mercoledì 17 dicembre 2008

Contratto di trasporto e risarcimento del danno

Giudice di Pace
Sentenza 17.11.08
Giudice di Pace: sul danno esistenziale si seguono le Sezioni Unite
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L’avv. Italo BRUNO,Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli,ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n° 1706/08 R.G. - Affari Contenziosi Civili - avente ad oggetto:Risarcimento danni,
T R A
(Tizia), nata a (…) il (…) ed ivi res.te alla Via (…) n.(…) – c.f. (…) – elett.te dom.ta in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. (Caio) che la rapp.ta e difende giusta mandato a margine dell’atto di citazione; ATTRICE
E
S.p.A. (Zeta), in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in (…) alla Via (…) n.(…); CONVENUTA-CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per l’attrice: accogliere la domanda; dichiarare l’esclusiva responsabilità della Spa (Zeta), in persona del legale rapp.te pro-tempore, in ordine alla causazione degli inconvenienti occorsile e, per l’effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, sia patrimoniali in misura di € 375,00, sia non patrimoniali (danno biologico, morale, esistenziale e da vacanza rovinata) in misura non inferiore ad € 1.500,00, oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo, nonché spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(Tizia), con atto di citazione ritualmente notificato il 21/1/08 alla S.p.A. (Zeta) la conveniva innanzi a questo Giudice affinché fosse dichiarata la sua esclusiva responsabilità in ordine alla causazione degli inconvenienti occorsile e, per l’effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, sia patrimoniali nella misura di € 375,00, sia non patrimoniali (danno biologico, morale, esistenziale e da vacanza rovinata) in misura non inferiore ad € 1.500,00.Nell’atto di citazione assumeva:- che, in data 11/4/07 acquistava regolare titolo di viaggio con la Compagnia Aerea (Zeta), n. AP4401W, per il volo di andata Napoli – Rodi con partenza prevista da Napoli per il giorno 3/8/07, ore 10,30, scalo intermedio all’aeroporto di Atene, ripartenza per Rodi con la Compagnia Aerea (Ypsilon), n.AP1651W, delle ore 14,50 e arrivo a Rodi alle ore 15,50;- che, mentre il viaggio Napoli-Atene si svolgeva regolarmente, con arrivo all’orario previsto, recatasi al Check-in per le operazioni d’imbarco sul volo per Rodi, le veniva negato l’imbarco per mancanza di posti;- che, tale incresciosa situazione le procurava notevolissimi disagi consistenti in: a) mancata assistenza durante l’attesa del volo successivo; b) attesa protrattasi per ben 28 ore; c) acquisto di bene di prima necessità; d) grave forma di psoriasi da stress;- che, a nulla è valsa la richiesta di risarcimento danni avanzata alla Spa (Zeta) a mezzo racc.ta a.r. n.12957607615-6 ricevuta il 13/9/07.Instauratosi il procedimento, risultata contumace la Spa (Zeta), veniva articolata, ammessa ed espletata prova per testi, nonché deferito interrogatorio formale al legale rapp.te della Spa (Zeta) che, non lo rendeva.Sulle rassegnate conclusioni, all’udienza del 3/11/08, la causa veniva assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della convenuta S.p.A. (Zeta) regolarmente citata e non costituitasi.Le legittimazioni attiva e passiva sono state provate con il deposito di regolare titolo di viaggio.Non vi è dubbio che, nel caso di specie va applicata la normativa di cui alla Convenzione di Montreal.Il 28 giugno 2004 è entrata in vigore in Italia (e nella Comunità Europea) la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 sul trasporto aereo internazionale. Contestualmente è divenuto applicabile il Regolamento (CEE) n.889/2002 del 13 maggio 2002, che ha modificato il Regolamento (CEE) n.2027/1977 sulla responsabilità del vettore aereo nel trasporto di persone e di bagagli.La Convenzione di Montreal si applica ai trasporti internazionali, allorquando il luogo di partenza e quello di arrivo sono situati sul territorio di due Stati contraenti, o sul territorio di un solo Stato contraente se è previsto uno scalo nel territorio di un altro Stato non contraente (art. 1 n.2).L’art. 33 (competenza giurisdizionale) di detta Convenzione stabilisce che: l’azione per il risarcimento del danno è promossa, a scelta dell’attore, nel territorio di uno degli Stati Parti (criterio per la giurisdizione), o davanti al Tribunale (criterio per la competenza) del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui esso possiede un’impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al Tribunale del luogo di destinazione (criterio per la competenza).E’ ius receptum che, all’interno dell’ordinamento giudiziario dello Stato investito di giurisdizione, ex art. 33 Convenzione di Montreal, la distribuzione della competenza tra diversi ordini del potere giudiziario, o ratione materiae e valoris all’interno dello stesso ordine, è rimessa alla legge di tale Paese.E’, quindi, evidente che l’impiego del termine “Tribunale”, nella versione in lingua Francese delle predette fonti, è da intendersi nel senso generale di autorità giudiziaria senza alcuna pretesa di determinazione di una competenza per funzione o materia o valore.La norma in esame attribuisce solo una competenza internazionale, mentre quella interna è completamente rimessa alla lex fori, appunto chiamata a regolare la procedura.Rettamente, quindi, l’istante (residente in Pozzuoli, parte danneggiata e consumatore) ha adito il Giudice di Pace di Pozzuoli, competente per valore e per territorio.Infatti, anche per la competenza territoriale, la regola legislativa è contenuta nel codice del consumo (D.L.vo 6/9/05 n.206), secondo cui si presume la vessatorietà della clausola che stabilisce come sede del foro competente una località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore. Detta regola viene interpretata dalla giurisprudenza nel senso che, nelle controversie tra consumatore e professionista, si è stabilita la competenza territoriale esclusiva ed inderogabile (se non con apposita trattativa individuale) del giudice del luogo del consumatore, a prescindere dell’avvenuta designazione di una determinata sede giudiziaria nel documento negoziale e dall’operatività dei criteri ordinariamente previsti.Nel merito, la domanda è fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione.E’ provato documentalmente, per testimonianza e per non reso interrogatorio formale, che l’attrice nel viaggio di andata Napoli-Rodi subiva un ritardo di ben ventotto ore a causa della mancanza di posti sul volo della Compagnia Aerea (Ypsilon), n.AP1651W, in regime di code sharing con la Compagnia Aerea (Zeta), con partenza da Atene alle ore 14,50 ed arrivo a Rodi alle ore 15,50.E’, altresì, provato che, durante l’attesa per il volo successivo l’attrice non ha avuto una ben che minima assistenza e/o informazione e nessun rimborso, così come previsto e disciplinato dalla normativa Comunitaria:- Regolamento (CE) n. 261/04 dell’11/2/04 entrato in vigore in Italia il 17/2/05, che ha abrogato e sostituito il previgente regolamento (CE) n.295/91, che disciplina, oltre al negato imbarco dipendente da overbooking, anche la cancellazione del volo e il ritardo prolungato.Tale normativa prevede che, nei casi di negato imbarco e di cancellazione del volo, il passeggero ha diritto, cumulativamente:- al rimborso del prezzo del biglietto e, se del caso, al volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, oppure ad un volo alternativo verso la destinazione finale da prendere immediatamente o in una data successiva di suo gradimento, oppure ad un volo verso un aeroporto diverso da quello prenotato e, in tal caso, con il rimborso delle spese di trasferimento dall’aeroporto di arrivo a quello per il quale era stata effettuata la prenotazione;- ad una somma di denaro per il mancato imbarco che, deve qualificarsi come risarcimento determinato forfettariamente;- all’assistenza, consistente in pasti e bevande, sistemazione alberghiera, trasporto per il luogo di sistemazione, due chiamate telefoniche o messaggi via telex o fax o posta elettronica.A tutto ciò non ha ottemperato la Società (Zeta) e, pertanto, la stessa va condannata al pagamento, in favore dell’attrice, della somma di € 250,00, così come previsto dal combinato disposto degli artt. 4 e 7 del Regolamento CE n.261/04; della somma di € 125,00 per spese sostenute per acquisto di pasti e bevande e di una somma per il risarcimento del danno biologico causato dalla lunga permanenza all’aeroporto di Atene che le ha procurato psoriasi generalizzata acuta (confr. Certificazione medica in atti), con un’invalidità temporanea di giorni 25.Pertanto, assumendo un valore economico di € 42,00/giorno si determina un indennizzo di € 1.200,00, comprensivo dei disagi derivati dall’infermità e delle spese mediche forfetizzate.Per quanto concerne la richiesta di risarcimento danni da “vacanza rovinata”, questo Giudice ritiene che la richiesta non possa essere accolta in tal senso in quanto, nel caso di specie, non si può parlare di “vacanza rovinata” nel ritardo di 28 ore all’arrivo nel luogo dove doveva iniziare la vacanza.Il non aver prestata la dovuta assistenza e/o informazione integra gli estremi dell’inadempimento contrattuale ai sensi della disciplina generale dettata in materia dal Codice Civile, art. 1218 (responsabilità del debitore) ed in particolare dell’art. 949 bis del Cod. nav. (responsabilità del vettore per mancata esecuzione del trasporto): il vettore è responsabile dei danni derivati dalla mancata esecuzione del trasporto del passeggero e del suo bagaglio a meno che non provi che egli stesso e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle. A tale inadempimento consegue la condanna al risarcimento dei danni sofferti secondo i criteri dettati dall’art. 1223 c.c. e, pertanto, a questo Giudice sembra equo liquidare la somma di € 300,00, ex art. 1226 c.c.Per quanto concerne la richiesta di liquidazione del danno morale ed esistenziale, questo Giudice si è già espresso, in merito, in altre sue sentenze nel senso che, il “fatto” accaduto all’attrice rientra nel novero degli “inconvenienti” che possono verificarsi nella normale “vita quotidiana” e che, il risarcimento del danno non può trovare ingresso nel c.d. “danno esistenziale”, così come definito dalla dottrina e dalla giurisprudenza:- danno non patrimoniale, inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona;- la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante per la persona, risarcibile nelle sue conseguenze non patrimoniali- un “non fare”, o meglio un non poter più fare, un dover agire altrimenti, un relazionarsi diversamente;- ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno.Il ritardo del volo aereo non può avere comportato all’attrice una “lesione” tale da essere risarcita nel c.d. “danno esistenziale”.Diversamente, ogni “pregiudizio” che dovesse capitare alla persona umana, dovrebbe essere risarcita.Ogni perdita, anche se non incida sulle capacità di produrre reddito (danno patrimoniale), o sull’integrità psico-fisica (danno biologico), o non costituisca patema d’animo (danno morale), diventerebbe pienamente risarcibile.La funzione riparatoria si ha soltanto nei casi in cui si verta in tema di diritti costituzionalmente garantiti o in presenza di beni che ricevano una specifica protezione costituzionale.La Corte Costituzionale, infatti, con la sentenza 11 luglio 2003 n.233 ha così statuito: nell’astratta previsione della norma di cui all’art. 2059 c.c. deve ricomprendersi ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona: sia il danno morale soggettivo, inteso come transuente turbamento dello stato d’animo della vittima; sia il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell’interesse, costituzionalmente garantito, all’integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost.); sia, infine, il danno (spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.Con la citata sentenza, la Corte Costituzionale ha inteso dare giustizia ai valori della persona ampliando il concetto del danno non patrimoniale, dando l’imprimatur al c.d. danno esistenziale derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona e, non a qualsiasi lesione di qualsivoglia interesse.Al suddetto insegnamento si sta allineando la recente giurisprudenza della Cassazione che afferma:- il c.d. danno esistenziale non è una figura autonoma diversa dal danno biologico, ma è necessario, in generale, tenere presente le ricadute sulla qualità della vita derivante dal danno biologico (Cass. 20 aprile 2007 n.9514).Già Cass. Sez. III, 31 maggio 2003 n.8827, aveva precisato che «la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. va tendenzialmente riguardata non già come occasione di incremento generalizzato delle poste di danno (e mai come strumento di duplicazione di risarcimento degli stessi pregiudizi), ma soprattutto come mezzo per colmare le lacune nella tutela risarcitoria della persona, che va ricondotta al sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale, quest'ultimo comprensivo del danno biologico in senso stretto (configurabile solo quando vi sia una lesione dell'integrità psico-fisica secondo i canoni fissati dalla scienza medica), del danno morale soggettivo come tradizionalmente inteso (il cui ambito resta esclusivamente quello proprio della mera sofferenza psichica e del patema d'animo) nonché dei pregiudizi, diversi ed ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto».Quindi, il danno esistenziale, diversamente da quello morale, non ha natura meramente emotiva ed interiore ma dev’essere oggettivamente accertabile ed aver determinato “scelte di vita” diverse da “quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l’evento dannoso”, “alterandone l’equilibrio e le abitudini di vita”. In definitiva, il danno esistenziale si riferisce a “sconvolgimenti” delle abitudini di vita e delle relazioni interpersonali provocate da fatto illecito e si traduce in “cambiamenti peggiorativi permanenti, anche se non sempre definitivi” delle stesse.Infine, c’è da rilevare che, il danno esistenziale non è “in re ipsa”. Colui che lamenti un danno esistenziale deve darne prova, a mezzo di documenti, testimonianze, presunzioni. Dal lamentato pregiudizio non deriva automaticamente l’esistenza del danno, ossia questo non è, immancabilmente, ravvisabile a causa della potenzialità lesiva dell’atto illegittimo (Cassazione, S.U. civili, sentenza 24.03.2006 n° 6572.E, finalmente, è arrivata la sentenza della Cassazione civile , SS.UU., sentenza 11/11/08 n° 26972 che ha dato la parola fine alla disputa sul “danno esistenziale” ed ha confortato l’interpretazione costituzionalmente orientata del danno esistenziale fatta da questo Giudice.Secondo la Cassazione a Sezioni Unite: - Il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. Non può, dunque, farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata "danno esistenziale", perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità.- Il pregiudizio non patrimoniale è risarcibile solo entro il limite segnato dalla ingiustizia costituzionalmente qualificata dell'evento di danno.- Dal principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, della minima tutela costituita dal risarcimento, consegue che la lesione dei diritti inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l'obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale.- Nell’ambito della perdita subita e mancate utilità, ex art. 1223 c.c., vanno ricompresi anche i pregiudizi non patrimoniali.- Al danno biologico va riconosciuta portata tendenzialmente omnicomprensiva.- Nel caso di danno da morte immediata (o danno tanatologico), il giudice potrà i correttamente riconoscere e liquidare il solo danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l'agonia in consapevole attesa della fine.- Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato. Il credito risarcitorio dell’istante (Tizia) ammonta, quindi, ad € 1.875,00 (250,00+125,00+1.200,00+300,00).Detto importo è liquidato all’attualità, comprensivo, cioè, dell’intervenuta svalutazione monetaria e degli interessi sino alla data della presente sentenza (Cass. 24/3/03 n.4242).Dalla data della sentenza sino al soddisfo saranno dovuti gli interessi legali.Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, d’Ufficio, come in dispositivo, tenendo conto della somma liquidata e della relativa tariffa per scaglione, nonché dell’attività processuale svolta.La sentenza è esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (Tizia) nei confronti della S.p.A. (Zeta), in persona del legale rapp.te pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l’effetto condanna la S.p.A. (Zeta), in persona del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento in favore di (Tizia) della somma di € 1.875,00, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo;
2) condanna, altresì, la suddetta convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di € 1.550,00, di cui € 50,00 per spese, € 600,00 per diritti ed € 900,00 per onorari, oltre 12,50% ex art. 14 L.P., IVA e CPA se ed in quanto ricorrano i presupposti di legge per tale ripetibilità, oltre successive occorrende;
3) distrae la somma così liquidata per spese processuali a favore del procuratore anticipatario;
4) sentenza esecutiva ex lege.Così decisa in Pozzuoli e depositata in originale il giorno 17 novembre 2008 al n. 3047 del Mod. 16.
IL GIUDICE DI PACE
(Avv. Italo BRUNO)

Contratto di trasporto e risarcimento del danno

Giudice di Pace
Sentenza 17.11.08
Giudice di Pace: sul danno esistenziale si seguono le Sezioni Unite
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L’avv. Italo BRUNO,Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli,ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n° 1706/08 R.G. - Affari Contenziosi Civili - avente ad oggetto:Risarcimento danni,
T R A
(Tizia), nata a (…) il (…) ed ivi res.te alla Via (…) n.(…) – c.f. (…) – elett.te dom.ta in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. (Caio) che la rapp.ta e difende giusta mandato a margine dell’atto di citazione; ATTRICE
E
S.p.A. (Zeta), in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in (…) alla Via (…) n.(…); CONVENUTA-CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per l’attrice: accogliere la domanda; dichiarare l’esclusiva responsabilità della Spa (Zeta), in persona del legale rapp.te pro-tempore, in ordine alla causazione degli inconvenienti occorsile e, per l’effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, sia patrimoniali in misura di € 375,00, sia non patrimoniali (danno biologico, morale, esistenziale e da vacanza rovinata) in misura non inferiore ad € 1.500,00, oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo, nonché spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(Tizia), con atto di citazione ritualmente notificato il 21/1/08 alla S.p.A. (Zeta) la conveniva innanzi a questo Giudice affinché fosse dichiarata la sua esclusiva responsabilità in ordine alla causazione degli inconvenienti occorsile e, per l’effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, sia patrimoniali nella misura di € 375,00, sia non patrimoniali (danno biologico, morale, esistenziale e da vacanza rovinata) in misura non inferiore ad € 1.500,00.Nell’atto di citazione assumeva:- che, in data 11/4/07 acquistava regolare titolo di viaggio con la Compagnia Aerea (Zeta), n. AP4401W, per il volo di andata Napoli – Rodi con partenza prevista da Napoli per il giorno 3/8/07, ore 10,30, scalo intermedio all’aeroporto di Atene, ripartenza per Rodi con la Compagnia Aerea (Ypsilon), n.AP1651W, delle ore 14,50 e arrivo a Rodi alle ore 15,50;- che, mentre il viaggio Napoli-Atene si svolgeva regolarmente, con arrivo all’orario previsto, recatasi al Check-in per le operazioni d’imbarco sul volo per Rodi, le veniva negato l’imbarco per mancanza di posti;- che, tale incresciosa situazione le procurava notevolissimi disagi consistenti in: a) mancata assistenza durante l’attesa del volo successivo; b) attesa protrattasi per ben 28 ore; c) acquisto di bene di prima necessità; d) grave forma di psoriasi da stress;- che, a nulla è valsa la richiesta di risarcimento danni avanzata alla Spa (Zeta) a mezzo racc.ta a.r. n.12957607615-6 ricevuta il 13/9/07.Instauratosi il procedimento, risultata contumace la Spa (Zeta), veniva articolata, ammessa ed espletata prova per testi, nonché deferito interrogatorio formale al legale rapp.te della Spa (Zeta) che, non lo rendeva.Sulle rassegnate conclusioni, all’udienza del 3/11/08, la causa veniva assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della convenuta S.p.A. (Zeta) regolarmente citata e non costituitasi.Le legittimazioni attiva e passiva sono state provate con il deposito di regolare titolo di viaggio.Non vi è dubbio che, nel caso di specie va applicata la normativa di cui alla Convenzione di Montreal.Il 28 giugno 2004 è entrata in vigore in Italia (e nella Comunità Europea) la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 sul trasporto aereo internazionale. Contestualmente è divenuto applicabile il Regolamento (CEE) n.889/2002 del 13 maggio 2002, che ha modificato il Regolamento (CEE) n.2027/1977 sulla responsabilità del vettore aereo nel trasporto di persone e di bagagli.La Convenzione di Montreal si applica ai trasporti internazionali, allorquando il luogo di partenza e quello di arrivo sono situati sul territorio di due Stati contraenti, o sul territorio di un solo Stato contraente se è previsto uno scalo nel territorio di un altro Stato non contraente (art. 1 n.2).L’art. 33 (competenza giurisdizionale) di detta Convenzione stabilisce che: l’azione per il risarcimento del danno è promossa, a scelta dell’attore, nel territorio di uno degli Stati Parti (criterio per la giurisdizione), o davanti al Tribunale (criterio per la competenza) del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui esso possiede un’impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al Tribunale del luogo di destinazione (criterio per la competenza).E’ ius receptum che, all’interno dell’ordinamento giudiziario dello Stato investito di giurisdizione, ex art. 33 Convenzione di Montreal, la distribuzione della competenza tra diversi ordini del potere giudiziario, o ratione materiae e valoris all’interno dello stesso ordine, è rimessa alla legge di tale Paese.E’, quindi, evidente che l’impiego del termine “Tribunale”, nella versione in lingua Francese delle predette fonti, è da intendersi nel senso generale di autorità giudiziaria senza alcuna pretesa di determinazione di una competenza per funzione o materia o valore.La norma in esame attribuisce solo una competenza internazionale, mentre quella interna è completamente rimessa alla lex fori, appunto chiamata a regolare la procedura.Rettamente, quindi, l’istante (residente in Pozzuoli, parte danneggiata e consumatore) ha adito il Giudice di Pace di Pozzuoli, competente per valore e per territorio.Infatti, anche per la competenza territoriale, la regola legislativa è contenuta nel codice del consumo (D.L.vo 6/9/05 n.206), secondo cui si presume la vessatorietà della clausola che stabilisce come sede del foro competente una località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore. Detta regola viene interpretata dalla giurisprudenza nel senso che, nelle controversie tra consumatore e professionista, si è stabilita la competenza territoriale esclusiva ed inderogabile (se non con apposita trattativa individuale) del giudice del luogo del consumatore, a prescindere dell’avvenuta designazione di una determinata sede giudiziaria nel documento negoziale e dall’operatività dei criteri ordinariamente previsti.Nel merito, la domanda è fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione.E’ provato documentalmente, per testimonianza e per non reso interrogatorio formale, che l’attrice nel viaggio di andata Napoli-Rodi subiva un ritardo di ben ventotto ore a causa della mancanza di posti sul volo della Compagnia Aerea (Ypsilon), n.AP1651W, in regime di code sharing con la Compagnia Aerea (Zeta), con partenza da Atene alle ore 14,50 ed arrivo a Rodi alle ore 15,50.E’, altresì, provato che, durante l’attesa per il volo successivo l’attrice non ha avuto una ben che minima assistenza e/o informazione e nessun rimborso, così come previsto e disciplinato dalla normativa Comunitaria:- Regolamento (CE) n. 261/04 dell’11/2/04 entrato in vigore in Italia il 17/2/05, che ha abrogato e sostituito il previgente regolamento (CE) n.295/91, che disciplina, oltre al negato imbarco dipendente da overbooking, anche la cancellazione del volo e il ritardo prolungato.Tale normativa prevede che, nei casi di negato imbarco e di cancellazione del volo, il passeggero ha diritto, cumulativamente:- al rimborso del prezzo del biglietto e, se del caso, al volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, oppure ad un volo alternativo verso la destinazione finale da prendere immediatamente o in una data successiva di suo gradimento, oppure ad un volo verso un aeroporto diverso da quello prenotato e, in tal caso, con il rimborso delle spese di trasferimento dall’aeroporto di arrivo a quello per il quale era stata effettuata la prenotazione;- ad una somma di denaro per il mancato imbarco che, deve qualificarsi come risarcimento determinato forfettariamente;- all’assistenza, consistente in pasti e bevande, sistemazione alberghiera, trasporto per il luogo di sistemazione, due chiamate telefoniche o messaggi via telex o fax o posta elettronica.A tutto ciò non ha ottemperato la Società (Zeta) e, pertanto, la stessa va condannata al pagamento, in favore dell’attrice, della somma di € 250,00, così come previsto dal combinato disposto degli artt. 4 e 7 del Regolamento CE n.261/04; della somma di € 125,00 per spese sostenute per acquisto di pasti e bevande e di una somma per il risarcimento del danno biologico causato dalla lunga permanenza all’aeroporto di Atene che le ha procurato psoriasi generalizzata acuta (confr. Certificazione medica in atti), con un’invalidità temporanea di giorni 25.Pertanto, assumendo un valore economico di € 42,00/giorno si determina un indennizzo di € 1.200,00, comprensivo dei disagi derivati dall’infermità e delle spese mediche forfetizzate.Per quanto concerne la richiesta di risarcimento danni da “vacanza rovinata”, questo Giudice ritiene che la richiesta non possa essere accolta in tal senso in quanto, nel caso di specie, non si può parlare di “vacanza rovinata” nel ritardo di 28 ore all’arrivo nel luogo dove doveva iniziare la vacanza.Il non aver prestata la dovuta assistenza e/o informazione integra gli estremi dell’inadempimento contrattuale ai sensi della disciplina generale dettata in materia dal Codice Civile, art. 1218 (responsabilità del debitore) ed in particolare dell’art. 949 bis del Cod. nav. (responsabilità del vettore per mancata esecuzione del trasporto): il vettore è responsabile dei danni derivati dalla mancata esecuzione del trasporto del passeggero e del suo bagaglio a meno che non provi che egli stesso e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle. A tale inadempimento consegue la condanna al risarcimento dei danni sofferti secondo i criteri dettati dall’art. 1223 c.c. e, pertanto, a questo Giudice sembra equo liquidare la somma di € 300,00, ex art. 1226 c.c.Per quanto concerne la richiesta di liquidazione del danno morale ed esistenziale, questo Giudice si è già espresso, in merito, in altre sue sentenze nel senso che, il “fatto” accaduto all’attrice rientra nel novero degli “inconvenienti” che possono verificarsi nella normale “vita quotidiana” e che, il risarcimento del danno non può trovare ingresso nel c.d. “danno esistenziale”, così come definito dalla dottrina e dalla giurisprudenza:- danno non patrimoniale, inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona;- la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante per la persona, risarcibile nelle sue conseguenze non patrimoniali- un “non fare”, o meglio un non poter più fare, un dover agire altrimenti, un relazionarsi diversamente;- ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno.Il ritardo del volo aereo non può avere comportato all’attrice una “lesione” tale da essere risarcita nel c.d. “danno esistenziale”.Diversamente, ogni “pregiudizio” che dovesse capitare alla persona umana, dovrebbe essere risarcita.Ogni perdita, anche se non incida sulle capacità di produrre reddito (danno patrimoniale), o sull’integrità psico-fisica (danno biologico), o non costituisca patema d’animo (danno morale), diventerebbe pienamente risarcibile.La funzione riparatoria si ha soltanto nei casi in cui si verta in tema di diritti costituzionalmente garantiti o in presenza di beni che ricevano una specifica protezione costituzionale.La Corte Costituzionale, infatti, con la sentenza 11 luglio 2003 n.233 ha così statuito: nell’astratta previsione della norma di cui all’art. 2059 c.c. deve ricomprendersi ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona: sia il danno morale soggettivo, inteso come transuente turbamento dello stato d’animo della vittima; sia il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell’interesse, costituzionalmente garantito, all’integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost.); sia, infine, il danno (spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.Con la citata sentenza, la Corte Costituzionale ha inteso dare giustizia ai valori della persona ampliando il concetto del danno non patrimoniale, dando l’imprimatur al c.d. danno esistenziale derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona e, non a qualsiasi lesione di qualsivoglia interesse.Al suddetto insegnamento si sta allineando la recente giurisprudenza della Cassazione che afferma:- il c.d. danno esistenziale non è una figura autonoma diversa dal danno biologico, ma è necessario, in generale, tenere presente le ricadute sulla qualità della vita derivante dal danno biologico (Cass. 20 aprile 2007 n.9514).Già Cass. Sez. III, 31 maggio 2003 n.8827, aveva precisato che «la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. va tendenzialmente riguardata non già come occasione di incremento generalizzato delle poste di danno (e mai come strumento di duplicazione di risarcimento degli stessi pregiudizi), ma soprattutto come mezzo per colmare le lacune nella tutela risarcitoria della persona, che va ricondotta al sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale, quest'ultimo comprensivo del danno biologico in senso stretto (configurabile solo quando vi sia una lesione dell'integrità psico-fisica secondo i canoni fissati dalla scienza medica), del danno morale soggettivo come tradizionalmente inteso (il cui ambito resta esclusivamente quello proprio della mera sofferenza psichica e del patema d'animo) nonché dei pregiudizi, diversi ed ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto».Quindi, il danno esistenziale, diversamente da quello morale, non ha natura meramente emotiva ed interiore ma dev’essere oggettivamente accertabile ed aver determinato “scelte di vita” diverse da “quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l’evento dannoso”, “alterandone l’equilibrio e le abitudini di vita”. In definitiva, il danno esistenziale si riferisce a “sconvolgimenti” delle abitudini di vita e delle relazioni interpersonali provocate da fatto illecito e si traduce in “cambiamenti peggiorativi permanenti, anche se non sempre definitivi” delle stesse.Infine, c’è da rilevare che, il danno esistenziale non è “in re ipsa”. Colui che lamenti un danno esistenziale deve darne prova, a mezzo di documenti, testimonianze, presunzioni. Dal lamentato pregiudizio non deriva automaticamente l’esistenza del danno, ossia questo non è, immancabilmente, ravvisabile a causa della potenzialità lesiva dell’atto illegittimo (Cassazione, S.U. civili, sentenza 24.03.2006 n° 6572.E, finalmente, è arrivata la sentenza della Cassazione civile , SS.UU., sentenza 11/11/08 n° 26972 che ha dato la parola fine alla disputa sul “danno esistenziale” ed ha confortato l’interpretazione costituzionalmente orientata del danno esistenziale fatta da questo Giudice.Secondo la Cassazione a Sezioni Unite: - Il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. Non può, dunque, farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata "danno esistenziale", perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità.- Il pregiudizio non patrimoniale è risarcibile solo entro il limite segnato dalla ingiustizia costituzionalmente qualificata dell'evento di danno.- Dal principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, della minima tutela costituita dal risarcimento, consegue che la lesione dei diritti inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l'obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale.- Nell’ambito della perdita subita e mancate utilità, ex art. 1223 c.c., vanno ricompresi anche i pregiudizi non patrimoniali.- Al danno biologico va riconosciuta portata tendenzialmente omnicomprensiva.- Nel caso di danno da morte immediata (o danno tanatologico), il giudice potrà i correttamente riconoscere e liquidare il solo danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l'agonia in consapevole attesa della fine.- Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato. Il credito risarcitorio dell’istante (Tizia) ammonta, quindi, ad € 1.875,00 (250,00+125,00+1.200,00+300,00).Detto importo è liquidato all’attualità, comprensivo, cioè, dell’intervenuta svalutazione monetaria e degli interessi sino alla data della presente sentenza (Cass. 24/3/03 n.4242).Dalla data della sentenza sino al soddisfo saranno dovuti gli interessi legali.Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, d’Ufficio, come in dispositivo, tenendo conto della somma liquidata e della relativa tariffa per scaglione, nonché dell’attività processuale svolta.La sentenza è esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (Tizia) nei confronti della S.p.A. (Zeta), in persona del legale rapp.te pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l’effetto condanna la S.p.A. (Zeta), in persona del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento in favore di (Tizia) della somma di € 1.875,00, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo;
2) condanna, altresì, la suddetta convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di € 1.550,00, di cui € 50,00 per spese, € 600,00 per diritti ed € 900,00 per onorari, oltre 12,50% ex art. 14 L.P., IVA e CPA se ed in quanto ricorrano i presupposti di legge per tale ripetibilità, oltre successive occorrende;
3) distrae la somma così liquidata per spese processuali a favore del procuratore anticipatario;
4) sentenza esecutiva ex lege.Così decisa in Pozzuoli e depositata in originale il giorno 17 novembre 2008 al n. 3047 del Mod. 16.
IL GIUDICE DI PACE
(Avv. Italo BRUNO)

Le verifiche fiscali: elementi a base dell'accertamernto analitico-induttivo

rassegna giurisprudenziale del mese di dicembre 2008 (Avv. Azzeccagarbugli)

Il cosiddetto accertamento presuntivo (o analitico-induttivo) trova origine nell’articolo 39 comma 1 lett. d) del Dpr n. 600/1973, che dispone che “per i redditi d’impresa delle persone fisiche l’ufficio procede alla rettifica ……… se l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall’ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all’art. 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi alla impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall’ufficio nei modi previsti dall’art. 32. L’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti. ……………...”
Continuiamo in questo numero della rassegna mensile ad illustrare le ultime sentenze che si sono occupate di questi aspetti dell’accertamento, evidenziando quali possono essere gli elementi che possono legittimare il Fisco alla rettifica del reddito dichiarato.

Rinvenimento di documentazione extracontabile
Costituisce jus receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale il ritrovamento di scritture contabili informali tenute su documenti non ufficiali quali brogliacci, appunti, annotazioni ovvero il rinvenimento di matrici di assegni, agende o block-notes, costituiscono indizi forniti dei requisiti di gravità, precisione e concordanza tali da legittimare l’Amministrazione finanziaria a procedere alla determinazione del maggior reddito imponibile con accertamento induttivo.
(Cassazione, sentenza n. 24206/2008)


I conti dei soci insufficienti a produrre un accertamento per la società

Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale i prelevamenti e versamenti su conti correnti intestati al contribuente sono imputabili - in sede di accertamento induttivo e con presunzione ex lege - a maggiori proventi non dichiarati laddove non sia dimostrato che le relative movimentazioni siano già computate nell’ambito della dichiarazione ovvero non riferibili ad operazioni imponibili.
La disciplina dell’accertamento fondato sulle risultanze ed elementi emersi da indagini condotte su rapporti e conti correnti detenuti presso istituti di credito non contempla alcuna presunzione di imputazione di attività fiscalmente rilevante nei confronti del contribuente giusta il rapporto organico o familiare dei titolari dei conti, rapporti o posizioni verificati. Sebbene l’ambito della verifica possa naturalmente essere esteso sino a ricomprendere soggetti terzi - legati al contribuente da particolari vincoli (lavorativi o familiari) tali da ingenerare sospetti secondo la comune esperienza e l’id quod plerumque accidit - tale circostanza non è di per sé stessa sufficiente a superare il dato formale dovendosi dimostrare - con onere da assolversi a carico dell’Amministrazione finanziaria - l’intestazione fittizia e l’utilizzazione in concreto da parte del contribuente.
(Cassazione, sentenza n. 27186/2008)

Elementi extracontabili decisivi
Costituisce jus receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale la regolare tenuta della contabilità non osta all’adozione dell’accertamento con metodo induttivo da parte dell’Amministrazione finanziaria. Del pari, il rinvenimento di documenti e dati extracontabili costituisce indizio munito dei caratteri di gravità, precisione e concordanza tali da rendere complessivamente inattendibile la contabilità ufficiale, consentire la rettifica ed invertire l’onere della prova a carico del contribuente.
(Cassazione, sentenza n. 25101/2008)

No all’accertamento se ci si è avvalsi di un mutuo
Deve ritenersi illegittimo e, pertanto, meritevole di annullamento l’avviso di accertamento attraverso il quale l’Amministrazione finanziaria abbia determinato con metodo sintetico-induttivo un maggior reddito nei confronti del contribuente il quale abbia documentato che i beni ritenuti indici rivelatori di capacità contributiva erano stati acquistati per il tramite di un mutuo e, dunque, non riconducibili ai proventi dell’attività.
(Cassazione, sentenza n. 11389/2008)


Il floppy dell’ex socio elemento indiziario pesante

In tema di IVA, l’uso di elementi acquisiti nell’ambito di procedure riguardanti altri soggetti non viola disposizioni che regolano l’accertamento o il principio del contraddittorio, atteso che l’art. 63, comma 1, Dpr n. 633/1972, dispone espressamente che, nell’ambito dei doveri di cooperazione con gli uffici, la Guardia di Finanza trasmette agli uffici stessi tutte le notizie acquisite, anche indirettamente, nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria e che l’art. 54 del citato D.P.R. dispone che gli uffici, a loro volta, possono procedere alla rettifica sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, tratte da atti e documenti in loro possesso, anche quando si tratti di verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti (viene perciò cassata la sentenza di merito che aveva escluso la rilevanza della “contabilità in nero”, tenuta su floppy disk, di un piano bar e reperita presso l’abitazione dell’ex amministratore dell’esercizio).
(Cassazione, sentenza n. 8255/2008)


L’esistenza di contabilità parallela

Il ritrovamento, al di fuori della sede sociale, di una contabilità parallela costituisce indizio grave preciso e concordante nonché circostanza sufficiente a legittimare la rettifica delle dichiarazioni. E’ onere del contribuente fornire la dimostrazione dell’insussistenza di qualsiasi movimento extracontabile riferibile alle operazioni di cui ai documenti rinvenuti in sede di verifica in quanto regolarmente trascritte ovvero mai avvenute.
(Cassazione, sentenza n. 7915/2007)


Il consumo di materie sussidiarie all’attività
In materia tributaria, è sufficiente, quale prova presuntiva, un unico indizio, preciso e grave (ancorché l’art. 2729 del codice civile si esprima al plurale) e la relazione tra il fatto noto e quello ignoto non deve avere carattere di necessità, essendo sufficiente che l’esistenza del fatto da dimostrare derivi come conseguenza del fatto noto alla stregua di canoni di ragionevolezza e probabilità. Si deve perciò ribadire che il consumo di tovaglioli costituisce sufficiente indizio per l’accertamento del reddito di un ristorante e ciò in quanto è consentito l’utilizzo di “presunzioni di secondo grado”, in cui si deduce da un fatto noto, nella specie, dal numero dei tovaglioli, un primo fatto ignoto, il numero dei coperti e da questo fatto un terzo elemento, il reddito.
(Cassazione, sentenza n. 12438/2007)


La contabilità informale innesca l’accertamento
Costituisce jus receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale il ritrovamento di scritture contabili informali tenute su documenti non ufficiali quali brogliacci, appunti, annotazioni ovvero il rinvenimento di matrici di assegni, agende o block-notes,
costituiscono indizi forniti dei requisiti di gravità, precisione e concordanza tali da legittimare l’Amministrazione finanziaria a procedere alla determinazione del maggior reddito imponibile con accertamento induttivo.
(Cassazione, sentenza n. 7701/2008)


Ancora sulla documentazione extracontabile

Costituisce principio consolidato, che consente il rigetto in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. del ricorso del contribuente, l’affermazione secondo cui, in tema di IVA, alla luce delle previsioni degli artt. 52, comma quarto, e 54, comma secondo, del D.P.R. n. 633 del 1972, la documentazione extracontabile reperita presso la sede dell’impresa, ancorché consistente in annotazioni personali dell’imprenditore, costituisce elemento probatorio, sia pure meramente presuntivo, utilmente valutabile in sede di accertamento, indipendentemente dal contestuale riscontro di irregolarità
nella tenuta della contabilità.
(Cassazione, sentenza n. 1400/2008)


Presunzioni sui versamenti bancari
Laddove il contribuente, sul quale grava il relativo onere probatorio, non dimostri l’estraneità alla determinazione del reddito imponibile di movimenti relativi a versamenti e prelevamenti in conto corrente gli importi corrispondenti si considerano componenti del reddito, anche in virtù di relazioni economiche o personali intercorrenti fra il titolare del rapporto di conto corrente ed il soggetto verificato.
(Cassazione, sentenza n. 26836/2008)


L’incidenza dei costi per materie prime
L’accertamento dell’incidenza del costo delle materie prime sull’intero ammontare degli acquisti di un determinato periodo d’imposta può consentire all’Amministrazione finanziaria di utilizzare tale dato anche per differenti periodi d’imposta avuto riguardo all’invarianza della natura dell’attività d’impresa esercitata dal contribuente.
(Cassazione, sentenza n. 22531/2007)


L’accertamento alla società di famiglia conferitaria di soci con redditi bassi
L’Amministrazione può legittimamente presumere che i soci (che non dispongano di propri rilevanti redditi) di una società a base azionaria ristretta e familiare abbiano proceduto ad un considerevole aumento del capitale sociale mediante il versamento di utili occulti in precedenza percepito dalla società stessa; di conseguenza, può procedere ad accertamento nei confronti della società senza che sia necessaria la preventiva emissione del relativo avviso nei confronti dei singoli soci. Tali elementi, che integrano una presunzione semplice, possono essere disattesi dal giudice di merito solo all’esito di un’adeguata valutazione critica.
(Cassazione, sentenza n. 24531/2007)



Perdite frequenti originano incongruenza
L’Amministrazione finanziaria può ricorrere alla determinazione induttiva del reddito imponibile, anche fuori dai casi previsti dall’art. 39, D.P.R n. 600/1973, laddove sia riscontrabile una grave ed ingiustificabile incongruenza fra i componenti positivi dichiarati e quelli desumibili dall’attività svolta o dagli studi di settore, anche alla luce di una sequenza di esercizi nei quali si registrano come risultati costanti perdite. La circostanza che le scritture contabili siano state regolarmente tenute non costituisce causa ostativa all’accertamento.
(Cassazione, sentenza n. 24436/2008)

Rilevanti anche gli appunti trovati presso i dipendenti
Gli appunti rinvenuti in sede di verifica sono ricondotti nel novero dei documenti riepilogativi e costitutivi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa. È pertanto legittimo l’utilizzo, in qualità di indizio avente caratteri di gravità, precisione e concordanza, al fine di valutare l’attendibilità delle scritture contabili - ai sensi dell’art. 2709 c.c. - che contemplano tutti i documenti che rilevano fatti di gestione. Grava sull’imprenditore assolvere l’onere probatorio circa l’esclusione dei movimenti indicati dal contesto dell’attività esercitata.
(Cassazione, sentenza n. 25104/2008)

Le verifiche fiscali: elementi a base dell'accertamernto analitico-induttivo

rassegna giurisprudenziale del mese di dicembre 2008 (Avv. Azzeccagarbugli)

Il cosiddetto accertamento presuntivo (o analitico-induttivo) trova origine nell’articolo 39 comma 1 lett. d) del Dpr n. 600/1973, che dispone che “per i redditi d’impresa delle persone fisiche l’ufficio procede alla rettifica ……… se l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall’ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all’art. 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi alla impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall’ufficio nei modi previsti dall’art. 32. L’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti. ……………...”
Continuiamo in questo numero della rassegna mensile ad illustrare le ultime sentenze che si sono occupate di questi aspetti dell’accertamento, evidenziando quali possono essere gli elementi che possono legittimare il Fisco alla rettifica del reddito dichiarato.

Rinvenimento di documentazione extracontabile
Costituisce jus receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale il ritrovamento di scritture contabili informali tenute su documenti non ufficiali quali brogliacci, appunti, annotazioni ovvero il rinvenimento di matrici di assegni, agende o block-notes, costituiscono indizi forniti dei requisiti di gravità, precisione e concordanza tali da legittimare l’Amministrazione finanziaria a procedere alla determinazione del maggior reddito imponibile con accertamento induttivo.
(Cassazione, sentenza n. 24206/2008)


I conti dei soci insufficienti a produrre un accertamento per la società

Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale i prelevamenti e versamenti su conti correnti intestati al contribuente sono imputabili - in sede di accertamento induttivo e con presunzione ex lege - a maggiori proventi non dichiarati laddove non sia dimostrato che le relative movimentazioni siano già computate nell’ambito della dichiarazione ovvero non riferibili ad operazioni imponibili.
La disciplina dell’accertamento fondato sulle risultanze ed elementi emersi da indagini condotte su rapporti e conti correnti detenuti presso istituti di credito non contempla alcuna presunzione di imputazione di attività fiscalmente rilevante nei confronti del contribuente giusta il rapporto organico o familiare dei titolari dei conti, rapporti o posizioni verificati. Sebbene l’ambito della verifica possa naturalmente essere esteso sino a ricomprendere soggetti terzi - legati al contribuente da particolari vincoli (lavorativi o familiari) tali da ingenerare sospetti secondo la comune esperienza e l’id quod plerumque accidit - tale circostanza non è di per sé stessa sufficiente a superare il dato formale dovendosi dimostrare - con onere da assolversi a carico dell’Amministrazione finanziaria - l’intestazione fittizia e l’utilizzazione in concreto da parte del contribuente.
(Cassazione, sentenza n. 27186/2008)

Elementi extracontabili decisivi
Costituisce jus receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale la regolare tenuta della contabilità non osta all’adozione dell’accertamento con metodo induttivo da parte dell’Amministrazione finanziaria. Del pari, il rinvenimento di documenti e dati extracontabili costituisce indizio munito dei caratteri di gravità, precisione e concordanza tali da rendere complessivamente inattendibile la contabilità ufficiale, consentire la rettifica ed invertire l’onere della prova a carico del contribuente.
(Cassazione, sentenza n. 25101/2008)

No all’accertamento se ci si è avvalsi di un mutuo
Deve ritenersi illegittimo e, pertanto, meritevole di annullamento l’avviso di accertamento attraverso il quale l’Amministrazione finanziaria abbia determinato con metodo sintetico-induttivo un maggior reddito nei confronti del contribuente il quale abbia documentato che i beni ritenuti indici rivelatori di capacità contributiva erano stati acquistati per il tramite di un mutuo e, dunque, non riconducibili ai proventi dell’attività.
(Cassazione, sentenza n. 11389/2008)


Il floppy dell’ex socio elemento indiziario pesante

In tema di IVA, l’uso di elementi acquisiti nell’ambito di procedure riguardanti altri soggetti non viola disposizioni che regolano l’accertamento o il principio del contraddittorio, atteso che l’art. 63, comma 1, Dpr n. 633/1972, dispone espressamente che, nell’ambito dei doveri di cooperazione con gli uffici, la Guardia di Finanza trasmette agli uffici stessi tutte le notizie acquisite, anche indirettamente, nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria e che l’art. 54 del citato D.P.R. dispone che gli uffici, a loro volta, possono procedere alla rettifica sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, tratte da atti e documenti in loro possesso, anche quando si tratti di verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti (viene perciò cassata la sentenza di merito che aveva escluso la rilevanza della “contabilità in nero”, tenuta su floppy disk, di un piano bar e reperita presso l’abitazione dell’ex amministratore dell’esercizio).
(Cassazione, sentenza n. 8255/2008)


L’esistenza di contabilità parallela

Il ritrovamento, al di fuori della sede sociale, di una contabilità parallela costituisce indizio grave preciso e concordante nonché circostanza sufficiente a legittimare la rettifica delle dichiarazioni. E’ onere del contribuente fornire la dimostrazione dell’insussistenza di qualsiasi movimento extracontabile riferibile alle operazioni di cui ai documenti rinvenuti in sede di verifica in quanto regolarmente trascritte ovvero mai avvenute.
(Cassazione, sentenza n. 7915/2007)


Il consumo di materie sussidiarie all’attività
In materia tributaria, è sufficiente, quale prova presuntiva, un unico indizio, preciso e grave (ancorché l’art. 2729 del codice civile si esprima al plurale) e la relazione tra il fatto noto e quello ignoto non deve avere carattere di necessità, essendo sufficiente che l’esistenza del fatto da dimostrare derivi come conseguenza del fatto noto alla stregua di canoni di ragionevolezza e probabilità. Si deve perciò ribadire che il consumo di tovaglioli costituisce sufficiente indizio per l’accertamento del reddito di un ristorante e ciò in quanto è consentito l’utilizzo di “presunzioni di secondo grado”, in cui si deduce da un fatto noto, nella specie, dal numero dei tovaglioli, un primo fatto ignoto, il numero dei coperti e da questo fatto un terzo elemento, il reddito.
(Cassazione, sentenza n. 12438/2007)


La contabilità informale innesca l’accertamento
Costituisce jus receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale il ritrovamento di scritture contabili informali tenute su documenti non ufficiali quali brogliacci, appunti, annotazioni ovvero il rinvenimento di matrici di assegni, agende o block-notes,
costituiscono indizi forniti dei requisiti di gravità, precisione e concordanza tali da legittimare l’Amministrazione finanziaria a procedere alla determinazione del maggior reddito imponibile con accertamento induttivo.
(Cassazione, sentenza n. 7701/2008)


Ancora sulla documentazione extracontabile

Costituisce principio consolidato, che consente il rigetto in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. del ricorso del contribuente, l’affermazione secondo cui, in tema di IVA, alla luce delle previsioni degli artt. 52, comma quarto, e 54, comma secondo, del D.P.R. n. 633 del 1972, la documentazione extracontabile reperita presso la sede dell’impresa, ancorché consistente in annotazioni personali dell’imprenditore, costituisce elemento probatorio, sia pure meramente presuntivo, utilmente valutabile in sede di accertamento, indipendentemente dal contestuale riscontro di irregolarità
nella tenuta della contabilità.
(Cassazione, sentenza n. 1400/2008)


Presunzioni sui versamenti bancari
Laddove il contribuente, sul quale grava il relativo onere probatorio, non dimostri l’estraneità alla determinazione del reddito imponibile di movimenti relativi a versamenti e prelevamenti in conto corrente gli importi corrispondenti si considerano componenti del reddito, anche in virtù di relazioni economiche o personali intercorrenti fra il titolare del rapporto di conto corrente ed il soggetto verificato.
(Cassazione, sentenza n. 26836/2008)


L’incidenza dei costi per materie prime
L’accertamento dell’incidenza del costo delle materie prime sull’intero ammontare degli acquisti di un determinato periodo d’imposta può consentire all’Amministrazione finanziaria di utilizzare tale dato anche per differenti periodi d’imposta avuto riguardo all’invarianza della natura dell’attività d’impresa esercitata dal contribuente.
(Cassazione, sentenza n. 22531/2007)


L’accertamento alla società di famiglia conferitaria di soci con redditi bassi
L’Amministrazione può legittimamente presumere che i soci (che non dispongano di propri rilevanti redditi) di una società a base azionaria ristretta e familiare abbiano proceduto ad un considerevole aumento del capitale sociale mediante il versamento di utili occulti in precedenza percepito dalla società stessa; di conseguenza, può procedere ad accertamento nei confronti della società senza che sia necessaria la preventiva emissione del relativo avviso nei confronti dei singoli soci. Tali elementi, che integrano una presunzione semplice, possono essere disattesi dal giudice di merito solo all’esito di un’adeguata valutazione critica.
(Cassazione, sentenza n. 24531/2007)



Perdite frequenti originano incongruenza
L’Amministrazione finanziaria può ricorrere alla determinazione induttiva del reddito imponibile, anche fuori dai casi previsti dall’art. 39, D.P.R n. 600/1973, laddove sia riscontrabile una grave ed ingiustificabile incongruenza fra i componenti positivi dichiarati e quelli desumibili dall’attività svolta o dagli studi di settore, anche alla luce di una sequenza di esercizi nei quali si registrano come risultati costanti perdite. La circostanza che le scritture contabili siano state regolarmente tenute non costituisce causa ostativa all’accertamento.
(Cassazione, sentenza n. 24436/2008)

Rilevanti anche gli appunti trovati presso i dipendenti
Gli appunti rinvenuti in sede di verifica sono ricondotti nel novero dei documenti riepilogativi e costitutivi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa. È pertanto legittimo l’utilizzo, in qualità di indizio avente caratteri di gravità, precisione e concordanza, al fine di valutare l’attendibilità delle scritture contabili - ai sensi dell’art. 2709 c.c. - che contemplano tutti i documenti che rilevano fatti di gestione. Grava sull’imprenditore assolvere l’onere probatorio circa l’esclusione dei movimenti indicati dal contesto dell’attività esercitata.
(Cassazione, sentenza n. 25104/2008)

...Il decreto flussi ...


Sono ammessi in Italia per l'anno 2008, per motivi di lavoro subordinato non stagionale, i cittadini stranieri non comunitari, entro una quota massima di 150.000 unità.
E' quanto previsto dal Decreto 3 dicembre 2008, firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) in considerazione dell’attuale congiuntura economica e dell’esigenza di dare riscontro in via prioritaria ai bisogni delle famiglie, consentendo in prevalenza gli ingressi per lavoro domestico e di assistenza alla persona.
Il particolare, sono previste le seguenti quote:
per lavoro domestico e altri settori produttivi, 44.600 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, così suddifivi:
4.500 cittadini albanesi;
1.000 cittadini algerini;
3.000 cittadini del Bangladesh;
8.000 cittadini egiziani;
5.000 cittadini filippini;
1.000 cittadini ghanesi;
4.500 cittadini marocchini;
6.500 cittadini moldavi;
1.500 cittadini nigeriani;
1.000 cittadini pakistani;
1.000 cittadini senegalesi;
100 cittadini somali;
3.500 cittadini dello Sri Lanka;
4.000 cittadini tunisini.
per lavoro domestico o di assistenza alla persona, 105.400 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero provenienti da altri paesi.
(Altalex, 12 dicembre 2008. Si ringrazia
Cesira Cruciani per la segnalazione)
Immigrazione Flussi
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2008
Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2008 (“Decreto Flussi 2008”).
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico sull’immigrazione;
Visto, in particolare, l’articolo 3 del Testo unico sull’immigrazione, che dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d’ingresso individuati nel Documento programmatico triennale relativo alla politica dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che prevede che, "in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l’anno precedente";
Considerato che il Documento programmatico triennale non è stato emanato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2007, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2008;
Considerata l’attuale congiuntura economica e l’esigenza di dare riscontro in via prioritaria ai bisogni delle famiglie, consentendo in prevalenza gli ingressi per lavoro domestico e di assistenza alla persona;Rilevato che alla data del 31 maggio 2008 è stato, inviato agli sportelli unici per l’immigrazione un numero di richieste di concessione di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale per cittadini extracomunitari notevolmente superiore alla corrispondente quota massima di ingressi prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2007;
Considerato che l’elevato numero di richieste di assunzione inviate agli sportelli unici per l’immigrazione, rimaste non soddisfatte dopo l’esaurimento delle quote relative alla programmazione transitoria per l’anno, 2007, esprime un fabbisogno socialmente rilevante, con particolare riferimento al settore dell’assistenza domiciliare che si ritiene di dover soddisfare;
Ritenuto di dover introdurre, per l’attuazione del presente provvedimento nuovi criteri di selezione rispetto alle richieste di assunzione inviate da persone fisiche di nazionalità non comunitaria, in qualità di datori di lavoro, accogliendo le istanze solo delle persone fisiche che dimostrano maggiore radicamento sul territorio nazionale e che in tal modo possono offrire, come datori di lavoro, le opportune garanzie di stabilità del rapporto di lavoro;
Ritenuta l’urgenza di definire, per le esigenze del mercato del lavoro italiano, la quota di lavoratori extracomunitari non stagionali da ammettere nel territorio dello Stato per l’anno 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2007, con il quale la quota complessiva massima dei lavoratori extracomunitari non stagionali ammessi in Italia per l’anno 2007 è stata determinata in 170.000 unità;
Visto l’articolo 21 del Testo unico sull’immigrazione, circa la previsione di quote riservate a favore di Paesi che collaborano nelle politiche di regolamentazione dei flussi di ingresso e nelle procedure di riammissione;
Decreta:
Art. 1
1. In via di programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2008, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale, i cittadini stranieri non comunitari, entro una quota massima di 150.000 unità da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in base ai dati forniti dal Ministero dell’interno sulle richieste inviate agli sportelli unici per l’immigrazione entro il 31 maggio 2008.
Art. 2
1. Nell’ambito della quota di cui all’articolo 1, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale, da riferire al lavoro domestico e altri settori produttivi, 44.600 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, così ripartiti:
a) 4.500 cittadini albanesi;b) 1.000 cittadini algerini;c) 3.000 cittadini del Bangladesh;d) 8.000 cittadini egiziani;e) 5.000 cittadini filippini;f) 1.000 cittadini ghanesi;g) 4.500 cittadini marocchini;h) 6.500 cittadini moldavi;i) 1.500 cittadini nigeriani;l) 1.000 cittadini pakistani;m) 1.000 cittadini senegalesi;n) 100 cittadini somali;o) 3.500 cittadini dello Sri Lanka;p) 4.000 cittadini tunisini.
Art. 3
1. Nell’ambito della quota di cui all’articolo 1, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero provenienti dai paesi non elencati all’articolo 2, entro una quota di 105.400 unità per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona.
Art 4.
1. La quota complessiva massima di 150,000 unità di cui all’articolo 1, è soddisfatta tramite le domande di nulla-osta al lavoro valide ed ammissibili presentate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2007, risultate in esubero rispetto alla quota complessiva di ingressi autorizzata sulla base dell’articolo 1 dello stesso decreto 30 ottobre 2007.
2. Le domande di cui al precedente comma saranno utilizzate per soddisfare la quota massima di cui all’articolo 1 del presente decreto, sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione.
3. Nel caso in cui la domanda di nulla-osta al lavoro sia stata presentata da un datore di lavoro non comunitario, persona fisica, è necessario che il richiedente sia in possesso del titolo di soggiorno di cui all’articolo 9 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286, o ne abbia presentato richiesta, alla data di pubblicazione del presente decreto.
4. Entro il termine perentorio di venti giorni a decorrere dal 15 dicembre 2008, il datore di lavoro non comunitario deve confermare, a pena di esclusione, il permanere dell’interesse all’assunzione del lavoratore straniero in favore del quale aveva presentato l’istanza di nulla-osta, ai sensi del D.P.C.M. 30 ottobre 2007, nonché il possesso del requisito prescritto di cui al comma 3 del presente articolo. La conferma dovrà essere effettuata attraverso la compilazione di una apposita pagina web resa disponibile sul sito
www.interno.it.
Art. 5
1. Trascorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate, le quote stabilite nel presente decreto, ferma restando la quota massima di cui all’articolo 1, possono essere diversamente ripartite, tenendo conto di quanto previsto all’articolo 3; sulla base delle effettive necessità riscontrate nel mercato del lavoro.
Roma, 3 dicembre 2008
Silvio Berlusconi

...Il decreto flussi ...


Sono ammessi in Italia per l'anno 2008, per motivi di lavoro subordinato non stagionale, i cittadini stranieri non comunitari, entro una quota massima di 150.000 unità.
E' quanto previsto dal Decreto 3 dicembre 2008, firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) in considerazione dell’attuale congiuntura economica e dell’esigenza di dare riscontro in via prioritaria ai bisogni delle famiglie, consentendo in prevalenza gli ingressi per lavoro domestico e di assistenza alla persona.
Il particolare, sono previste le seguenti quote:
per lavoro domestico e altri settori produttivi, 44.600 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, così suddifivi:
4.500 cittadini albanesi;
1.000 cittadini algerini;
3.000 cittadini del Bangladesh;
8.000 cittadini egiziani;
5.000 cittadini filippini;
1.000 cittadini ghanesi;
4.500 cittadini marocchini;
6.500 cittadini moldavi;
1.500 cittadini nigeriani;
1.000 cittadini pakistani;
1.000 cittadini senegalesi;
100 cittadini somali;
3.500 cittadini dello Sri Lanka;
4.000 cittadini tunisini.
per lavoro domestico o di assistenza alla persona, 105.400 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero provenienti da altri paesi.
(Altalex, 12 dicembre 2008. Si ringrazia
Cesira Cruciani per la segnalazione)
Immigrazione Flussi
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2008
Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2008 (“Decreto Flussi 2008”).
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico sull’immigrazione;
Visto, in particolare, l’articolo 3 del Testo unico sull’immigrazione, che dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d’ingresso individuati nel Documento programmatico triennale relativo alla politica dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che prevede che, "in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l’anno precedente";
Considerato che il Documento programmatico triennale non è stato emanato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2007, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2008;
Considerata l’attuale congiuntura economica e l’esigenza di dare riscontro in via prioritaria ai bisogni delle famiglie, consentendo in prevalenza gli ingressi per lavoro domestico e di assistenza alla persona;Rilevato che alla data del 31 maggio 2008 è stato, inviato agli sportelli unici per l’immigrazione un numero di richieste di concessione di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale per cittadini extracomunitari notevolmente superiore alla corrispondente quota massima di ingressi prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2007;
Considerato che l’elevato numero di richieste di assunzione inviate agli sportelli unici per l’immigrazione, rimaste non soddisfatte dopo l’esaurimento delle quote relative alla programmazione transitoria per l’anno, 2007, esprime un fabbisogno socialmente rilevante, con particolare riferimento al settore dell’assistenza domiciliare che si ritiene di dover soddisfare;
Ritenuto di dover introdurre, per l’attuazione del presente provvedimento nuovi criteri di selezione rispetto alle richieste di assunzione inviate da persone fisiche di nazionalità non comunitaria, in qualità di datori di lavoro, accogliendo le istanze solo delle persone fisiche che dimostrano maggiore radicamento sul territorio nazionale e che in tal modo possono offrire, come datori di lavoro, le opportune garanzie di stabilità del rapporto di lavoro;
Ritenuta l’urgenza di definire, per le esigenze del mercato del lavoro italiano, la quota di lavoratori extracomunitari non stagionali da ammettere nel territorio dello Stato per l’anno 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2007, con il quale la quota complessiva massima dei lavoratori extracomunitari non stagionali ammessi in Italia per l’anno 2007 è stata determinata in 170.000 unità;
Visto l’articolo 21 del Testo unico sull’immigrazione, circa la previsione di quote riservate a favore di Paesi che collaborano nelle politiche di regolamentazione dei flussi di ingresso e nelle procedure di riammissione;
Decreta:
Art. 1
1. In via di programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2008, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale, i cittadini stranieri non comunitari, entro una quota massima di 150.000 unità da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in base ai dati forniti dal Ministero dell’interno sulle richieste inviate agli sportelli unici per l’immigrazione entro il 31 maggio 2008.
Art. 2
1. Nell’ambito della quota di cui all’articolo 1, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale, da riferire al lavoro domestico e altri settori produttivi, 44.600 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, così ripartiti:
a) 4.500 cittadini albanesi;b) 1.000 cittadini algerini;c) 3.000 cittadini del Bangladesh;d) 8.000 cittadini egiziani;e) 5.000 cittadini filippini;f) 1.000 cittadini ghanesi;g) 4.500 cittadini marocchini;h) 6.500 cittadini moldavi;i) 1.500 cittadini nigeriani;l) 1.000 cittadini pakistani;m) 1.000 cittadini senegalesi;n) 100 cittadini somali;o) 3.500 cittadini dello Sri Lanka;p) 4.000 cittadini tunisini.
Art. 3
1. Nell’ambito della quota di cui all’articolo 1, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero provenienti dai paesi non elencati all’articolo 2, entro una quota di 105.400 unità per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona.
Art 4.
1. La quota complessiva massima di 150,000 unità di cui all’articolo 1, è soddisfatta tramite le domande di nulla-osta al lavoro valide ed ammissibili presentate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2007, risultate in esubero rispetto alla quota complessiva di ingressi autorizzata sulla base dell’articolo 1 dello stesso decreto 30 ottobre 2007.
2. Le domande di cui al precedente comma saranno utilizzate per soddisfare la quota massima di cui all’articolo 1 del presente decreto, sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione.
3. Nel caso in cui la domanda di nulla-osta al lavoro sia stata presentata da un datore di lavoro non comunitario, persona fisica, è necessario che il richiedente sia in possesso del titolo di soggiorno di cui all’articolo 9 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286, o ne abbia presentato richiesta, alla data di pubblicazione del presente decreto.
4. Entro il termine perentorio di venti giorni a decorrere dal 15 dicembre 2008, il datore di lavoro non comunitario deve confermare, a pena di esclusione, il permanere dell’interesse all’assunzione del lavoratore straniero in favore del quale aveva presentato l’istanza di nulla-osta, ai sensi del D.P.C.M. 30 ottobre 2007, nonché il possesso del requisito prescritto di cui al comma 3 del presente articolo. La conferma dovrà essere effettuata attraverso la compilazione di una apposita pagina web resa disponibile sul sito
www.interno.it.
Art. 5
1. Trascorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate, le quote stabilite nel presente decreto, ferma restando la quota massima di cui all’articolo 1, possono essere diversamente ripartite, tenendo conto di quanto previsto all’articolo 3; sulla base delle effettive necessità riscontrate nel mercato del lavoro.
Roma, 3 dicembre 2008
Silvio Berlusconi

lunedì 15 dicembre 2008

Ecco un link per riflettere ....

Ecco un link per riflettere oggi, 15 dicembre 2008, a 60 anni e 5 giorni dal 10 dicembre 1948.
30 sono gli articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite, ma ancora oggi essi sono lettera morta in molte parti del mondo.

"Io ho un sogno" M.L. King ...

http://docs.google.com/Presentation?id=d478px7_0cchvscz8

Ecco un link per riflettere ....

Ecco un link per riflettere oggi, 15 dicembre 2008, a 60 anni e 5 giorni dal 10 dicembre 1948.
30 sono gli articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite, ma ancora oggi essi sono lettera morta in molte parti del mondo.

"Io ho un sogno" M.L. King ...

http://docs.google.com/Presentation?id=d478px7_0cchvscz8

Decreto flussi: le istruzioni per le domande di nulla osta per il lavoro in somministrazione

Le agenzie per il lavoro possono fare domanda di nulla osta per l’ingresso di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro in somministraz...