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martedì 29 luglio 2008

Opposizione a sanzione amministrativa e obbligo di comunicazione ex art. 126 bis c.d.s.


Sanzione amministrativa, procedimento di opposizione, obbligo di comunicazione
Giudice di Pace Bari, sentenza 08.04.2008 (Alfredo Matranga)

Sanzione amministrativa: solo con la definizione del procedimento di opposizione alla contestazione principale scaturisce, in caso di rigetto, l’obbligo di eseguire la comunicazione prevista dall’art. 126/bis n. 2 C.d.S..
E’ questo il principio con cui il G.d.P. di Bari ha accolto il ricorso proposto da un automobilista sanzionato per non aver comunicato i dati del conducente del veicolo, ai sensi dell’art. 126/bis n. 2 C.d.S..
Per il Giudice adito, in virtù di quanto stabilito dall’art. 126/bis C.d.S., la contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi.
In particolare, per il G.d.P. di Bari, ciò comporta che solo con la definizione del procedimento di opposizione alla contestazione scaturisce, in caso di rigetto, l’obbligo di eseguire la comunicazione prevista dall’art. 126/bis n. 2 C.d.S..
Nel caso di specie, viceversa, il ricorrente aveva fornito la prova che avverso il verbale elevato dalla Polstrada di Bari era stato proposto ricorso e che il Giudice con provvedimento emesso il 28/3/07 aveva sospeso l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Peraltro, nelle more del giudizio, è stata anche fornita prova che il verbale di contestazione impugnato era stato posto nel nulla dal Giudice di Pace di Bisceglie con sentenza n. 652/07 con cui veniva accolta l’opposizione.
Pertanto, ha concluso il Giudice, essendo stato posto nel nulla il verbale presupposto, anche il verbale oggetto della odierna impugnazione va posta nel nulla; verbale che, tra l’altro, doveva in ogni caso essere considerato illegittimo essendo stato violato il disposto di cui all’art. 126/bis n. 2 C.d.S. che fa decorrere il termine di trenta giorni per la comunicazione solo dal momento della definizione dei procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali proposti avverso la contestazione.
(Altalex, 25 luglio 2008. Nota di Alfredo Matranga)

Giudice di Pace
Bari
Sentenza 8 aprile 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BARI

Il Giudice di Pace, avv. Giuseppe Salerno,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12251/2007 del ruolo generale affari contenziosi, in data 22/10/07 e spedita alla pubblica udienza di discussione del 08/4/2008 avente come oggetto: opposizione a sanzione amministrativa e vertente
tra
…….., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Roberto Casaluci che lo rappresenta e difende giusta procura a margine al ricorso
ricorrente
Contro
MINISTERO DEGLI INTERNI opposto
POLSTRADA BARI opposto
Conclusioni: le parti presenti concludevano come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22/10/07 il sig. ……….. proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n. 1260001005580 elevato in data 12/7/07 dalla Polizia Stradale di Bari con cui veniva contestata la violazione di cui all’art. 126/bis, 2° comma, e 180/8 C.d.S. per non aver ottemperato all’invito di fornire le informazioni richieste.
Eccepiva il ricorrente la nullità del verbale atteso che avverso il verbale n. ATX000 1012943, dal quale derivava l’obbligo di comunicare le generalità del conducente, era stata proposta opposizione innanzi al Giudice di Pace di Bisceglie; in ogni caso assumeva il ricorrente aveva provveduto con raccomandata del 13/3/07 ad adempiere all’obbligo di cui all’art. 126/bis.
La Polizia Stradale di Bari provvedeva ad inviare la documentazione relativa all’accertamento e alla contestazione della violazione, non opponendosi alla archiviazione del verbale in quanto a seguito della opposizione del verbale presupposto il Giudice di Pace di Bisceglie aveva sospeso la efficacia.
All’udienza del 14/3/2008 il procuratore del ricorrente produceva copia della sentenza del Giudice di Pace di Bisceglie con cui era stata accolta l’opposizione proposta avverso il verbale n. ATX000 1012943 elevato dalla Polstrada di Bari.
All‘udienza dell’8/4/08 sulle conclusioni delle partì presenti la causa è stata decisa come da separato dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del Ministero degli Interni.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In virtù di quanto stabilito dall’art. 126/bis C.d.S. la contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi.
Ciò comporta che solo con la definizione del procedimento di opposizione alla contestazione scaturisce, in caso di rigetto, l’obbligo di eseguire la comunicazione prevista dall’art. 2 del citato articolo.
Nel caso di specie il ricorrente ha fornito la prova che avverso il verbale ATX0001012943 elevato dalla Polstrada di Bari in data 9/12/2006 era stato proposto ricorso e che il Giudice con provvedimento emesso il 28/3/07 aveva sospeso l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Nelle more del giudizio, inoltre è stata fornita prova che il verbale di contestazione impugnato era stato posto nel nulla dal Giudice di Pace di Bisceglie con sentenza n. 652/07 con cui veniva accolta l’opposizione.
Pertanto essendo stato posto nel nulla il verbale presupposto, anche il verbale oggetto della odierna impugnazione va posta nel nulla.
Tra l’altro tale verbale doveva in ogni caso essere considerato illegittimo essendo stato violato il disposto di cui all’art. 126/bis n. 2 che fa decorrere il termine di trenta giorni per la comunicazione solo dal momento della definizione dei procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali proposti avverso la contestazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
- accoglie il ricorso e per l’effetto pone nel nulla il verbale di contestazione n. 1260001005580 elevato dalla Polizia Stradale di Bari in data 12/7/2007;
- condanna il Ministero degli Interni, nella persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 250,00 oltre IVA, CNAP e rimborso spese generali.
Bari, lì 8/4/2008.

Opposizione a sanzione amministrativa e obbligo di comunicazione ex art. 126 bis c.d.s.


Sanzione amministrativa, procedimento di opposizione, obbligo di comunicazione
Giudice di Pace Bari, sentenza 08.04.2008 (Alfredo Matranga)

Sanzione amministrativa: solo con la definizione del procedimento di opposizione alla contestazione principale scaturisce, in caso di rigetto, l’obbligo di eseguire la comunicazione prevista dall’art. 126/bis n. 2 C.d.S..
E’ questo il principio con cui il G.d.P. di Bari ha accolto il ricorso proposto da un automobilista sanzionato per non aver comunicato i dati del conducente del veicolo, ai sensi dell’art. 126/bis n. 2 C.d.S..
Per il Giudice adito, in virtù di quanto stabilito dall’art. 126/bis C.d.S., la contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi.
In particolare, per il G.d.P. di Bari, ciò comporta che solo con la definizione del procedimento di opposizione alla contestazione scaturisce, in caso di rigetto, l’obbligo di eseguire la comunicazione prevista dall’art. 126/bis n. 2 C.d.S..
Nel caso di specie, viceversa, il ricorrente aveva fornito la prova che avverso il verbale elevato dalla Polstrada di Bari era stato proposto ricorso e che il Giudice con provvedimento emesso il 28/3/07 aveva sospeso l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Peraltro, nelle more del giudizio, è stata anche fornita prova che il verbale di contestazione impugnato era stato posto nel nulla dal Giudice di Pace di Bisceglie con sentenza n. 652/07 con cui veniva accolta l’opposizione.
Pertanto, ha concluso il Giudice, essendo stato posto nel nulla il verbale presupposto, anche il verbale oggetto della odierna impugnazione va posta nel nulla; verbale che, tra l’altro, doveva in ogni caso essere considerato illegittimo essendo stato violato il disposto di cui all’art. 126/bis n. 2 C.d.S. che fa decorrere il termine di trenta giorni per la comunicazione solo dal momento della definizione dei procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali proposti avverso la contestazione.
(Altalex, 25 luglio 2008. Nota di Alfredo Matranga)

Giudice di Pace
Bari
Sentenza 8 aprile 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BARI

Il Giudice di Pace, avv. Giuseppe Salerno,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12251/2007 del ruolo generale affari contenziosi, in data 22/10/07 e spedita alla pubblica udienza di discussione del 08/4/2008 avente come oggetto: opposizione a sanzione amministrativa e vertente
tra
…….., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Roberto Casaluci che lo rappresenta e difende giusta procura a margine al ricorso
ricorrente
Contro
MINISTERO DEGLI INTERNI opposto
POLSTRADA BARI opposto
Conclusioni: le parti presenti concludevano come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22/10/07 il sig. ……….. proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n. 1260001005580 elevato in data 12/7/07 dalla Polizia Stradale di Bari con cui veniva contestata la violazione di cui all’art. 126/bis, 2° comma, e 180/8 C.d.S. per non aver ottemperato all’invito di fornire le informazioni richieste.
Eccepiva il ricorrente la nullità del verbale atteso che avverso il verbale n. ATX000 1012943, dal quale derivava l’obbligo di comunicare le generalità del conducente, era stata proposta opposizione innanzi al Giudice di Pace di Bisceglie; in ogni caso assumeva il ricorrente aveva provveduto con raccomandata del 13/3/07 ad adempiere all’obbligo di cui all’art. 126/bis.
La Polizia Stradale di Bari provvedeva ad inviare la documentazione relativa all’accertamento e alla contestazione della violazione, non opponendosi alla archiviazione del verbale in quanto a seguito della opposizione del verbale presupposto il Giudice di Pace di Bisceglie aveva sospeso la efficacia.
All’udienza del 14/3/2008 il procuratore del ricorrente produceva copia della sentenza del Giudice di Pace di Bisceglie con cui era stata accolta l’opposizione proposta avverso il verbale n. ATX000 1012943 elevato dalla Polstrada di Bari.
All‘udienza dell’8/4/08 sulle conclusioni delle partì presenti la causa è stata decisa come da separato dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del Ministero degli Interni.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In virtù di quanto stabilito dall’art. 126/bis C.d.S. la contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi.
Ciò comporta che solo con la definizione del procedimento di opposizione alla contestazione scaturisce, in caso di rigetto, l’obbligo di eseguire la comunicazione prevista dall’art. 2 del citato articolo.
Nel caso di specie il ricorrente ha fornito la prova che avverso il verbale ATX0001012943 elevato dalla Polstrada di Bari in data 9/12/2006 era stato proposto ricorso e che il Giudice con provvedimento emesso il 28/3/07 aveva sospeso l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Nelle more del giudizio, inoltre è stata fornita prova che il verbale di contestazione impugnato era stato posto nel nulla dal Giudice di Pace di Bisceglie con sentenza n. 652/07 con cui veniva accolta l’opposizione.
Pertanto essendo stato posto nel nulla il verbale presupposto, anche il verbale oggetto della odierna impugnazione va posta nel nulla.
Tra l’altro tale verbale doveva in ogni caso essere considerato illegittimo essendo stato violato il disposto di cui all’art. 126/bis n. 2 che fa decorrere il termine di trenta giorni per la comunicazione solo dal momento della definizione dei procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali proposti avverso la contestazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
- accoglie il ricorso e per l’effetto pone nel nulla il verbale di contestazione n. 1260001005580 elevato dalla Polizia Stradale di Bari in data 12/7/2007;
- condanna il Ministero degli Interni, nella persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 250,00 oltre IVA, CNAP e rimborso spese generali.
Bari, lì 8/4/2008.

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