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domenica 22 novembre 2009

vendita ed affitto di posti auto condominiali

Quando il condominio puo’ vendere o affittare il posto auto?













(16/11/2009)











La legge Tognoli, all’art. 9 n. 122/89, volendo sostenere gli interventi di ampliamento dei condomini, quali la costruzione a piano terra o nei sotterranei di parcheggi, ha previsto che sia sufficiente, a tal fine, il consenso della maggioranza degli intervenuti e/o 500 millesimi.







Nel caso in cui un condominio abbia la possibilità di realizzare più posti auto, che superino il numero previsto dalla legge,ossia un posto auto per ogni unità immobiliare, questi può optare per la vendita e/o locazione degli stessi.







Condicio sine qua non per la loro alienazione è una delibera presa all’unanimità, per la locazione, invece, è sufficiente la maggioranza regolamentare.







Sempre nell’ottica degli interventi di ampliamento, l’art. 1127 del codice civile prevede la possibilità per il proprietario, dell’ultimo piano o del lastrico solare, di elevare altri piani nel rispetto degli standard urbanistici ed edilizi, dei regolamenti condominiali nonché nel rispetto del decoro architettonico.







Per poter procedere ai lavori, il condomino deve corrispondere, agli altri condomini, un’indennità pari al valore dell’area diviso il numero dei piani detratta la quota a lui spettante. All’uopo, dovrà ricostruire il lastrico solare.







Questa ipotesi, tuttavia, è remota atteso che i Comuni sono più propensi a concedere autorizzazione per il recupero di sottotetti, che vengono inglobati nell’appartamento sottostante, invece che aggiungere nuove volumetrie.

vendita ed affitto di posti auto condominiali

Quando il condominio puo’ vendere o affittare il posto auto?






(16/11/2009)





La legge Tognoli, all’art. 9 n. 122/89, volendo sostenere gli interventi di ampliamento dei condomini, quali la costruzione a piano terra o nei sotterranei di parcheggi, ha previsto che sia sufficiente, a tal fine, il consenso della maggioranza degli intervenuti e/o 500 millesimi.



Nel caso in cui un condominio abbia la possibilità di realizzare più posti auto, che superino il numero previsto dalla legge,ossia un posto auto per ogni unità immobiliare, questi può optare per la vendita e/o locazione degli stessi.



Condicio sine qua non per la loro alienazione è una delibera presa all’unanimità, per la locazione, invece, è sufficiente la maggioranza regolamentare.



Sempre nell’ottica degli interventi di ampliamento, l’art. 1127 del codice civile prevede la possibilità per il proprietario, dell’ultimo piano o del lastrico solare, di elevare altri piani nel rispetto degli standard urbanistici ed edilizi, dei regolamenti condominiali nonché nel rispetto del decoro architettonico.



Per poter procedere ai lavori, il condomino deve corrispondere, agli altri condomini, un’indennità pari al valore dell’area diviso il numero dei piani detratta la quota a lui spettante. All’uopo, dovrà ricostruire il lastrico solare.



Questa ipotesi, tuttavia, è remota atteso che i Comuni sono più propensi a concedere autorizzazione per il recupero di sottotetti, che vengono inglobati nell’appartamento sottostante, invece che aggiungere nuove volumetrie.

mercoledì 9 settembre 2009

Condominio di due proprietari: si applica l'art. 1134 c.c.

Condominio di due soli proprietari, spese per la conservazione delle parti comuni
Anche nel caso di condominio formato da due soli condomini,cosiddetto condominio minimo,se uno dei proprietari anticipa le spese per la conservazione delle parti comuni, avrà diritto al rimborso solo per quelle urgenti,quelle cioè che non possono essere ritardate senza ulteriori danni. Si segue, dunque, anche in questo caso,la norma generale dettata dall'articolo 1134 del Codice civile.La necessità di stabilire in modo definito il principio,è sorto allorquando la seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione,facendo ricorso al dettato sulla comunione previsto dall’art. 1110 codice civile,aveva regolato la questione sottopostale riferendosi alla mancata possibile deliberazione a maggioranza nel caso di due soli proprietari in contrasto sulla decisione di spesa necessaria. Decidendo così che in presenza di una parte contraria,l’altra ben poteva avvalersi del diritto al rimborso per quanto anticipato per l’esecuzione di lavori alle parti comuni.Richiesto quindi un intervento delle Sezioni Unite della Cassazione,queste hanno stabilito che come in ogni condominio,le regole poste alla base dell’organizzazione negli edifici vale anche per i condominii ove fossero presenti due soli proprietari. Ne consegue che se uno dei proprietari fosse costretto ad anticipare spese per la conservazione delle parti comuni, avrà diritto solo al rimborso di quelle che saranno considerate urgenti,quelle cioè che non possono essere ritardate senza ulteriori danni.

Condominio di due proprietari: si applica l'art. 1134 c.c.

Condominio di due soli proprietari, spese per la conservazione delle parti comuni
Anche nel caso di condominio formato da due soli condomini,cosiddetto condominio minimo,se uno dei proprietari anticipa le spese per la conservazione delle parti comuni, avrà diritto al rimborso solo per quelle urgenti,quelle cioè che non possono essere ritardate senza ulteriori danni. Si segue, dunque, anche in questo caso,la norma generale dettata dall'articolo 1134 del Codice civile.La necessità di stabilire in modo definito il principio,è sorto allorquando la seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione,facendo ricorso al dettato sulla comunione previsto dall’art. 1110 codice civile,aveva regolato la questione sottopostale riferendosi alla mancata possibile deliberazione a maggioranza nel caso di due soli proprietari in contrasto sulla decisione di spesa necessaria. Decidendo così che in presenza di una parte contraria,l’altra ben poteva avvalersi del diritto al rimborso per quanto anticipato per l’esecuzione di lavori alle parti comuni.Richiesto quindi un intervento delle Sezioni Unite della Cassazione,queste hanno stabilito che come in ogni condominio,le regole poste alla base dell’organizzazione negli edifici vale anche per i condominii ove fossero presenti due soli proprietari. Ne consegue che se uno dei proprietari fosse costretto ad anticipare spese per la conservazione delle parti comuni, avrà diritto solo al rimborso di quelle che saranno considerate urgenti,quelle cioè che non possono essere ritardate senza ulteriori danni.

domenica 30 agosto 2009

Rifacimento centrale Termica: Atto di Straordinaria Manutenzione

Il rifacimento della centrale termica costituisce atto di straordinaria manutenzione

Cassazione, Sez. II, del 14 novembre 2008, n. 27287

L’avvenuta sostituzione della caldaia per vetustà e lo spostamento della centrale per adeguarla alle nuove normative antincendio costituiscono atto di straordinaria manutenzione, in quanto diretto semplicemente a ripristinare la funzionalità dell’impianto e non a creare una modificazione sostanziale o funzionale della cosa comune.

Rifacimento centrale Termica: Atto di Straordinaria Manutenzione

Il rifacimento della centrale termica costituisce atto di straordinaria manutenzione

Cassazione, Sez. II, del 14 novembre 2008, n. 27287

L’avvenuta sostituzione della caldaia per vetustà e lo spostamento della centrale per adeguarla alle nuove normative antincendio costituiscono atto di straordinaria manutenzione, in quanto diretto semplicemente a ripristinare la funzionalità dell’impianto e non a creare una modificazione sostanziale o funzionale della cosa comune.

Decreto flussi: le istruzioni per le domande di nulla osta per il lavoro in somministrazione

Le agenzie per il lavoro possono fare domanda di nulla osta per l’ingresso di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro in somministraz...