro - se non fornisce prova scritta di un'eventuale simulazione producendo il contratto dissimulato redatto x iscritto

Proprietà della casa coniugale, regime di separazione dei beni, "comunione di fatto"







Cassazione civile , sez. II, sentenza 12.10.2009 n° 21637 (Claudio Vantaggiato)





L'ex coniuge non può rivendicare la proprietà di una quota della casa abitativa edificata su un terreno di esclusiva proprietà dell'altro coniuge se, in costanza di matrimonio, i coniugi hanno optato per il regime di separazione dei beni. In tal senso si è espressa la Seconda Sezione della Corte di Cassazione con la Sentenza n. 21637 del 12 ottobre 2009.











La questione nasce dalla domanda di una ex moglie volta a vedersi riconoscere appunto la proprietà di un mezzo della casa di civile abitazione, essendo quest'ultima edificata su un terreno formalmente intestato all'altro coniuge ma in realtà (a dire della ex moglie) acquistato in “comunione di fatto” da entrambi i coniugi.











Il Tribunale adito in primo grado rigetta la domanda rilevando in particolare che, durante il matrimonio, i coniugi erano in separazione dei beni e che comunque la parte attrice non aveva dato prova della presunta simulazione del contratto di acquisto del terreno in favore del solo ex marito.











La Corte d'appello investita del gravame conferma la pronuncia di primo grado, rilevando che, incontestata la scelta dei coniugi in favore del regime patrimoniale di separazione dei coniugi, l'appellante non aveva dato prova della presunta “comunione di fatto” intervenuta tra i coniugi, non avendo fornito prova scritta (stante il divieto di prova orale della simulazione ex art. 1417 c.c.) della asserita simulazione relativa per interposizione fittizia di persona all'atto di acquisto del terreno (su cui poi era stata costruita la casa) in favore del solo ex marito, non potendo assolvere a tale onere la mancata risposta del convenuto all'interrogatorio formale deferitogli. Né la circostanza che l'ex moglie godesse della casa e pagasse le relative tasse, aggiunge la Corte territoriale adita, consentiva di rivendicare l'acquisto della proprietà in comunione, attenendo le dette circostanze al regime di vita dei coniugi e al relativo contributo economico per le esigenze familiari.











La ex moglie ricorre in Cassazione osservando che, pur potendosi sostenere che la costruzione della casa abitativa su suolo di esclusiva proprietà di uno dei coniugi non rientra nella comunione di cui all'art. 159 c.c., tuttavia l'ex marito aveva attribuito la proprietà di un mezzo della detta casa tramite dichiarazione resa in forma scritta in sede di ricorso per separazione, circostanza poi comprovata dal contegno processuale dell' ex marito (non essendo comparso all'interrogatorio formale deferito, ex artt. 116 e 232 c.p.c.).







La Suprema Corte rigetta il ricorso affermando che, in ordine alla dimostrazione della dissimulazione della cointestazione ai coniugi del terreno su cui era stata costruita la casa abitativa, la Corte d'appello si è attenuta correttamente al principio già espresso dal Giudice di legittimità (da ultimo, Cassazione civile, sez. II, sentenza 19.02.2008, n° 4071) secondo cui la prova della simulazione relativa per interposizione fittizia di persona in un contratto per il quale è prevista la forma scritta ad substantiam, incontra non solo i limiti legali dell'ammissibilità della prova testimoniale (artt. 2721 e ss. c.c.) ma anche i più rigorosi limiti di cui all'art. 1414, II comma, c.c. (se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purchè ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma) nonché dell'art. 2725 c.c. (Quando secondo la legge o la volontà delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell'articolo precedente (smarrimento incolpevole del relativo documento). La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta è richiesta sotto pena di nullità.).







Pertanto, trattandosi di prova della simulazione di un contratto di compravendita immobiliare, la mancata risposta della parte all'interrogatorio formale deferito non poteva supplire alla mancanza della prova scritta.











E' opportuno evidenziare peraltro che la ricorrente, come si è detto, aveva censurato anche la mancata considerazione, da parte della Corte d'appello, del ricorso per separazione, con il quale l'ex marito aveva riconosciuto alla ex moglie (in forma scritta) appunto il 50% della proprietà della casa abitativa, ma tale doglianza viene ritenuta inammissibile dalla Corte di Cassazione, non avendo osservato la ricorrente l'onere di riportare specificamente nel motivo di censura il contenuto del ricorso per separazione (ben potendo quest'ultimo contenere l'atto negoziale di trasferimento immobiliare a causa atipica, cfr. Tribunale Salerno, Sez. I, 4 luglio 2006, in Redazione Giuffrè, 2006; Cass. Civ., Sez. I, 12 aprile 2006, n. 8516 in Guida al Diritto, 2006), violando così il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.















(Altalex, 3 novembre 2009. Nota di Claudio Vantaggiato)















proprietà della casa coniugale in regime di separazione dei beni: l'ex coniuge non può rivendicare la proprietà di una quota della casa abitativa edificata su terreno di esclusiva proprietà dell'altro - se non fornisce prova scritta di un'eventuale simulazione producendo il contratto dissimulato redatto x iscritto

Proprietà della casa coniugale, regime di separazione dei beni, "comunione di fatto"



Cassazione civile , sez. II, sentenza 12.10.2009 n° 21637 (Claudio Vantaggiato)


L'ex coniuge non può rivendicare la proprietà di una quota della casa abitativa edificata su un terreno di esclusiva proprietà dell'altro coniuge se, in costanza di matrimonio, i coniugi hanno optato per il regime di separazione dei beni. In tal senso si è espressa la Seconda Sezione della Corte di Cassazione con la Sentenza n. 21637 del 12 ottobre 2009.





La questione nasce dalla domanda di una ex moglie volta a vedersi riconoscere appunto la proprietà di un mezzo della casa di civile abitazione, essendo quest'ultima edificata su un terreno formalmente intestato all'altro coniuge ma in realtà (a dire della ex moglie) acquistato in “comunione di fatto” da entrambi i coniugi.





Il Tribunale adito in primo grado rigetta la domanda rilevando in particolare che, durante il matrimonio, i coniugi erano in separazione dei beni e che comunque la parte attrice non aveva dato prova della presunta simulazione del contratto di acquisto del terreno in favore del solo ex marito.





La Corte d'appello investita del gravame conferma la pronuncia di primo grado, rilevando che, incontestata la scelta dei coniugi in favore del regime patrimoniale di separazione dei coniugi, l'appellante non aveva dato prova della presunta “comunione di fatto” intervenuta tra i coniugi, non avendo fornito prova scritta (stante il divieto di prova orale della simulazione ex art. 1417 c.c.) della asserita simulazione relativa per interposizione fittizia di persona all'atto di acquisto del terreno (su cui poi era stata costruita la casa) in favore del solo ex marito, non potendo assolvere a tale onere la mancata risposta del convenuto all'interrogatorio formale deferitogli. Né la circostanza che l'ex moglie godesse della casa e pagasse le relative tasse, aggiunge la Corte territoriale adita, consentiva di rivendicare l'acquisto della proprietà in comunione, attenendo le dette circostanze al regime di vita dei coniugi e al relativo contributo economico per le esigenze familiari.





La ex moglie ricorre in Cassazione osservando che, pur potendosi sostenere che la costruzione della casa abitativa su suolo di esclusiva proprietà di uno dei coniugi non rientra nella comunione di cui all'art. 159 c.c., tuttavia l'ex marito aveva attribuito la proprietà di un mezzo della detta casa tramite dichiarazione resa in forma scritta in sede di ricorso per separazione, circostanza poi comprovata dal contegno processuale dell' ex marito (non essendo comparso all'interrogatorio formale deferito, ex artt. 116 e 232 c.p.c.).



La Suprema Corte rigetta il ricorso affermando che, in ordine alla dimostrazione della dissimulazione della cointestazione ai coniugi del terreno su cui era stata costruita la casa abitativa, la Corte d'appello si è attenuta correttamente al principio già espresso dal Giudice di legittimità (da ultimo, Cassazione civile, sez. II, sentenza 19.02.2008, n° 4071) secondo cui la prova della simulazione relativa per interposizione fittizia di persona in un contratto per il quale è prevista la forma scritta ad substantiam, incontra non solo i limiti legali dell'ammissibilità della prova testimoniale (artt. 2721 e ss. c.c.) ma anche i più rigorosi limiti di cui all'art. 1414, II comma, c.c. (se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purchè ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma) nonché dell'art. 2725 c.c. (Quando secondo la legge o la volontà delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell'articolo precedente (smarrimento incolpevole del relativo documento). La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta è richiesta sotto pena di nullità.).



Pertanto, trattandosi di prova della simulazione di un contratto di compravendita immobiliare, la mancata risposta della parte all'interrogatorio formale deferito non poteva supplire alla mancanza della prova scritta.





E' opportuno evidenziare peraltro che la ricorrente, come si è detto, aveva censurato anche la mancata considerazione, da parte della Corte d'appello, del ricorso per separazione, con il quale l'ex marito aveva riconosciuto alla ex moglie (in forma scritta) appunto il 50% della proprietà della casa abitativa, ma tale doglianza viene ritenuta inammissibile dalla Corte di Cassazione, non avendo osservato la ricorrente l'onere di riportare specificamente nel motivo di censura il contenuto del ricorso per separazione (ben potendo quest'ultimo contenere l'atto negoziale di trasferimento immobiliare a causa atipica, cfr. Tribunale Salerno, Sez. I, 4 luglio 2006, in Redazione Giuffrè, 2006; Cass. Civ., Sez. I, 12 aprile 2006, n. 8516 in Guida al Diritto, 2006), violando così il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.







(Altalex, 3 novembre 2009. Nota di Claudio Vantaggiato)







lunedì 20 ottobre 2008

Riceviamo e gentilmente pubblichiamo

Papà on-line e diritto di visita del minore
Tribunale Nicosia, decreto 22.04.2008
Il decreto del Tribunale di Nicosia del 22 aprile 2008, che dispone, tra l’altro, anche in merito all’esercizio del “diritto di visita” di un padre attraverso l’utilizzo di Internet, è destinato ad aprire nuovi scenari nel campo delle relazioni umane, in una dimensione innovativa ed arricchente e, seppur con i debiti correttivi e le ragionevoli limitazioni richiesti dal caso concreto, non scevra di prospettive prima inusitate, decisamente incoraggianti sul piano della qualità dei rapporti genitori-figli.
Il caso esaminato dalla magistratura siciliana è il seguente: un padre ha avanzato ricorso per la modifica dei patti stabiliti in sede di separazione consensuale omologata, sui quali è intervenuto decreto ex 710 c.p.c., che ha confermato l’affidamento esclusivo di due minori, figli del ricorrente, alla madre, stabilendo per il genitore non affidatario modalità di esercizio del diritto di visita piuttosto penalizzanti.
Con detto ricorso, l’istante ha invocato, in particolare, la revoca dell’affidamento esclusivo dei minori alla madre, quindi l’affidamento condiviso ad entrambi i genitori ex art. 155 c.c., oltre a una rinnovata griglia della scansione dei tempi di visita allo stesso concessi nell’arco dell’anno.
Tra le istanze avanzate, si segnala la richiesta relativa alla possibilità da parte del Collegio di prevedere “il diritto di visita on line sul web” da parte del padre nei confronti dei suoi diretti discendenti, in considerazione del fatto che la madre dei due minori ha mutato la propria residenza, trasferendosi con i figli in altro Comune, al preordinato fine, secondo parte ricorrente, di eludere il provvedimento giudiziale relativo al diritto di visita della prole, sradicandola dal proprio contesto ambientale.
Disposta la comparizione delle parti dal Tribunale, si è costituita la parte resistente, la quale, in via preliminare, ha dedotto, tra l’altro, l’inammissibilità della domanda per litispendenza di reclamo innanzi alla Corte d’Appello di Caltanissetta ex art. 739 c.p.c..
Nel merito, la resistente ha sostenuto l’infondatezza del ricorso, osservando che la scelta del genitore affidatario di trasferire la residenza dei minori, anche se diversa da quella del genitore non affidatario, è consentita e garantita dalla convenzione dell’Aja del 25.10.1980, ed è stata giustificata, nel caso concreto, da motivi di salute della stessa.
Il Tribunale, in via preliminare, rigetta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per litispendenza di reclamo, peraltro già deciso, innanzi alla Corte d’Appello di Caltanissetta avverso decreto del medesimo Tribunale.
In effetti, la sopravvenienza del mutamento di residenza da parte della madre affidataria dei minori, rende ammissibile la proposizione da parte del coniuge di un autonomo giudizio al fine di ottenere la modifica dell’affidamento dei figli e del diritto di visita, ancorché penda reclamo avverso precedente decreto intervenuto tra le parti, data la differenza di petitum e causa petendi dei diversi procedimenti.
L’art. 155 c.c., modificato dalla
L. 54/2006, sottolinea il diritto dei figli minori, in caso di separazione, a mantenere un rapporto significativo e continuativo con ciascuno dei genitori e con i parenti dei rispettivi rami genitoriali. L’interesse da valorizzare è soltanto quello morale e materiale del minore ad un percorso formativo ed educativo sereno ed equilibrato. Ove quest’ultimo non possa essere garantito attraverso la modalità di affidamento ad entrambi i genitori, il Tribunale dispone per l’affidamento esclusivo del minore ad uno di questi, determinando i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun coniuge, oltre a fissare la misura e il modo con cui i genitori devono contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Qualsiasi convenzione intervenuta tra i coniugi non può comunque porsi in contrasto con l’interesse dei minori.
Orbene, sulla scorta del pregresso procedimento civile, che era sfociato nel provvedimento di affidamento esclusivo dei minori alla madre (stanti i rilievi di una consulenza tecnica redatta da un’esperta psicologa con riferimento alla personalità del padre), il Tribunale ha ritenuto di rinnovare la consulenza tecnica, anche in considerazione del tempo trascorso rispetto allo svolgimento della precedente perizia, affidando il compito ad un neuro-psichiatra infantile, il quale, pur riconoscendo che il suddetto genitore non affidatario ha un carattere abbastanza controllato, oltre a un riconosciuto desiderio di non perdere il rapporto con i figli, ha rinvenuto tuttavia nello stesso “l’esistenza di profili di criticità nella gestione di situazioni caratterizzate da tensione con la moglie”.
Sulla scorta di quanto affermato dal c.t.u., il Tribunale ha rigettato la richiesta del padre di affidamento condiviso, avuto riguardo esclusivo all’interesse morale dei piccoli, ritenendo che la madre abbia manifestato un temperamento capace di dare corpo a una relazione affettiva tale da offrire ai minori un buon modello educativo e garantire loro una crescita sana ed un equilibrato sviluppo della personalità.
D’altro canto, il Tribunale non trascura il fatto che la madre dei piccoli, modificando unilateralmente la propria residenza e portando con sé i figli, ha reso inattuabile il diritto di visita (così come disciplinato nel precedente decreto) da parte del padre nei confronti dei minori, rendendolo in concreto più gravoso, vista la notevole distanza tra le diverse località in cui risiedono i due genitori.
Alla stregua delle nuove risultanze istruttorie circa la metabolizzazione da parte della figura paterna della separazione in atto, il Tribunale, virando rispetto alle proprie precedenti statuizioni, ritiene “opportuno estendere, in forza della riscontrata migliore situazione dei rapporti padre/figli, il regime delle visite in modo da consentire che i due bambini, quantunque affidati in via esclusiva alla madre, possano beneficiare di un rapporto significativo con il padre, che potranno frequentare in modo regolare e per periodi di tempo congrui. Ancora si deve notare che, durante il corso del presente giudizio, sull’accordo delle parti è stato adottato, sia pure in via provvisoria, un diverso regime del diritto di visita dei figli da parte del ricorrente che non ha prodotto risultati negativi; regime che, a norma dell’art. 155 ult. co. c.c., può essere ulteriormente valorizzato con le opportune modifiche ed integrazioni in quanto rispondente alle esigenze dei minori…”.
Il Collegio, quindi, tenuta in debito conto la necessità di evitare eccessivi spostamenti ai due fanciulli, rimodella le statuizioni circa il diritto di visita del genitore non affidatario in senso al lui più favorevole, fino alla svolta innovativa, che costituisce il profilo più affascinante di questo interessante provvedimento. Così, infatti, statuisce il decreto, nella sua parte motivo-conclusiva: “Infine, circa la richiesta di visitare i figli mediante collegamento in video-ripresa su internet, il Tribunale rileva che nulla osta ad una simile forma di comunicazione, purché il ricorrente metta a disposizione dei minori, a sue spese, idonea apparecchiatura, sopportando, sempre a sue esclusive spese, i relativi costi di gestione del collegamento. Tale forma di comunicazione, che non è comunque idonea a sostituire la relazione fisica tra i soggetti, potrà essere adottata per una durata massima di venti minuti due volte la settimana”.
Nella sua aurea stringatezza, quest’ultima parte del decreto riesce mirabilmente a compendiare le ragioni della fisicità affettiva con quelle della più incorporea emotività. Sul piano semantico, individua, infatti, la possibilità di estrinsecare una visita, che richiama alla mente un’attività puramente fattiva e dinamica (l’atto del visitare, appunto), attraverso lo strumento fisso e immobile di una web-cam, che tuttavia rimanda un flusso complesso di suoni ed immagini in movimento, pur non elevando quest’ultimo ad unico mezzo di comunicazione tra soggetti stretti da un profondo rapporto di prossimità affettiva sul piano parentale, eppure distanti sul piano fisico.
Il decreto, cioè, non derogando mai all’inderogabile bisogno, che ogni fanciullo avverte, di sentirsi coinvolto sul piano emotivo dalla relazione fisica col proprio genitore (in termini di abbracci, gesti tangibili di approvazione, partecipazione dell’adulto alla dinamica del gioco infantile, etc.), coniuga, in modo sensibilmente pragmatico, tale necessità con la peculiarità di un mezzo atto ad annullare le distanze, nell’evenienza che anche il più semplice dei gesti (una carezza, ad esempio) di uno dei genitori non possa, per forza di cose (leggi, nel caso di specie: il cambio di residenza da parte della madre) essere comunque donato e restituito con la consueta naturalezza, con cui suole essere scambiato nelle famiglie non soggette ai drammi, spesso inesprimibili, di una separazione.
Ed ecco che il mondo, per certi versi, pericoloso, contraddittorio e trasversale di internet, si colora di una connotazione luminosa e rassicurante: perché consente ai giudici, e ancor più al genitore non affidatario, la possibilità di restituire a un fanciullo, attraverso una web-cam, non solo l’immagine frammentata del papà o della mamma, ma altresì la sua voce, i suoi pensieri, sotto forma anche di rimproveri come di atti di approvazione.
Come ha sottolineato, d’altra parte, Silvia Vegetti Finzi, soprattutto nella seconda infanzia, è importante che il figlio “trovi nel padre – o in una figura maschile che lo sostituisce – una guida e un riferimento sul piano dei valori e delle norme sociali, che si appresta a confrontare con quelle degli altri”.
La fisica distanza tra genitori e figli, ove immotivatamente prolungata, può tradursi quindi in un difetto di tutela delle diverse sfere di posizioni giuridiche, non solo in termini di obblighi genitoriali, ma di diritti tanto dei genitori stessi quanto, soprattutto, dei bambini.
E’ del tutto evidente, quindi, che le distanze e le diverse localizzazioni nonché la sempre più crescente nebulizzazione del concetto di famiglia tradizionale (“famiglie allargate”, coppie di fatto, divorzi plurimi…) spingano l’ordinamento civile verso forme di “compromesso”, che valorizzino il dato dell’affettività attraverso i moderni sistemi di comunicazione. Da questo punto di vista, la web-cam costituisce un rimedio, e lo si ribadisce: solo un rimedio, a quel vuoto di amorevolezza, che, senza tutele, danneggiando in primo luogo il fanciullo, rischia di riflettersi altresì sul genitore, ispessendo, magari, in lui, quel nucleo di aggressività e di rancoroso rimuginio nei confronti dell’altro coniuge, che il solo contatto con la naturale effervescenza affettiva dei figli contribuirebbe di molto a stemperare, a vantaggio della stessa salute psico-fisica dei minori.
In materia di diritto di visita del coniuge non affidatario, si registra un consolidato orientamento della Cassazione, che tende a renderlo “effettivo”. Sin da un risalente indirizzo (si veda, a questo proposito, Cass. Civ., Sez. I, n. 8109/1990), il Giudice di legittimità ha ribadito come il coniuge non affidatario, in base all’art. 155, co. III, ha il diritto di vedersi assicurata una sufficiente possibilità di rapporti con il figlio minore affidato all’altro coniuge, sia al fine di guadagnarsi l’affetto e il rispetto del figlio, sia al fine di conservare e rafforzare i rapporti affettivi con lo stesso. Ma tale diritto non si veste di assolutezza, essendo, com’è noto, subordinato al preminente interesse morale e materiale del minore, sicché può essere limitato o addirittura disconosciuto (sospeso) dal giudice, ove ricorrano gravi e comprovate ragioni di incompatibilità del suo esercizio con la salute psico-fisica del minore stesso (sebbene risalenti, si segnalano: Cass. Civ. Sez. I, nn. 3249/1989; 6312/1999; conforme: Tribunale di Napoli 2003). Tuttavia tale gravità non può essere correlazionata a una pregressa condotta del genitore, attinente, magari, all’addebito della separazione, per cui il diritto di visita non può essere negato in chiave sanzionatoria, dovendosi avere unico riguardo all’impatto psicologico sui minori delle vicende, da cui origina il provvedimento di sospensione del medesimo diritto (cfr., Cass. Civ., Sez. I, n. 6548/1994).
Trattasi , comunque, di diritto indisponibile, e come tale è irrinunciabile. Una simile rinuncia, d’altra parte, espressa dal coniuge avente diritto o da entrambi i coniugi, specificatamente accordatisi sul punto, potrebbe essere non omologabile in sede di separazione consensuale ovvero non ratificabile in sede di separazione giudiziale con conclusioni congiunte, perché in palese contrasto con l’interesse di tutela del minore, la cui volontà, specie se in età adolescenziale, può tuttavia essere tenuta presente dal giudice della separazione, ai fini di statuire circa la sua sospensione (emblematico il caso affrontato dal Tribunale di Catania nel lontano 1996, relativo a un adolescente che rifiutava di vedere il padre, perché ossessionato dal continuo recriminare paterno nei confronti della madre).
Sul versante opposto, la giurisprudenza più recente pare orientata a garantire maggiormente tale diritto, anche sul piano penale: il coniuge cui sono affidati i figli minori ha infatti l’obbligo di porre in essere tutte le condizioni, affinché il coniuge non affidatario possa esercitare il diritto di visita, in caso contrario, l’elusione dei provvedimenti del Tribunale in questo senso integra il reato di cui all’art. 388, II comma, c.p.. A tal fine sono sufficienti la coscienza e volontà di eludere l’applicazione del provvedimento del giudice sub specie di semplice dolo generico. Né il genitore può accampare di non avere un dovere di “persuadere” il figlio a incontrare un genitore, nei cui confronti egli pure esprima un rifiuto, poiché egli ha pur sempre il dovere di comportarsi secondo buona fede, cooperando in modo che il provvedimento del giudice trovi esecuzione, non impedendo quindi di fatto l’esercizio del diritto di visita (in questo senso, si veda: Cassazione, sez. feriale, sent. 37814/2003).
Inoltre, quando il genitore non affidatario viene ostacolato nell'esercizio del diritto di visita al figlio minore, tale circostanza integra lesione di un diritto personale costituzionalmente garantito, e rappresenta un fatto costitutivo del diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali, sotto l'aspetto sia del danno morale soggettivo (patema d'animo), sia dell'ulteriore pregiudizio derivante dalla privazione delle positività derivanti dal rapporto parentale (cfr. Tribunale di Monza, 8 luglio 2004; Trib. Roma, 13 giugno 2000).
Si segnala, da ultimo, un’ordinanza del Tribunale di Napoli (Tribunale di Napoli, Sezione I Civile, Ordinanza 11 marzo 2008), che dispone l’adozione ex officio dei provvedimenti, di cui all’art. 709 ter c.p.c..
A fronte di gravi inadempienze di uno dei coniugi, pregiudizievoli ai fini di un corretto sviluppo dei rapporti tra padre e figlio, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata e alla luce della novella dell’art. 155 c.c. da parte della
L. 54/2006, anche nel silenzio dell’altra parte, il giudice può assumere d’ufficio i provvedimenti di ammonimento e di condanna a sanzione amministrativa pecuniaria, di cui ai nn. 1 e 4 art. 709 ter c.p.c., mentre quelli di cui ai nn. 2 e 3 è condizionata alla richiesta di parte e ciò sulla considerazione fondamentale che si tratta di diritti indisponibili (non mancano, tuttavia, soprattutto in dottrina, orientamenti divergenti rispetto a quello appena enunciato: vedi nota di Gennaro Lezzi a Tribunale Napoli, sez. I civile, ordinanza 11.03.2008).
Così esplorati gli aspetti più rilevanti del diritto di visita da parte del genitore non affidatario, al complessivo mosaico giurisprudenziale sin qui delineato, si aggiunge questo innovativo tassello, incastonato dal commentato decreto del Tribunale di Nicosia.
Attraverso la web-cam passano, dunque, oggi anche per decreto, la faccia, la voce, con tutto il loro vibrato di sentimenti, di un genitore, i quali non sostituiscono e non possono sostituire la forza di una carezza, …eppure di fronte a un vuoto affettivo-temporale, al cospetto del vuoto inafferrabile, insostenibile delle distanze, possono valere quanto una carezza.

(Altalex, 16 ottobre 2008. Nota di Paola Marino)

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Papà on-line e diritto di visita del minore
Tribunale Nicosia, decreto 22.04.2008
Il decreto del Tribunale di Nicosia del 22 aprile 2008, che dispone, tra l’altro, anche in merito all’esercizio del “diritto di visita” di un padre attraverso l’utilizzo di Internet, è destinato ad aprire nuovi scenari nel campo delle relazioni umane, in una dimensione innovativa ed arricchente e, seppur con i debiti correttivi e le ragionevoli limitazioni richiesti dal caso concreto, non scevra di prospettive prima inusitate, decisamente incoraggianti sul piano della qualità dei rapporti genitori-figli.
Il caso esaminato dalla magistratura siciliana è il seguente: un padre ha avanzato ricorso per la modifica dei patti stabiliti in sede di separazione consensuale omologata, sui quali è intervenuto decreto ex 710 c.p.c., che ha confermato l’affidamento esclusivo di due minori, figli del ricorrente, alla madre, stabilendo per il genitore non affidatario modalità di esercizio del diritto di visita piuttosto penalizzanti.
Con detto ricorso, l’istante ha invocato, in particolare, la revoca dell’affidamento esclusivo dei minori alla madre, quindi l’affidamento condiviso ad entrambi i genitori ex art. 155 c.c., oltre a una rinnovata griglia della scansione dei tempi di visita allo stesso concessi nell’arco dell’anno.
Tra le istanze avanzate, si segnala la richiesta relativa alla possibilità da parte del Collegio di prevedere “il diritto di visita on line sul web” da parte del padre nei confronti dei suoi diretti discendenti, in considerazione del fatto che la madre dei due minori ha mutato la propria residenza, trasferendosi con i figli in altro Comune, al preordinato fine, secondo parte ricorrente, di eludere il provvedimento giudiziale relativo al diritto di visita della prole, sradicandola dal proprio contesto ambientale.
Disposta la comparizione delle parti dal Tribunale, si è costituita la parte resistente, la quale, in via preliminare, ha dedotto, tra l’altro, l’inammissibilità della domanda per litispendenza di reclamo innanzi alla Corte d’Appello di Caltanissetta ex art. 739 c.p.c..
Nel merito, la resistente ha sostenuto l’infondatezza del ricorso, osservando che la scelta del genitore affidatario di trasferire la residenza dei minori, anche se diversa da quella del genitore non affidatario, è consentita e garantita dalla convenzione dell’Aja del 25.10.1980, ed è stata giustificata, nel caso concreto, da motivi di salute della stessa.
Il Tribunale, in via preliminare, rigetta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per litispendenza di reclamo, peraltro già deciso, innanzi alla Corte d’Appello di Caltanissetta avverso decreto del medesimo Tribunale.
In effetti, la sopravvenienza del mutamento di residenza da parte della madre affidataria dei minori, rende ammissibile la proposizione da parte del coniuge di un autonomo giudizio al fine di ottenere la modifica dell’affidamento dei figli e del diritto di visita, ancorché penda reclamo avverso precedente decreto intervenuto tra le parti, data la differenza di petitum e causa petendi dei diversi procedimenti.
L’art. 155 c.c., modificato dalla
L. 54/2006, sottolinea il diritto dei figli minori, in caso di separazione, a mantenere un rapporto significativo e continuativo con ciascuno dei genitori e con i parenti dei rispettivi rami genitoriali. L’interesse da valorizzare è soltanto quello morale e materiale del minore ad un percorso formativo ed educativo sereno ed equilibrato. Ove quest’ultimo non possa essere garantito attraverso la modalità di affidamento ad entrambi i genitori, il Tribunale dispone per l’affidamento esclusivo del minore ad uno di questi, determinando i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun coniuge, oltre a fissare la misura e il modo con cui i genitori devono contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Qualsiasi convenzione intervenuta tra i coniugi non può comunque porsi in contrasto con l’interesse dei minori.
Orbene, sulla scorta del pregresso procedimento civile, che era sfociato nel provvedimento di affidamento esclusivo dei minori alla madre (stanti i rilievi di una consulenza tecnica redatta da un’esperta psicologa con riferimento alla personalità del padre), il Tribunale ha ritenuto di rinnovare la consulenza tecnica, anche in considerazione del tempo trascorso rispetto allo svolgimento della precedente perizia, affidando il compito ad un neuro-psichiatra infantile, il quale, pur riconoscendo che il suddetto genitore non affidatario ha un carattere abbastanza controllato, oltre a un riconosciuto desiderio di non perdere il rapporto con i figli, ha rinvenuto tuttavia nello stesso “l’esistenza di profili di criticità nella gestione di situazioni caratterizzate da tensione con la moglie”.
Sulla scorta di quanto affermato dal c.t.u., il Tribunale ha rigettato la richiesta del padre di affidamento condiviso, avuto riguardo esclusivo all’interesse morale dei piccoli, ritenendo che la madre abbia manifestato un temperamento capace di dare corpo a una relazione affettiva tale da offrire ai minori un buon modello educativo e garantire loro una crescita sana ed un equilibrato sviluppo della personalità.
D’altro canto, il Tribunale non trascura il fatto che la madre dei piccoli, modificando unilateralmente la propria residenza e portando con sé i figli, ha reso inattuabile il diritto di visita (così come disciplinato nel precedente decreto) da parte del padre nei confronti dei minori, rendendolo in concreto più gravoso, vista la notevole distanza tra le diverse località in cui risiedono i due genitori.
Alla stregua delle nuove risultanze istruttorie circa la metabolizzazione da parte della figura paterna della separazione in atto, il Tribunale, virando rispetto alle proprie precedenti statuizioni, ritiene “opportuno estendere, in forza della riscontrata migliore situazione dei rapporti padre/figli, il regime delle visite in modo da consentire che i due bambini, quantunque affidati in via esclusiva alla madre, possano beneficiare di un rapporto significativo con il padre, che potranno frequentare in modo regolare e per periodi di tempo congrui. Ancora si deve notare che, durante il corso del presente giudizio, sull’accordo delle parti è stato adottato, sia pure in via provvisoria, un diverso regime del diritto di visita dei figli da parte del ricorrente che non ha prodotto risultati negativi; regime che, a norma dell’art. 155 ult. co. c.c., può essere ulteriormente valorizzato con le opportune modifiche ed integrazioni in quanto rispondente alle esigenze dei minori…”.
Il Collegio, quindi, tenuta in debito conto la necessità di evitare eccessivi spostamenti ai due fanciulli, rimodella le statuizioni circa il diritto di visita del genitore non affidatario in senso al lui più favorevole, fino alla svolta innovativa, che costituisce il profilo più affascinante di questo interessante provvedimento. Così, infatti, statuisce il decreto, nella sua parte motivo-conclusiva: “Infine, circa la richiesta di visitare i figli mediante collegamento in video-ripresa su internet, il Tribunale rileva che nulla osta ad una simile forma di comunicazione, purché il ricorrente metta a disposizione dei minori, a sue spese, idonea apparecchiatura, sopportando, sempre a sue esclusive spese, i relativi costi di gestione del collegamento. Tale forma di comunicazione, che non è comunque idonea a sostituire la relazione fisica tra i soggetti, potrà essere adottata per una durata massima di venti minuti due volte la settimana”.
Nella sua aurea stringatezza, quest’ultima parte del decreto riesce mirabilmente a compendiare le ragioni della fisicità affettiva con quelle della più incorporea emotività. Sul piano semantico, individua, infatti, la possibilità di estrinsecare una visita, che richiama alla mente un’attività puramente fattiva e dinamica (l’atto del visitare, appunto), attraverso lo strumento fisso e immobile di una web-cam, che tuttavia rimanda un flusso complesso di suoni ed immagini in movimento, pur non elevando quest’ultimo ad unico mezzo di comunicazione tra soggetti stretti da un profondo rapporto di prossimità affettiva sul piano parentale, eppure distanti sul piano fisico.
Il decreto, cioè, non derogando mai all’inderogabile bisogno, che ogni fanciullo avverte, di sentirsi coinvolto sul piano emotivo dalla relazione fisica col proprio genitore (in termini di abbracci, gesti tangibili di approvazione, partecipazione dell’adulto alla dinamica del gioco infantile, etc.), coniuga, in modo sensibilmente pragmatico, tale necessità con la peculiarità di un mezzo atto ad annullare le distanze, nell’evenienza che anche il più semplice dei gesti (una carezza, ad esempio) di uno dei genitori non possa, per forza di cose (leggi, nel caso di specie: il cambio di residenza da parte della madre) essere comunque donato e restituito con la consueta naturalezza, con cui suole essere scambiato nelle famiglie non soggette ai drammi, spesso inesprimibili, di una separazione.
Ed ecco che il mondo, per certi versi, pericoloso, contraddittorio e trasversale di internet, si colora di una connotazione luminosa e rassicurante: perché consente ai giudici, e ancor più al genitore non affidatario, la possibilità di restituire a un fanciullo, attraverso una web-cam, non solo l’immagine frammentata del papà o della mamma, ma altresì la sua voce, i suoi pensieri, sotto forma anche di rimproveri come di atti di approvazione.
Come ha sottolineato, d’altra parte, Silvia Vegetti Finzi, soprattutto nella seconda infanzia, è importante che il figlio “trovi nel padre – o in una figura maschile che lo sostituisce – una guida e un riferimento sul piano dei valori e delle norme sociali, che si appresta a confrontare con quelle degli altri”.
La fisica distanza tra genitori e figli, ove immotivatamente prolungata, può tradursi quindi in un difetto di tutela delle diverse sfere di posizioni giuridiche, non solo in termini di obblighi genitoriali, ma di diritti tanto dei genitori stessi quanto, soprattutto, dei bambini.
E’ del tutto evidente, quindi, che le distanze e le diverse localizzazioni nonché la sempre più crescente nebulizzazione del concetto di famiglia tradizionale (“famiglie allargate”, coppie di fatto, divorzi plurimi…) spingano l’ordinamento civile verso forme di “compromesso”, che valorizzino il dato dell’affettività attraverso i moderni sistemi di comunicazione. Da questo punto di vista, la web-cam costituisce un rimedio, e lo si ribadisce: solo un rimedio, a quel vuoto di amorevolezza, che, senza tutele, danneggiando in primo luogo il fanciullo, rischia di riflettersi altresì sul genitore, ispessendo, magari, in lui, quel nucleo di aggressività e di rancoroso rimuginio nei confronti dell’altro coniuge, che il solo contatto con la naturale effervescenza affettiva dei figli contribuirebbe di molto a stemperare, a vantaggio della stessa salute psico-fisica dei minori.
In materia di diritto di visita del coniuge non affidatario, si registra un consolidato orientamento della Cassazione, che tende a renderlo “effettivo”. Sin da un risalente indirizzo (si veda, a questo proposito, Cass. Civ., Sez. I, n. 8109/1990), il Giudice di legittimità ha ribadito come il coniuge non affidatario, in base all’art. 155, co. III, ha il diritto di vedersi assicurata una sufficiente possibilità di rapporti con il figlio minore affidato all’altro coniuge, sia al fine di guadagnarsi l’affetto e il rispetto del figlio, sia al fine di conservare e rafforzare i rapporti affettivi con lo stesso. Ma tale diritto non si veste di assolutezza, essendo, com’è noto, subordinato al preminente interesse morale e materiale del minore, sicché può essere limitato o addirittura disconosciuto (sospeso) dal giudice, ove ricorrano gravi e comprovate ragioni di incompatibilità del suo esercizio con la salute psico-fisica del minore stesso (sebbene risalenti, si segnalano: Cass. Civ. Sez. I, nn. 3249/1989; 6312/1999; conforme: Tribunale di Napoli 2003). Tuttavia tale gravità non può essere correlazionata a una pregressa condotta del genitore, attinente, magari, all’addebito della separazione, per cui il diritto di visita non può essere negato in chiave sanzionatoria, dovendosi avere unico riguardo all’impatto psicologico sui minori delle vicende, da cui origina il provvedimento di sospensione del medesimo diritto (cfr., Cass. Civ., Sez. I, n. 6548/1994).
Trattasi , comunque, di diritto indisponibile, e come tale è irrinunciabile. Una simile rinuncia, d’altra parte, espressa dal coniuge avente diritto o da entrambi i coniugi, specificatamente accordatisi sul punto, potrebbe essere non omologabile in sede di separazione consensuale ovvero non ratificabile in sede di separazione giudiziale con conclusioni congiunte, perché in palese contrasto con l’interesse di tutela del minore, la cui volontà, specie se in età adolescenziale, può tuttavia essere tenuta presente dal giudice della separazione, ai fini di statuire circa la sua sospensione (emblematico il caso affrontato dal Tribunale di Catania nel lontano 1996, relativo a un adolescente che rifiutava di vedere il padre, perché ossessionato dal continuo recriminare paterno nei confronti della madre).
Sul versante opposto, la giurisprudenza più recente pare orientata a garantire maggiormente tale diritto, anche sul piano penale: il coniuge cui sono affidati i figli minori ha infatti l’obbligo di porre in essere tutte le condizioni, affinché il coniuge non affidatario possa esercitare il diritto di visita, in caso contrario, l’elusione dei provvedimenti del Tribunale in questo senso integra il reato di cui all’art. 388, II comma, c.p.. A tal fine sono sufficienti la coscienza e volontà di eludere l’applicazione del provvedimento del giudice sub specie di semplice dolo generico. Né il genitore può accampare di non avere un dovere di “persuadere” il figlio a incontrare un genitore, nei cui confronti egli pure esprima un rifiuto, poiché egli ha pur sempre il dovere di comportarsi secondo buona fede, cooperando in modo che il provvedimento del giudice trovi esecuzione, non impedendo quindi di fatto l’esercizio del diritto di visita (in questo senso, si veda: Cassazione, sez. feriale, sent. 37814/2003).
Inoltre, quando il genitore non affidatario viene ostacolato nell'esercizio del diritto di visita al figlio minore, tale circostanza integra lesione di un diritto personale costituzionalmente garantito, e rappresenta un fatto costitutivo del diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali, sotto l'aspetto sia del danno morale soggettivo (patema d'animo), sia dell'ulteriore pregiudizio derivante dalla privazione delle positività derivanti dal rapporto parentale (cfr. Tribunale di Monza, 8 luglio 2004; Trib. Roma, 13 giugno 2000).
Si segnala, da ultimo, un’ordinanza del Tribunale di Napoli (Tribunale di Napoli, Sezione I Civile, Ordinanza 11 marzo 2008), che dispone l’adozione ex officio dei provvedimenti, di cui all’art. 709 ter c.p.c..
A fronte di gravi inadempienze di uno dei coniugi, pregiudizievoli ai fini di un corretto sviluppo dei rapporti tra padre e figlio, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata e alla luce della novella dell’art. 155 c.c. da parte della
L. 54/2006, anche nel silenzio dell’altra parte, il giudice può assumere d’ufficio i provvedimenti di ammonimento e di condanna a sanzione amministrativa pecuniaria, di cui ai nn. 1 e 4 art. 709 ter c.p.c., mentre quelli di cui ai nn. 2 e 3 è condizionata alla richiesta di parte e ciò sulla considerazione fondamentale che si tratta di diritti indisponibili (non mancano, tuttavia, soprattutto in dottrina, orientamenti divergenti rispetto a quello appena enunciato: vedi nota di Gennaro Lezzi a Tribunale Napoli, sez. I civile, ordinanza 11.03.2008).
Così esplorati gli aspetti più rilevanti del diritto di visita da parte del genitore non affidatario, al complessivo mosaico giurisprudenziale sin qui delineato, si aggiunge questo innovativo tassello, incastonato dal commentato decreto del Tribunale di Nicosia.
Attraverso la web-cam passano, dunque, oggi anche per decreto, la faccia, la voce, con tutto il loro vibrato di sentimenti, di un genitore, i quali non sostituiscono e non possono sostituire la forza di una carezza, …eppure di fronte a un vuoto affettivo-temporale, al cospetto del vuoto inafferrabile, insostenibile delle distanze, possono valere quanto una carezza.

(Altalex, 16 ottobre 2008. Nota di Paola Marino)

IL Papà on-line


Separazione e divorzio – affidamento dei figli – affidamento congiunto – esclusione – diritto di visita – modifiche – modalità [art. 155 c.c., L. n. 54/2006]

In tema di affidamento dei figli, il trasferimento del genitore affidatario in altra località giustifica un cambiamento delle disposizione in tema di visita, resosi più gravoso.
Le vidiochiamate, anche se non sostituiscono i rapporti personali tra genitore e figlio, possono costituire una delle modalità di estrinsecazione del diritto di visita.
(Fonte: Altalex Massimario 35/2008. Cfr. nota di Paola Marino)

Tribunale di Nicosia
Decreto 15 – 22 aprile 2008
(Presidente Dagnino; Estensore Sepe)

Con ricorso depositato il 1/8/2007, (A) premetteva che:
- in data 10.12.2004 il Tribunale di Nicosia omologava la separazione personale dei coniugi (B) e (A);
- con successivo decreto ex art. 710 c.p.c., il Tribunale modificava le condizioni di separazione, confermando l’affidamento esclusivo dei minori (C) e (D) alla madre e stabilendo penalizzanti modalità di esercizio, per il ricorrente, del diritto di visita;
- rispetto a tale situazione, sopravveniva il mutamento della residenza da parte della (B), trasferitasi con i minori nel Comune di (…), al preordinato fine di eludere il provvedimento giudiziale relativo al diritto di visita della prole, ingiustificatamente sradicata dal proprio contesto ambientale;
- a fronte di tale mutamento di fatto, diveniva, pertanto, inattuabile l’esercizio del diritto di visita dei minori da parte del (A), così come disposto dal Tribunale.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva, a modifica dei patti stabiliti in sede di separazione consensuale omologata da questo Tribunale e successivamente modificate con decreto del 9/1/2007, di disporre, nell’ordine:
1) la revoca dell’affidamento esclusivo dei minori, (D) e (C), alla madre;
2) l’affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, ex art. 155 c.c.;
3) il riconoscimento in favore di esso ricorrente del diritto di :
- visitare ed incontrare i minori nel luogo in cui gli stessi si trovano nello svolgimento della loro vita di relazione, fermo il limite del diritto alla privacy della (B) nella propria abitazione;
- visitare i minori per tre volte al mese, dalle ore 17,00 del sabato alle ore 22,00 della domenica, specificando che, una volta, gli stessi dovranno essere prelevati dal (A) a (…) e, due volte, dovranno essere accompagnati a (…) dalla madre;
- tenere con sé i figli per un periodo continuativo di quaranta giorni, anche frazionabile, durante le vacanze scolastiche estive, secondo un calendario concordato con il coniuge;
- tenere con sé i minori durante le festività natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 7 gennaio;
- tenere con sé i minori durante le festività pasquali, ad anni alterni, dal giovedì santo al giorno di Pasqua o dalle ore 18,00 della domenica di Pasqua alle ore 22,00 del martedì successivo;
- tenere con sé i minori nel giorno del loro compleanno (2 agosto e 7 novembre) ad anni alterni dalle ore 8,30 del mattino alle ore 21,00 della sera e nei giorni 19/3/2007(festa del papà) e (…) (compleanno del ricorrente);
- presenziare ad ogni attività dei minori e “tenere contatti diurni” con gli stessi;
- tenere contatti telefonici con i figli minori senza limitazioni, sia tramite l’utenza fissa che mobile;
- prevedere “il diritto di visita on line sul web” del ricorrente.
Il ricorrente chiedeva, in via istruttoria, l’audizione dei minori e l’escussione, quali persone informate sui fatti, della dott.ssa (…), della sig.ra (…), del Presidente del (…) di (…), Ing. (…). Chiedeva, infine, la condanna della controparte alle spese del giudizio.
Disposta la comparizione delle parti per l’udienza del 14/8/2007, si costituiva (B), la quale, in via preliminare, deduceva che:
- al procedimento doveva ritenersi applicabile l’art. 3 L. n. 742/1969 sulla sospensione feriale dei termini, non essendo lo stesso incluso tra le materie che, a norma dell’art. 92 R.D. n. 12/1941, possono essere trattate durante il periodo feriale;
- la domanda era inammissibile per litispendenza, poiché avverso il decreto depositato il 9/1/2007 il (A), in data 7/6/2007, aveva proposto reclamo innanzi alla Corte di appello di Caltanissetta ex art. 739 c.p.c., chiedendo le identiche statuizioni richieste in quella sede.
Nel merito, la resistente argomentava l’infondatezza del proposto ricorso, trattandosi di domande in parte già affrontate dal Tribunale (punti I e II del ricorso) e, in parte, di questioni infondate (punto III).
Invero, la (B) osserva che la scelta del luogo di residenza dei minori spettava unicamente al genitore affidatario, il quale era legittimato anche a trasferirla in luogo diverso da quello di residenza dell’altro genitore, anche all’estero (v. convenzione dell’Aja del 25/10/1980) senza che l’altro genitore possa dolersi della sostanziale vanificazione del proprio diritto di visita.
Chiariva che, nel caso di specie, la scelta del trasferimento in (…) era stata dettata da motivi di salute della resistente e che, comunque, si trattava di una decisione transitoria.
All’udienza del 14/8/2007, depositata documentazione, sull’accordo delle parti veniva disposto un rinvio del procedimento all’udienza del 18/9/2007.
All’udienza del 18/9/2007, il Tribunale si riservava e, con ordinanza depositata il 4/10/2007, si disponeva procedersi a consulenza tecnica psichiatrica sulle persone del (A) e della (B), al fine di evidenziare i rapporti di ciascuno di essi con i figli minori (C) e (D), disponendo, altresì, l’audizione di questi ultimi da parte del c.t.u. con le modalità più appropriate per evitare agli stessi ogni conseguenza traumatica, rinviando all’udienza del 16/10/2007 per il conferimento dell’incarico peritale.
All’udienza del 16/10/2007 veniva conferito l’incarico al dott. (…), psichiatra infantile, ed il procedimento veniva rinviato alla successiva udienza del 15/1/2008.
All’udienza del 15/1/2008, l’avv. (…) chiedeva un breve rinvio per l’esame della relazione peritale, depositata in pari data. Il Tribunale rinviava, pertanto, all’udienza del 22/1/2008.
All’udienza del 22/1/2008 il ricorrente rinunciava a tutti i mezzi istruttori articolati, insistendo in ricorso e, udite le conclusioni della parte opponente, il Tribunale si riservava di decidere.
Con ordinanza fuori udienza il Collegio, ritenuta la necessità di ottenere chiarimenti dal nominato c.t.u. rimetteva il procedimento sul ruolo istruttorio per l’udienza del 4/3/2008.
All’udienza del 4/3/2008, si procedeva all’audizione del consulente tecnico d’ufficio, il quale forniva al Tribunale i richiesti chiarimenti in merito alla relazione peritale depositata.
Il procedimento veniva quindi rinviato all’udienza del 18/3/2008 per consentire alle parti l’eventuale deposito di memorie difensive.
All’udienza del 18/3/2008, l’avv. (…) per il ricorrente chiedeva l’accoglimento del ricorso. L’avv. (…) per la resistente, depositate ulteriori note critiche rispetto all’operato del C.t.u., chiedeva il rinnovo della consulenza; nel merito concludeva per il rigetto del ricorso; in via subordinata chiedeva il richiamo del c.t.u. a chiarimenti.
Il P.M. chiedeva l’accoglimento del ricorso.
Il Tribunale, udite le conclusioni delle parti, riservava la decisione.
___________
In via preliminare deve essere respinta l’eccezione processuale proposta dalla resistente circa l’inapplicabilità al presente procedimento dell’art. 3 L. 742/1969 sulla sospensione feriale dei termini processuali. Invero alla prima udienza del 14/8/2007 il Tribunale dichiarava l’urgenza di provvedere in relazione alla necessità di decidere in merito ai rapporti tra genitori e figli, trattandosi di diritti della personalità pregiudicabili da un rinvio in periodo post-feriale.
Analogamente va rigettata l’ulteriore eccezione, formulata dalla (B), di inammissibilità del ricorso per litispendenza per essere pendente il reclamo, peraltro già deciso, innanzi alla Corte di appello di Caltanissetta avverso il precedente decreto emesso da questo Tribunale in data 5/1/2007. Invero la sussistenza di fatti sopravvenuti, quale il dedotto mutamento della residenza della resistente, rende ammissibile la proposizione da parte del coniuge di un autonomo giudizio al fine di ottenere la modifica dell’affidamento della prole e del diritto di visita, ancorché pendente il reclamo avverso un precedente decreto intervenuto tra le parti, non sussistendo identità tra il petitum e la causa pretendi dei diversi procedimenti.
Nel merito, vanno anzitutto richiamate le riflessioni in diritto già svolte dal Collegio nel corpo del decreto in data 5/1/2007, a proposito dei diritti che il codice civile stabilisce in favore dei figli minori in caso di separazione personale dei coniugi.
Invero l’art. 155 cod. civ., come modificato dalla L. n. 54/2006, evidenzia il diritto dei figli minori, in caso di separazione, a mantenere un rapporto significativo e continuativo con ciascuno dei genitori e con i parenti dei rispettivi rami genitoriali.
La norma, avendo di mira l’indicata esigenza di assicurare che i figli possano beneficiare di rapporti costanti con entrambi i genitori, impone al Tribunale di valutare, nell’adozione dei provvedimenti relativi alla prole, esclusivamente l’interesse morale e materiale di essa, valutando, in via prioritaria, la “possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori”.
Qualora ciò non sia possibile, è facoltà del Tribunale di stabilire l’affidamento esclusivo ad uno dei genitori “determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli”.
Infine, la legge vuole che non siano trascurati gli accordi intervenuti tra i genitori, “sempre che non si tratti di convenzioni in qualsiasi modo contrarie all’interesse dei figli”.
Orbene, come chiarito nella parte relativa allo svolgimento del processo, il Tribunale si è già occupato della vicenda dei coniugi (A) – (B) nell’ambito del proc. civ. 123/06 R.G..
In questa sede, il Collegio, sulla base della consulenza tecnica redatta dall’esperta psicologa dott.ssa (…), ha ritenuto di disporre l’affidamento esclusivo dei figli minori della coppia, (C) e (D), alla madre, a motivo delle scarse capacità di autocontrollo del (A), esposto in condizioni di stress alla probabilità di trascendere in condotte aggressive nei confronti dei propri familiari, così ledendo non solo la serenità familiare ma la stessa possibilità di mantenere un rapporto sano ed equilibrato con i figli minori. Giova, ancora, premettere, che il reclamo avverso il decreto in data 5/1/2007, conclusivo del suddetto procedimento, è stato rigettato con ordinanza del 3/1/2008 dalla Corte di appello di Caltanissetta, sicché le relative disposizioni sono ancora integralmente valide ed efficaci.
Ciò premesso, va anche chiarito che in seguito all’odierno ulteriore ricorso del (A), il Tribunale ha ritenuto di rinnovare la consulenza tecnica, anche in considerazione del tempo trascorso rispetto allo svolgimento della precedente perizia, affidando il giudizio ad un neuro-psichiatra infantile dott. (…), coadiuvato da una collaboratrice specialista in psicologia, dott.ssa (…).
Durante il corso del giudizio anche altri esperti, nella veste di c.t.p., hanno avuto modo di occuparsi dell’esame dal punto di vista medico, psichiatrico e psicologico della persona di (A) con esiti, tuttavia, non concordanti tra loro.
Converrà, dunque, esaminare attentamente le risultanze di tali indagini muovendo proprio dall’analisi della consulenza tecnica redatta dal dott. (…), il quale ha potuto effettuare colloqui con entrambi i coniugi ed esaminare il comportamento di questi con i figli, nonché di evidenziare quali sono, ad oggi, i rapporti esistenti tra i figli minori della coppia e ciascuno dei genitori.
Con riferimento al (A), il consulente ha fornito un quadro certamente diverso da quello elaborato dalla dott.ssa (…), descrivendo una persona dal carattere abbastanza regolare, controllato, rispettoso e desideroso di non perdere il rapporto con i figli. A questo riguardo, inoltre, il C.t.u. ha affermato che i rapporti del ricorrente con i figli sono “ottimi” in quanto caratterizzati da buoni legami ed adeguati scambi relazionali.
Egli, mediante l’ausilio di una collaboratrice psicologa, dott.ssa (…), ha sottoposto il periziando ad esami di tipo psicodiagnostico da cui è emerso un profilo, tuttavia, non rassicurante: il consulente infatti ha affermato che, nel (A), la “tendenza all’azione è leggermente prevalente rispetto alla riflessione ed alla valutazione delle conseguenze relative ai propri comportamenti, vi è comunque una buona capacità di coping sociale ma con una tendenza ad assumere atteggiamenti di dominanza”, con ciò ammettendo l’esistenza di profili di criticità nella gestione di situazioni caratterizzate da tensione con la moglie.
In particolare, la dott.ssa (…) ha fornito indicazioni precise in tal senso mediante la sottoposizione del (A) a valutazioni psicodiagnostiche.
Al soggetto è stato somministrato il “Temathic Apperception Test” (T.A.T.) dal quale è emerso il profilo di un soggetto intento ad offrire di sé un’immagine positiva e scevra da pensieri di natura aggressiva o difensiva, con una certa difficoltà, però, sia ad utilizzare la libera immaginazione fantastica sia a fare riferimento, nella descrizione delle tavole, a stati d’animo e sentimenti propri.
Anche all’esito del test “Minnesota Multiphasic Personalità Inventory – 2 (MMPI – 2), pure somministrato al ricorrente, la Psicologa ha ritenuto che l’alto contenuto di risposte di tipo conformistico rivelano la sua tendenza alla voluta ma irrealistica esibizione di un’immagine favorevole di sé.
Ancora il test ha indicato, nel (A), un’accentuata propensione all’azione piuttosto che alla valutazione delle conseguenze delle proprie condotte nonché la possibilità di assumere atteggiamenti di dominanza; ha ipotizzato una capacità di adattamento sociale; ha valutato la possibilità di atteggiamenti imprevedibili e non adeguati al contesto.
Nella parte relativa al profilo del (A), il dott. (…) ha quindi concluso riferendo che lo stesso potrebbe, se sostenuto, elaborare la separazione, i suoi dolori e le recriminazioni.
Per quanto riguarda l’esame condotto sulla persona della (B), il consulente, dopo avere raccolto i pensieri ed i timori della donna circa il rapporto con il marito, a suo dire violento ed autoritario, e con il padre di lei, ha descritto una personalità che, a livello inconscio, incontra “forti difficoltà nel rapportarsi con un maschile che cerca di imporsi e stimolando la comparsa di nuclei reattivi (…). Ciò anche grazie alla presenza di nuclei ansiosi, di insicurezza e di inadeguatezza che possono attivare una profonda paura interiore, stimolando, in un meccanismo a catena, atteggiamenti difensivi caratterizzati da suscettibilità e sospettosità”.
Quindi il c.t.u. ha esaminato i figli minori della coppia , (D) e (C). In ordine a (D) l’esperto ha evidenziato che, pur avendo il bambino narrato dei litigi avuti in passato con il padre e degli “interventi rudi” di costui, lo stesso ha manifestato il desiderio di trascorrere un maggior periodo di tempo con il proprio genitore. Per quanto concerne il piccolo (C), è emersa la sofferenza del bambino derivante dalla cattiva relazione dei genitori e dai loro litigi.
Nelle proprie conclusioni il C.t.u., affermando che i minori ritengono di avere bisogno in eguale misura di entrambi i genitori, in assenza di conflittualità, ha indicato l’utilità di un affidamento degli ex coniugi ad un “servizio di mediazione mediante l’ausilio di esperti, i quali potrebbero anche monitorare i comportamenti, riducendo i rischi di agiti e attenuando i timori espressi dalla signora (B)”.
Con riferimento alla persona del (A), la consulenza redatta dal dott. (…) è stata oggetto di approfondimento critico da parte del consulente di parte della resistente, dott. (…), in particolare in ordine alla incompleta risposta al quesito posto dal Collegio circa la possibile induzione del minore (D) nella stesura di una missiva indirizzata al Tribunale per i minorenni (nella quale il bambino domandava all’autorità giudiziaria di modificare in senso migliorativo il regime delle visite da parte del padre).
In relazione ai suddetti spunti critici il C.t.u. ha fornito al Tribunale i necessari chiarimenti sia in merito all’omessa comparazione tra lo scritto di cui sopra ed il breve elaborato somministrato dallo stesso perito al minore onde saggiare la genuinità della sua lettera, sia in merito al mancato confronto delle risultanze dei due test di Rorschach, sia per quanto concerne le differenti risposte date dai test MMPI somministrati dalla dott.ssa (…) e dalla dott.ssa (…) (cfr. verbale di udienza del 4/3/2008).
In particolare, il c.t.u. ha escluso che il minore sia stato condizionato da alcuno nella stesura della richiesta al Tribunale per i minorenni ed ha riferito che tra i due elaborati scritti non sussistono differenze troppo profonde nella struttura del pensiero, ma solo una diversa distribuzione di errori e cancellature, presenti nel primo documento e non già nel secondo.
In termini generali, inoltre, il C.t.u. ha in ogni caso ribadito di avere riscontrato dei miglioramenti complessivi nella situazione del (A), da intendersi peraltro come “attenuazione delle problematiche descritte nella prima relazione” derivanti, secondo il suo giudizio, dalla presa di coscienza dell’uomo di non potere ricomporre l’unità familiare.
Si tratta di una conclusione condivisibile e fondata su corrette valutazioni scientifiche.
Orbene, traendo le conclusioni da quanto sinora emerso non è dubitabile che la situazione psicologica del (A) sia in atto gradualmente protesa verso un tendenziale miglioramento, in considerazione sia del trascorrere del tempo che della progressiva presa di coscienza della fine della relazione con la moglie e, quindi, dello scemare delle ragioni dei contrasti del passato. Tuttavia, tale tendenziale percorso non può, come peraltro ritenuto anche dal C.t.u., considerarsi affatto concluso, permanendo, seppure in forma attenuata, quelle identiche problematiche di aggressività già descritte, nella loro gravità, dalla dott.ssa (…).
Così esposti i fatti, ritiene il Tribunale di dovere rigettare la richiesta del (A) di affidamento condiviso dei figli minori poiché è probabile che il permanere di una tendenza all’aggressività, non scomparsa, unitamente alla propensione ad assumere atteggiamenti dominanti nei confronti della moglie possa determinare ulteriori danni ai minori, il cui sano ed equilibrato sviluppo necessita, per contro, di ridurre al massimo i rischi di per sé collegati alla disgregazione del nucleo familiare.
In tale contesto, quindi, avuto riguardo esclusivamente all’interesse morale dei piccoli (D) e (C), (B) appare certamente il genitore maggiormente idoneo, per carattere, temperamento, capacità di attenzione e di relazione affettiva, ad offrire ai minori (D) e (C) un buon modello educativo tale da garantire loro una crescita sana ed un equilibrato sviluppo della personalità.
D’altro canto, il Tribunale deve prendere atto che la donna ha modificato unilateralmente la propria residenza portando con sé i figli da (…) a (…) e rendendo, quindi, inattuabile l’esercizio del diritto di visita dei figli da parte del padre così come disciplinato con il decreto del 9/1/2007, oltre che, in ogni caso, più gravoso per quest’ultimo e per gli stessi minori a motivo della notevole distanza tra le due località.
A prescindere dalle ragioni che hanno indotto la donna ad un tale trasferimento, appare in ogni caso opportuno estendere, in forza della riscontrata migliore situazione dei rapporti padre/figli, il regime delle visite in modo da consentire che i due bambini, quantunque affidati in via esclusiva alla madre, possano beneficiare di un rapporto significativo col padre, che potranno frequentare in modo regolare e per periodi di tempo congrui. Ancora, si deve notare che, durante il corso del presente giudizio, sull’accordo delle parti è stato adottato, sia pure in via provvisoria, un diverso regime del diritto di visita dei figli da parte del ricorrente che non ha prodotto risultati negativi, regime che, a norma dell’art. 155 ult. co. c.c., può essere ulteriormente valorizzato con le opportune modifiche ed integrazioni in quanto rispondente alle esigenze dei minori.
Cosicché, tenuto conto anche della necessità di evitare eccessivi spostamenti ai due minori, che risulterebbero pregiudizievoli, il Collegio ritiene di stabilire quanto segue: (A) potrà esercitare il diritto di visita dei propri figli, tenendoli con sé, a settimane alterne, dalle ore 16,30 del sabato alle ore 20,30 della domenica, con obbligo alternato, a carico di entrambi i genitori, di prelevare e riaccompagnare i figli da (…) a (…) e viceversa.
Un terzo fine settimana al mese il ricorrente avrà la facoltà di visitare i figli direttamente in…, dalle ore 16,30 alle ore 21,30 del sabato e dalle ore 9,30 alle ore 19,00 della domenica.
Durante le vacanze natalizie, il (A) potrà tenere con sé i figli per cinque giorni consecutivi: un anno il diritto di visita del ricorrente si estenderà dal 24 al 28 dicembre ed un anno dal 30 dicembre al 3 gennaio.
Nel periodo pasquale, il (A) avrà l’affidamento dei minori un anno nei giorni di venerdì, sabato e domenica ed un anno nel giorno di lunedì.
Durante le vacanze estive il (A) avrà l’affidamento dei minori per venti giorni complessivi e per una settimana consecutiva.
Il (A) potrà, infine, inoltre tenere con sé i minori nei giorni del loro compleanno (2 agosto e 7 novembre) ad anni alterni dalle ore 8,30 del mattino alle ore 20,30 della sera compatibilmente con gli impegni di studio degli stessi e nei giorni 19/3/2007 (festa del papà) e 11 agosto (compleanno del ricorrente).
Quanto alle comunicazioni telefoniche, il Collegio ritiene opportuno, in considerazione dell’età dei minori, limitare le telefonate da parte del padre ad una sola occasione giornaliera, in orario pomeridiano o serale, di durata non superiore a quindici minuti, da effettuare comunque entro le ore 21,00.
Infine, circa la richiesta di visitare i figli mediante collegamento in video-ripresa su internet, il Tribunale rileva che nulla osta ad una simile forma di comunicazione, purché il ricorrente metta a disposizione dei minori, a sue spese, i relativi costi di gestione del collegamento. Tale forma di comunicazione, che non è comunque idonea a sostituire la relazione fisica tra i soggetti, potrà essere adottata per una durata massima di venti minuti due volte la settimana.
Vanno confermate, infine, le disposizioni economiche dettate con il decreto in data 9.1.2007, ivi compreso l’obbligo di mantenimento dei figli a carico del (A).
La natura della causa induce a compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

a) rigetta la domanda di affidamento condiviso proposta dal ricorrente;
b) modifica il regime del diritto di visita dei figli minori di (A) secondo quanto previsto nella parte motiva.

IL Papà on-line


Separazione e divorzio – affidamento dei figli – affidamento congiunto – esclusione – diritto di visita – modifiche – modalità [art. 155 c.c., L. n. 54/2006]

In tema di affidamento dei figli, il trasferimento del genitore affidatario in altra località giustifica un cambiamento delle disposizione in tema di visita, resosi più gravoso.
Le vidiochiamate, anche se non sostituiscono i rapporti personali tra genitore e figlio, possono costituire una delle modalità di estrinsecazione del diritto di visita.
(Fonte: Altalex Massimario 35/2008. Cfr. nota di Paola Marino)

Tribunale di Nicosia
Decreto 15 – 22 aprile 2008
(Presidente Dagnino; Estensore Sepe)

Con ricorso depositato il 1/8/2007, (A) premetteva che:
- in data 10.12.2004 il Tribunale di Nicosia omologava la separazione personale dei coniugi (B) e (A);
- con successivo decreto ex art. 710 c.p.c., il Tribunale modificava le condizioni di separazione, confermando l’affidamento esclusivo dei minori (C) e (D) alla madre e stabilendo penalizzanti modalità di esercizio, per il ricorrente, del diritto di visita;
- rispetto a tale situazione, sopravveniva il mutamento della residenza da parte della (B), trasferitasi con i minori nel Comune di (…), al preordinato fine di eludere il provvedimento giudiziale relativo al diritto di visita della prole, ingiustificatamente sradicata dal proprio contesto ambientale;
- a fronte di tale mutamento di fatto, diveniva, pertanto, inattuabile l’esercizio del diritto di visita dei minori da parte del (A), così come disposto dal Tribunale.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva, a modifica dei patti stabiliti in sede di separazione consensuale omologata da questo Tribunale e successivamente modificate con decreto del 9/1/2007, di disporre, nell’ordine:
1) la revoca dell’affidamento esclusivo dei minori, (D) e (C), alla madre;
2) l’affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, ex art. 155 c.c.;
3) il riconoscimento in favore di esso ricorrente del diritto di :
- visitare ed incontrare i minori nel luogo in cui gli stessi si trovano nello svolgimento della loro vita di relazione, fermo il limite del diritto alla privacy della (B) nella propria abitazione;
- visitare i minori per tre volte al mese, dalle ore 17,00 del sabato alle ore 22,00 della domenica, specificando che, una volta, gli stessi dovranno essere prelevati dal (A) a (…) e, due volte, dovranno essere accompagnati a (…) dalla madre;
- tenere con sé i figli per un periodo continuativo di quaranta giorni, anche frazionabile, durante le vacanze scolastiche estive, secondo un calendario concordato con il coniuge;
- tenere con sé i minori durante le festività natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 7 gennaio;
- tenere con sé i minori durante le festività pasquali, ad anni alterni, dal giovedì santo al giorno di Pasqua o dalle ore 18,00 della domenica di Pasqua alle ore 22,00 del martedì successivo;
- tenere con sé i minori nel giorno del loro compleanno (2 agosto e 7 novembre) ad anni alterni dalle ore 8,30 del mattino alle ore 21,00 della sera e nei giorni 19/3/2007(festa del papà) e (…) (compleanno del ricorrente);
- presenziare ad ogni attività dei minori e “tenere contatti diurni” con gli stessi;
- tenere contatti telefonici con i figli minori senza limitazioni, sia tramite l’utenza fissa che mobile;
- prevedere “il diritto di visita on line sul web” del ricorrente.
Il ricorrente chiedeva, in via istruttoria, l’audizione dei minori e l’escussione, quali persone informate sui fatti, della dott.ssa (…), della sig.ra (…), del Presidente del (…) di (…), Ing. (…). Chiedeva, infine, la condanna della controparte alle spese del giudizio.
Disposta la comparizione delle parti per l’udienza del 14/8/2007, si costituiva (B), la quale, in via preliminare, deduceva che:
- al procedimento doveva ritenersi applicabile l’art. 3 L. n. 742/1969 sulla sospensione feriale dei termini, non essendo lo stesso incluso tra le materie che, a norma dell’art. 92 R.D. n. 12/1941, possono essere trattate durante il periodo feriale;
- la domanda era inammissibile per litispendenza, poiché avverso il decreto depositato il 9/1/2007 il (A), in data 7/6/2007, aveva proposto reclamo innanzi alla Corte di appello di Caltanissetta ex art. 739 c.p.c., chiedendo le identiche statuizioni richieste in quella sede.
Nel merito, la resistente argomentava l’infondatezza del proposto ricorso, trattandosi di domande in parte già affrontate dal Tribunale (punti I e II del ricorso) e, in parte, di questioni infondate (punto III).
Invero, la (B) osserva che la scelta del luogo di residenza dei minori spettava unicamente al genitore affidatario, il quale era legittimato anche a trasferirla in luogo diverso da quello di residenza dell’altro genitore, anche all’estero (v. convenzione dell’Aja del 25/10/1980) senza che l’altro genitore possa dolersi della sostanziale vanificazione del proprio diritto di visita.
Chiariva che, nel caso di specie, la scelta del trasferimento in (…) era stata dettata da motivi di salute della resistente e che, comunque, si trattava di una decisione transitoria.
All’udienza del 14/8/2007, depositata documentazione, sull’accordo delle parti veniva disposto un rinvio del procedimento all’udienza del 18/9/2007.
All’udienza del 18/9/2007, il Tribunale si riservava e, con ordinanza depositata il 4/10/2007, si disponeva procedersi a consulenza tecnica psichiatrica sulle persone del (A) e della (B), al fine di evidenziare i rapporti di ciascuno di essi con i figli minori (C) e (D), disponendo, altresì, l’audizione di questi ultimi da parte del c.t.u. con le modalità più appropriate per evitare agli stessi ogni conseguenza traumatica, rinviando all’udienza del 16/10/2007 per il conferimento dell’incarico peritale.
All’udienza del 16/10/2007 veniva conferito l’incarico al dott. (…), psichiatra infantile, ed il procedimento veniva rinviato alla successiva udienza del 15/1/2008.
All’udienza del 15/1/2008, l’avv. (…) chiedeva un breve rinvio per l’esame della relazione peritale, depositata in pari data. Il Tribunale rinviava, pertanto, all’udienza del 22/1/2008.
All’udienza del 22/1/2008 il ricorrente rinunciava a tutti i mezzi istruttori articolati, insistendo in ricorso e, udite le conclusioni della parte opponente, il Tribunale si riservava di decidere.
Con ordinanza fuori udienza il Collegio, ritenuta la necessità di ottenere chiarimenti dal nominato c.t.u. rimetteva il procedimento sul ruolo istruttorio per l’udienza del 4/3/2008.
All’udienza del 4/3/2008, si procedeva all’audizione del consulente tecnico d’ufficio, il quale forniva al Tribunale i richiesti chiarimenti in merito alla relazione peritale depositata.
Il procedimento veniva quindi rinviato all’udienza del 18/3/2008 per consentire alle parti l’eventuale deposito di memorie difensive.
All’udienza del 18/3/2008, l’avv. (…) per il ricorrente chiedeva l’accoglimento del ricorso. L’avv. (…) per la resistente, depositate ulteriori note critiche rispetto all’operato del C.t.u., chiedeva il rinnovo della consulenza; nel merito concludeva per il rigetto del ricorso; in via subordinata chiedeva il richiamo del c.t.u. a chiarimenti.
Il P.M. chiedeva l’accoglimento del ricorso.
Il Tribunale, udite le conclusioni delle parti, riservava la decisione.
___________
In via preliminare deve essere respinta l’eccezione processuale proposta dalla resistente circa l’inapplicabilità al presente procedimento dell’art. 3 L. 742/1969 sulla sospensione feriale dei termini processuali. Invero alla prima udienza del 14/8/2007 il Tribunale dichiarava l’urgenza di provvedere in relazione alla necessità di decidere in merito ai rapporti tra genitori e figli, trattandosi di diritti della personalità pregiudicabili da un rinvio in periodo post-feriale.
Analogamente va rigettata l’ulteriore eccezione, formulata dalla (B), di inammissibilità del ricorso per litispendenza per essere pendente il reclamo, peraltro già deciso, innanzi alla Corte di appello di Caltanissetta avverso il precedente decreto emesso da questo Tribunale in data 5/1/2007. Invero la sussistenza di fatti sopravvenuti, quale il dedotto mutamento della residenza della resistente, rende ammissibile la proposizione da parte del coniuge di un autonomo giudizio al fine di ottenere la modifica dell’affidamento della prole e del diritto di visita, ancorché pendente il reclamo avverso un precedente decreto intervenuto tra le parti, non sussistendo identità tra il petitum e la causa pretendi dei diversi procedimenti.
Nel merito, vanno anzitutto richiamate le riflessioni in diritto già svolte dal Collegio nel corpo del decreto in data 5/1/2007, a proposito dei diritti che il codice civile stabilisce in favore dei figli minori in caso di separazione personale dei coniugi.
Invero l’art. 155 cod. civ., come modificato dalla L. n. 54/2006, evidenzia il diritto dei figli minori, in caso di separazione, a mantenere un rapporto significativo e continuativo con ciascuno dei genitori e con i parenti dei rispettivi rami genitoriali.
La norma, avendo di mira l’indicata esigenza di assicurare che i figli possano beneficiare di rapporti costanti con entrambi i genitori, impone al Tribunale di valutare, nell’adozione dei provvedimenti relativi alla prole, esclusivamente l’interesse morale e materiale di essa, valutando, in via prioritaria, la “possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori”.
Qualora ciò non sia possibile, è facoltà del Tribunale di stabilire l’affidamento esclusivo ad uno dei genitori “determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli”.
Infine, la legge vuole che non siano trascurati gli accordi intervenuti tra i genitori, “sempre che non si tratti di convenzioni in qualsiasi modo contrarie all’interesse dei figli”.
Orbene, come chiarito nella parte relativa allo svolgimento del processo, il Tribunale si è già occupato della vicenda dei coniugi (A) – (B) nell’ambito del proc. civ. 123/06 R.G..
In questa sede, il Collegio, sulla base della consulenza tecnica redatta dall’esperta psicologa dott.ssa (…), ha ritenuto di disporre l’affidamento esclusivo dei figli minori della coppia, (C) e (D), alla madre, a motivo delle scarse capacità di autocontrollo del (A), esposto in condizioni di stress alla probabilità di trascendere in condotte aggressive nei confronti dei propri familiari, così ledendo non solo la serenità familiare ma la stessa possibilità di mantenere un rapporto sano ed equilibrato con i figli minori. Giova, ancora, premettere, che il reclamo avverso il decreto in data 5/1/2007, conclusivo del suddetto procedimento, è stato rigettato con ordinanza del 3/1/2008 dalla Corte di appello di Caltanissetta, sicché le relative disposizioni sono ancora integralmente valide ed efficaci.
Ciò premesso, va anche chiarito che in seguito all’odierno ulteriore ricorso del (A), il Tribunale ha ritenuto di rinnovare la consulenza tecnica, anche in considerazione del tempo trascorso rispetto allo svolgimento della precedente perizia, affidando il giudizio ad un neuro-psichiatra infantile dott. (…), coadiuvato da una collaboratrice specialista in psicologia, dott.ssa (…).
Durante il corso del giudizio anche altri esperti, nella veste di c.t.p., hanno avuto modo di occuparsi dell’esame dal punto di vista medico, psichiatrico e psicologico della persona di (A) con esiti, tuttavia, non concordanti tra loro.
Converrà, dunque, esaminare attentamente le risultanze di tali indagini muovendo proprio dall’analisi della consulenza tecnica redatta dal dott. (…), il quale ha potuto effettuare colloqui con entrambi i coniugi ed esaminare il comportamento di questi con i figli, nonché di evidenziare quali sono, ad oggi, i rapporti esistenti tra i figli minori della coppia e ciascuno dei genitori.
Con riferimento al (A), il consulente ha fornito un quadro certamente diverso da quello elaborato dalla dott.ssa (…), descrivendo una persona dal carattere abbastanza regolare, controllato, rispettoso e desideroso di non perdere il rapporto con i figli. A questo riguardo, inoltre, il C.t.u. ha affermato che i rapporti del ricorrente con i figli sono “ottimi” in quanto caratterizzati da buoni legami ed adeguati scambi relazionali.
Egli, mediante l’ausilio di una collaboratrice psicologa, dott.ssa (…), ha sottoposto il periziando ad esami di tipo psicodiagnostico da cui è emerso un profilo, tuttavia, non rassicurante: il consulente infatti ha affermato che, nel (A), la “tendenza all’azione è leggermente prevalente rispetto alla riflessione ed alla valutazione delle conseguenze relative ai propri comportamenti, vi è comunque una buona capacità di coping sociale ma con una tendenza ad assumere atteggiamenti di dominanza”, con ciò ammettendo l’esistenza di profili di criticità nella gestione di situazioni caratterizzate da tensione con la moglie.
In particolare, la dott.ssa (…) ha fornito indicazioni precise in tal senso mediante la sottoposizione del (A) a valutazioni psicodiagnostiche.
Al soggetto è stato somministrato il “Temathic Apperception Test” (T.A.T.) dal quale è emerso il profilo di un soggetto intento ad offrire di sé un’immagine positiva e scevra da pensieri di natura aggressiva o difensiva, con una certa difficoltà, però, sia ad utilizzare la libera immaginazione fantastica sia a fare riferimento, nella descrizione delle tavole, a stati d’animo e sentimenti propri.
Anche all’esito del test “Minnesota Multiphasic Personalità Inventory – 2 (MMPI – 2), pure somministrato al ricorrente, la Psicologa ha ritenuto che l’alto contenuto di risposte di tipo conformistico rivelano la sua tendenza alla voluta ma irrealistica esibizione di un’immagine favorevole di sé.
Ancora il test ha indicato, nel (A), un’accentuata propensione all’azione piuttosto che alla valutazione delle conseguenze delle proprie condotte nonché la possibilità di assumere atteggiamenti di dominanza; ha ipotizzato una capacità di adattamento sociale; ha valutato la possibilità di atteggiamenti imprevedibili e non adeguati al contesto.
Nella parte relativa al profilo del (A), il dott. (…) ha quindi concluso riferendo che lo stesso potrebbe, se sostenuto, elaborare la separazione, i suoi dolori e le recriminazioni.
Per quanto riguarda l’esame condotto sulla persona della (B), il consulente, dopo avere raccolto i pensieri ed i timori della donna circa il rapporto con il marito, a suo dire violento ed autoritario, e con il padre di lei, ha descritto una personalità che, a livello inconscio, incontra “forti difficoltà nel rapportarsi con un maschile che cerca di imporsi e stimolando la comparsa di nuclei reattivi (…). Ciò anche grazie alla presenza di nuclei ansiosi, di insicurezza e di inadeguatezza che possono attivare una profonda paura interiore, stimolando, in un meccanismo a catena, atteggiamenti difensivi caratterizzati da suscettibilità e sospettosità”.
Quindi il c.t.u. ha esaminato i figli minori della coppia , (D) e (C). In ordine a (D) l’esperto ha evidenziato che, pur avendo il bambino narrato dei litigi avuti in passato con il padre e degli “interventi rudi” di costui, lo stesso ha manifestato il desiderio di trascorrere un maggior periodo di tempo con il proprio genitore. Per quanto concerne il piccolo (C), è emersa la sofferenza del bambino derivante dalla cattiva relazione dei genitori e dai loro litigi.
Nelle proprie conclusioni il C.t.u., affermando che i minori ritengono di avere bisogno in eguale misura di entrambi i genitori, in assenza di conflittualità, ha indicato l’utilità di un affidamento degli ex coniugi ad un “servizio di mediazione mediante l’ausilio di esperti, i quali potrebbero anche monitorare i comportamenti, riducendo i rischi di agiti e attenuando i timori espressi dalla signora (B)”.
Con riferimento alla persona del (A), la consulenza redatta dal dott. (…) è stata oggetto di approfondimento critico da parte del consulente di parte della resistente, dott. (…), in particolare in ordine alla incompleta risposta al quesito posto dal Collegio circa la possibile induzione del minore (D) nella stesura di una missiva indirizzata al Tribunale per i minorenni (nella quale il bambino domandava all’autorità giudiziaria di modificare in senso migliorativo il regime delle visite da parte del padre).
In relazione ai suddetti spunti critici il C.t.u. ha fornito al Tribunale i necessari chiarimenti sia in merito all’omessa comparazione tra lo scritto di cui sopra ed il breve elaborato somministrato dallo stesso perito al minore onde saggiare la genuinità della sua lettera, sia in merito al mancato confronto delle risultanze dei due test di Rorschach, sia per quanto concerne le differenti risposte date dai test MMPI somministrati dalla dott.ssa (…) e dalla dott.ssa (…) (cfr. verbale di udienza del 4/3/2008).
In particolare, il c.t.u. ha escluso che il minore sia stato condizionato da alcuno nella stesura della richiesta al Tribunale per i minorenni ed ha riferito che tra i due elaborati scritti non sussistono differenze troppo profonde nella struttura del pensiero, ma solo una diversa distribuzione di errori e cancellature, presenti nel primo documento e non già nel secondo.
In termini generali, inoltre, il C.t.u. ha in ogni caso ribadito di avere riscontrato dei miglioramenti complessivi nella situazione del (A), da intendersi peraltro come “attenuazione delle problematiche descritte nella prima relazione” derivanti, secondo il suo giudizio, dalla presa di coscienza dell’uomo di non potere ricomporre l’unità familiare.
Si tratta di una conclusione condivisibile e fondata su corrette valutazioni scientifiche.
Orbene, traendo le conclusioni da quanto sinora emerso non è dubitabile che la situazione psicologica del (A) sia in atto gradualmente protesa verso un tendenziale miglioramento, in considerazione sia del trascorrere del tempo che della progressiva presa di coscienza della fine della relazione con la moglie e, quindi, dello scemare delle ragioni dei contrasti del passato. Tuttavia, tale tendenziale percorso non può, come peraltro ritenuto anche dal C.t.u., considerarsi affatto concluso, permanendo, seppure in forma attenuata, quelle identiche problematiche di aggressività già descritte, nella loro gravità, dalla dott.ssa (…).
Così esposti i fatti, ritiene il Tribunale di dovere rigettare la richiesta del (A) di affidamento condiviso dei figli minori poiché è probabile che il permanere di una tendenza all’aggressività, non scomparsa, unitamente alla propensione ad assumere atteggiamenti dominanti nei confronti della moglie possa determinare ulteriori danni ai minori, il cui sano ed equilibrato sviluppo necessita, per contro, di ridurre al massimo i rischi di per sé collegati alla disgregazione del nucleo familiare.
In tale contesto, quindi, avuto riguardo esclusivamente all’interesse morale dei piccoli (D) e (C), (B) appare certamente il genitore maggiormente idoneo, per carattere, temperamento, capacità di attenzione e di relazione affettiva, ad offrire ai minori (D) e (C) un buon modello educativo tale da garantire loro una crescita sana ed un equilibrato sviluppo della personalità.
D’altro canto, il Tribunale deve prendere atto che la donna ha modificato unilateralmente la propria residenza portando con sé i figli da (…) a (…) e rendendo, quindi, inattuabile l’esercizio del diritto di visita dei figli da parte del padre così come disciplinato con il decreto del 9/1/2007, oltre che, in ogni caso, più gravoso per quest’ultimo e per gli stessi minori a motivo della notevole distanza tra le due località.
A prescindere dalle ragioni che hanno indotto la donna ad un tale trasferimento, appare in ogni caso opportuno estendere, in forza della riscontrata migliore situazione dei rapporti padre/figli, il regime delle visite in modo da consentire che i due bambini, quantunque affidati in via esclusiva alla madre, possano beneficiare di un rapporto significativo col padre, che potranno frequentare in modo regolare e per periodi di tempo congrui. Ancora, si deve notare che, durante il corso del presente giudizio, sull’accordo delle parti è stato adottato, sia pure in via provvisoria, un diverso regime del diritto di visita dei figli da parte del ricorrente che non ha prodotto risultati negativi, regime che, a norma dell’art. 155 ult. co. c.c., può essere ulteriormente valorizzato con le opportune modifiche ed integrazioni in quanto rispondente alle esigenze dei minori.
Cosicché, tenuto conto anche della necessità di evitare eccessivi spostamenti ai due minori, che risulterebbero pregiudizievoli, il Collegio ritiene di stabilire quanto segue: (A) potrà esercitare il diritto di visita dei propri figli, tenendoli con sé, a settimane alterne, dalle ore 16,30 del sabato alle ore 20,30 della domenica, con obbligo alternato, a carico di entrambi i genitori, di prelevare e riaccompagnare i figli da (…) a (…) e viceversa.
Un terzo fine settimana al mese il ricorrente avrà la facoltà di visitare i figli direttamente in…, dalle ore 16,30 alle ore 21,30 del sabato e dalle ore 9,30 alle ore 19,00 della domenica.
Durante le vacanze natalizie, il (A) potrà tenere con sé i figli per cinque giorni consecutivi: un anno il diritto di visita del ricorrente si estenderà dal 24 al 28 dicembre ed un anno dal 30 dicembre al 3 gennaio.
Nel periodo pasquale, il (A) avrà l’affidamento dei minori un anno nei giorni di venerdì, sabato e domenica ed un anno nel giorno di lunedì.
Durante le vacanze estive il (A) avrà l’affidamento dei minori per venti giorni complessivi e per una settimana consecutiva.
Il (A) potrà, infine, inoltre tenere con sé i minori nei giorni del loro compleanno (2 agosto e 7 novembre) ad anni alterni dalle ore 8,30 del mattino alle ore 20,30 della sera compatibilmente con gli impegni di studio degli stessi e nei giorni 19/3/2007 (festa del papà) e 11 agosto (compleanno del ricorrente).
Quanto alle comunicazioni telefoniche, il Collegio ritiene opportuno, in considerazione dell’età dei minori, limitare le telefonate da parte del padre ad una sola occasione giornaliera, in orario pomeridiano o serale, di durata non superiore a quindici minuti, da effettuare comunque entro le ore 21,00.
Infine, circa la richiesta di visitare i figli mediante collegamento in video-ripresa su internet, il Tribunale rileva che nulla osta ad una simile forma di comunicazione, purché il ricorrente metta a disposizione dei minori, a sue spese, i relativi costi di gestione del collegamento. Tale forma di comunicazione, che non è comunque idonea a sostituire la relazione fisica tra i soggetti, potrà essere adottata per una durata massima di venti minuti due volte la settimana.
Vanno confermate, infine, le disposizioni economiche dettate con il decreto in data 9.1.2007, ivi compreso l’obbligo di mantenimento dei figli a carico del (A).
La natura della causa induce a compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

a) rigetta la domanda di affidamento condiviso proposta dal ricorrente;
b) modifica il regime del diritto di visita dei figli minori di (A) secondo quanto previsto nella parte motiva.

Decreto flussi: le istruzioni per le domande di nulla osta per il lavoro in somministrazione

Le agenzie per il lavoro possono fare domanda di nulla osta per l’ingresso di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro in somministraz...