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Visualizzazione dei post da maggio 31, 2009

Privacy e Condominio

Avvisi condominiali, scadenza del contratto di locazione, vietata la diffusione dei dati personali Garante Privacy - Newsletter n. 319 del 12 febbraio 2009 Nelle bacheche del palazzo o in altri luoghi aperti al pubblico non si possono apporre avvisi contenenti dati personali che rendano identificabile, anche indirettamente, un condomino.Lo ha ribadito il Garante, nell'accogliere la segnalazione di un affittuario il quale lamentava una indebita diffusione di dati personali dovuta all'affissione di un avviso nella bacheca condominiale, in cui si dava notizia della prossima scadenza del suo contratto di locazione e della contestuale intimazione a lasciare l'immobile. Oltre al fatto che fossero stati diffusi nome, cognome e altri dati in grado di identificarlo l'interessato contestava anche il metodo utilizzato per dare la comunicazione agli altri condomini.A suo avviso, infatti, lo stesso risultato si sarebbe potuto raggiungere con modalità alternative, ad esempio con co...

Privacy e Condominio

Avvisi condominiali, scadenza del contratto di locazione, vietata la diffusione dei dati personali Garante Privacy - Newsletter n. 319 del 12 febbraio 2009 Nelle bacheche del palazzo o in altri luoghi aperti al pubblico non si possono apporre avvisi contenenti dati personali che rendano identificabile, anche indirettamente, un condomino.Lo ha ribadito il Garante, nell'accogliere la segnalazione di un affittuario il quale lamentava una indebita diffusione di dati personali dovuta all'affissione di un avviso nella bacheca condominiale, in cui si dava notizia della prossima scadenza del suo contratto di locazione e della contestuale intimazione a lasciare l'immobile. Oltre al fatto che fossero stati diffusi nome, cognome e altri dati in grado di identificarlo l'interessato contestava anche il metodo utilizzato per dare la comunicazione agli altri condomini.A suo avviso, infatti, lo stesso risultato si sarebbe potuto raggiungere con modalità alternative, ad esempio con co...

DURC e quant'altro: un breve memento perchè "repetita iuvant"

Obbligatoria la comunicazione per chi affida lavori a imprese edili La normativa in materia di lavoro, approvata con decreto legislativo 276 del 2003, prevede che nel settore dell’edilizia privata il committente dei lavori deve richiedere all’impresa esecutrice il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, la dichiarazione sull’organico medio annuo e sul tipo di contrattoapplicato alla manodopera e, infine, il certificato di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INAIL, INPS o Casse edili.Tutta la documentazione di cui sopra deve essere trasmessa al comune, indicando l’impresa esecutrice dei lavori. La mancanza del DURC comporta la sospensione della efficacia delle autorizzazioni comunali anche nel caso in cui nella esecuzione dei lavori subentri una nuova impresa a quelle inizialmente in attività.

DURC e quant'altro: un breve memento perchè "repetita iuvant"

Obbligatoria la comunicazione per chi affida lavori a imprese edili La normativa in materia di lavoro, approvata con decreto legislativo 276 del 2003, prevede che nel settore dell’edilizia privata il committente dei lavori deve richiedere all’impresa esecutrice il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, la dichiarazione sull’organico medio annuo e sul tipo di contrattoapplicato alla manodopera e, infine, il certificato di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INAIL, INPS o Casse edili.Tutta la documentazione di cui sopra deve essere trasmessa al comune, indicando l’impresa esecutrice dei lavori. La mancanza del DURC comporta la sospensione della efficacia delle autorizzazioni comunali anche nel caso in cui nella esecuzione dei lavori subentri una nuova impresa a quelle inizialmente in attività.

Esenzione I.C.I. anche con due unità immobiliari

L’aliquota Ici agevolata per l’abitazione principale si applica anche con due unità immobiliari Cass. civ., sez. V, 29 ottobre 2008, n. 25902 Ai fini dell'applicabilità dell'imposta comunale sugli immobili, La Suprema Corte, attraverso la sentenza in esame ha disposto che, il contemporaneo utilizzo di più di un'unità catastale come abitazione principale non costituisce ostacolo all'applicazione, per tutte le unità coinvolte, dell'aliquota prevista per l'abitazione principale.Pertanto l’aliquota Ici agevolata per l’abitazione principale si applica anche con due unità immobiliari, distintamente accatastate, purché per entrambe vi sia l’utilizzo come dimora abituale da parte del contribuente.Per i giudici la definizione di abitazione principale ( rigettando la risoluzione 6/2002 del Dipartimento per le politiche fiscali) non richiede l’unicità del fabbricato, quanto la sussistenza della specifica destinazione d’uso agevolata.Unico limite all'agevolazione è co...

Esenzione I.C.I. anche con due unità immobiliari

L’aliquota Ici agevolata per l’abitazione principale si applica anche con due unità immobiliari Cass. civ., sez. V, 29 ottobre 2008, n. 25902 Ai fini dell'applicabilità dell'imposta comunale sugli immobili, La Suprema Corte, attraverso la sentenza in esame ha disposto che, il contemporaneo utilizzo di più di un'unità catastale come abitazione principale non costituisce ostacolo all'applicazione, per tutte le unità coinvolte, dell'aliquota prevista per l'abitazione principale.Pertanto l’aliquota Ici agevolata per l’abitazione principale si applica anche con due unità immobiliari, distintamente accatastate, purché per entrambe vi sia l’utilizzo come dimora abituale da parte del contribuente.Per i giudici la definizione di abitazione principale ( rigettando la risoluzione 6/2002 del Dipartimento per le politiche fiscali) non richiede l’unicità del fabbricato, quanto la sussistenza della specifica destinazione d’uso agevolata.Unico limite all'agevolazione è co...

favoreggiamento Immigrazione Clandestina e affitti: il reato non c'è se il canone è contenuto

Alloggio per extracomunitari clandestini: l’affitto deve essere a prezzo di mercato, altrimenti il proprietario commette un reato Tribunale di Milano, Sentenza 12/05/2009, est. Corbetta Ai fini della sussistenza del reato di cui all’art.12, comma 5, d.lgs n.286 del 1998 ( disposizioni contro le immigrazioni clandestine) non basta la concessione ad un immigrato clandestino di locali ad uso abitativo in quanto, accanto a tale requisito obiettivo della condotta tipica del reato in questione, deve sussistere il cd requisito soggettivo e cioè l’autorità giudiziaria deve accertare in concreto se il proprietario dell’alloggio abbia inteso trarre un indebito vantaggio dalla condizione di illegalità dello straniero, quale contraente più debole, imponendogli condizioni onerose ed esorbitanti dall’equilibrio del rapporto contrattuale. Nel caso di specie, l’importo versato era parti ad euro 600,00 mensili e quindi, secondo la Cassazione, non può affermarsi che il proprietario abbia agito con il ...

favoreggiamento Immigrazione Clandestina e affitti: il reato non c'è se il canone è contenuto

Alloggio per extracomunitari clandestini: l’affitto deve essere a prezzo di mercato, altrimenti il proprietario commette un reato Tribunale di Milano, Sentenza 12/05/2009, est. Corbetta Ai fini della sussistenza del reato di cui all’art.12, comma 5, d.lgs n.286 del 1998 ( disposizioni contro le immigrazioni clandestine) non basta la concessione ad un immigrato clandestino di locali ad uso abitativo in quanto, accanto a tale requisito obiettivo della condotta tipica del reato in questione, deve sussistere il cd requisito soggettivo e cioè l’autorità giudiziaria deve accertare in concreto se il proprietario dell’alloggio abbia inteso trarre un indebito vantaggio dalla condizione di illegalità dello straniero, quale contraente più debole, imponendogli condizioni onerose ed esorbitanti dall’equilibrio del rapporto contrattuale. Nel caso di specie, l’importo versato era parti ad euro 600,00 mensili e quindi, secondo la Cassazione, non può affermarsi che il proprietario abbia agito con il ...