mercoledì 16 agosto 2023

Decreto flussi: le istruzioni per le domande di nulla osta per il lavoro in somministrazione




Le agenzie per il lavoro possono fare domanda di nulla osta per l’ingresso di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro in somministrazione.

Il chiarimento arriva dalla circolare congiunta del Ministero dell’Interno e di quello del Lavoro del 10 agosto 2023.

Nel documento sono specificati i requisiti che le agenzie devono possedere e rispettare, la tipologia di rapporto che si viene ad instaurare con i lavoratori stranieri e le istruzioni per procedere con la domanda.

Decreto flussi: le istruzioni per le domande di nulla osta per il lavoro in somministrazione



Il Ministero dell’Interno e quello del Lavoro hanno pubblicato una circolare congiunta nella quale si forniscono indicazioni in merito all’ingresso in Italia di cittadini e cittadine non comunitari residenti all’estero per motivi di lavoro in somministrazione.

Nello specifico i due Ministeri specificano le istruzioni operative per le richieste di nulla osta al lavoro, nell’ambito del decreto flussi, presentate da agenzie di somministrazione di lavoro.

Come si legge nel documento messo a disposizione da IlSole24Ore, le agenzie di somministrazione di lavoro previste dall’art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Dlgs n. 276/2003 e regolarmente iscritte all’Albo informatico delle Agenzie per il lavoro (APL) possono fare domanda di nulla osta al lavoro per l’ingresso in Italia di lavoratori non comunitari ai fini dell’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.


La circolare evidenzia anche gli aspetti che caratterizzano il rapporto tra l’agenzia di somministrazione, il lavoratore e l’utilizzatore.

Tra agenzia e lavoratore viene stipulato un contratto di lavoro subordinato con instaurazione del relativo rapporto, con l’applicazione di uno specifico CCNL, cioè quello di somministrazione che viene opportunamente integrato dal CCNL applicato dall’utilizzatore.

I lavoratori in somministrazione, dunque, a parità di mansioni svolte, hanno diritto a prestazioni economiche e condizioni normative nel complesso non inferiori a quelle riconosciute ai dipendenti di pari livello dell’utilizzatore.

Il rapporto di lavoro subordinato con le agenzie può essere a tempo indeterminato o determinato.

Domanda di nulla osta al lavoro da agenzia di somministrazione: i requisiti necessari
Dato che le agenzie di somministrazione si considerano datori di lavoro, queste possono presentare le domande di nulla osta al lavoro attraverso le solite procedure di trasmissione telematica dal portale del Ministero dell’Interno, utilizzando l’apposita modulistica.

Per poter inviare la richiesta, l’agenzia per il lavoro dovrà rispettare i seguenti requisiti:

sede legale e sede operativa nel territorio dello Stato, codice fiscale/Partita IVA, Matr. INPS, Codice INAIL;
iscrizione all’Albo informatico nazionale delle Agenzie di somministrazione di lavoro presso ANPAL;
proposta contrattuale con indicazione del CCNL delle agenzie di somministrazione applicato - mansioni - inquadramento - livello - tipologia contrattuale - durata del contratto - orario di lavoro settimanale;
retribuzione mensile lorda (non inferiore a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria applicato);
luogo di lavoro;
autocertificazione della capacità reddituale;
regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nel rispetto degli obblighi previsti dal CCNL delle agenzie di somministrazione;
impegno a comunicare l’instaurazione ed ogni variazione concernente il rapporto di lavoro con le modalità previste per le comunicazioni obbligatorie da inviare ai servizi competenti (modulo Unificato Somm.), ai sensi del Decreto Interministeriale del 30.10.2007;
impegno alla trasmissione del modulo Unificato Somm anche allo Sportello Unico per l’Immigrazione;
impegno alla sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato presso lo Sportello Unico per l’immigrazione, di cui all’articolo 5-bis del TUI, contenente:
a) indicazione della sistemazione alloggiativa del lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero sia fornita dei requisiti di abitabilità e idoneità igienico-sanitaria;
b) impegno al pagamento delle spese del viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza nel caso di espulsione coattiva.
nella specifica ipotesi di assunzione dall’estero di personale non comunitario, rientrante nelle quote determinate dal D.P.C.M. di programmazione dei flussi di ingresso (ex art. 1, co. 1, del decreto legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito dalla legge 5 maggio 2023, n. 50), l’Agenzia di somministrazione dovrà produrre il contratto di somministrazione di lavoro dei lavoratori assunti, relativo a ciascuna istanza presentata, verso utilizzatori rientranti nei settori produttivi come individuati dal c.d. Decreto flussi medesimo.
“Viene considerato, come luogo di lavoro, la sede della ditta utilizzatrice, come attivazione l’inizio della missione presso la ditta utilizzatrice, come settore economico quello della ditta utilizzatrice.”

Per tutti gli altri dettagli si rimanda al testo integrale della circolare n. 4518/2023.


Ministero del Lavoro e Ministero dell’Interno - Circolare n. 4518 del 10 agosto 2023
Agenzie di somministrazione di lavoro - indicazione operative per le istanze di nulla osta al lavoro relative all’ingresso di cittadini non comunitari residenti all’estero
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domenica 13 agosto 2023

ilegittimo ammortamento alla francese: Tribunale di Velletri



L’ILLEGITTIMA CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI NEL PIANO DI AMMORTANTO ALLA FRANCESE
Tribunale di Velletri, sent. n.1098 del 30 maggio 2022, est. Colognesi

Il piano di ammortamento c.d. alla francese, applicato al caso di specie, prevede che il contraente, alla scadenza di ciascuna rata, sia tenuto  al pagamento di una somma pecuniaria fissa, imputata parzialmente al capitale e per il resto agli interessi. Simile meccanismo, se non accompagnato da un’equivocabile individuazione del tasso di interesse, si traduce in una violazione delle norme cogenti, che impongono una chiara ed inequivocabile determinazione dell’entità degli interessi, specie se concordati in misura superiore al tasso legale. Il riferimento corre evidentemente all’art. 117, comma IV, TUB, all’art. 1346 c.c., all’art. 1284 c.c., comma III ed all’art. 1283 c.c.



“(…)E’ evidente come il sistema dell’ammortamento alla francese non riesca a sopperire a tali esigenze di trasparenza ed immediatezza, atteso che il tasso d’interesse realmente applicato dalla banca non è quello definito dal contratto, ma può essere determinato soltanto attraverso l’effettuazione dei calcoli aritmetici che tengano conto degli interessi corrisposti per ciascuna rata. Si riconosce la patologia del contratto di mutuo citato e questo, dovrà condurre alla completa rideterminazione degli interessi da declinare senza previsione di capitalizzazione in quanto dall’analisi della documentazione e consulenza effettuata, emerge che la Banca ha provveduto ad effettuare addebiti di somme non dovute, in quanto derivanti da una illegittima capitalizzazione degli interessi. Al finanziamento bancario, con riferimento al calcolo degli interessi, sono applicabili le limitazioni previste dall’art. 1283 c.c. non rilevando in senso opposto un uso bancario contrario a quanto disposto dalla norma predetta: gli usi normativi contrari, cui fa riferimento l’art. 1283 c.c. sono soltanto quelli formatisi anteriormente all’entrata in vigore del c.c..(…) La suprema Corte ( cassazione civile sent. N. 2593 del 20 febbraio 2003), osserva che quando ci si trova di fronte ad un mutuo, con rate costanti e non che comprendono parte del capitale e gli interessi, questi ultimi non si trasformino in capitale da restituire a chi l’ha concesso. Sotto tale profilo pertanto viene meno la liquidità ed esigibilità del credito con inevitabile illegittimità sostanziale del processo formativo a titolo esecutivo (…)”





sabato 22 luglio 2023

messa alla prova e sforzo massimo a cura di Riccardo Radi in terzultimafermata.blog (blog di diritto a cura di Vincenzo Giglio e Riccardo Radi ove magistrati e avvocati osservano i casi da due punti di vista diversi)

La ordinanza del GUP di Roma il quale in data 16 maggio 2023 ha stabilito che il risarcimento del danno alla parte civile deve tener conto dello “sforzo massimo sostenibile” per l’imputato.

Nell’ambito di un procedimento con le contestazioni di cui agli articoli 640 ter 61 n. 5 e 9 e 493 ter e 61 n. 7 c.p., ove era costituita parte civile una banca che lamentava un danno di circa € 30.000, il GUP dopo aver disposto una verifica delle reali condizioni economiche dell’imputato ex art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen ha stabilito che: “in tema di sospensione per messa alla prova il risarcimento del danno previsto dall’articolo 168 bis comma 2 c.p. deve essere inteso quale espressione dello sforzo massimo sostenibile dell’imputato alla luce delle sue condizioni economiche”.

Nel caso in esame la difesa ha presentato un’offerta risarcitoria di € 4.000,00 ritenuta non ricevibile dalla parte civile costituita che si opponeva all’accoglimento della richiesta di messa alla prova.

Il GUP ha invece recepito le argomentazioni espresse dalla cassazione sezione 5 con la sentenza numero 16083/2023 laddove è precisato che in tema di sospensione del processo con messa alla prova, il risarcimento del danno deve corrispondere al pregiudizio patrimoniale arrecato alla vittima, “ove possibile“, o, comunque, allo sforzo massimo esigibile dall’imputato alla luce delle sue condizioni economiche.

Ugualmente rilevante è la cassazione sezione 3 che con la sentenza numero 26046, udienza 5 aprile 2022, depositata il 7 luglio 2022 ha stabilito che in tema di messa alla prova degli adulti la valutazione dell’adeguatezza del programma presentato dall’imputato deve essere operata sulla base degli elementi evocati dall’articolo 133 Cp, in relazione non soltanto all’idoneità a favorire il reinserimento sociale del prevenuto, ma anche all’effettiva corrispondenza alle condizioni di vita dello stesso, avuto riguardo alla previsione di un risarcimento del danno corrispondente, ove possibile, al pregiudizio arrecato alla vittima o che, comunque, sia espressione – in un’ottica che non sia esclusivamente retributiva ma tenda a favorire la riabilitazione, bonis operibus, del prevenuto – della sua disponibilità ad assicurare la prestazione, ai fini ripristinatori, dello sforzo massimo da lui sostenibile alla luce delle sue condizioni economiche, che possono essere verificate dal giudice ex articolo 464 bis, comma 5, Cpp.

E ciò perché la norma ex articolo 168-bis Cp non prevede alcun automatismo retributivo, anzi tende a favorire la riabilitazione del prevenuto attraverso “opere buone”: è irrilevante, allora, che lo svolgimento di un’attività di pubblica utilità non produca un valore pari all’importo del pregiudizio cagionato. Conta invece la disponibilità dell’interessato ad assicurare la prestazione a fini ripristinatori con lo sforzo massimo che può sostenere, alla luce delle sue condizioni economiche.

Sospese prenotazioni richiesta asilo Questura di Milano

La Questura di Milano ha sospeso le prenotazioni online sul portale Prenotafacile per presentare la domanda di protezione internazionale a partire dal 17 luglio ultimo scorso. A comunicarlo a www.fanpage.it è il Naga, è un'associazione di volontariato che fornisce assistenza sanitaria, sociale e legale ai cittadini stranieri.

reperito il 21 luglio 2023 su https://www.fanpage.it/milano/la-questura-di-milano-ha-sospeso-le-prenotazioni-online-per-le-richieste-di-asilo-politico-la-denuncia-del-naga/
https://www.fanpage.it/

LA MESSA ALLA PROVA

La Messa alla prova: cosa è?

Con la messa alla prova è consentito all'imputato, nel caso si proceda per reati puniti entro un certo limite edittale ex art. 168-bis c.p., la facoltà di chiedere di essere sottoposto ad un periodo di "prova", con contestuale sospensione del procedimento, il cui esito positivo è causa di estinzione del reato.

Decreto flussi: le istruzioni per le domande di nulla osta per il lavoro in somministrazione

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