mercoledì 21 maggio 2008

Dalla Corte d Giustizia delle Comunità Europee

15.05.2008

Indennizzo per l'uso del bene prima della sua sostituzione, il no della Corte di Giustizia

Può il venditore di bene di consumo non conforme pretendere dal consumatore un indennizzo per l'uso del bene prima della sua sostituzione con un bene nuovo? Negativa la risposta della Corte di giustizia.

Corte di Giustizia Sentenza 17/04/2008, n. Causa C 404/06

Il caso prospettato dalla Cassazione tedesca alla Corte di giustizia prende le mosse dal contratto di vendita di un set forno che non mostrava nel primo periodo di sua utilizzazione alcuna anomalia.
Accortosi però che il bene presentava un difetto di conformità il consumatore segnalava l’inconveniente al venditore che provvedeva alla sostituzione del forno pretendendo, tuttavia, il pagamento di un indennizzo per l’uso del bene non conforme del quale aveva goduto l’acquirente alla stregua della normativa interna tedesca -artt. 439, n. 4, e 346, nn. 1 e 2, punto l, del BGB - che autorizza il venditore, in caso di sostituzione di un bene non conforme, ad ottenere un’indennità a titolo di compensazione dei vantaggi che l’acquirente ha ritratto dall’uso di tale bene fino alla sua sostituzione con un nuovo bene.
Nel giudizio proposto innanzi al giudice tedesco l’acquirente aveva chiesto la restituzione dell’indennizzo e la Cassazione si è rivolta alla Corte di Lussemburgo per sapere se la possibilità, riconosciuta dall’ordinamento tedesco, di pretendere un’indennità in caso di sostituzione del bene fosse o meno compatibile con il diritto comunitario, ritenendo che nessuna interpretazione conforme della normativa interna al diritto comunitario era possibile.
Vale la pena di rammentare che secondo l’art.3 dir.99/44/CEE «Il venditore risponde al consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma del paragrafo 3, o ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto relativo a tale bene, conformemente ai paragrafi 5 e 6. In primo luogo il consumatore può chiedere al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che ciò sia impossibile o sproporzionato.Un rimedio è da considerare sproporzionato se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all’altro rimedio (...).Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha voluto il bene. L’espressione “senza spese” nei paragrafi 2 e 3 si riferisce ai costi necessari per rendere conformi i beni, in particolar modo con riferimento alle spese di spedizione e per la mano d’opera e i materiali. Il consumatore può chiedere una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto:– se il consumatore non ha diritto né alla [riparazione] né alla sostituzione o–se il venditore non ha esperito il rimedio entro un periodo ragionevole ovverse il venditore non ha esperito il rimedio senza notevoli inconvenienti per il consumatore(.)».Inoltre, va menzionato il quindicesimo ‘considerando’ della direttiva, «gli Stati membri possono prevedere che il rimborso al consumatore può essere ridotto, in considerazione dell’uso che quest’ultimo ha fatto del bene dal momento della consegna; (...) [le modalità di] risoluzione del contratto [possono] essere stabilit[e] dalla legislazione nazionale».
Orbene, il giudice comunitario ha così stabilito che l’art. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, 1999/44/CE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale la quale consenta al venditore, nel caso in cui abbia venduto un bene di consumo presentante un difetto di conformità, di esigere dal consumatore un’indennità per l’uso di tale bene non conforme fino alla sua sostituzione con un bene nuovo.
Nessuna disposizione della direttiva sulla vendita di beni di consumo abilita infatti a ritenere che la sostituzione del bene non conforme possa essere agganciata al pagamento di un indennizzo da parte dell’acquirente per l’utilizzazione del bene non conforme, essa dipendendo in via esclusiva da un inadempimento del venditore, i cui effetti non possono ripercuotersi negativamente sull’acquirente. Ciò perché il legislatore comunitario ha inteso fare della gratuità del ripristino della conformità del bene da parte del venditore un elemento essenziale della tutela garantita al consumatore da tale direttiva. Tale obbligo mira a tutelare il consumatore dal rischio di oneri finanziari che potrebbe dissuadere il consumatore stesso dal far valere i propri diritti in caso di assenza di una tutela di questo tipo. Tale garanzia di gratuità voluta dal legislatore comunitario porta ad escludere la possibilità di qualsiasi rivendicazione economica da parte del venditore nell’ambito dell’esecuzione dell’obbligo a lui incombente di ripristino della conformità del bene oggetto del contratto.
L’unica possibilità in cui la direttiva consente al venditore di pretendere il pagamento di un indennizzo è quella che ricorre in caso di risoluzione del contratto, caso nel quale, in applicazione del principio della mutua restituzione dei vantaggi ricevuti, il venditore deve rimborsare al consumatore il prezzo di vendita del bene.

Roberto Conti, Magistrato in PalermoTratto da Quotidiano Giuridico Ipsoa 2008

Dalla Corte d Giustizia delle Comunità Europee

15.05.2008

Indennizzo per l'uso del bene prima della sua sostituzione, il no della Corte di Giustizia

Può il venditore di bene di consumo non conforme pretendere dal consumatore un indennizzo per l'uso del bene prima della sua sostituzione con un bene nuovo? Negativa la risposta della Corte di giustizia.

Corte di Giustizia Sentenza 17/04/2008, n. Causa C 404/06

Il caso prospettato dalla Cassazione tedesca alla Corte di giustizia prende le mosse dal contratto di vendita di un set forno che non mostrava nel primo periodo di sua utilizzazione alcuna anomalia.
Accortosi però che il bene presentava un difetto di conformità il consumatore segnalava l’inconveniente al venditore che provvedeva alla sostituzione del forno pretendendo, tuttavia, il pagamento di un indennizzo per l’uso del bene non conforme del quale aveva goduto l’acquirente alla stregua della normativa interna tedesca -artt. 439, n. 4, e 346, nn. 1 e 2, punto l, del BGB - che autorizza il venditore, in caso di sostituzione di un bene non conforme, ad ottenere un’indennità a titolo di compensazione dei vantaggi che l’acquirente ha ritratto dall’uso di tale bene fino alla sua sostituzione con un nuovo bene.
Nel giudizio proposto innanzi al giudice tedesco l’acquirente aveva chiesto la restituzione dell’indennizzo e la Cassazione si è rivolta alla Corte di Lussemburgo per sapere se la possibilità, riconosciuta dall’ordinamento tedesco, di pretendere un’indennità in caso di sostituzione del bene fosse o meno compatibile con il diritto comunitario, ritenendo che nessuna interpretazione conforme della normativa interna al diritto comunitario era possibile.
Vale la pena di rammentare che secondo l’art.3 dir.99/44/CEE «Il venditore risponde al consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma del paragrafo 3, o ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto relativo a tale bene, conformemente ai paragrafi 5 e 6. In primo luogo il consumatore può chiedere al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che ciò sia impossibile o sproporzionato.Un rimedio è da considerare sproporzionato se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all’altro rimedio (...).Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha voluto il bene. L’espressione “senza spese” nei paragrafi 2 e 3 si riferisce ai costi necessari per rendere conformi i beni, in particolar modo con riferimento alle spese di spedizione e per la mano d’opera e i materiali. Il consumatore può chiedere una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto:– se il consumatore non ha diritto né alla [riparazione] né alla sostituzione o–se il venditore non ha esperito il rimedio entro un periodo ragionevole ovverse il venditore non ha esperito il rimedio senza notevoli inconvenienti per il consumatore(.)».Inoltre, va menzionato il quindicesimo ‘considerando’ della direttiva, «gli Stati membri possono prevedere che il rimborso al consumatore può essere ridotto, in considerazione dell’uso che quest’ultimo ha fatto del bene dal momento della consegna; (...) [le modalità di] risoluzione del contratto [possono] essere stabilit[e] dalla legislazione nazionale».
Orbene, il giudice comunitario ha così stabilito che l’art. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, 1999/44/CE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale la quale consenta al venditore, nel caso in cui abbia venduto un bene di consumo presentante un difetto di conformità, di esigere dal consumatore un’indennità per l’uso di tale bene non conforme fino alla sua sostituzione con un bene nuovo.
Nessuna disposizione della direttiva sulla vendita di beni di consumo abilita infatti a ritenere che la sostituzione del bene non conforme possa essere agganciata al pagamento di un indennizzo da parte dell’acquirente per l’utilizzazione del bene non conforme, essa dipendendo in via esclusiva da un inadempimento del venditore, i cui effetti non possono ripercuotersi negativamente sull’acquirente. Ciò perché il legislatore comunitario ha inteso fare della gratuità del ripristino della conformità del bene da parte del venditore un elemento essenziale della tutela garantita al consumatore da tale direttiva. Tale obbligo mira a tutelare il consumatore dal rischio di oneri finanziari che potrebbe dissuadere il consumatore stesso dal far valere i propri diritti in caso di assenza di una tutela di questo tipo. Tale garanzia di gratuità voluta dal legislatore comunitario porta ad escludere la possibilità di qualsiasi rivendicazione economica da parte del venditore nell’ambito dell’esecuzione dell’obbligo a lui incombente di ripristino della conformità del bene oggetto del contratto.
L’unica possibilità in cui la direttiva consente al venditore di pretendere il pagamento di un indennizzo è quella che ricorre in caso di risoluzione del contratto, caso nel quale, in applicazione del principio della mutua restituzione dei vantaggi ricevuti, il venditore deve rimborsare al consumatore il prezzo di vendita del bene.

Roberto Conti, Magistrato in PalermoTratto da Quotidiano Giuridico Ipsoa 2008

lunedì 19 maggio 2008

Diritto delle Locazioni

Sfratto, sospensione dell'esecuzione, anziano ultrasessantacinquenne
Cassazione civile , sez. III, sentenza 07.04.2008 n° 8961

Sfratto - sospensione dell'esecuzione - anziano ultrasessantacinquenne - reddito disponibile - locazione altro immobile - equipollenza - necessità - insussistenza

Non è legittima la sospensione dell'esecuzione di sfratto in danno di un anziano ultrasessantacinquenne, se costui dispone di un reddito sufficiente ad accedere alla locazione di altro alloggio, anche se con caratteristiche non equipollenti a quello attualmente in locazione.
(Fonte: Altalex Massimario 17/2008)

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 26 febbraio – 7 aprile 2008, n. 8961
(Presidente Varrone – Relatore Federico)

Svolgimento del processo

Con ricorso 13.1.03 F. M. R. chiedeva al Tribunale di Salerno in funzione di G.E. che, ai sensi dell'art. 1 d.l. 122/02, fosse dichiarato che a M. N. non spettava la sospensione dell'esecuzione dello sfratto, relativamente all'immobile in Salerno, via *****, prevista dalla norma suddetta, in riferimento all'art. 80 commi 20-22 della L. 388/90.Con ordinanza 18.1.03 il G.E. disponeva che l'esecuzione proseguisse.Con successivo ricorso del 28.1.03 la N. si opponeva ex art. 1 comma 2 ultimo periodo d.l. 122/02 conv. in L. 185/02 al suddetto provvedimento, e l'adito Tribunale, con sentenza depositata il 23.9.03, accoglieva l'opposizione, disponendo la sospensione dell'esecuzione dello sfratto sino al 30.6.03.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111 cost. la F., affidandosi ad un unico motivo, mentre nessuna attività difensiva è stata svolta dall'intimata.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 80 commi 20, 21 e 22 L. 388/00, in combinato disposto con l'art. 1 commi 1 e 2 del D.L. 122/02 conv. in L. 185/02 ed in relazione all'art. 12 delle preleggi, avendo il Tribunale erroneamente ritenuto che per "altra abitazione" di cui parlano le norme suddette debba intendersi una diversa abitazione che sia equipollente con quella oggetto di sfratto.Il ricorso è fondato.Ha ritenuto, infatti, la sentenza gravata che per la sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione, già disposta per gli immobili adibiti ad uso abitativo dall'art. 1 comma 1 D.l. n. 450/01, conv. in L. n. 14/02, e prorogata sino alla data del 30.6.03 dall'art. 1 comma 1 D.l. n. 122/02, occorresse che almeno uno dei requisiti previsti dalla prima parte della norma di cui all'art. 80 comma 20 L. n. 388/00 (esecutato o suo familiare ultrasessantacinquenne o gravemente handicappato) concorresse con almeno uno della seconda parte della norma stessa (mancanza di reddito idoneo a garantire una valida alternativa abitativa, ovvero indisponibilità di altra abitazione), ed ha sottolineato inoltre come la norma suddetta di legge so limitasse a postulare la possibilità sic et simpliciter di un'alternativa abitativa, tanto da legittimare la tesi dell'equipollenza dell'alternativa alla soluzione esistente, onde offrire una tutela sempre più effettiva a persone di età già molto avanzata.E' stato così escluso che la N., sessantacinquenne, fosse titolare di un reddito tale da consentirle il fitto di un alloggio con caratteristiche analoghe a quelle dell'immobile oggetto dell'esecuzione, e che comunque, in rapporto alle finalità in materia della legge, si potesse imporre all'esecutata un particolare onere - date le sue modeste capacità reddituali - di adattarsi anche a soluzioni abitative più disagiate di quella allo stato esistente.L'assunto in questione viola manifestamente il tenore letterale delle norme richiamate dal ricorrente nell'intitolazione del motivo di ricorso.Ed invero, ove si tenga presente il chiaro disposto della norma del citato comma 20 dell'art. 80 della legge n. 388/00, così come riportato testualmente nella sentenza impugnata, si rileva che nessun elemento consente ragionevolmente una sua interpretazione nel senso voluto dal Tribunale, e cioè che all'esecutata non possa imporsi alcuna soluzione alternativa abitativa che non sia equipollente (per le dimensioni più ridotte dell'alloggio e la sua localizzazione in zona della città più periferica).Se è vero, infatti, che dalla lettera della legge non risultano imposti siffatti sacrifici, è però altrettanto vero che dalla medesima non si evince neppure l'opposta soluzione, fondata sulla tesi dell'equipollenza dell'alternativa alla soluzione esistente.La norma si limita a prescrivere che, ai fini della sospensione dell'esecuzione, oltre alla presenza nell'immobile di persone, almeno sessantacinquenni o gravemente handicappate, appartenenti al nucleo familiare, occorra altresì o la mancata disponibilità di altra abitazione o quella di redditi sufficienti ad accedere all'affitto di una nuova casa, per cui la valutazione del reddito a disposizione dell'inquilino (nella specie, Euro 995,00 mensili) deve essere effettuata non in relazione alla possibilità di affitto di un alloggio equipollente (nel senso sopra indicato) a quello oggetto dell'esecuzione, ma in relazione a quella del reperimento in ogni caso di un alloggio a condizioni anche più disagiate di quelle già esistenti, quanto ad estensione di esso e ad ubicazione nel perimetro cittadino, purché pur sempre in astratto idoneo alle esigenze abitative dell'esecutata ed alle sue condizioni personali.Deve, dunque, affermarsi il principio che nel caso in esame, ai fini della sospensione dell'esecuzione in danno della N. sino alla data del 30.6.03, non debba aversi riguardo alla disponibilità, da parte dell'esecutata, di un reddito sufficiente ad accedere alla locazione di un alloggio aventi caratteristiche analoghe a quelle dell'immobile oggetto di esecuzione:, bastando che esso consenta comunque il fitto di un alloggio, anche a condizioni più disagiate (quanto all'ampiezza, alla, ubicazione meno favorevole in città ed alla stessa tipologia dell'immobile), purché adeguato alla situazione personale ed alle conseguenti esigenze abitative dell'interessata.La sentenza impugnata va, quindi, cassata, con rinvio al Tribunale di Salerno in diversa composizione, che dovrà attenersi al principio di diritto come sopra affermato e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Salerno in diversa composizione.

Diritto delle Locazioni

Sfratto, sospensione dell'esecuzione, anziano ultrasessantacinquenne
Cassazione civile , sez. III, sentenza 07.04.2008 n° 8961

Sfratto - sospensione dell'esecuzione - anziano ultrasessantacinquenne - reddito disponibile - locazione altro immobile - equipollenza - necessità - insussistenza

Non è legittima la sospensione dell'esecuzione di sfratto in danno di un anziano ultrasessantacinquenne, se costui dispone di un reddito sufficiente ad accedere alla locazione di altro alloggio, anche se con caratteristiche non equipollenti a quello attualmente in locazione.
(Fonte: Altalex Massimario 17/2008)

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 26 febbraio – 7 aprile 2008, n. 8961
(Presidente Varrone – Relatore Federico)

Svolgimento del processo

Con ricorso 13.1.03 F. M. R. chiedeva al Tribunale di Salerno in funzione di G.E. che, ai sensi dell'art. 1 d.l. 122/02, fosse dichiarato che a M. N. non spettava la sospensione dell'esecuzione dello sfratto, relativamente all'immobile in Salerno, via *****, prevista dalla norma suddetta, in riferimento all'art. 80 commi 20-22 della L. 388/90.Con ordinanza 18.1.03 il G.E. disponeva che l'esecuzione proseguisse.Con successivo ricorso del 28.1.03 la N. si opponeva ex art. 1 comma 2 ultimo periodo d.l. 122/02 conv. in L. 185/02 al suddetto provvedimento, e l'adito Tribunale, con sentenza depositata il 23.9.03, accoglieva l'opposizione, disponendo la sospensione dell'esecuzione dello sfratto sino al 30.6.03.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111 cost. la F., affidandosi ad un unico motivo, mentre nessuna attività difensiva è stata svolta dall'intimata.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 80 commi 20, 21 e 22 L. 388/00, in combinato disposto con l'art. 1 commi 1 e 2 del D.L. 122/02 conv. in L. 185/02 ed in relazione all'art. 12 delle preleggi, avendo il Tribunale erroneamente ritenuto che per "altra abitazione" di cui parlano le norme suddette debba intendersi una diversa abitazione che sia equipollente con quella oggetto di sfratto.Il ricorso è fondato.Ha ritenuto, infatti, la sentenza gravata che per la sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione, già disposta per gli immobili adibiti ad uso abitativo dall'art. 1 comma 1 D.l. n. 450/01, conv. in L. n. 14/02, e prorogata sino alla data del 30.6.03 dall'art. 1 comma 1 D.l. n. 122/02, occorresse che almeno uno dei requisiti previsti dalla prima parte della norma di cui all'art. 80 comma 20 L. n. 388/00 (esecutato o suo familiare ultrasessantacinquenne o gravemente handicappato) concorresse con almeno uno della seconda parte della norma stessa (mancanza di reddito idoneo a garantire una valida alternativa abitativa, ovvero indisponibilità di altra abitazione), ed ha sottolineato inoltre come la norma suddetta di legge so limitasse a postulare la possibilità sic et simpliciter di un'alternativa abitativa, tanto da legittimare la tesi dell'equipollenza dell'alternativa alla soluzione esistente, onde offrire una tutela sempre più effettiva a persone di età già molto avanzata.E' stato così escluso che la N., sessantacinquenne, fosse titolare di un reddito tale da consentirle il fitto di un alloggio con caratteristiche analoghe a quelle dell'immobile oggetto dell'esecuzione, e che comunque, in rapporto alle finalità in materia della legge, si potesse imporre all'esecutata un particolare onere - date le sue modeste capacità reddituali - di adattarsi anche a soluzioni abitative più disagiate di quella allo stato esistente.L'assunto in questione viola manifestamente il tenore letterale delle norme richiamate dal ricorrente nell'intitolazione del motivo di ricorso.Ed invero, ove si tenga presente il chiaro disposto della norma del citato comma 20 dell'art. 80 della legge n. 388/00, così come riportato testualmente nella sentenza impugnata, si rileva che nessun elemento consente ragionevolmente una sua interpretazione nel senso voluto dal Tribunale, e cioè che all'esecutata non possa imporsi alcuna soluzione alternativa abitativa che non sia equipollente (per le dimensioni più ridotte dell'alloggio e la sua localizzazione in zona della città più periferica).Se è vero, infatti, che dalla lettera della legge non risultano imposti siffatti sacrifici, è però altrettanto vero che dalla medesima non si evince neppure l'opposta soluzione, fondata sulla tesi dell'equipollenza dell'alternativa alla soluzione esistente.La norma si limita a prescrivere che, ai fini della sospensione dell'esecuzione, oltre alla presenza nell'immobile di persone, almeno sessantacinquenni o gravemente handicappate, appartenenti al nucleo familiare, occorra altresì o la mancata disponibilità di altra abitazione o quella di redditi sufficienti ad accedere all'affitto di una nuova casa, per cui la valutazione del reddito a disposizione dell'inquilino (nella specie, Euro 995,00 mensili) deve essere effettuata non in relazione alla possibilità di affitto di un alloggio equipollente (nel senso sopra indicato) a quello oggetto dell'esecuzione, ma in relazione a quella del reperimento in ogni caso di un alloggio a condizioni anche più disagiate di quelle già esistenti, quanto ad estensione di esso e ad ubicazione nel perimetro cittadino, purché pur sempre in astratto idoneo alle esigenze abitative dell'esecutata ed alle sue condizioni personali.Deve, dunque, affermarsi il principio che nel caso in esame, ai fini della sospensione dell'esecuzione in danno della N. sino alla data del 30.6.03, non debba aversi riguardo alla disponibilità, da parte dell'esecutata, di un reddito sufficiente ad accedere alla locazione di un alloggio aventi caratteristiche analoghe a quelle dell'immobile oggetto di esecuzione:, bastando che esso consenta comunque il fitto di un alloggio, anche a condizioni più disagiate (quanto all'ampiezza, alla, ubicazione meno favorevole in città ed alla stessa tipologia dell'immobile), purché adeguato alla situazione personale ed alle conseguenti esigenze abitative dell'interessata.La sentenza impugnata va, quindi, cassata, con rinvio al Tribunale di Salerno in diversa composizione, che dovrà attenersi al principio di diritto come sopra affermato e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Salerno in diversa composizione.

Decreto flussi: le istruzioni per le domande di nulla osta per il lavoro in somministrazione

Le agenzie per il lavoro possono fare domanda di nulla osta per l’ingresso di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro in somministraz...