Utilizzo del computer dell'ufficio per fini personali
Il reato di peculato tutela, oltre al patrimonio della Pubblica amministrazione, anche il buon andamento degli uffici basato sul rapporto di fiducia e lealtà col personale dipendente: pertanto la mancanza di danno patrimoniale non esclude automaticamente la sussistenza del reato in questione, allorché l'uso del bene pubblico da parte del dipendente che ne abbia la disponibilità sia tale da ledere comunque il buon andamento degli uffici.
Cassazione penale Sentenza, Sez. VI, 21/05/2008, n. 20326 - M.M.D.A.
La Corte di Cassazione, VI sezione penale, ribadisce il principio della natura plurioffensiva del delitto di peculato, attraverso la cui previsione il legislatore intende sia salvaguardare il patrimonio della pubblica amministrazione che l’interesse al buon andamento dei pubblici uffici, vulnerato, questo, da comportamenti del pubblico ufficiale che implichino un uso della cosa pubblica di cui il medesimo abbia la disponibilità deviante rispetto alle finalità dell’Ufficio.
Nella specie, la Corte ha evidenziato che il comportamento del dipendente pubblico che, collegato continuamente ad internet con il computer dell’Ufficio di cui aveva la disponibilità, aveva scaricato in archivi personali immagini e dati (per lo più di carattere pornografico) del tutto estranei alla pubblica funzione, integra il delitto di peculato, pur in ipotesi di (supposta) assenza del danno patrimoniale per la Pubblica amministrazione, atteso che il predetto uso della cosa pubblica era certamente deviante rispetto alle finalità dell’Ufficio. Principio, questo, già affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 2963/2004 (a sua volta richiamante altre sentenze della Corte nello stesso senso), proprio in relazione ad una fattispecie di uso del telefono di ufficio per fini privati protrattosi per un lungo arco temporale da parte del dipendente pubblico.
Nella specie, peraltro, la decisione annullata dava per scontata l’assenza di danno patrimoniale, sul presupposto – indimostrato – che il computer era comunque sempre collegato ad internet e che la Pubblica Amministrazione non aveva ricevuto concretamente nessun danno dal fatto che il dipendente aveva utilizzato il collegamento per visitare siti extraistituzionali.
La Corte di Cassazione ha rilevato come tale assunto era del tutto indimostrato poiché, al di là del consumo dell’energia elettrica per il collegamento del computer, nulla escludeva che la convenzione tra l’Amministrazione e il gestore della rete fosse a consumo e non a forfait, con la possibilità, quindi, di un concreto danno patrimoniale ogni volta che il dipendente si era collegato per fini privati.
Alessandro Jazzetti, magistratoTratto da Quotidiano Giuridico Ipsoa 2008