Riscatto immobili abitativi: "valore normale" senza riduzione
Immobili abitativi in leasing, il riscatto avviene al "valore normale": Risoluzione delle Entrate Con Risoluzione 22 giugno 2009, n. 163, l'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alle operazioni di riscatto di immobili di tipo abitativo in leasing. In particolare, l'Agenzia ha richiamato la Circolare n. 12/2007 riferita agli immobili strumentali precisando che ai fini dell'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, anche la base imponibile degli immobili abitativi da riscattare al termine del contratto di leasing è pari al c.d. "valore normale", costituito dal prezzo di riscatto del bene, aumentato dei canoni di leasing depurati della componente finanziaria. Le riduzioni delle imposte ipocatastali e lo scomputo dell'imposta di registro, diversamente, ai sensi dell'articolo 35, D.L. n. 223/2006 sono agevolazioni riferite esclusivamente ai fabbricati strumentali. Fonte: www.seac.it Articolo pubblicato in data 27.6.2009