Danno per ritardata riconsegna del bagaglio al passeggero aereo
Giudice di Pace: danno per consegna ritardata del bagaglio al passeggero aereo In un caso di consegna del bagaglio del passeggero di vettore aereo dopo tre giorni, il Giudice di Pace ha applicato la recente pronuncia della Corte di Giustizia (6 maggio 2010) secondo cui "Il termine «danno» contenuto all’art. 22, n. 2, della convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, che fissa la limitazione della responsabilità del vettore aereo per il danno derivante in particolare dalla perdita di bagagli, deve essere interpretato nel senso che include tanto il danno materiale quanto il danno morale". In materia di competenza giurisdizionale il Giudice ha richiamato la Convenzione di Montreal e il nostro Codice del consumo. "L’art. 33 (competenza giurisdizionale) di detta Convenzione stabilisce che: l’azione per il risarcimento del danno è promossa, a scelta dell’attore, nel territorio di uno degli S...