Alcune precisazioni sulla quantificazione del danno da irragionevole durata del processo
Equa riparazione, quantificazione del danno non patrimoniale, criteri, precisazioni Cassazione civile , sez. I, sentenza 14.10.2009 n° 21840 La quantificazione del danno non patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore a euro 750,00 per ogni anno di ritardo. Tuttavia, tale cifra deve valere in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non deve essere inferiore a euro 1000 per quelli successivi, in quanto l'irragionevole durata eccedente quest’ultimo periodo determina uevidente aggravamento del danno. (1-2) (*) Riferimenti normativi: Legge n. 89/2001. 1) In tema di ansia come danno non patrimoniale derivante da irragionevole durata del processo, si veda Corte d'Appello Potenza, sez. lavoro, decreto 10.03.2009. (2) Si veda il focus di L. Viola: Equa riparazione da irragionevole durata del processo: le novità giurisprudenziali. (Fonte: Altalex Massimario 41/2009. Cfr. nota di Giuseppe Mommo) SEZIONE I CIVILE Sentenza 14 ottobre 2009, n. 21840 Svolgimento...