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mercoledì 2 dicembre 2009

Legge Comunitaria

Pubblicata la legge di conversione per l'attuazione degli obblighi comunitari















È stata pubblicata nel S.O. n. 215 alla Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2009, n. 274, la Legge n. 166/2009 che ha convertito il Decreto Legge n. 135/2009, contenente disposizioni per l'attuazione di alcune regole comunitarie e l'esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia UE.













Con riferimento alle disposizioni di carattere fiscale, la Legge è intervenuta in merito a:













assicurazioni;





IVA per i soggetti non residenti;





regime SIIQ;





aiuti di Stato per le imprese;





federalismo fiscale.





























Fonte: www.seac.it





Articolo pubblicato in data 27.11.2009































Legge Comunitaria

Pubblicata la legge di conversione per l'attuazione degli obblighi comunitari







È stata pubblicata nel S.O. n. 215 alla Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2009, n. 274, la Legge n. 166/2009 che ha convertito il Decreto Legge n. 135/2009, contenente disposizioni per l'attuazione di alcune regole comunitarie e l'esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia UE.






Con riferimento alle disposizioni di carattere fiscale, la Legge è intervenuta in merito a:






assicurazioni;


IVA per i soggetti non residenti;


regime SIIQ;


aiuti di Stato per le imprese;


federalismo fiscale.














Fonte: www.seac.it


Articolo pubblicato in data 27.11.2009















martedì 22 luglio 2008

La mediazione e le Controversie transfrontaliere nei Paesi U.E.

Controversie trasfrontaliere: le nuove norme per promuovere la mediazione
Direttiva Europea 21.05.2008 n° 2008/52/CE

Gli Stati membri devono assicurare che le parti, o una di esse con l’esplicito consenso delle altre, abbiano la possibilità di chiedere che il contenuto di un accordo scritto risultante da una mediazione sia reso esecutivo.
E' quanto prevede la Direttiva Europea 2008/52/CE del 21 maggio 2008 che ha l'obiettivo di facilitare l’accesso alla risoluzione alternativa delle controversie e di promuovere la composizione amichevole delle medesime incoraggiando il ricorso alla mediazione e garantendo un’equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario.
Gli stati membri sono quindi vincolati a dare valore esecutivo alla conciciazione conclusa tra le parti salvo il caso in cui il contenuto dell’accordo sia contrario alla legge dello Stato membro in cui viene presentata la richiesta o quando la legge dello Stato membro non ne preveda l’esecutività.
(Altalex, 17 luglio 2008)

Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 61, lettera c), e l’articolo 67, paragrafo 5, secondo trattino,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato,
considerando quanto segue:
(1) La Comunità si è prefissa l’obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. A tal fine, la Comunità deve adottare, tra l’altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile necessarie al corretto funzionamento del mercato interno.
(2) Il principio dell’accesso alla giustizia è fondamentale e, al fine di agevolare un miglior accesso alla giustizia, il Consiglio europeo nella riunione di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha invitato gli Stati membri ad istituire procedure extragiudiziali e alternative.
(3) Nel maggio 2000 il Consiglio ha adottato conclusioni sui metodi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale, sancendo che l’istituzione di principi fondamentali in questo settore è un passo essenziale verso l’appropriato sviluppo e l’operatività dei procedimenti stragiudiziali per la composizione delle controversie in materia civile e commerciale così come per semplificare e migliorare l’accesso alla giustizia.
(4) Nell’aprile del 2002 la Commissione ha presentato un Libro verde relativo ai modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale, prendendo in esame la situazione attuale circa i metodi alternativi di risoluzione delle controversie nell’Unione europea e intraprendendo consultazioni ad ampio raggio con gli Stati membri e le parti interessate sulle possibili misure per promuovere l’utilizzo della mediazione.
(5) L’obiettivo di garantire un migliore accesso alla giustizia, come parte della politica dell’Unione europea di istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, dovrebbe comprendere l’accesso ai metodi giudiziali ed extragiudiziali di risoluzione delle controversie. La presente direttiva dovrebbe contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, in particolare per quanto concerne la disponibilità dei servizi di mediazione.
(6) La mediazione può fornire una risoluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie in materia civile e commerciale attraverso procedure concepite in base alle esigenze delle parti. Gli accordi risultanti dalla mediazione hanno maggiori probabilità di essere rispettati volontariamente e preservano più facilmente una relazione amichevole e sostenibile tra le parti. Tali benefici diventano anche più evidenti nelle situazioni che mostrano elementi di portata transfrontaliera.
(7) Al fine di promuovere ulteriormente l’utilizzo della mediazione e per garantire che le parti che vi ricorrono possano fare affidamento su un contesto giuridico certo è necessario introdurre un quadro normativo che affronti, in particolare, gli elementi chiave della procedura civile.
(8) Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero applicarsi soltanto alla mediazione nelle controversie transfrontaliere, ma nulla dovrebbe vietare agli Stati membri di applicare tali disposizioni anche ai procedimenti di mediazione interni.
(9) La presente direttiva non dovrebbe minimamente impedire l’utilizzazione di tecnologie moderne di comunicazione nei procedimenti di mediazione.
(10) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai procedimenti in cui due o più parti di una controversia transfrontaliera tentino esse stesse di raggiungere volontariamente una composizione amichevole della loro controversia con l’assistenza di un mediatore. Essa dovrebbe applicarsi in materia civile e commerciale, ma non ai diritti e agli obblighi su cui le parti non hanno la facoltà di decidere da sole in base alla pertinente legge applicabile. Tali diritti e obblighi sono particolarmente frequenti in materia di diritto di famiglia e del lavoro.
(11) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi alle trattative precontrattuali o ai procedimenti di natura arbitrale quali talune forme di conciliazione dinanzi ad un organo giurisdizionale, i reclami dei consumatori, l’arbitrato e la valutazione di periti o i procedimenti gestiti da persone od organismi che emettono una raccomandazione formale, sia essa legalmente vincolante o meno, per la risoluzione della controversia.
(12) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai casi in cui un organo giurisdizionale deferisce le parti a una mediazione o in cui il diritto nazionale prescrive la mediazione. La presente direttiva dovrebbe inoltre applicarsi, per quanto un giudice possa agire come Mediatore ai sensi della legislazione nazionale, alla mediazione condotta da un giudice che non sia responsabile di un procedimento giudiziario relativo alla questione o alle questioni oggetto della controversia. Tuttavia, la presente direttiva non dovrebbe estendersi ai tentativi dell’organo giurisdizionale o del giudice chiamato a risolvere la controversia nel contesto del procedimento giudiziario concernente tale controversia, ovvero ai casi in cui l’organo giurisdizionale o il giudice adito richiedano l’assistenza o la consulenza di una persona competente.
(13) La mediazione di cui alla presente direttiva dovrebbe essere un procedimento di volontaria giurisdizione nel senso che le parti gestiscono esse stesse il procedimento e possono organizzarlo come desiderano e porvi fine in qualsiasi momento. Tuttavia, in virtù del diritto nazionale, l’organo giurisdizionale dovrebbe avere la possibilità di fissare un termine al processo di mediazione. Inoltre, l’organo giurisdizionale dovrebbe, se del caso, poter richiamare l’attenzione delle parti sulla possibilità di mediazione.
(14) La presente direttiva dovrebbe inoltre fare salva la legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio oppure soggetto ad incentivi o sanzioni, purché tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario. Del pari, la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare gli attuali sistemi di mediazione autoregolatori nella misura in cui essi trattano aspetti non coperti dalla presente direttiva.
(15) Ai fini della certezza del diritto, la presente direttiva dovrebbe indicare la data pertinente per determinare se una controversia che le parti tentano di risolvere con la mediazione sia una controversia transfrontaliera o meno. In mancanza di un accordo scritto, si dovrebbe ritenere che le parti concordino di ricorrere alla mediazione nel momento in cui intraprendono un’azione specifica per avviare il procedimento di mediazione.
(16) Al fine di garantire la fiducia reciproca necessaria in relazione alla riservatezza, all’effetto sui termini di decadenza e prescrizione nonché al riconoscimento e all’esecuzione degli accordi risultanti dalla mediazione, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare, in qualsiasi modo essi ritengano appropriato, la formazione dei mediatori e l’introduzione di efficaci meccanismi di controllo della qualità in merito alla fornitura dei servizi di mediazione.
(17) Gli Stati membri dovrebbero definire tali meccanismi, che possono includere il ricorso a soluzioni basate sul mercato, e non dovrebbero essere tenuti a fornire alcun finanziamento al riguardo. I meccanismi dovrebbero essere volti a preservare la flessibilità del procedimento di mediazione e l’autonomia delle parti e a garantire che la mediazione sia condotta in un modo efficace, imparziale e competente. I mediatori dovrebbero essere a conoscenza dell’esistenza del codice europeo di condotta dei mediatori, che dovrebbe anche essere disponibile su Internet per il pubblico.
(18) Nell’ambito della protezione dei consumatori, la Commissione ha adottato una raccomandazione che stabilisce i criteri minimi di qualità che gli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo dovrebbero offrire agli utenti. Qualunque mediatore o organizzazione che rientri nell’ambito di applicazione di tale raccomandazione dovrebbe essere incoraggiato a rispettare i principi in essa contenuti. Allo scopo di agevolare la diffusione delle informazioni relative a tali organi, la Commissione dovrebbe predisporre una banca dati di modelli extragiudiziali di composizione delle controversie che secondo gli Stati membri rispettano i principi di tale raccomandazione.
(19) La mediazione non dovrebbe essere ritenuta un’alternativa deteriore al procedimento giudiziario nel senso che il rispetto degli accordi derivanti dalla mediazione dipenda dalla buona volontà delle parti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che le parti di un accordo scritto risultante dalla mediazione possano chiedere che il contenuto dell’accordo sia reso esecutivo. Dovrebbe essere consentito a uno Stato membro di rifiutare di rendere esecutivo un accordo soltanto se il contenuto è in contrasto con il diritto del suddetto Stato membro, compreso il diritto internazionale privato, o se tale diritto non prevede la possibilità di rendere esecutivo il contenuto dell’accordo in questione. Ciò potrebbe verificarsi qualora l’obbligo contemplato nell’accordo non possa per sua natura essere reso esecutivo.
(20) Il contenuto di un accordo risultante dalla mediazione reso esecutivo in uno Stato membro dovrebbe essere riconosciuto e dichiarato esecutivo negli altri Stati membri in conformità della normativa comunitaria o nazionale applicabile, ad esempio in base al regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, o al regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale.
(21) Il regolamento (CE) n. 2201/2003 prevede specificamente che, per essere esecutivi in un altro Stato membro, gli accordi fra le parti debbano essere esecutivi nello Stato membro in cui sono stati conclusi. Conseguentemente, se il contenuto di un accordo risultante dalla mediazione in materia di diritto di famiglia non è esecutivo nello Stato membro in cui l’accordo è stato concluso e in cui se ne chiede l’esecuzione, la presente direttiva non dovrebbe incoraggiare le parti ad aggirare la legge di tale Stato membro rendendo l’accordo in questione esecutivo in un altro Stato membro.
(22) La presente direttiva non dovrebbe incidere sulle norme vigenti negli Stati membri in materia di esecuzione di accordi risultanti da una mediazione.
(23) La riservatezza nei procedimenti di mediazione è importante e quindi la presente direttiva dovrebbe prevedere un grado minimo di compatibilità delle norme di procedura civile relative alla maniera di proteggere la riservatezza della mediazione in un successivo procedimento giudiziario o di arbitrato in materia civile e commerciale.
(24) Per incoraggiare le parti a ricorrere alla mediazione, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le loro norme relative ai termini di prescrizione o decadenza non impediscano alle parti di adire un organo giurisdizionale o di ricorrere all’arbitrato in caso di infruttuoso tentativo di mediazione. Gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che ciò si verifichi anche se la presente direttiva non armonizza le norme nazionali relative ai termini di prescrizione e decadenza. Le disposizioni relative ai termini di prescrizione o decadenza negli accordi internazionali resi esecutivi negli Stati membri, ad esempio nella normativa in materia di trasporto, dovrebbero essere fatte salve dalla presente direttiva.
(25) Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la divulgazione al pubblico di informazioni su come contattare mediatori e organizzazioni che forniscono servizi di mediazione. Dovrebbero inoltre incoraggiare i professionisti del diritto a informare i loro clienti delle possibilità di mediazione.
(26) Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale "Legiferare meglio" gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione.
(27) La presente direttiva cerca di promuovere i diritti fondamentali e tiene conto dei principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
(28) Poiché l’obiettivo della presente direttiva non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell’intervento, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato; la presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(29) A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l’Irlanda hanno notificato l’intenzione di partecipare all’adozione e all’applicazione della presente direttiva.
(30) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente direttiva e non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Obiettivo e ambito di applicazione
1. La presente direttiva ha l’obiettivo di facilitare l’accesso alla risoluzione alternativa delle controversie e di promuovere la composizione amichevole delle medesime incoraggiando il ricorso alla mediazione e garantendo un’equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario.
2. La presente direttiva si applica, nelle controversie transfrontaliere, in materia civile e commerciale tranne per i diritti e gli obblighi non riconosciuti alle parti dalla pertinente legge applicabile. Essa non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii).
3. Nella presente direttiva per "Stato membro" si intendono gli Stati membri ad eccezione della Danimarca.
Articolo 2
Controversie transfrontaliere
1. Ai fini della presente direttiva per controversia transfrontaliera si intende una controversia in cui almeno una delle parti è domiciliata o risiede abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di qualsiasi altra parte alla data in cui:
a) le parti concordano di ricorrere alla mediazione dopo il sorgere della controversia;
b) il ricorso alla mediazione è ordinato da un organo giurisdizionale;
c) l’obbligo di ricorrere alla mediazione sorge a norma del diritto nazionale; o
d) ai fini dell’articolo 5, un invito è rivolto alle parti.
2. In deroga al paragrafo 1, ai fini degli articoli 7 e 8 per controversia transfrontaliera si intende altresì una controversia in cui un procedimento giudiziario o di arbitrato risultante da una mediazione tra le parti è avviato in uno Stato membro diverso da quello in cui le parti erano domiciliate o risiedevano abitualmente alla data di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c).
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, il domicilio è stabilito in conformità degli articoli 59 e 60 del regolamento (CE) n. 44/2001.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
a) per "mediazione" si intende un procedimento strutturato, indipendentemente dalla denominazione, dove due o più parti di una controversia tentano esse stesse, su base volontaria, di raggiungere un accordo sulla risoluzione della medesima con l’assistenza di un mediatore. Tale procedimento può essere avviato dalle parti, suggerito od ordinato da un organo giurisdizionale o prescritto dal diritto di uno Stato membro.
Esso include la mediazione condotta da un giudice che non è responsabile di alcun procedimento giudiziario concernente la controversia in questione. Esso esclude i tentativi messi in atto dall’organo giurisdizionale o dal giudice aditi al fine di giungere ad una composizione della controversia in questione nell’ambito del procedimento giudiziario oggetto della medesima;
b) per "mediatore" si intende qualunque terzo cui è chiesto di condurre la mediazione in modo efficace, imparziale e competente, indipendentemente dalla denominazione o dalla professione di questo terzo nello Stato membro interessato e dalle modalità con cui è stato nominato o invitato a condurre la mediazione.
Articolo 4
Qualità della mediazione
1. Gli Stati membri incoraggiano in qualsiasi modo da essi ritenuto appropriato l’elaborazione di codici volontari di condotta da parte dei mediatori e delle organizzazioni che forniscono servizi di mediazione nonché l’ottemperanza ai medesimi, così come qualunque altro efficace meccanismo di controllo della qualità riguardante la fornitura di servizi di mediazione.
2. Gli Stati membri incoraggiano la formazione iniziale e successiva dei mediatori allo scopo di garantire che la mediazione sia gestita in maniera efficace, imparziale e competente in relazione alle parti.
Articolo 5
Ricorso alla mediazione
1. L’organo giurisdizionale investito di una causa può, se lo ritiene appropriato e tenuto conto di tutte le circostanze del caso, invitare le parti a ricorrere alla mediazione allo scopo di dirimere la controversia. Può altresì invitare le parti a partecipare ad una sessione informativa sul ricorso alla mediazione se tali sessioni hanno luogo e sono facilmente accessibili.
2. La presente direttiva lascia impregiudicata la legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio oppure soggetto a incentivi o sanzioni, sia prima che dopo l’inizio del procedimento giudiziario, purché tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il diritto di accesso al sistema giudiziario.
Articolo 6
Esecutività degli accordi risultanti dalla mediazione
1. Gli Stati membri assicurano che le parti, o una di esse con l’esplicito consenso delle altre, abbiano la possibilità di chiedere che il contenuto di un accordo scritto risultante da una mediazione sia reso esecutivo. Il contenuto di tale accordo è reso esecutivo salvo se, nel caso in questione, il contenuto dell’accordo è contrario alla legge dello Stato membro in cui viene presentata la richiesta o se la legge di detto Stato membro non ne prevede l’esecutività.
2. Il contenuto dell’accordo può essere reso esecutivo in una sentenza, in una decisione o in un atto autentico da un organo giurisdizionale o da un’altra autorità competente in conformità del diritto dello Stato membro in cui è presentata la richiesta.
3. Gli Stati membri indicano alla Commissione gli organi giurisdizionali o le altre autorità competenti a ricevere le richieste conformemente ai paragrafi 1 e 2.
4. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica le norme applicabili al riconoscimento e all’esecuzione in un altro Stato membro di un accordo reso esecutivo in conformità del paragrafo 1.
Articolo 7
Riservatezza della mediazione
1. Poiché la mediazione deve avere luogo in modo da rispettare la riservatezza, gli Stati membri garantiscono che, a meno che le parti non decidano diversamente, né i mediatori né i soggetti coinvolti nell’amministrazione del procedimento di mediazione siano obbligati a testimoniare nel procedimento giudiziario o di arbitrato in materia civile e commerciale riguardo alle informazioni risultanti da un procedimento di mediazione o connesse con lo stesso, tranne nei casi in cui:
a) ciò sia necessario per superiori considerazioni di ordine pubblico dello Stato membro interessato, in particolare sia necessario per assicurare la protezione degli interessi superiori dei minori o per scongiurare un danno all’integrità fisica o psicologica di una persona; oppure
b) la comunicazione del contenuto dell’accordo risultante dalla mediazione sia necessaria ai fini dell’applicazione o dell’esecuzione di tale accordo.
2. Il paragrafo 1 non impedisce in alcun modo agli Stati membri di adottare misure più restrittive per tutelare la riservatezza della mediazione.
Articolo 8
Effetto della mediazione sui termini di prescrizione e decadenza
1. Gli Stati membri provvedono affinché alle parti che scelgono la mediazione nel tentativo di dirimere una controversia non sia successivamente impedito di avviare un procedimento giudiziario o di arbitrato in relazione a tale controversia per il fatto che durante il procedimento di mediazione siano scaduti i termini di prescrizione o decadenza.
2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le disposizioni relative ai termini di prescrizione o decadenza previste dagli accordi internazionali di cui gli Stati membri sono parte.
Articolo 9
Informazioni al pubblico
Gli Stati membri incoraggiano, in qualsiasi modo ritengano appropriato, la divulgazione al pubblico, in particolare via Internet, di informazioni sulle modalità per contattare i mediatori e le organizzazioni che forniscono servizi di mediazione.
Articolo 10
Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti
La Commissione mette a disposizione del pubblico, tramite qualsiasi mezzo appropriato, le informazioni sugli organi giurisdizionali o sulle autorità competenti comunicate dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3.
Articolo 11
Revisione
Entro il 21 maggio 2016 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull’attuazione della presente direttiva. La relazione esamina lo sviluppo della mediazione nell’Unione europea e l’impatto della presente direttiva negli Stati membri. Se del caso, la relazione è corredata di proposte di modifica della presente direttiva.
Articolo 12
Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 21 maggio 2011, fatta eccezione per l’articolo 10, per il quale tale data è fissata al più tardi al 21 novembre 2010. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 13
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 14
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, addì 21 maggio 2008.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. Pöttering
Per il Consiglio
Il presidente
J. Lenarčič

La mediazione e le Controversie transfrontaliere nei Paesi U.E.

Controversie trasfrontaliere: le nuove norme per promuovere la mediazione
Direttiva Europea 21.05.2008 n° 2008/52/CE

Gli Stati membri devono assicurare che le parti, o una di esse con l’esplicito consenso delle altre, abbiano la possibilità di chiedere che il contenuto di un accordo scritto risultante da una mediazione sia reso esecutivo.
E' quanto prevede la Direttiva Europea 2008/52/CE del 21 maggio 2008 che ha l'obiettivo di facilitare l’accesso alla risoluzione alternativa delle controversie e di promuovere la composizione amichevole delle medesime incoraggiando il ricorso alla mediazione e garantendo un’equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario.
Gli stati membri sono quindi vincolati a dare valore esecutivo alla conciciazione conclusa tra le parti salvo il caso in cui il contenuto dell’accordo sia contrario alla legge dello Stato membro in cui viene presentata la richiesta o quando la legge dello Stato membro non ne preveda l’esecutività.
(Altalex, 17 luglio 2008)

Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 61, lettera c), e l’articolo 67, paragrafo 5, secondo trattino,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato,
considerando quanto segue:
(1) La Comunità si è prefissa l’obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. A tal fine, la Comunità deve adottare, tra l’altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile necessarie al corretto funzionamento del mercato interno.
(2) Il principio dell’accesso alla giustizia è fondamentale e, al fine di agevolare un miglior accesso alla giustizia, il Consiglio europeo nella riunione di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha invitato gli Stati membri ad istituire procedure extragiudiziali e alternative.
(3) Nel maggio 2000 il Consiglio ha adottato conclusioni sui metodi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale, sancendo che l’istituzione di principi fondamentali in questo settore è un passo essenziale verso l’appropriato sviluppo e l’operatività dei procedimenti stragiudiziali per la composizione delle controversie in materia civile e commerciale così come per semplificare e migliorare l’accesso alla giustizia.
(4) Nell’aprile del 2002 la Commissione ha presentato un Libro verde relativo ai modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale, prendendo in esame la situazione attuale circa i metodi alternativi di risoluzione delle controversie nell’Unione europea e intraprendendo consultazioni ad ampio raggio con gli Stati membri e le parti interessate sulle possibili misure per promuovere l’utilizzo della mediazione.
(5) L’obiettivo di garantire un migliore accesso alla giustizia, come parte della politica dell’Unione europea di istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, dovrebbe comprendere l’accesso ai metodi giudiziali ed extragiudiziali di risoluzione delle controversie. La presente direttiva dovrebbe contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, in particolare per quanto concerne la disponibilità dei servizi di mediazione.
(6) La mediazione può fornire una risoluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie in materia civile e commerciale attraverso procedure concepite in base alle esigenze delle parti. Gli accordi risultanti dalla mediazione hanno maggiori probabilità di essere rispettati volontariamente e preservano più facilmente una relazione amichevole e sostenibile tra le parti. Tali benefici diventano anche più evidenti nelle situazioni che mostrano elementi di portata transfrontaliera.
(7) Al fine di promuovere ulteriormente l’utilizzo della mediazione e per garantire che le parti che vi ricorrono possano fare affidamento su un contesto giuridico certo è necessario introdurre un quadro normativo che affronti, in particolare, gli elementi chiave della procedura civile.
(8) Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero applicarsi soltanto alla mediazione nelle controversie transfrontaliere, ma nulla dovrebbe vietare agli Stati membri di applicare tali disposizioni anche ai procedimenti di mediazione interni.
(9) La presente direttiva non dovrebbe minimamente impedire l’utilizzazione di tecnologie moderne di comunicazione nei procedimenti di mediazione.
(10) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai procedimenti in cui due o più parti di una controversia transfrontaliera tentino esse stesse di raggiungere volontariamente una composizione amichevole della loro controversia con l’assistenza di un mediatore. Essa dovrebbe applicarsi in materia civile e commerciale, ma non ai diritti e agli obblighi su cui le parti non hanno la facoltà di decidere da sole in base alla pertinente legge applicabile. Tali diritti e obblighi sono particolarmente frequenti in materia di diritto di famiglia e del lavoro.
(11) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi alle trattative precontrattuali o ai procedimenti di natura arbitrale quali talune forme di conciliazione dinanzi ad un organo giurisdizionale, i reclami dei consumatori, l’arbitrato e la valutazione di periti o i procedimenti gestiti da persone od organismi che emettono una raccomandazione formale, sia essa legalmente vincolante o meno, per la risoluzione della controversia.
(12) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai casi in cui un organo giurisdizionale deferisce le parti a una mediazione o in cui il diritto nazionale prescrive la mediazione. La presente direttiva dovrebbe inoltre applicarsi, per quanto un giudice possa agire come Mediatore ai sensi della legislazione nazionale, alla mediazione condotta da un giudice che non sia responsabile di un procedimento giudiziario relativo alla questione o alle questioni oggetto della controversia. Tuttavia, la presente direttiva non dovrebbe estendersi ai tentativi dell’organo giurisdizionale o del giudice chiamato a risolvere la controversia nel contesto del procedimento giudiziario concernente tale controversia, ovvero ai casi in cui l’organo giurisdizionale o il giudice adito richiedano l’assistenza o la consulenza di una persona competente.
(13) La mediazione di cui alla presente direttiva dovrebbe essere un procedimento di volontaria giurisdizione nel senso che le parti gestiscono esse stesse il procedimento e possono organizzarlo come desiderano e porvi fine in qualsiasi momento. Tuttavia, in virtù del diritto nazionale, l’organo giurisdizionale dovrebbe avere la possibilità di fissare un termine al processo di mediazione. Inoltre, l’organo giurisdizionale dovrebbe, se del caso, poter richiamare l’attenzione delle parti sulla possibilità di mediazione.
(14) La presente direttiva dovrebbe inoltre fare salva la legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio oppure soggetto ad incentivi o sanzioni, purché tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario. Del pari, la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare gli attuali sistemi di mediazione autoregolatori nella misura in cui essi trattano aspetti non coperti dalla presente direttiva.
(15) Ai fini della certezza del diritto, la presente direttiva dovrebbe indicare la data pertinente per determinare se una controversia che le parti tentano di risolvere con la mediazione sia una controversia transfrontaliera o meno. In mancanza di un accordo scritto, si dovrebbe ritenere che le parti concordino di ricorrere alla mediazione nel momento in cui intraprendono un’azione specifica per avviare il procedimento di mediazione.
(16) Al fine di garantire la fiducia reciproca necessaria in relazione alla riservatezza, all’effetto sui termini di decadenza e prescrizione nonché al riconoscimento e all’esecuzione degli accordi risultanti dalla mediazione, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare, in qualsiasi modo essi ritengano appropriato, la formazione dei mediatori e l’introduzione di efficaci meccanismi di controllo della qualità in merito alla fornitura dei servizi di mediazione.
(17) Gli Stati membri dovrebbero definire tali meccanismi, che possono includere il ricorso a soluzioni basate sul mercato, e non dovrebbero essere tenuti a fornire alcun finanziamento al riguardo. I meccanismi dovrebbero essere volti a preservare la flessibilità del procedimento di mediazione e l’autonomia delle parti e a garantire che la mediazione sia condotta in un modo efficace, imparziale e competente. I mediatori dovrebbero essere a conoscenza dell’esistenza del codice europeo di condotta dei mediatori, che dovrebbe anche essere disponibile su Internet per il pubblico.
(18) Nell’ambito della protezione dei consumatori, la Commissione ha adottato una raccomandazione che stabilisce i criteri minimi di qualità che gli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo dovrebbero offrire agli utenti. Qualunque mediatore o organizzazione che rientri nell’ambito di applicazione di tale raccomandazione dovrebbe essere incoraggiato a rispettare i principi in essa contenuti. Allo scopo di agevolare la diffusione delle informazioni relative a tali organi, la Commissione dovrebbe predisporre una banca dati di modelli extragiudiziali di composizione delle controversie che secondo gli Stati membri rispettano i principi di tale raccomandazione.
(19) La mediazione non dovrebbe essere ritenuta un’alternativa deteriore al procedimento giudiziario nel senso che il rispetto degli accordi derivanti dalla mediazione dipenda dalla buona volontà delle parti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che le parti di un accordo scritto risultante dalla mediazione possano chiedere che il contenuto dell’accordo sia reso esecutivo. Dovrebbe essere consentito a uno Stato membro di rifiutare di rendere esecutivo un accordo soltanto se il contenuto è in contrasto con il diritto del suddetto Stato membro, compreso il diritto internazionale privato, o se tale diritto non prevede la possibilità di rendere esecutivo il contenuto dell’accordo in questione. Ciò potrebbe verificarsi qualora l’obbligo contemplato nell’accordo non possa per sua natura essere reso esecutivo.
(20) Il contenuto di un accordo risultante dalla mediazione reso esecutivo in uno Stato membro dovrebbe essere riconosciuto e dichiarato esecutivo negli altri Stati membri in conformità della normativa comunitaria o nazionale applicabile, ad esempio in base al regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, o al regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale.
(21) Il regolamento (CE) n. 2201/2003 prevede specificamente che, per essere esecutivi in un altro Stato membro, gli accordi fra le parti debbano essere esecutivi nello Stato membro in cui sono stati conclusi. Conseguentemente, se il contenuto di un accordo risultante dalla mediazione in materia di diritto di famiglia non è esecutivo nello Stato membro in cui l’accordo è stato concluso e in cui se ne chiede l’esecuzione, la presente direttiva non dovrebbe incoraggiare le parti ad aggirare la legge di tale Stato membro rendendo l’accordo in questione esecutivo in un altro Stato membro.
(22) La presente direttiva non dovrebbe incidere sulle norme vigenti negli Stati membri in materia di esecuzione di accordi risultanti da una mediazione.
(23) La riservatezza nei procedimenti di mediazione è importante e quindi la presente direttiva dovrebbe prevedere un grado minimo di compatibilità delle norme di procedura civile relative alla maniera di proteggere la riservatezza della mediazione in un successivo procedimento giudiziario o di arbitrato in materia civile e commerciale.
(24) Per incoraggiare le parti a ricorrere alla mediazione, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le loro norme relative ai termini di prescrizione o decadenza non impediscano alle parti di adire un organo giurisdizionale o di ricorrere all’arbitrato in caso di infruttuoso tentativo di mediazione. Gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che ciò si verifichi anche se la presente direttiva non armonizza le norme nazionali relative ai termini di prescrizione e decadenza. Le disposizioni relative ai termini di prescrizione o decadenza negli accordi internazionali resi esecutivi negli Stati membri, ad esempio nella normativa in materia di trasporto, dovrebbero essere fatte salve dalla presente direttiva.
(25) Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la divulgazione al pubblico di informazioni su come contattare mediatori e organizzazioni che forniscono servizi di mediazione. Dovrebbero inoltre incoraggiare i professionisti del diritto a informare i loro clienti delle possibilità di mediazione.
(26) Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale "Legiferare meglio" gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione.
(27) La presente direttiva cerca di promuovere i diritti fondamentali e tiene conto dei principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
(28) Poiché l’obiettivo della presente direttiva non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell’intervento, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato; la presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(29) A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l’Irlanda hanno notificato l’intenzione di partecipare all’adozione e all’applicazione della presente direttiva.
(30) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente direttiva e non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Obiettivo e ambito di applicazione
1. La presente direttiva ha l’obiettivo di facilitare l’accesso alla risoluzione alternativa delle controversie e di promuovere la composizione amichevole delle medesime incoraggiando il ricorso alla mediazione e garantendo un’equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario.
2. La presente direttiva si applica, nelle controversie transfrontaliere, in materia civile e commerciale tranne per i diritti e gli obblighi non riconosciuti alle parti dalla pertinente legge applicabile. Essa non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii).
3. Nella presente direttiva per "Stato membro" si intendono gli Stati membri ad eccezione della Danimarca.
Articolo 2
Controversie transfrontaliere
1. Ai fini della presente direttiva per controversia transfrontaliera si intende una controversia in cui almeno una delle parti è domiciliata o risiede abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di qualsiasi altra parte alla data in cui:
a) le parti concordano di ricorrere alla mediazione dopo il sorgere della controversia;
b) il ricorso alla mediazione è ordinato da un organo giurisdizionale;
c) l’obbligo di ricorrere alla mediazione sorge a norma del diritto nazionale; o
d) ai fini dell’articolo 5, un invito è rivolto alle parti.
2. In deroga al paragrafo 1, ai fini degli articoli 7 e 8 per controversia transfrontaliera si intende altresì una controversia in cui un procedimento giudiziario o di arbitrato risultante da una mediazione tra le parti è avviato in uno Stato membro diverso da quello in cui le parti erano domiciliate o risiedevano abitualmente alla data di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c).
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, il domicilio è stabilito in conformità degli articoli 59 e 60 del regolamento (CE) n. 44/2001.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
a) per "mediazione" si intende un procedimento strutturato, indipendentemente dalla denominazione, dove due o più parti di una controversia tentano esse stesse, su base volontaria, di raggiungere un accordo sulla risoluzione della medesima con l’assistenza di un mediatore. Tale procedimento può essere avviato dalle parti, suggerito od ordinato da un organo giurisdizionale o prescritto dal diritto di uno Stato membro.
Esso include la mediazione condotta da un giudice che non è responsabile di alcun procedimento giudiziario concernente la controversia in questione. Esso esclude i tentativi messi in atto dall’organo giurisdizionale o dal giudice aditi al fine di giungere ad una composizione della controversia in questione nell’ambito del procedimento giudiziario oggetto della medesima;
b) per "mediatore" si intende qualunque terzo cui è chiesto di condurre la mediazione in modo efficace, imparziale e competente, indipendentemente dalla denominazione o dalla professione di questo terzo nello Stato membro interessato e dalle modalità con cui è stato nominato o invitato a condurre la mediazione.
Articolo 4
Qualità della mediazione
1. Gli Stati membri incoraggiano in qualsiasi modo da essi ritenuto appropriato l’elaborazione di codici volontari di condotta da parte dei mediatori e delle organizzazioni che forniscono servizi di mediazione nonché l’ottemperanza ai medesimi, così come qualunque altro efficace meccanismo di controllo della qualità riguardante la fornitura di servizi di mediazione.
2. Gli Stati membri incoraggiano la formazione iniziale e successiva dei mediatori allo scopo di garantire che la mediazione sia gestita in maniera efficace, imparziale e competente in relazione alle parti.
Articolo 5
Ricorso alla mediazione
1. L’organo giurisdizionale investito di una causa può, se lo ritiene appropriato e tenuto conto di tutte le circostanze del caso, invitare le parti a ricorrere alla mediazione allo scopo di dirimere la controversia. Può altresì invitare le parti a partecipare ad una sessione informativa sul ricorso alla mediazione se tali sessioni hanno luogo e sono facilmente accessibili.
2. La presente direttiva lascia impregiudicata la legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio oppure soggetto a incentivi o sanzioni, sia prima che dopo l’inizio del procedimento giudiziario, purché tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il diritto di accesso al sistema giudiziario.
Articolo 6
Esecutività degli accordi risultanti dalla mediazione
1. Gli Stati membri assicurano che le parti, o una di esse con l’esplicito consenso delle altre, abbiano la possibilità di chiedere che il contenuto di un accordo scritto risultante da una mediazione sia reso esecutivo. Il contenuto di tale accordo è reso esecutivo salvo se, nel caso in questione, il contenuto dell’accordo è contrario alla legge dello Stato membro in cui viene presentata la richiesta o se la legge di detto Stato membro non ne prevede l’esecutività.
2. Il contenuto dell’accordo può essere reso esecutivo in una sentenza, in una decisione o in un atto autentico da un organo giurisdizionale o da un’altra autorità competente in conformità del diritto dello Stato membro in cui è presentata la richiesta.
3. Gli Stati membri indicano alla Commissione gli organi giurisdizionali o le altre autorità competenti a ricevere le richieste conformemente ai paragrafi 1 e 2.
4. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica le norme applicabili al riconoscimento e all’esecuzione in un altro Stato membro di un accordo reso esecutivo in conformità del paragrafo 1.
Articolo 7
Riservatezza della mediazione
1. Poiché la mediazione deve avere luogo in modo da rispettare la riservatezza, gli Stati membri garantiscono che, a meno che le parti non decidano diversamente, né i mediatori né i soggetti coinvolti nell’amministrazione del procedimento di mediazione siano obbligati a testimoniare nel procedimento giudiziario o di arbitrato in materia civile e commerciale riguardo alle informazioni risultanti da un procedimento di mediazione o connesse con lo stesso, tranne nei casi in cui:
a) ciò sia necessario per superiori considerazioni di ordine pubblico dello Stato membro interessato, in particolare sia necessario per assicurare la protezione degli interessi superiori dei minori o per scongiurare un danno all’integrità fisica o psicologica di una persona; oppure
b) la comunicazione del contenuto dell’accordo risultante dalla mediazione sia necessaria ai fini dell’applicazione o dell’esecuzione di tale accordo.
2. Il paragrafo 1 non impedisce in alcun modo agli Stati membri di adottare misure più restrittive per tutelare la riservatezza della mediazione.
Articolo 8
Effetto della mediazione sui termini di prescrizione e decadenza
1. Gli Stati membri provvedono affinché alle parti che scelgono la mediazione nel tentativo di dirimere una controversia non sia successivamente impedito di avviare un procedimento giudiziario o di arbitrato in relazione a tale controversia per il fatto che durante il procedimento di mediazione siano scaduti i termini di prescrizione o decadenza.
2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le disposizioni relative ai termini di prescrizione o decadenza previste dagli accordi internazionali di cui gli Stati membri sono parte.
Articolo 9
Informazioni al pubblico
Gli Stati membri incoraggiano, in qualsiasi modo ritengano appropriato, la divulgazione al pubblico, in particolare via Internet, di informazioni sulle modalità per contattare i mediatori e le organizzazioni che forniscono servizi di mediazione.
Articolo 10
Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti
La Commissione mette a disposizione del pubblico, tramite qualsiasi mezzo appropriato, le informazioni sugli organi giurisdizionali o sulle autorità competenti comunicate dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3.
Articolo 11
Revisione
Entro il 21 maggio 2016 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull’attuazione della presente direttiva. La relazione esamina lo sviluppo della mediazione nell’Unione europea e l’impatto della presente direttiva negli Stati membri. Se del caso, la relazione è corredata di proposte di modifica della presente direttiva.
Articolo 12
Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 21 maggio 2011, fatta eccezione per l’articolo 10, per il quale tale data è fissata al più tardi al 21 novembre 2010. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 13
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 14
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, addì 21 maggio 2008.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. Pöttering
Per il Consiglio
Il presidente
J. Lenarčič

martedì 13 maggio 2008

Principio di tutela effettiva nel diritto comunitario


Il principio di tutela giurisdizionale effettiva non richiede, in quanto tale, l’esistenza di un ricorso autonomo diretto, in via principale, a contestare la conformità di disposizioni nazionali con norme comunitarie, purché il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività sia garantito nell’ambito del sistema dei ricorsi interni.
Ciascun caso in cui si pone la questione se una norma processuale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto comunitario dev’essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta norma nell’insieme del procedimento, del suo svolgimento e delle sue peculiarità dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali.
Il giudice nazionale investito di una controversia disciplinata dal diritto comunitario deve essere in grado di concedere provvedimenti provvisori allo scopo di garantire la piena efficacia della successiva pronuncia giurisdizionale sull’esistenza dei diritti invocati in forza del diritto comunitario.
La concessione di provvedimenti provvisori per sospendere l’applicazione di disposizioni nazionali fino a quando il giudice competente si sia pronunciato sulla loro conformità con il diritto comunitario è disciplinata dai criteri fissati dal diritto nazionale applicabile dinanzi a tale giudice.
In tal senso il Giudice comunitario ha liquidato la questione relativa alla necessità che un ordinamento nazionale debba prevedere uno strumento di tutela che consenta al cittadino leso di far valere in via diretta e principale la violazione delle norme e dei principi del diritto comunitario.
Più in particolare, si chiedeva al Consesso giurisdizionale europeo di giudicare della conformità all’ordinamento comunitario delle norme nazionali (svedesi, n.d.a.) che non prevedevano un istituto processuale che consentisse in via diretta ed immediata di far valere una (presunta) discordanza fra la normativa nazionale e la normativa comunitaria, considerando anche il profilo più squisitamente tecnico-processuale sugli strumenti di tutela in via principale oltre che gli strumenti di tutela cautelare.
Si faceva, pertanto, questione della c.d. “effettività della tutela” giurisdizionale offerta dall’ordinamento nazionale “trascinato” in giudizio.
Proprio in questo senso, sono stati “messi a fuoco” alcuni essenziali punti per una basilare valutazione della rispondenza del diritto interno alle norme del diritto comunitario, rammentando – inoltre – alcuni fondamentali principi in materia.

(Altalex, 12 aprile 2008. Nota di Alessandro Del Dotto)

Principio di tutela giurisdizionale – conformità di una disposizione nazionale con il diritto comunitario – giudizio incidentale - autonomia procedurale – principi di equivalenza e di effettività [art. 49 CE]

Il principio di tutela giurisdizionale del diritto comunitario non richiede, nell’ordinamento giuridico di uno Stato membro, l’esistenza di un ricorso autonomo diretto, in via principale, ad esaminare la conformità di disposizioni nazionali con il diritto comunitario, qualora altri mezzi di gravame, effettivi, consentano tale giudizio.
(Fonte:
Altalex Massimario 26/2007. Cfr. nota di Alessandro Del Dotto)

Corte di Giustizia Europea
Grande Sezione
Sentenza 13 marzo 2007, C-432/05

«Principio di tutela giurisdizionale – Legislazione nazionale che non prevede un ricorso autonomo per contestare la conformità di una disposizione nazionale con il diritto comunitario – Autonomia procedurale – Principi di equivalenza e di effettività – Tutela provvisoria»
Nel procedimento C-432/05,avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, [1] dallo Högsta domstolen (Svezia), con ordinanza 24 novembre 2005, pervenuta in cancelleria il 5 dicembre 2005, nella causa traUnibet (London) Ltd,Unibet (International) LtdcontroJustitiekanslern,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente,
dai sigg. C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts (relatore),
R. Schintgen, P. Kūris e E. Juhász, presidenti di Sezione,
dai sigg. J. Makarczyk, G. Arestis, U. Lõhmus, E. Levits, A. Ó Caoimh e L. Bay Larsen, giudici,
avvocato generale: sig.ra E. Sharpston
cancelliere: sig. J. Swedenborg, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 3 ottobre 2006,considerate le osservazioni presentate:
per l’Unibet (London) Ltd. e l’Unibet (International) Ltd., dagli avv.ti H. Bergman e O. Wiklund, advokater;
per il governo svedese, dalla sig.ra K. Wistrand, in qualità di agente;
per il governo belga, dalla sig.ra A. Hubert, assistita dagli avv.ti S. Verhulst e P. Vlaemminck, advocaten;
per il governo ceco, dal sig. T. Boček, in qualità di agente;
per il governo tedesco, dai sigg. M. Lumma e A. Dittrich, in qualità di agenti;
per il governo ellenico, dalla sig.ra A. Samoni-Rantou e sig. K. Boskovits, in qualità di agenti;
per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. F. Sclafani, avvocato dello Stato;
per il governo dei Paesi Bassi, dalle sig.re H.G. Sevenster e C. ten Dam, in qualità di agenti;
per il governo austriaco, dal sig. H. Dossi, in qualità di agente;
per il governo portoghese, dai sigg. L. Fernandes e J. De Oliveira, in qualità di agenti;
per il governo finlandese, dalla sig.ra E. Bygglin, in qualità di agente;
per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra C. White, successivamente dalla sig.ra Z. Bryanston-Cross, in qualità di agenti, assistite dal sig. T. Ward, barrister;
per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. E. Traversa e K. Simonsson, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 30 novembre 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti ai singoli dal diritto comunitario.
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Unibet (London) Ltd e Unibet (International) Ltd (in prosieguo: unitariamente considerate, l’"Unibet") e la Justitiekanslern in merito all’applicazione della legge svedese sulle lotterie e i giochi d’azzardo (lotterilagen, SFS 1994, n. 1000, in prosieguo: la "legge sulle lotterie").
Contesto normativo
Le norme processuali
3 Dall’ordinanza di rinvio risulta che il capitolo 11, art. 14 della costituzione svedese (regeringsformen) disciplina il controllo di legittimità delle disposizioni nazionali, di natura legislativa o regolamentare, con norme di rango superiore. In forza di tale articolo, se un giudice ritiene che una disposizione nazionale non sia conforme ad una norma costituzionale o ad un’altra norma di rango superiore, tale disposizione deve essere disapplicata. Tuttavia, se detta disposizione emana dal Parlamento o dal governo svedese, essa deve essere disapplicata solo se la mancata conformità è manifesta. Tale ultima condizione non è tuttavia richiesta quando la questione di conformità si pone rispetto ad una norma di diritto comunitario.
4 Secondo il giudice del rinvio, il diritto svedese non prevede un ricorso autonomo diretto, in via principale, a far dichiarare la mancata conformità di un atto adottato dal Parlamento o dal governo con una norma di rango superiore, poiché un tale controllo può essere effettuato solo in via incidentale nell’ambito di procedimenti avviati dinanzi ai giudici ordinari o dinanzi ai giudici amministrativi.
5 In base al capitolo 13, art. 1, del codice di procedura svedese (rättegångsbalken, in prosieguo: il "codice di procedura"), che disciplina i procedimenti dinanzi ai giudici ordinari, un’azione di risarcimento può essere promossa allo scopo di ottenere il risarcimento dei danni. Una tale azione può sfociare in una pronuncia esecutiva che condanna il convenuto a pagare il risarcimento dei danni all’attore.
6 Secondo l’art. 2, primo comma, dello stesso capitolo del codice di procedura, un’azione può essere promossa per accertare l’esistenza di un rapporto giuridico tra il convenuto e l’attore, quando da tale rapporto derivi un danno per l’attore. In base al secondo comma del medesimo articolo, la domanda viene esaminata se si riferisce all’esistenza di detto rapporto. Una tale azione può solo sfociare in una pronuncia dichiarativa che constata, se del caso, l’esistenza di un rapporto giuridico tra le parti, come l’obbligo di pagare il risarcimento dei danni all’attore.
7 In tale contesto, il giudice investito può essere portato a verificare, in via incidentale, la conformità con una norma di rango superiore di una disposizione legislativa applicabile, la quale, se del caso, deve essere disapplicata.
8 La concessione di provvedimenti provvisori nei procedimenti civili è disciplinata dal capitolo 15 del codice di procedura. L’art. 3 di tale capitolo prevede la possibilità di disporre provvedimenti provvisori in favore dell’attore per tutelare i diritti di quest’ultimo. In base a tale disposizione, se l’attore dimostra la fondatezza delle sue pretese nei confronti di un terzo, che queste sono o possono essere oggetto di un ricorso e che tale soggetto terzo è in grado di lederle con un’azione od omissione, il giudice competente può disporre provvedimenti d’interdizione o d’ingiunzione, accompagnati, se del caso, da sanzioni pecuniarie nei confronti di tale terzo.
9 Il medesimo capitolo 15, art. 7, impone all’attore a vantaggio del quale sono stati adottati i provvedimenti provvisori, applicando in particolare l’art. 3 del detto capitolo, di presentare dinanzi al giudice competente un ricorso nel merito un mese dopo la concessione di tali provvedimenti, dato che questi ultimi possono assicurare una tutela provvisoria dei diritti che l’attore fa valere e garantire il rispetto di tali diritti solo sino alla pronuncia di merito. La legge sulle lotterie
10 In forza della legge sulle lotterie, le attività relative alle lotterie aperte al pubblico e, più ampiamente, tutti i giochi le cui possibilità di vincita si fondano sul caso, quali le scommesse, il lotto, le macchine per il gioco d’azzardo e la roulette, sono soggette ad un’autorizzazione amministrativa rilasciata dalle autorità competenti a livello locale o nazionale.
11 La decisione di rigetto di una domanda di autorizzazione diretta ad organizzare tali attività può essere impugnata dinanzi ai giudici amministrativi di primo grado o, se detta decisione emana dal governo, dinanzi al Regeringsrätten (Corte amministrativa suprema). In tale contesto, tali giudici possono essere portati a verificare, in via incidentale, la conformità di una disposizione legislativa applicabile al diritto comunitario, la quale se del caso deve essere disapplicata.
12 L’art. 38 della legge sulle lotterie vieta di promuovere, a titolo professionale o in altro modo a fine di lucro, la partecipazione ad una lotteria non autorizzata organizzata in Svezia o ad una lotteria organizzata al di fuori della Svezia.
13 In forza dell’art. 52 di tale legge, detto divieto può dar luogo ad ingiunzioni la cui violazione è passibile di ammende amministrative. I provvedimenti amministrativi adottati dalle autorità competenti su tale base possono essere impugnati dinanzi ai giudici amministrativi, i quali possono ordinare la sospensione della loro esecuzione ed essere portati a verificare, in via incidentale, la conformità di una disposizione legislativa applicabile al diritto comunitario, che dev’essere, se del caso, disapplicata.
14 Il divieto di promozione previsto dall’art. 38 della legge sulle lotterie può essere oggetto di una richiesta di deroga indirizzata al governo ovvero all’autorità designata a tale scopo. La decisione di rigetto relativa ad una tale richiesta può essere impugnata, in forza della legge svedese sul controllo di legittimità di talune decisioni amministrative (lagen on rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut, SFS 1988, n. 205), dinanzi al Regeringsrätten, che può valutare, in via incidentale, la conformità di una disposizione applicabile al diritto comunitario, la quale dev’essere, se del caso, disapplicata.
15 In forza dell’art. 54 della legge sulle lotterie, la promozione della partecipazione ad una lotteria organizzata all’estero è passibile di sanzione penale e di condanna a sei mesi di reclusione qualora detta promozione sia rivolta in maniera particolare a persone residenti in Svezia.
16 Nell’ambito di procedimenti penali avviati, a tale titolo, dalle autorità competenti, il tingsrätt (giudice ordinario di primo grado) può essere portato a verificare, in via incidentale, la conformità al diritto comunitario di una disposizione legislativa applicabile, che deve essere, se del caso, disapplicata. La controversia nella causa principale e le questioni pregiudiziali
17 Dai documenti del fascicolo risulta che, nel corso del mese di novembre 2003, l’Unibet acquistava spazi pubblicitari presso vari mass-media svedesi allo scopo di promuovere i suoi servizi di scommesse su internet. Ai sensi della legge sulle lotterie, lo Stato svedese adottava vari provvedimenti, come le ingiunzioni e l’avvio di procedimenti penali contro i mass-media che avevano accettato di fornire spazi pubblicitari all’Unibet.
18 Pur non essendo stata stessa oggetto di provvedimenti amministrativi né di procedimenti penali, l’Unibet citava in giudizio, il 1° dicembre 2003, lo Stato svedese dinanzi al tingsrätt per far constatare, in primo luogo, il suo diritto, risultante dall’art. 49 CE [2], a promuovere in Svezia i servizi di giochi e scommesse senza esserne impedita dal divieto previsto dall’art. 38 della legge sulle lotterie (in prosieguo: la "domanda dichiarativa"), in secondo luogo, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di tale divieto di promozione (in prosieguo: la "domanda di risarcimento") e, in terzo luogo, per sentir dichiarare l’inapplicabilità nei suoi confronti di detto divieto nonché delle misure e sanzioni ad esso conseguenti (in prosieguo: la "prima domanda di provvedimenti provvisori").
19 La domanda dichiarativa veniva respinta con decisione del 2 luglio 2004 del tingsrätt. Quest’ultimo riteneva che gli argomenti invocati a sostegno di tale domanda non risultassero dall’esistenza di un rapporto giuridico concreto tra l’Unibet e lo Stato svedese e che detta domanda implicasse che si procedesse al controllo di una norma in astratto, mentre una tale azione è irricevibile in diritto svedese. Il tingsrätt non si pronunciava sulla domanda di risarcimento né sulla prima domanda di provvedimenti provvisori.
20 Su appello proposto dall’Unibet, anche la domanda dichiarativa e la prima domanda di provvedimenti provvisori venivano respinte con sentenza dello hovrätt (Corte d’Appello) dell’8 ottobre 2004. Quest’ultimo giudice riteneva infatti che la domanda dichiarativa costituisse un ricorso di accertamento irricevibile in base al diritto svedese e che non risulta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia che il principio di tutela giurisdizionale esige che venga introdotta la possibilità di esercitare un controllo di una norma in astratto quando un tale ricorso non sia previsto dal diritto nazionale. Detto giudice dichiarava peraltro che la questione della conformità del divieto di promozione, enunciato all’art. 38 della legge sulle lotterie, al diritto comunitario è valutata al momento dell’esame della domanda di risarcimento dal tingsrätt.
21 Lo hovrätt riteneva anche che, qualora la Unibet avesse esercitato i diritti che essa invocava ed avesse effettuato la promozione dei suoi servizi in Svezia, la conformità del detto divieto con il diritto comunitario avrebbe potuto essere esaminata dal giudice adito nell’ambito di un ricorso diretto contro dei provvedimenti amministrativi o un procedimento penale.
22 Lo hovrätt statuiva pertanto che la domanda dichiarativa dell’Unibet non poteva considerarsi ricevibile in base al diritto comunitario e che la prima domanda di provvedimenti provvisori era divenuta priva di oggetto.
23 Nell’ambito di una prima impugnazione dinanzi allo Högsta domstolen (Corte suprema) contro la sentenza dello hovrätt dell’8 ottobre 2004, la Unibet conclude nel senso della ricevibilità della sua domanda dichiarativa e della sua prima domanda di provvedimenti provvisori in forza tanto del diritto svedese quanto del diritto comunitario.
24 Poco tempo dopo la sentenza dello hovrätt dell’8 ottobre 2004 che respingeva la sua domanda dichiarativa e la sua prima domanda di provvedimenti provvisori, l’Unibet adiva il tingsrätt con una nuova domanda di provvedimenti provvisori per l’autorizzazione immediata, nonostante il divieto di promozione previsto dall’art. 38 della legge sulle lotterie, a promuovere i suoi servizi in attesa della conclusione del procedimento di merito relativo alla domanda di risarcimento e attenuare il pregiudizio connesso a tale divieto (in prosieguo: la "seconda domanda di provvedimenti provvisori"). L’Unibet affermava che tale domanda era direttamente connessa alla violazione dei diritti ad essa spettanti in base al diritto comunitario nonché alla sua domanda di risarcimento in quanto diretta a far cessare il danno derivante da una tale violazione.
25 Con sentenza 12 novembre 2004, il tingsrätt respingeva detta domanda ritenendo che l’esame della causa non avesse dimostrato che l’art. 38 della legge sulle lotterie contrasta con il diritto comunitario e che l’Unibet non avesse neppure provato l’esistenza di un serio dubbio circa la conformità del divieto previsto da tale disposizione con il diritto comunitario. L’appello proposto dall’Unibet avverso tale pronuncia veniva ugualmente respinto con una sentenza dello hovrätt del 26 gennaio 2005.
26 Nell’ambito di una seconda impugnazione dinanzi allo Högsta domstolen, la Unibet chiede l’annullamento di questa sentenza dello hovrätt e la pronuncia di provvedimenti provvisori conformemente alla sua domanda di primo grado.
27 Per quanto riguarda la prima impugnazione, il giudice del rinvio sottolinea che, secondo il diritto svedese, un ricorso autonomo non può essere proposto allo scopo di far constatare, in via principale, la mancata conformità di una disposizione nazionale con una norma di rango superiore. Il giudice del rinvio si pone la questione, a tal proposito, circa i requisiti comunitari del principio di tutela giurisdizionale, pur rilevando che l’Unibet potrebbe ottenere l’esame della conformità della legge sulle lotterie con il diritto comunitario qualora essa dovesse violare le disposizioni di tale legge e dovesse essere oggetto di procedimenti penali o nell’ambito di un’azione di risarcimento o ancora in occasione del controllo giurisdizionale di decisioni amministrative che respingono, se del caso, una richiesta di autorizzazione o di deroga presentata in base a detta legge.
28 Secondo il giudice del rinvio, la prima domanda di provvedimenti provvisori presentata dinanzi ai giudici di merito nell’ambito di tale impugnazione solleva questioni simili poiché in diritto svedese una tale domanda non può essere ricevibile se la domanda principale è essa stessa irricevibile.
29 Per quanto riguarda la seconda impugnazione relativa alla seconda domanda di provvedimenti provvisori, il giudice del rinvio ritiene che si pongano questioni di diritto comunitario, dal momento che l’Unibet sostiene che la detta domanda è connessa a diritti ad essa spettanti in forza del diritto comunitario. Tali questioni riguarderebbero essenzialmente i criteri da attuare per la concessione di tali provvedimenti nel contesto della controversia principale.
30 Ritenendo, in tali circostanze, che la soluzione della controversia nella causa principale necessiti di un’interpretazione del diritto comunitario, lo Högsta domstolen ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se il requisito di diritto comunitario in base al quale le norme processuali nazionali devono offrire una tutela effettiva ai diritti conferiti ai privati dall’ordinamento giuridico comunitario, debba essere interpretato nel senso che è ammissibile la proposizione di un’azione per far dichiarare che talune disposizioni nazionali sono contrarie all’art. 49 del Trattato CE, nel caso in cui la compatibilità delle medesime disposizioni nazionali con il detto articolo possa essere valutata esclusivamente in via pregiudiziale, ad esempio in un’azione civile di risarcimento dei danni, in un procedimento riguardante la concreta violazione di una disposizione nazionale o in un’azione di controllo della legittimità.
2) Se il requisito di diritto comunitario di una tutela effettiva implichi che l’ordinamento giuridico nazionale deve offrire una tutela provvisoria per cui le norme giuridiche nazionali che ostano all’esercizio del diritto rivendicato, fondato sul diritto comunitario, possano essere disapplicate nei confronti di un privato per consentirgli l’esercizio di tale diritto, fino a quando la questione dell’esistenza del diritto stesso sia stata valutata in via definitiva dal giudice nazionale.
3) Nel caso in cui la risposta alla questione n. 2 sia affermativa, se il diritto comunitario implichi che un giudice nazionale, in una situazione in cui è questione della compatibilità delle disposizioni nazionali con il diritto comunitario, in sede di valutazione di una richiesta di tutela provvisoria dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario, debba applicare disposizioni nazionali relative ai presupposti di tale tutela oppure, in tale situazione, debba applicare i criteri di diritto comunitario relativi alla detta tutela. 4) Nel caso in cui la risposta alla questione n. 3 sia che devono essere applicati i criteri del diritto comunitario, quali essi siano".Sulle questioni pregiudizialiConsiderazioni preliminari
31 Occorre disattendere l’argomentazione del governo belga secondo cui la presente domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile a causa dell’inesistenza di una vera controversia pendente dinanzi al giudice del rinvio.
32 Infatti, così come ha rilevato l’Avvocato generale al paragrafo 23 delle sue conclusioni, esiste una controversia pendente dinanzi al giudice del rinvio nel senso che l’Unibet ha adito i giudici svedesi per far dichiarare l’art. 38 della legge sulle lotterie in contrasto con l’art. 49 CE, onde essere autorizzata a promuovere in Svezia i suoi servizi, ed ottenere il risarcimento del danno ch’essa sostiene di aver subito in ragione del divieto previsto dall’art. 38.
33 Orbene, il problema di sapere se l’azione dell’Unibet sia ricevibile dinanzi ai giudici svedesi, oggetto della prima questione sottoposta dal giudice del rinvio, non ha alcuna incidenza per la valutazione della ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale.
34 La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame è quindi ricevibile.
35 Di conseguenza, occorre risolvere le questioni sottoposte dal giudice del rinvio, tenendo conto delle indicazioni fornite da quest’ultimo per quanto riguarda il contesto normativo svedese quale è stato esposto ai punti da 3 a 16 della presente sentenza. Sulla prima questione
36 Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti ai singoli dal diritto comunitario debba essere interpretato nel senso ch’esso richiede, nell’ordinamento giuridico di uno Stato membro, l’esistenza di un ricorso autonomo diretto ad esaminare, in via principale, la conformità di disposizioni nazionali con l’art. 49 CE, qualora altri rimedi giurisdizionali consentano di valutare in via incidentale una tale conformità.
37 Prima di tutto si deve ricordare che, in base ad una giurisprudenza costante, il principio di tutela giurisdizionale effettiva costituisce un principio generale di diritto comunitario che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, che è stato sancito dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (sentenze 15 maggio 1986, causa 222/84, Johnston, Racc. pag. 1651, punti 18 e 19; 15 ottobre 1987, causa 222/86, Heylens e a., Racc. pag. 4097, punto 14; 27 novembre 2001, causa C-424/99, Commissione/Austria, Racc. pag. I-9285, punto 45; 25 luglio 2002, causa C-50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, Racc. pag. I-6677, punto 39, e 19 giugno 2003, causa C-467/01, Eribrand, Racc. pag. I-6471, punto 61) e che è stato ribadito anche all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (GU C 364, pag. 1).
38 A tal riguardo, è compito dei giudici nazionali, secondo il principio di collaborazione enunciato dall’art. 10 CE, garantire la tutela giurisdizionale dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme di diritto comunitario (v., in tal senso, sentenze 16 dicembre 1976, causa 33/76, Rewe, Racc. pag. 1989, punto 5, e causa 45/76, Comet, Racc. pag. 2043, punto 12; 9 marzo 1978, causa 106/77, Simmenthal, Racc. pag. 629, punti 21 e 22; 19 giugno 1990, causa C-213/89, Factortame e a., Racc. pag. I-2433, punto 19, nonché 14 dicembre 1995, causa C-312/93, Peterbroeck, Racc. pag. I-4599, punto 12).
39 Occorre altresì ricordare che, in mancanza di una disciplina comunitaria in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto comunitario (v., in particolare, sentenze citate Rewe, punto 5; Comet, punto 13; Peterbroeck, punto 12; 20 settembre 2001, causa C-453/99, Courage e Crehan, Racc. pag. I-6297, punto 29, nonché 11 settembre 2003, causa C-13/01, Safalero, Racc. pag. I-8679, punto 49).
40 Infatti, nonostante il Trattato CE abbia istituito un certo numero di azioni dirette che possono essere eventualmente esperite dai singoli dinanzi al giudice comunitario, non ha comunque inteso creare mezzi d’impugnazione esperibili dinanzi ai giudici nazionali, onde salvaguardare il diritto comunitario, diversi da quelli già contemplati dal diritto nazionale (sentenza 7 luglio 1981, causa 158/80, Rewe, Racc. pag. 1805, punto 44).
41 La situazione sarebbe diversa solo se risultasse dall’economia dell’ordinamento giuridico nazionale in questione che non esiste alcun mezzo di gravame che permette, anche in via incidentale, di garantire il rispetto dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto comunitario (v., in tal senso, sentenza 16 dicembre 1976, Rewe, cit., punto 5, e citate sentenze Comet, punto 16, nonché Factortame e a., punti 19-23).
42 Pertanto, anche se in via di principio spetta al diritto nazionale determinare la legittimazione e l’interesse ad agire di un soggetto dell’ordinamento, il diritto comunitario richiede tuttavia che la normativa nazionale non leda il diritto ad una effettiva tutela giurisdizionale (v., in particolare, sentenze 11 luglio 1991, cause riunite da C-87/90 a C-89/90, Verholen e a., Racc. pag. I-3757, punto 24 e Safalero, cit., punto 50). Spetta infatti agli Stati membri prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il rispetto di tale diritto (sentenza Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, cit., punto 41).
43 A tal riguardo, le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto comunitario non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza), né devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività) (v., in particolare, sentenza 16 dicembre 1976, Rewe, cit., punto 5, e citate sentenze Comet, punti 13-16; Peterbroeck, punto 12; Courage e Crehan, punto 29; Eribrand, punto 62, nonché Safalero, punto 49).
44 Inoltre, spetta ai giudici nazionali interpretare le modalità procedurali applicabili ai ricorsi di cui essi sono investiti, quali l’esigenza di un rapporto giuridico concreto tra il ricorrente e lo Stato, per quanto possibile in modo tale che dette modalità possano ricevere un’applicazione che contribuisca al perseguimento dell’obiettivo, ricordato al punto 37 della presente sentenza, di garantire una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto comunitario.
45 È alla luce di tali considerazioni che occorre risolvere la prima questione sottoposta dal giudice del rinvio.
46 Secondo quest’ultimo, il diritto svedese non prevede la possibilità di esperire un ricorso autonomo diretto a contestare, in via principale, la conformità di disposizioni nazionali con norme di rango superiore.
47 A tal riguardo, occorre ricordare, così come risulta dalla giurisprudenza comunitaria menzionata al punto 40 della presente sentenza e come hanno affermato tutti i governi che hanno presentato osservazioni dinanzi alla Corte nonché la Commissione delle Comunità europee, che il principio di tutela giurisdizionale effettiva non richiede, in quanto tale, l’esistenza di un ricorso autonomo diretto, in via principale, a contestare la conformità di disposizioni nazionali con norme comunitarie, purché il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività sia garantito nell’ambito del sistema dei ricorsi interni.
48 Orbene, in primo luogo, risulta dall’ordinanza di rinvio che il diritto svedese non prevede la possibilità di esperire un tale ricorso autonomo, sia che la norma di rango superiore, il cui rispetto occorre garantire, sia nazionale o comunitaria.
49 Per quanto riguarda queste due categorie di norme, il diritto svedese lascia tuttavia ai singoli la possibilità di ottenere un esame, in via incidentale, di tale questione di conformità, nell’ambito di procedure introdotte dinanzi ai giudici ordinari o dinanzi ai giudici amministrativi.
50 Dall’ordinanza di rinvio risulta anche che il giudice incaricato di decidere tale questione debba disapplicare la disposizione controversa qualora esso non la ritenga conforme ad una norma di rango superiore, sia che si tratti di una norma nazionale o comunitaria.
51 Nell’ambito di tale esame, è solo in caso di non conformità manifesta di una disposizione emanata dal Parlamento o dal governo svedese con una norma di rango superiore che una tale disposizione rimane disapplicata. Così come è stato rilevato al punto 3 della presente sentenza, tale condizione non viene invece richiesta quando la norma di rango superiore in questione è una norma di diritto comunitario.
52 Pertanto così come hanno rilevato tutti i governi che hanno presentato osservazioni dinanzi alla Corte, nonché la Commissione, è giocoforza constatare che le modalità procedurali dei ricorsi istituiti dal diritto svedese per garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in base al diritto comunitario non sono meno favorevoli di quelli dei ricorsi volti a garantire la tutela dei diritti dei singoli fondati su disposizioni interne.
53 Occorre, in secondo luogo, verificare se i rimedi giurisdizionali incidentali previsti dal diritto svedese per contestare la conformità di una disposizione nazionale con il diritto comunitario non abbiano l’effetto di rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario.
54 A tal riguardo, ciascun caso in cui si pone la questione se una norma processuale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto comunitario dev’essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta norma nell’insieme del procedimento, del suo svolgimento e delle sue peculiarità dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali (v. sentenza Peterbroeck, cit., punto 14).
55 Orbene, risulta dall’ordinanza di rinvio che il diritto svedese non esclude la possibilità per il singolo, come l’Unibet, di contestare la conformità di una legislazione nazionale quale la legge sulle lotterie con il diritto comunitario, ma che, al contrario, esistono a tale scopo vari rimedi incidentali.
56 Così, da una parte, il giudice del rinvio precisa che l’Unibet ha la possibilità di ottenere un esame relativo alla conformità della legge sulle lotterie nell’ambito di una domanda di risarcimento dinanzi ai giudici ordinari.
57 Inoltre, dall’ordinanza di rinvio risulta che la Unibet ha presentato una tale domanda, che è stata dichiarata ricevibile.
58 Di conseguenza, poiché l’esame relativo alla conformità della legge sulle lotterie con il diritto comunitario avverrà nell’ambito della valutazione della domanda di risarcimento, la detta domanda costituisce un’azione che consente alla Unibet di garantire la tutela effettiva dei diritti conferiti a quest’ultima dal diritto comunitario.
59 Al tal riguardo, spetta al giudice del rinvio garantire che l’esame sulla conformità della legge con il diritto comunitario avverrà indipendentemente dalla valutazione di merito vertente sulle condizioni relative al danno e al nesso di causalità nell’ambito dell’azione di risarcimento.
60 D’altra parte, il giudice del rinvio aggiunge che se la Unibet richiedesse al governo svedese una deroga al divieto di promuovere in Svezia i suoi servizi, la decisione eventuale di rigetto di tale domanda sarebbe soggetta ad un controllo giurisdizionale del Regeringsrätten nell’ambito del quale la Unibet potrebbe far valere la mancata conformità delle disposizioni della legge sulle lotterie con il diritto comunitario. Se del caso, il giudice competente sarebbe tenuto a disapplicare le disposizioni di tale legge dichiarate in contrasto con il diritto comunitario.
61 A tal riguardo, occorre rilevare che un tale controllo giurisdizionale, che consente alla Unibet di ottenere una pronuncia giurisdizionale che dichiari la mancata conformità di dette disposizioni con il diritto comunitario, costituisce un rimedio giurisdizionale che le garantisce una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti che le spettano in forza del diritto comunitario (v., in tal senso, sentenze Heylens e a., cit., punto 14, e 7 maggio 1991, Vlassopoulou, causa C-340/89, Racc. pag. I-2357, punto 22).
62 D’altronde, il giudice del rinvio precisa che qualora la Unibet dovesse violare le disposizioni della legge sulle lotterie ed essere oggetto di provvedimenti amministrativi o di procedimenti penali da parte delle autorità nazionali competenti, essa avrebbe la possibilità, nell’ambito di un procedimento introdotto dinanzi ad un giudice amministrativo o ad un giudice ordinario, di contestare la conformità delle dette disposizioni con il diritto comunitario. Se del caso, il giudice competente sarebbe tenuto a disapplicare le disposizioni di detta legge dichiarate in contrasto al diritto comunitario.
63 Oltre ai rimedi giurisdizionali esposti ai punti 56 e 60 della presente sentenza, la Unibet avrebbe dunque la possibilità di far valere, nell’ambito di un ricorso giurisdizionale intentato contro l’amministrazione o nell’ambito di un procedimento penale, la mancata conformità con il diritto comunitario dei provvedimenti presi o richiesti nei suoi confronti in ragione del fatto che la promozione dei suoi servizi in Svezia non è stata autorizzata dalle autorità nazionali competenti. 64 In ogni caso, risulta dai punti 56-61 della presente sentenza che occorre considerare che la Unibet dispone di rimedi giurisdizionali che le garantiscono una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti ad essa spettanti in forza dell’ordinamento giuridico comunitario. Se, al contrario, così come è stato menzionato al punto 62 della presente sentenza, essa fosse obbligata ad esporsi a procedimenti amministrativi o penali nei suoi confronti e alle sanzioni che ne possono derivare, come unico rimedio giurisdizionale per contestare la conformità di disposizioni nazionali in causa con il diritto comunitario, ciò non basterebbe a garantirgli una tale tutela giurisdizionale effettiva. 65 Di conseguenza, occorre rispondere alla prima questione che il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti ai singoli dal diritto comunitario deve essere interpretato nel senso che esso non richiede, nell’ordinamento giuridico di uno Stato membro, l’esistenza di un ricorso autonomo diretto, in via principale, ad esaminare la conformità di disposizioni nazionali con l’art. 49 CE, qualora altri mezzi di gravame effettivi, non meno favorevoli di quelli che disciplinano azioni nazionali simili, consentano di valutare in via incidentale una tale conformità, ciò che spetta al giudice nazionale verificare.Sulla seconda questione
66 Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti ai singoli dal diritto comunitario richieda, nell’ordinamento giuridico di uno Stato membro, la possibilità di ottenere che provvedimenti provvisori siano concessi per sospendere l’applicazione di disposizioni nazionali fino a quando il giudice competente si sia pronunciato sulla loro conformità con il diritto comunitario.
67 In via preliminare, si deve ricordare che il giudice nazionale investito di una controversia disciplinata dal diritto comunitario deve essere in grado di concedere provvedimenti provvisori allo scopo di garantire la piena efficacia della successiva pronuncia giurisdizionale sull’esistenza dei diritti invocati in forza del diritto comunitario (sentenze Factortame e a., cit., punto 21, e 11 gennaio 2001, causa C-226/99, Siples, Racc. pag. I-277, punto 19).
68 Nel contesto giuridico nazionale quale esposto nell’ordinanza di rinvio, le richieste di tali provvedimenti sono volti a garantire una tutela provvisoria dei diritti che il ricorrente fa valere nel merito, così come risulta dal punto 9 della presente sentenza.
69 Nella controversia principale pendente, è pacifico che l’Unibet abbia proposto due domande di provvedimenti provvisori, la prima nell’ambito di una domanda dichiarativa, la seconda nell’ambito di una domanda di risarcimento.
70 Per quanto riguarda la prima di queste due domande di provvedimenti provvisori, risulta dall’ordinanza di rinvio che la domanda dichiarativa è dichiarata irricevibile, in forza del diritto nazionale, in primo grado e in appello. Pur confermando detta interpretazione del diritto nazionale, il giudice del rinvio si è tuttavia interrogato sui requisiti del diritto comunitario, a tal riguardo, il che lo ha condotto a proporre la prima questione pregiudiziale (v. punti da 36 a 65 della presente sentenza).
71 Orbene, risulta dalla soluzione apportata alla prima questione che il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti ai singoli dal diritto comunitario non richiede, nell’ordinamento giuridico di uno Stato membro, l’esistenza di un ricorso autonomo diretto, in via principale, ad esaminare la conformità di disposizioni nazionali con il diritto comunitario, qualora altri rimedi giurisdizionali consentano di valutare in via incidentale una tale conformità, ciò che spetta al giudice nazionale verificare.
72 Quando la ricevibilità di un ricorso diretto a garantire il rispetto dei diritti spettanti al singolo in forza del diritto comunitario, non è certa in forza del diritto nazionale, applicato conformemente ai requisiti di diritto comunitario, il principio di tutela giurisdizionale effettiva richiede che il giudice nazionale possa, ciononostante, fin da tale fase concedere i provvedimenti provvisori necessari per garantire il rispetto di tali diritti.
73 Tuttavia, il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti ai singoli dal diritto comunitario non richiede, nell’ordinamento giuridico di uno Stato membro, la possibilità di ottenere che dei provvedimenti provvisori siano concessi dal giudice nazionale competente nell’ambito di una domanda irricevibile in base al diritto di tale Stato membro, purché il diritto comunitario, interpretato conformemente al punto 71 della presente sentenza, non rimetta in questione detta irricevibilità.
74 Per quanto riguarda la domanda di provvedimenti provvisori presentata nell’ambito dell’azione di risarcimento, risulta dall’ordinanza di rinvio e dagli altri documenti del fascicolo che tale domanda è stata dichiarata ricevibile.
75 Così come ha rilevato l’Avvocato generale al paragrafo 74 delle sue conclusioni e come è stato ricordato al punto 67 della presente sentenza, il giudice nazionale investito di una controversia disciplinata dal diritto comunitario dev’essere in grado di concedere provvedimenti provvisori allo scopo di garantire la piena efficacia della successiva pronuncia giurisdizionale sull’esistenza dei diritti invocati in forza del diritto comunitario.
76 Di conseguenza, dal momento che il giudice nazionale competente esaminerà, nell’ambito di un’azione di risarcimento, la conformità della legge sulle lotterie con il diritto comunitario, esso deve poter accordare i provvedimenti provvisori richiesti se la concessione di tali provvedimenti è necessaria, ciò che spetta al giudice nazionale verificare, per garantire la piena efficacia della successiva pronuncia giurisdizionale sull’esistenza dei diritti invocati in forza del diritto comunitario.
77 Si evince da quanto precede, che occorre risolvere la seconda questione dichiarando che il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti ai singoli dal diritto comunitario deve essere interpretato nel senso che esso richiede, nell’ordinamento giuridico di uno Stato membro, che provvedimenti provvisori possano essere concessi fino a quando il giudice competente si sia pronunciato sulla conformità di disposizioni nazionali con il diritto comunitario, quando la concessione di tali provvedimenti è necessaria per garantire la piena efficacia della successiva pronuncia giurisdizionale sull’esistenza di tali diritti. Sulla terza questione
78 Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se considerato il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti ai singoli dal diritto comunitario e in caso di dubbio sulla conformità di disposizioni nazionali con quest’ultimo, la concessione di provvedimenti provvisori per sospendere l’applicazione di dette disposizioni fino a quando il giudice competente si sia pronunciato sulla loro conformità con il diritto comunitario sia disciplinata dai criteri fissati dal diritto nazionale applicabile dinanzi al giudice competente o dai criteri comunitari.
79 A tal riguardo, risulta, certo, da una giurisprudenza costante che la sospensione dell’esecuzione di una disposizione nazionale fondata su una normativa comunitaria in una controversia pendente dinanzi al giudice nazionale, pur essendo disciplinata da norme di rito nazionali sia assoggettata in tutti gli Stati membri a condizioni di concessione uniformi e analoghe a quelle dei provvedimenti urgenti dinanzi al giudice comunitario (sentenze 21 febbraio 1991, cause riunite C-143/88 e C-92/89, Zuckerfabrik Süderdithmarschen e Zuckerfabrik Soest, Racc. pag. I-415, punti 26 e 27; 9 novembre 1995, causa C-465/93, Atlanta Fruchthandelsgesellschaft, Racc. pag. I-3761, punto 39, e 6 dicembre 2005, cause riunite C-453/03, C-11/04, C-12/04 e C-194/04, ABNA e a., Racc. pag. I-10423, punto 104). Tuttavia, la controversia principale è diversa da quelle che hanno portato a tali sentenze, in quanto la domanda di provvedimenti provvisori della Unibet non mira a sospendere gli effetti di una disposizione nazionale adottata sulla base della disciplina comunitaria la cui legittimità sarebbe contestata, ma gli effetti di una normativa nazionale la cui conformità con il diritto comunitario è contestata.
80 Pertanto, in mancanza di una disciplina comunitaria in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascun Stato membro stabilire le condizioni per la concessione di provvedimenti provvisori intesi a garantire la salvaguardia dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto comunitario.
81 Di conseguenza, la concessione di provvedimenti provvisori per sospendere l’applicazione di disposizioni nazionali fino a quando il giudice competente si sia pronunciato sulla loro conformità con il diritto comunitario è disciplinata dai criteri fissati dal diritto nazionale applicabile dinanzi a tale giudice.
82 Tuttavia, tali criteri non possono essere meno vantaggiosi di quelli concernenti domande simili di natura interna (principio di equivalenza) né rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile la tutela giurisdizionale provvisoria dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività).
83 Pertanto, occorre risolvere la terza questione dichiarando che il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti ai singoli dal diritto comunitario deve essere interpretato nel senso che, in caso di dubbio sulla conformità di disposizioni nazionali con il diritto comunitario, la concessione eventuale di provvedimenti provvisori per sospendere l’applicazione di dette disposizioni fino a quando il giudice competente si sia pronunciato sulla loro conformità con il diritto comunitario è disciplinata dai criteri fissati dal diritto nazionale applicabile dinanzi a detto giudice, purché tali criteri non siano meno favorevoli di quelli concernenti domande simili di natura interna e non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile la tutela giurisdizionale provvisoria di tali diritti. Sulla quarta questione
84 Considerata la soluzione data alla terza questione, non occorre risolvere la quarta questione. Sulle spese
85 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi,
la Corte (Grande Sezione) dichiara:
1) Il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti ai singoli dal diritto comunitario deve essere interpretato nel senso che esso non richiede, nell’ordinamento giuridico di uno Stato membro, l’esistenza di un ricorso autonomo diretto, in via principale, ad esaminare la conformità di disposizioni nazionali con l’art. 49 CE, qualora altri mezzi di gravame effettivi, non meno favorevoli di quelli che disciplinano azioni nazionali simili, consentano di valutare in via incidentale una tale conformità, ciò che spetta al giudice nazionale verificare.
2) Il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti ai singoli dal diritto comunitario deve essere interpretato nel senso che, in caso di dubbio sulla conformità di disposizioni nazionali con il diritto comunitario, la concessione eventuale di provvedimenti provvisori per sospendere l’applicazione di dette disposizioni fino a quando il giudice competente si sia pronunciato sulla loro conformità con il diritto comunitario è disciplinata dai criteri fissati dal diritto nazionale applicabile dinanzi a detto giudice, purché tali criteri non siano meno favorevoli di quelli concernenti domande simili di natura interna e non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile la tutela giurisdizionale provvisoria di tali diritti.
3) Il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti ai singoli dal diritto comunitario deve essere interpretato nel senso che, in caso di dubbio sulla conformità di disposizioni nazionali con il diritto comunitario, la concessione eventuale di provvedimenti provvisori per sospendere l’applicazione di dette disposizioni fino a quando il giudice competente si sia pronunciato sulla loro conformità con il diritto comunitario è disciplinata dai criteri fissati dal diritto nazionale applicabile dinanzi a detto giudice, purché tali criteri non siano meno favorevoli di quelli concernenti domande simili di natura interna e non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile la tutela giurisdizionale provvisoria di tali diritti.

Decreto flussi: le istruzioni per le domande di nulla osta per il lavoro in somministrazione

Le agenzie per il lavoro possono fare domanda di nulla osta per l’ingresso di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro in somministraz...