Guida in stato di ebbrezza e provvedimenti provvisori sulla patente
Cassazione civile , sez. II, sentenza 28.10.2009 n° 22844 (Cesira Cruciani)
Nella sentenza 28 ottobre 2009, n. 22844 della Sezione II civile, decisa dalla Suprema Corte, si è nuovamente affrontato il tema della sindacabilità dei provvedimenti provvisori di sospensione e del ritiro della patente, in conseguenza della commissione del reato di guida in stato di ebbrezza art. 186, C.d.S..
La condotta contemplata dall'art. 186 C.d.S. costituisce un fatto penalmente rilevante, cui può conseguire, quale sanzione amministrativa accessoria, la sospensione della patente di guida. La contestazione dell’illecito previsto sia dall’art. 186 che dall’art. 187, C.d.S. provoca l’inoltro al Prefetto del rapporto, ai fini dell’applicazione delle misure provvisorie e cautelari di competenza.
Avverso il provvedimento del Prefetto può essere proposta opposizione al Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa l’infrazione, secondo quanto previsto dalla Legge 689/81 (che costituisce la legge regolatrice in generale per l’opposizione a tutte le sanzioni amministrative). Così dispone l’ultimo comma dell’art. 223 C.d.S. che rimanda all’art. 205, C.d.S..
D'altra parte esula dall'ambito del procedimento disciplinato dalla L. n. 689/1981, e dei relativi poteri del giudice di pace, non soltanto l'annullamento del verbale di accertamento concernente tale condotta, redatto a fini penali, ma anche l'accertamento della esistenza del reato ipotizzato nel verbale stesso che è devoluta al giudice penale, essendo, invece, la competenza del giudice di pace limitata alla verifica della legittimità della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, e quindi, all'accertamento della sussistenza del fatto contestato solo nei limiti in cui tale accertamento sia funzionale alla valutazione della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa, atteso che in presenza dell'accertamento compiuto dai verbalizzanti della suddetta ipotesi di reato il Prefetto è tenuto, ai sensi dell'art. 223 C.d.S., comma 3, a disporre la misura cautelare della sospensione della patente di guida, a differenza dell'ipotesi di cui al secondo comma della norma citata in cui il provvedimento di sospensione postula la verifica di fondati elementi di una evidente responsabilità in ordine ai reati denunciati ai sensi dell'art. 222 C.d.S., commi 2 e 3 (casi in cui dalla violazione amministrativa siano derivati danni alle persone).
(Altalex, 10 marzo 2010. Nota di Cesira Cruciani)
SEZIONE II CIVILE
Sentenza 28 ottobre 2009, n. 22844
Svolgimento del processo
La Prefettura di Rovigo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 9 gennaio 2004 con la quale il giudice di pace di Rovigo, in accoglimento parziale della opposizione avanzata da F.R. avverso il verbale di contravvenzione elevatogli dalla Polizia Stradale di quella città per violazione dell'art. 186 C.d.S., comma 2, per guida sotto l'influenza di alcool, sospendeva la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida disposta con detto verbale fino all'accertamento del reato e all'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente eventualmente disposta dal giudice in sede penale.
L'intimato non si è costituito.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di ricorso si denunzia, in riferimento all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 186, 204 bis, 216 e 223 C.d.S., e della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23.
Osserva parte ricorrente che essendo stata l'opposizione proposta contro il ritiro della patente il quale, previsto dall'art. 223 C.d.S., comma 3, non costituisce sanzione amministrativa accessoria, il giudice di pace non sarebbe competente.
Ritiene poi censurabile la gravata sentenza anche nel merito non avendo essa fatto alcun cenno ai motivi per i quali non erano stati considerati i comportamenti sintomatici dell'ebbrezza da alcool per quanto indicati nel verbale.
Il ricorso è infondato.
Correttamente il giudice di pace ha ritenuto la propria competenza in ordine alla impugnazione da parte del F. del provvedimento di ritiro della patente di guida operato dagli agenti accertatori al momento dalla contestazione della violazione dell'art. 186 C.d.S., comma 2, per guida in stato di ebbrezza alcolica, conformemente a giurisprudenza di questa Suprema Corte (vedi l'ordinanza della Sezione 2^ n. 14932 del 2005, nonchè, da ultimo, S.U. sent. n. 2519 del 2006).
Del tutto generiche sono poi da considerarsi le censure di merito proposte dalla ricorrente Prefettura di Rovigo a fronte delle argomentazioni del giudice "a quo" in ordine al prudente dubbio da lui manifestato sul la legittimità del ritiro del documento di guida, posto che la documentazione agli atti aveva attestato che in effetti si erano verificate in sede di accertamento disfunzioni (l'apparecchio etilometro aveva dovuto essere più volte attivato per entrare in funzione,con risultati peraltro contestati in "toto" dall'opponente in quanto esagerati) e irregolarità (il risultato dell'alcooltest non era stato mostrato al conducente, nè gli era stato consegnato il tagliando come prescritto dal punto 4 dell'art. 379 reg. C.d.S.)
Alla stregua delle svolte considerazioni i proposto ricorso va respinto, mentre non vi e luogo a pronuncia sulle spese di questo giudizio stante la mancata costituzione dell'intimato.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2009.