- 3- Violazione dell’articolo 244, d. lgs n. 152/2006. Insussistenza dei presupposti per l’emissione dell’ordine di bonifica del sito nei confronti dell’Agenzia del Demanio. Assenza della qualità di proprietario e gestore dell’Agenzia fiscale ricorrente del sito da bonificare. In particolare la ricorrente afferma che l’ordinanza impugnata fa riferimento ad un bacino fluviale che non è né gestito né di proprietà dell’Agenzia del Demanio ricadendo nell’ambito del demanio idrico la cui proprietà e gestione competono alla Regione, ai sensi del d.lgs. 112/1998.

Sussiste la giurisdizione civile sulla domanda volta ad accertare, con efficacia di giudicato, l’inefficacia del contratto la cui aggiudicazione sia stata annullata dal giudice amministrativo, con conseguente estraneità alla cognizione del giudice amministrativo della domanda di reintegrazione in forma specifica.
Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato ha ribadito la sua adesione all’arresto giurisprudenziale nazionale formatosi in ordine alla delicata questione del riparto di giurisdizione in relazione all’annullamento dell’aggiudicazione della gara d’appalto e ad i suoi effetti sul contratto medio tempore stipulato.
Come noto, in un primo momento la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato n. 6666/03) aveva ritenuto opportuno attrarre a sé la giurisdizione in merito alla sorte del contratto stipulato a seguito dei una procedura ad evidenza pubblica i cui atti sono stati poi investiti da una pronuncia demolitoria intervenuta in sede giurisdizionale.
Complesso è stato, inoltre, il dibattito in merito agli effetti sul contratto dell’annullamento dell’aggiudicazione, il quale ha portato alla formulazione di varie ipotesi fondate su diversi assunti motivazionali (Cfr. Cons. Stato n. 3355/04), delle quali se ne riportano qui le quattro preminenti. La prima ipotesi propende per l’annullabilità del contratto per la sopravvenuta incapacità a contrarre di uno dei contraenti. La seconda ipotesi, invece, è orientata verso la nullità del contratto prodotta dal difetto della volontà (requisito essenziale) provocata dalla violazione delle norme imperative poste alla base dell’evidenza pubblica. La terza ipotesi tende verso la caducazione automatica del contratto al venir meno dell’aggiudicazione, poiché fra le due figure esisterebbe una connessione funzionale. La quarta ipotesi, invece, insiste sulla inefficacia del contratto basata sull’assenza della condizione necessaria costituita dalla legittima aggiudicazione.
Il primo indirizzo del Consiglio di Stato, volto ad attrarre a sé la giurisdizione in merito alla sorte del contratto, è stato poi confutato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte la quale ha ritenuto di escludere la giurisdizione dei giudici amministrativi in merito agli effetti sul contratto dell’annullamento dell’aggiudicazione. Secondo le SS.UU., infatti, il profilo pubblicistico relativo ad una procedura selettiva si arresta con l’aggiudicazione, momento questo che segna il passaggio della giurisdizione dal giudice amministrativo al giudice ordinario, poiché i rapporti a questa successivi, segnati da posizioni di diritto soggettivo, rivestono un carattere essenzialmente privatistico (Corte Cass. n. 27169/07).
Successivamente l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, rievocando così il concordato del 1930 siglato fra Santi Romano (Presidente del Consiglio di Stato) e D’Amelio (Presidente della Corte di Cassazione) sul criterio di riparto, ha condiviso l’appena citato indirizzo della Suprema Corte secondo il quale sussisterebbe la giurisdizione del giudice civile sulla domanda volta ad ottenere, con efficacia di giudicato, l’accertamento dell’inefficacia del contratto a seguito dell’annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione.
Il massimo Consesso della giustizia amministrativa, inoltre, dopo aver condiviso la posizione della Suprema Corte ha rilevato un’ulteriore conseguente aspetto. I Giudici di Palazzo Spada, infatti, hanno ritenuto che la possibilità di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento in forma specifica, conseguente all’annullamento dell’aggiudicazione, non debba rientrare nella cognizione del giudice amministrativo in quanto, seppur prevista dall’art. 35 del d.lgs. n. 80/98 come modificato dall’art. 7 della l. n. 205/2000, non rientra nell’ambito della sua giurisdizione esclusiva così come prevista dall’art. 244 del d.lgs. n. 163/06 il quale prevede la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie relative alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture non facendo riferimento, dunque, alla fase di esecuzione dei relativi contratti.
Ciò posto, il giudice amministrativo, a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione, potrà esclusivamente disporre il risarcimento per equivalente e non anche quello in forma specifica, che nella sostanza si realizzerebbe con il subentro del concorrente pretermesso a quello la cui aggiudicazione è stata annullata in via giurisdizionale.
L’Adunanza Plenaria ritiene, però, che tali determinazioni non comportino una diminuzione di tutela per il ricorrente vittorioso che abbia ottenuto l’annullamento dell’aggiudicazione, poiché la sentenza di annullamento comporterebbe in capo all’Amministrazione l’obbligo di conformarsi alle statuizioni in essa contenute. L’Amministrazione, quindi, non può non rilevare la sopravvenuta caducazione del contratto conseguente all’annullamento dell’aggiudicazione e, nel caso in cui questa non si conformasse alla sentenza di annullamento, il giudice amministrativo potrebbe, in sede di ottemperanza, adottare tutte le opportune misure per darne completa esecuzione.
In questa sede il giudice amministrativo, quindi, in forza della sua giurisdizione di merito, potrà adottare, direttamente o per il tramite di un commissario ad acta, tutte le misure necessarie per dare completa soddisfazione alle pretese del ricorrente, anche, a questo punto, il risarcimento in forma specifica (Cons. Stato, Ad. Plen., sentenza n. 9/08).
L’assunto motivazionale appena esposto è richiamato in toto dalla sentenza in commento, a riprova della solidità dell’intesa raggiunta fra Consiglio di Stato e Corte di Cassazione sulle dibattute problematiche connesse alla sorte del contratto in seguito all’annullamento in sede giurisdizionale dell’aggiudicazione.
Pare opportuno, tuttavia, segnalare la possibilità che un intervento legislativo apporti delle importanti modifiche a tale impostazione giurisprudenziale, devolvendo ad un unico giudice la giurisdizione sia sulle questioni attinenti le procedure selettive che su quelle relative agli effetti di un’eventuale pronuncia di annullamento dell’aggiudicazione sulle vicende contrattuali a quest’ultima connesse.
L’Unione Europea, infatti, con la direttiva 2007/66/CE, da recepire entro il 20 dicembre 2009, è orientata a far conseguire il massimo della tutela possibile al ricorrente vittorioso che abbia ottenuto l’annullamento dell’aggiudicazione.
Inoltre, la recente legge n. 69/2009, recante anche disposizioni per la riforma del processo civile, all’art. 44 contiene una delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo. Secondo i princìpi e i criteri direttivi di tale delega il riassetto dovrà, fra l’altro, assicurare la concentrazione e l’effettività della tutela e dovrà riordinare le norme vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo, anche rispetto alle altre giurisdizioni.
L’assetto giurisprudenziale attuale, infatti, mal si concilia con le finalità concrete che spingono il ricorrente ad adire l’autorità giurisdizionale, dalla quale vorrebbe essenzialmente ottenere in breve tempo il bene delle vita ricercato, cioè il subentro al concorrente vittorioso e la possibilità di eseguire l’opera o il servizio.
Sembra auspicabile, dunque, che venga introdotta una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva, devolvendo al giudice amministrativo la giurisdizione anche sulle conseguenze dell’annullamento dell’aggiudicazione, non costringendo, così, il ricorrente a dividersi fra due plessi giurisdizionali al fine di ottenere una tutela piena.
(Altalex, 21 luglio 2009. Nota di Francesco De Santis)