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mercoledì 7 ottobre 2009

Abbandono in stato di incapacità: Anziani







Salute,penale,abbandono,anziani

fonte:



http://www.webjus.it/sentenze/28-cassazione-penale/543-e-reato-abbandonare-gli-anziani-non-in-grado-di-provvedere-a-se-stessi-cassazione-319052009







"Questa la premessa maggiore, risulta incensurabile la premessa minore della sentenza che, preso conto della vecchiaia e di taluna infermità, a fronte delle pessime condizioni igieniche personali ed ambientali in cui è stato ritrovato l’offeso, ha ritenuto il suo abbandono in istato di incapacità di provvedere ai propri bisogni elementari."





LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:



Dott. CALABRESE RENATO LUIGI – PRESIDENTE



1. Dott. CARROZZA ARTURO



2.Dott. ROTELLA MARIO



3. Dott. SANDRELLI GIAN GIACOMO



4. Dott. PALLA STEFANO





ha pronunciato la seguente



SENTENZA



sul ricorso proposto da […]



avverso SENTENZA del 21/11/2008



CORTE APPELLO DI PALERMO





[…]





Ritenuto





1 – La Corte di Appello di Palermo ha confermato la condanna alla pena sospesa di mesi 4 di reclusione con generiche inflitta dal Tribunale di Castelvetrano a […] per l’abbandono ai sensi dell’art.591 CP [1] del coniuge […], ritenuto incapace di badare a se stesso per l’età avanzata e motivi di salute, accertato il 22.8.01.



Il fatto era denunciato dal figlio […] mentre la […] era in casa di villeggiatura altrove. E la Polizia Giudiziaria verificava, come poi testimoniato, che l’uomo si trovava in istato di grave degrado anche igienico, in una stanza adiacente al numero civico dell’abitazione dell’imputata e di altra figlia, intensamente maleodorante di urina, di cui erano impregnate le lenzuola ed il materasso, come il pigiama da lui indossato.



Il ricorso denuncia: violazione dell’art.591 CP e vizio di motivazione, essenzialmente perché la sentenza non ha motivato circa il collegamento tra la situazione di incuria in cui venne trovato il […] e l’asserito stato di incapacità di costui, che invece ha reso dichiarazioni lucide, coerenti e logiche, dimostrando la propria incapacità di determinarsi e correttamente porsi nel tempo e nello spazio. Tali dichiarazioni sono state laconicamente liquidate dalla Corte di Appello con affermazioni apodittiche di irrilevanza.



2 – Il ricorso è infondato.



Giusta lettera dell’art.591 CP, la vecchiaia, al pari di altre non specificate, è intesa causa di incapacità dell’offeso di provvedere a se stesso, alternativa all’infermità fisica o mentale della persona abbandonata. Essa implica la "cura" della persona incapace, se non la sua "custodia", perché le siano assicurate le misure necessarie per l’igiene propria e dell’ambiente in cui vive. Pertanto l’abbandono integra in tal caso l’estremo di condotta criminosa, da cui dipende l’evento di pericolo.



Questa la premessa maggiore, risulta incensurabile la premessa minore della sentenza che, preso conto della vecchiaia e di taluna infermità, a fronte delle pessime condizioni igieniche personali ed ambientali in cui è stato ritrovato l’offeso, ha ritenuto il suo abbandono in istato di incapacità di provvedere ai propri bisogni elementari.



Ed è evidente che non è affatto decisivo ai fini di tale particolare incapacità, l’argomento qui ripetuto della lucidità delle dichiarazioni dell’offeso.



P.Q.M.



rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.



Roma, 2.7.2009.





DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 4 AGOSTO 2009-09-01

Abbandono in stato di incapacità: Anziani



Salute,penale,abbandono,anziani

fonte:

http://www.webjus.it/sentenze/28-cassazione-penale/543-e-reato-abbandonare-gli-anziani-non-in-grado-di-provvedere-a-se-stessi-cassazione-319052009



"Questa la premessa maggiore, risulta incensurabile la premessa minore della sentenza che, preso conto della vecchiaia e di taluna infermità, a fronte delle pessime condizioni igieniche personali ed ambientali in cui è stato ritrovato l’offeso, ha ritenuto il suo abbandono in istato di incapacità di provvedere ai propri bisogni elementari."


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. CALABRESE RENATO LUIGI – PRESIDENTE

1. Dott. CARROZZA ARTURO

2.Dott. ROTELLA MARIO

3. Dott. SANDRELLI GIAN GIACOMO

4. Dott. PALLA STEFANO


ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da […]

avverso SENTENZA del 21/11/2008

CORTE APPELLO DI PALERMO


[…]


Ritenuto


1 – La Corte di Appello di Palermo ha confermato la condanna alla pena sospesa di mesi 4 di reclusione con generiche inflitta dal Tribunale di Castelvetrano a […] per l’abbandono ai sensi dell’art.591 CP [1] del coniuge […], ritenuto incapace di badare a se stesso per l’età avanzata e motivi di salute, accertato il 22.8.01.

Il fatto era denunciato dal figlio […] mentre la […] era in casa di villeggiatura altrove. E la Polizia Giudiziaria verificava, come poi testimoniato, che l’uomo si trovava in istato di grave degrado anche igienico, in una stanza adiacente al numero civico dell’abitazione dell’imputata e di altra figlia, intensamente maleodorante di urina, di cui erano impregnate le lenzuola ed il materasso, come il pigiama da lui indossato.

Il ricorso denuncia: violazione dell’art.591 CP e vizio di motivazione, essenzialmente perché la sentenza non ha motivato circa il collegamento tra la situazione di incuria in cui venne trovato il […] e l’asserito stato di incapacità di costui, che invece ha reso dichiarazioni lucide, coerenti e logiche, dimostrando la propria incapacità di determinarsi e correttamente porsi nel tempo e nello spazio. Tali dichiarazioni sono state laconicamente liquidate dalla Corte di Appello con affermazioni apodittiche di irrilevanza.

2 – Il ricorso è infondato.

Giusta lettera dell’art.591 CP, la vecchiaia, al pari di altre non specificate, è intesa causa di incapacità dell’offeso di provvedere a se stesso, alternativa all’infermità fisica o mentale della persona abbandonata. Essa implica la "cura" della persona incapace, se non la sua "custodia", perché le siano assicurate le misure necessarie per l’igiene propria e dell’ambiente in cui vive. Pertanto l’abbandono integra in tal caso l’estremo di condotta criminosa, da cui dipende l’evento di pericolo.

Questa la premessa maggiore, risulta incensurabile la premessa minore della sentenza che, preso conto della vecchiaia e di taluna infermità, a fronte delle pessime condizioni igieniche personali ed ambientali in cui è stato ritrovato l’offeso, ha ritenuto il suo abbandono in istato di incapacità di provvedere ai propri bisogni elementari.

Ed è evidente che non è affatto decisivo ai fini di tale particolare incapacità, l’argomento qui ripetuto della lucidità delle dichiarazioni dell’offeso.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Roma, 2.7.2009.


DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 4 AGOSTO 2009-09-01

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