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giovedì 4 febbraio 2010

Infrazioni al Codice della Strada: Percezioni sensoriali errate dei verbalizzanti.

Cassazione sez II civile del 4.12.2009 n. 25676


Circolazione stradale,contravvenzioni,querela di falso, testimonianza, percezioni sensoriali


Commento alla fonte:


"secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, per contestare le affermazioni contenute in un verbale proveniente da un pubblico ufficiale su circostanze oggetto di percezione sensoriale, come tali suscettibili di errore di fatto, non è necessario proporre querela di falso, ma è sufficiente fornire prove idonee a vincere la veridicità del verbale, secondo l'apprezzamento rimesso al Giudice di merito (Cass. 20.7.2001 n. 9909; Cass. 12.1.2006 n. 457; Cass. 24.11.2008, n. 27937, tutte con espresso riferimento al caso, ricorrente anche nella fattispecie, della rilevazione del numero di targa di un'auto)."
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 12.3.2004 l'avvocato C.G. proponeva opposizione presso il Giudice di Pace di Palermo avverso il verbale della Polizia Municipale di Palermo del 16.10.2003 con il quale gli era stata applicata una sanzione amministrativa per la violazione degli artt. 41 - 141 e 146 C.d.S.; il ricorrente assumeva di non aver commesso l'infrazione contestata, perchè nel giorno e nell'ora indicati nel suddetto verbale egli si trovava con il proprio veicolo Piaggio tg. **** in tutt'altro luogo.
Il Giudice di Pace adito con sentenza del 17.12.2004 ha rigettato il ricorso.
Per la cassazione di tale sentenza il C. ha proposto un ricorso affidato a due motivi; il Comune di Palermo non ha svolto attività difensiva in questa sede; il ricorrente ha successivamente depositato una memoria.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2699 e 2700 c.c., nonchè insufficiente motivazione, sostiene che la sentenza impugnata non ha avvertito la differenza tra l'assunto di colui che, contestando il verbale, afferma che i verbalizzanti hanno coscientemente alterato il numero di targa del veicolo con il quale è stata commessa l'infrazione al Codice della Strada, e di colui che invece rileva, come aveva fatto l'esponente, che nella lettura della targa del veicolo i verbalizzanti erano caduti in errore; il C. aggiunge che, poichè la nozione di falso comporta necessariamente il dolo, una querela di falso non è per nulla necessaria qualora si deduca semplicemente che l'infrazione contestata è frutto di un errore nella lettura della targa del veicolo.
Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo contraddittorietà e difetto di motivazione, afferma che il Giudice di Pace adito non ha ritenuto di desumere nessun argomento a favore dell'esponente dall'atteggiamento totalmente passivo e negativo del Comune di Palermo, che si è astenuto dal depositare in cancelleria il rapporto di servizio con gli atti relativi all'accertamento dai quali, se presentati, sarebbero emersi elementi sufficienti per valutare la deposizione del teste F., deposizione del tutto ignorata dal giudicante nonostante l'avvenuta ammissione della relativa prova.
Le enunciate censure, da esaminare contestualmente in quanto connesse, sono fondate.
La sentenza impugnata, dopo aver premesso che la mancata contestazione immediata della infrazione per cui è causa comportava una attenuazione del valore probatorio dell'atto di accertamento, ha rilevato che peraltro l'opposizione proposta dal C. non era basata su una critica ai meccanismi di rilevazione, ma "sull'errore netto del verbalizzante nella lettura della targa"; in proposito ha peraltro affermato che le dichiarazioni di un pubblico ufficiale contenute in un verbale fanno piena prova fino a querela di falso, confermando così la legittimità formale e sostanziale dell'accertamento e del provvedimento sanzionatorio, Tale convincimento non può essere condiviso.
Se invero il C. con l'opposizione proposta aveva contestato un errore di fatto da parte del verbalizzante in ordine al numero di targa dell'auto con la quale era stata commessa l'infrazione, come ritenuto dal Giudice di Pace adito, il riferimento di quest'ultimo all'efficacia probatoria privilegiata del verbale sopra richiamato della Polizia Municipale di Palermo è erroneo, considerato che, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, per contestare le affermazioni contenute in un verbale proveniente da un pubblico ufficiale su circostanze oggetto di percezione sensoriale, come tali suscettibili di errore di fatto, non è necessario proporre querela di falso, ma è sufficiente fornire prove idonee a vincere la veridicità del verbale, secondo l'apprezzamento rimesso al Giudice di merito (Cass. 20.7.2001 n. 9909; Cass. 12.1.2006 n. 457; Cass. 24.11.2008, n. 27937, tutte con espresso riferimento al caso, ricorrente anche nella fattispecie, della rilevazione del numero di targa di un'auto).
Del resto la stessa sentenza impugnata ha aderito almeno implicitamente a tale indirizzo, avendo infatti ammesso la prova testimoniale dedotta dall'opponente ed avendo quindi acquisito la deposizione del teste F.G. che aveva affermato, secondo quanto dalla stesso giudicante riferito, che nel giorno e nell'ora indicati nel verbale dei Vigili Urbani l'avvocato C. si trovava nel proprio studio legale; nondimeno il Giudice di Pace adito, pur avendo ritenuto ammissibile provare l'errore di fatto da parte dei verbalizzanti circa il rilevamento del numero di targa dell'auto con la quale era stata commessa l'infrazione contestata, ha contraddittoriamente omesso ogni valutazione sulla prova espletata e sulla sua idoneità a concorrere alla formazione del suo convincimento in ordine all'accertamento di una circostanza decisiva della controversia, ovvero l'esatta identificazione del veicolo oggetto dell'infrazione rilevata dalla Polizia Municipale di Palermo.
Pertanto il ricorso merita accoglimento, la sentenza impugnata deve essere cassata, e la causa deve essere rinviata per un nuovo esame della controversia alla luce delle considerazioni sopra espresse ad altro Giudice di Pace di Palermo che provvederà anche alla pronuncia sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altro Giudice di Pace di Palermo.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2009.


Infrazioni al Codice della Strada: Percezioni sensoriali errate dei verbalizzanti.

Cassazione sez II civile del 4.12.2009 n. 25676

Circolazione stradale,contravvenzioni,querela di falso, testimonianza, percezioni sensoriali

Commento alla fonte:

"secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, per contestare le affermazioni contenute in un verbale proveniente da un pubblico ufficiale su circostanze oggetto di percezione sensoriale, come tali suscettibili di errore di fatto, non è necessario proporre querela di falso, ma è sufficiente fornire prove idonee a vincere la veridicità del verbale, secondo l'apprezzamento rimesso al Giudice di merito (Cass. 20.7.2001 n. 9909; Cass. 12.1.2006 n. 457; Cass. 24.11.2008, n. 27937, tutte con espresso riferimento al caso, ricorrente anche nella fattispecie, della rilevazione del numero di targa di un'auto)."
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 12.3.2004 l'avvocato C.G. proponeva opposizione presso il Giudice di Pace di Palermo avverso il verbale della Polizia Municipale di Palermo del 16.10.2003 con il quale gli era stata applicata una sanzione amministrativa per la violazione degli artt. 41 - 141 e 146 C.d.S.; il ricorrente assumeva di non aver commesso l'infrazione contestata, perchè nel giorno e nell'ora indicati nel suddetto verbale egli si trovava con il proprio veicolo Piaggio tg. **** in tutt'altro luogo.
Il Giudice di Pace adito con sentenza del 17.12.2004 ha rigettato il ricorso.
Per la cassazione di tale sentenza il C. ha proposto un ricorso affidato a due motivi; il Comune di Palermo non ha svolto attività difensiva in questa sede; il ricorrente ha successivamente depositato una memoria.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2699 e 2700 c.c., nonchè insufficiente motivazione, sostiene che la sentenza impugnata non ha avvertito la differenza tra l'assunto di colui che, contestando il verbale, afferma che i verbalizzanti hanno coscientemente alterato il numero di targa del veicolo con il quale è stata commessa l'infrazione al Codice della Strada, e di colui che invece rileva, come aveva fatto l'esponente, che nella lettura della targa del veicolo i verbalizzanti erano caduti in errore; il C. aggiunge che, poichè la nozione di falso comporta necessariamente il dolo, una querela di falso non è per nulla necessaria qualora si deduca semplicemente che l'infrazione contestata è frutto di un errore nella lettura della targa del veicolo.
Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo contraddittorietà e difetto di motivazione, afferma che il Giudice di Pace adito non ha ritenuto di desumere nessun argomento a favore dell'esponente dall'atteggiamento totalmente passivo e negativo del Comune di Palermo, che si è astenuto dal depositare in cancelleria il rapporto di servizio con gli atti relativi all'accertamento dai quali, se presentati, sarebbero emersi elementi sufficienti per valutare la deposizione del teste F., deposizione del tutto ignorata dal giudicante nonostante l'avvenuta ammissione della relativa prova.
Le enunciate censure, da esaminare contestualmente in quanto connesse, sono fondate.
La sentenza impugnata, dopo aver premesso che la mancata contestazione immediata della infrazione per cui è causa comportava una attenuazione del valore probatorio dell'atto di accertamento, ha rilevato che peraltro l'opposizione proposta dal C. non era basata su una critica ai meccanismi di rilevazione, ma "sull'errore netto del verbalizzante nella lettura della targa"; in proposito ha peraltro affermato che le dichiarazioni di un pubblico ufficiale contenute in un verbale fanno piena prova fino a querela di falso, confermando così la legittimità formale e sostanziale dell'accertamento e del provvedimento sanzionatorio, Tale convincimento non può essere condiviso.
Se invero il C. con l'opposizione proposta aveva contestato un errore di fatto da parte del verbalizzante in ordine al numero di targa dell'auto con la quale era stata commessa l'infrazione, come ritenuto dal Giudice di Pace adito, il riferimento di quest'ultimo all'efficacia probatoria privilegiata del verbale sopra richiamato della Polizia Municipale di Palermo è erroneo, considerato che, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, per contestare le affermazioni contenute in un verbale proveniente da un pubblico ufficiale su circostanze oggetto di percezione sensoriale, come tali suscettibili di errore di fatto, non è necessario proporre querela di falso, ma è sufficiente fornire prove idonee a vincere la veridicità del verbale, secondo l'apprezzamento rimesso al Giudice di merito (Cass. 20.7.2001 n. 9909; Cass. 12.1.2006 n. 457; Cass. 24.11.2008, n. 27937, tutte con espresso riferimento al caso, ricorrente anche nella fattispecie, della rilevazione del numero di targa di un'auto).
Del resto la stessa sentenza impugnata ha aderito almeno implicitamente a tale indirizzo, avendo infatti ammesso la prova testimoniale dedotta dall'opponente ed avendo quindi acquisito la deposizione del teste F.G. che aveva affermato, secondo quanto dalla stesso giudicante riferito, che nel giorno e nell'ora indicati nel verbale dei Vigili Urbani l'avvocato C. si trovava nel proprio studio legale; nondimeno il Giudice di Pace adito, pur avendo ritenuto ammissibile provare l'errore di fatto da parte dei verbalizzanti circa il rilevamento del numero di targa dell'auto con la quale era stata commessa l'infrazione contestata, ha contraddittoriamente omesso ogni valutazione sulla prova espletata e sulla sua idoneità a concorrere alla formazione del suo convincimento in ordine all'accertamento di una circostanza decisiva della controversia, ovvero l'esatta identificazione del veicolo oggetto dell'infrazione rilevata dalla Polizia Municipale di Palermo.
Pertanto il ricorso merita accoglimento, la sentenza impugnata deve essere cassata, e la causa deve essere rinviata per un nuovo esame della controversia alla luce delle considerazioni sopra espresse ad altro Giudice di Pace di Palermo che provvederà anche alla pronuncia sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altro Giudice di Pace di Palermo.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2009.

mercoledì 13 gennaio 2010

Codice della strada e legge abolitrice del contenzioso amministrativo (L. 2248/1865 all. E): spunti interessanti



Autovelox TRAFFIPHOT





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Errore nella indicazione del chilometro - Targa del veicolo non leggibile – Segnaletica luminosa legge 160/2007 - Validità dei fotogrammi a futura memoria - Disapplicazione – Legge abolitrice del contenzioso amministrativo





.





[Giudice di Pace di Caserta, Dott. Domenico Barra, sentenza del 12.11.2009]











Nella Sentenza





.





>> … Il comune afferma che la rilevazione è stata eseguita sulla Strada Provinciale 336 Km. 23 + 830 direzione Caserta. Tale indicazione chilometrica è errata. Il chilometro 23 + 830 ricadeva nel territorio del comune di …. quando la stessa strada si denominava Strada Statale perché allora la distanza era calcolata dall’inizio della strada statale che partiva dalla città di Napoli. Attualmente, invece, la stessa strada appartiene in proprietà alla Provincia di Caserta e così viene indicata nel verbale di contravvenzione. Il chilometro 23 + 830 non cade più nel territorio del comune di … ma ….





.





>>> …Il comune … ha depositato una fotocopia a colori del veicolo e in detta fotocopia la targa non è leggibile. … fa sorgere seri dubbi … che il veicolo contravvenzionato sia il veicolo …. con targa …. che corrisponde al veicolo di proprietà del ricorrente





.





>>> … . violazione della legge n. 160/2007





Il comune di …. non ha adeguato la propria segnaletica all’obbligo nascente dal Decreto Legge n. 117 del 03-08-2007 (convertito nella legge n. 160/2007) recante modifiche al CdS, il quale stabilisce che le postazioni di controllo di traffiphot devono essere preventivamente segnalati e devono essere ben visibili, attraverso l’impiego di cartelli e di dispositivi di segnalazioni luminose non potendo più i sistemi di rilevazione venire occultati alla vista degli automobilisti.













.





>>> …la strada sulla quale è stata rilevata l’infrazione al Codice della strada è una strada provinciale e, quindi, è necessaria l’autorizzazione del Prefetto per stabilire il limite di velocità.





… Il Prefetto quando va a individuare le strade e/o i tratti di strada sui quali è possibile l’installazione e l’utilizzazione dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo, deve valutare le due condizioni che la legge prevede espressamente: ….. , l’ordinanza del Prefetto deve essere preceduta da una circostanziata istruttoria e deve essere adeguatamente motivata … La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione: …





.





>> … Davanti ad un provvedimento amministrativo viziato che spieghi gli effetti nel rapporto dedotto in giudizio, il giudice ordinario non ha altro rimedio che richiamarsi agli artt. 4 e 5 della legge 2248/1865 all. E (cc.dd. legge abolitrice del contenzioso amministrativo) che consentono di disapplicare l’atto amministrativo nella parte in cui dispone che sono considerate fonti di prova le risultanze delle le risultanze delle apparecchiature in dotazione ai Comandi di Polizia Municipale dei comuni menzionati, ...





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Codice della strada e legge abolitrice del contenzioso amministrativo (L. 2248/1865 all. E): spunti interessanti


Autovelox TRAFFIPHOT


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Errore nella indicazione del chilometro - Targa del veicolo non leggibile – Segnaletica luminosa legge 160/2007 - Validità dei fotogrammi a futura memoria - Disapplicazione – Legge abolitrice del contenzioso amministrativo


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[Giudice di Pace di Caserta, Dott. Domenico Barra, sentenza del 12.11.2009]





Nella Sentenza


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>> … Il comune afferma che la rilevazione è stata eseguita sulla Strada Provinciale 336 Km. 23 + 830 direzione Caserta. Tale indicazione chilometrica è errata. Il chilometro 23 + 830 ricadeva nel territorio del comune di …. quando la stessa strada si denominava Strada Statale perché allora la distanza era calcolata dall’inizio della strada statale che partiva dalla città di Napoli. Attualmente, invece, la stessa strada appartiene in proprietà alla Provincia di Caserta e così viene indicata nel verbale di contravvenzione. Il chilometro 23 + 830 non cade più nel territorio del comune di … ma ….


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>>> …Il comune … ha depositato una fotocopia a colori del veicolo e in detta fotocopia la targa non è leggibile. … fa sorgere seri dubbi … che il veicolo contravvenzionato sia il veicolo …. con targa …. che corrisponde al veicolo di proprietà del ricorrente


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>>> … . violazione della legge n. 160/2007


Il comune di …. non ha adeguato la propria segnaletica all’obbligo nascente dal Decreto Legge n. 117 del 03-08-2007 (convertito nella legge n. 160/2007) recante modifiche al CdS, il quale stabilisce che le postazioni di controllo di traffiphot devono essere preventivamente segnalati e devono essere ben visibili, attraverso l’impiego di cartelli e di dispositivi di segnalazioni luminose non potendo più i sistemi di rilevazione venire occultati alla vista degli automobilisti.






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>>> …la strada sulla quale è stata rilevata l’infrazione al Codice della strada è una strada provinciale e, quindi, è necessaria l’autorizzazione del Prefetto per stabilire il limite di velocità.


… Il Prefetto quando va a individuare le strade e/o i tratti di strada sui quali è possibile l’installazione e l’utilizzazione dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo, deve valutare le due condizioni che la legge prevede espressamente: ….. , l’ordinanza del Prefetto deve essere preceduta da una circostanziata istruttoria e deve essere adeguatamente motivata … La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione: …


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>> … Davanti ad un provvedimento amministrativo viziato che spieghi gli effetti nel rapporto dedotto in giudizio, il giudice ordinario non ha altro rimedio che richiamarsi agli artt. 4 e 5 della legge 2248/1865 all. E (cc.dd. legge abolitrice del contenzioso amministrativo) che consentono di disapplicare l’atto amministrativo nella parte in cui dispone che sono considerate fonti di prova le risultanze delle le risultanze delle apparecchiature in dotazione ai Comandi di Polizia Municipale dei comuni menzionati, ...


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domenica 24 maggio 2009

Violazioni del codice della strada commesse dai dipendenti: onere della prova in capo al proprietario del veicolo

Cassazione n. 9847 del 24 aprile 2009

Circolazione stradale:
multe,contravvenzioni,automezzi aziendali,turni di servizio

"occorre tener conto che nell'ambito di un'attivita' correttamente organizzata, l'uso dei veicoli normalmente risulta dai turni di servizio e che comunque anche in organizzazione di piccole dimensioni spetta al proprietario del veicolo tener nota dell'utilizzo dei veicoli adottando gli opportuni accorgimenti e cio' ai fini di adempiere a quanto richiesto dall'articolo 180 C.d.S."

FATTO E DIRITTO
Il Comune di PARMA impugna la sentenza n. 1797 del 2005 del Giudice di Pace di Parma, con la quale veniva l'accolta l'opposizione proposta dall'odierna parte intimata, T.M. quale legale rappresentante della Ditta T.E. e. f. , avverso il verbale di accertamento n. 869Z/2005, col quale veniva comminata una sanzione di euro 357,00, ai sensi dell'articolo 180 C.d.S., comma 8, per aver la societa' omesso senza giustificato motivo di ottemperare all'invito di indicare le generalita' del conducente del veicolo di sua proprieta' in relazione al quale era stata accertata la violazione di cui all'articolo 142 C.d.S..
Ricevuta la contestazione dell'infrazione e la richiesta di indicazione del nominativo del conducente, l'intimato aveva comunicato di non essere in grado di fornire tale indicazione in relazione al numero delle persone autorizzate all'uso del veicolo.
Il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione, ritenendo giustificata la mancata comunicazione per la difficolta' di individuare il conducente del mezzo al momento dell'accertata infrazione.
L'amministrazione ricorrente articola un motivo di ricorso col quale denuncia la violazione dell'articolo 126 bis C.d.S., comma 2, e articolo 180 C.d.S., comma 8, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3".
Parte intimata non ha svolto attivita' difensiva in questa sede.
Attivatasi procedura ex articolo 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude con richiesta di accoglimento del ricorso per la sua manifesta fondatezza.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
Il ricorso e' fondato e va accolto.
Il giudicante e' pervenuto a una decisione errata, considerato che l'obbligo di cui all'articolo 126 bis C.d.S. (come modificato dalla sentenza della corte costituzionale n. 27 del 2005), sanzionato dall'articolo 180 C.d.S., comma 8, non puo' essere eluso adducendo, come nel caso di specie, la difficolta' di individuazione del soggetto che ha utilizzato il veicolo.
Infatti, occorre tener conto che nell'ambito di un'attivita' correttamente organizzata, l'uso dei veicoli normalmente risulta dai turni di servizio e che comunque anche in organizzazione di piccole dimensioni spetta al proprietario del veicolo tener nota dell'utilizzo dei veicoli adottando gli opportuni accorgimenti e cio' ai fini di adempiere a quanto richiesto dall'articolo 180 C.d.S..
Questa Corte ha gia' avuto occasione di affermare tale principio e di recente con Cass. 2007 n. 13748, la cui massima ufficiale e' la seguente:
In tema di violazioni alle norme del codice della strada, con riferimento alla sanzione pecuniaria inflitta per l'illecito amministrativo previsto dal combinato disposto dell'articolo 126 bis C.d.S., comma 2, penultimo periodo, e articolo 180 C.d.S., comma 8, il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, e' tenuto sempre a conoscere l'identita' dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell'eventuale incapacita' d'identificare detti soggetti necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull'affidamento in guisa da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l'identita' del conducente.
Peraltro, la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005 - che pure ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 126 bis C.d.S., comma 2, nella parte in cui era comminata la riduzione dei punti della patente a carico del proprietario del veicolo che non fosse stato anche responsabile dell'infrazione stradale - ha affermato, con asserzione che in quanto interpretativa e confermativa della validita' di norma vigente, trova applicazione anche ai fatti vendicatisi precedentemente e regolati dalla norma stessa, che "nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 180 C.d.S., comma 8" e che "in tal modo viene anche fugato il dubbio in ordine ad una ingiustificata disparita' di trattamento realizzata tra i proprietari di veicoli, discriminati a seconda della loro natura di persone giuridiche o fisiche, ovvero, quanto a queste ultime, in base alla circostanza meramente accidentale che le stesse siano munite o meno di patente". (Nella specie, il giudice di pace aveva rigettato l'opposizione al verbale di accertamento, per violazione dell'articolo 180 C.d.S., comma 8, proposta da una societa' in a.s., secondo cui le era stato impossibile identificare il conducente a causa dei numerosi automezzi di sua proprieta' affidati a vari dipendenti e dell'insussistenza dell'obbligo di registrare ciascun affidamento; la S.C., poiche' non era stata fornita idonea ragione per esimersi da responsabilita', ha rigettato il ricorso per erronea interpretazione della norma suddetta in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005).
I ricorso va accolto e il provvedimento impugnato cassato. Sussistendone i presupposti, ai sensi dell'articolo 384 c.p.c. questa Corte puo' pronunciare sul merito, rigettando l'opposizione originariamente proposta
.
P.Q.M.
LA CORTE

accoglie ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione originariamente proposta dall'intimato.
Condanna la parte intimata alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 400,00 euro per onorari e 100,00 per spese, oltre accessori di legge.

Violazioni del codice della strada commesse dai dipendenti: onere della prova in capo al proprietario del veicolo

Cassazione n. 9847 del 24 aprile 2009

Circolazione stradale:
multe,contravvenzioni,automezzi aziendali,turni di servizio

"occorre tener conto che nell'ambito di un'attivita' correttamente organizzata, l'uso dei veicoli normalmente risulta dai turni di servizio e che comunque anche in organizzazione di piccole dimensioni spetta al proprietario del veicolo tener nota dell'utilizzo dei veicoli adottando gli opportuni accorgimenti e cio' ai fini di adempiere a quanto richiesto dall'articolo 180 C.d.S."

FATTO E DIRITTO
Il Comune di PARMA impugna la sentenza n. 1797 del 2005 del Giudice di Pace di Parma, con la quale veniva l'accolta l'opposizione proposta dall'odierna parte intimata, T.M. quale legale rappresentante della Ditta T.E. e. f. , avverso il verbale di accertamento n. 869Z/2005, col quale veniva comminata una sanzione di euro 357,00, ai sensi dell'articolo 180 C.d.S., comma 8, per aver la societa' omesso senza giustificato motivo di ottemperare all'invito di indicare le generalita' del conducente del veicolo di sua proprieta' in relazione al quale era stata accertata la violazione di cui all'articolo 142 C.d.S..
Ricevuta la contestazione dell'infrazione e la richiesta di indicazione del nominativo del conducente, l'intimato aveva comunicato di non essere in grado di fornire tale indicazione in relazione al numero delle persone autorizzate all'uso del veicolo.
Il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione, ritenendo giustificata la mancata comunicazione per la difficolta' di individuare il conducente del mezzo al momento dell'accertata infrazione.
L'amministrazione ricorrente articola un motivo di ricorso col quale denuncia la violazione dell'articolo 126 bis C.d.S., comma 2, e articolo 180 C.d.S., comma 8, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3".
Parte intimata non ha svolto attivita' difensiva in questa sede.
Attivatasi procedura ex articolo 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude con richiesta di accoglimento del ricorso per la sua manifesta fondatezza.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
Il ricorso e' fondato e va accolto.
Il giudicante e' pervenuto a una decisione errata, considerato che l'obbligo di cui all'articolo 126 bis C.d.S. (come modificato dalla sentenza della corte costituzionale n. 27 del 2005), sanzionato dall'articolo 180 C.d.S., comma 8, non puo' essere eluso adducendo, come nel caso di specie, la difficolta' di individuazione del soggetto che ha utilizzato il veicolo.
Infatti, occorre tener conto che nell'ambito di un'attivita' correttamente organizzata, l'uso dei veicoli normalmente risulta dai turni di servizio e che comunque anche in organizzazione di piccole dimensioni spetta al proprietario del veicolo tener nota dell'utilizzo dei veicoli adottando gli opportuni accorgimenti e cio' ai fini di adempiere a quanto richiesto dall'articolo 180 C.d.S..
Questa Corte ha gia' avuto occasione di affermare tale principio e di recente con Cass. 2007 n. 13748, la cui massima ufficiale e' la seguente:
In tema di violazioni alle norme del codice della strada, con riferimento alla sanzione pecuniaria inflitta per l'illecito amministrativo previsto dal combinato disposto dell'articolo 126 bis C.d.S., comma 2, penultimo periodo, e articolo 180 C.d.S., comma 8, il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, e' tenuto sempre a conoscere l'identita' dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell'eventuale incapacita' d'identificare detti soggetti necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull'affidamento in guisa da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l'identita' del conducente.
Peraltro, la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005 - che pure ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 126 bis C.d.S., comma 2, nella parte in cui era comminata la riduzione dei punti della patente a carico del proprietario del veicolo che non fosse stato anche responsabile dell'infrazione stradale - ha affermato, con asserzione che in quanto interpretativa e confermativa della validita' di norma vigente, trova applicazione anche ai fatti vendicatisi precedentemente e regolati dalla norma stessa, che "nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 180 C.d.S., comma 8" e che "in tal modo viene anche fugato il dubbio in ordine ad una ingiustificata disparita' di trattamento realizzata tra i proprietari di veicoli, discriminati a seconda della loro natura di persone giuridiche o fisiche, ovvero, quanto a queste ultime, in base alla circostanza meramente accidentale che le stesse siano munite o meno di patente". (Nella specie, il giudice di pace aveva rigettato l'opposizione al verbale di accertamento, per violazione dell'articolo 180 C.d.S., comma 8, proposta da una societa' in a.s., secondo cui le era stato impossibile identificare il conducente a causa dei numerosi automezzi di sua proprieta' affidati a vari dipendenti e dell'insussistenza dell'obbligo di registrare ciascun affidamento; la S.C., poiche' non era stata fornita idonea ragione per esimersi da responsabilita', ha rigettato il ricorso per erronea interpretazione della norma suddetta in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005).
I ricorso va accolto e il provvedimento impugnato cassato. Sussistendone i presupposti, ai sensi dell'articolo 384 c.p.c. questa Corte puo' pronunciare sul merito, rigettando l'opposizione originariamente proposta
.
P.Q.M.
LA CORTE

accoglie ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione originariamente proposta dall'intimato.
Condanna la parte intimata alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 400,00 euro per onorari e 100,00 per spese, oltre accessori di legge.

Ancora sull'omessa indicazione del conducente nel caso di violazioni del codice della strada .....

Cassazione Civile sez.II 24/4/2009 n. 9852

Circolazione stradale & identificazione del conducente
"la giustificazione addotta nella specie dall'opponente - cioè l'esserle stato, in definitiva, impossibile comunicare le informazioni richieste per il gran tempo trascorso e per la complessità dell'organizzazione aziendale - è manifestamente insufficiente e inadeguata, perché né il trascorrere del tempo (non lungo, peraltro, nella specie), né la complessità dell'organizzazione o l'elevato numero dei dipendenti sono, di per sé, ostativi alla diligente registrazione - ai fini della successiva, eventuale comunicazione - dei conducenti degli autoveicoli;"

(omissis) Premesso che con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Rimini ha respinto l'opposizione proposta dalla ... avverso verbale di contestazione di violazione dell'art. 126 bis codice della strada, elevato il 23 marzo e notificatole il 30 marzo 2004 dalla Polizia Municipale di Rimini per omissione della comunicazione, richiesta dalla Polizia, delle generalità e dei dati della patente di guida del conducente di un autoveicolo di proprietà della cooperativa, con il quale era stata commessa violazione dell'art. 142, comma 9, del medesimo codice contestata l'8 novembre 2003;
che l’opponente ha quindi proposto ricorso per cassazione per cinque motivi, cui ha resistito l'intimato Comune di Rimini con controricorso, illustrato anche da memoria.
Considerato che con i primi tre motivi di ricorso - da trattare congiuntamente attesa la loro connessione - si lamenta, denunciando sia violazione di norme di diritto sia vizi di motivazione, che il Giudice di pace non abbia tenuto in alcun conto le giustificazioni della mancata comunicazione delle generalità e dei dati della patente del conducente addotte dall'opponente, la quale aveva tempestivamente risposto alla richiesta della Polizia Municipale facendo presente di non essere a conoscenza di quanto richiestole, per il lungo tempo trascorso e perché quasi tutti i suoi dipendenti potevano utilizzare gli autoveicoli aziendali;
che manifestamente la censura non può trovare accoglimento, in quanto, pur avendo il Giudice di pace errato nel trascurare del tutto le giustificazioni addotte dall'opponente, tuttavia la sua decisione è conforme a diritto, ancorché necessiti di correzione ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c. (come, del resto, già ritenuto da questa Corte nella sentenza n. 13748 del 2007 relativa a fattispecie analoga);
che, infatti, l'art. 126 bis, comma 2, c.d.s. (nel testo qui applicabile ratione temporis, risultante dalle modifiche introdotte con d.l. 27 giugno 2003, n. 151, conv., con modif., dalla l. 1° agosto 2003, n. 214) pone a carico dei proprietari di autoveicoli un dovere di tenersi informati delle generalità e dei dati della patente di guida dei conducenti dei medesimi: dovere implicito in quello di comunicazione agli organi di polizia stradale e la cui violazione, con la conseguente violazione del dovere di comunicazione, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 180, comma 8, c.d.s.;
che gli eventuali “giustificati motivi” della violazione di tale dovere possono rilevare, se non ai sensi dell'art, 180, comma 8, cit. (che espressamente fa salva l'esistenza di un “giustificato motivo” di inottemperanza all'obbligo ivi contemplato), richiamato dall'art. 126 bis, comma 2, cit., solo nella parte sanzionatoria e non anche nella parte precettiva (ma si veda, per completezza, l'art. 2, comma 164, lett. b), d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, conv., con modif., dalla l. 24 novembre 2006, n. 286 - qui dunque non applicabile ratione temporis - che ha introdotto anche nel richiamato secondo comma dell'art. 126 bis c.d.s. la salvezza del “giustificato e documentato motivo” di inottemperanza all'obbligo di comunicazione), certamente ai sensi del principio generale di colpevolezza di cui all'art. 3 l. 24 novembre 1981, n. 689;
che dunque è sempre consentito al preteso trasgressore dell'art. 126 bis, secondo comma, c.d.s. dimostrare di non essere in colpa avendo fatto tutto quanto dovuto, secondo l'ordinaria diligenza, per tenersi informato delle generalità e dei dati della patente dei conducenti degli autoveicoli di sua proprietà, sì da essere in condizione di comunicarli, all'occorrenza, agli organi di polizia (e ciò, conformando la previsione normativa di cui si discute al richiamato principio generale del sistema sanzionatorio amministrativo, manifestamente consente di superare i dubbi, cui si fa cenno in ricorso, di violazione dei principi costituzionali, di cui agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost.);
che però la giustificazione addotta nella specie dall'opponente - cioè l'esserle stato, in definitiva, impossibile comunicare le informazioni richieste per il gran tempo trascorso e per la complessità dell'organizzazione aziendale - è manifestamente insufficiente e inadeguata, perché né il trascorrere del tempo (non lungo, peraltro, nella specie), né la complessità dell'organizzazione o l'elevato numero dei dipendenti sono, di per sé, ostativi alla diligente registrazione - ai fini della successiva, eventuale comunicazione - dei conducenti degli autoveicoli;
che il quarto motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione dell'art. 23, sesto comma, l. n. 689/1981, sui poteri istruttori del giudice di pace, e dell'art. 112 c.p.c., è inammissibile essendo le censure formulate in termini del tutto generici;
che del pari inammissibile per genericità delle censure è il quinto motivo, con cui si denuncia violazione dell'art. 23, comma dodicesimo, l. n. 689/1981 osservando che il giudice avrebbe dovuto accogliere l'opposizione in difetto di sufficienti prove di responsabilità; che il ricorso va, in conclusione, respinto, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, liquidate in euro 500,00, di cui 400,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge (omissis)

Ancora sull'omessa indicazione del conducente nel caso di violazioni del codice della strada .....

Cassazione Civile sez.II 24/4/2009 n. 9852

Circolazione stradale & identificazione del conducente
"la giustificazione addotta nella specie dall'opponente - cioè l'esserle stato, in definitiva, impossibile comunicare le informazioni richieste per il gran tempo trascorso e per la complessità dell'organizzazione aziendale - è manifestamente insufficiente e inadeguata, perché né il trascorrere del tempo (non lungo, peraltro, nella specie), né la complessità dell'organizzazione o l'elevato numero dei dipendenti sono, di per sé, ostativi alla diligente registrazione - ai fini della successiva, eventuale comunicazione - dei conducenti degli autoveicoli;"

(omissis) Premesso che con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Rimini ha respinto l'opposizione proposta dalla ... avverso verbale di contestazione di violazione dell'art. 126 bis codice della strada, elevato il 23 marzo e notificatole il 30 marzo 2004 dalla Polizia Municipale di Rimini per omissione della comunicazione, richiesta dalla Polizia, delle generalità e dei dati della patente di guida del conducente di un autoveicolo di proprietà della cooperativa, con il quale era stata commessa violazione dell'art. 142, comma 9, del medesimo codice contestata l'8 novembre 2003;
che l’opponente ha quindi proposto ricorso per cassazione per cinque motivi, cui ha resistito l'intimato Comune di Rimini con controricorso, illustrato anche da memoria.
Considerato che con i primi tre motivi di ricorso - da trattare congiuntamente attesa la loro connessione - si lamenta, denunciando sia violazione di norme di diritto sia vizi di motivazione, che il Giudice di pace non abbia tenuto in alcun conto le giustificazioni della mancata comunicazione delle generalità e dei dati della patente del conducente addotte dall'opponente, la quale aveva tempestivamente risposto alla richiesta della Polizia Municipale facendo presente di non essere a conoscenza di quanto richiestole, per il lungo tempo trascorso e perché quasi tutti i suoi dipendenti potevano utilizzare gli autoveicoli aziendali;
che manifestamente la censura non può trovare accoglimento, in quanto, pur avendo il Giudice di pace errato nel trascurare del tutto le giustificazioni addotte dall'opponente, tuttavia la sua decisione è conforme a diritto, ancorché necessiti di correzione ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c. (come, del resto, già ritenuto da questa Corte nella sentenza n. 13748 del 2007 relativa a fattispecie analoga);
che, infatti, l'art. 126 bis, comma 2, c.d.s. (nel testo qui applicabile ratione temporis, risultante dalle modifiche introdotte con d.l. 27 giugno 2003, n. 151, conv., con modif., dalla l. 1° agosto 2003, n. 214) pone a carico dei proprietari di autoveicoli un dovere di tenersi informati delle generalità e dei dati della patente di guida dei conducenti dei medesimi: dovere implicito in quello di comunicazione agli organi di polizia stradale e la cui violazione, con la conseguente violazione del dovere di comunicazione, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 180, comma 8, c.d.s.;
che gli eventuali “giustificati motivi” della violazione di tale dovere possono rilevare, se non ai sensi dell'art, 180, comma 8, cit. (che espressamente fa salva l'esistenza di un “giustificato motivo” di inottemperanza all'obbligo ivi contemplato), richiamato dall'art. 126 bis, comma 2, cit., solo nella parte sanzionatoria e non anche nella parte precettiva (ma si veda, per completezza, l'art. 2, comma 164, lett. b), d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, conv., con modif., dalla l. 24 novembre 2006, n. 286 - qui dunque non applicabile ratione temporis - che ha introdotto anche nel richiamato secondo comma dell'art. 126 bis c.d.s. la salvezza del “giustificato e documentato motivo” di inottemperanza all'obbligo di comunicazione), certamente ai sensi del principio generale di colpevolezza di cui all'art. 3 l. 24 novembre 1981, n. 689;
che dunque è sempre consentito al preteso trasgressore dell'art. 126 bis, secondo comma, c.d.s. dimostrare di non essere in colpa avendo fatto tutto quanto dovuto, secondo l'ordinaria diligenza, per tenersi informato delle generalità e dei dati della patente dei conducenti degli autoveicoli di sua proprietà, sì da essere in condizione di comunicarli, all'occorrenza, agli organi di polizia (e ciò, conformando la previsione normativa di cui si discute al richiamato principio generale del sistema sanzionatorio amministrativo, manifestamente consente di superare i dubbi, cui si fa cenno in ricorso, di violazione dei principi costituzionali, di cui agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost.);
che però la giustificazione addotta nella specie dall'opponente - cioè l'esserle stato, in definitiva, impossibile comunicare le informazioni richieste per il gran tempo trascorso e per la complessità dell'organizzazione aziendale - è manifestamente insufficiente e inadeguata, perché né il trascorrere del tempo (non lungo, peraltro, nella specie), né la complessità dell'organizzazione o l'elevato numero dei dipendenti sono, di per sé, ostativi alla diligente registrazione - ai fini della successiva, eventuale comunicazione - dei conducenti degli autoveicoli;
che il quarto motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione dell'art. 23, sesto comma, l. n. 689/1981, sui poteri istruttori del giudice di pace, e dell'art. 112 c.p.c., è inammissibile essendo le censure formulate in termini del tutto generici;
che del pari inammissibile per genericità delle censure è il quinto motivo, con cui si denuncia violazione dell'art. 23, comma dodicesimo, l. n. 689/1981 osservando che il giudice avrebbe dovuto accogliere l'opposizione in difetto di sufficienti prove di responsabilità; che il ricorso va, in conclusione, respinto, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, liquidate in euro 500,00, di cui 400,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge (omissis)

lunedì 16 febbraio 2009

Divieto di sosta: quid iuris nel caso in cui vi sia la "prassi" di sosta illecita in quel luogo???

Divieto di sosta ed elemento psicologico nella condotta illecita
Cassazione civile , sez. II, sentenza 18.12.2008 n° 29709 (Giacomina Dingeo)
in www.altalex.com

Può essere ritenuto scusabile il comportamento dell’automobilista che parcheggia in divieto di sosta poiché si convince che detto comportamento non è passibile di sanzione, in quanto altri automobilisti, ugualmente inottemperanti, non vengono sanzionati?

Divieto di sosta ed elemento psicologico nella condotta illecita
(Cassazione civile, sez. II, 18 dicembre 2008, n. 29709)
di Giacomina Dingeo
(Fonte: Altalex Mese - Schede di Giurisprudenza 2/2009)
Il quesito:
Può essere ritenuto scusabile il comportamento dell’automobilista che parcheggia in divieto di sosta poiché si convince che detto comportamento non è passibile di sanzione, in quanto altri automobilisti, ugualmente inottemperanti, non vengono sanzionati?
Il fatto
Tizio, avendo parcheggiato la sua automobile in divieto di sosta ed essere stato, per conseguenza, multato ai sensi dei commi 5 e 8 dell’art. 157 del codice della strada, ricorreva al giudice di pace, chiedendo l’annullamento della sanzione poiché, osservava, altri veicoli erano parcheggiati in divieto ma non venivano sanzionati.
Il giudice di prime cure dava ragione al ricorrente, poiché il fatto non era sanzionabile per insufficienza di prove sull’elemento psicologico della condotta di Tizio. Infatti Tizio, in buona fede, pur sapendo che in quella zona era proibito parcheggiare, deduceva la tolleranza della pubblica autorità verso il comportamento vietato che, evidentemente, riteneva potersi applicare anche a lui.
Contro detta sentenza, perché venisse annullata, il Comune, sul cui territorio era avvenuto il fatto, ricorreva per Cassazione, con unico motivo di censura, consistente nella denunzia della omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, e violazione dell’art. 194 del codice della strada e dell’art. 3 della Legge n. 689/81.
La normativa
Codice della Strada
Articolo 157. Arresto, fermata e sosta dei veicoli
Agli effetti delle presenti norme: a) per arresto si intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione; b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia; c) per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilita' di allontanamento da parte del conducente; d) per sosta di emergenza si intende l'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo e' inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero
Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il piu' vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro. Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento.
Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi ne', salvo che sia appositamente segnalato, sulle banchine. In caso di impossibilita', la fermata e la sosta devono essere effettuate il piu' vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta e' vietata.
Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta e' consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purche' sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza.
Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica.
Nei luoghi ove la sosta e' permessa per un tempo limitato e' fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta e' fatto obbligo di porlo in funzione.
E' fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonche' di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che cio' non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada. 7-bis. È fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta o la fermata del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento d’aria del veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 400;
Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148 .
Articolo 194. Disposizioni di carattere generale
In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salve le modifiche e le deroghe previste dalle norme del presente capo.
Legge 24 novembre 1981, n. 689
Articolo 3 - Elemento soggettivo
Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.

Inquadramento della problematica
Con la pronuncia in oggetto, la Cassazione si occupa dell’elemento psicologico e della sua esatta determinazione nelle condotte illecite, nel caso di specie, di natura amministrativa.
Infatti, in discussione è il concetto di errore scusabile di chi viola una norma; ci si chiede che valore abbia il suo intimo convincimento sul significato della norma stessa, tale da giustificare o meno, il comportamento in violazione della medesima, fermo restando che non può sussistere scusabilità quando c’è conoscenza della illiceità della condotta.
Il giudice di primo grado aveva annullato la sanzione amministrativa della multa per divieto di sosta di Tizio sul fondamento che non era stata data la prova della contezza di Tizio di violare una norma: fatto deducibile dalla mancata comminazione della medesima sanzione ad altri automobilisti, che come Tizio, avevano parcheggiato in divieto di sosta. Da qui il giudice di pace aveva concluso che Tizio era caduto in errore scusabile nel parcheggiare illecitamente, ritenendo che la tolleranza dell’autorità fosse estensibile a tutti gli automobilisti.
La soluzione accolta dalla Suprema Corte
La Cassazione accoglie il ricorso del Comune.
Per il giudice nomofilattico infatti, il ricorso è manifestamente fondato essendo evidentemente illogica la motivazione addotta dal giudice di prime cure a sostegno della sua decisione di annullare la sanzione a carico di Tizio.
Tizio, infatti, pur sapendo che il suo comportamento è illecito, reclama a sua giustificazione che la circostanza che “così fan tutti” senza venir sanzionati. Da ciò si dovrebbe dedurre che la tolleranza verso i comportamenti vietati li renderebbe leciti; in tal modo chi scientemente violasse una norma, adeguandosi ad un comportamento generalmente adottato col tacito assenso della pubblica autorità, di fatto sarebbe tratto in errore scusabile; in altre parole sarebbe la stessa pubblica autorità che avrebbe “causato” l’erroneo convincimento delle liceità del comportamento.
Giustificazione che la Corte di Cassazione, ovviamente, non può accettare.
Anzitutto, il fatto che altri veicoli non venissero sanzionati può dipendere da altre cause e non dalla semplice “mirata” tolleranza a loro favore.
Poi perché l’errore per essere giustificabile deve essere incolpevole (art. 3, Legge n. 689/81, comma 3). E mai può esserlo se chi viola la legge sa di farlo, come nel caso di Tizio. Peraltro l’errore deve cadere sul “fatto”, non sulla conoscenza del diritto.
Inoltre, sia consentito riflettere sul fatto che il giudice di pace che ha dato tale sorprendente soluzione al ricorso di Tizio, sembra, in qualche modo, aver rimosso uno dei principi fondamentali del diritto (peraltro, reiterato, in campo penale, all’art. 5 del relativo codice), che i latini esprimevano col brocardo “ignorantia legis non excusat “. Che, a ben vedere, si spinge ben oltre della soluzione tanto appropriatamente adottata dalla suprema corte di Cassazione.
Il fatto che io non conosca la legge, non giustifica il fatto che io la violi. Nel caso in trattazione, poi, se io sapendo di violarla potessi addurre a mia scusante che gli altri la violano senza conseguenze significarebbe che ormai la legge ha perso di obbligatorietà.
Pertanto, essendo il motivo manifestamente fondato la Corte di Cassazione, correttamente, accoglie il ricorso e annulla la sentenza di merito, rinviando ad altro giudice di pace la trattazione della causa e il relativo pronunciamento.

Divieto di sosta: quid iuris nel caso in cui vi sia la "prassi" di sosta illecita in quel luogo???

Divieto di sosta ed elemento psicologico nella condotta illecita
Cassazione civile , sez. II, sentenza 18.12.2008 n° 29709 (Giacomina Dingeo)
in www.altalex.com

Può essere ritenuto scusabile il comportamento dell’automobilista che parcheggia in divieto di sosta poiché si convince che detto comportamento non è passibile di sanzione, in quanto altri automobilisti, ugualmente inottemperanti, non vengono sanzionati?

Divieto di sosta ed elemento psicologico nella condotta illecita
(Cassazione civile, sez. II, 18 dicembre 2008, n. 29709)
di Giacomina Dingeo
(Fonte: Altalex Mese - Schede di Giurisprudenza 2/2009)
Il quesito:
Può essere ritenuto scusabile il comportamento dell’automobilista che parcheggia in divieto di sosta poiché si convince che detto comportamento non è passibile di sanzione, in quanto altri automobilisti, ugualmente inottemperanti, non vengono sanzionati?
Il fatto
Tizio, avendo parcheggiato la sua automobile in divieto di sosta ed essere stato, per conseguenza, multato ai sensi dei commi 5 e 8 dell’art. 157 del codice della strada, ricorreva al giudice di pace, chiedendo l’annullamento della sanzione poiché, osservava, altri veicoli erano parcheggiati in divieto ma non venivano sanzionati.
Il giudice di prime cure dava ragione al ricorrente, poiché il fatto non era sanzionabile per insufficienza di prove sull’elemento psicologico della condotta di Tizio. Infatti Tizio, in buona fede, pur sapendo che in quella zona era proibito parcheggiare, deduceva la tolleranza della pubblica autorità verso il comportamento vietato che, evidentemente, riteneva potersi applicare anche a lui.
Contro detta sentenza, perché venisse annullata, il Comune, sul cui territorio era avvenuto il fatto, ricorreva per Cassazione, con unico motivo di censura, consistente nella denunzia della omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, e violazione dell’art. 194 del codice della strada e dell’art. 3 della Legge n. 689/81.
La normativa
Codice della Strada
Articolo 157. Arresto, fermata e sosta dei veicoli
Agli effetti delle presenti norme: a) per arresto si intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione; b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia; c) per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilita' di allontanamento da parte del conducente; d) per sosta di emergenza si intende l'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo e' inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero
Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il piu' vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro. Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento.
Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi ne', salvo che sia appositamente segnalato, sulle banchine. In caso di impossibilita', la fermata e la sosta devono essere effettuate il piu' vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta e' vietata.
Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta e' consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purche' sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza.
Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica.
Nei luoghi ove la sosta e' permessa per un tempo limitato e' fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta e' fatto obbligo di porlo in funzione.
E' fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonche' di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che cio' non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada. 7-bis. È fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta o la fermata del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento d’aria del veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 400;
Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148 .
Articolo 194. Disposizioni di carattere generale
In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salve le modifiche e le deroghe previste dalle norme del presente capo.
Legge 24 novembre 1981, n. 689
Articolo 3 - Elemento soggettivo
Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.

Inquadramento della problematica
Con la pronuncia in oggetto, la Cassazione si occupa dell’elemento psicologico e della sua esatta determinazione nelle condotte illecite, nel caso di specie, di natura amministrativa.
Infatti, in discussione è il concetto di errore scusabile di chi viola una norma; ci si chiede che valore abbia il suo intimo convincimento sul significato della norma stessa, tale da giustificare o meno, il comportamento in violazione della medesima, fermo restando che non può sussistere scusabilità quando c’è conoscenza della illiceità della condotta.
Il giudice di primo grado aveva annullato la sanzione amministrativa della multa per divieto di sosta di Tizio sul fondamento che non era stata data la prova della contezza di Tizio di violare una norma: fatto deducibile dalla mancata comminazione della medesima sanzione ad altri automobilisti, che come Tizio, avevano parcheggiato in divieto di sosta. Da qui il giudice di pace aveva concluso che Tizio era caduto in errore scusabile nel parcheggiare illecitamente, ritenendo che la tolleranza dell’autorità fosse estensibile a tutti gli automobilisti.
La soluzione accolta dalla Suprema Corte
La Cassazione accoglie il ricorso del Comune.
Per il giudice nomofilattico infatti, il ricorso è manifestamente fondato essendo evidentemente illogica la motivazione addotta dal giudice di prime cure a sostegno della sua decisione di annullare la sanzione a carico di Tizio.
Tizio, infatti, pur sapendo che il suo comportamento è illecito, reclama a sua giustificazione che la circostanza che “così fan tutti” senza venir sanzionati. Da ciò si dovrebbe dedurre che la tolleranza verso i comportamenti vietati li renderebbe leciti; in tal modo chi scientemente violasse una norma, adeguandosi ad un comportamento generalmente adottato col tacito assenso della pubblica autorità, di fatto sarebbe tratto in errore scusabile; in altre parole sarebbe la stessa pubblica autorità che avrebbe “causato” l’erroneo convincimento delle liceità del comportamento.
Giustificazione che la Corte di Cassazione, ovviamente, non può accettare.
Anzitutto, il fatto che altri veicoli non venissero sanzionati può dipendere da altre cause e non dalla semplice “mirata” tolleranza a loro favore.
Poi perché l’errore per essere giustificabile deve essere incolpevole (art. 3, Legge n. 689/81, comma 3). E mai può esserlo se chi viola la legge sa di farlo, come nel caso di Tizio. Peraltro l’errore deve cadere sul “fatto”, non sulla conoscenza del diritto.
Inoltre, sia consentito riflettere sul fatto che il giudice di pace che ha dato tale sorprendente soluzione al ricorso di Tizio, sembra, in qualche modo, aver rimosso uno dei principi fondamentali del diritto (peraltro, reiterato, in campo penale, all’art. 5 del relativo codice), che i latini esprimevano col brocardo “ignorantia legis non excusat “. Che, a ben vedere, si spinge ben oltre della soluzione tanto appropriatamente adottata dalla suprema corte di Cassazione.
Il fatto che io non conosca la legge, non giustifica il fatto che io la violi. Nel caso in trattazione, poi, se io sapendo di violarla potessi addurre a mia scusante che gli altri la violano senza conseguenze significarebbe che ormai la legge ha perso di obbligatorietà.
Pertanto, essendo il motivo manifestamente fondato la Corte di Cassazione, correttamente, accoglie il ricorso e annulla la sentenza di merito, rinviando ad altro giudice di pace la trattazione della causa e il relativo pronunciamento.

giovedì 29 gennaio 2009

Le multe e gli ausiliari del traffico

Circolazione stradale,contravvenzioni,ausiliari del traffico,competenza,limiti,motorini,aree
fonte:
http://www.eius.it/giurisprudenza/2009/001.asp

"Ne consegue che gli ausiliari del traffico, dell'una e dell'altra categoria, in tanto sono legittimati ad accertare e contestare violazioni a norme del codice della strada, in quanto dette violazioni concernano disposizioni in materia strettamente connessa all'attività svolta dall'impresa - di gestione dei posteggi pubblici o di trasporto pubblico delle persone - dalla quale dipendono ove l'ordinato e corretto esercizio di tale attività impediscano od in qualsiasi modo ostacolino o limitino.
Laddove, invece, le violazioni consistano in condotte diverse - quale, nella specie, il posteggio su di un marciapiedi non funzionale al posteggio od alla manovra in un'area in concessione e neppure alla circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici - l'accertamento può essere compiuto esclusivamente dagli agenti di cui all'art. 12 c.d.s. e non anche dagli ausiliari del traffico, di cui alla l. n. 127 del 1997, art. 17, comma 132 e, per quanto più interessa, 133."
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Fatto e Diritto
G.L. impugna per cassazione la sentenza 3 novembre 2005, n. 5899 con la quale il Giudice di pace di Bologna ne ha rigettato l'opposizione proposta avverso il verbale n. 583517 redatto nei suoi confronti il 6 aprile 2005 dalla polizia municipale della città per avere posteggiato un ciclomotore sul marciapiedi di Viale XII Giugno.
Parte intimata resiste con controricorso.
Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale fa pervenire requisitoria scritta nella quale conclude chiedendo la reiezione del ricorso per sua manifesta infondatezza.
Il Collegio, condividendo precedenti pronunzie di legittimità in controversie analoghe (Cass. 26 gennaio 2005, n. 1565, 7 aprile 2005, n. 7336, 17 febbraio 2006, n. 18186, 27 luglio 2007, n. 16777 e recentemente su ricorso 16954/06 deciso il 10 novembre 2008) ritiene di non poter recepire le opinioni e le conclusioni espresse dal P.G.
Né ciò osta alla procedura - ed alla pronunzia - in camera di consiglio, la cui inesperibilità è ravvisabile solo ove la Suprema Corte ritenga che non ricorrano le ipotesi di cui al primo comma dell'art. 375 c.p.c., ovvero che emergano condizioni incompatibili con una trattazione abbreviata, nel qual caso la causa deve essere rinviata alla pubblica udienza; ove, per contro, la Corte ritenga che la decisione del ricorso presenti aspetti d'evidenza compatibili con l'immediata decisione, ben può pronunziarsi per la manifesta fondatezza dell'impugnazione, anche nel caso in cui le conclusioni del P.G. fossero, all'opposto, per la manifesta infondatezza, e viceversa (ex pluribus, Cass. 11 giugno 2005, n. 12384, 3 novembre 2005, n. 21291 SS.UU.).
La l. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 132, ha stabilito che "i comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione".
Al comma 133, poi, il medesimo art. 17 dispone che "le funzioni di cui al comma 132 sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dalla l. 8 giugno 1990, n. 142, artt. 22 e 25, e successive modificazioni. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al primo periodo del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico, ai sensi del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 6, comma 4, lettera c)".
La l. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 68, comma 1, ha successivamente chiarito che "la l. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 132 e 133, si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 12, comma 1, lettera e), e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile" (comma 1). La norma ha, inoltre, stabilito che queste funzioni, "con gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali, nell'ambito delle categorie indicate dalla citata l. n. 127 del 1997, art. 17, comma 132 e 133" (comma 2), disponendo, altresì, che a detto personale "può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 158, lettere b) e c) e comma 2, lettera d)" (comma 3).
Il legislatore, in presenza ed in funzione di particolari esigenze del traffico cittadino, quali sono la gestione delle aree da riservare a parcheggio e l'esercizio del trasporto pubblico di persone, ha stabilito con le norme sopra richiamate che determinate funzioni, obiettivamente pubbliche, possano essere eccezionalmente svolte anche da soggetti privati i quali abbiano una particolare investitura da parte della pubblica amministrazione, in relazione al servizio svolto, in considerazione "della progressiva rilevanza dei problemi delle soste e parcheggi" (Corte cost., ord. n. 157 del 2001).
Inoltre, con la norma interpretativa sopra richiamata (art. 68, cit.) ha impresso ai verbali redatti dal succitato personale l'efficacia probatoria di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c.
L'art. 17, commi 132 e 133, tenuto conto della rilevanza e del carattere eccezionalmente derogatorio della funzioni conferite a soggetti che, sebbene siano estranei all'apparato della pubblica amministrazione e non compresi nel novero di quelli ai quali esse sono ordinariamente attribuite (art. 12 c.d.s.), vengono con provvedimento del sindaco legittimati all'esercizio di compiti di prevenzione ed accertamento di violazioni del codice della strada sanzionate in via amministrativa, deve ritenersi norma di stretta interpretazione (Cass. 7 aprile 2005, n. 7336 cit.).
Il legislatore, evidentemente conscio di tale natura delle dettate disposizioni, ha quindi avuto cura di puntualizzare che le funzioni, per i dipendenti delle imprese gestrici di pubblici posteggi, riguardano soltanto le "violazioni in materia di sosta" e "limitatamente alle aree oggetto di concessione", poiché la loro attribuzione è apparsa strumentale rispetto allo scopo di garantire la funzionalità dei posteggi, che concorre a ridurre, se non ad evitare, il grave problema del congestionamento della circolazione nei centri abitati.
In tal senso, è significativo che al personale in esame "può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli", ma esclusivamente nei casi previsti dall'art. 158, comma 2, lett. b), c), e d) (art. 68, comma 3, cit.), ovvero "dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento dei veicoli in sosta", "in seconda fila", "negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata" dei veicoli puntualmente indicati.
Analogamente, la l. n. 127 del 1997, art. 17, comma 133, come interpretato dalla l. n. 488 del 1999, art. 68, costituisce norma di stretta interpretazione per quanto riguarda le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di "sosta nelle aree oggetto di concessione", ove ne siano state concesse alle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, ed "inoltre" di "circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico" attribuite al personale ispettivo delle dette aziende.
Ne consegue che gli ausiliari del traffico, dell'una e dell'altra categoria, in tanto sono legittimati ad accertare e contestare violazioni a norme del codice della strada, in quanto dette violazioni concernano disposizioni in materia strettamente connessa all'attività svolta dall'impresa - di gestione dei posteggi pubblici o di trasporto pubblico delle persone - dalla quale dipendono ove l'ordinato e corretto esercizio di tale attività impediscano od in qualsiasi modo ostacolino o limitino.
Laddove, invece, le violazioni consistano in condotte diverse - quale, nella specie, il posteggio su di un marciapiedi non funzionale al posteggio od alla manovra in un'area in concessione e neppure alla circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici - l'accertamento può essere compiuto esclusivamente dagli agenti di cui all'art. 12 c.d.s. e non anche dagli ausiliari del traffico, di cui alla l. n. 127 del 1997, art. 17, comma 132 e, per quanto più interessa, 133.
Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata va conseguentemente cassata.
Peraltro, non risultando necessari ulteriori accertamenti di merito, emergendo dagli atti che la violazione di divieti posti da codice della strada è stata accertata da un soggetto non legittimato a detto accertamento ai sensi della l. n. 127 del 1997, art. 17, comma 133, la causa può essere decisa nel merito, con l'accoglimento dell'opposizione e la condanna del Comune di Bologna al pagamento delle spese del giudizio di merito e di quello di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, annulla il verbale di contestazione opposto; condanna il Comune di Bologna al pagamento delle spese di lite, che liquida, per il primo grado, in euro 700, di cui euro 600 per onorari e, per il grado di legittimità, in euro 500, di cui euro 400 per onorari, oltre accessori.

Le multe e gli ausiliari del traffico

Circolazione stradale,contravvenzioni,ausiliari del traffico,competenza,limiti,motorini,aree
fonte:
http://www.eius.it/giurisprudenza/2009/001.asp

"Ne consegue che gli ausiliari del traffico, dell'una e dell'altra categoria, in tanto sono legittimati ad accertare e contestare violazioni a norme del codice della strada, in quanto dette violazioni concernano disposizioni in materia strettamente connessa all'attività svolta dall'impresa - di gestione dei posteggi pubblici o di trasporto pubblico delle persone - dalla quale dipendono ove l'ordinato e corretto esercizio di tale attività impediscano od in qualsiasi modo ostacolino o limitino.
Laddove, invece, le violazioni consistano in condotte diverse - quale, nella specie, il posteggio su di un marciapiedi non funzionale al posteggio od alla manovra in un'area in concessione e neppure alla circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici - l'accertamento può essere compiuto esclusivamente dagli agenti di cui all'art. 12 c.d.s. e non anche dagli ausiliari del traffico, di cui alla l. n. 127 del 1997, art. 17, comma 132 e, per quanto più interessa, 133."
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Fatto e Diritto
G.L. impugna per cassazione la sentenza 3 novembre 2005, n. 5899 con la quale il Giudice di pace di Bologna ne ha rigettato l'opposizione proposta avverso il verbale n. 583517 redatto nei suoi confronti il 6 aprile 2005 dalla polizia municipale della città per avere posteggiato un ciclomotore sul marciapiedi di Viale XII Giugno.
Parte intimata resiste con controricorso.
Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale fa pervenire requisitoria scritta nella quale conclude chiedendo la reiezione del ricorso per sua manifesta infondatezza.
Il Collegio, condividendo precedenti pronunzie di legittimità in controversie analoghe (Cass. 26 gennaio 2005, n. 1565, 7 aprile 2005, n. 7336, 17 febbraio 2006, n. 18186, 27 luglio 2007, n. 16777 e recentemente su ricorso 16954/06 deciso il 10 novembre 2008) ritiene di non poter recepire le opinioni e le conclusioni espresse dal P.G.
Né ciò osta alla procedura - ed alla pronunzia - in camera di consiglio, la cui inesperibilità è ravvisabile solo ove la Suprema Corte ritenga che non ricorrano le ipotesi di cui al primo comma dell'art. 375 c.p.c., ovvero che emergano condizioni incompatibili con una trattazione abbreviata, nel qual caso la causa deve essere rinviata alla pubblica udienza; ove, per contro, la Corte ritenga che la decisione del ricorso presenti aspetti d'evidenza compatibili con l'immediata decisione, ben può pronunziarsi per la manifesta fondatezza dell'impugnazione, anche nel caso in cui le conclusioni del P.G. fossero, all'opposto, per la manifesta infondatezza, e viceversa (ex pluribus, Cass. 11 giugno 2005, n. 12384, 3 novembre 2005, n. 21291 SS.UU.).
La l. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 132, ha stabilito che "i comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione".
Al comma 133, poi, il medesimo art. 17 dispone che "le funzioni di cui al comma 132 sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dalla l. 8 giugno 1990, n. 142, artt. 22 e 25, e successive modificazioni. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al primo periodo del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico, ai sensi del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 6, comma 4, lettera c)".
La l. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 68, comma 1, ha successivamente chiarito che "la l. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 132 e 133, si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 12, comma 1, lettera e), e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile" (comma 1). La norma ha, inoltre, stabilito che queste funzioni, "con gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali, nell'ambito delle categorie indicate dalla citata l. n. 127 del 1997, art. 17, comma 132 e 133" (comma 2), disponendo, altresì, che a detto personale "può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 158, lettere b) e c) e comma 2, lettera d)" (comma 3).
Il legislatore, in presenza ed in funzione di particolari esigenze del traffico cittadino, quali sono la gestione delle aree da riservare a parcheggio e l'esercizio del trasporto pubblico di persone, ha stabilito con le norme sopra richiamate che determinate funzioni, obiettivamente pubbliche, possano essere eccezionalmente svolte anche da soggetti privati i quali abbiano una particolare investitura da parte della pubblica amministrazione, in relazione al servizio svolto, in considerazione "della progressiva rilevanza dei problemi delle soste e parcheggi" (Corte cost., ord. n. 157 del 2001).
Inoltre, con la norma interpretativa sopra richiamata (art. 68, cit.) ha impresso ai verbali redatti dal succitato personale l'efficacia probatoria di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c.
L'art. 17, commi 132 e 133, tenuto conto della rilevanza e del carattere eccezionalmente derogatorio della funzioni conferite a soggetti che, sebbene siano estranei all'apparato della pubblica amministrazione e non compresi nel novero di quelli ai quali esse sono ordinariamente attribuite (art. 12 c.d.s.), vengono con provvedimento del sindaco legittimati all'esercizio di compiti di prevenzione ed accertamento di violazioni del codice della strada sanzionate in via amministrativa, deve ritenersi norma di stretta interpretazione (Cass. 7 aprile 2005, n. 7336 cit.).
Il legislatore, evidentemente conscio di tale natura delle dettate disposizioni, ha quindi avuto cura di puntualizzare che le funzioni, per i dipendenti delle imprese gestrici di pubblici posteggi, riguardano soltanto le "violazioni in materia di sosta" e "limitatamente alle aree oggetto di concessione", poiché la loro attribuzione è apparsa strumentale rispetto allo scopo di garantire la funzionalità dei posteggi, che concorre a ridurre, se non ad evitare, il grave problema del congestionamento della circolazione nei centri abitati.
In tal senso, è significativo che al personale in esame "può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli", ma esclusivamente nei casi previsti dall'art. 158, comma 2, lett. b), c), e d) (art. 68, comma 3, cit.), ovvero "dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento dei veicoli in sosta", "in seconda fila", "negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata" dei veicoli puntualmente indicati.
Analogamente, la l. n. 127 del 1997, art. 17, comma 133, come interpretato dalla l. n. 488 del 1999, art. 68, costituisce norma di stretta interpretazione per quanto riguarda le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di "sosta nelle aree oggetto di concessione", ove ne siano state concesse alle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, ed "inoltre" di "circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico" attribuite al personale ispettivo delle dette aziende.
Ne consegue che gli ausiliari del traffico, dell'una e dell'altra categoria, in tanto sono legittimati ad accertare e contestare violazioni a norme del codice della strada, in quanto dette violazioni concernano disposizioni in materia strettamente connessa all'attività svolta dall'impresa - di gestione dei posteggi pubblici o di trasporto pubblico delle persone - dalla quale dipendono ove l'ordinato e corretto esercizio di tale attività impediscano od in qualsiasi modo ostacolino o limitino.
Laddove, invece, le violazioni consistano in condotte diverse - quale, nella specie, il posteggio su di un marciapiedi non funzionale al posteggio od alla manovra in un'area in concessione e neppure alla circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici - l'accertamento può essere compiuto esclusivamente dagli agenti di cui all'art. 12 c.d.s. e non anche dagli ausiliari del traffico, di cui alla l. n. 127 del 1997, art. 17, comma 132 e, per quanto più interessa, 133.
Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata va conseguentemente cassata.
Peraltro, non risultando necessari ulteriori accertamenti di merito, emergendo dagli atti che la violazione di divieti posti da codice della strada è stata accertata da un soggetto non legittimato a detto accertamento ai sensi della l. n. 127 del 1997, art. 17, comma 133, la causa può essere decisa nel merito, con l'accoglimento dell'opposizione e la condanna del Comune di Bologna al pagamento delle spese del giudizio di merito e di quello di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, annulla il verbale di contestazione opposto; condanna il Comune di Bologna al pagamento delle spese di lite, che liquida, per il primo grado, in euro 700, di cui euro 600 per onorari e, per il grado di legittimità, in euro 500, di cui euro 400 per onorari, oltre accessori.

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