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lunedì 25 gennaio 2010

Danni cagionati da cani randagi: chi paga?????

Randagismo, Comune, responsabilità, sussistenza, precisazioni







Giudice di Pace Fasano, sentenza 07.01.2010 n° 2









Secondo quanto previsto dalla legge della Regione Puglia 3 aprile 1995, n. 12, in materia di prevenzione del randagismo, che ha attribuito all’Asl territorialmente competente ed ai suoi servizi veterinari la lotta al randagismo, deve ritenersi che obbligata a rispondere delle richieste di risarcimento dei danni alle persone che si assume aver subito da cani randagi, sia la sola stessa ASL,e non anche il comune nel cui territorio si è verificato l’evento dannoso. (1)











(1) Cfr., nello stesso senso, Cass. Civ., Sez. III, sentenza 7 dicembre 2005, n. 27001 e Cass. Civ., Sez. III, sentenza 3 aprile 2009, n. 8137.













(Fonte: Massimario.it - 3/2010. Si ringrazia Ottavio Carparelli)

















Giudice di Pace di Fasano



Sentenza 7 gennaio 2010, n. 2



(G.P.: Dott. Avv. Giovanni Quaranta)







REPUBBLICA ITALIANA



In Nome del Popolo Italiano



Ufficio del Giudice di Pace di Fasano (BR)



*****



Il Giudice di Pace di Fasano, dott. Giovanni Quaranta,



ha pronunciato la seguente



SENTENZA



Nella causa civile iscritta nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d’ordine 1455 dell’anno 2007



TRA



- C. S., elettivamente domiciliata in Fasano alla via C. Alberto n. 6, c/o lo studio dell’avv. Oronzo DE LEONARDIS, che la rappresenta e difende;



PARTE ATTRICE



CONTRO



- A.S.L. BR – Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, in persona del suo legale rappresentate p.t., elettivamente domiciliata in Bari alla via Piccinni n.33, c/o lo studio dell’avv. Luigi DI LEO, che la rappresenta e difende;



CONVENUTA



NONCHE’



- Comune di Fasano (Br), in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Fasano, P.zza Ciaia, Palazzo Municipale; rappresentato e difeso dall’avv. Ottavio CARPARELLI, dirigente dell’Avvocatura Comunale;



TERZO CHIAMATO



OGGETTO: Risarcimento danni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata, e, pertanto, si deve accogliere.



Preliminarmente deve affermarsi la legittimazione passiva della convenuta: infatti, sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la legge n. 157 del 1992 ha attribuito alle Regioni l’emanazione di norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie di fauna selvatica, obbligandole, quindi, ad adottare le misure idonee ad evitare che detta fauna arrechi danni a terzi, pena la responsabilità dell’ente regionale al risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ. (cfr. Cass. N. 8953/2008 e Cass. N. 8137/2009).



La Regione Puglia, in esecuzione di quanto previsto con la legge n. 281/1991 (“legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo”), ha approvato la L.R. n. 12/1995 “Interventi per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”, laddove con l’art. 6 si dispone che “Spetta ai Servizi veterinari delle USL il recupero dei cani randagi”, da ricoverarsi, una volta catturati, presso canili per i quali, l’art. 6 prevede che “I Comuni … provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani …”.



Trattandosi, nella fattispecie, di lesioni provocate da un cane randagio, direttamente ricollegabili ad una condotta omissiva di chi era obbligato al recupero (cioè all’ASL succeduta alle USL ex d.lgs. n. 502/92) e dovendosi escludere, come si vedrà, una responsabilità del Comune, anche per omessa custodia di detto cane nell’esistente canile, ne consegue, come prima detto, la esclusiva legittimazione passiva della convenuta.



Quanto al merito:



Premesso che ex art. 2697 c.c. chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, e che ex art. 115 c.c. il giudice deve porre a fondamento della decisione la prove proposte dalle parti, parte attrice ha fornito valida prova sulla esclusiva responsabilità della convenuta.

E’ risultato certo che in data 25/06/2007 alle ore 15,00 circa l’attrice, mentre percorreva a bordo di un ciclomotore condotto da Sacco Lucio, la via Appia di Torre Canne, veniva morsa al piede sinistro da un cane randagio, che le provocava lesioni, per le quali ora chiede un risarcimento di € 1.018,00 oltre interessi e spese.



Tanto è risultato provato a mezzo del teste Sacco, il quale, ha confermato la dinamica del fatto, come dedotto in citazione, senza contraddizioni od incongruenze, in mancanza di prova contraria, aggiungendo di avere accompagnato l’attrice in Ospedale a mezzo di un veicolo di un suo conoscente.



Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, il piede indicato come morso, nel Referto medico, è il sinistro e non il destro, per cui, alcuna contraddizione c’è con quanto riferito dall’attrice in sede di interrogatorio formale.



Inoltre, quest’ultima coerentemente afferma di aver visto il cane senza collare mentre transitava sul ciclomotore, prima di perdere i sensi, che detto cane rincorreva, essendo stata, quindi, in grado di scorgerlo chiaramente, come, del resto, risulta avere dichiarato il Sacco.



Le ferite al piede dell’attrice, rilevate al Pronto Soccorso, come da referto in atti, sono state rilevate, sia pure come esiti cicatriziali, dal C.T.U. dott. Giuseppe Maggi, il quale, le ha ritenute compatibili con l’evento traumatico da morso di cane.



Il cane risulta descritto dal teste come “di media altezza, pelo di media lunghezza, di colore bianco con macchie marroncine ed era privo di collare. Ricordo di non avere mai visto nessuno dar da mangiare al suddetto cane. Ricordo di avere visto detto cane sempre solo …”, e ciò in chiara corrispondenza con quanto dichiarato dall’attrice “Non sono in grado di dire di chi fosse il cane, ma ricordo di averli visto altre volte, … sempre solo e senza collare, non ho mai visto nessuno che gli desse da mangiare”.



Pertanto, mentre parte attrice, in ottemperanza al 1° comma dell’art. 2697 cod. civ., ha fornito la prova dei fatti costitutivi del proprio assunto, e cioè che il cane appariva randagio, senza collare e senza padrone, la convenuta, ai sensi del 2° comma, non ha provato la esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi che assume, e cioè, ad es. che detto cane un padrone lo avesse, o lo avesse avuto (in tali casi dovendone rispondere quest’ultimo ex art. 2052 cod. civ.), al contrario, è emersa la condotta omissiva dell’ASL, eziologicamente collegata all’evento dannoso de qua, consistente nel non aver provveduto autonomamente, come possibile nell’anno 2006 (cfr. deposizione Pinto), ad azioni concretamente finalizzate alla prevenzione del randagismo, e , quindi, alla cattura di quel cane, che pure da diversi giorni risultava aggirarsi nella zona di via Appia a Torre Canne.



Alla stregua di tali emergenze deve, quindi, affermarsi la responsabilità della convenuta ASL, dovendosi escludere la responsabilità della regione, stante l’emanazione della cit. L.R. n. 12/95.



Deve, tuttavia, dichiararsi la infondatezza della chiamata in causa, da parte della convenuta, del Comune di Fasano: infatti, in presenza della legge regionale anzidetta con la quale è stata affidata all’ASL territorialmente competente, in particolare ai suoi servizi veterinari, la lotta al randagismo, sarà la sola ASL stessa a dover rispondere delle richieste dei danni alle persone che si assume aver subito da cani randagi (cfr. in tal senso Cass. n. 27001/2005 e Cass. n. 8137/2009).



A maggior ragione, in considerazione del fatto che il Comune di Fasano ha predisposto e mantenuto funzionale il canile fin dal marzo 2001, come riferito dai testi Carrieri e Virgilio, così come previsto dal cit. art. 6 della legge regionale n. 12/95, adempiendo, in tal maniera, all’obbligo impostogli in materia, ed escludendo, così, una responsabilità solidale con l’ASL (cfr. Cass. n. 10638/2002).



Gli Ermellini hanno infatti disposto con la predetta sent. n. 8137/2009 in un caso analogo, che “la legittimazione passiva spetta alla locale azienda sanitaria, succeduta alla USL, e non al Comune, sul quale, perciò, non può ritenersi ricadente il giudizio di imputazione dei danni dipendenti dal suddetto evento”.



Non rileva a giustificare una responsabilità del Comune il richiamo all’art. 2 della L.R. n. 26/2006, in base al quale “Il Comune provvede a effettuare una polizza per eventuali danni”, stante l’evidente incongruenza e apoditticità della norma, in cui il riferimento agli eventuali danni non risulta provenire da una univoca fonte legislativa di responsabilità dei Comuni, in materia.



Ed inoltre, anche perché il periodo che contiene detto art. 2 fa riferimento soltanto ad attività demandate alle ASL, e poiché queste ultime risultano avere una configurazione giuridica autonoma, non essendo considerate più strutture operative dei Comuni, ma aziende dipendenti dalla regione, strumentali per la erogazione dei servizi sanitari di competenza regionale, risulta reciso il cordone ombelicale fra Comuni ed USL prima esistente, con la conseguente ultroneità dell’inciso normativo ora detto.



Quanto ai danni fisici, la consulenza tecnica d’ufficio richiesta al dr. Maggi ha chiarito a questo giudice l’esatta entità delle lesioni subite dalla ricorrente: l’Ausiliare, infatti, ritenendo compatibile con l’occorso sinistro la “FLC piede sinistro da morso di cane”, ha valutato il protrarsi della conseguente malattia per gg. 8 di invalidità totale, di gg. 24 di invalidità parziale al 50%.



Non essendoci motivi per disattendere tali conclusioni, il giudicante le fa proprie, così determinando il relativo danno risarcibile, comprensivo dell’aumento del 30% della invalidità temporanea, per danno morale, come più avanti si dirà:







- I.T.T. di gg. 8 x € 42,48 + 30% = € 442,00





- I.T.P. 50% di gg. 24 x € 21,24 + 30% = € 663,00





per un totale, quindi, di € 1.105,00 da contenersi entro il limite della domanda, pari ad € 1.018,00.







- Quanto al dedotto danno morale:







le Sezioni Unite della S.C. hanno ritenuto che nella ipotesi in cui il fatto illecito si configura anche solo astrattamente come reato, è risarcibile il danno non patrimoniale, sofferto dalla persona offesa, nella sua ampia accezione di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.



Quindi, superata la tradizionale figura del c.d. danno morale soggettivo come sofferenza meramente transitoria, deve farsi riferimento all’idea di un danno non patrimoniale onnicomprensivo, come affermato da ben 4 pronunce gemelle delle SS.UU. (26972–26973–26974-26975 dell’11/11/08 le quali si riportano espressamente alle precedenti n. 8827/2003– 8828/2003), che può essere riconosciuto dal Giudice soltanto sulla base di violazione dei diritti costituzionalmente qualificati.



In tale concetto di danno non patrimoniale vanno, quindi, ricompresi sia il danno biologico accertabile nella sua componente fisica che nella sua componente psichica, in quanto “Ove siano state dedotte siffatte conseguenze si rientra nel danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente” (26972/08)



Poiché la lesione è in re ipsa , ne discende che incombe al danneggiato, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere di allegare circostanze concrete che ne consentano la prova, anche presuntiva, della sua esistenza.



In particolare le sentenze gemelle, pur avendo ritenuto che la categoria del danno morale non esiste più, tranne nel caso di reato e danno morale terminale, hanno rafforzato ed esteso la sua portata oltre che nel caso si configuri anche astrattamente un reato, anche in occasione di altri casi previsti, ovvero in caso di puro sentire il danno, così da garantire sempre e comunque l’integrale risarcimento del danno in ogni sua espressione, oggettiva e soggettiva.

D’altronde nel senso della reviviscenza della categoria del danno morale, sia pure nella sua anzidetta accezione, depone la sentenza successiva della S.C. n. 29191 del 12/12/2008, secondo cui: “nella valutazione del danno morale contestuale alla lesione del diritto alla salute, la valutazione di tale voce, …deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravità del fatto, senza che possa considerarsi il valore della integrità morale una quota minore del danno alla salute”.



La recente sentenza n. 479 del 13/01/2009 ha ribadito sostanzialmente tale assunto, affermando che il danno morale deve essere risarcito come danno non patrimoniale, secondo equità circostanziata in relazione alla gravità del danno cagionato.



Valorizzando, pertanto, anche la componente di sofferenza del pregiudizio biologico, è d’uopo maggiorare del 30% gli importi relativi a quest’ultimo danno temporaneo.



Inoltre, “Poiché il risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore…sono dovuti interessi e rivalutazione…” (Cass. 5234/2006).



Le spese del giudizio seguono la soccombenza, come da dispositivo



P.Q.M.

Il Giudice di pace di Fasano, in persona del dr. Giovanni Quaranta, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da C. S. nei confronti della ASL BR Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, così provvede:







DICHIARA il sinistro per cui è causa verificato per responsabilità e colpa ascrivibili esclusivamente alla ASL BR Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, nel contempo dichiarando il difetto di legittimazione passiva del chiamato Comune di Fasano;





CONDANNA per l’effetto, l’ ASL BR Azienda Sanitaria Locale di Brindisi al pagamento in favore di C. S. della somma di €. 1.018,00, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo e rivalutazione monetaria;





CONDANNA, inoltre, l’ASL BR Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, al rimborso delle spese di giudizio in favore di C. S., liquidate nella complessiva somma di €. 1.590,00 di cui €.600,00 per onorari, di €. 700,00 per diritti ed €. 290,00 per borsuali e c.t.u., oltre Iva, CAP e 12,50% L.P., come per legge.





CONDANNA, inoltre, ASL BR Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, al rimborso delle spese di giudizio in favore del Comune di Fasano, liquidate nella complessiva somma di €. 1300,00 di cui €. 600,00 per onorari, di €. 700,00 per diritti, oltre Iva, CAP e 12,50% L.P., come per legge.





Così deciso in Fasano addì 31/12/2009







Il Giudice di Pace







(dr. Giovanni Quaranta)







Depositata in Cancelleria il 7 gennaio 2010.







Il Cancelliere B3







(Agnese D’Arienzo)

Danni cagionati da cani randagi: chi paga?????

Randagismo, Comune, responsabilità, sussistenza, precisazioni



Giudice di Pace Fasano, sentenza 07.01.2010 n° 2




Secondo quanto previsto dalla legge della Regione Puglia 3 aprile 1995, n. 12, in materia di prevenzione del randagismo, che ha attribuito all’Asl territorialmente competente ed ai suoi servizi veterinari la lotta al randagismo, deve ritenersi che obbligata a rispondere delle richieste di risarcimento dei danni alle persone che si assume aver subito da cani randagi, sia la sola stessa ASL,e non anche il comune nel cui territorio si è verificato l’evento dannoso. (1)





(1) Cfr., nello stesso senso, Cass. Civ., Sez. III, sentenza 7 dicembre 2005, n. 27001 e Cass. Civ., Sez. III, sentenza 3 aprile 2009, n. 8137.






(Fonte: Massimario.it - 3/2010. Si ringrazia Ottavio Carparelli)








Giudice di Pace di Fasano

Sentenza 7 gennaio 2010, n. 2

(G.P.: Dott. Avv. Giovanni Quaranta)



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

Ufficio del Giudice di Pace di Fasano (BR)

*****

Il Giudice di Pace di Fasano, dott. Giovanni Quaranta,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d’ordine 1455 dell’anno 2007

TRA

- C. S., elettivamente domiciliata in Fasano alla via C. Alberto n. 6, c/o lo studio dell’avv. Oronzo DE LEONARDIS, che la rappresenta e difende;

PARTE ATTRICE

CONTRO

- A.S.L. BR – Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, in persona del suo legale rappresentate p.t., elettivamente domiciliata in Bari alla via Piccinni n.33, c/o lo studio dell’avv. Luigi DI LEO, che la rappresenta e difende;

CONVENUTA

NONCHE’

- Comune di Fasano (Br), in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Fasano, P.zza Ciaia, Palazzo Municipale; rappresentato e difeso dall’avv. Ottavio CARPARELLI, dirigente dell’Avvocatura Comunale;

TERZO CHIAMATO

OGGETTO: Risarcimento danni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata, e, pertanto, si deve accogliere.

Preliminarmente deve affermarsi la legittimazione passiva della convenuta: infatti, sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la legge n. 157 del 1992 ha attribuito alle Regioni l’emanazione di norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie di fauna selvatica, obbligandole, quindi, ad adottare le misure idonee ad evitare che detta fauna arrechi danni a terzi, pena la responsabilità dell’ente regionale al risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ. (cfr. Cass. N. 8953/2008 e Cass. N. 8137/2009).

La Regione Puglia, in esecuzione di quanto previsto con la legge n. 281/1991 (“legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo”), ha approvato la L.R. n. 12/1995 “Interventi per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”, laddove con l’art. 6 si dispone che “Spetta ai Servizi veterinari delle USL il recupero dei cani randagi”, da ricoverarsi, una volta catturati, presso canili per i quali, l’art. 6 prevede che “I Comuni … provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani …”.

Trattandosi, nella fattispecie, di lesioni provocate da un cane randagio, direttamente ricollegabili ad una condotta omissiva di chi era obbligato al recupero (cioè all’ASL succeduta alle USL ex d.lgs. n. 502/92) e dovendosi escludere, come si vedrà, una responsabilità del Comune, anche per omessa custodia di detto cane nell’esistente canile, ne consegue, come prima detto, la esclusiva legittimazione passiva della convenuta.

Quanto al merito:

Premesso che ex art. 2697 c.c. chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, e che ex art. 115 c.c. il giudice deve porre a fondamento della decisione la prove proposte dalle parti, parte attrice ha fornito valida prova sulla esclusiva responsabilità della convenuta.
E’ risultato certo che in data 25/06/2007 alle ore 15,00 circa l’attrice, mentre percorreva a bordo di un ciclomotore condotto da Sacco Lucio, la via Appia di Torre Canne, veniva morsa al piede sinistro da un cane randagio, che le provocava lesioni, per le quali ora chiede un risarcimento di € 1.018,00 oltre interessi e spese.

Tanto è risultato provato a mezzo del teste Sacco, il quale, ha confermato la dinamica del fatto, come dedotto in citazione, senza contraddizioni od incongruenze, in mancanza di prova contraria, aggiungendo di avere accompagnato l’attrice in Ospedale a mezzo di un veicolo di un suo conoscente.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, il piede indicato come morso, nel Referto medico, è il sinistro e non il destro, per cui, alcuna contraddizione c’è con quanto riferito dall’attrice in sede di interrogatorio formale.

Inoltre, quest’ultima coerentemente afferma di aver visto il cane senza collare mentre transitava sul ciclomotore, prima di perdere i sensi, che detto cane rincorreva, essendo stata, quindi, in grado di scorgerlo chiaramente, come, del resto, risulta avere dichiarato il Sacco.

Le ferite al piede dell’attrice, rilevate al Pronto Soccorso, come da referto in atti, sono state rilevate, sia pure come esiti cicatriziali, dal C.T.U. dott. Giuseppe Maggi, il quale, le ha ritenute compatibili con l’evento traumatico da morso di cane.

Il cane risulta descritto dal teste come “di media altezza, pelo di media lunghezza, di colore bianco con macchie marroncine ed era privo di collare. Ricordo di non avere mai visto nessuno dar da mangiare al suddetto cane. Ricordo di avere visto detto cane sempre solo …”, e ciò in chiara corrispondenza con quanto dichiarato dall’attrice “Non sono in grado di dire di chi fosse il cane, ma ricordo di averli visto altre volte, … sempre solo e senza collare, non ho mai visto nessuno che gli desse da mangiare”.

Pertanto, mentre parte attrice, in ottemperanza al 1° comma dell’art. 2697 cod. civ., ha fornito la prova dei fatti costitutivi del proprio assunto, e cioè che il cane appariva randagio, senza collare e senza padrone, la convenuta, ai sensi del 2° comma, non ha provato la esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi che assume, e cioè, ad es. che detto cane un padrone lo avesse, o lo avesse avuto (in tali casi dovendone rispondere quest’ultimo ex art. 2052 cod. civ.), al contrario, è emersa la condotta omissiva dell’ASL, eziologicamente collegata all’evento dannoso de qua, consistente nel non aver provveduto autonomamente, come possibile nell’anno 2006 (cfr. deposizione Pinto), ad azioni concretamente finalizzate alla prevenzione del randagismo, e , quindi, alla cattura di quel cane, che pure da diversi giorni risultava aggirarsi nella zona di via Appia a Torre Canne.

Alla stregua di tali emergenze deve, quindi, affermarsi la responsabilità della convenuta ASL, dovendosi escludere la responsabilità della regione, stante l’emanazione della cit. L.R. n. 12/95.

Deve, tuttavia, dichiararsi la infondatezza della chiamata in causa, da parte della convenuta, del Comune di Fasano: infatti, in presenza della legge regionale anzidetta con la quale è stata affidata all’ASL territorialmente competente, in particolare ai suoi servizi veterinari, la lotta al randagismo, sarà la sola ASL stessa a dover rispondere delle richieste dei danni alle persone che si assume aver subito da cani randagi (cfr. in tal senso Cass. n. 27001/2005 e Cass. n. 8137/2009).

A maggior ragione, in considerazione del fatto che il Comune di Fasano ha predisposto e mantenuto funzionale il canile fin dal marzo 2001, come riferito dai testi Carrieri e Virgilio, così come previsto dal cit. art. 6 della legge regionale n. 12/95, adempiendo, in tal maniera, all’obbligo impostogli in materia, ed escludendo, così, una responsabilità solidale con l’ASL (cfr. Cass. n. 10638/2002).

Gli Ermellini hanno infatti disposto con la predetta sent. n. 8137/2009 in un caso analogo, che “la legittimazione passiva spetta alla locale azienda sanitaria, succeduta alla USL, e non al Comune, sul quale, perciò, non può ritenersi ricadente il giudizio di imputazione dei danni dipendenti dal suddetto evento”.

Non rileva a giustificare una responsabilità del Comune il richiamo all’art. 2 della L.R. n. 26/2006, in base al quale “Il Comune provvede a effettuare una polizza per eventuali danni”, stante l’evidente incongruenza e apoditticità della norma, in cui il riferimento agli eventuali danni non risulta provenire da una univoca fonte legislativa di responsabilità dei Comuni, in materia.

Ed inoltre, anche perché il periodo che contiene detto art. 2 fa riferimento soltanto ad attività demandate alle ASL, e poiché queste ultime risultano avere una configurazione giuridica autonoma, non essendo considerate più strutture operative dei Comuni, ma aziende dipendenti dalla regione, strumentali per la erogazione dei servizi sanitari di competenza regionale, risulta reciso il cordone ombelicale fra Comuni ed USL prima esistente, con la conseguente ultroneità dell’inciso normativo ora detto.

Quanto ai danni fisici, la consulenza tecnica d’ufficio richiesta al dr. Maggi ha chiarito a questo giudice l’esatta entità delle lesioni subite dalla ricorrente: l’Ausiliare, infatti, ritenendo compatibile con l’occorso sinistro la “FLC piede sinistro da morso di cane”, ha valutato il protrarsi della conseguente malattia per gg. 8 di invalidità totale, di gg. 24 di invalidità parziale al 50%.

Non essendoci motivi per disattendere tali conclusioni, il giudicante le fa proprie, così determinando il relativo danno risarcibile, comprensivo dell’aumento del 30% della invalidità temporanea, per danno morale, come più avanti si dirà:



- I.T.T. di gg. 8 x € 42,48 + 30% = € 442,00


- I.T.P. 50% di gg. 24 x € 21,24 + 30% = € 663,00


per un totale, quindi, di € 1.105,00 da contenersi entro il limite della domanda, pari ad € 1.018,00.



- Quanto al dedotto danno morale:



le Sezioni Unite della S.C. hanno ritenuto che nella ipotesi in cui il fatto illecito si configura anche solo astrattamente come reato, è risarcibile il danno non patrimoniale, sofferto dalla persona offesa, nella sua ampia accezione di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.

Quindi, superata la tradizionale figura del c.d. danno morale soggettivo come sofferenza meramente transitoria, deve farsi riferimento all’idea di un danno non patrimoniale onnicomprensivo, come affermato da ben 4 pronunce gemelle delle SS.UU. (26972–26973–26974-26975 dell’11/11/08 le quali si riportano espressamente alle precedenti n. 8827/2003– 8828/2003), che può essere riconosciuto dal Giudice soltanto sulla base di violazione dei diritti costituzionalmente qualificati.

In tale concetto di danno non patrimoniale vanno, quindi, ricompresi sia il danno biologico accertabile nella sua componente fisica che nella sua componente psichica, in quanto “Ove siano state dedotte siffatte conseguenze si rientra nel danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente” (26972/08)

Poiché la lesione è in re ipsa , ne discende che incombe al danneggiato, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere di allegare circostanze concrete che ne consentano la prova, anche presuntiva, della sua esistenza.

In particolare le sentenze gemelle, pur avendo ritenuto che la categoria del danno morale non esiste più, tranne nel caso di reato e danno morale terminale, hanno rafforzato ed esteso la sua portata oltre che nel caso si configuri anche astrattamente un reato, anche in occasione di altri casi previsti, ovvero in caso di puro sentire il danno, così da garantire sempre e comunque l’integrale risarcimento del danno in ogni sua espressione, oggettiva e soggettiva.
D’altronde nel senso della reviviscenza della categoria del danno morale, sia pure nella sua anzidetta accezione, depone la sentenza successiva della S.C. n. 29191 del 12/12/2008, secondo cui: “nella valutazione del danno morale contestuale alla lesione del diritto alla salute, la valutazione di tale voce, …deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravità del fatto, senza che possa considerarsi il valore della integrità morale una quota minore del danno alla salute”.

La recente sentenza n. 479 del 13/01/2009 ha ribadito sostanzialmente tale assunto, affermando che il danno morale deve essere risarcito come danno non patrimoniale, secondo equità circostanziata in relazione alla gravità del danno cagionato.

Valorizzando, pertanto, anche la componente di sofferenza del pregiudizio biologico, è d’uopo maggiorare del 30% gli importi relativi a quest’ultimo danno temporaneo.

Inoltre, “Poiché il risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore…sono dovuti interessi e rivalutazione…” (Cass. 5234/2006).

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, come da dispositivo

P.Q.M.
Il Giudice di pace di Fasano, in persona del dr. Giovanni Quaranta, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da C. S. nei confronti della ASL BR Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, così provvede:



DICHIARA il sinistro per cui è causa verificato per responsabilità e colpa ascrivibili esclusivamente alla ASL BR Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, nel contempo dichiarando il difetto di legittimazione passiva del chiamato Comune di Fasano;


CONDANNA per l’effetto, l’ ASL BR Azienda Sanitaria Locale di Brindisi al pagamento in favore di C. S. della somma di €. 1.018,00, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo e rivalutazione monetaria;


CONDANNA, inoltre, l’ASL BR Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, al rimborso delle spese di giudizio in favore di C. S., liquidate nella complessiva somma di €. 1.590,00 di cui €.600,00 per onorari, di €. 700,00 per diritti ed €. 290,00 per borsuali e c.t.u., oltre Iva, CAP e 12,50% L.P., come per legge.


CONDANNA, inoltre, ASL BR Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, al rimborso delle spese di giudizio in favore del Comune di Fasano, liquidate nella complessiva somma di €. 1300,00 di cui €. 600,00 per onorari, di €. 700,00 per diritti, oltre Iva, CAP e 12,50% L.P., come per legge.


Così deciso in Fasano addì 31/12/2009



Il Giudice di Pace



(dr. Giovanni Quaranta)



Depositata in Cancelleria il 7 gennaio 2010.



Il Cancelliere B3



(Agnese D’Arienzo)

martedì 4 agosto 2009

Vacanze e danni a ... Motoscafo: Riflessioni sulla responsabilità della P.A. .... applicabili anche sulle strade!!!!

LA NOTA Beni demaniali e responsabilità della Pubblica Amministrazione
Cassazione civile , sez. III, sentenza 09.04.2009 n° 8692





La sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 9 aprile 2009, n. 8692 si inserisce nell’ambito di una discussione dottrinale molto sentita dati i suoi immediati risvolti pratici. Infatti il principio di diritto enunciato definisce gli oneri probatori gravanti su ciascuna parte in materia di insidia e trabocchetto, nel caso di danno provocato da un’anomalia di un bene demaniale.

Il caso in questione riguarda la richiesta di risarcimento avanzata dal ricorrente nei confronti della regione Piemonte, a seguito dei danni subiti dal suo motoscafo durante la navigazione sul lago Maggiore, per l’impatto con rocce semiaffioranti presenti sul fondale e non segnalate dalle carte nautiche. La particolarità delle condizioni in cui si è verificato l’incidente, vale a dire nei pressi di un bene demaniale di grande estensione con conseguente impossibilità di esercitare un effettivo potere di controllo e vigilanza, ha fatto sì che la norma posta a fondamento della richiesta di risarcimento fosse l’art. 2043 c.c. e non il più specifico art. 2051 c.c.

In particolare il ricorrente, pur avendo dimostrato l’esistenza di un’insidia e il nesso causale tra tale anomalia e il danno subito, ha visto rifiutare la propria richiesta risarcitoria prima dal Tribunale di Verbania e successivamente dalla Corte d’ Appello di Torino, per non aver assolto l’onere della prova in ordine al comportamento colposamente omissivo della Regione nell’indicare puntualmente i dati necessari ad una sicura navigazione lacuale. Ricorrendo in Corte di Cassazione il danneggiato ha invece affermato che condizione necessaria e sufficiente per la declaratoria di responsabilità ex art. 2043 c.c. è la sola prova dell’esistenza dell’insidia, da lui ampiamente dimostrata. I giudici di legittimità hanno giudicato motivato il ricorso, cassando con rinvio la decisione di secondo grado, asserendo innanzitutto che l’art. 2043 c.c. non limita ai soli casi di insidia e trabocchetto la responsabilità della pubblica amministrazione; inoltre il principio di diritto al quale il giudice di rinvio dovrà attenersi sancisce che graverà sul danneggiato il solo onere di provare l’anomalia del bene demaniale, che costituisce fatto di per sé idoneo a configurare un comportamento colposo della P.A., sulla quale ricade conseguentemente l’onere della prova dei fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità che l’utente si sia trovato nella possibilità di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la suddetta anomalia o l’impossibilità oggettiva di rimuovere la situazione di pericolo.

Questa sentenza si pone sulla scia di precedenti interventi della Corte di Cassazione, tendenti a eliminare i privilegi tuttora concessi alla Pubblica Amministrazione nei rapporti con i privati, in vista di un progressivo innalzamento del grado di responsabilizzazione degli Enti Pubblici. Questo indirizzo, ormai consolidato in giurisprudenza, trova le proprie origini nella pronuncia n. 156/1999 della Corte Costituzionale, con la quale si ampliavano le ipotesi di applicabilità dell’art. 2051 c.c.

Da quel momento la regola generale contenuta nell’art. 2043 c.c. ha svolto una funzione residuale nei casi di responsabilità della P.A. per danni causati da beni demaniali, in quanto richiamato solo in via subordinata rispetto all’art. 2051 c.c. In concreto e allo stato attuale del diritto e della giurisprudenza, la presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia va valutata alla luce di una complessa indagine condotta dal giudice di merito con riferimento al caso singolo, per stabilire se la P.A. aveva o meno la possibilità di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sui beni demaniali, con la conseguenza che l'impossibilità di siffatto potere non potrebbe ricollegarsi puramente e semplicemente alla notevole estensione del bene e all'uso generale e diretto da parte dei terzi, considerati solo meri indici di tale impossibilità.

Nonostante l’art. 2043 c.c. dovesse rappresentare una sorta di “rete di sicurezza” per tutti quei casi che non rientravano nella fattispecie dell’art. 2051 c.c., fino a pochi anni fa si è limitata molto la portata di questa regola generale, subordinandola ai concetti di insidia e trabocchetto di creazione giurisprudenziale. Imponendo al danneggiato la prova dell’insidia o trabocchetto si è cercato di proteggere la pubblica amministrazione da una eccessiva richiesta di risarcimenti, ma si è anche operata un’interpretazione della clausola generale del neminem laedere in contrasto con il tenore letterale e la portata sostanziale della norma, che stabilisce quasi un “incondizionato” favor per il danneggiato.

Non a caso è sempre nel 1999 con la sentenza delle Sezioni Unite n. 500 che l’art. 2043 c.c. comincia ad estendere la propria portata. Infatti viene sancita la natura di interessi meritevoli di tutela degli interessi legittimi, nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione. Inoltre viene riconosciuto come norma primaria ( e non più come norma secondaria che sanziona l’inosservanza di norme primarie di condotta-divieto), che tratta del danno ingiusto, consistente nella lesione di situazioni giuridiche tutelate dall’ordinamento; situazioni che non sono riconosciute tali a priori dalla legge, ma che vanno costruite volata a volta dal giudice. Nel caso in cui l’interesse o il diritto che si assume leso sia legislativamente riconosciuto, il giudice si troverà di fronte un diritto soggettivo e non dovrà motivare ulteriormente la sua scelta; in caso contrario, egli non dovrà agire arbitrariamente, ma sulla scorta del diritto positivo, stabilendo un confronto tra i contrapposti interessi delle parti in causa.

E’ evidente l’introduzione dell’elemento dell’insidia o trabocchetto restringeva notevolmente l’ambito di operatività del principio contenuto nell’art. 2043 c.c., in quanto si poneva a carico del privato cittadino il dovere di evitare, per quanto possibile, ogni situazione di pericolo che possa eventualmente presentarsi durante la fruizione degli spazi di demanio pubblico. Infatti il danneggiato doveva dimostrare che il danno non era visibile o prevedibile, prova non facile da raggiungere e che contentiva alla difesa della P.A. di puntare sulla negligenza o disattenzione del danneggiato per sottrarsi completamente alla richiesta di risarcimento o per concludere il contenzioso con la dichiarazione di un concorso di colpa ex art. 1227 c.c.

In seguito alle fondamentali sentenze 20 Febbraio 2006 n. 3651 e 14 Marzo 2006 n. 5445 della Cassazione civile, sezione III, il soggetto che lamenti un danno derivante dalla mancata manutenzione della strada - e ne chieda il risarcimento ai sensi dell’art.2043 c.c. (e non ai sensi dell’art.2051 c.c.) - sarà tenuto a provare i consueti elementi strutturali dell’illecito e in particolare l’esistenza di un’anomalia del bene demaniale (e segnatamente della strada) idonea a configurare il comportamento colposo della P.A. Non sarà, invece, tenuto alla prova della sussistenza dell’insidia o trabocchetto, restando in capo alla P.A. l’onere della prova dei fatti cd. impeditivi (ossia la prova dell’inesistenza della predetta anomalia, della visibilità e prevedibilità di essa etc.). con la conseguenza che la P.A. sarebbe responsabile di ogni danno causato dal cattivo stato o dalla cattiva manutenzione delle strade di cui è custode, in quanto esercente su di esse un diritto di proprietà, a meno che tali danni non possano essere effettivamente ricondotti ad eventi fortuiti.

Con la sentenza in esame n. 8692/2009 viene ribadito il concetto che la responsabilità della Pubblica Amministrazione non è limitata ai soli casi di insidia e trabocchetto, e che nell’ottica di una effettiva parità in ambito giurisdizionale tra Enti pubblici e soggetti privati, la circostanza che soggetto responsabile sia la pubblica amministrazione non modifica gli oneri probatori propri della regola generale ex art. 2043 c.c. Infatti il danneggiato dovrà dimostrare l’anomalia del bene demaniale che ha causato il danno, restando a carico della P.A. la prova di ogni fatto impeditivo che possa escludere la propria responsabilità.

(Altalex, 28 luglio 2009. Nota di Maria Antonietta Crocitto e Caterina D'Ambruoso)

LA MASSIMA Sui danni da insidia e responsabilità della P.A.
Cassazione civile , sez. III, sentenza 09.04.2009 n° 8692

Nel caso di danno cagionato da insidia non spetta all’attore provare la colpevole inerzia della Pubblica Amministrazione, essendo piuttosto onere di quest’ultima dimostrare di non avere potuto rimuovere la situazione di pericolo.

La Corte di Cassazione si pronuncia in tema di onere della prova nel caso di danno cagionato da un’insidia costituita da rocce semiaffioranti in un lago e non indicate nella carta nautica ufficiale.

Il ricorrente, la cui domanda risarcitoria era stata respinta prima dal Tribunale di Verbania e successivamente dalla Corte d’Appello di Torino, chiedeva il risarcimento dei danni subiti al motoscafo di sua proprietà a causa della collisione con un basso fondale non segnalato.

Le sentenze dei giudici di merito avevano respinto la richiesta risarcitoria sull’assunto che, pur essendo stata dimostrata l’esistenza di un’insidia nelle acque del lago Maggiore, tuttavia non era stato assolto l’onere della prova in relazione all’esistenza di un’inerzia colposa della Regione Piemonte nell’omessa indicazione di quello specifico pericolo.

Il ricorrente, tuttavia, impugnava la sentenza di secondo grado assumendo che il proprio onere probatorio si esaurisse nella dimostrazione della sola esistenza dell’insidia, essendo la prova di quest’ultima condizione necessaria e sufficiente per la declaratoria di responsabilità della P.A. ex art. 2043 cod. civ..

I giudici di legittimità accolgono la tesi del ricorrente, cassando con rinvio la sentenza impugnata, sul presupposto che nel caso di danni cagionati da beni di proprietà della P.A., qualora non sia applicabile, come nel caso di specie, l’art. 2051 cod. civ. in quanto venga accertata l’impossibilità dell’effettiva custodia del bene a causa della notevole estensione dello stesso e delle modalità di utilizzo da parte di terzi, comunque è applicabile il disposto dell’art. 2043 cod. civ., che non limita in alcun modo la responsabilità colposa della P.A. a parte i casi di insidia e di trabocchetto.

In queste ultime circostanze, infatti, graverà sul danneggiato il solo onere di provare l’anomalia del bene demaniale, che costituisce fatto di per sé idoneo a configurare un comportamento colposo della P.A., sulla quale ricade conseguentemente l’onere della prova dei fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità che l’utente si sia trovato nella possibilità di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la suddetta anomalia o l’impossibilità oggettiva di rimuovere la situazione di pericolo.

(Altalex, 25 maggio 2009. Nota di Federico Repetti)


LA SENTENZA

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III CIVILE

Sentenza 9 aprile 2009, n. 8692

Svolgimento del processo

1.1 Con ricorso notificato il 5 febbraio 1993 C.F. conveniva la Regione Piemonte innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Torino, esponendo di essere proprietario di un'imbarcazione da diporto alla cui guida, in data ****, mentre navigava sul Lago Maggiore a ridotta velocità, era andato a urtare contro un basso fondale, sicchè il motoscafo era parzialmente affondato. Assumeva l'attore che degli ingenti danni riportati dal mezzo era responsabile la Regione Piemonte, non essendo la roccia nè visibile, nè segnalata, e ciò tanto più che la carta nautica ufficiale indicava in quel punto un fondale profondo due metri, laddove questo si era rivelato molto più basso.

Chiedeva pertanto il ricorrente la condanna dell'ente convenuto a risarcirgli i danni.

Costituitasi in giudizio, la Regione Piemonte eccepiva l'incompetenza per materia del giudice adito, essendo competente il Tribunale di Verbania.

Nel merito negava ogni responsabilità per l'incidente.

A seguito di dichiarazione di incompetenza del giudice adito, la causa veniva dal C. riassunta innanzi al Tribunale di Verbania che con sentenza del 7 giugno 2001, all'esito della compiuta istruttoria, rigettava la domanda.

Proposto gravame, la Corte d'appello di Torino, con sentenza del 20 febbraio 2004 lo respingeva.

1.2 Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione C. F. affidando le sue doglianze a due motivi.

Resiste con controricorso la Regione Piemonte.

Il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso per l'accoglimento dell'impugnazione ai sensi dell'art. 375 c.p.c..

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Il ricorso è stato così avviato alla trattazione in camera di consiglio.

Nell'adunanza del 21 febbraio 2006 la Corte ha tuttavia rimesso la causa alla pubblica udienza.

C.F. e la Regione Piemonte hanno depositato una seconda memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

2.1 Col primo motivo il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697 c.c., e degli artt 112 e 115 c.p.c., contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere il giudice di merito erroneamente affermato che il C., pur avendo provato l'esistenza dell'insidia, non aveva diritto ad alcuna tutela risarcitoria, ex art. 2043 c.c., non avendo dimostrato la sussistenza di una situazione di inerzia colposa della Regione Piemonte nell'omesso posizionamento, in epoca precedente l'incidente, di indicazioni segnaletiche del basso fondale contro il quale era andato a collidere il motoscafo, laddove, per consolidato diritto vivente, per aversi responsabilità risarcitoria, ex art. 2043 c.c., della Pubblica Amministrazione, condizione necessaria e sufficiente è la sola prova dell'insidia. Conseguentemente, avendone il C. dimostrato l'esistenza, spettava all'ente convenuto provare di non aver potuto rimuovere la situazione di pericolo, laddove la Corte territoriale aveva erroneamente addossato al ricorrente anche l'onere di dimostrare che la Regione, benchè edotta del rischio, nulla aveva fatto. Siffatta conclusione era peraltro in contrasto con tutto l'impianto argomentativo della sentenza impugnata, la quale aveva correttamente affermato l'applicabilità agli enti pubblici dell'art. 2043 c.c., e aveva altresì mostrato di aderire ai principi in punto di distribuzione dell'onere della prova, enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 156 del 1999.

Aggiunge anche il ricorrente che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, l'accoglimento del motivo attribuisce alla Corte, in applicazione della norma di cui all'art. 384 c.p.c., la facoltà di decidere il merito della causa.

Col secondo mezzo l'impugnante denuncia omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, con conseguente violazione dell'art. 2043 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 5 perchè, anche ammesso che spettava al C. dimostrare, per essere risarcito, la colpevole inerzia dell'amministrazione, l'assunto difensivo della Regione, secondo cui l'esistenza di rocce semiaffioranti nel punto in cui si era verificato il sinistro, sarebbe stata nota a tutti, costituiva ammissione della conoscenza del fenomeno e segnatamente della discrasia tra situazione reale e dato cartografico. Del resto l'ente convenuto aveva inizialmente sostenuto che l'indicazione 2p riportata nella carta nautica segnalasse una profondità media di 2 metri, piuttosto che la profondità minima effettiva del lago in quel punto, così mostrando di versare in uno stato di ignoranza inescusabile in chi deve garantire la sicurezza della navigazione.

2.2 II primo motivo di ricorso è fondato.

L'insidia determinativa del danno del quale l'attore ha chiesto il ristoro era individuabile - ed è stata concordemente individuata dalle parti - nella esistenza di un basso fondale non segnalato nella carta nautica ufficiale del Lago Maggiore, che pacificamente indicava, nel punto in cui ebbe a verificarsi l'incidente, una profondità di almeno due metri.

Il giudice di merito, pur dando atto che siffatte indicazioni erano sbagliate, ha tuttavia ritenuto l'errore non addebitabile alla Regione, segnatamente rilevando che il documento, integrante la cartografia ufficiale dello Stato, proveniva dalla Marina Militare, alla quale conseguentemente incombeva la verifica della esattezza dei dati. In tale contesto, secondo la Corte territoriale, la domanda attrice avrebbe potuto essere accolta solo ove l'attore avesse dimostrato che l'ente convenuto conosceva la discrasia tra dati reali e risultanze cartografiche, prova che non era stata fornita, irrilevante essendo anche la delibera della Regione in data 15 aprile 1991, avente ad oggetto la collocazione di opere di segnalamento del pericolo rappresentato da bassi fondali e da rocce affioranti nel Lago Maggiore, in quanto adottata proprio a seguito dell'incidente per cui è causa.

Rileva il collegio che siffatto argomentare è in contrasto con lo schema ricostruttivo della responsabilità per danni da beni di proprietà della Pubblica amministrazione accolto dal diritto vivente e al quale lo stesso decidente ha, in tesi, affermato di aderire.

Mette conto preliminarmente evidenziare che la navigazione lacuale rientra nell'ambito delle attribuzioni normative e amministrative conferite alle regioni dagli artt. 117 e 118 della Cost. Ed è significativo che proprio la Regione Piemonte abbia nel tempo difeso innanzi alla Corte costituzionale siffatte sue competenze contro atti dello Stato pretesamente lesivi delle stesse (confr. Corte cost. 25 luglio 1995, n. 378).

2.3 Ciò posto, è consolidata affermazione di questo giudice di legittimità che, in tema di responsabilità per danni da beni di proprietà della Pubblica amministrazione, qualora non sia applicabile la disciplina di cui all'art. 2051 c.c., in quanto sia accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia del bene, a causa della notevole estensione dello stesso e delle modalità di uso da parte di terzi, l'ente pubblico risponde dei pregiudizi subiti dall'utente, secondo la regola generale dell'art. 2043 c.c., norma che non limita affatto la responsabilità della P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi di esistenza di un'insidia o di un trabocchetto. Conseguentemente, secondo i principi che governano l'illecito aquiliano, graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene, che va considerata fatto di per sè idoneo - in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della P.A., mentre incomberà a questa dimostrare i fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia o l'impossibilità di rimuovere, adottando tutte le misure idonee, la situazione di pericolo (confr. Cass. 6 luglio 2006, n. 15383).

Non è superfluo aggiungere che siffatto ordine di idee ha a suo tempo ricevuto il significativo avallo della Corte costituzionale la quale, chiamata a scrutinare la conformità con gli artt. 3, 24 e 97 della Cost. degli artt. 2051, 2043 e 1227 c.c., ha ritenuto infondato il dubbio proprio in ragione della aderenza ai principi della Carta fondamentale del nostro Stato dell'interpretazione affermatasi nella giurisprudenza di legittimità (confr. Corte cost. n. 156 del 1999).

2.2 Venendo al caso di specie, l'assunto secondo cui la verifica e la conseguente rettifica dei dati della carta nautica incombeva alla Marina Militare e che la Regione avrebbe potuto essere condannata a risarcire i danni derivanti dalla loro inesattezza solo ove fosse stato dimostrato che, pur essendone consapevole, era rimasta colpevolmente inerte, pone a carico all'attore un onere probatorio che esula dalla corretta applicazione dei principi in materia di damnum iniuria datum, spingendo l'area di esonero da responsabilità dell'ente pubblico ben oltre la soglia consentita dalla norma codicistica.

Non par dubbio infatti che la pertinenza della navigazione lacuale alla sfera delle competenze regionali comporta che della esattezza ed efficienza dei presidi volti a regolamentarla e a consentirne lo svolgimento in condizioni di sicurezza risponde tout court la Regione nel cui territorio ricadono le acque, salvo, naturalmente, il diritto dell'ente di agire in rivalsa nei confronti di chi abbia approntato quei dispositivi ove, per effetto della loro erroneità o insufficienza, esso sia stato chiamato a rispondere dei pregiudizi derivatane a terzi.

Ciò significa che non ha alcun rilievo, in questa sede, la circostanza, valorizzata dal giudice di merito, che la carta nautica proveniva dalla Marina Militare perchè la Regione, garante della sicurezza della navigazione, risponde, in via di principio, verso i terzi della discrasia tra dato reale e risultanze cartografiche, e ciò tanto più che queste erano basate su saggi effettuati nel lontano 1887 e che, contro ogni regola di prudenza, nessun aggiornamento era mai stato richiesto.

Infine non ricorrono le condizioni perchè la causa venga decisa nel merito, siccome richiesto dal ricorrente, essendo a tal fine necessari ulteriori accertamenti di fatto sull'entità dei danni e del conseguente risarcimento spettante al ricorrente.

Ne deriva che, in accoglimento del primo motivo di ricorso, nel quale resta assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, la quale sì atterrà al seguente principio di diritto: accertata l'esistenza di un'insidia, nella specie costituita dalla discrasia tra situazione reale e dati cartografici in relazione a fondali di acque lacuali, ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'ente nel cui territorio ricade il lago, per danni subiti da terzi, non spetta all'attore dimostrare l'inerzia colpevole della Regione, essendo piuttosto onere di questa provare di non aver potuto rimuovere la situazione di pericolo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo; dichiara assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2009.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2009.

Vacanze e danni a ... Motoscafo: Riflessioni sulla responsabilità della P.A. .... applicabili anche sulle strade!!!!

LA NOTA Beni demaniali e responsabilità della Pubblica Amministrazione
Cassazione civile , sez. III, sentenza 09.04.2009 n° 8692





La sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 9 aprile 2009, n. 8692 si inserisce nell’ambito di una discussione dottrinale molto sentita dati i suoi immediati risvolti pratici. Infatti il principio di diritto enunciato definisce gli oneri probatori gravanti su ciascuna parte in materia di insidia e trabocchetto, nel caso di danno provocato da un’anomalia di un bene demaniale.

Il caso in questione riguarda la richiesta di risarcimento avanzata dal ricorrente nei confronti della regione Piemonte, a seguito dei danni subiti dal suo motoscafo durante la navigazione sul lago Maggiore, per l’impatto con rocce semiaffioranti presenti sul fondale e non segnalate dalle carte nautiche. La particolarità delle condizioni in cui si è verificato l’incidente, vale a dire nei pressi di un bene demaniale di grande estensione con conseguente impossibilità di esercitare un effettivo potere di controllo e vigilanza, ha fatto sì che la norma posta a fondamento della richiesta di risarcimento fosse l’art. 2043 c.c. e non il più specifico art. 2051 c.c.

In particolare il ricorrente, pur avendo dimostrato l’esistenza di un’insidia e il nesso causale tra tale anomalia e il danno subito, ha visto rifiutare la propria richiesta risarcitoria prima dal Tribunale di Verbania e successivamente dalla Corte d’ Appello di Torino, per non aver assolto l’onere della prova in ordine al comportamento colposamente omissivo della Regione nell’indicare puntualmente i dati necessari ad una sicura navigazione lacuale. Ricorrendo in Corte di Cassazione il danneggiato ha invece affermato che condizione necessaria e sufficiente per la declaratoria di responsabilità ex art. 2043 c.c. è la sola prova dell’esistenza dell’insidia, da lui ampiamente dimostrata. I giudici di legittimità hanno giudicato motivato il ricorso, cassando con rinvio la decisione di secondo grado, asserendo innanzitutto che l’art. 2043 c.c. non limita ai soli casi di insidia e trabocchetto la responsabilità della pubblica amministrazione; inoltre il principio di diritto al quale il giudice di rinvio dovrà attenersi sancisce che graverà sul danneggiato il solo onere di provare l’anomalia del bene demaniale, che costituisce fatto di per sé idoneo a configurare un comportamento colposo della P.A., sulla quale ricade conseguentemente l’onere della prova dei fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità che l’utente si sia trovato nella possibilità di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la suddetta anomalia o l’impossibilità oggettiva di rimuovere la situazione di pericolo.

Questa sentenza si pone sulla scia di precedenti interventi della Corte di Cassazione, tendenti a eliminare i privilegi tuttora concessi alla Pubblica Amministrazione nei rapporti con i privati, in vista di un progressivo innalzamento del grado di responsabilizzazione degli Enti Pubblici. Questo indirizzo, ormai consolidato in giurisprudenza, trova le proprie origini nella pronuncia n. 156/1999 della Corte Costituzionale, con la quale si ampliavano le ipotesi di applicabilità dell’art. 2051 c.c.

Da quel momento la regola generale contenuta nell’art. 2043 c.c. ha svolto una funzione residuale nei casi di responsabilità della P.A. per danni causati da beni demaniali, in quanto richiamato solo in via subordinata rispetto all’art. 2051 c.c. In concreto e allo stato attuale del diritto e della giurisprudenza, la presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia va valutata alla luce di una complessa indagine condotta dal giudice di merito con riferimento al caso singolo, per stabilire se la P.A. aveva o meno la possibilità di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sui beni demaniali, con la conseguenza che l'impossibilità di siffatto potere non potrebbe ricollegarsi puramente e semplicemente alla notevole estensione del bene e all'uso generale e diretto da parte dei terzi, considerati solo meri indici di tale impossibilità.

Nonostante l’art. 2043 c.c. dovesse rappresentare una sorta di “rete di sicurezza” per tutti quei casi che non rientravano nella fattispecie dell’art. 2051 c.c., fino a pochi anni fa si è limitata molto la portata di questa regola generale, subordinandola ai concetti di insidia e trabocchetto di creazione giurisprudenziale. Imponendo al danneggiato la prova dell’insidia o trabocchetto si è cercato di proteggere la pubblica amministrazione da una eccessiva richiesta di risarcimenti, ma si è anche operata un’interpretazione della clausola generale del neminem laedere in contrasto con il tenore letterale e la portata sostanziale della norma, che stabilisce quasi un “incondizionato” favor per il danneggiato.

Non a caso è sempre nel 1999 con la sentenza delle Sezioni Unite n. 500 che l’art. 2043 c.c. comincia ad estendere la propria portata. Infatti viene sancita la natura di interessi meritevoli di tutela degli interessi legittimi, nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione. Inoltre viene riconosciuto come norma primaria ( e non più come norma secondaria che sanziona l’inosservanza di norme primarie di condotta-divieto), che tratta del danno ingiusto, consistente nella lesione di situazioni giuridiche tutelate dall’ordinamento; situazioni che non sono riconosciute tali a priori dalla legge, ma che vanno costruite volata a volta dal giudice. Nel caso in cui l’interesse o il diritto che si assume leso sia legislativamente riconosciuto, il giudice si troverà di fronte un diritto soggettivo e non dovrà motivare ulteriormente la sua scelta; in caso contrario, egli non dovrà agire arbitrariamente, ma sulla scorta del diritto positivo, stabilendo un confronto tra i contrapposti interessi delle parti in causa.

E’ evidente l’introduzione dell’elemento dell’insidia o trabocchetto restringeva notevolmente l’ambito di operatività del principio contenuto nell’art. 2043 c.c., in quanto si poneva a carico del privato cittadino il dovere di evitare, per quanto possibile, ogni situazione di pericolo che possa eventualmente presentarsi durante la fruizione degli spazi di demanio pubblico. Infatti il danneggiato doveva dimostrare che il danno non era visibile o prevedibile, prova non facile da raggiungere e che contentiva alla difesa della P.A. di puntare sulla negligenza o disattenzione del danneggiato per sottrarsi completamente alla richiesta di risarcimento o per concludere il contenzioso con la dichiarazione di un concorso di colpa ex art. 1227 c.c.

In seguito alle fondamentali sentenze 20 Febbraio 2006 n. 3651 e 14 Marzo 2006 n. 5445 della Cassazione civile, sezione III, il soggetto che lamenti un danno derivante dalla mancata manutenzione della strada - e ne chieda il risarcimento ai sensi dell’art.2043 c.c. (e non ai sensi dell’art.2051 c.c.) - sarà tenuto a provare i consueti elementi strutturali dell’illecito e in particolare l’esistenza di un’anomalia del bene demaniale (e segnatamente della strada) idonea a configurare il comportamento colposo della P.A. Non sarà, invece, tenuto alla prova della sussistenza dell’insidia o trabocchetto, restando in capo alla P.A. l’onere della prova dei fatti cd. impeditivi (ossia la prova dell’inesistenza della predetta anomalia, della visibilità e prevedibilità di essa etc.). con la conseguenza che la P.A. sarebbe responsabile di ogni danno causato dal cattivo stato o dalla cattiva manutenzione delle strade di cui è custode, in quanto esercente su di esse un diritto di proprietà, a meno che tali danni non possano essere effettivamente ricondotti ad eventi fortuiti.

Con la sentenza in esame n. 8692/2009 viene ribadito il concetto che la responsabilità della Pubblica Amministrazione non è limitata ai soli casi di insidia e trabocchetto, e che nell’ottica di una effettiva parità in ambito giurisdizionale tra Enti pubblici e soggetti privati, la circostanza che soggetto responsabile sia la pubblica amministrazione non modifica gli oneri probatori propri della regola generale ex art. 2043 c.c. Infatti il danneggiato dovrà dimostrare l’anomalia del bene demaniale che ha causato il danno, restando a carico della P.A. la prova di ogni fatto impeditivo che possa escludere la propria responsabilità.

(Altalex, 28 luglio 2009. Nota di Maria Antonietta Crocitto e Caterina D'Ambruoso)

LA MASSIMA Sui danni da insidia e responsabilità della P.A.
Cassazione civile , sez. III, sentenza 09.04.2009 n° 8692

Nel caso di danno cagionato da insidia non spetta all’attore provare la colpevole inerzia della Pubblica Amministrazione, essendo piuttosto onere di quest’ultima dimostrare di non avere potuto rimuovere la situazione di pericolo.

La Corte di Cassazione si pronuncia in tema di onere della prova nel caso di danno cagionato da un’insidia costituita da rocce semiaffioranti in un lago e non indicate nella carta nautica ufficiale.

Il ricorrente, la cui domanda risarcitoria era stata respinta prima dal Tribunale di Verbania e successivamente dalla Corte d’Appello di Torino, chiedeva il risarcimento dei danni subiti al motoscafo di sua proprietà a causa della collisione con un basso fondale non segnalato.

Le sentenze dei giudici di merito avevano respinto la richiesta risarcitoria sull’assunto che, pur essendo stata dimostrata l’esistenza di un’insidia nelle acque del lago Maggiore, tuttavia non era stato assolto l’onere della prova in relazione all’esistenza di un’inerzia colposa della Regione Piemonte nell’omessa indicazione di quello specifico pericolo.

Il ricorrente, tuttavia, impugnava la sentenza di secondo grado assumendo che il proprio onere probatorio si esaurisse nella dimostrazione della sola esistenza dell’insidia, essendo la prova di quest’ultima condizione necessaria e sufficiente per la declaratoria di responsabilità della P.A. ex art. 2043 cod. civ..

I giudici di legittimità accolgono la tesi del ricorrente, cassando con rinvio la sentenza impugnata, sul presupposto che nel caso di danni cagionati da beni di proprietà della P.A., qualora non sia applicabile, come nel caso di specie, l’art. 2051 cod. civ. in quanto venga accertata l’impossibilità dell’effettiva custodia del bene a causa della notevole estensione dello stesso e delle modalità di utilizzo da parte di terzi, comunque è applicabile il disposto dell’art. 2043 cod. civ., che non limita in alcun modo la responsabilità colposa della P.A. a parte i casi di insidia e di trabocchetto.

In queste ultime circostanze, infatti, graverà sul danneggiato il solo onere di provare l’anomalia del bene demaniale, che costituisce fatto di per sé idoneo a configurare un comportamento colposo della P.A., sulla quale ricade conseguentemente l’onere della prova dei fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità che l’utente si sia trovato nella possibilità di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la suddetta anomalia o l’impossibilità oggettiva di rimuovere la situazione di pericolo.

(Altalex, 25 maggio 2009. Nota di Federico Repetti)


LA SENTENZA

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III CIVILE

Sentenza 9 aprile 2009, n. 8692

Svolgimento del processo

1.1 Con ricorso notificato il 5 febbraio 1993 C.F. conveniva la Regione Piemonte innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Torino, esponendo di essere proprietario di un'imbarcazione da diporto alla cui guida, in data ****, mentre navigava sul Lago Maggiore a ridotta velocità, era andato a urtare contro un basso fondale, sicchè il motoscafo era parzialmente affondato. Assumeva l'attore che degli ingenti danni riportati dal mezzo era responsabile la Regione Piemonte, non essendo la roccia nè visibile, nè segnalata, e ciò tanto più che la carta nautica ufficiale indicava in quel punto un fondale profondo due metri, laddove questo si era rivelato molto più basso.

Chiedeva pertanto il ricorrente la condanna dell'ente convenuto a risarcirgli i danni.

Costituitasi in giudizio, la Regione Piemonte eccepiva l'incompetenza per materia del giudice adito, essendo competente il Tribunale di Verbania.

Nel merito negava ogni responsabilità per l'incidente.

A seguito di dichiarazione di incompetenza del giudice adito, la causa veniva dal C. riassunta innanzi al Tribunale di Verbania che con sentenza del 7 giugno 2001, all'esito della compiuta istruttoria, rigettava la domanda.

Proposto gravame, la Corte d'appello di Torino, con sentenza del 20 febbraio 2004 lo respingeva.

1.2 Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione C. F. affidando le sue doglianze a due motivi.

Resiste con controricorso la Regione Piemonte.

Il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso per l'accoglimento dell'impugnazione ai sensi dell'art. 375 c.p.c..

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Il ricorso è stato così avviato alla trattazione in camera di consiglio.

Nell'adunanza del 21 febbraio 2006 la Corte ha tuttavia rimesso la causa alla pubblica udienza.

C.F. e la Regione Piemonte hanno depositato una seconda memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

2.1 Col primo motivo il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697 c.c., e degli artt 112 e 115 c.p.c., contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere il giudice di merito erroneamente affermato che il C., pur avendo provato l'esistenza dell'insidia, non aveva diritto ad alcuna tutela risarcitoria, ex art. 2043 c.c., non avendo dimostrato la sussistenza di una situazione di inerzia colposa della Regione Piemonte nell'omesso posizionamento, in epoca precedente l'incidente, di indicazioni segnaletiche del basso fondale contro il quale era andato a collidere il motoscafo, laddove, per consolidato diritto vivente, per aversi responsabilità risarcitoria, ex art. 2043 c.c., della Pubblica Amministrazione, condizione necessaria e sufficiente è la sola prova dell'insidia. Conseguentemente, avendone il C. dimostrato l'esistenza, spettava all'ente convenuto provare di non aver potuto rimuovere la situazione di pericolo, laddove la Corte territoriale aveva erroneamente addossato al ricorrente anche l'onere di dimostrare che la Regione, benchè edotta del rischio, nulla aveva fatto. Siffatta conclusione era peraltro in contrasto con tutto l'impianto argomentativo della sentenza impugnata, la quale aveva correttamente affermato l'applicabilità agli enti pubblici dell'art. 2043 c.c., e aveva altresì mostrato di aderire ai principi in punto di distribuzione dell'onere della prova, enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 156 del 1999.

Aggiunge anche il ricorrente che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, l'accoglimento del motivo attribuisce alla Corte, in applicazione della norma di cui all'art. 384 c.p.c., la facoltà di decidere il merito della causa.

Col secondo mezzo l'impugnante denuncia omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, con conseguente violazione dell'art. 2043 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 5 perchè, anche ammesso che spettava al C. dimostrare, per essere risarcito, la colpevole inerzia dell'amministrazione, l'assunto difensivo della Regione, secondo cui l'esistenza di rocce semiaffioranti nel punto in cui si era verificato il sinistro, sarebbe stata nota a tutti, costituiva ammissione della conoscenza del fenomeno e segnatamente della discrasia tra situazione reale e dato cartografico. Del resto l'ente convenuto aveva inizialmente sostenuto che l'indicazione 2p riportata nella carta nautica segnalasse una profondità media di 2 metri, piuttosto che la profondità minima effettiva del lago in quel punto, così mostrando di versare in uno stato di ignoranza inescusabile in chi deve garantire la sicurezza della navigazione.

2.2 II primo motivo di ricorso è fondato.

L'insidia determinativa del danno del quale l'attore ha chiesto il ristoro era individuabile - ed è stata concordemente individuata dalle parti - nella esistenza di un basso fondale non segnalato nella carta nautica ufficiale del Lago Maggiore, che pacificamente indicava, nel punto in cui ebbe a verificarsi l'incidente, una profondità di almeno due metri.

Il giudice di merito, pur dando atto che siffatte indicazioni erano sbagliate, ha tuttavia ritenuto l'errore non addebitabile alla Regione, segnatamente rilevando che il documento, integrante la cartografia ufficiale dello Stato, proveniva dalla Marina Militare, alla quale conseguentemente incombeva la verifica della esattezza dei dati. In tale contesto, secondo la Corte territoriale, la domanda attrice avrebbe potuto essere accolta solo ove l'attore avesse dimostrato che l'ente convenuto conosceva la discrasia tra dati reali e risultanze cartografiche, prova che non era stata fornita, irrilevante essendo anche la delibera della Regione in data 15 aprile 1991, avente ad oggetto la collocazione di opere di segnalamento del pericolo rappresentato da bassi fondali e da rocce affioranti nel Lago Maggiore, in quanto adottata proprio a seguito dell'incidente per cui è causa.

Rileva il collegio che siffatto argomentare è in contrasto con lo schema ricostruttivo della responsabilità per danni da beni di proprietà della Pubblica amministrazione accolto dal diritto vivente e al quale lo stesso decidente ha, in tesi, affermato di aderire.

Mette conto preliminarmente evidenziare che la navigazione lacuale rientra nell'ambito delle attribuzioni normative e amministrative conferite alle regioni dagli artt. 117 e 118 della Cost. Ed è significativo che proprio la Regione Piemonte abbia nel tempo difeso innanzi alla Corte costituzionale siffatte sue competenze contro atti dello Stato pretesamente lesivi delle stesse (confr. Corte cost. 25 luglio 1995, n. 378).

2.3 Ciò posto, è consolidata affermazione di questo giudice di legittimità che, in tema di responsabilità per danni da beni di proprietà della Pubblica amministrazione, qualora non sia applicabile la disciplina di cui all'art. 2051 c.c., in quanto sia accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia del bene, a causa della notevole estensione dello stesso e delle modalità di uso da parte di terzi, l'ente pubblico risponde dei pregiudizi subiti dall'utente, secondo la regola generale dell'art. 2043 c.c., norma che non limita affatto la responsabilità della P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi di esistenza di un'insidia o di un trabocchetto. Conseguentemente, secondo i principi che governano l'illecito aquiliano, graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene, che va considerata fatto di per sè idoneo - in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della P.A., mentre incomberà a questa dimostrare i fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia o l'impossibilità di rimuovere, adottando tutte le misure idonee, la situazione di pericolo (confr. Cass. 6 luglio 2006, n. 15383).

Non è superfluo aggiungere che siffatto ordine di idee ha a suo tempo ricevuto il significativo avallo della Corte costituzionale la quale, chiamata a scrutinare la conformità con gli artt. 3, 24 e 97 della Cost. degli artt. 2051, 2043 e 1227 c.c., ha ritenuto infondato il dubbio proprio in ragione della aderenza ai principi della Carta fondamentale del nostro Stato dell'interpretazione affermatasi nella giurisprudenza di legittimità (confr. Corte cost. n. 156 del 1999).

2.2 Venendo al caso di specie, l'assunto secondo cui la verifica e la conseguente rettifica dei dati della carta nautica incombeva alla Marina Militare e che la Regione avrebbe potuto essere condannata a risarcire i danni derivanti dalla loro inesattezza solo ove fosse stato dimostrato che, pur essendone consapevole, era rimasta colpevolmente inerte, pone a carico all'attore un onere probatorio che esula dalla corretta applicazione dei principi in materia di damnum iniuria datum, spingendo l'area di esonero da responsabilità dell'ente pubblico ben oltre la soglia consentita dalla norma codicistica.

Non par dubbio infatti che la pertinenza della navigazione lacuale alla sfera delle competenze regionali comporta che della esattezza ed efficienza dei presidi volti a regolamentarla e a consentirne lo svolgimento in condizioni di sicurezza risponde tout court la Regione nel cui territorio ricadono le acque, salvo, naturalmente, il diritto dell'ente di agire in rivalsa nei confronti di chi abbia approntato quei dispositivi ove, per effetto della loro erroneità o insufficienza, esso sia stato chiamato a rispondere dei pregiudizi derivatane a terzi.

Ciò significa che non ha alcun rilievo, in questa sede, la circostanza, valorizzata dal giudice di merito, che la carta nautica proveniva dalla Marina Militare perchè la Regione, garante della sicurezza della navigazione, risponde, in via di principio, verso i terzi della discrasia tra dato reale e risultanze cartografiche, e ciò tanto più che queste erano basate su saggi effettuati nel lontano 1887 e che, contro ogni regola di prudenza, nessun aggiornamento era mai stato richiesto.

Infine non ricorrono le condizioni perchè la causa venga decisa nel merito, siccome richiesto dal ricorrente, essendo a tal fine necessari ulteriori accertamenti di fatto sull'entità dei danni e del conseguente risarcimento spettante al ricorrente.

Ne deriva che, in accoglimento del primo motivo di ricorso, nel quale resta assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, la quale sì atterrà al seguente principio di diritto: accertata l'esistenza di un'insidia, nella specie costituita dalla discrasia tra situazione reale e dati cartografici in relazione a fondali di acque lacuali, ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'ente nel cui territorio ricade il lago, per danni subiti da terzi, non spetta all'attore dimostrare l'inerzia colpevole della Regione, essendo piuttosto onere di questa provare di non aver potuto rimuovere la situazione di pericolo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo; dichiara assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2009.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2009.

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