domenica 18 giugno 2023

 Società semplice per la gestione di immobili e partecipazioni sociali

I vantaggi della gestione degli immobili tramite conferimento

 in una società semplice: dalla flessibilità organizzativa e 

gestoria alla tutela del patrimonio familiare


Di Erika Terlati

Praticante Notaio

Pubblicato il 17/06/2023


La società semplice è un tipo sociale che si caratterizza 

per il fatto che non può avere ad oggetto l'esercizio 

di un'attività commerciale.

Tradizionalmente, pertanto, escluso l’esercizio di attività 

di tipo commerciale, si è fatto ricorso a tale istituto per 

l'esercizio in forma associata di attività di tipo agricolo. 

Tuttavia, si osserva come il limite incontrato dal suo oggetto 

sociale lascia spazio alla possibilità che questo, oltre 

all'esercizio di un'attività di tipo agrario, possa 

consistere anche nella gestione sia 

del patrimonio immobiliare che 

di quote e partecipazioni sociali.


Ammissibilità

L'ammissibilità della società semplice 

di gestione di immobili, mobili 

registrati e partecipazioni sociali 

è stata sostenuta nelle massime 

G.A.10 e O.A.11 del Comitato 

dei Consigli Notarili del 

Triveneto sulla base delle 

seguenti argomentazioni.


Innanzitutto, si afferma che, 

per quanto ampio possa 

essere un oggetto sociale 

così individuato, la regola 

dettata dall'art. 1369 c.c. 

di interpretazione delle 

espressioni utilizzate 

in un contratto impone 

che queste siano intese nel 

senso più conveniente alla 

natura e all'oggetto del 

contratto stesso, con la 

conseguenza che, laddove 

un contratto di società 

semplice abbia ad oggetto 

sociale la gestione del 

patrimonio mobiliare 

ed immobiliare, questo è da

 intendersi, in ogni caso, limitato 

all'esercizio in comune di un'attività 

economica non commerciale allo 

scopo di dividerne gli utili, come 

emerge dal combinato disposto degli 

artt. 2247, 2248 e 2249 commi 1 e 2 c.c., 

relativi, rispettivamente, alla definizione 

del contratto di società, alla comunione 

a scopo di godimento e ai diversi 

tipi di società.

Così, esemplificativamente, l’attività svolta dalla 

società semplice non potrà consistere, visto l’art. 2249, comma 1, c.c.,

 nella locazione di appartamenti-vacanze, in quanto 

quest'ultima è un'attività idonea ad integrare gli 

estremi dell'attività commerciale, né potrà 

essere prevista la facoltà per i soci di utilizzare 

personalmente i beni conferiti - dovendosi più 

correttamente ricondurre questa fattispecie 

nell’ambito della comunione di godimento 

(art. 2248 c.c.) - dal momento che il contratto 

sociale, ex art. 2247 c.c., si caratterizza 

per il vincolo di destinazione produttivo/economico 

che imprime a detti beni. La società semplice, 

pertanto, potrà avere ad oggetto la locazione 

in maniera stabile delle unità immobiliari 

di cui la società stessa è proprietaria, senza 

che siano erogati servizi accessori per evitare 

che l’attività posta in essere integri gli 

estremi di quella commerciale.


Infine, viene evidenziato che lo stesso 

legislatore, avendo ammesso la legittimità 

della trasformazione di una società di tipo 

commerciale in una società semplice di mera 

gestione, ha chiaramente compiuto una scelta 

di sistema che senza alcun dubbio lascia spazio, 

all'interno del nostro ordinamento giuridico, 

alle società semplici di gestione di beni.


Si segnala, inoltre, che l’ammissibilità della 

società semplice di gestione del patrimonio 

immobiliare in quanto esercente attività non 

commerciale, oltre ad essere sostenuta dalla 

dottrina notarile, è stata riconosciuta anche 

dalla giurisprudenza, sia di legittimità che 

di merito (tra le altre, Cass. n. 126/2018, 

Trib. Roma n. 8711/2016, Trib. Monza n. 737/2021).


Vantaggi

I vantaggi che si riscontrano laddove si opti 

per la gestione del patrimonio immobiliare 

tramite il suo conferimento in una società 

semplice si coniugano, in primo luogo, 

con la flessibilità organizzativa e gestoria 

di tale tipo di società. Infatti, dal momento 

che è estraneo al loro oggetto sociale 

l'esercizio di un'attività di tipo commerciale, 

le società semplici non sono soggette agli 

obblighi di tenuta dei libri e delle scritture 

contabili di cui all'art. 2214 c.c. 

(salvo l'obbligo di rendiconto), né rientrano 

tra i soggetti fallibili, con l'ulteriore e 

connesso vantaggio che i soci non corrono 

il rischio che un eventuale fallimento 

della società - eventualità, invero, 

piuttosto blanda, stando quanto osservato infra - 

si estenda alla loro persona; inoltre, la società 

semplice può essere costituita anche 

tramite una scrittura privata e non è soggetta 

ad obblighi pubblicitari se non per dare prova ai terzi 

dell'intestazione dei beni (c.d. pubblicità notizia).


In secondo luogo, la società semplice, 

escludendo l'applicabilità delle regole 

codicistiche dettate in tema di comunione 

ordinaria ai beni conferiti, si presenta come 

quello strumento giuridico che riesce meglio 

a tutelare il patrimonio familiare. In particolare, 

i creditori personali dei soci, come chiarito 

dalla Corte di Cassazione, non potranno espropriare - 

a differenza dei creditori del comproprietario 

di beni immobili, i quali possono pignorare 

la quota di comproprietà del loro debitore - le quote 

della società semplice di cui è titolare il socio-debitore, 

perché tali quote, salvo diversa disposizione dell’atto 

costitutivo, non possono trasferirsi se non con il 

consenso di tutti i soci ovvero di quelli che 

rappresentano la maggioranza del capitale sociale, 

dal momento che i rapporti fra i soci, in tale tipo 

di società, si caratterizzano per l’intuitu 

personae, avendo rilievo, in altri termini, 

ai fini della sussistenza del vincolo sociale, 

l’identità e le qualità della persona del socio; 

inoltre, la regola dell’intrasmissibilità della quota, 

ex art. 2284 c.c., evita che possano avere luogo 

comproprietà non volute, poiché gli eredi 

del socio defunto avranno diritto esclusivamente 

alla liquidazione della quota del de cuius.


Infine, bisogna osservare che l’autonomia 

patrimoniale imperfetta della società semplice 

non costituisce un limite per i vantaggi a cui dà 

luogo la società semplice immobiliare perché, 

pur importando la responsabilità patrimoniale 

solidale ed illimitata dei soci per i debiti sociali 

in caso di incapienza del patrimonio sociale, 

questa evenienza potrà difficilmente verificarsi 

nel caso di attività non commerciale, 

di mera gestione di beni.

 Società semplice per la gestione di immobili e partecipazioni sociali

I vantaggi della gestione degli immobili tramite conferimento

 in una società semplice: dalla flessibilità organizzativa e 

gestoria alla tutela del patrimonio familiare


Di Erika Terlati

Praticante Notaio

Pubblicato il 17/06/2023


La società semplice è un tipo sociale che si caratterizza 

per il fatto che non può avere ad oggetto l'esercizio 

di un'attività commerciale.

Tradizionalmente, pertanto, escluso l’esercizio di attività 

di tipo commerciale, si è fatto ricorso a tale istituto per 

l'esercizio in forma associata di attività di tipo agricolo. 

Tuttavia, si osserva come il limite incontrato dal suo oggetto 

sociale lascia spazio alla possibilità che questo, oltre 

all'esercizio di un'attività di tipo agrario, possa 

consistere anche nella gestione sia 

del patrimonio immobiliare che 

di quote e partecipazioni sociali.


Ammissibilità

L'ammissibilità della società semplice 

di gestione di immobili, mobili 

registrati e partecipazioni sociali 

è stata sostenuta nelle massime 

G.A.10 e O.A.11 del Comitato 

dei Consigli Notarili del 

Triveneto sulla base delle 

seguenti argomentazioni.


Innanzitutto, si afferma che, 

per quanto ampio possa 

essere un oggetto sociale 

così individuato, la regola 

dettata dall'art. 1369 c.c. 

di interpretazione delle 

espressioni utilizzate 

in un contratto impone 

che queste siano intese nel 

senso più conveniente alla 

natura e all'oggetto del 

contratto stesso, con la 

conseguenza che, laddove 

un contratto di società 

semplice abbia ad oggetto 

sociale la gestione del 

patrimonio mobiliare 

ed immobiliare, questo è da

 intendersi, in ogni caso, limitato 

all'esercizio in comune di un'attività 

economica non commerciale allo 

scopo di dividerne gli utili, come 

emerge dal combinato disposto degli 

artt. 2247, 2248 e 2249 commi 1 e 2 c.c., 

relativi, rispettivamente, alla definizione 

del contratto di società, alla comunione 

a scopo di godimento e ai diversi 

tipi di società.

Così, esemplificativamente, l’attività svolta dalla 

società semplice non potrà consistere, visto l’art. 2249, comma 1, c.c.,

 nella locazione di appartamenti-vacanze, in quanto 

quest'ultima è un'attività idonea ad integrare gli 

estremi dell'attività commerciale, né potrà 

essere prevista la facoltà per i soci di utilizzare 

personalmente i beni conferiti - dovendosi più 

correttamente ricondurre questa fattispecie 

nell’ambito della comunione di godimento 

(art. 2248 c.c.) - dal momento che il contratto 

sociale, ex art. 2247 c.c., si caratterizza 

per il vincolo di destinazione produttivo/economico 

che imprime a detti beni. La società semplice, 

pertanto, potrà avere ad oggetto la locazione 

in maniera stabile delle unità immobiliari 

di cui la società stessa è proprietaria, senza 

che siano erogati servizi accessori per evitare 

che l’attività posta in essere integri gli 

estremi di quella commerciale.


Infine, viene evidenziato che lo stesso 

legislatore, avendo ammesso la legittimità 

della trasformazione di una società di tipo 

commerciale in una società semplice di mera 

gestione, ha chiaramente compiuto una scelta 

di sistema che senza alcun dubbio lascia spazio, 

all'interno del nostro ordinamento giuridico, 

alle società semplici di gestione di beni.


Si segnala, inoltre, che l’ammissibilità della 

società semplice di gestione del patrimonio 

immobiliare in quanto esercente attività non 

commerciale, oltre ad essere sostenuta dalla 

dottrina notarile, è stata riconosciuta anche 

dalla giurisprudenza, sia di legittimità che 

di merito (tra le altre, Cass. n. 126/2018, 

Trib. Roma n. 8711/2016, Trib. Monza n. 737/2021).


Vantaggi

I vantaggi che si riscontrano laddove si opti 

per la gestione del patrimonio immobiliare 

tramite il suo conferimento in una società 

semplice si coniugano, in primo luogo, 

con la flessibilità organizzativa e gestoria 

di tale tipo di società. Infatti, dal momento 

che è estraneo al loro oggetto sociale 

l'esercizio di un'attività di tipo commerciale, 

le società semplici non sono soggette agli 

obblighi di tenuta dei libri e delle scritture 

contabili di cui all'art. 2214 c.c. 

(salvo l'obbligo di rendiconto), né rientrano 

tra i soggetti fallibili, con l'ulteriore e 

connesso vantaggio che i soci non corrono 

il rischio che un eventuale fallimento 

della società - eventualità, invero, 

piuttosto blanda, stando quanto osservato infra - 

si estenda alla loro persona; inoltre, la società 

semplice può essere costituita anche 

tramite una scrittura privata e non è soggetta 

ad obblighi pubblicitari se non per dare prova ai terzi 

dell'intestazione dei beni (c.d. pubblicità notizia).


In secondo luogo, la società semplice, 

escludendo l'applicabilità delle regole 

codicistiche dettate in tema di comunione 

ordinaria ai beni conferiti, si presenta come 

quello strumento giuridico che riesce meglio 

a tutelare il patrimonio familiare. In particolare, 

i creditori personali dei soci, come chiarito 

dalla Corte di Cassazione, non potranno espropriare - 

a differenza dei creditori del comproprietario 

di beni immobili, i quali possono pignorare 

la quota di comproprietà del loro debitore - le quote 

della società semplice di cui è titolare il socio-debitore, 

perché tali quote, salvo diversa disposizione dell’atto 

costitutivo, non possono trasferirsi se non con il 

consenso di tutti i soci ovvero di quelli che 

rappresentano la maggioranza del capitale sociale, 

dal momento che i rapporti fra i soci, in tale tipo 

di società, si caratterizzano per l’intuitu 

personae, avendo rilievo, in altri termini, 

ai fini della sussistenza del vincolo sociale, 

l’identità e le qualità della persona del socio; 

inoltre, la regola dell’intrasmissibilità della quota, 

ex art. 2284 c.c., evita che possano avere luogo 

comproprietà non volute, poiché gli eredi 

del socio defunto avranno diritto esclusivamente 

alla liquidazione della quota del de cuius.


Infine, bisogna osservare che l’autonomia 

patrimoniale imperfetta della società semplice 

non costituisce un limite per i vantaggi a cui dà 

luogo la società semplice immobiliare perché, 

pur importando la responsabilità patrimoniale 

solidale ed illimitata dei soci per i debiti sociali 

in caso di incapienza del patrimonio sociale, 

questa evenienza potrà difficilmente verificarsi 

nel caso di attività non commerciale, 

di mera gestione di beni.

 

Società semplice per la gestione di immobili e partecipazioni sociali
I vantaggi della gestione degli immobili tramite conferimento in una società semplice: dalla flessibilità organizzativa e gestoria alla tutela del patrimonio familiare
Di Erika Terlati Praticante Notaio
Pubblicato il 17/06/2023
in www.altalex.com
La società semplice è un tipo sociale che si caratterizza per il fatto che non può avere ad oggetto l'esercizio di un'attività commerciale.
Tradizionalmente, pertanto, escluso l’esercizio di attività di tipo commerciale, si è fatto ricorso a tale istituto per l'esercizio in forma associata di attività di tipo agricolo. Tuttavia, si osserva come il limite incontrato dal suo oggetto sociale lascia spazio alla possibilità che questo, oltre all'esercizio di un'attività di tipo agrario, possa consistere anche nella gestione sia del patrimonio immobiliare che di quote e partecipazioni sociali.
Ammissibilità
L'ammissibilità della società semplice di gestione di immobili, mobili registrati e partecipazioni sociali è stata sostenuta nelle massime G.A.10 e O.A.11 del Comitato dei Consigli Notarili del Triveneto sulla base delle seguenti argomentazioni.
Innanzitutto, si afferma che, per quanto ampio possa essere un oggetto sociale così individuato, la regola dettata dall'art. 1369 c.c. di interpretazione delle espressioni utilizzate in un contratto impone che queste siano intese nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto stesso, con la conseguenza che, laddove un contratto di società semplice abbia ad oggetto sociale la gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare, questo è da intendersi, in ogni caso, limitato all'esercizio in comune di un'attività economica non commerciale allo scopo di dividerne gli utili, come emerge dal combinato disposto degli artt. 2247, 2248 e 2249 commi 1 e 2 c.c., relativi, rispettivamente, alla definizione del contratto di società, alla comunione a scopo di godimento e ai diversi tipi di società.
Così, esemplificativamente, l’attività svolta dalla società semplice non potrà consistere, visto l’art. 2249, comma 1, c.c., nella locazione di appartamenti-vacanze, in quanto quest'ultima è un'attività idonea ad integrare gli estremi dell'attività commerciale, né potrà essere prevista la facoltà per i soci di utilizzare personalmente i beni conferiti - dovendosi più correttamente ricondurre questa fattispecie nell’ambito della comunione di godimento (art. 2248 c.c.) - dal momento che il contratto sociale, ex art. 2247 c.c., si caratterizza per il vincolo di destinazione produttivo/economico che imprime a detti beni. La società semplice, pertanto, potrà avere ad oggetto la locazione in maniera stabile delle unità immobiliari di cui la società stessa è proprietaria, senza che siano erogati servizi accessori per evitare che l’attività posta in essere integri gli estremi di quella commerciale.
Infine, viene evidenziato che lo stesso legislatore, avendo ammesso la legittimità della trasformazione di una società di tipo commerciale in una società semplice di mera gestione, ha chiaramente compiuto una scelta di sistema che senza alcun dubbio lascia spazio, all'interno del nostro ordinamento giuridico, alle società semplici di gestione di beni.
Si segnala, inoltre, che l’ammissibilità della società semplice di gestione del patrimonio immobiliare in quanto esercente attività non commerciale, oltre ad essere sostenuta dalla dottrina notarile, è stata riconosciuta anche dalla giurisprudenza, sia di legittimità che di merito (tra le altre, Cass. n. 126/2018, Trib. Roma n. 8711/2016, Trib. Monza n. 737/2021).
Vantaggi
I vantaggi che si riscontrano laddove si opti per la gestione del patrimonio immobiliare tramite il suo conferimento in una società semplice si coniugano, in primo luogo, con la flessibilità organizzativa e gestoria di tale tipo di società. Infatti, dal momento che è estraneo al loro oggetto sociale l'esercizio di un'attività di tipo commerciale, le società semplici non sono soggette agli obblighi di tenuta dei libri e delle scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c. (salvo l'obbligo di rendiconto), né rientrano tra i soggetti fallibili, con l'ulteriore e connesso vantaggio che i soci non corrono il rischio che un eventuale fallimento della società - eventualità, invero, piuttosto blanda, stando quanto osservato infra - si estenda alla loro persona; inoltre, la società semplice può essere costituita anche tramite una scrittura privata e non è soggetta ad obblighi pubblicitari se non per dare prova ai terzi dell'intestazione dei beni (c.d. pubblicità notizia).
In secondo luogo, la società semplice, escludendo l'applicabilità delle regole codicistiche dettate in tema di comunione ordinaria ai beni conferiti, si presenta come quello strumento giuridico che riesce meglio a tutelare il patrimonio familiare. In particolare, i creditori personali dei soci, come chiarito dalla Corte di Cassazione, non potranno espropriare - a differenza dei creditori del comproprietario di beni immobili, i quali possono pignorare la quota di comproprietà del loro debitore - le quote della società semplice di cui è titolare il socio-debitore, perché tali quote, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, non possono trasferirsi se non con il consenso di tutti i soci ovvero di quelli che rappresentano la maggioranza del capitale sociale, dal momento che i rapporti fra i soci, in tale tipo di società, si caratterizzano per l’intuitu personae, avendo rilievo, in altri termini, ai fini della sussistenza del vincolo sociale, l’identità e le qualità della persona del socio; inoltre, la regola dell’intrasmissibilità della quota, ex art. 2284 c.c., evita che possano avere luogo comproprietà non volute, poiché gli eredi del socio defunto avranno diritto esclusivamente alla liquidazione della quota del de cuius.
Infine, bisogna osservare che l’autonomia patrimoniale imperfetta della società semplice non costituisce un limite per i vantaggi a cui dà luogo la società semplice immobiliare perché, pur importando la responsabilità patrimoniale solidale ed illimitata dei soci per i debiti sociali in caso di incapienza del patrimonio sociale, questa evenienza potrà difficilmente verificarsi nel caso di attività non commerciale, di mera gestione di beni.

 

Società semplice per la gestione di immobili e partecipazioni sociali
I vantaggi della gestione degli immobili tramite conferimento in una società semplice: dalla flessibilità organizzativa e gestoria alla tutela del patrimonio familiare
Di Erika Terlati Praticante Notaio
Pubblicato il 17/06/2023
in www.altalex.com
La società semplice è un tipo sociale che si caratterizza per il fatto che non può avere ad oggetto l'esercizio di un'attività commerciale.
Tradizionalmente, pertanto, escluso l’esercizio di attività di tipo commerciale, si è fatto ricorso a tale istituto per l'esercizio in forma associata di attività di tipo agricolo. Tuttavia, si osserva come il limite incontrato dal suo oggetto sociale lascia spazio alla possibilità che questo, oltre all'esercizio di un'attività di tipo agrario, possa consistere anche nella gestione sia del patrimonio immobiliare che di quote e partecipazioni sociali.
Ammissibilità
L'ammissibilità della società semplice di gestione di immobili, mobili registrati e partecipazioni sociali è stata sostenuta nelle massime G.A.10 e O.A.11 del Comitato dei Consigli Notarili del Triveneto sulla base delle seguenti argomentazioni.
Innanzitutto, si afferma che, per quanto ampio possa essere un oggetto sociale così individuato, la regola dettata dall'art. 1369 c.c. di interpretazione delle espressioni utilizzate in un contratto impone che queste siano intese nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto stesso, con la conseguenza che, laddove un contratto di società semplice abbia ad oggetto sociale la gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare, questo è da intendersi, in ogni caso, limitato all'esercizio in comune di un'attività economica non commerciale allo scopo di dividerne gli utili, come emerge dal combinato disposto degli artt. 2247, 2248 e 2249 commi 1 e 2 c.c., relativi, rispettivamente, alla definizione del contratto di società, alla comunione a scopo di godimento e ai diversi tipi di società.
Così, esemplificativamente, l’attività svolta dalla società semplice non potrà consistere, visto l’art. 2249, comma 1, c.c., nella locazione di appartamenti-vacanze, in quanto quest'ultima è un'attività idonea ad integrare gli estremi dell'attività commerciale, né potrà essere prevista la facoltà per i soci di utilizzare personalmente i beni conferiti - dovendosi più correttamente ricondurre questa fattispecie nell’ambito della comunione di godimento (art. 2248 c.c.) - dal momento che il contratto sociale, ex art. 2247 c.c., si caratterizza per il vincolo di destinazione produttivo/economico che imprime a detti beni. La società semplice, pertanto, potrà avere ad oggetto la locazione in maniera stabile delle unità immobiliari di cui la società stessa è proprietaria, senza che siano erogati servizi accessori per evitare che l’attività posta in essere integri gli estremi di quella commerciale.
Infine, viene evidenziato che lo stesso legislatore, avendo ammesso la legittimità della trasformazione di una società di tipo commerciale in una società semplice di mera gestione, ha chiaramente compiuto una scelta di sistema che senza alcun dubbio lascia spazio, all'interno del nostro ordinamento giuridico, alle società semplici di gestione di beni.
Si segnala, inoltre, che l’ammissibilità della società semplice di gestione del patrimonio immobiliare in quanto esercente attività non commerciale, oltre ad essere sostenuta dalla dottrina notarile, è stata riconosciuta anche dalla giurisprudenza, sia di legittimità che di merito (tra le altre, Cass. n. 126/2018, Trib. Roma n. 8711/2016, Trib. Monza n. 737/2021).
Vantaggi
I vantaggi che si riscontrano laddove si opti per la gestione del patrimonio immobiliare tramite il suo conferimento in una società semplice si coniugano, in primo luogo, con la flessibilità organizzativa e gestoria di tale tipo di società. Infatti, dal momento che è estraneo al loro oggetto sociale l'esercizio di un'attività di tipo commerciale, le società semplici non sono soggette agli obblighi di tenuta dei libri e delle scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c. (salvo l'obbligo di rendiconto), né rientrano tra i soggetti fallibili, con l'ulteriore e connesso vantaggio che i soci non corrono il rischio che un eventuale fallimento della società - eventualità, invero, piuttosto blanda, stando quanto osservato infra - si estenda alla loro persona; inoltre, la società semplice può essere costituita anche tramite una scrittura privata e non è soggetta ad obblighi pubblicitari se non per dare prova ai terzi dell'intestazione dei beni (c.d. pubblicità notizia).
In secondo luogo, la società semplice, escludendo l'applicabilità delle regole codicistiche dettate in tema di comunione ordinaria ai beni conferiti, si presenta come quello strumento giuridico che riesce meglio a tutelare il patrimonio familiare. In particolare, i creditori personali dei soci, come chiarito dalla Corte di Cassazione, non potranno espropriare - a differenza dei creditori del comproprietario di beni immobili, i quali possono pignorare la quota di comproprietà del loro debitore - le quote della società semplice di cui è titolare il socio-debitore, perché tali quote, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, non possono trasferirsi se non con il consenso di tutti i soci ovvero di quelli che rappresentano la maggioranza del capitale sociale, dal momento che i rapporti fra i soci, in tale tipo di società, si caratterizzano per l’intuitu personae, avendo rilievo, in altri termini, ai fini della sussistenza del vincolo sociale, l’identità e le qualità della persona del socio; inoltre, la regola dell’intrasmissibilità della quota, ex art. 2284 c.c., evita che possano avere luogo comproprietà non volute, poiché gli eredi del socio defunto avranno diritto esclusivamente alla liquidazione della quota del de cuius.
Infine, bisogna osservare che l’autonomia patrimoniale imperfetta della società semplice non costituisce un limite per i vantaggi a cui dà luogo la società semplice immobiliare perché, pur importando la responsabilità patrimoniale solidale ed illimitata dei soci per i debiti sociali in caso di incapienza del patrimonio sociale, questa evenienza potrà difficilmente verificarsi nel caso di attività non commerciale, di mera gestione di beni.
DIVIETO DI RESPINGIMENTO E PROTEZIONE DEL DIRITTO ALLA VITA PRIVATA E FAMILIARE (ART. 8 CEDU) E ART. 5 DLGS 286/98 
DAL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI COSTITUZIONALI E SOVRANAZIONALI NASCE UNA NUOVA PROTEZIONE SPECIALE DI STAMPO PRETORIO

Con la conversione in legge del dl immigrazione, è entrata in vigore la disposizione che ha ora definitivamente soppresso l'art. 19, comma 11, terzo e quarto periodo, del Dlgs 286/98, facendo così venir meno il divieto di respingimento ed espulsione dello straniero in ragione del rispetto della sua vita privata e familiare.

Anche a seguito delle modifiche con la lege di conversione all'art. 7 del Dl "Cutro" resta sempre rilasciabile permesso di soggiorno allo straniero che si trova in una delle altre tre situazioni in cui, per effetto di norme costituzionali o internazionali, l'art. 19 Dlgs 286/1998 prevede tutt'ora il divieto di espulsione o di respingimento ossia
1. rischio di non essere protetto da persecuzione nello stato di origine o di invio
2 rischi di subire nello stato di origine o d invio torture o trattamenti inumani o degradanti
 3 divieto di rifiuto di rilascio o di rinnovo o i revoca del permesso di soggiorno in presenza di obblighi costituzionali o internazionali

A questo ultimo riguardo tra le molte problematiche ,spicca il contrasto della odierna riforma con l'art. 8 della Cedu peraltro interpretato in senso ampio dalla corte cedu, valorizzando legami familiari, presenza sul territorio azionale e sua durata, relazioni sociali intessute e operando un rigoroso bilanciamento, ad esempio in presenza di pregiudizi penali con riferimento alla tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare dello straniero e della violazione della riserva di legge ex  art 10 co 2 e 3 cost. laddove sancisce direttamente il diritto di asilo 

Il problema che pertanto giungerà al cospetto delle sezioni specializzate per l'immigrazione sarà quello di assicurare il rispetto degli obblighi internazionali e costituzionali in recepimento degli autorevoli rilievi del presidente della repubblica in subiecta materia e dell'eventuale azionabilità in giudizio degli art. 10 e 17 cost. in riferimento proprio all'art. 8 della cedu
Poi, visto che l'odierna novella non ha eliminato il richiamo al "rispetto degli obblighi costituzionali e sovranazionali" contenuto nell'art. 5, comma 6 Dlgs 286/98 inserito ex dl 130/2020 proprio tale riferimento potrebbe ritenersi sufficiente a mantenere in via pretoria il riconoscimento di questa forma di protezione speciale posta a tutela della vita privata e familiare distillandola (venuta meno la seconda parte dell0'art. 19 comma 11 DLgs 286/98) dagli artt. 10, direttamente comma 3, artt. 29, 30 e 31 Cost. e a livello sovranazionale dagli artt. 8 cedu e 7 della Carta di Nizza.
Se passasse questa linea interpretativa, la scelta soppressiva sarebbe superata dalla giurisprudenza in forza della prevalente cornice costituzionale e sovranazionale che ne costituisce fondamento, tenuto conto dei referenti eurounitari della protezione complementare ( si veda la cd direttiva rimpatri n. 2008(115/CE  che all'art. 6 paragrafo 4 accanto alle due protezioni maggiori rende possibile a ciascuno sato membro decidere il rilascio per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura un permesso di soggiorno autonomo "che conferisca il diritto di soggiornare a u n cittadino di paese terzo il cui soggiorno nel territorio sarebbe irregolare".

Residuerebbero però problemi di alla natura perchè occorrerebbe documentare tutto in modo diverso innanzi al giudice specializzato, probabilmente in modo più oneroso in mancanza di parametri legali interni per valutare il rischio di lesione al diritto al rispetto della vita privata e familiare, con conseguente aumento del contenzioso e della discrezionalità amministrativa circa gli elementi da valutare; il che renderà molto incerti gli esiti delle domande soprattutto di QUELLE PRESENTATE DIRETTAMENTE AL QUESTORE (opzione che resta sempre possibile)

Avv. Sara Cortesini - foro di Velletri


Decreto flussi: le istruzioni per le domande di nulla osta per il lavoro in somministrazione

Le agenzie per il lavoro possono fare domanda di nulla osta per l’ingresso di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro in somministraz...