I delitti preveduti dal Codice Privacy
08.01.2009 Lettura di e-mail altrui e diffusione di dati telefonici via web: il reato c’è In casi del genere si configura il delitto contemplato dal Testo Unico Privacy, di cui la sentenza ha riconosciuto anche la continuità normativa con la precedente fattispecie, solo formalmente abrogata. Sentenza Cassazione penale 16/12/2008, n. 46203 http://docs.google.com/fileview?id=F.b0f21b73-4aa5-4e50-951c-8d7a2bbd2a3a lA MASSIMA La Sezione terza della S.C., nel confermare la sentenza di merito, ha compiuto due importanti affermazioni. La prima, del tutto nuova: la condotta di chi apre un indirizzo di posta elettronica all’insaputa di una donna di cui diffonda il numero telefonico su internet, accompagnandolo con l’invito al contatto con finalità sessuali, configura sia l’illecito di cui all’art. 35 della legge n. 675 del 1996 (vigente all’epoca della condotta, anteriore alla modifica legislativa del 2003, abrogatrice della legge in questione), sia l’istigazione alla molestia (artt. 48 e 660 ...