Il Tribunale di Nola, II sezione civile, in composizione monocratica nella persona del signor dott. Alfonso Scermino, all’udienza del 9.12.2008, fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale della causa nella stessa udienza, a norma dell’art. 281 sexies c.p.c., ed ha pronunciato al termine della discussione la seguente
nella causa n. 2540/2007 R.G., vertente tra
Meviox Axx, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine dell’atto di citazione di primo grado, dall’avv.to ….., con cui elettivamente domicilia in ….,
CONTRO
Tiziox Gxx e Tiziox Rxx , rappresentati e difesi dall’avv. …., giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, con cui elettivamente domicilia …..;
XXXX Ass.ni s.p.a., contumace;
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
KKKK Ass.ni s.c.r.l., in persona del legale rapp.te p.t. , rappresentata e difesa , giusta mandato in calce alla copia notificata dell’atto di citazione di primo grado, dall’avv. ….., con cui elettivamente domicilia ….,
dando lettura del dispositivo e dalla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nei termini che seguono
.
Con atto di citazione regolarmente notificato Meviox Axx , premettendo che in data 26.10.2002 si verificava un incidente tra il motoveicolo Piaggio tg. …. di proprietà di Tiziox Rxx e il veicolo Fiat Fiorino tg. …. di proprietà di esso attore e che la responsabilità dell’incidente era da ascriversi in via esclusiva al motoveicolo, conveniva in giudizio Tiziox Rxx e la sua compagnia di assicurazione XXXX s.p.a., al fine di vedersi risarcire il danno materiale arrecato al suo mezzo.
Oltre a costituirsi i convenuti per resistere alla domanda, in prime cure produceva comparsa di intervento volontario autonomo Tiziox Gxx, il quale, nella sua qualità di conducente del motoveicolo coinvolto nel sinistro, adduceva la responsabilità esclusiva del mezzo Fiat Fiorino e reclamava anch’egli, dal canto suo, congruo risarcimento.
Sennonchè , sin da principio proprio Tiziox Gxx invocava di estendere il contraddittorio, mediante relativo ordine di integrazione, nei confronti della società MMMM Auto s.p.a., in quanto quest’ultima, a dispetto di quanto affermato da Meviox Axx, risultava dal certificato PRA prodotto in atti, l’unica proprietaria del veicolo asseritamente responsabile al momento del sinistro.
Ma il G.d.P. non ordinava alcuna integrazione del contraddittorio.
Anzi, il G.d.P. di Nola, con sentenza n. 1771/2006 emessa in data 26.6.2006, rigettava la domanda attorea, oltre a quella dell’interventore Tiziox Gxx, in quanto “esisteva precedente giudicato”.
In particolare, osservava il Giudice di Pace che “con (precedente) sentenza n. 1310/2004 il G.d.P. già si era pronunciato in merito alla controversia e perciò , in applicazione del principio del ne bis in idem, il Giudice non poteva esaminare nel merito la domanda del Meviox e quella dell’interventore”.
Con atto di citazione notificato in data 7 e 9 marzo 2007 Meviox Axx proponeva appello avverso la predetta pronuncia.
Deduceva la parte che la decisione era stata erronea in quanto la sentenza n. 1310/2004, asseritamente preclusiva dell’esame del merito della lite, era in realtà intervenuta tra Tiziox Rxx e la MMMM Auto s.p.a. (unitamente alla Verona KKKK s.p.a.), onde non gli era opponibile ex art. 2909 c.c., non essendo stato esso appellante parte di quel giudizio.
Dal che si insisteva nella delibazione del merito della domanda, unitamente all’accoglimento della stessa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.6.2007 si costituivano Tiziox Rxx e Tiziox Gxx.
E quest’ultimo, rilevando che il Giudice di prime cure aveva omesso di integrare il contraddittorio nei confronti dell’effettiva proprietaria del Fiat Fiorino tg. ….., cioè la società MMMM s.p.a., avanzava appello incidentale per la rimessione al primo giudice della controversia ex art. 354 c.p.c., laddove solo in tal modo anch’egli avrebbe potuto vedersi esaminare correttamente la sua domanda risarcitoria.
La comparsa di appello incidentale era poi fatta notificare ritualmente anche alla XXXX Ass.ni s.p.a. ed alla KKKK Ass.ni s.p.a. in quanto inizialmente contumaci.
All’esito della notifica, si costituiva la sola KKKK s.p.a., che si associava alle deduzioni del Meviox quale suo consorte di lite.
L’appello incidentale è fondato, assorbendo in via di pregiudizialità logico-giuridica ogni ulteriore statuizione.
Emergeva, invero, in termini inequivoci dagli atti di causa (certificato PRA) che al momento del sinistro (ottobre 2002) l’autoveicolo Fiat Fiorino tg. …. risultava intestato alla società MMMM Auto s.p.a.
Ed è noto che le risultanze del pubblico registro automobilistico avevano il valore quantomeno
di una presunzione semplice in ordine alla corrispondente titolarità del mezzo, presunzione che poteva essere vinta con ogni mezzo di prova da parte di colui che, di contro, reclamasse di essere proprietario dello stesso (Cassazione civile , sez. I, 28 settembre 2006, n. 21055).
Sennonchè, nessuna diversa prova documentale era offerta a riguardo dall’attore Meviox Axx , che si era qualificato titolare del mezzo in questione.
Sicchè, essendo stata avanzata una domanda risarcitoria da Tiziox Gxx (interventore) secondo cui la responsabilità esclusiva del sinistro andava imputata al Fiat Fiorino tg. …., una volta già costituita la compagnia di quest’ultimo mezzo , cioè la KKKK Ass.ni s.p.a. (in atti), avrebbe certamente dovuto integrarsi il contraddittorio ex art. 102 c.p.c. con l’unico soggetto che appariva il necessario legittimato passivo della pretesa avanzata dall’interventore.
Tanto, però, non era fatto ed in tal modo il G.d.P. cadeva in errore, non solo perché non teneva conto delle risultanze documentali predette, ma anche perché delibava in ordine alla portata di un giudicato precedente sulla sua controversia senza dapprima far cristallizzare validamente il rapporto processuale su cui ci si doveva pronunciare.
Invero, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, qualora il danneggiato agisca direttamente contro l'assicuratore (art. 18, comma 1, legge n. 990 del 1969), la domanda deve essere proposta anche contro il responsabile del danno (art. 23 legge citata), cioè il proprietario del veicolo, che assume, per l'effetto, la veste di litisconsorte necessario del primo in sede processuale, con la conseguenza che, ove manchi la prova che la domanda (nella specie, atto di intervento) sia stato notificato anche al detto responsabile, la domanda non va dichiarata improcedibile, dovendosi, per converso, ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti della parte non evocata in giudizio , ex art. 102, comma 2, c.p.c.
Ne consegue, ancora, che la sentenza con la quale il primo Giudice dichiarava erroneamente la domanda inammissibile o improcedibile, non può che andare annullata ex art. 354, comma 1, e 383, comma 3, c.p.c. , per essere la lite rimessa nuovamente in prime cure (Cassazione civile , sez. III, 17 dicembre 2001, n. 15892).
Spese compensate attesa la natura della pronuncia.
P. Q. M.