Tribunale di Nola, ordinanza del 1 dicembre 2008
.
.
Notificazione
.
RIASSUNZIONE GIUDIZIO INTRODOTTO CON RICORSO – OMESSA NOTIFICAZIONE A UNA PARTE – RICHIESTA AUTORIZZAZIONE A PROVVEDERE ALLA “RINOTIFICA” – RIGETTO - NON APPLICABILITA’ DELL’ART. 291 C.P.C. – RIMESSIONE IN TERMINI – NECESSITA’ CAUSE GIUSTIFICATIVE – ASSENZA DOMANDA DI PROROGA EX ART. 154 C.P.C.
.
[Tribunale di Nola, Dott. Francesco Notaro, ordinanza del 1 dicembre 2008]
.
.
.
.
Nell’Ordinanza:
.
>> … in assenza di maggiori giustificazioni in ordine ad un’eventuale possibilità di essere rimesso in termini, l’invocata autorizzazione alla rinnovazione non può essere concessa …
.
.
.
.
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZ. CIVILE
Il giudice, a scioglimento della riserva incamerata all’udienza del 13.11.2008
OSSERVA:
--la parte attrice, a seguito dell’istanza di riassunzione depositata in data 24.4.2008, ha provveduto a riassumere il giudizio nei confronti dell’INPS presso la sede di Roma e presso quella di Nola, mentre, pur figurando tra i soggetti cui andava indirizzata la notifica la “A.S. KKKK”, non consta che questa sia stata mai effettuata, mancando qualsiasi attestazione dell’attività relativa da parte dell’ufficiale giudiziario;
--per tale motivo il procuratore della Meviax Axx domanda di essere autorizzato a provvedere alla “rinotifica” dell’atto di riassunzione alla predetta associazione sportiva;
--occorre, pertanto, stabilire se possa tale autorizzazione essere concessa nel caso in cui l’istante, sebbene abbia tempestivamente depositato il ricorso in riassunzione, abbia omesso di curare la successiva notifica;
--è noto, infatti, che parte della giurisprudenza, muovendo dal principio della irrilevanza della successiva notifica del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione dell’udienza ai fini della validità dell’atto de quo, da misurarsi solo rispetto alla tempestività della data di deposito del ricorso, abbia in alcune occasioni affermato che, in assenza di notifica, il giudice dovrebbe fare applicazione analogica dell’art.291 c.p.c., assegnando un termine perentorio al ricorrente per provvedervi;
--la tematica si presenta comune a tutte le ipotesi in cui il legislatore ha previsto l’instaurazione del giudizio (ed in questo caso la sua prosecuzione), utilizzando il modello processuale del ricorso, che ‘ontologicamente’ separa la fase della editio actionis da quella successiva della vocatio in ius;
--è bene ricordare che tale profilo sussiste anche in relazione alla riassunzione, posto che, sebbene non si dubiti che il processo riassunto riprenda dal momento in cui era stato interrotto, ferme restando le decadenze e le attività già espletate, comunque è necessaria una ‘nuova’ vocatio in ius, come si desume inequivocamente dal fatto che l’art.303 c.p.c. richiede che il decreto debba essere notificato alle altre parti in causa e non solo a quella cui si riferiva l’evento interruttivo e che “Se la parte che ha ricevuto la notificazione non comparisce all’udienza fissata, si procede in sua contumacia”, sicché tale declaratoria riguarda anche i soggetti che nella precedente fase si erano regolarmente costituti in giudizio;
--nel rito del lavoro e per quel che concerne in particolare la fase dell’appello o dell’opposizione a decreto ingiuntivo, partendo, appunto, dal dato che il deposito del ricorso fosse sufficiente ai fini della proposizione del gravame o dell’opposizione, si era ritenuto potesse farsi riferimento all’art.421 c.p.c. e conseguentemente all’applicazione analogica dell’art.291 c.p.c. anche nell’evenienza in cui la notifica del ricorso e del decreto fosse stata del tutto omessa o effettuata in luogo che non avesse avuto alcun punto di collegamento con il destinatario o in ogni caso mai entrata nella sfera di conoscibilità di quest’ultimo;
--in verità tale opzione interpretativa si poneva in netto contrasto con l’indirizzo consolidato in tema di rito ordinario, secondo il quale, in quei casi, versandosi in ipotesi non già di nullità della notifica, ma di insistenza della stessa, non potesse trovare ingresso il rimedio apprestato dall’art.291 c.p.c., previsto solo per il caso di ‘mera’ nullità del procedimento notificatorio;
--ad avviso del tribunale, già da un punto di vista concettuale, anche dando ovviamente per scontato che nei casi in cui sia stato previsto il modello del ricorso vi sia una separazione tra la fase relativa all’editio actionis e quella della successivavocatio in ius, non si comprende perché tanto giustifichi un diverso trattamento sul versante della disciplina delle notifiche, che risulta essere regolata compiutamente in via generale; d’altro canto, volendo rimanere ancorati al dettato dell’art.421 c.p.c., il suo primo comma parla di irregolarità “che possono essere sanate assegnando un termine per provvedervi”, dal che non ci si sposta dal dato di partenza che richiede di stabilire perché una notifica inesistente rientri, diversamente da quanto si ritiene nell’ambito del rito ordinario, tra le “irregolarità” che potrebbero essere sanate, nonostante, come si è detto, i modelli notificatori, con le conseguenti implicazioni, siano unitariamente regolamentati per tutti i tipi di procedimento;
--peraltro, sul tema, è di recente intervenuta la Suprema Corte che, pur se in relazione proprio al rito del lavoro – ma con un fugace accenno, nel richiamare l’indirizzo che abilita all’applicazione in via analogica dell’art.291 c.p.c., anche alla mancata notificazione del ricorso in riassunzione e del relativo decreto, così manifestando di voler compiere un ragionamento unitario sul punto – nel comporre il contrasto di indirizzi, ha escluso che possa trovare ingresso il rimedio previsto dall’art.291 cit., tenendo conto delle conseguenze che si avrebbero sulla ragionevole durata del processo (vds. Cass. sez un. n.20604 del 2008);
--in proposito appaiono pertinenti, in via generale, anche le considerazioni svolte sempre dal giudice di legittimità in relazione al mancato deposito dell’avviso di ricevimento nella notifica a mezzo posta (richiamate anche in Cass. n.20604 cit.), che risulta comunque essere indispensabile ai fini della prova della sussistenza della notificazione e che in difetto della relativa produzione, comporta l’impossibilità di fare ricorso all’art.291 c.p.c., abilitando semmai il notificante a richiedere, nel caso di assenza di colpa e previa dimostrazione di essersi attivato invano richiedendo tempestivamente il duplicato all’amministrazione postale, eventualmente la rimessione in termini ex art.184 bis c.p.c. (vds. Cass. sez. un. n.627 del 2008);
--sicché, passando ad esaminare il caso oggetto del giudizio, si osserva che il tribunale, a seguito del ricorso in riassunzione, aveva fissato l’udienza del 13.11.2008 per la prosecuzione del giudizio, con termine per la notifica alle controparti entro il 30.6.2008;
--la difesa della Meviax Axx assume che per mero errore l’ufficiale giudiziario non avrebbe provveduto alla notifica, la quale risulta essere stata fatta nei confronti dell’INPS già in data 10.6.2008, ma non offre alcuna indicazione del momento in cui si sarebbe reso conto di tale omissione e del perché, una volta avvedutosi della mancata notificazione alla A.S. KKKK, non vi abbia posto rimedio entro il 30.6.2008 o, trattandosi di termine ordinario, abbia avanzato domanda di proroga ex art.154 c.p.c., ove si consideri che, in caso di riassunzione del processo, trattandosi di procedimento che prosegue dal momento in cui questo è stato interrotto, non occorreva rispettare il termine di comparizione ex art.163 bis c.p.c.;
--sicché, in assenza di maggiori giustificazioni in ordine ad un’eventuale possibilità di essere rimesso in termini, l’invocata autorizzazione alla rinnovazione non può essere concessa, dovendo la causa essere rinviata per il prosieguo, previa declaratoria di contumace dell’INPS.
P.Q.M.
Rigetta la richiesta di concessione di nuovo termine per la rinnovazione della notifica nei confronti della A.S. KKKK;
dichiara la contumacia dell’INPS e rinvia in prosieguo all’udienza del ….07.2009
Si comunichi.
Nola, 1° dicembre 2008
Il giudice
Dott. Francesco Notaro
.
|