martedì 7 settembre 2010

DANNI DA FAUNA SELVATICA, PAGA LA REGIONE



La fauna selvatica appartiene al patrimonio dello Stato, ma se causa danni la responsabilità è delle Regioni.



La Cassazione (Sentenza 7 aprile 2008, n. 8953) è intervenuta in materia di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici ed in particolare sul caso di un danno patito da un motociclista su una strada statale, invasa da animali selvatici. Per la Suprema Corte, alla Regione sono demandati poteri di gestione, tutela e controllo di tutte le specie della fauna selvatica, trattandosi di una materia devoluta alla competenza regionale e provinciale.

Nel percorrere una strada statale del cuneese, a bordo del proprio veicolo, un motociclista s'era scontrato con due caprioli che gli avevano tagliato la strada, così rovinando al suolo. Il risarcimento non tocca in questo caso al Ministero delle Finanze, bensì alla Regione che ha violato il Codice Civile ( Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno - Risarcimento per fatto illecito Art. 2040)

Infatti, il Collegio, pur partendo dal'assunto che la fauna selvatica appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato, rileva che la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante le "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", demanda alle Regioni a statuto ordinario l'emanazione di norme relative alla gestione e alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica e affida alle medesime i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando alle province le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna.


DANNI DA FAUNA SELVATICA, PAGA LA REGIONE

La fauna selvatica appartiene al patrimonio dello Stato, ma se causa danni la responsabilità è delle Regioni.

La Cassazione (Sentenza 7 aprile 2008, n. 8953) è intervenuta in materia di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici ed in particolare sul caso di un danno patito da un motociclista su una strada statale, invasa da animali selvatici. Per la Suprema Corte, alla Regione sono demandati poteri di gestione, tutela e controllo di tutte le specie della fauna selvatica, trattandosi di una materia devoluta alla competenza regionale e provinciale.
Nel percorrere una strada statale del cuneese, a bordo del proprio veicolo, un motociclista s'era scontrato con due caprioli che gli avevano tagliato la strada, così rovinando al suolo. Il risarcimento non tocca in questo caso al Ministero delle Finanze, bensì alla Regione che ha violato il Codice Civile ( Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno - Risarcimento per fatto illecito Art. 2040)
Infatti, il Collegio, pur partendo dal'assunto che la fauna selvatica appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato, rileva che la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante le "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", demanda alle Regioni a statuto ordinario l'emanazione di norme relative alla gestione e alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica e affida alle medesime i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando alle province le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna.

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