martedì 31 marzo 2009

Zone Traffico Limitato:il Consiglio id Stato dà ragione al Comune di Roma

Il Consiglio di Stato dà ragione al Comune di Roma sulle ZTL
Consiglio di Stato , sez. V, decisione 13.02.2009 n° 825
(
Alfredo Matranga) in www.altalex.com


Con la sentenza n. 825/2009 il CdS ha ribaltato la decisione con cui il TAR Lazio aveva accolto il ricorso proposto da un cittadino avverso il provvedimento con cui il comune di Roma, all'esito di accurata istruttoria, e nel quadro di una più ampia manovra volta a ridurre gli effetti nocivi del traffico veicolare all'interno del centro storico, aveva rimodulato il sistema tariffario relativo al rilascio dei permessi di accesso alle zone a traffico limitato individuate nel centro abitato, prevedendo che:
a) ad ogni permesso di accesso, di qualsivoglia categoria, venga abbinata una sola targa;
b) i permessi di accesso senza targa sono vietati;
c) per ogni nucleo familiare residente nel centro, si possono rilasciare non più di tre permessi di accesso, con tariffe e durata variamente modulate;
d) in favore dei residenti, il rilascio di un apposito permesso di solo transito di durata annuale e ad un costo prestabilito di duecento euro.
Il CdS ha accolto l'appello ritenedo che:
a) le scelte tecniche non appaiono abnormi alla luce dell'oggettivo risultato perseguito dal comune, ovvero il decremento delle auto autorizzate a circolare e parcheggiare permanentemente all'interno del centro storico di Roma, con tutte le difficoltà derivanti dalla ristrettezza degli spazi a disposizione;
b) il meccanismo dell'abbinamento una targa - un autoveicolo, ha riguardato tutte le categorie di permessi di accesso al centro storico, sicché non sono neppure ipotizzabili, in astratto, situazioni di disparità di trattamento;
c) è stata prevista la possibilità del rilascio, in favore dei residenti nel centro storico, di appositi permessi di transito (cfr. p. 6, deliberazione n. 410 - 2006 della Giunta del Comune di Roma), in vista del "…raggiungimento di un posto auto in aerea privata".

(Altalex, 27 marzo 2009. Nota di Alfredo Matranga

Consiglio di Stato
Sezione V
Decisione 13 marzo 2009, n. 825

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO 2008
ha pronunciato la seguente
DECISIONE

sui ricorsi riuniti iscritti:
- il primo al NRG 1815\2008, proposto dal Comune di Roma, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pier Ludovico Patriarca ed elettivamente domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;
contro
l'avvocato ................. elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Largo del Teatro Valle, n. 6;
e nei confronti di
ATAC s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Cangiano e presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Mura Portuensi, n. 33;
- il secondo al NRG 6081\2008, proposto dall' ATAC s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Cangiano e presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Mura Portuensi, n. 33;
contro
................, non costituito;
e nei confronti di
Comune di Roma, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pier Ludovico Patriarca ed elettivamente domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione III, n. 7702 del 6 agosto 2007.
Visti i ricorsi in appello;
visti gli atti di costituzione in giudizio di Luciano Filippo Bracci, del comune di Roma e dell'Ataca s.p.a.;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
visti gli atti tutti della causa;
data per letta alla pubblica udienza del 5 dicembre 2008 la relazione del consigliere Vito Poli, uditi gli avvocati Bracci, Cangiano e Patriarca;
ritenuto e considerato quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1. Con la deliberazione 29 luglio 2006, n. 410, il comune di Roma, all'esito di accurata istruttoria, e nel quadro di una più ampia manovra volta a ridurre gli effetti nocivi del traffico veicolare all'interno del centro storico, ha rimodulato il sistema tariffario relativo al rilascio dei permessi di accesso alle zone a traffico limitato individuate nel centro abitato.
In particolare, per quanto di interesse ai fini della presente controversia:
a) si è previsto che ad ogni permesso di accesso, di qualsivoglia categoria, venga abbinata una sola targa;
b) sono stati vietati permessi di accesso senza targa;
c) per ogni nucleo familiare residente nel centro è stato previsto il rilascio di non più di tre permessi di accesso, con tariffe e durata variamente modulate;
d) è stato previsto, in favore dei residenti, il rilascio di un apposito permesso di solo transito di durata annuale e ad un costo prestabilito di duecento euro.
Avverso tale delibera n. 410 del 2006 - e la comunicazione inviata dall'Atac il successivo 28 novembre 2006 recante il sollecito al rinnovo del permesso di accesso secondo le nuove regole - è insorto davanti al T.a.r. del Lazio .............., residente con la propria famiglia nel centro storico, sollevando un unico complesso motivo rubricato: eccesso di potere per violazione di legge, disparità di trattamento, manifesta ingiustizia, illogicità e irrazionalità, contraddittorietà e difetto di motivazione.
2. L'impugnata sentenza - T.a.r. del Lazio, sezione III, n. 7702 del 6 agosto 2007 -:
a) ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (tale capo non è stato impugnato ed è coperto dalla forza del giudicato interno);
b) ha respinto le eccezioni di tardività ed improcedibilità del ricorso;
c) ha respinto la censura con cui si contesta il passaggio dal regime della gratuità a quello della onerosità del permesso di circolazione rilasciato in favore dei residenti nel centro storico (anche tale capo non è stato impugnato);
d) ha accolto la doglianza con cui si lamenta la irrazionalità della previsione di abbinamento del permesso ad una sola targa e dunque ad un solo veicolo;
e) ha compensato le spese di lite.
3. Con due autonomi ricorsi, ritualmente notificati e depositati, il comune di Roma e l'Atac s.p.a. hanno proposto appelli avverso la su menzionata sentenza del T.a.r. sollevando, nella sostanza, il medesimo ordine di mezzi di gravame; da un lato, infatti, hanno insistito per l'accoglimento delle eccezioni di tardività ed improcedibilità dell'originario ricorso; dall'altro, hanno dedotto l'inammissibilità del ricorso, per violazione dei limiti interni della giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo, e comunque l'infondatezza dell'unica doglianza accolta dal T.a.r.
4. L'avvocato Bracci si è costituito nel giudizio iscritto al nrg. 1815/2008 deducendo l'infondatezza del gravame in fatto e diritto.
Il comune di Roma e l'Atac si sono costituiti nei rispettivi giudizi per aderire ai corrispondenti appelli.
5. La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 5 dicembre 2008.
6. Gli appelli, proposti avverso la medesima sentenza, devono essere riuniti a mente dell'art. 335 c.p.c.
Gli appelli sono fondati e devono essere accolti.
Preliminarmente il collegio deve dare atto che il comune di Roma - contrariamente a quanto vagheggiato nelle note d'udienza depositate dall'appellato in data 17 aprile 2008 (pagina 8) - non ha mai prestato acquiescenza all'impugnata sentenza.
Può prescindersi dall'esame dei motivi di gravame con cui si reiterano le eccezioni di irricevibilità ed improcedibilità dell'originario ricorso di primo grado, per omessa tempestiva impugnazione della delibera giuntale n. 410 del 2006, attesa la completa inammissibilità ed infondatezza delle doglianze in esso formulate.
7. Prima di esaminare in dettaglio i motivi di gravame, conviene delineare sinteticamente il quadro dei principi forgiati dalla giurisprudenza di questo Consiglio in ordine alla legittimità dei provvedimenti limitativi della circolazione veicolare all'interno dei centri abitati (cfr. ex plurimis, Sez. V, 4 marzo 2008, n. 824; Id., 11 dicembre 2007, 6383; Id., 29 maggio 2006, n. 3259; Ad. Plen. 6 febbraio 1993, n. 3).
Circa lo scrutinio della legittimità dei provvedimenti limitativi della circolazione veicolare all'interno dei centri abitati si è evidenziato come tali atti siano espressione di scelte latamente discrezionali, che coprono un arco molto esteso di soluzioni possibili, incidenti su valori costituzionali spesso contrapposti, che devono essere contemperati, secondo criteri di ragionevolezza.
Quanto alla ragionevolezza delle scelte concretamente assunte dall'autorità comunale si osserva che tale scrutinio può essere effettuato solo ab externo, controvertendosi in sede di legittimità.
Sotto tale angolazione:
a) si reputa legittima la diversità del regime circolatorio in base al tipo, alla funzione ed alla provenienza dei mezzi di trasporto, specie quando la nuova disciplina sia introdotta gradualmente e senza soluzioni di continuità;
b) non si ritengono utilmente proponibili doglianze con cui si lamenta la violazione degli artt. 16 e 41 Cost. quando non sia vietato tout court l'accesso e la circolazione all'intero territorio, ma solo a delimitate, seppur vaste, zone dell'abitato urbano particolarmente esposte alle conseguenze dannose del traffico;
c) si riconosce che la parziale limitazione della libertà di locomozione e di iniziativa economica sia sempre giustificata quando derivi dall'esigenza di tutela rafforzata di patrimoni culturali ed ambientali di assoluto rilievo mondiale o nazionale.
La gravosità delle limitazioni si giustifica anche alla luce del valore primario ed assoluto riconosciuto dalla Costituzione all'ambiente, al paesaggio, alla salute (cfr. da ultimo Corte cost. 7 novembre 2007 n. 367).
7.2. Facendo applicazione dei su esposti principi al caso di specie, emerge l'inammissibilità delle censure con cui, nella sostanza, si contestano le conseguenze pratiche delle scelte tecniche discrezionali dell'amministrazione.
Tali censure sono anche infondate nel merito sia per la loro assoluta genericità, sia perché:
a) non è in alcun modo configurabile il lamentato vizio di difetto di motivazione ed istruttoria;
b) le scelte tecniche non appaiono abnormi alla luce dell'oggettivo risultato perseguito dal comune, ovvero il decremento delle auto autorizzate a circolare e parcheggiare permanentemente all'interno del centro storico di Roma, con tutte le difficoltà derivanti dalla ristrettezza degli spazi a disposizione;
c) il meccanismo dell'abbinamento una targa - un autoveicolo, ha riguardato tutte le categorie di permessi di accesso al centro storico, sicché non sono neppure ipotizzabili, in astratto, situazioni di disparità di trattamento;
d) è stata prevista la possibilità del rilascio, in favore dei residenti nel centro storico, di appositi permessi di transito (cfr. p. 6, deliberazione n. 410 - 2006 della Giunta del Comune di Roma), in vista del "…raggiungimento di un posto auto in aerea privata" (p. 7 deliberazione della stessa Giunta n.183 - 1996).
8. In conclusione gli appelli devono essere accolti con la conseguente parziale riforma dell'impugnata sentenza, nella parte in cui ha accolto il ricorso di primo grado, rimanendo confermata nel resto.
Nel particolare andamento del processo il collegio ravvisa giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di ambedue i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti meglio indicati in epigrafe:
- accoglie gli appelli e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, respinge in toto il ricorso di primo grado;
- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2008, con la partecipazione di:
Raffaele Iannotta - Presidente
Vito Poli Rel. Estensore - Consigliere
Gabriele Carlotti - Consigliere
Giancarlo Gianbartolemei - Consigliere
Angelica Dell'Utri Costagliola - Consigliere
ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Vito Poli f.to Raffaele Iannotta
IL SEGRETARIO
f.to Cinzia Giglio
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13/02/09.


Zone Traffico Limitato:il Consiglio id Stato dà ragione al Comune di Roma

Il Consiglio di Stato dà ragione al Comune di Roma sulle ZTL
Consiglio di Stato , sez. V, decisione 13.02.2009 n° 825
(
Alfredo Matranga) in www.altalex.com


Con la sentenza n. 825/2009 il CdS ha ribaltato la decisione con cui il TAR Lazio aveva accolto il ricorso proposto da un cittadino avverso il provvedimento con cui il comune di Roma, all'esito di accurata istruttoria, e nel quadro di una più ampia manovra volta a ridurre gli effetti nocivi del traffico veicolare all'interno del centro storico, aveva rimodulato il sistema tariffario relativo al rilascio dei permessi di accesso alle zone a traffico limitato individuate nel centro abitato, prevedendo che:
a) ad ogni permesso di accesso, di qualsivoglia categoria, venga abbinata una sola targa;
b) i permessi di accesso senza targa sono vietati;
c) per ogni nucleo familiare residente nel centro, si possono rilasciare non più di tre permessi di accesso, con tariffe e durata variamente modulate;
d) in favore dei residenti, il rilascio di un apposito permesso di solo transito di durata annuale e ad un costo prestabilito di duecento euro.
Il CdS ha accolto l'appello ritenedo che:
a) le scelte tecniche non appaiono abnormi alla luce dell'oggettivo risultato perseguito dal comune, ovvero il decremento delle auto autorizzate a circolare e parcheggiare permanentemente all'interno del centro storico di Roma, con tutte le difficoltà derivanti dalla ristrettezza degli spazi a disposizione;
b) il meccanismo dell'abbinamento una targa - un autoveicolo, ha riguardato tutte le categorie di permessi di accesso al centro storico, sicché non sono neppure ipotizzabili, in astratto, situazioni di disparità di trattamento;
c) è stata prevista la possibilità del rilascio, in favore dei residenti nel centro storico, di appositi permessi di transito (cfr. p. 6, deliberazione n. 410 - 2006 della Giunta del Comune di Roma), in vista del "…raggiungimento di un posto auto in aerea privata".

(Altalex, 27 marzo 2009. Nota di Alfredo Matranga

Consiglio di Stato
Sezione V
Decisione 13 marzo 2009, n. 825

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO 2008
ha pronunciato la seguente
DECISIONE

sui ricorsi riuniti iscritti:
- il primo al NRG 1815\2008, proposto dal Comune di Roma, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pier Ludovico Patriarca ed elettivamente domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;
contro
l'avvocato ................. elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Largo del Teatro Valle, n. 6;
e nei confronti di
ATAC s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Cangiano e presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Mura Portuensi, n. 33;
- il secondo al NRG 6081\2008, proposto dall' ATAC s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Cangiano e presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Mura Portuensi, n. 33;
contro
................, non costituito;
e nei confronti di
Comune di Roma, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pier Ludovico Patriarca ed elettivamente domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione III, n. 7702 del 6 agosto 2007.
Visti i ricorsi in appello;
visti gli atti di costituzione in giudizio di Luciano Filippo Bracci, del comune di Roma e dell'Ataca s.p.a.;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
visti gli atti tutti della causa;
data per letta alla pubblica udienza del 5 dicembre 2008 la relazione del consigliere Vito Poli, uditi gli avvocati Bracci, Cangiano e Patriarca;
ritenuto e considerato quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1. Con la deliberazione 29 luglio 2006, n. 410, il comune di Roma, all'esito di accurata istruttoria, e nel quadro di una più ampia manovra volta a ridurre gli effetti nocivi del traffico veicolare all'interno del centro storico, ha rimodulato il sistema tariffario relativo al rilascio dei permessi di accesso alle zone a traffico limitato individuate nel centro abitato.
In particolare, per quanto di interesse ai fini della presente controversia:
a) si è previsto che ad ogni permesso di accesso, di qualsivoglia categoria, venga abbinata una sola targa;
b) sono stati vietati permessi di accesso senza targa;
c) per ogni nucleo familiare residente nel centro è stato previsto il rilascio di non più di tre permessi di accesso, con tariffe e durata variamente modulate;
d) è stato previsto, in favore dei residenti, il rilascio di un apposito permesso di solo transito di durata annuale e ad un costo prestabilito di duecento euro.
Avverso tale delibera n. 410 del 2006 - e la comunicazione inviata dall'Atac il successivo 28 novembre 2006 recante il sollecito al rinnovo del permesso di accesso secondo le nuove regole - è insorto davanti al T.a.r. del Lazio .............., residente con la propria famiglia nel centro storico, sollevando un unico complesso motivo rubricato: eccesso di potere per violazione di legge, disparità di trattamento, manifesta ingiustizia, illogicità e irrazionalità, contraddittorietà e difetto di motivazione.
2. L'impugnata sentenza - T.a.r. del Lazio, sezione III, n. 7702 del 6 agosto 2007 -:
a) ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (tale capo non è stato impugnato ed è coperto dalla forza del giudicato interno);
b) ha respinto le eccezioni di tardività ed improcedibilità del ricorso;
c) ha respinto la censura con cui si contesta il passaggio dal regime della gratuità a quello della onerosità del permesso di circolazione rilasciato in favore dei residenti nel centro storico (anche tale capo non è stato impugnato);
d) ha accolto la doglianza con cui si lamenta la irrazionalità della previsione di abbinamento del permesso ad una sola targa e dunque ad un solo veicolo;
e) ha compensato le spese di lite.
3. Con due autonomi ricorsi, ritualmente notificati e depositati, il comune di Roma e l'Atac s.p.a. hanno proposto appelli avverso la su menzionata sentenza del T.a.r. sollevando, nella sostanza, il medesimo ordine di mezzi di gravame; da un lato, infatti, hanno insistito per l'accoglimento delle eccezioni di tardività ed improcedibilità dell'originario ricorso; dall'altro, hanno dedotto l'inammissibilità del ricorso, per violazione dei limiti interni della giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo, e comunque l'infondatezza dell'unica doglianza accolta dal T.a.r.
4. L'avvocato Bracci si è costituito nel giudizio iscritto al nrg. 1815/2008 deducendo l'infondatezza del gravame in fatto e diritto.
Il comune di Roma e l'Atac si sono costituiti nei rispettivi giudizi per aderire ai corrispondenti appelli.
5. La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 5 dicembre 2008.
6. Gli appelli, proposti avverso la medesima sentenza, devono essere riuniti a mente dell'art. 335 c.p.c.
Gli appelli sono fondati e devono essere accolti.
Preliminarmente il collegio deve dare atto che il comune di Roma - contrariamente a quanto vagheggiato nelle note d'udienza depositate dall'appellato in data 17 aprile 2008 (pagina 8) - non ha mai prestato acquiescenza all'impugnata sentenza.
Può prescindersi dall'esame dei motivi di gravame con cui si reiterano le eccezioni di irricevibilità ed improcedibilità dell'originario ricorso di primo grado, per omessa tempestiva impugnazione della delibera giuntale n. 410 del 2006, attesa la completa inammissibilità ed infondatezza delle doglianze in esso formulate.
7. Prima di esaminare in dettaglio i motivi di gravame, conviene delineare sinteticamente il quadro dei principi forgiati dalla giurisprudenza di questo Consiglio in ordine alla legittimità dei provvedimenti limitativi della circolazione veicolare all'interno dei centri abitati (cfr. ex plurimis, Sez. V, 4 marzo 2008, n. 824; Id., 11 dicembre 2007, 6383; Id., 29 maggio 2006, n. 3259; Ad. Plen. 6 febbraio 1993, n. 3).
Circa lo scrutinio della legittimità dei provvedimenti limitativi della circolazione veicolare all'interno dei centri abitati si è evidenziato come tali atti siano espressione di scelte latamente discrezionali, che coprono un arco molto esteso di soluzioni possibili, incidenti su valori costituzionali spesso contrapposti, che devono essere contemperati, secondo criteri di ragionevolezza.
Quanto alla ragionevolezza delle scelte concretamente assunte dall'autorità comunale si osserva che tale scrutinio può essere effettuato solo ab externo, controvertendosi in sede di legittimità.
Sotto tale angolazione:
a) si reputa legittima la diversità del regime circolatorio in base al tipo, alla funzione ed alla provenienza dei mezzi di trasporto, specie quando la nuova disciplina sia introdotta gradualmente e senza soluzioni di continuità;
b) non si ritengono utilmente proponibili doglianze con cui si lamenta la violazione degli artt. 16 e 41 Cost. quando non sia vietato tout court l'accesso e la circolazione all'intero territorio, ma solo a delimitate, seppur vaste, zone dell'abitato urbano particolarmente esposte alle conseguenze dannose del traffico;
c) si riconosce che la parziale limitazione della libertà di locomozione e di iniziativa economica sia sempre giustificata quando derivi dall'esigenza di tutela rafforzata di patrimoni culturali ed ambientali di assoluto rilievo mondiale o nazionale.
La gravosità delle limitazioni si giustifica anche alla luce del valore primario ed assoluto riconosciuto dalla Costituzione all'ambiente, al paesaggio, alla salute (cfr. da ultimo Corte cost. 7 novembre 2007 n. 367).
7.2. Facendo applicazione dei su esposti principi al caso di specie, emerge l'inammissibilità delle censure con cui, nella sostanza, si contestano le conseguenze pratiche delle scelte tecniche discrezionali dell'amministrazione.
Tali censure sono anche infondate nel merito sia per la loro assoluta genericità, sia perché:
a) non è in alcun modo configurabile il lamentato vizio di difetto di motivazione ed istruttoria;
b) le scelte tecniche non appaiono abnormi alla luce dell'oggettivo risultato perseguito dal comune, ovvero il decremento delle auto autorizzate a circolare e parcheggiare permanentemente all'interno del centro storico di Roma, con tutte le difficoltà derivanti dalla ristrettezza degli spazi a disposizione;
c) il meccanismo dell'abbinamento una targa - un autoveicolo, ha riguardato tutte le categorie di permessi di accesso al centro storico, sicché non sono neppure ipotizzabili, in astratto, situazioni di disparità di trattamento;
d) è stata prevista la possibilità del rilascio, in favore dei residenti nel centro storico, di appositi permessi di transito (cfr. p. 6, deliberazione n. 410 - 2006 della Giunta del Comune di Roma), in vista del "…raggiungimento di un posto auto in aerea privata" (p. 7 deliberazione della stessa Giunta n.183 - 1996).
8. In conclusione gli appelli devono essere accolti con la conseguente parziale riforma dell'impugnata sentenza, nella parte in cui ha accolto il ricorso di primo grado, rimanendo confermata nel resto.
Nel particolare andamento del processo il collegio ravvisa giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di ambedue i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti meglio indicati in epigrafe:
- accoglie gli appelli e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, respinge in toto il ricorso di primo grado;
- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2008, con la partecipazione di:
Raffaele Iannotta - Presidente
Vito Poli Rel. Estensore - Consigliere
Gabriele Carlotti - Consigliere
Giancarlo Gianbartolemei - Consigliere
Angelica Dell'Utri Costagliola - Consigliere
ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Vito Poli f.to Raffaele Iannotta
IL SEGRETARIO
f.to Cinzia Giglio
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13/02/09.


L'istanza di Condono Edilizio ed i documenti necessari

Condono edilizio:
integrazione e mancata presentazione dei documenti

TAR Puglia-Bari, sez. III, sentenza 17.12.2008 n° 2897

In materia di integrazione documentale l'art. 39, comma 4, della legge 724/1994 (“2° condono edilizio”) ha disposto che la mancata presentazione dei documenti, previsti per legge come obbligatori, entro tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal Comune, comporta l'improcedibilità della domanda e il conseguente diniego del condono per carenza documentale.
La questione della documentazione da presentare a corredo della domanda di condono è particolarmente delicata, in quanto si tratta di contemperare l'esigenza di identificare l'opera ai fini del rilascio del titolo di sanatoria, con quella di evitare che attraverso la reiterata richiesta di atti istruttori da parte dell'amministrazione comunale, l'istanza resti troppo tempo senza risposta.
Il titolo abilitativo in sanatoria è un atto non perfettamente confrontabile con gli atti abilitativi che il Comune rilascia in via ordinaria per consentire trasformazioni urbanistiche e edilizie. Ed è per questi motivi che il legislatore ha indicato analiticamente gli allegati a corredo della domanda, che devono ritenersi necessari, mentre altri eventuali atti istruttori non possono considerarsi idonei ad interrompere il termine per l'esame della domanda.
In relazione alle istanze di concessione in sanatoria presentate in base alla legge n. 724/1994, l'art. 39, quarto comma, della stessa L. n. 724/1994 prescrive che la domanda deve essere corredata anche dalla “denuncia in catasto”.
Se non viene dato seguito alla formale richiesta di fornire la “prova dell'avvenuta presentazione all'U.T.E. della documentazione necessaria ai fini dell'accatastamento” il Comune legittimamente ritiene sussistente l’improcedibilità della domanda e, dunque, nega la sanatoria.
Queste le argomentazioni in diritto con le quali il T.A.R. Puglia ha respinto il ricorso promosso avverso un diniego di condono di opere abusive motivato sulla base della improcedibilità della istanza presentata stante un manifesto inadempimento dell’interessato alle successive richieste di integrazione documentale fatte dal Comune.
Orbene, premesso che il condono (detto anche “sanatoria straordinaria”) è istituto eccezionale, come tale deve essere interpretato non solo nella sua portata giuridico-sostanziale, ma anche per quella procedimentale; così, anche gli adempimenti procedimentali sono tassativamente previsti dalle norme in questione e, dunque, il Comune non può omettere di adempiere ad un dovere di legge (il munirsi, cioè, di taluni documenti finalizzati alla completa istruttoria del procedimento amministrativo) così come il soggetto interessato al buon esito della pratica non può, a sua volta, restare inerte di fronte alle doverose istanze di integrazione recapitategli da parte della p.a. locale.
In tal senso, esistono solo atti e adempimenti documentali che, ritenuti “necessari” per espressa disposizione legislativa ma inadempiuti, provocano l’interruzione del procedimento; gli altri atti, riconducibili – per lo più – alla categoria di quelli richiesti dall’ente in via meramente eventuale (e cioè, non sulla base di norme di legge), non possono – invece – interrompere l’iter procedimentale.
(Altalex, 20 marzo 2009. Nota di Alessandro Del Dotto)

TAR Puglia-Bari, sez. III, sentenza 17.12.2008 n° 2897
[legge 724/1994 – 2° condono edilizio]
In materia di condono edilizio, la mancata presentazione dei documenti, previsti per legge come obbligatori, entro tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal Comune, comporta l'improcedibilità della domanda e il conseguente diniego del condono per carenza documentale.
(Fonte: Altalex Massimario 9/2009. Cfr. nota di Alessandro Del Dotto)
T.A.R.
Puglia - Bari
Sezione III
Sentenza 3 dicembre - 17 dicembre 2008, n. 2897
(Presidente estensore Urbano)

Fatto e diritto
1.- Con ricorso notificato il 13.11.1997, il nominativo in epigrafe ha domandato l'annullamento, del diniego della sanatoria di opere abusive, richiesta al Comune di Bari l'1.3.1995.
L'atto di rigetto è motivato con riferimento all'art. 2, comma 37, l. 1996, n. 662, che ha modificato l'art. 39, comma 4, della legge 724/1994, non avendo l'istante risposto nel termine assegnatogli all'invito ad integrare la documentazione a corredo della richiesta di condono.
A sostegno del ricorso, l'interessato deduce che la presentazione della denuncia in catasto, il versamento del conguaglio dell'oblazione e l'atto notorio dell'inesistenza di vincoli a parcheggio sull'opera oggetto di condono, non figurano tra gli atti a corredo della domanda a pena di inammissibilità e non se ne può imporre la presentazione a pena di improcedibilità della stessa.
Il Comune di Bari si è costituito in giudizio.
2. ' Il ricorso è infondato.
2.1. ' In materia di integrazione documentale l'art. 39, comma 4, della legge 724/1994 (2° condono edilizio) ha disposto che la mancata presentazione dei documenti, previsti per legge come obbligatori, entro tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal Comune, comporta l'improcedibilità della domanda e il conseguente diniego del condono per carenza documentale.
La questione della documentazione da presentare a corredo della domanda di condono è particolarmente delicata, in quanto si tratta di contemperare l'esigenza di identificare l'opera ai fini del rilascio del titolo di sanatoria, con quella di evitare che attraverso la reiterata richiesta di atti istruttori da parte dell'amministrazione comunale, l'istanza resti troppo tempo senza risposta (cfr., Tar Campania, Napoli, sez. IV, 13 giugno 2007, n. 6138; Tar Lombardia, Milano, sez. II, 3 febbraio 2003, n. 189).
D'altronde il titolo abilitativo in sanatoria è un atto non perfettamente confrontabile con gli atti abilitativi che il Comune rilascia in via ordinaria per consentire trasformazioni urbanistiche e edilizie. Ed è per questi motivi che il legislatore ha indicato analiticamente gli allegati a corredo della domanda, che devono ritenersi necessari, mentre altri eventuali atti istruttori non possono considerarsi idonei ad interrompere il termine per l'esame della domanda.
In relazione alle istanze di concessione in sanatoria presentate in base alla legge n. 724/1994, l'art. 39, quarto comma, della stessa L. n. 724/1994 prescrive che la domanda deve essere corredata anche dalla 'denuncia in catasto'.
Non di meno, nei tre mesi successivi all'invito, il ricorrente non ha dato seguito alla formale richiesta, rivoltagli il 3.2.2007, di fornire la 'prova dell'avvenuta presentazione all'U.T.E. della documentazione necessaria ai fini dell'accatastamento' e, doverosamente, perciò, il Comune, preso atto dell'improcedibilità della domanda, ha negato la sanatoria.
3. ' In definitiva, il ricorso in esame va respinto.
Sussistono giuste ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per la PUGLIA, Sede di Bari - Sezione Terza, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa

L'istanza di Condono Edilizio ed i documenti necessari

Condono edilizio:
integrazione e mancata presentazione dei documenti

TAR Puglia-Bari, sez. III, sentenza 17.12.2008 n° 2897

In materia di integrazione documentale l'art. 39, comma 4, della legge 724/1994 (“2° condono edilizio”) ha disposto che la mancata presentazione dei documenti, previsti per legge come obbligatori, entro tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal Comune, comporta l'improcedibilità della domanda e il conseguente diniego del condono per carenza documentale.
La questione della documentazione da presentare a corredo della domanda di condono è particolarmente delicata, in quanto si tratta di contemperare l'esigenza di identificare l'opera ai fini del rilascio del titolo di sanatoria, con quella di evitare che attraverso la reiterata richiesta di atti istruttori da parte dell'amministrazione comunale, l'istanza resti troppo tempo senza risposta.
Il titolo abilitativo in sanatoria è un atto non perfettamente confrontabile con gli atti abilitativi che il Comune rilascia in via ordinaria per consentire trasformazioni urbanistiche e edilizie. Ed è per questi motivi che il legislatore ha indicato analiticamente gli allegati a corredo della domanda, che devono ritenersi necessari, mentre altri eventuali atti istruttori non possono considerarsi idonei ad interrompere il termine per l'esame della domanda.
In relazione alle istanze di concessione in sanatoria presentate in base alla legge n. 724/1994, l'art. 39, quarto comma, della stessa L. n. 724/1994 prescrive che la domanda deve essere corredata anche dalla “denuncia in catasto”.
Se non viene dato seguito alla formale richiesta di fornire la “prova dell'avvenuta presentazione all'U.T.E. della documentazione necessaria ai fini dell'accatastamento” il Comune legittimamente ritiene sussistente l’improcedibilità della domanda e, dunque, nega la sanatoria.
Queste le argomentazioni in diritto con le quali il T.A.R. Puglia ha respinto il ricorso promosso avverso un diniego di condono di opere abusive motivato sulla base della improcedibilità della istanza presentata stante un manifesto inadempimento dell’interessato alle successive richieste di integrazione documentale fatte dal Comune.
Orbene, premesso che il condono (detto anche “sanatoria straordinaria”) è istituto eccezionale, come tale deve essere interpretato non solo nella sua portata giuridico-sostanziale, ma anche per quella procedimentale; così, anche gli adempimenti procedimentali sono tassativamente previsti dalle norme in questione e, dunque, il Comune non può omettere di adempiere ad un dovere di legge (il munirsi, cioè, di taluni documenti finalizzati alla completa istruttoria del procedimento amministrativo) così come il soggetto interessato al buon esito della pratica non può, a sua volta, restare inerte di fronte alle doverose istanze di integrazione recapitategli da parte della p.a. locale.
In tal senso, esistono solo atti e adempimenti documentali che, ritenuti “necessari” per espressa disposizione legislativa ma inadempiuti, provocano l’interruzione del procedimento; gli altri atti, riconducibili – per lo più – alla categoria di quelli richiesti dall’ente in via meramente eventuale (e cioè, non sulla base di norme di legge), non possono – invece – interrompere l’iter procedimentale.
(Altalex, 20 marzo 2009. Nota di Alessandro Del Dotto)

TAR Puglia-Bari, sez. III, sentenza 17.12.2008 n° 2897
[legge 724/1994 – 2° condono edilizio]
In materia di condono edilizio, la mancata presentazione dei documenti, previsti per legge come obbligatori, entro tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal Comune, comporta l'improcedibilità della domanda e il conseguente diniego del condono per carenza documentale.
(Fonte: Altalex Massimario 9/2009. Cfr. nota di Alessandro Del Dotto)
T.A.R.
Puglia - Bari
Sezione III
Sentenza 3 dicembre - 17 dicembre 2008, n. 2897
(Presidente estensore Urbano)

Fatto e diritto
1.- Con ricorso notificato il 13.11.1997, il nominativo in epigrafe ha domandato l'annullamento, del diniego della sanatoria di opere abusive, richiesta al Comune di Bari l'1.3.1995.
L'atto di rigetto è motivato con riferimento all'art. 2, comma 37, l. 1996, n. 662, che ha modificato l'art. 39, comma 4, della legge 724/1994, non avendo l'istante risposto nel termine assegnatogli all'invito ad integrare la documentazione a corredo della richiesta di condono.
A sostegno del ricorso, l'interessato deduce che la presentazione della denuncia in catasto, il versamento del conguaglio dell'oblazione e l'atto notorio dell'inesistenza di vincoli a parcheggio sull'opera oggetto di condono, non figurano tra gli atti a corredo della domanda a pena di inammissibilità e non se ne può imporre la presentazione a pena di improcedibilità della stessa.
Il Comune di Bari si è costituito in giudizio.
2. ' Il ricorso è infondato.
2.1. ' In materia di integrazione documentale l'art. 39, comma 4, della legge 724/1994 (2° condono edilizio) ha disposto che la mancata presentazione dei documenti, previsti per legge come obbligatori, entro tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal Comune, comporta l'improcedibilità della domanda e il conseguente diniego del condono per carenza documentale.
La questione della documentazione da presentare a corredo della domanda di condono è particolarmente delicata, in quanto si tratta di contemperare l'esigenza di identificare l'opera ai fini del rilascio del titolo di sanatoria, con quella di evitare che attraverso la reiterata richiesta di atti istruttori da parte dell'amministrazione comunale, l'istanza resti troppo tempo senza risposta (cfr., Tar Campania, Napoli, sez. IV, 13 giugno 2007, n. 6138; Tar Lombardia, Milano, sez. II, 3 febbraio 2003, n. 189).
D'altronde il titolo abilitativo in sanatoria è un atto non perfettamente confrontabile con gli atti abilitativi che il Comune rilascia in via ordinaria per consentire trasformazioni urbanistiche e edilizie. Ed è per questi motivi che il legislatore ha indicato analiticamente gli allegati a corredo della domanda, che devono ritenersi necessari, mentre altri eventuali atti istruttori non possono considerarsi idonei ad interrompere il termine per l'esame della domanda.
In relazione alle istanze di concessione in sanatoria presentate in base alla legge n. 724/1994, l'art. 39, quarto comma, della stessa L. n. 724/1994 prescrive che la domanda deve essere corredata anche dalla 'denuncia in catasto'.
Non di meno, nei tre mesi successivi all'invito, il ricorrente non ha dato seguito alla formale richiesta, rivoltagli il 3.2.2007, di fornire la 'prova dell'avvenuta presentazione all'U.T.E. della documentazione necessaria ai fini dell'accatastamento' e, doverosamente, perciò, il Comune, preso atto dell'improcedibilità della domanda, ha negato la sanatoria.
3. ' In definitiva, il ricorso in esame va respinto.
Sussistono giuste ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per la PUGLIA, Sede di Bari - Sezione Terza, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa

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