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Visualizzazione dei post da luglio 18, 2010
RIORDINO PROCESSO AMMINISTRATIVO E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7.7.2010 –supplemento ordinario n. 148- il Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 avente ad oggetto il riordino delle norme sul processo amministrativo. Il testo ufficiale e completo è qui disponibile: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-07&task=dettaglio&numgu=156&redaz=010G0127&tmstp=1279635166924
RIORDINO PROCESSO AMMINISTRATIVO E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7.7.2010 –supplemento ordinario n. 148- il Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 avente ad oggetto il riordino delle norme sul processo amministrativo. Il testo ufficiale e completo è qui disponibile: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-07&task=dettaglio&numgu=156&redaz=010G0127&tmstp=1279635166924
La mediazione familiare alla luce del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 Articolo di Rossana Novati di Rossana Novati Questo contributo costituisce un tentativo di verificare se e in quale misura la mediazione di cui al Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, possa trovare applicazione in tema di diritto di famiglia, e con quali conseguenze. Sommario: 1. La cornice normativa - 2. I diritti disponibili in materia di separazione e divorzio - 3. Conseguenze - 4. L’obbligo di informativa di cui all’art. 4 comma 3 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28. 1. La cornice normativa 1.1. Il libro verde europeo della mediazione Nel 2002 la Commissione Europea pubblicava il “Libro verde relativo ai modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale”. Con il “Libro verde” la Commissione si prefiggeva lo scopo di rispondere al mandato politico del Consiglio di: “fare il punto della situ...
La mediazione familiare alla luce del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 Articolo di Rossana Novati di Rossana Novati Questo contributo costituisce un tentativo di verificare se e in quale misura la mediazione di cui al Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, possa trovare applicazione in tema di diritto di famiglia, e con quali conseguenze. Sommario: 1. La cornice normativa - 2. I diritti disponibili in materia di separazione e divorzio - 3. Conseguenze - 4. L’obbligo di informativa di cui all’art. 4 comma 3 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28. 1. La cornice normativa 1.1. Il libro verde europeo della mediazione Nel 2002 la Commissione Europea pubblicava il “Libro verde relativo ai modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale”. Con il “Libro verde” la Commissione si prefiggeva lo scopo di rispondere al mandato politico del Consiglio di: “fare il punto dell...
L’art. 151 disp. att. c.p.c. e la riunibilità delle “cause seriali” Articolo di Cataldo Bevacqua 19.01.2010  Cataldo Bevacqua L’art. 151 disp. att. c.p.c. e la riunibilità delle "cause seriali" di Cataldo Bevacqua In base all’art. 151 disp. att. c.p.c., per come novellato dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, “la riunione, ai sensi dell'articolo 274 del codice, dei procedimenti relativi a controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza e a controversie dinanzi al giudice di pace, connesse anche soltanto per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione, deve essere sempre disposta dal giudice, tranne nelle ipotesi che essa renda troppo gravoso o comunque ritardi eccessivamente il processo. In queste ipotesi la riunione, salvo gravi e motivate ragioni, è, comunque, disposta tra le controversie che si trovano nella stessa fase processuale. Analogamente si provvede nel giudizio di appello. Le ...
L’art. 151 disp. att. c.p.c. e la riunibilità delle “cause seriali” Articolo di Cataldo Bevacqua 19.01.2010  Cataldo Bevacqua L’art. 151 disp. att. c.p.c. e la riunibilità delle "cause seriali" di Cataldo Bevacqua In base all’art. 151 disp. att. c.p.c., per come novellato dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, “la riunione, ai sensi dell'articolo 274 del codice, dei procedimenti relativi a controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza e a controversie dinanzi al giudice di pace, connesse anche soltanto per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione, deve essere sempre disposta dal giudice, tranne nelle ipotesi che essa renda troppo gravoso o comunque ritardi eccessivamente il processo. In queste ipotesi la riunione, salvo gravi e motivate ragioni, è, comunque, disposta tra le controversie che si trovano nella stessa fase processuale. Analogamente si provvede nel giudizio di appello. Le...

E se un cane ti morde x strada .... chi paga ????

Danni da randagismo: anche il Comune è tenuto al risarcimento? Cassazione civile , sez. III, sentenza 16.03.2010 n° 10190 (Raffaele Plenteda) La violazione delle norme di legge sul randagismo, che impongono ai Comuni di assumere provvedimenti per evitare che gli animali randagi arrechino disturbo alle persone, nelle vie cittadine è fonte dell’obbligo dei Comuni di risarcire i danni che tali animali abbiano causato agli utenti delle strade Lo ha stabilito la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione nella sentenza 28 aprile 2010, n. 10190 la quale interviene nuovamente, sia pure con un succinto passaggio motivazionale, sulla vexata questio della legittimazione passiva e, quindi, dell’individuazione del soggetto pubblico legittimato a rispondere dei danni causati da animali randagi[1]. La disciplina di riferimento è rappresentata dalla Legge 281/91 recante “Legge-quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”. L'art. 2, nell’individuare gli strumenti riv...

E se un cane ti morde x strada .... chi paga ????

Danni da randagismo: anche il Comune è tenuto al risarcimento? Cassazione civile , sez. III, sentenza 16.03.2010 n° 10190 (Raffaele Plenteda) La violazione delle norme di legge sul randagismo, che impongono ai Comuni di assumere provvedimenti per evitare che gli animali randagi arrechino disturbo alle persone, nelle vie cittadine è fonte dell’obbligo dei Comuni di risarcire i danni che tali animali abbiano causato agli utenti delle strade Lo ha stabilito la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione nella sentenza 28 aprile 2010, n. 10190 la quale interviene nuovamente, sia pure con un succinto passaggio motivazionale, sulla vexata questio della legittimazione passiva e, quindi, dell’individuazione del soggetto pubblico legittimato a rispondere dei danni causati da animali randagi[1]. La disciplina di riferimento è rappresentata dalla Legge 281/91 recante “Legge-quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”. L'art. 2, nell’individuare gli strumenti r...