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venerdì 16 gennaio 2009

Ritenuta di Acconto sulle spese legali

22.09.06 - Agenzia delle Entrate: ritenuta d'acconto spese legali della parte che si è difesa personalmente

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito il regime di applicabilità della ritenuta d'acconto con riferimento al risarcimento delle spese legali.Secondo l'Agenzia, "Le spese rimborsate alla parte vittoriosa che ha agito come privato cittadino (ai sensi dell'art. 82, comma 1 del c.p.c.) non rivestono alcuna rilevanza reddituale data la loro natura risarcitoria; invece, le somme liquidate a titolo di rifusione delle spese di giudizio (comprensive degli onorari professionali) all'avvocato che ha agito in base all'art. 86 del c.p.c., mantengono la stessa qualificazione e lo stesso trattamento fiscale propri delle somme corrisposte normalmente dalla parte soccombente direttamente all'avvocato della parte vittoriosa che ha ottenuto dal giudice la distrazione delle spese processuali a suo diretto favore. La parte soccombente che paga i suddetti compensi professionali, nella sua qualità di sostituto d'imposta, deve applicare la ritenuta a titolo d'acconto del 20%, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 600 del 1973. Infine si precisa che, nel caso in cui l'avvocato esercita la professione come membro di uno studio professionale, le somme liquidate in sentenza per l'attività professionale resa e le relative ritenute, dovranno essere imputate all'associazione professionale".

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione 19 settembre 2006, n.106/E: Istanza di Interpello – Società Alfa. - Articolo 25 del D.P.R. n.600 del 1975, somme corrisposte alla parte vittoriosa di un giudizio che avendo la qualità di avvocato si è difesa personalmente).

Ritenuta di Acconto sulle spese legali

22.09.06 - Agenzia delle Entrate: ritenuta d'acconto spese legali della parte che si è difesa personalmente

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito il regime di applicabilità della ritenuta d'acconto con riferimento al risarcimento delle spese legali.Secondo l'Agenzia, "Le spese rimborsate alla parte vittoriosa che ha agito come privato cittadino (ai sensi dell'art. 82, comma 1 del c.p.c.) non rivestono alcuna rilevanza reddituale data la loro natura risarcitoria; invece, le somme liquidate a titolo di rifusione delle spese di giudizio (comprensive degli onorari professionali) all'avvocato che ha agito in base all'art. 86 del c.p.c., mantengono la stessa qualificazione e lo stesso trattamento fiscale propri delle somme corrisposte normalmente dalla parte soccombente direttamente all'avvocato della parte vittoriosa che ha ottenuto dal giudice la distrazione delle spese processuali a suo diretto favore. La parte soccombente che paga i suddetti compensi professionali, nella sua qualità di sostituto d'imposta, deve applicare la ritenuta a titolo d'acconto del 20%, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 600 del 1973. Infine si precisa che, nel caso in cui l'avvocato esercita la professione come membro di uno studio professionale, le somme liquidate in sentenza per l'attività professionale resa e le relative ritenute, dovranno essere imputate all'associazione professionale".

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione 19 settembre 2006, n.106/E: Istanza di Interpello – Società Alfa. - Articolo 25 del D.P.R. n.600 del 1975, somme corrisposte alla parte vittoriosa di un giudizio che avendo la qualità di avvocato si è difesa personalmente).

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