Visualizzazione post con etichetta Condominal-mente. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Condominal-mente. Mostra tutti i post

venerdì 16 aprile 2010

Se la deliberazione è legittima il decreto ingiuntivo dell'amministratore è inopponibile

Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali,
Cass. civ. Sez. Unite Sentenza del 18/12/2009 n. 26629


Il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali deve limitarsi a verificare l'esistenza e la permanente efficacia delle relative deliberazioni assembleari, senza poter esercitare in via incidentale, sulla loro validità, quel sindacato che è riservato invece al giudice davanti al quale esse siano state impugnate.






Se la deliberazione è legittima il decreto ingiuntivo dell'amministratore è inopponibile

Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali,
Cass. civ. Sez. Unite Sentenza del 18/12/2009 n. 26629

Il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali deve limitarsi a verificare l'esistenza e la permanente efficacia delle relative deliberazioni assembleari, senza poter esercitare in via incidentale, sulla loro validità, quel sindacato che è riservato invece al giudice davanti al quale esse siano state impugnate.



tabelle millesimali ed obblighi di pulizia sui proprietari dei negozi

Contrasto fra l'intitolazione delle tabelle millesimali ed una o più norme del regolamento, obbligo di pagamento delle spese di pulizia e manutenzione anche ai proprietari dei negozi
Cass. civ., sez. II, 28 dicembre 2009, n. 27392


Nel caso in cui vi sia un contrasto fra l'intitolazione delle tabelle millesimali ed una o più norme del regolamento condominiale (nel caso di specie, imposizione dell'obbligo di pagamento delle spese di pulizia e manutenzione anche ai proprietari dei negozi situati nello stabile, oltre che ai condomini), la prima va considerata prevalente sulle seconde laddove l'opzione ermeneutica del regolamento condominiale fondata sul mero dato letterale palesemente non collimi con la reale intenzione delle parti.


tabelle millesimali ed obblighi di pulizia sui proprietari dei negozi

Contrasto fra l'intitolazione delle tabelle millesimali ed una o più norme del regolamento, obbligo di pagamento delle spese di pulizia e manutenzione anche ai proprietari dei negozi
Cass. civ., sez. II, 28 dicembre 2009, n. 27392

Nel caso in cui vi sia un contrasto fra l'intitolazione delle tabelle millesimali ed una o più norme del regolamento condominiale (nel caso di specie, imposizione dell'obbligo di pagamento delle spese di pulizia e manutenzione anche ai proprietari dei negozi situati nello stabile, oltre che ai condomini), la prima va considerata prevalente sulle seconde laddove l'opzione ermeneutica del regolamento condominiale fondata sul mero dato letterale palesemente non collimi con la reale intenzione delle parti.

domenica 29 novembre 2009

Le annotazioni contabili effettuate dal portiere non sono utilizzabili ai fini della ricostruzione delle spese sostenute dal condominio



(26/11/2009)

Corte d'Appello Napoli Sezione II Civile, Sentenza del 1 settembre 2009, n. 2593





La quantificazione delle spese sostenute dal condominio può essere effettuata unicamente sulla base della documentazione fiscalmente idonea e cioè recante data certa, nonché l'identificazione dei soggetti che effettuano e ricevono le prestazioni e l'identificazione precisa della spesa; gli scritti e le annotazioni provenienti da terze persone, anche se legate al condominio da un rapporto di lavoro, come accade per i portieri, non solo non sono utilizzabili a tale medesimo fine, ma non hanno alcun valore probatorio circa l'esistenza di entrate o uscite imputabili al condominio.









Le annotazioni contabili effettuate dal portiere non sono utilizzabili ai fini della ricostruzione delle spese sostenute dal condominio

(26/11/2009)
Corte d'Appello Napoli Sezione II Civile, Sentenza del 1 settembre 2009, n. 2593


La quantificazione delle spese sostenute dal condominio può essere effettuata unicamente sulla base della documentazione fiscalmente idonea e cioè recante data certa, nonché l'identificazione dei soggetti che effettuano e ricevono le prestazioni e l'identificazione precisa della spesa; gli scritti e le annotazioni provenienti da terze persone, anche se legate al condominio da un rapporto di lavoro, come accade per i portieri, non solo non sono utilizzabili a tale medesimo fine, ma non hanno alcun valore probatorio circa l'esistenza di entrate o uscite imputabili al condominio.




domenica 22 novembre 2009

Prescrizione nell'appalto: dies a quo

Garanzia per vizi, conoscenza dei difetti dopo l'esecuzione delle riparazioni, termine di prescrizione























(17/11/2009)













Cass. Civile, Sezione II, 29 ottobre 2009 n. 20853





















Il principio secondo cui, in caso di riparazioni eseguite dall'appaltatore a seguito di denuncia dei vizi dell'opera da parte del committente, il termine decennale di prescrizione previsto dall'art. 1669 c.c., inizia a decorrere ex novo dall'esecuzione dei lavori, dovendosi intendere questa come riconoscimento dei vizi (ex multis: Cass. 13/93) va coordinato con il principio (ex multis: Cass. 567/05) secondo cui il termine in questione inizia a decorrere dal momento in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti (Di conseguenza, nel caso in cui la sufficiente conoscenza dei difetti sia stata raggiunta soltanto dopo l'esecuzione delle riparazioni ed in conseguenza dell'inefficacia di queste, il termine prescrizionale deve farsi decorrere da questo successivo momento e non gia' dall'esecuzione delle riparazioni).

Prescrizione nell'appalto: dies a quo

Garanzia per vizi, conoscenza dei difetti dopo l'esecuzione delle riparazioni, termine di prescrizione











(17/11/2009)






Cass. Civile, Sezione II, 29 ottobre 2009 n. 20853










Il principio secondo cui, in caso di riparazioni eseguite dall'appaltatore a seguito di denuncia dei vizi dell'opera da parte del committente, il termine decennale di prescrizione previsto dall'art. 1669 c.c., inizia a decorrere ex novo dall'esecuzione dei lavori, dovendosi intendere questa come riconoscimento dei vizi (ex multis: Cass. 13/93) va coordinato con il principio (ex multis: Cass. 567/05) secondo cui il termine in questione inizia a decorrere dal momento in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti (Di conseguenza, nel caso in cui la sufficiente conoscenza dei difetti sia stata raggiunta soltanto dopo l'esecuzione delle riparazioni ed in conseguenza dell'inefficacia di queste, il termine prescrizionale deve farsi decorrere da questo successivo momento e non gia' dall'esecuzione delle riparazioni).

Limitazioni all'uso delle proprietà esclusive e regolamento di condominio

Regolamento di condominio, presenza di clausole limitatrici dell'uso delle proprietà esclusive, divieti imposti













(17/11/2009)







Cassazione civile , sez. II, sentenza 18/09/2009 n. 20237











Il regolamento di condominio può contenere delle clausole limitatrici delle facoltà d'uso delle porzioni di piano di proprietà esclusiva. Tali clausole sono legittime anche nel caso in cui sia stato adottato il criterio misto, ossia qualora tali limitazioni siano state indicate sia attraverso l'indicazione degli usi espressamente non consentiti, sia facendo riferimento ai pregiudizi che un uso (non consentito) potrebbe comportare.



Limitazioni all'uso delle proprietà esclusive e regolamento di condominio

Regolamento di condominio, presenza di clausole limitatrici dell'uso delle proprietà esclusive, divieti imposti






(17/11/2009)



Cassazione civile , sez. II, sentenza 18/09/2009 n. 20237





Il regolamento di condominio può contenere delle clausole limitatrici delle facoltà d'uso delle porzioni di piano di proprietà esclusiva. Tali clausole sono legittime anche nel caso in cui sia stato adottato il criterio misto, ossia qualora tali limitazioni siano state indicate sia attraverso l'indicazione degli usi espressamente non consentiti, sia facendo riferimento ai pregiudizi che un uso (non consentito) potrebbe comportare.

giovedì 19 novembre 2009

Condomini Morosi e Amministratore cessato dalla carica: esazione

Tribunale di Salerno, Sez. I, sentenza del 06/06/2009





Una volta identificati i condomini morosi, incombe sull'amministratore del condominio, in ragione dell'ufficio privato conferitogli con la nomina, il potere-dovere di attivarsi per l'esazione delle quote dovute e non versate dai medesimi condomini morosi, posto che l'amministratore cessato dalla carica in base all'art. 1720 c.c., ed al contratto di mandato in precedenza intercorrente con i condomini, può agire per recuperare le somme anticipate nell'interesse del condominio, sia nei confronti del condominio in persona del nuovo amministratore che lo ha sostituito nell'incarico, sia pro-quota nei confronti dei singoli condomini.

Condomini Morosi e Amministratore cessato dalla carica: esazione

Tribunale di Salerno, Sez. I, sentenza del 06/06/2009


Una volta identificati i condomini morosi, incombe sull'amministratore del condominio, in ragione dell'ufficio privato conferitogli con la nomina, il potere-dovere di attivarsi per l'esazione delle quote dovute e non versate dai medesimi condomini morosi, posto che l'amministratore cessato dalla carica in base all'art. 1720 c.c., ed al contratto di mandato in precedenza intercorrente con i condomini, può agire per recuperare le somme anticipate nell'interesse del condominio, sia nei confronti del condominio in persona del nuovo amministratore che lo ha sostituito nell'incarico, sia pro-quota nei confronti dei singoli condomini.

martedì 27 ottobre 2009

I singoli condomini possono chiedere l'equa riparazione se ... la vexata quaestio condominiale si protrae troppo a lungo!!!!

l’amministratore non può chiedere allo Stato l’equa riparazione per un processo troppo lento.













La Corte di cassazione , con la sentenza n. 22558 del 22 ottobre 2009, ha accolto il ricorso del Ministero della Giustizia rovesciando la decisione di merito.







I singoli condomini, ha precisato Piazza Cavour, possono agire personalmente se la causa condominiale è andata troppo per le lunghe mentre il condominio, non avendo personalità giuridica, resta inerme di fronte alle lungaggini processuali.







i commentatori dell’articolo però concludono male: “Una notizia che farà felice i tecnici di via Arenula alle prese da qualche anno a questa parte coi conti sull’equa riparazione che è una delle voci di debito che più pesa allo Stato italiano. Tanto più in materia condominiale dove il contenzioso è tanto e spesso si protrae per molti anni.”, ignorando che viceversa si apre il portone del ricorso per ogni singolo condomino il che è sicuramente peggio per i tecnici di via ARENULA…..

I singoli condomini possono chiedere l'equa riparazione se ... la vexata quaestio condominiale si protrae troppo a lungo!!!!

l’amministratore non può chiedere allo Stato l’equa riparazione per un processo troppo lento.






La Corte di cassazione , con la sentenza n. 22558 del 22 ottobre 2009, ha accolto il ricorso del Ministero della Giustizia rovesciando la decisione di merito.



I singoli condomini, ha precisato Piazza Cavour, possono agire personalmente se la causa condominiale è andata troppo per le lunghe mentre il condominio, non avendo personalità giuridica, resta inerme di fronte alle lungaggini processuali.



i commentatori dell’articolo però concludono male: “Una notizia che farà felice i tecnici di via Arenula alle prese da qualche anno a questa parte coi conti sull’equa riparazione che è una delle voci di debito che più pesa allo Stato italiano. Tanto più in materia condominiale dove il contenzioso è tanto e spesso si protrae per molti anni.”, ignorando che viceversa si apre il portone del ricorso per ogni singolo condomino il che è sicuramente peggio per i tecnici di via ARENULA…..

domenica 12 ottobre 2008

Decreto Ingiuntivo dell'Amministratore di Condominio: si può chiedere anche sulla base del bilancio preventivo


Morosità condominiale: per il recupero l'amministratore può chiedere l'emissione del decreto ingiuntivo anche sulla base del bilancio preventivo



di Gianfranco Di Rago
Per il recupero della morosità condominiale l'amministratore può chiedere l'emissione del decreto ingiuntivo anche sulla base del bilancio preventivo. Lo ha confermato in maniera espressa la Corte di Cassazione, sezione seconda civile, con la sentenza n. 24299, depositata lo scorso 29 settembre 2008, con la quale è stato chiarito in maniera definitiva quello che la Suprema Corte ha definito un "principio informatore della gestione condominiale".Il fatto. Nel caso in questione due condomini in ritardo nel pagamento degli oneri condominiali avevano presentato opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso contro di loro dal Giudice di Pace su richiesta dell'amministratore per un credito di € 759,29. L'istanza in questione era stata presentata sulla scorta di quanto previsto dall'art. 63 delle Disposizioni di attuazione del Codice Civile che, com'è noto, concede all'amministratore la facoltà di chiedere la tutela monitoria, peraltro con decreto immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, per la riscossione dei contributi "in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea".Tra i motivi di opposizione presentati al Giudice di Pace dai condomini morosi figurava l'eccezione relativa al fatto che l'amministratore, nel chiedere la concessione del decreto ingiuntivo, aveva fatto riferimento ai crediti risultanti dal bilancio preventivo. Secondo i ricorrenti in opposizione avrebbe invece dovuto farsi applicazione del bilancio consuntivo che, all'epoca del deposito del ricorso del condominio, non era stato ancora approvato. Sorprendentemente, il Giudice di Pace di Roma, con sentenza n. 51696/2003, aveva accolto il ricorso in opposizione, dichiarando la nullità del decreto ingiuntivo proprio perché fondato sul bilancio condominiale preventivo invece che su quello consuntivo. La motivazione redatta a sostegno della sentenza recitava testualmente che "dalla documentazione depositata dalle parti si evince che il decreto ingiuntivo è stato richiesto a eccezione di euro 116,91 con riferimento all'esercizio del 2001, il cui consuntivo al momento della richiesta del decreto, come è provato per tabulas, non era ancora stato approvato". Vista la singolarità della decisione, il condominio, per quanto creditore di una somma davvero esigua, aveva deciso di portare la questione al vaglio della Suprema Corte. La decisione. Grazie alla pervicacia dei difensori del condominio la Suprema Corte ha così potuto chiarire una questione che, per quanto possa apparire scontata, non trova una conferma decisiva nella lettera dell'art. 63 Disp. att. c.c., il quale riveste comunque una certa importanza nell'economia processuale, visto l'elevato numero di decreti ingiuntivi che ogni anno vengono emessi nei confronti dei condomini morosi. Avallare una decisione quale quella adottata dal Giudice di Pace di Roma avrebbe significato una vera e propria rivoluzione nell'ambito del diritto condominiale, con ovvia gioia dei condomini morosi e degli avvocati che, per il gioco delle parti, si trovano a coltivare questo tipo di opposizioni, ma con danni enormi per la corretta gestione dei condomini italiani, tanto da mettere in serie allarme gli amministratori, i quali non avrebbero più potuto contare sull'incasso immediato delle somme indicate nel bilancio preventivo, dovendo necessariamente attendere la deliberazione a consuntivo da parte dell'assemblea. "Tale principio, se applicato", si legge nella sentenza n. 24299/2008 della Suprema Corte, "renderebbe impossibile la riscossione degli oneri - e, quindi, inciderebbe sulla possibilità stessa di gestione del condominio - per tutto il tempo intercorrente tra la scadenza dell'esercizio e l'approvazione del consuntivo". Invero, l'art. 63 Disp. Att. c.c. si limita a fare riferimento alla necessità di fondare la riscossione in via monitoria dei contributi condominiali sullo "stato di ripartizione approvato dall'assemblea", senza specificare se sia sufficiente l'approvazione assembleare del bilancio preventivo o se, al contrario, si necessario attendere la deliberazione del bilancio consuntivo. Che la questione non sia di poco conto ne è prova un altro recente precedente della Suprema Corte (che si è pronunciata raramente su una materia del genere, anche per la particolarità del sistema di impugnazione delle sentenze del Giudice di Pace, questione alla quale si accennerà a breve). Infatti la medesima seconda sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3435 dell'8 marzo 2001, ha avuto modo di sottolineare che i requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo per il recupero degli oneri condominiali di cui all'art. 63 Disp. Att. c.c. non devono essere confusi con quanto previsto in via generale dagli artt. 633 c.p.c.. Fatta questa doverosa premessa, i supremi giudici hanno avuto modo di chiarire che il ricorso da parte dell'amministratore di condominio al procedimento monitorio ai sensi dell'art. 63 Disp. Att. c.c. nei confronti del condomino moroso postula la ricorrenza dell'approvazione del bilancio, preventivo o consuntivo, da parte dell'assemblea. Un altro precedente di legittimità richiamato nella medesima sentenza n. 3435/2001, ovvero la sentenza n. 1789 del 12 febbraio 1993, aveva invece chiarito che "per la riscossione dei contributi condominiali l'amministratore può chiedere il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 63 disp. attuaz. c.c., nei confronti del condomino moroso, in base al preventivo delle spese approvato dall'assemblea, soltanto fino a che l'esercizio cui tali spese si riferiscono non sia terminato, dovendo altrimenti agire in base al consuntivo della gestione annuale". Ebbene, con la sentenza in commento la Suprema Corte, parlando espressamente di "principio basilare e ineliminabile per la corretta gestione del condominio", e stigmatizzando così la decisione del Giudice di Pace di Roma, ha chiarito definitivamente che la tutela monitoria degli oneri condominiali è azionabile anche in presenza del solo bilancio preventivo, purché regolarmente adottato dall'assemblea, spiegando che la riferita interpretazione dell'art. 63 Disp. Att. c.c. appare la più corretta per salvaguardare la regolare gestione del condominio. Si sottolinea, altresì, come una volta approvato il bilancio consuntivo l'amministratore debba però agire esclusivamente sulla base di quest'ultimo e non più in forza del bilancio preventivo. Infine, meritano di essere sottolineate le motivazioni con le quali la Suprema Corte, vista l'abnormità del decisum del Giudice di Pace di Roma, ha giustificato la legittimità del proprio intervento correttivo. Nella specie si trattava, infatti, di una decisione secondo equità, ex art. 113 c.p.c.. Com'è noto, la norma in questione consente al Giudice di Pace, relativamente alle liti di valore inferiore a € 1.100,00, di discostarsi motivatamente dalle norme di diritto, cercando di individuare una soluzione di buon senso della controversia. Questo tipo di decisioni, proprio perché prescindono dalla pedissequa applicazione delle norme di diritto, possono essere impugnate soltanto per la violazione di norme costituzionali o di norme comunitarie di rango superiore a quelle ordinarie, nonché delle norme processuali, ai sensi dell'art. 311 c.p.c.. Ebbene, la Suprema Corte si è comunque ritenuta competente a conoscere della questione sul presupposto che quella denunciata dal condominio ricorrente fosse una questione attinente a un principio informatore della disciplina della gestione condominiale, con conseguente obbligo di applicazione generalizzata, secondo quanto previsto dalla sentenza n. 206 del 6 luglio 2004 della Corte Costituzionale (la quale, chiamata a giudicare della legittimità dell'art. 113, comma 2, c.p.c., ha avuto modo di osservare che il giudizio di equità del Giudice di Pace deve appunto svolgersi nel rispetto dei principi informatori della materia in cui ricade la specifica controversia, rendendo quindi possibile il ricorso in Cassazione avverso le sentenze che se ne discostino, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).
Gianfranco Di Rago
Avvocato in Milano
www.studiolegaledirago.it


www.dirittoegiustizia.it

Decreto Ingiuntivo dell'Amministratore di Condominio: si può chiedere anche sulla base del bilancio preventivo


Morosità condominiale: per il recupero l'amministratore può chiedere l'emissione del decreto ingiuntivo anche sulla base del bilancio preventivo



di Gianfranco Di Rago
Per il recupero della morosità condominiale l'amministratore può chiedere l'emissione del decreto ingiuntivo anche sulla base del bilancio preventivo. Lo ha confermato in maniera espressa la Corte di Cassazione, sezione seconda civile, con la sentenza n. 24299, depositata lo scorso 29 settembre 2008, con la quale è stato chiarito in maniera definitiva quello che la Suprema Corte ha definito un "principio informatore della gestione condominiale".Il fatto. Nel caso in questione due condomini in ritardo nel pagamento degli oneri condominiali avevano presentato opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso contro di loro dal Giudice di Pace su richiesta dell'amministratore per un credito di € 759,29. L'istanza in questione era stata presentata sulla scorta di quanto previsto dall'art. 63 delle Disposizioni di attuazione del Codice Civile che, com'è noto, concede all'amministratore la facoltà di chiedere la tutela monitoria, peraltro con decreto immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, per la riscossione dei contributi "in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea".Tra i motivi di opposizione presentati al Giudice di Pace dai condomini morosi figurava l'eccezione relativa al fatto che l'amministratore, nel chiedere la concessione del decreto ingiuntivo, aveva fatto riferimento ai crediti risultanti dal bilancio preventivo. Secondo i ricorrenti in opposizione avrebbe invece dovuto farsi applicazione del bilancio consuntivo che, all'epoca del deposito del ricorso del condominio, non era stato ancora approvato. Sorprendentemente, il Giudice di Pace di Roma, con sentenza n. 51696/2003, aveva accolto il ricorso in opposizione, dichiarando la nullità del decreto ingiuntivo proprio perché fondato sul bilancio condominiale preventivo invece che su quello consuntivo. La motivazione redatta a sostegno della sentenza recitava testualmente che "dalla documentazione depositata dalle parti si evince che il decreto ingiuntivo è stato richiesto a eccezione di euro 116,91 con riferimento all'esercizio del 2001, il cui consuntivo al momento della richiesta del decreto, come è provato per tabulas, non era ancora stato approvato". Vista la singolarità della decisione, il condominio, per quanto creditore di una somma davvero esigua, aveva deciso di portare la questione al vaglio della Suprema Corte. La decisione. Grazie alla pervicacia dei difensori del condominio la Suprema Corte ha così potuto chiarire una questione che, per quanto possa apparire scontata, non trova una conferma decisiva nella lettera dell'art. 63 Disp. att. c.c., il quale riveste comunque una certa importanza nell'economia processuale, visto l'elevato numero di decreti ingiuntivi che ogni anno vengono emessi nei confronti dei condomini morosi. Avallare una decisione quale quella adottata dal Giudice di Pace di Roma avrebbe significato una vera e propria rivoluzione nell'ambito del diritto condominiale, con ovvia gioia dei condomini morosi e degli avvocati che, per il gioco delle parti, si trovano a coltivare questo tipo di opposizioni, ma con danni enormi per la corretta gestione dei condomini italiani, tanto da mettere in serie allarme gli amministratori, i quali non avrebbero più potuto contare sull'incasso immediato delle somme indicate nel bilancio preventivo, dovendo necessariamente attendere la deliberazione a consuntivo da parte dell'assemblea. "Tale principio, se applicato", si legge nella sentenza n. 24299/2008 della Suprema Corte, "renderebbe impossibile la riscossione degli oneri - e, quindi, inciderebbe sulla possibilità stessa di gestione del condominio - per tutto il tempo intercorrente tra la scadenza dell'esercizio e l'approvazione del consuntivo". Invero, l'art. 63 Disp. Att. c.c. si limita a fare riferimento alla necessità di fondare la riscossione in via monitoria dei contributi condominiali sullo "stato di ripartizione approvato dall'assemblea", senza specificare se sia sufficiente l'approvazione assembleare del bilancio preventivo o se, al contrario, si necessario attendere la deliberazione del bilancio consuntivo. Che la questione non sia di poco conto ne è prova un altro recente precedente della Suprema Corte (che si è pronunciata raramente su una materia del genere, anche per la particolarità del sistema di impugnazione delle sentenze del Giudice di Pace, questione alla quale si accennerà a breve). Infatti la medesima seconda sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3435 dell'8 marzo 2001, ha avuto modo di sottolineare che i requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo per il recupero degli oneri condominiali di cui all'art. 63 Disp. Att. c.c. non devono essere confusi con quanto previsto in via generale dagli artt. 633 c.p.c.. Fatta questa doverosa premessa, i supremi giudici hanno avuto modo di chiarire che il ricorso da parte dell'amministratore di condominio al procedimento monitorio ai sensi dell'art. 63 Disp. Att. c.c. nei confronti del condomino moroso postula la ricorrenza dell'approvazione del bilancio, preventivo o consuntivo, da parte dell'assemblea. Un altro precedente di legittimità richiamato nella medesima sentenza n. 3435/2001, ovvero la sentenza n. 1789 del 12 febbraio 1993, aveva invece chiarito che "per la riscossione dei contributi condominiali l'amministratore può chiedere il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 63 disp. attuaz. c.c., nei confronti del condomino moroso, in base al preventivo delle spese approvato dall'assemblea, soltanto fino a che l'esercizio cui tali spese si riferiscono non sia terminato, dovendo altrimenti agire in base al consuntivo della gestione annuale". Ebbene, con la sentenza in commento la Suprema Corte, parlando espressamente di "principio basilare e ineliminabile per la corretta gestione del condominio", e stigmatizzando così la decisione del Giudice di Pace di Roma, ha chiarito definitivamente che la tutela monitoria degli oneri condominiali è azionabile anche in presenza del solo bilancio preventivo, purché regolarmente adottato dall'assemblea, spiegando che la riferita interpretazione dell'art. 63 Disp. Att. c.c. appare la più corretta per salvaguardare la regolare gestione del condominio. Si sottolinea, altresì, come una volta approvato il bilancio consuntivo l'amministratore debba però agire esclusivamente sulla base di quest'ultimo e non più in forza del bilancio preventivo. Infine, meritano di essere sottolineate le motivazioni con le quali la Suprema Corte, vista l'abnormità del decisum del Giudice di Pace di Roma, ha giustificato la legittimità del proprio intervento correttivo. Nella specie si trattava, infatti, di una decisione secondo equità, ex art. 113 c.p.c.. Com'è noto, la norma in questione consente al Giudice di Pace, relativamente alle liti di valore inferiore a € 1.100,00, di discostarsi motivatamente dalle norme di diritto, cercando di individuare una soluzione di buon senso della controversia. Questo tipo di decisioni, proprio perché prescindono dalla pedissequa applicazione delle norme di diritto, possono essere impugnate soltanto per la violazione di norme costituzionali o di norme comunitarie di rango superiore a quelle ordinarie, nonché delle norme processuali, ai sensi dell'art. 311 c.p.c.. Ebbene, la Suprema Corte si è comunque ritenuta competente a conoscere della questione sul presupposto che quella denunciata dal condominio ricorrente fosse una questione attinente a un principio informatore della disciplina della gestione condominiale, con conseguente obbligo di applicazione generalizzata, secondo quanto previsto dalla sentenza n. 206 del 6 luglio 2004 della Corte Costituzionale (la quale, chiamata a giudicare della legittimità dell'art. 113, comma 2, c.p.c., ha avuto modo di osservare che il giudizio di equità del Giudice di Pace deve appunto svolgersi nel rispetto dei principi informatori della materia in cui ricade la specifica controversia, rendendo quindi possibile il ricorso in Cassazione avverso le sentenze che se ne discostino, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).
Gianfranco Di Rago
Avvocato in Milano
www.studiolegaledirago.it


www.dirittoegiustizia.it

Decreto flussi: le istruzioni per le domande di nulla osta per il lavoro in somministrazione

Le agenzie per il lavoro possono fare domanda di nulla osta per l’ingresso di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro in somministraz...