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giovedì 15 gennaio 2009

I delitti preveduti dal Codice Privacy

08.01.2009
Lettura di e-mail altrui e diffusione di dati telefonici via web: il reato c’è
In casi del genere si configura il delitto contemplato dal Testo Unico Privacy, di cui la sentenza ha riconosciuto anche la continuità normativa con la precedente fattispecie, solo formalmente abrogata.
Sentenza Cassazione penale 16/12/2008, n. 46203

lA MASSIMA
La Sezione terza della S.C., nel confermare la sentenza di merito, ha compiuto due importanti affermazioni.
La prima, del tutto nuova: la condotta di chi apre un indirizzo di posta elettronica all’insaputa di una donna di cui diffonda il numero telefonico su internet, accompagnandolo con l’invito al contatto con finalità sessuali, configura sia l’illecito di cui all’art. 35 della legge n. 675 del 1996 (vigente all’epoca della condotta, anteriore alla modifica legislativa del 2003, abrogatrice della legge in questione), sia l’istigazione alla molestia (artt. 48 e 660 c.p.).
La seconda: conformemente all’indirizzo consolidatosi attraverso soli due precedenti (v. sez. 3, sentenza n. 16145 del 5 marzo 2008, in C.E.D. Cass., n. 239898 e Sez. III, 26 marzo 2004, ivi, n. 229465) il trattamento dei dati personali sensibili senza il consenso dell'interessato, dal quale derivi nocumento per la persona offesa, già punito ai sensi dell'art. 35, comma terzo della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è tutt'ora punibile con la stessa pena ai sensi dell'art. 167, comma secondo del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in quanto tra le due fattispecie sussiste un rapporto di continuità normativa, essendo identici sia l'elemento soggettivo caratterizzato dal dolo specifico, sia gli elementi oggettivi, in quanto le condotte di "comunicazione" e "diffusione" dei dati sensibili sono ora ricomprese nella più ampia dizione di "trattamento" dei dati sensibili, ed il nocumento per la persona offesa, che si configurava nella previgente fattispecie come circostanza aggravante, rappresenta nella disposizione in vigore una condizione obiettiva di punibilità.
Va, precisato che la nuova norma, comunque, se meno favorevole delle precedente sotto l’aspetto delle condotte oggettive in essa sussumibili, sembra più favorevole sotto il profilo della sua maggiore aderenza al principio di offensività, veicolato attraverso la previsione di una condizione obiettiva di punibilità.

Fulvio Baldi. Magistrato del Massimario della Suprema Corte di CassazioneTratto da Quotidiano Ipsoa 2008


I delitti preveduti dal Codice Privacy

08.01.2009
Lettura di e-mail altrui e diffusione di dati telefonici via web: il reato c’è
In casi del genere si configura il delitto contemplato dal Testo Unico Privacy, di cui la sentenza ha riconosciuto anche la continuità normativa con la precedente fattispecie, solo formalmente abrogata.
Sentenza Cassazione penale 16/12/2008, n. 46203

lA MASSIMA
La Sezione terza della S.C., nel confermare la sentenza di merito, ha compiuto due importanti affermazioni.
La prima, del tutto nuova: la condotta di chi apre un indirizzo di posta elettronica all’insaputa di una donna di cui diffonda il numero telefonico su internet, accompagnandolo con l’invito al contatto con finalità sessuali, configura sia l’illecito di cui all’art. 35 della legge n. 675 del 1996 (vigente all’epoca della condotta, anteriore alla modifica legislativa del 2003, abrogatrice della legge in questione), sia l’istigazione alla molestia (artt. 48 e 660 c.p.).
La seconda: conformemente all’indirizzo consolidatosi attraverso soli due precedenti (v. sez. 3, sentenza n. 16145 del 5 marzo 2008, in C.E.D. Cass., n. 239898 e Sez. III, 26 marzo 2004, ivi, n. 229465) il trattamento dei dati personali sensibili senza il consenso dell'interessato, dal quale derivi nocumento per la persona offesa, già punito ai sensi dell'art. 35, comma terzo della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è tutt'ora punibile con la stessa pena ai sensi dell'art. 167, comma secondo del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in quanto tra le due fattispecie sussiste un rapporto di continuità normativa, essendo identici sia l'elemento soggettivo caratterizzato dal dolo specifico, sia gli elementi oggettivi, in quanto le condotte di "comunicazione" e "diffusione" dei dati sensibili sono ora ricomprese nella più ampia dizione di "trattamento" dei dati sensibili, ed il nocumento per la persona offesa, che si configurava nella previgente fattispecie come circostanza aggravante, rappresenta nella disposizione in vigore una condizione obiettiva di punibilità.
Va, precisato che la nuova norma, comunque, se meno favorevole delle precedente sotto l’aspetto delle condotte oggettive in essa sussumibili, sembra più favorevole sotto il profilo della sua maggiore aderenza al principio di offensività, veicolato attraverso la previsione di una condizione obiettiva di punibilità.

Fulvio Baldi. Magistrato del Massimario della Suprema Corte di CassazioneTratto da Quotidiano Ipsoa 2008


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