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lunedì 12 gennaio 2009

CEDU ed art. 625bis c.p.p.

SENTENZA N. 45807 UD.12/11/2008 - DEPOSITO DEL 11/12/2008

L'art. 625 bis c.p.p. come rimedio per violazioni del diritto di difesa nella fase del giudizio di legittimità



La Corte europea con sentenza dell’11 dicembre 2007 aveva ritenuto la violazione dell’art. 6 CEDU in relazione alla riqualificazione giuridica del fatto effettuata ex officio in sede di legittimità senza aver dato all’imputato in alcuna fase della procedura la possibilità di esserne informato. La Corte stessa, nel constatare la violazione, aveva indicato nella riapertura del processo il mezzo più appropriato per rimediare al processo iniquo. In sede esecutiva, il condannato ha sostenuto l’ineseguibilità del giudicato, alla luce del dictum della Corte europea. La Corte di cassazione, adita in sede di ricorso, ha precisato con la sentenza in epigrafe che la decisione emessa a Strasburgo non ha posto in discussone il giudizio di merito (come nel caso dei processi in contumacia), ma soltanto il giudizio di cassazione per l’omessa possibilità dell’imputato di interloquire sulla diversa qualificazione del fatto (nella specie impedendogli di beneficiare della prescrizione). Ciò comporta – ha concluso la Corte – due conseguenze. Una prima, di rendere immanente nel nostro sistema, alla luce dell’art. 117 Cost., il principio del contraddittorio su ogni profilo dell’accusa, anche nel giudizio di legittimità. Una seconda, che la restitutio in integrum indicata dalla Corte europea deve limitarsi nel caso concreto al solo giudizio di legittimità, con la conseguente sua rescissione nella parte in cui non ha attuato la suddetta regola di sistema. La Corte ha ritenuto che lo strumento che consenta all’interno del sistema processuale tale ultimo effetto sia il meccanismo ex art. 625 bis c.p.p., che mira a rimediare – con una parziale rimozione del giudicato - oltre a veri e propri errori di diritto, anche a violazioni di difesa nell’ambito del giudizio di legittimità. Così decidendo, la Corte ha revocato la precedente sentenza, disponendo di procedere a nuova trattazione del ricorso a suo tempo esperito.

Sentenza n. 45807 del 12 novembre 2008 - depositata l'11 dicembre 2008
(Sezione Sesta Penale, Presidente G. Lattanzi, Relatore D. Carcano)

CEDU ed art. 625bis c.p.p.

SENTENZA N. 45807 UD.12/11/2008 - DEPOSITO DEL 11/12/2008

L'art. 625 bis c.p.p. come rimedio per violazioni del diritto di difesa nella fase del giudizio di legittimità



La Corte europea con sentenza dell’11 dicembre 2007 aveva ritenuto la violazione dell’art. 6 CEDU in relazione alla riqualificazione giuridica del fatto effettuata ex officio in sede di legittimità senza aver dato all’imputato in alcuna fase della procedura la possibilità di esserne informato. La Corte stessa, nel constatare la violazione, aveva indicato nella riapertura del processo il mezzo più appropriato per rimediare al processo iniquo. In sede esecutiva, il condannato ha sostenuto l’ineseguibilità del giudicato, alla luce del dictum della Corte europea. La Corte di cassazione, adita in sede di ricorso, ha precisato con la sentenza in epigrafe che la decisione emessa a Strasburgo non ha posto in discussone il giudizio di merito (come nel caso dei processi in contumacia), ma soltanto il giudizio di cassazione per l’omessa possibilità dell’imputato di interloquire sulla diversa qualificazione del fatto (nella specie impedendogli di beneficiare della prescrizione). Ciò comporta – ha concluso la Corte – due conseguenze. Una prima, di rendere immanente nel nostro sistema, alla luce dell’art. 117 Cost., il principio del contraddittorio su ogni profilo dell’accusa, anche nel giudizio di legittimità. Una seconda, che la restitutio in integrum indicata dalla Corte europea deve limitarsi nel caso concreto al solo giudizio di legittimità, con la conseguente sua rescissione nella parte in cui non ha attuato la suddetta regola di sistema. La Corte ha ritenuto che lo strumento che consenta all’interno del sistema processuale tale ultimo effetto sia il meccanismo ex art. 625 bis c.p.p., che mira a rimediare – con una parziale rimozione del giudicato - oltre a veri e propri errori di diritto, anche a violazioni di difesa nell’ambito del giudizio di legittimità. Così decidendo, la Corte ha revocato la precedente sentenza, disponendo di procedere a nuova trattazione del ricorso a suo tempo esperito.

Sentenza n. 45807 del 12 novembre 2008 - depositata l'11 dicembre 2008
(Sezione Sesta Penale, Presidente G. Lattanzi, Relatore D. Carcano)

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