Visualizzazione post con etichetta diritto comunitario. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta diritto comunitario. Mostra tutti i post

sabato 21 marzo 2009

parità di trattamento e legittime disparità

19.03.2009
Parità di trattamento e legittime disparità

Il diritto nazionale può prevedere talune forme
di disparità di trattamento fondate sull'età, qualora siano 'oggettivamente e
ragionevolmente' giustificate da una finalità legittima, quale la politica del
lavoro, del mercato del lavoro o della formazione professionale.

Corte Giust. CE Sentenza 05/03/2009, n. C-388/07

Mentre in Italia si discute sulle disparità di trattamento fondate sul sesso (si ricorderà che lo scorso novembre la Corte ha stabilito che, avendo fissato un limite di età pensionabile diverso per uomini e donne, la legge italiana opera una discriminazione tra i sessi), il giudice comunitario si pronuncia in merito alle disparità fondate sull’età.
L’art. 6 della direttiva 2000/78/CE, la quale garantisce la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, prevede che gli Stati membri possono stabilire che talune disparità di trattamento fondate sull’età non costituiscano discriminazione, ove siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate da una finalità legittima (come ad es. obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale), e sia dimostrato che i mezzi di conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.
L’art. 6 elenca una serie di casi di disparità di trattamento che possono essere giustificati.
Secondo il diritto inglese, i lavoratori dipendenti che hanno raggiunto la normale età pensionabile stabilita dal datore di lavoro, ovvero, in assenza di questa, i 65 anni, possono essere licenziati a causa del loro collocamento a riposo.
Il giudice inglese si domanda se la direttiva deve essere interpretata nel senso che essa imponga agli Stati membri di adottare un elenco delle diverse tipologie di discriminazioni potenzialmente giustificate.
Dopo aver ricordato che la direttiva, a differenza del regolamento, impone degli obiettivi che gli Stati membri possono raggiungere con i mezzi che ritengono più opportuni, la Corte dichiara che la direttiva 2000/78/CE non impone di stabilire un elenco specifico delle disparità di trattamento che possono essere giustificate.
Essa consente di derogare al principio di parità di trattamento in presenza di finalità legittime di politica sociale, come quelle connesse alla politica del lavoro, del mercato del lavoro e della formazione professionale.
Le finalità che giustificano un’eventuale deroga al divieto di discriminazione fondata sull’età non devono necessariamente essere contenute in un elenco puntuale. Sarà infatti il giudice nazionale stabilire di volta in volta se la normativa interna che pone la disparità risponda effettivamente ad una legittima finalità e se i mezzi prescelti siano appropriati e necessari al fine da raggiungere.

Giuditta Merone, avvocato e docente a contratto presso l'Università degli Studi di Cassino
Tratto da Quotidiano Giuridico Ipsoa 2009

parità di trattamento e legittime disparità

19.03.2009
Parità di trattamento e legittime disparità

Il diritto nazionale può prevedere talune forme
di disparità di trattamento fondate sull'età, qualora siano 'oggettivamente e
ragionevolmente' giustificate da una finalità legittima, quale la politica del
lavoro, del mercato del lavoro o della formazione professionale.

Corte Giust. CE Sentenza 05/03/2009, n. C-388/07

Mentre in Italia si discute sulle disparità di trattamento fondate sul sesso (si ricorderà che lo scorso novembre la Corte ha stabilito che, avendo fissato un limite di età pensionabile diverso per uomini e donne, la legge italiana opera una discriminazione tra i sessi), il giudice comunitario si pronuncia in merito alle disparità fondate sull’età.
L’art. 6 della direttiva 2000/78/CE, la quale garantisce la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, prevede che gli Stati membri possono stabilire che talune disparità di trattamento fondate sull’età non costituiscano discriminazione, ove siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate da una finalità legittima (come ad es. obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale), e sia dimostrato che i mezzi di conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.
L’art. 6 elenca una serie di casi di disparità di trattamento che possono essere giustificati.
Secondo il diritto inglese, i lavoratori dipendenti che hanno raggiunto la normale età pensionabile stabilita dal datore di lavoro, ovvero, in assenza di questa, i 65 anni, possono essere licenziati a causa del loro collocamento a riposo.
Il giudice inglese si domanda se la direttiva deve essere interpretata nel senso che essa imponga agli Stati membri di adottare un elenco delle diverse tipologie di discriminazioni potenzialmente giustificate.
Dopo aver ricordato che la direttiva, a differenza del regolamento, impone degli obiettivi che gli Stati membri possono raggiungere con i mezzi che ritengono più opportuni, la Corte dichiara che la direttiva 2000/78/CE non impone di stabilire un elenco specifico delle disparità di trattamento che possono essere giustificate.
Essa consente di derogare al principio di parità di trattamento in presenza di finalità legittime di politica sociale, come quelle connesse alla politica del lavoro, del mercato del lavoro e della formazione professionale.
Le finalità che giustificano un’eventuale deroga al divieto di discriminazione fondata sull’età non devono necessariamente essere contenute in un elenco puntuale. Sarà infatti il giudice nazionale stabilire di volta in volta se la normativa interna che pone la disparità risponda effettivamente ad una legittima finalità e se i mezzi prescelti siano appropriati e necessari al fine da raggiungere.

Giuditta Merone, avvocato e docente a contratto presso l'Università degli Studi di Cassino
Tratto da Quotidiano Giuridico Ipsoa 2009

Decreto flussi: le istruzioni per le domande di nulla osta per il lavoro in somministrazione

Le agenzie per il lavoro possono fare domanda di nulla osta per l’ingresso di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro in somministraz...