Dottrina - La cessione del Credito in generale e nella R.C.A.
La cessione del credito in generale e nella R.C.A. venerdì 10 luglio 2009 Alberto Rossi LA CESSIONE DEL CREDITO IN GENERALE E NELLA R.C.A. ----- Relazione del Dott. Alberto Rossi, GdP di Roma - Roma, 20 novembre 2008 - 2° Seminario di Diritto Assicurativo Roma, 18 settembre - 20 novembre 2008 * * * LA CESSIONE DEL CREDITO IN GENERALE E NELLA R.C.A. (Relazione del Dott. Alberto Rossi, GdP di Roma) -Roma, 20 novembre 2008- PARTE GENERALE (Articoli 1260/1267 cod. civ.) IL CONTRATTO DI CESSIONE DEL CREDITO 1) la cessione del credito è un contratto di norma bilaterale (creditore originario e cessionario), ossia SI PERFEZIONA “anche senza il consenso del debitore” (art. 1260 c.c.); in tal caso la cessione HA EFFETTO nei confronti del debitore solo a seguito (articolo 1264 cod. civ.): a) della sua accettazione; b) della notificazione della cessione; il termine “notificazione” deve intendersi nel suo più ampio significato di qualsiasi “attività diretta a produrre la conoscenza di un atto ...