sabato 6 giugno 2009

Privacy e Condominio

Avvisi condominiali, scadenza del contratto di locazione, vietata la diffusione dei dati personali
Garante Privacy - Newsletter n. 319 del 12 febbraio 2009
Nelle bacheche del palazzo o in altri luoghi aperti al pubblico non si possono apporre avvisi contenenti dati personali che rendano identificabile, anche indirettamente, un condomino.Lo ha ribadito il Garante, nell'accogliere la segnalazione di un affittuario il quale lamentava una indebita diffusione di dati personali dovuta all'affissione di un avviso nella bacheca condominiale, in cui si dava notizia della prossima scadenza del suo contratto di locazione e della contestuale intimazione a lasciare l'immobile. Oltre al fatto che fossero stati diffusi nome, cognome e altri dati in grado di identificarlo l'interessato contestava anche il metodo utilizzato per dare la comunicazione agli altri condomini.A suo avviso, infatti, lo stesso risultato si sarebbe potuto raggiungere con modalità alternative, ad esempio con comunicazioni individuali lasciate nelle cassette per la posta. Dopo un primo intervento del Garante che aveva invitato il condominio ad adeguarsi alle prescrizioni già impartite in materia, in base alle quali si possono affiggere in spazi pubblici condominiali solo avvisi di carattere generale, finalizzati alla comunicazione di eventi di interesse comune, l'amministratore aveva risposto di aver sostituito il primo avviso con un secondo, di tenore analogo, ma privo di dati personali.Non soddisfatto il segnalante, faceva comunque notare che il nuovo avviso posto in bacheca conteneva ancora indicazioni (piano in cui si trova l'immobile, l'interno) in grado di identificarlo, seppur indirettamente. L'Autorità ha dato ragione al locatario dell'appartamento e ha vietato, con un provvedimento di cui è stato relatore Mauro Paissan, la diffusione bacheca o in altro luogo visibile a chiunque - dei dati personali riferiti, anche indirettamente, al segnalante.

Privacy e Condominio

Avvisi condominiali, scadenza del contratto di locazione, vietata la diffusione dei dati personali
Garante Privacy - Newsletter n. 319 del 12 febbraio 2009
Nelle bacheche del palazzo o in altri luoghi aperti al pubblico non si possono apporre avvisi contenenti dati personali che rendano identificabile, anche indirettamente, un condomino.Lo ha ribadito il Garante, nell'accogliere la segnalazione di un affittuario il quale lamentava una indebita diffusione di dati personali dovuta all'affissione di un avviso nella bacheca condominiale, in cui si dava notizia della prossima scadenza del suo contratto di locazione e della contestuale intimazione a lasciare l'immobile. Oltre al fatto che fossero stati diffusi nome, cognome e altri dati in grado di identificarlo l'interessato contestava anche il metodo utilizzato per dare la comunicazione agli altri condomini.A suo avviso, infatti, lo stesso risultato si sarebbe potuto raggiungere con modalità alternative, ad esempio con comunicazioni individuali lasciate nelle cassette per la posta. Dopo un primo intervento del Garante che aveva invitato il condominio ad adeguarsi alle prescrizioni già impartite in materia, in base alle quali si possono affiggere in spazi pubblici condominiali solo avvisi di carattere generale, finalizzati alla comunicazione di eventi di interesse comune, l'amministratore aveva risposto di aver sostituito il primo avviso con un secondo, di tenore analogo, ma privo di dati personali.Non soddisfatto il segnalante, faceva comunque notare che il nuovo avviso posto in bacheca conteneva ancora indicazioni (piano in cui si trova l'immobile, l'interno) in grado di identificarlo, seppur indirettamente. L'Autorità ha dato ragione al locatario dell'appartamento e ha vietato, con un provvedimento di cui è stato relatore Mauro Paissan, la diffusione bacheca o in altro luogo visibile a chiunque - dei dati personali riferiti, anche indirettamente, al segnalante.

DURC e quant'altro: un breve memento perchè "repetita iuvant"

Obbligatoria la comunicazione per chi affida lavori a imprese edili

La normativa in materia di lavoro, approvata con decreto legislativo 276 del 2003, prevede che nel settore dell’edilizia privata il committente dei lavori deve richiedere all’impresa esecutrice il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, la dichiarazione sull’organico medio annuo e sul tipo di contrattoapplicato alla manodopera e, infine, il certificato di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INAIL, INPS o Casse edili.Tutta la documentazione di cui sopra deve essere trasmessa al comune, indicando l’impresa esecutrice dei lavori. La mancanza del DURC comporta la sospensione della efficacia delle autorizzazioni comunali anche nel caso in cui nella esecuzione dei lavori subentri una nuova impresa a quelle inizialmente in attività.

DURC e quant'altro: un breve memento perchè "repetita iuvant"

Obbligatoria la comunicazione per chi affida lavori a imprese edili

La normativa in materia di lavoro, approvata con decreto legislativo 276 del 2003, prevede che nel settore dell’edilizia privata il committente dei lavori deve richiedere all’impresa esecutrice il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, la dichiarazione sull’organico medio annuo e sul tipo di contrattoapplicato alla manodopera e, infine, il certificato di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INAIL, INPS o Casse edili.Tutta la documentazione di cui sopra deve essere trasmessa al comune, indicando l’impresa esecutrice dei lavori. La mancanza del DURC comporta la sospensione della efficacia delle autorizzazioni comunali anche nel caso in cui nella esecuzione dei lavori subentri una nuova impresa a quelle inizialmente in attività.

Esenzione I.C.I. anche con due unità immobiliari

L’aliquota Ici agevolata per l’abitazione principale si applica anche con due unità immobiliari
Cass. civ., sez. V, 29 ottobre 2008, n. 25902
Ai fini dell'applicabilità dell'imposta comunale sugli immobili, La Suprema Corte, attraverso la sentenza in esame ha disposto che, il contemporaneo utilizzo di più di un'unità catastale come abitazione principale non costituisce ostacolo all'applicazione, per tutte le unità coinvolte, dell'aliquota prevista per l'abitazione principale.Pertanto l’aliquota Ici agevolata per l’abitazione principale si applica anche con due unità immobiliari, distintamente accatastate, purché per entrambe vi sia l’utilizzo come dimora abituale da parte del contribuente.Per i giudici la definizione di abitazione principale ( rigettando la risoluzione 6/2002 del Dipartimento per le politiche fiscali) non richiede l’unicità del fabbricato, quanto la sussistenza della specifica destinazione d’uso agevolata.Unico limite all'agevolazione è costituito dal fatto che il complesso immobiliare non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo, a tal fine, non il numero delle unità catastali ma (la prova del) l'effettiva utilizzazione ad abitazione principale dell'immobile complessivamente considerato. Di conseguenza, tale principio dovrebbe valere anche agli effetti dell’esenzione Ici prevista per l’abitazione principale dal periodo di imposta 2008 dal D.L. n.93/08.

Esenzione I.C.I. anche con due unità immobiliari

L’aliquota Ici agevolata per l’abitazione principale si applica anche con due unità immobiliari
Cass. civ., sez. V, 29 ottobre 2008, n. 25902
Ai fini dell'applicabilità dell'imposta comunale sugli immobili, La Suprema Corte, attraverso la sentenza in esame ha disposto che, il contemporaneo utilizzo di più di un'unità catastale come abitazione principale non costituisce ostacolo all'applicazione, per tutte le unità coinvolte, dell'aliquota prevista per l'abitazione principale.Pertanto l’aliquota Ici agevolata per l’abitazione principale si applica anche con due unità immobiliari, distintamente accatastate, purché per entrambe vi sia l’utilizzo come dimora abituale da parte del contribuente.Per i giudici la definizione di abitazione principale ( rigettando la risoluzione 6/2002 del Dipartimento per le politiche fiscali) non richiede l’unicità del fabbricato, quanto la sussistenza della specifica destinazione d’uso agevolata.Unico limite all'agevolazione è costituito dal fatto che il complesso immobiliare non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo, a tal fine, non il numero delle unità catastali ma (la prova del) l'effettiva utilizzazione ad abitazione principale dell'immobile complessivamente considerato. Di conseguenza, tale principio dovrebbe valere anche agli effetti dell’esenzione Ici prevista per l’abitazione principale dal periodo di imposta 2008 dal D.L. n.93/08.

favoreggiamento Immigrazione Clandestina e affitti: il reato non c'è se il canone è contenuto

Alloggio per extracomunitari clandestini: l’affitto deve essere a prezzo di mercato, altrimenti il proprietario commette un reato
Tribunale di Milano, Sentenza 12/05/2009, est. Corbetta
Ai fini della sussistenza del reato di cui all’art.12, comma 5, d.lgs n.286 del 1998 ( disposizioni contro le immigrazioni clandestine) non basta la concessione ad un immigrato clandestino di locali ad uso abitativo in quanto, accanto a tale requisito obiettivo della condotta tipica del reato in questione, deve sussistere il cd requisito soggettivo e cioè l’autorità giudiziaria deve accertare in concreto se il proprietario dell’alloggio abbia inteso trarre un indebito vantaggio dalla condizione di illegalità dello straniero, quale contraente più debole, imponendogli condizioni onerose ed esorbitanti dall’equilibrio del rapporto contrattuale. Nel caso di specie, l’importo versato era parti ad euro 600,00 mensili e quindi, secondo la Cassazione, non può affermarsi che il proprietario abbia agito con il dolo specifico richiesto dalla norma dato che quell’importo appare in linea con i prezzi di mercato relativi al canone di locazione di un appartamento situato nella città di Milano.

favoreggiamento Immigrazione Clandestina e affitti: il reato non c'è se il canone è contenuto

Alloggio per extracomunitari clandestini: l’affitto deve essere a prezzo di mercato, altrimenti il proprietario commette un reato
Tribunale di Milano, Sentenza 12/05/2009, est. Corbetta
Ai fini della sussistenza del reato di cui all’art.12, comma 5, d.lgs n.286 del 1998 ( disposizioni contro le immigrazioni clandestine) non basta la concessione ad un immigrato clandestino di locali ad uso abitativo in quanto, accanto a tale requisito obiettivo della condotta tipica del reato in questione, deve sussistere il cd requisito soggettivo e cioè l’autorità giudiziaria deve accertare in concreto se il proprietario dell’alloggio abbia inteso trarre un indebito vantaggio dalla condizione di illegalità dello straniero, quale contraente più debole, imponendogli condizioni onerose ed esorbitanti dall’equilibrio del rapporto contrattuale. Nel caso di specie, l’importo versato era parti ad euro 600,00 mensili e quindi, secondo la Cassazione, non può affermarsi che il proprietario abbia agito con il dolo specifico richiesto dalla norma dato che quell’importo appare in linea con i prezzi di mercato relativi al canone di locazione di un appartamento situato nella città di Milano.

Decreto flussi: le istruzioni per le domande di nulla osta per il lavoro in somministrazione

Le agenzie per il lavoro possono fare domanda di nulla osta per l’ingresso di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro in somministraz...