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mercoledì 11 marzo 2009

Trasporto merci su gomma: il d.lgs. 214/08 del 22.12.08

Brevi note sulle novità in materia di trasporto terrestre di cose

Articolo di Francesco Chieregato 05.03.2009
in www.altalex.com

Amministrativo Trasporti e navigazione

Brevi note in merito al nuovo D.Lgs. 22.12.2008, n. 214 in tema di trasporto terrestre di cose

di Francesco Chieregato

E’ stato recentemente emanato il D.Lgs. 22.12.2008, n. 214 (pubblicato su G.U. n. 11 del 15.1.2009), che interviene sull’impianto normativo di cui al D.Lgs. 286/2005 che, in attuazione della legge delega in tema di autotrasporto n. 32 del 2005, aveva a suo tempo introdotto rilevanti novità nel settore, liberalizzando il sistema tariffario e superando il sistema di tariffazione cd. “a forcella” (L. 298/1974).

Vari motivi hanno indotto il legislatore a intervenire sulla “riforma”, mosso senz’altro dall’esigenza di favorire il settore dell’autotrasporto in uno dei suoi periodi di maggior crisi, ma anche dalla necessità di garantire maggiori strumenti per l’accertamento di eventuali infrazioni al codice della strada, poste in essere dagli operatori del settore (vettori che “corrono”… ma anche committenti esageratamente pretenziosi nel chiedere sempre più stringenti tempi di consegna di merci).

1. Le novità legislative e, in particolare, le modifiche al Capo I del D.Lgs. 286/2005. Forma e contenuto del contratto di trasporto

L’art. 6 (Forma dei contratti) D.Lgs. 286/05 è chiaramente ispirato dall’intento del legislatore di dare più certezza e trasparenza ai rapporti contrattuali tra committenti del trasporto, proprietari della merce e vettori.

La norma sancisce il principio secondo cui il contratto di trasporto di merci su strada, di regola, dovrebbe rivestire forma scritta; a questo va aggiunto, in forza del D.L.gs. 214/2008, il requisito della “data certa”. Ma non è l’unica aggiunta.

Infatti, sempre all'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 286/2005, dopo la lettera e), va aggiunto il seguente requisito: «e-bis) i tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata.».

Occorre ricordare che l’assenza anche di uno solo degli elementi essenziali comporta che il contratto di trasporto non potrà considerarsi stipulato in forma scritta.

A) La certezza della data

La certezza della data prevista e richiesta dal legislatore per i contratti di trasporto determina una non piccola rivoluzione nel settore, certamente non scevra di conseguenze pratiche per gli operatori.

Ora, l’art. 2704 cod.civ. (Data della scrittura privata nei confronti dei terzi) stabilisce che: “La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici (2699) o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento. La data della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova. Per l'accertamento della data nelle quietanze (1195, 1199) il giudice, tenuto conto delle circostanze, può ammettere qualsiasi mezzo di prova (2787).”.

In sostanza, gli operatori del settore hanno davanti tre possibilità per redigere un contratto scritto di trasporto avente data certa:

redigerlo a mezzo atto pubblico (dispendioso sotto tutti i profili);

redigerlo con scrittura privata autenticata da Notaio o altro pubblico ufficiale;

redigerlo utilizzando un sistema alternativo, atto comunque a conferire certezza alla data contrattuale.

Se i primi due non necessitano di chiarimenti, si ritiene opportuno spendere qualche considerazione sul terzo sistema, in relazione al quale vanno ricordate le norme in tema di cd. “autoprestazione postale” presso gli uffici postali di cui all’art. 8, D.Lgs. 22.7.1999, n. 261. Con tale espressione si intende la prestazione di servizi postali richiesta da un privato nell’interesse proprio o per conto di una persona giuridica per la quale egli agisce.

Detta autoprestazione si sostanzia nella richiesta di apposizione del timbro postale direttamente sul documento avente corpo unico, anziché sull’involucro che lo contiene. La certezza è data dal timbro postale recante la data.

In genere gli uffici postali richiedono la presentazione di una apposita richiesta (meglio se su carta intestata della società), con la quale la persona che fisicamente si reca presso l’ufficio illustra le proprie qualità e in nome e per conto di quale soggetto egli agisce, dichiarando, altresì, natura e numero di pagine dell’anzidetto documento nonché l’apposizione del timbro cd. “corrispondenza in corso particolare”, con relativo annullamento di francobollo di posta ordinaria. E’ buona norma apporre il timbro della società sulle congiunzioni tra i fogli del contratto, con relativa firma del legale rappresentante.

B) Il nuovo art. 7-bis di cui al D.Lgs. 214/2008. La “scheda di trasporto”

Con il D.Lgs. 214/08 è stato introdotto il nuovo art. 7-bis il quale recita: «1. Al fine di conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale e favorire le verifiche sul corretto esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi in ambito nazionale, e' istituito un documento, denominato: “scheda di trasporto”, da compilare a cura del committente e conservare a bordo del veicolo adibito a tale attività, a cura del vettore. La scheda di trasporto può essere sostituita dalla copia del contratto in forma scritta di cui all'articolo 6, o da altra documentazione equivalente, che contenga le indicazioni di cui al comma 3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasporto di merci a collettame, così come definito dal decreto ministeriale di cui al comma 3.

2. La scheda di trasporto costituisce documentazione idonea ai fini della procedura di accertamento della responsabilità di cui all'articolo 8.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilito il contenuto della scheda di trasporto, nella quale devono figurare le indicazioni relative al vettore, al committente, al caricatore ed al proprietario della merce nei casi indicati dal decreto stesso, così come definiti all'articolo 2, comma 1, nonche' quelle relative alla tipologia ed al peso della merce trasportata, ed ai luoghi di carico e scarico della stessa. Lo stesso decreto individua le categorie di trasporto di merci a collettame, ai fini dell'esenzione dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonche' i documenti di trasporto previsti dalle norme comunitarie, dagli accordi o dalle convenzioni internazionali, o da altra norma nazionale in materia di autotrasporto di merci, da considerarsi equipollenti alla scheda di trasporto.

4. Il committente, ovvero chiunque non compila la scheda di trasporto, o la altera, o la compila in modo incompleto o non veritiero, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 600 euro a 1.800 euro.

5. Chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto, non porta a bordo del veicolo la scheda di trasporto ovvero, in alternativa, copia del contratto in forma scritta, od altra documentazione equivalente, ai sensi del comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 40 euro a 120 euro. All'atto dell'accertamento della violazione, e' sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stata esibita la scheda di trasporto, ovvero copia del contratto redatto in forma scritta, od altra documentazione equivalente. La scheda di trasporto ovvero, in alternativa, il contratto in forma scritta, od altra documentazione equivalente deve essere esibita entro il termine di quindici giorni successivi all'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione, l'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, provvede all'applicazione della sanzione di cui al comma 4, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. Si applicano le disposizioni degli articoli 214 e 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

6. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche ai trasporti internazionali compiuti da vettori stranieri che non compilano, o non compilano correttamente, ovvero non portano a bordo del veicolo i documenti equipollenti di trasporto di cui al comma 3.».

Il fine della nuova (e rivoluzionaria) norma è chiaro: aumentare i livelli e margini di sicurezza stradale e consentire un più rapido controllo dei soggetti coinvolti e della tipologia del trasporto in concreto.

Per tali motivi la scheda di trasporto (prevista in alternativa al contratto di trasporto) deve essere compilata a cura del committente e deve contenere: (i) le indicazioni relative al vettore, al committente, al caricatore e al proprietario della merce nei casi indicati dal decreto stesso; (ii) quelle relative alla tipologia e al peso della merce trasportata nonché ai luoghi di carico e scarico della stessa. Non è necessaria la scheda di trasporto nel caso di trasporti di merci a collettame.

Proprio per sottolineare l’importanza del nuovo documento, il legislatore prevede che l’assenza, a bordo del veicolo, della scheda di trasporto ovvero, in alternativa, della copia del contratto in forma scritta o altra documentazione equivalente, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad una somma da 40 euro a 120 euro nonché, all'atto dell'accertamento della violazione, il fermo amministrativo del veicolo, che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stata esibita la scheda di trasporto ovvero copia del contratto redatto in forma scritta o altra documentazione equivalente.

Inoltre, la scheda di trasporto ovvero, in alternativa, il contratto in forma scritta o altra documentazione equivalente deve essere esibita entro il termine di quindici giorni successivi all'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione, l'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, provvede all'applicazione della sanzione di cui al comma 4, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. Si applicano le disposizioni degli articoli 214 e 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

Va sottolineato che le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche ai trasporti internazionali compiuti da vettori stranieri che non compilano o non compilano correttamente ovvero non portano a bordo del veicolo i documenti equipollenti di trasporto.

La normativa relativa alla scheda di trasporto o altro documento equivalente entrerà in vigore trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto Legislativo n. 214/2008 e dopo l’emanazione di un Decreto Ministeriale che dovrà contenere le disposizioni applicative.

2. L’art. 12 D.Lgs. 286/2005, come modificato dal recente D.Lgs. 214/2009

In base al disposto di cui all’art. 3, 5° comma, D.Lgs. 214/2008, il nuovo articolo 12 D.Lgs. 286/2005 diventa il seguente: «I conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi sono obbligati a tenere a bordo la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso il vettore e, se cittadini extracomunitari, l'attestato del conducente di cui al regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 1° marzo 2002. In caso di mancato possesso di detta documentazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 180, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di lavoro dipendente.».

3. Le modifiche del Capo II del D.Lgs. 214/2008 in tema di limiti di età per conseguire la patente e formazione dei neo trasportatori

Le norme successive regolamentano i nuovi limiti di età per l’ottenimento della patente di guida per condurre mezzi pesanti nonché la preparazione richiesta e i corsi di formazione relativi.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 18 del D.Lgs. 286/2005 è sostituito dal seguente: «1. I conducenti muniti della carta di qualificazione del conducente devono aver compiuto:

a) 18 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, in deroga alle limitazioni di massa di cui all'articolo 115, comma 1, lettera d), numero 2), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, a condizione di aver seguito il corso di formazione iniziale di cui all'articolo 19, comma 2;

b) 18 anni: per condurre i veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, fermi restando i limiti di cui all'articolo 115, comma 1, lettera d), numero 2), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis;

c) 21 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale di cui all'articolo 19, comma 2;

d) 21 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E, adibiti a servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, ovvero al trasporto, al massimo, di 16 passeggeri, a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis;

e) 23 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E, a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis.».

Seguono ulteriori norme a meglio regolare e specificare corsi di formazione dei conducenti, al dichiarato fine di aumentare il livello di sicurezza stradale e sociale nell’ambito del settore.

Trasporto merci su gomma: il d.lgs. 214/08 del 22.12.08

Brevi note sulle novità in materia di trasporto terrestre di cose

Articolo di Francesco Chieregato 05.03.2009
in www.altalex.com

Amministrativo Trasporti e navigazione

Brevi note in merito al nuovo D.Lgs. 22.12.2008, n. 214 in tema di trasporto terrestre di cose

di Francesco Chieregato

E’ stato recentemente emanato il D.Lgs. 22.12.2008, n. 214 (pubblicato su G.U. n. 11 del 15.1.2009), che interviene sull’impianto normativo di cui al D.Lgs. 286/2005 che, in attuazione della legge delega in tema di autotrasporto n. 32 del 2005, aveva a suo tempo introdotto rilevanti novità nel settore, liberalizzando il sistema tariffario e superando il sistema di tariffazione cd. “a forcella” (L. 298/1974).

Vari motivi hanno indotto il legislatore a intervenire sulla “riforma”, mosso senz’altro dall’esigenza di favorire il settore dell’autotrasporto in uno dei suoi periodi di maggior crisi, ma anche dalla necessità di garantire maggiori strumenti per l’accertamento di eventuali infrazioni al codice della strada, poste in essere dagli operatori del settore (vettori che “corrono”… ma anche committenti esageratamente pretenziosi nel chiedere sempre più stringenti tempi di consegna di merci).

1. Le novità legislative e, in particolare, le modifiche al Capo I del D.Lgs. 286/2005. Forma e contenuto del contratto di trasporto

L’art. 6 (Forma dei contratti) D.Lgs. 286/05 è chiaramente ispirato dall’intento del legislatore di dare più certezza e trasparenza ai rapporti contrattuali tra committenti del trasporto, proprietari della merce e vettori.

La norma sancisce il principio secondo cui il contratto di trasporto di merci su strada, di regola, dovrebbe rivestire forma scritta; a questo va aggiunto, in forza del D.L.gs. 214/2008, il requisito della “data certa”. Ma non è l’unica aggiunta.

Infatti, sempre all'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 286/2005, dopo la lettera e), va aggiunto il seguente requisito: «e-bis) i tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata.».

Occorre ricordare che l’assenza anche di uno solo degli elementi essenziali comporta che il contratto di trasporto non potrà considerarsi stipulato in forma scritta.

A) La certezza della data

La certezza della data prevista e richiesta dal legislatore per i contratti di trasporto determina una non piccola rivoluzione nel settore, certamente non scevra di conseguenze pratiche per gli operatori.

Ora, l’art. 2704 cod.civ. (Data della scrittura privata nei confronti dei terzi) stabilisce che: “La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici (2699) o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento. La data della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova. Per l'accertamento della data nelle quietanze (1195, 1199) il giudice, tenuto conto delle circostanze, può ammettere qualsiasi mezzo di prova (2787).”.

In sostanza, gli operatori del settore hanno davanti tre possibilità per redigere un contratto scritto di trasporto avente data certa:

redigerlo a mezzo atto pubblico (dispendioso sotto tutti i profili);

redigerlo con scrittura privata autenticata da Notaio o altro pubblico ufficiale;

redigerlo utilizzando un sistema alternativo, atto comunque a conferire certezza alla data contrattuale.

Se i primi due non necessitano di chiarimenti, si ritiene opportuno spendere qualche considerazione sul terzo sistema, in relazione al quale vanno ricordate le norme in tema di cd. “autoprestazione postale” presso gli uffici postali di cui all’art. 8, D.Lgs. 22.7.1999, n. 261. Con tale espressione si intende la prestazione di servizi postali richiesta da un privato nell’interesse proprio o per conto di una persona giuridica per la quale egli agisce.

Detta autoprestazione si sostanzia nella richiesta di apposizione del timbro postale direttamente sul documento avente corpo unico, anziché sull’involucro che lo contiene. La certezza è data dal timbro postale recante la data.

In genere gli uffici postali richiedono la presentazione di una apposita richiesta (meglio se su carta intestata della società), con la quale la persona che fisicamente si reca presso l’ufficio illustra le proprie qualità e in nome e per conto di quale soggetto egli agisce, dichiarando, altresì, natura e numero di pagine dell’anzidetto documento nonché l’apposizione del timbro cd. “corrispondenza in corso particolare”, con relativo annullamento di francobollo di posta ordinaria. E’ buona norma apporre il timbro della società sulle congiunzioni tra i fogli del contratto, con relativa firma del legale rappresentante.

B) Il nuovo art. 7-bis di cui al D.Lgs. 214/2008. La “scheda di trasporto”

Con il D.Lgs. 214/08 è stato introdotto il nuovo art. 7-bis il quale recita: «1. Al fine di conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale e favorire le verifiche sul corretto esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi in ambito nazionale, e' istituito un documento, denominato: “scheda di trasporto”, da compilare a cura del committente e conservare a bordo del veicolo adibito a tale attività, a cura del vettore. La scheda di trasporto può essere sostituita dalla copia del contratto in forma scritta di cui all'articolo 6, o da altra documentazione equivalente, che contenga le indicazioni di cui al comma 3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasporto di merci a collettame, così come definito dal decreto ministeriale di cui al comma 3.

2. La scheda di trasporto costituisce documentazione idonea ai fini della procedura di accertamento della responsabilità di cui all'articolo 8.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilito il contenuto della scheda di trasporto, nella quale devono figurare le indicazioni relative al vettore, al committente, al caricatore ed al proprietario della merce nei casi indicati dal decreto stesso, così come definiti all'articolo 2, comma 1, nonche' quelle relative alla tipologia ed al peso della merce trasportata, ed ai luoghi di carico e scarico della stessa. Lo stesso decreto individua le categorie di trasporto di merci a collettame, ai fini dell'esenzione dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonche' i documenti di trasporto previsti dalle norme comunitarie, dagli accordi o dalle convenzioni internazionali, o da altra norma nazionale in materia di autotrasporto di merci, da considerarsi equipollenti alla scheda di trasporto.

4. Il committente, ovvero chiunque non compila la scheda di trasporto, o la altera, o la compila in modo incompleto o non veritiero, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 600 euro a 1.800 euro.

5. Chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto, non porta a bordo del veicolo la scheda di trasporto ovvero, in alternativa, copia del contratto in forma scritta, od altra documentazione equivalente, ai sensi del comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 40 euro a 120 euro. All'atto dell'accertamento della violazione, e' sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stata esibita la scheda di trasporto, ovvero copia del contratto redatto in forma scritta, od altra documentazione equivalente. La scheda di trasporto ovvero, in alternativa, il contratto in forma scritta, od altra documentazione equivalente deve essere esibita entro il termine di quindici giorni successivi all'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione, l'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, provvede all'applicazione della sanzione di cui al comma 4, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. Si applicano le disposizioni degli articoli 214 e 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

6. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche ai trasporti internazionali compiuti da vettori stranieri che non compilano, o non compilano correttamente, ovvero non portano a bordo del veicolo i documenti equipollenti di trasporto di cui al comma 3.».

Il fine della nuova (e rivoluzionaria) norma è chiaro: aumentare i livelli e margini di sicurezza stradale e consentire un più rapido controllo dei soggetti coinvolti e della tipologia del trasporto in concreto.

Per tali motivi la scheda di trasporto (prevista in alternativa al contratto di trasporto) deve essere compilata a cura del committente e deve contenere: (i) le indicazioni relative al vettore, al committente, al caricatore e al proprietario della merce nei casi indicati dal decreto stesso; (ii) quelle relative alla tipologia e al peso della merce trasportata nonché ai luoghi di carico e scarico della stessa. Non è necessaria la scheda di trasporto nel caso di trasporti di merci a collettame.

Proprio per sottolineare l’importanza del nuovo documento, il legislatore prevede che l’assenza, a bordo del veicolo, della scheda di trasporto ovvero, in alternativa, della copia del contratto in forma scritta o altra documentazione equivalente, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad una somma da 40 euro a 120 euro nonché, all'atto dell'accertamento della violazione, il fermo amministrativo del veicolo, che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stata esibita la scheda di trasporto ovvero copia del contratto redatto in forma scritta o altra documentazione equivalente.

Inoltre, la scheda di trasporto ovvero, in alternativa, il contratto in forma scritta o altra documentazione equivalente deve essere esibita entro il termine di quindici giorni successivi all'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione, l'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, provvede all'applicazione della sanzione di cui al comma 4, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. Si applicano le disposizioni degli articoli 214 e 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

Va sottolineato che le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche ai trasporti internazionali compiuti da vettori stranieri che non compilano o non compilano correttamente ovvero non portano a bordo del veicolo i documenti equipollenti di trasporto.

La normativa relativa alla scheda di trasporto o altro documento equivalente entrerà in vigore trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto Legislativo n. 214/2008 e dopo l’emanazione di un Decreto Ministeriale che dovrà contenere le disposizioni applicative.

2. L’art. 12 D.Lgs. 286/2005, come modificato dal recente D.Lgs. 214/2009

In base al disposto di cui all’art. 3, 5° comma, D.Lgs. 214/2008, il nuovo articolo 12 D.Lgs. 286/2005 diventa il seguente: «I conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi sono obbligati a tenere a bordo la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso il vettore e, se cittadini extracomunitari, l'attestato del conducente di cui al regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 1° marzo 2002. In caso di mancato possesso di detta documentazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 180, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di lavoro dipendente.».

3. Le modifiche del Capo II del D.Lgs. 214/2008 in tema di limiti di età per conseguire la patente e formazione dei neo trasportatori

Le norme successive regolamentano i nuovi limiti di età per l’ottenimento della patente di guida per condurre mezzi pesanti nonché la preparazione richiesta e i corsi di formazione relativi.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 18 del D.Lgs. 286/2005 è sostituito dal seguente: «1. I conducenti muniti della carta di qualificazione del conducente devono aver compiuto:

a) 18 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, in deroga alle limitazioni di massa di cui all'articolo 115, comma 1, lettera d), numero 2), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, a condizione di aver seguito il corso di formazione iniziale di cui all'articolo 19, comma 2;

b) 18 anni: per condurre i veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, fermi restando i limiti di cui all'articolo 115, comma 1, lettera d), numero 2), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis;

c) 21 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale di cui all'articolo 19, comma 2;

d) 21 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E, adibiti a servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, ovvero al trasporto, al massimo, di 16 passeggeri, a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis;

e) 23 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E, a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis.».

Seguono ulteriori norme a meglio regolare e specificare corsi di formazione dei conducenti, al dichiarato fine di aumentare il livello di sicurezza stradale e sociale nell’ambito del settore.

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