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lunedì 2 febbraio 2009

cassazione Sezioni Unite del 14 gennaio 2009 n. 533: Dopo la risoluzione non più il recesso


Caparra confirmatoria, risoluzione, risarcimento, recesso


martedì 27 gennaio 2009
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 553 del 14 gennaio 2009

Contratti

PRELIMINARE DI VENDITA – CAPARRA CONFIRMATORIA
.
Proposta la domanda di risoluzione e risarcimento integrale del danno, non può ritenersi consentita la trasformazione in domanda di recesso con ritenzione di caparra
.

QUESTIONI:
RELAZIONE DI ACCESSORIETA’, COMPLEMENTARIETA’, (IN)DIPENDENZA, INTERCORRENTE TRA LE AZIONI RISOLUTORIO/RISARCITORIA E LE AZIONI RECESSO/RITENZIONE DELLA CAPARRA – RAPPORTI TRA AZIONE DI RISOLUZIONE E AZIONE DI RECESSO – RAPPORTI TRA RISOLUZIONE EX LEGE, RINUNCIA ALL’EFFETTO RISOLUTORIO (IN IPOTESI DI DIFFIDA AD ADEMPIERE E SUCCESSIVA “RITRATTAZIONE” DOPO L’INUTILE DECORSO DEL TERMINE), RECESSO – RAPPORTI TRA AZIONE DI RISARCIMENTO INTEGRALE E AZIONE VOLTA ALLA RITENZIONE DELLA CAPARRA – PROPONIBILITA’ DELL’AZIONE DI RITENZIONE DELLA CAPARRA IN ASSENZA DI AZIONE RISARCITORIA, A PRESCINDERE DAL RIMEDIO CADUCATORIO PRESCELTO (RISOLUZIONE/RECESSO)
.
. [Cassazione, Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore G. Travaglino, sentenza n. 553 del 14 gennaio 2009]
.
(Fonte: sito della Corte di Cassazione www.cortedicassazione.it)
.
.
.
Nella Sentenza
.
a)- I rapporti tra azione di risoluzione e di risarcimento integrale da una parte, e azione di recesso e di ritenzione della caparra dall’altro si pongono in termini di assoluta incompatibilità strutturale e funzionale: proposta la domanda di risoluzione volta al riconoscimento del diritto al risarcimento integrale dei danni asseritamente subiti, non può ritenersene consentita la trasformazione in domanda di recesso con ritenzione di caparra perché (a prescindere da quanto già detto e ancora si dirà di qui a breve in ordine ai rapporti tra la sola azione di risoluzione e la singola di recesso non connesse alle relative azioni “risarcitorie”) verrebbe così a vanificarsi la stessa funzione della caparra, quella cioè di consentire una liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta ad evitare l’instaurazione di un giudizio contenzioso, consentendosi inammissibilimente alla parte non inadempiente di “scommettere” puramente e semplicemente sul processo, senza rischi di sorta;
b)- L’azione di risoluzione avente natura costitutiva e l’azione di recesso si caratterizzano per evidenti disomogeneità morfologiche e funzionali: sotto quest’ultimo aspetto, la trasformazione dell’azione risolutoria in azione di recesso nel corso del giudizio lascerebbe in astratto aperta la strada (da ritenersi, invece, ormai preclusa) ad una eventuale, successiva pretesa (stragiudiziale) di ritenzione della caparra o di conseguimento del suo doppio (con evidente quanto inammissibile rischio di ulteriore proliferazione del contenzioso giudiziale);
c)- Azione di risoluzione “dichiarativa” e domanda giudiziale di recesso partecipano della stessa natura strutturale, ma, sul piano operativo, la trasformazione dell’una nell’altra non può ritenersi ammissibile per i motivi, di carattere funzionale, di cui al precedente punto b);
d)- La rinuncia all’effetto risolutorio da parte del contraente non adempiente non può ritenersi in alcun modo ammissibile, trattandosi di effetto sottratto, per evidente voluntas legis, alla libera disponibilità del contraente stesso;
e)- I rapporti tra l’azione di risarcimento integrale e l’azione di recesso, isolatamente e astrattamente considerate, sono, a loro volta, di incompatibilità strutturale e funzionale;
f)- La domanda di ritenzione della caparra è legittimamente proponibile, nell’incipit del processo, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalla parte nell’introdurre l’azione “caducatoria” degli effetti del contratto: se quest’azione dovesse essere definita “di risoluzione contrattuale” in sede di domanda introduttiva, sarà compito del giudice, nell’esercizio dei suoi poteri officiosi di interpretazione e qualificazione in iure della domanda stessa, convertirla formalmente in azione di recesso, mentre la domanda di risoluzione proposta in citazione, senza l’ulteriore corredo di qualsivoglia domanda “risarcitoria”, non potrà essere legittimamente integrata, nell’ulteriore sviluppo del processo, con domande “complementari”, né di risarcimento vero e proprio né di ritenzione della caparra, entrambe inammissibili perché nuove. >


Per saperne di più (alla fonte: sito della Corte di Cassazione www.cortedicassazione.it):

Massima
http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaCivile/SezioniUnite/SchedaNews.asp?ID=2347
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Testo Sentenza
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/553.pdf

cassazione Sezioni Unite del 14 gennaio 2009 n. 533: Dopo la risoluzione non più il recesso


Caparra confirmatoria, risoluzione, risarcimento, recesso


martedì 27 gennaio 2009
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 553 del 14 gennaio 2009

Contratti

PRELIMINARE DI VENDITA – CAPARRA CONFIRMATORIA
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Proposta la domanda di risoluzione e risarcimento integrale del danno, non può ritenersi consentita la trasformazione in domanda di recesso con ritenzione di caparra
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QUESTIONI:
RELAZIONE DI ACCESSORIETA’, COMPLEMENTARIETA’, (IN)DIPENDENZA, INTERCORRENTE TRA LE AZIONI RISOLUTORIO/RISARCITORIA E LE AZIONI RECESSO/RITENZIONE DELLA CAPARRA – RAPPORTI TRA AZIONE DI RISOLUZIONE E AZIONE DI RECESSO – RAPPORTI TRA RISOLUZIONE EX LEGE, RINUNCIA ALL’EFFETTO RISOLUTORIO (IN IPOTESI DI DIFFIDA AD ADEMPIERE E SUCCESSIVA “RITRATTAZIONE” DOPO L’INUTILE DECORSO DEL TERMINE), RECESSO – RAPPORTI TRA AZIONE DI RISARCIMENTO INTEGRALE E AZIONE VOLTA ALLA RITENZIONE DELLA CAPARRA – PROPONIBILITA’ DELL’AZIONE DI RITENZIONE DELLA CAPARRA IN ASSENZA DI AZIONE RISARCITORIA, A PRESCINDERE DAL RIMEDIO CADUCATORIO PRESCELTO (RISOLUZIONE/RECESSO)
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. [Cassazione, Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore G. Travaglino, sentenza n. 553 del 14 gennaio 2009]
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(Fonte: sito della Corte di Cassazione www.cortedicassazione.it)
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Nella Sentenza
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a)- I rapporti tra azione di risoluzione e di risarcimento integrale da una parte, e azione di recesso e di ritenzione della caparra dall’altro si pongono in termini di assoluta incompatibilità strutturale e funzionale: proposta la domanda di risoluzione volta al riconoscimento del diritto al risarcimento integrale dei danni asseritamente subiti, non può ritenersene consentita la trasformazione in domanda di recesso con ritenzione di caparra perché (a prescindere da quanto già detto e ancora si dirà di qui a breve in ordine ai rapporti tra la sola azione di risoluzione e la singola di recesso non connesse alle relative azioni “risarcitorie”) verrebbe così a vanificarsi la stessa funzione della caparra, quella cioè di consentire una liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta ad evitare l’instaurazione di un giudizio contenzioso, consentendosi inammissibilimente alla parte non inadempiente di “scommettere” puramente e semplicemente sul processo, senza rischi di sorta;
b)- L’azione di risoluzione avente natura costitutiva e l’azione di recesso si caratterizzano per evidenti disomogeneità morfologiche e funzionali: sotto quest’ultimo aspetto, la trasformazione dell’azione risolutoria in azione di recesso nel corso del giudizio lascerebbe in astratto aperta la strada (da ritenersi, invece, ormai preclusa) ad una eventuale, successiva pretesa (stragiudiziale) di ritenzione della caparra o di conseguimento del suo doppio (con evidente quanto inammissibile rischio di ulteriore proliferazione del contenzioso giudiziale);
c)- Azione di risoluzione “dichiarativa” e domanda giudiziale di recesso partecipano della stessa natura strutturale, ma, sul piano operativo, la trasformazione dell’una nell’altra non può ritenersi ammissibile per i motivi, di carattere funzionale, di cui al precedente punto b);
d)- La rinuncia all’effetto risolutorio da parte del contraente non adempiente non può ritenersi in alcun modo ammissibile, trattandosi di effetto sottratto, per evidente voluntas legis, alla libera disponibilità del contraente stesso;
e)- I rapporti tra l’azione di risarcimento integrale e l’azione di recesso, isolatamente e astrattamente considerate, sono, a loro volta, di incompatibilità strutturale e funzionale;
f)- La domanda di ritenzione della caparra è legittimamente proponibile, nell’incipit del processo, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalla parte nell’introdurre l’azione “caducatoria” degli effetti del contratto: se quest’azione dovesse essere definita “di risoluzione contrattuale” in sede di domanda introduttiva, sarà compito del giudice, nell’esercizio dei suoi poteri officiosi di interpretazione e qualificazione in iure della domanda stessa, convertirla formalmente in azione di recesso, mentre la domanda di risoluzione proposta in citazione, senza l’ulteriore corredo di qualsivoglia domanda “risarcitoria”, non potrà essere legittimamente integrata, nell’ulteriore sviluppo del processo, con domande “complementari”, né di risarcimento vero e proprio né di ritenzione della caparra, entrambe inammissibili perché nuove. >


Per saperne di più (alla fonte: sito della Corte di Cassazione www.cortedicassazione.it):

Massima
http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaCivile/SezioniUnite/SchedaNews.asp?ID=2347
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Testo Sentenza
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/553.pdf

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