sabato 21 marzo 2009

improcedibilità per particolare tenuità del fatto, opera anche quando la persona offesa è assente


19.03.2009
Particolare tenuità: "evoluzione" sugli effetti dell'assenza in udienza della persona offesa

Il meccanismo di improcedibilità per particolare tenuità del fatto opera anche quando la persona offesa è assente.

Cassazione penale Sentenza, Sez. V, 03/03/2009, n. 9700

La Sezione quarta della S.C. ha confermato la sentenza del giudice di pace di Bolzano il quale aveva ritenuto la particolare tenuità del fatto in ordine ad un reato di lesioni e, dunque, aveva dichiarato l’improcedibilità nonostante l’assenza della persona offesa dall’udienza.

Con ciò la S.C.ha ritenuto che la mancata presenza in dibattimento lasci presumere nella vittima una piena volontà di non opporsi alla declaratoria di improcedibilità.

Con questa storica sentenza, sebbene estremamente succinta, la S.C.ha del tutto ribaltato il precedente orientamento, bene espresso dalla sentenza n. 16689 del 2004, in C.E.D. Cass., n. 229860, secondo il quale, essendo l'operatività dell'istituto dell'esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto subordinata, nel giudizio, alla non opposizione di imputato e vittima del reato, non costituisce univoca manifestazione della non opposizione la mancata comparizione della persona offesa in udienza, posto che detta assenza rappresenta semplicemente la scelta di non coltivare l'azione civile nel processo penale in quanto l'azione può essere, pur sempre, esercitata in sede civile.

Fulvio Baldi, magistrato del Massimario della Suprema Corte di Cassazione
Tratto da Quotidiano Giuridico Ipsoa 2009




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