Condono edilizio:
integrazione e mancata presentazione dei documenti
TAR Puglia-Bari, sez. III, sentenza 17.12.2008 n° 2897
In materia di integrazione documentale l'art. 39, comma 4, della legge 724/1994 (“2° condono edilizio”) ha disposto che la mancata presentazione dei documenti, previsti per legge come obbligatori, entro tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal Comune, comporta l'improcedibilità della domanda e il conseguente diniego del condono per carenza documentale.
La questione della documentazione da presentare a corredo della domanda di condono è particolarmente delicata, in quanto si tratta di contemperare l'esigenza di identificare l'opera ai fini del rilascio del titolo di sanatoria, con quella di evitare che attraverso la reiterata richiesta di atti istruttori da parte dell'amministrazione comunale, l'istanza resti troppo tempo senza risposta.
Il titolo abilitativo in sanatoria è un atto non perfettamente confrontabile con gli atti abilitativi che il Comune rilascia in via ordinaria per consentire trasformazioni urbanistiche e edilizie. Ed è per questi motivi che il legislatore ha indicato analiticamente gli allegati a corredo della domanda, che devono ritenersi necessari, mentre altri eventuali atti istruttori non possono considerarsi idonei ad interrompere il termine per l'esame della domanda.
In relazione alle istanze di concessione in sanatoria presentate in base alla legge n. 724/1994, l'art. 39, quarto comma, della stessa L. n. 724/1994 prescrive che la domanda deve essere corredata anche dalla “denuncia in catasto”.
Se non viene dato seguito alla formale richiesta di fornire la “prova dell'avvenuta presentazione all'U.T.E. della documentazione necessaria ai fini dell'accatastamento” il Comune legittimamente ritiene sussistente l’improcedibilità della domanda e, dunque, nega la sanatoria.
Queste le argomentazioni in diritto con le quali il T.A.R. Puglia ha respinto il ricorso promosso avverso un diniego di condono di opere abusive motivato sulla base della improcedibilità della istanza presentata stante un manifesto inadempimento dell’interessato alle successive richieste di integrazione documentale fatte dal Comune.
Orbene, premesso che il condono (detto anche “sanatoria straordinaria”) è istituto eccezionale, come tale deve essere interpretato non solo nella sua portata giuridico-sostanziale, ma anche per quella procedimentale; così, anche gli adempimenti procedimentali sono tassativamente previsti dalle norme in questione e, dunque, il Comune non può omettere di adempiere ad un dovere di legge (il munirsi, cioè, di taluni documenti finalizzati alla completa istruttoria del procedimento amministrativo) così come il soggetto interessato al buon esito della pratica non può, a sua volta, restare inerte di fronte alle doverose istanze di integrazione recapitategli da parte della p.a. locale.
In tal senso, esistono solo atti e adempimenti documentali che, ritenuti “necessari” per espressa disposizione legislativa ma inadempiuti, provocano l’interruzione del procedimento; gli altri atti, riconducibili – per lo più – alla categoria di quelli richiesti dall’ente in via meramente eventuale (e cioè, non sulla base di norme di legge), non possono – invece – interrompere l’iter procedimentale.
(Altalex, 20 marzo 2009. Nota di Alessandro Del Dotto)
TAR Puglia-Bari, sez. III, sentenza 17.12.2008 n° 2897
[legge 724/1994 – 2° condono edilizio]
In materia di condono edilizio, la mancata presentazione dei documenti, previsti per legge come obbligatori, entro tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal Comune, comporta l'improcedibilità della domanda e il conseguente diniego del condono per carenza documentale.
(Fonte: Altalex Massimario 9/2009. Cfr. nota di Alessandro Del Dotto)
(Fonte: Altalex Massimario 9/2009. Cfr. nota di Alessandro Del Dotto)
T.A.R.
Puglia - Bari
Sezione III
Sentenza 3 dicembre - 17 dicembre 2008, n. 2897
(Presidente estensore Urbano)
Puglia - Bari
Sezione III
Sentenza 3 dicembre - 17 dicembre 2008, n. 2897
(Presidente estensore Urbano)
Fatto e diritto
1.- Con ricorso notificato il 13.11.1997, il nominativo in epigrafe ha domandato l'annullamento, del diniego della sanatoria di opere abusive, richiesta al Comune di Bari l'1.3.1995.
L'atto di rigetto è motivato con riferimento all'art. 2, comma 37, l. 1996, n. 662, che ha modificato l'art. 39, comma 4, della legge 724/1994, non avendo l'istante risposto nel termine assegnatogli all'invito ad integrare la documentazione a corredo della richiesta di condono.
A sostegno del ricorso, l'interessato deduce che la presentazione della denuncia in catasto, il versamento del conguaglio dell'oblazione e l'atto notorio dell'inesistenza di vincoli a parcheggio sull'opera oggetto di condono, non figurano tra gli atti a corredo della domanda a pena di inammissibilità e non se ne può imporre la presentazione a pena di improcedibilità della stessa.
Il Comune di Bari si è costituito in giudizio.
2. ' Il ricorso è infondato.
2.1. ' In materia di integrazione documentale l'art. 39, comma 4, della legge 724/1994 (2° condono edilizio) ha disposto che la mancata presentazione dei documenti, previsti per legge come obbligatori, entro tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal Comune, comporta l'improcedibilità della domanda e il conseguente diniego del condono per carenza documentale.
La questione della documentazione da presentare a corredo della domanda di condono è particolarmente delicata, in quanto si tratta di contemperare l'esigenza di identificare l'opera ai fini del rilascio del titolo di sanatoria, con quella di evitare che attraverso la reiterata richiesta di atti istruttori da parte dell'amministrazione comunale, l'istanza resti troppo tempo senza risposta (cfr., Tar Campania, Napoli, sez. IV, 13 giugno 2007, n. 6138; Tar Lombardia, Milano, sez. II, 3 febbraio 2003, n. 189).
D'altronde il titolo abilitativo in sanatoria è un atto non perfettamente confrontabile con gli atti abilitativi che il Comune rilascia in via ordinaria per consentire trasformazioni urbanistiche e edilizie. Ed è per questi motivi che il legislatore ha indicato analiticamente gli allegati a corredo della domanda, che devono ritenersi necessari, mentre altri eventuali atti istruttori non possono considerarsi idonei ad interrompere il termine per l'esame della domanda.
In relazione alle istanze di concessione in sanatoria presentate in base alla legge n. 724/1994, l'art. 39, quarto comma, della stessa L. n. 724/1994 prescrive che la domanda deve essere corredata anche dalla 'denuncia in catasto'.
Non di meno, nei tre mesi successivi all'invito, il ricorrente non ha dato seguito alla formale richiesta, rivoltagli il 3.2.2007, di fornire la 'prova dell'avvenuta presentazione all'U.T.E. della documentazione necessaria ai fini dell'accatastamento' e, doverosamente, perciò, il Comune, preso atto dell'improcedibilità della domanda, ha negato la sanatoria.
3. ' In definitiva, il ricorso in esame va respinto.
Sussistono giuste ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per la PUGLIA, Sede di Bari - Sezione Terza, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa