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Visualizzazione dei post da aprile 13, 2008
IL RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA C.E. In tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia CE, la Corte ha fissato con precisione i relativi presupposti affermando che: - il rinvio pregiudiziale della causa alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, ai sensi dell'art. 234 del Trattato C.E., presuppone: che la questione interpretativa riguardi norme comunitarie, che la stessa sia rilevante ai fini della decisione e che sussistano effettivi dubbi sulla interpretazione, essendo il rinvio inutile (o non obbligato) quando l'interpretazione della norma sia evidente o il senso della stessa sia già stato chiarito da precedenti pronunce della C.G.C.E.. Pertanto, non deve sottoporsi all'interpretazione della Corte l'art. 24 del Regolamento C.E. n. 44 del 2001 in relazione alla possibilità per la parte, la cui eccezione di difetto di giurisdizione sia stata respinta in primo grado, di riproporla in appello senza dover esercitare mezzi di impugnazione, attes...
IL RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA C.E. In tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia CE, la Corte ha fissato con precisione i relativi presupposti affermando che: - il rinvio pregiudiziale della causa alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, ai sensi dell'art. 234 del Trattato C.E., presuppone: che la questione interpretativa riguardi norme comunitarie, che la stessa sia rilevante ai fini della decisione e che sussistano effettivi dubbi sulla interpretazione, essendo il rinvio inutile (o non obbligato) quando l'interpretazione della norma sia evidente o il senso della stessa sia già stato chiarito da precedenti pronunce della C.G.C.E.. Pertanto, non deve sottoporsi all'interpretazione della Corte l'art. 24 del Regolamento C.E. n. 44 del 2001 in relazione alla possibilità per la parte, la cui eccezione di difetto di giurisdizione sia stata respinta in primo grado, di riproporla in appello senza dover esercitare mezzi di impugnazione, attes...
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LA BELLEZZA DI UN CIGNO NELLA NOTTE NERA, CHE CANDIDO AGITA LE ALI, NON E' UN'OPINIONE, MA SOLO UN'EMOZIONE, SEMPLICEMENTE ... Likeyou
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LA BELLEZZA DI UN CIGNO NELLA NOTTE NERA, CHE CANDIDO AGITA LE ALI, NON E' UN'OPINIONE, MA SOLO UN'EMOZIONE, SEMPLICEMENTE ... Likeyou

... CARMEN I" ...

"Forse un giorno comprenderò il significato che al momento mi è ancora oscuro. Forse un giorno si dischiuderanno anche a me le porte della conoscenza. Ma tu, piccolo mio, non attendere quel giorno. Che sia vicino, ovvero che sia immensamente distante, nessuno, ti dico, lo sa. Non aspettare, allora, ma cerca. Cerca sempre, la via della virtù". likeyou - youlike "Carmina"

... CARMEN I" ...

"Forse un giorno comprenderò il significato che al momento mi è ancora oscuro. Forse un giorno si dischiuderanno anche a me le porte della conoscenza. Ma tu, piccolo mio, non attendere quel giorno. Che sia vicino, ovvero che sia immensamente distante, nessuno, ti dico, lo sa. Non aspettare, allora, ma cerca. Cerca sempre, la via della virtù". likeyou - youlike "Carmina"

A proposito di Azzeccagarbugli - Dai Promessi Sposi

"Non facciam niente", rispose il dottore, scotendo il capo". (v.236). "Se non avete fede in me, non facciam niente. Chi dice le bugie al dottore, vedete figliuolo, è uno sciocco che dirà la verità al giudice. All'avvocato bisogna raccontar le cose chiare: a noi tocca poi a imbrogliarle". (vv.237-240).

A proposito di Azzeccagarbugli - Dai Promessi Sposi

"Non facciam niente", rispose il dottore, scotendo il capo". (v.236). "Se non avete fede in me, non facciam niente. Chi dice le bugie al dottore, vedete figliuolo, è uno sciocco che dirà la verità al giudice. All'avvocato bisogna raccontar le cose chiare: a noi tocca poi a imbrogliarle". (vv.237-240).

Riceviamo e gentilmente pubblichiamo:-Scordino c/Italia "Pronuncia integrale"-

Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo del 6 marzo 2007 QUATRIÈME SECTION AFFAIRE SCORDINO c. ITALIE (Requête n. 43662/98)ARRÊT(Satisfaction équitable) STRASBOURG 6 mars 2007 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire SCORDINO c. Italie (n. 3), La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de : Sir Nicolas Bratza, président, MM. J. CasadevallG. Bonello,K. Traja, L. Garlicki,Mme L. Mijović, juges, Mme M. Del Tufo, juge ad hoc, et de M. T.L. Early, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 février 2007, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 43662/98) dirigée contre la République italienne et dont quatre ressortissants de cet Etat, MM. Giovanni, Elena, Maria et Giuliana Sco...

Riceviamo e gentilmente pubblichiamo:-Scordino c/Italia "Pronuncia integrale"-

Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo del 6 marzo 2007 QUATRIÈME SECTION AFFAIRE SCORDINO c. ITALIE (Requête n. 43662/98)ARRÊT(Satisfaction équitable) STRASBOURG 6 mars 2007 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire SCORDINO c. Italie (n. 3), La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de : Sir Nicolas Bratza, président, MM. J. CasadevallG. Bonello,K. Traja, L. Garlicki,Mme L. Mijović, juges, Mme M. Del Tufo, juge ad hoc, et de M. T.L. Early, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 février 2007, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 43662/98) dirigée contre la République italienne et dont quatre ressortissants de cet Etat, MM. Giovanni, Elena, Maria et Giuliana Sco...

...Riceviamo e gentilmente pubblichiamo ...

(SCORDINO C. ITALIA) LA VIOLAZIONE DELLA PROTEZIONE DELLA PROPRIETA' MEDIANTE ESPROPRIAZIONE INDIRETTA SENZA EQUO INDENNIZZO - CRITERI PER STABILIRE L'EQUA SODDISFAZIONE Con una sentenza del 17 maggio 2005 la Corte aveva condannato l’Italia per la violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1, in relazione all’occupazione d’urgenza subita dai ricorrenti, ritenendo il relativo sistema espropriativo non idoneo a garantire un “grado sufficiente di sicurezza giuridica”. Si trattava di una violazione che la Corte aveva constatato per decine di casi simili. Nel caso di specie era stata chiesta dai ricorrenti a titolo di equa soddisfazione il pagamento da parte dello Stato italiano di una somma corrispondente al valore del terreno occupato, dedotta dell'indennità ottenuta dalle autorità nazionali, ma aumentata del valore delle costruzioni ivi costruite, oltre ad un’indennità per il danno morale subito e al rimborso delle spese di giustizia sostenute dinanzi alle giurisdizioni na...