Avv. Azzeccagarbugli

Blog di diritto e poesia. Il diritto è quella scienza che aiuta a comporre i bisogni dell'uomo nelle relazioni interpersonali. la poesia è quell'arte che, comunicando con parole scritte, aiuta a conoscersi nel profondo.

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venerdì 21 novembre 2008

NEWS DAL GIUDICE DI PACE


Giudice di Pace di Milano sentenza n. 7101 del 11 marzo 2008 -

Notifiche sanzioni amministrative a mezzo società privata
In evidenza: E' inesistente la notificazione del verbale di sanzione amministrativa ove al procedimento notificatorio non prenda parte alcun agente notificatore in quanto le attività ex lege a questo spettanti ex art. 3 l. 820/82 sono state delegate ad una società privata - inviata tramite web

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di pace di Milano della sezione IX Dott. Mariagiovanna Serloreti ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA

Nella causa 14607/07 promossa con ricorso depositato in data 27.2.07 da XXX, rappresentato e difeso dal Dott. XXX
- Ricorrente
Contro
Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso da funzionari delegati della Polizia Municipale
- Resistente
Oggetto: opposizione a verbale n. XXX
Conclusioni delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 27.2.07 il Signor XXX proponeva opposizione avverso il verbale in oggetto, chiedendone l’annullamento. All’udienza fissata compariva il di lui figlio XXX nonché il legale del ricorrente il quale si riportava ai propri atti. Nessuno compariva per il Comune che, costituitosi concludeva per il rigetto dell’opposizione. Il Giudice, fatte precisare le conclusioni, ritenuta matura la causa per la decisione dava immediata lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
Il Giudice, dato atto che in relazione al primo motivo indicato nel ricorso e riguardante la non correttezza della procedura relativa alla redazione e notifica del verbale di contestazione opposto, il ricorrente sostiene che, in specie, nel procedimento notificatorio sia mancata la fase di trasmissione ex art. 3 l. 820/82 è riservata esclusivamente all’agente notificatore; che il verbale opposto non è mai stato nella disponibilità di alcun agente notificatore – ossia uno di quei soggetti individuati dall’art. 201 c.d.s. – in quanto tale fase è stata delegata a Poste Italiane che provvedevano a stampare il verbale e provvedevano a quegli adempimenti che per legge spettano esclusivamente all’agente notificatore (inserimento della copia nella busta, consegna all’ufficio postale) sostituendosi così al Comune di Milano; che pertanto la notificazione è avvenuta in maniera difforme dal procedimento previsto dalla legge in quanto è mancata la fase di trasmissione di esclusiva competenza dell’agente notificatore totalmente delegata a funzionari delle Poste; che, di conseguenza la notifica del verbale opposto sia inesistente in conformità dell’orientamento della Corte di Cassazione per la quale la notificazione è valida solo se effettuata nelle forme e con le modalità specificatamente previste; ritenuti validi e assorbenti i motivi su esposti dal ricorrente m ne accoglie l’opposizione.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in via equitativa , in dispositivo. Con distrazione a favore del Dott. XXX antistatario.
PQM
Il Giudice di Pace di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie l’opposizione e per l’effetto annulla il verbale n. XXX;
Condanna il Comune di Milano alla rifusione , in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida, in via equitativa, in complessivi € 150,00 oltre IVA e CPA, da distrarsi a favore del difensore antistatario Dott. XXX.
Così deciso in Milano, 21 gennaio 2008.
Il Giudice di Pace
Dott. Prof. Maria Giovanna Serloreti
La presente sentenza è stata resa pubblica mediante deposito in cancelleria oggi 11 marzo 2008.
Il Cancelliere
Tags: notifica, sanzioni amministrative, società privata giudice pace milano multe inesistenza, nullità, opposizione,circolazione stradale,contravvenzioni
alle novembre 21, 2008
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NEWS DAL GIUDICE DI PACE


Giudice di Pace di Milano sentenza n. 7101 del 11 marzo 2008 -

Notifiche sanzioni amministrative a mezzo società privata
In evidenza: E' inesistente la notificazione del verbale di sanzione amministrativa ove al procedimento notificatorio non prenda parte alcun agente notificatore in quanto le attività ex lege a questo spettanti ex art. 3 l. 820/82 sono state delegate ad una società privata - inviata tramite web

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di pace di Milano della sezione IX Dott. Mariagiovanna Serloreti ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA

Nella causa 14607/07 promossa con ricorso depositato in data 27.2.07 da XXX, rappresentato e difeso dal Dott. XXX
- Ricorrente
Contro
Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso da funzionari delegati della Polizia Municipale
- Resistente
Oggetto: opposizione a verbale n. XXX
Conclusioni delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 27.2.07 il Signor XXX proponeva opposizione avverso il verbale in oggetto, chiedendone l’annullamento. All’udienza fissata compariva il di lui figlio XXX nonché il legale del ricorrente il quale si riportava ai propri atti. Nessuno compariva per il Comune che, costituitosi concludeva per il rigetto dell’opposizione. Il Giudice, fatte precisare le conclusioni, ritenuta matura la causa per la decisione dava immediata lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
Il Giudice, dato atto che in relazione al primo motivo indicato nel ricorso e riguardante la non correttezza della procedura relativa alla redazione e notifica del verbale di contestazione opposto, il ricorrente sostiene che, in specie, nel procedimento notificatorio sia mancata la fase di trasmissione ex art. 3 l. 820/82 è riservata esclusivamente all’agente notificatore; che il verbale opposto non è mai stato nella disponibilità di alcun agente notificatore – ossia uno di quei soggetti individuati dall’art. 201 c.d.s. – in quanto tale fase è stata delegata a Poste Italiane che provvedevano a stampare il verbale e provvedevano a quegli adempimenti che per legge spettano esclusivamente all’agente notificatore (inserimento della copia nella busta, consegna all’ufficio postale) sostituendosi così al Comune di Milano; che pertanto la notificazione è avvenuta in maniera difforme dal procedimento previsto dalla legge in quanto è mancata la fase di trasmissione di esclusiva competenza dell’agente notificatore totalmente delegata a funzionari delle Poste; che, di conseguenza la notifica del verbale opposto sia inesistente in conformità dell’orientamento della Corte di Cassazione per la quale la notificazione è valida solo se effettuata nelle forme e con le modalità specificatamente previste; ritenuti validi e assorbenti i motivi su esposti dal ricorrente m ne accoglie l’opposizione.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in via equitativa , in dispositivo. Con distrazione a favore del Dott. XXX antistatario.
PQM
Il Giudice di Pace di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie l’opposizione e per l’effetto annulla il verbale n. XXX;
Condanna il Comune di Milano alla rifusione , in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida, in via equitativa, in complessivi € 150,00 oltre IVA e CPA, da distrarsi a favore del difensore antistatario Dott. XXX.
Così deciso in Milano, 21 gennaio 2008.
Il Giudice di Pace
Dott. Prof. Maria Giovanna Serloreti
La presente sentenza è stata resa pubblica mediante deposito in cancelleria oggi 11 marzo 2008.
Il Cancelliere
Tags: notifica, sanzioni amministrative, società privata giudice pace milano multe inesistenza, nullità, opposizione,circolazione stradale,contravvenzioni
alle novembre 21, 2008
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lunedì 17 novembre 2008

La giurisprudenza Tributaria in tema di accertamento: Le percentuali di ricarico

Mai da sole le percentuali di ricarico

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Corte, tale da giustificare l’accoglimento del ricorso del contribuente in camera di consiglio ex art. 375 del codice di procedura civile, l’affermazione secondo cui le percentuali di ricarico elaborate dall’Amministrazione non costituiscono, di per sé, un fatto noto da cui si possa dedurre il “fatto ignoto” costituito dal reddito dell’impresa, salvo prova contraria a carico del contribuente. È infatti necessario che le percentuali di ricarico siano ancorate a specifiche circostanze che possono far presumere l’omessa dichiarazione di corrispettivi.
(Cassazione, sentenza n. 25200/08)


Calcoli corretti in presenza di articoli eterogenei

Deve ritenersi insufficientemente motivato l’avviso di accertamento tramite il quale l’Amministrazione finanziaria rettifichi l’imponibile dichiarato dal contribuente e ne ricostruisca induttivamente l’entità ricorrendo all’utilizzo delle percentuali di ricarico omettendo di adottare il criterio della media aritmetica ponderata in luogo della media semplice all’esito della presenza di articoli e merci eterogenei.
(Cassazione, sentenza n. 24434/08)


Il ricarico è frutto della media

Le percentuali medie di ricarico applicate alla merce venduta da aziende della medesima categoria, proprio per il fatto di essere medie, non sono da sole idonee a costituire il fatto noto da cui sia consentito dedurre il fatto ignoto (guadagno dei singolo esercente).
(Cassazione, sentenza n. 16862/08)


Il ricarico medio non è un fatto notorio

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità l’inammissibilità della rettifica della dichiarazione del contribuente sulla mera divergenza fra la percentuale di ricarico riscontrata e quella media del settore di appartenenza. Tale circostanza, estrapolata da un semplice dato statistico, non assume infatti valenza di presunzione fornita dei caratteri di gravità, precisione e concordanza non essendo suscettibile di integrare un fatto ‘noto - storicamente provato - dal quale argomentare il fatto ignoto.
(Cassazione, sentenza n. 15416/2008)

La rassegna di giurisprudenza continua qui con le seguenti sentenze (riservato ad utenti abbonati):


Elementi da coordinare con le prove del contribuente
(Cassazione, sentenza n. 10277/08)


Rilevante lo scostamento significativo con il settore
(Cassazione, sentenza n. 417/08)


Coerenza necessaria nelle percentuali di ricarico
(Commissione Tributaria Regionale Torino, sentenza n. 21/XXVII/08)


Il valore giuridico delle percentuali di ricarico
(Cassazione, sentenza n. 10960/07)


Quali ricarichi per le società in crisi
(Cassazione, sentenza n. 6549/08)


Nulle le verifiche fondate solo sui ricarichi
(Commissione Tributaria Regionale Puglia, sezione di Bari n. 390/XXII/07)


Insufficienti i parametri statistici
(Cassazione, sentenza n. 22938/07)


Percentuale di ricarico e onere della prova
(Cassazione, sentenza n. 19556/07)


L’utilizzo di dati di altri esercizi
(Cassazione, sentenza n. 22531/07)
alle novembre 17, 2008
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La giurisprudenza Tributaria in tema di accertamento: Le percentuali di ricarico

Mai da sole le percentuali di ricarico

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Corte, tale da giustificare l’accoglimento del ricorso del contribuente in camera di consiglio ex art. 375 del codice di procedura civile, l’affermazione secondo cui le percentuali di ricarico elaborate dall’Amministrazione non costituiscono, di per sé, un fatto noto da cui si possa dedurre il “fatto ignoto” costituito dal reddito dell’impresa, salvo prova contraria a carico del contribuente. È infatti necessario che le percentuali di ricarico siano ancorate a specifiche circostanze che possono far presumere l’omessa dichiarazione di corrispettivi.
(Cassazione, sentenza n. 25200/08)


Calcoli corretti in presenza di articoli eterogenei

Deve ritenersi insufficientemente motivato l’avviso di accertamento tramite il quale l’Amministrazione finanziaria rettifichi l’imponibile dichiarato dal contribuente e ne ricostruisca induttivamente l’entità ricorrendo all’utilizzo delle percentuali di ricarico omettendo di adottare il criterio della media aritmetica ponderata in luogo della media semplice all’esito della presenza di articoli e merci eterogenei.
(Cassazione, sentenza n. 24434/08)


Il ricarico è frutto della media

Le percentuali medie di ricarico applicate alla merce venduta da aziende della medesima categoria, proprio per il fatto di essere medie, non sono da sole idonee a costituire il fatto noto da cui sia consentito dedurre il fatto ignoto (guadagno dei singolo esercente).
(Cassazione, sentenza n. 16862/08)


Il ricarico medio non è un fatto notorio

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità l’inammissibilità della rettifica della dichiarazione del contribuente sulla mera divergenza fra la percentuale di ricarico riscontrata e quella media del settore di appartenenza. Tale circostanza, estrapolata da un semplice dato statistico, non assume infatti valenza di presunzione fornita dei caratteri di gravità, precisione e concordanza non essendo suscettibile di integrare un fatto ‘noto - storicamente provato - dal quale argomentare il fatto ignoto.
(Cassazione, sentenza n. 15416/2008)

La rassegna di giurisprudenza continua qui con le seguenti sentenze (riservato ad utenti abbonati):


Elementi da coordinare con le prove del contribuente
(Cassazione, sentenza n. 10277/08)


Rilevante lo scostamento significativo con il settore
(Cassazione, sentenza n. 417/08)


Coerenza necessaria nelle percentuali di ricarico
(Commissione Tributaria Regionale Torino, sentenza n. 21/XXVII/08)


Il valore giuridico delle percentuali di ricarico
(Cassazione, sentenza n. 10960/07)


Quali ricarichi per le società in crisi
(Cassazione, sentenza n. 6549/08)


Nulle le verifiche fondate solo sui ricarichi
(Commissione Tributaria Regionale Puglia, sezione di Bari n. 390/XXII/07)


Insufficienti i parametri statistici
(Cassazione, sentenza n. 22938/07)


Percentuale di ricarico e onere della prova
(Cassazione, sentenza n. 19556/07)


L’utilizzo di dati di altri esercizi
(Cassazione, sentenza n. 22531/07)
alle novembre 17, 2008
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