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proprietà individuale, edificio in condominio, concreta situazione fattuale

Proprietà individuale, edificio in condominio, concreta situazione fattuale. Cassazione civile, Sezione II, 20 luglio 2009, n.16829 Il fatto che una proprietà individuale sia compresa o meno in un determinato edificio in condominio, non dipende da ciò che in proposito sia stato eventualmente convenuto nel relativo atto di acquisto, bensì deve essere correlato ad una concreta situazione fattuale, consistente nella effettiva inclusione o meno del bene in quel compendio immobiliare. Valter Marchetti, Foro di Savona

proprietà individuale, edificio in condominio, concreta situazione fattuale

Proprietà individuale, edificio in condominio, concreta situazione fattuale. Cassazione civile, Sezione II, 20 luglio 2009, n.16829 Il fatto che una proprietà individuale sia compresa o meno in un determinato edificio in condominio, non dipende da ciò che in proposito sia stato eventualmente convenuto nel relativo atto di acquisto, bensì deve essere correlato ad una concreta situazione fattuale, consistente nella effettiva inclusione o meno del bene in quel compendio immobiliare. Valter Marchetti, Foro di Savona
05.05.2008 Nelle obbligazioni verso i terzi del condominio si applica il principio di parziarietà Le Sezioni unite della S.C. hanno risolto il contrasto sulla natura delle obbligazioni dei singoli condomini in ordine alla responsabilità del condominio nei confronti dei terzi affermando che si applica in proposito il principio della parziarietà e non quello della solidarietà. Cassazione civile Sentenza, Sez. III, 08/04/2008, n. 9148 Le Sezioni unite hanno, invero, aderito al pregresso orientamento minoritario (riconducibile, soprattutto, a Cass. n. 8530 del 1996) ritenendo applicabile il principio della ripartizione tra i condomini delle obbligazioni assunte nell’interesse del condominio in proporzione delle rispettive quote, così superando l’indirizzo maggioritario che propendeva per l’applicabilità del criterio della solidarietà (v., in merito, ad es., Cass. n. 4558 del 1993, Cass. n. 14593 del 2004 e Cass. 17563 del 2005). A sostegno della soluzione raggiunta le Sezioni unite hanno e...
05.05.2008 Nelle obbligazioni verso i terzi del condominio si applica il principio di parziarietà Le Sezioni unite della S.C. hanno risolto il contrasto sulla natura delle obbligazioni dei singoli condomini in ordine alla responsabilità del condominio nei confronti dei terzi affermando che si applica in proposito il principio della parziarietà e non quello della solidarietà. Cassazione civile Sentenza, Sez. III, 08/04/2008, n. 9148 Le Sezioni unite hanno, invero, aderito al pregresso orientamento minoritario (riconducibile, soprattutto, a Cass. n. 8530 del 1996) ritenendo applicabile il principio della ripartizione tra i condomini delle obbligazioni assunte nell’interesse del condominio in proporzione delle rispettive quote, così superando l’indirizzo maggioritario che propendeva per l’applicabilità del criterio della solidarietà (v., in merito, ad es., Cass. n. 4558 del 1993, Cass. n. 14593 del 2004 e Cass. 17563 del 2005). A sostegno della soluzione raggiunta le Sezioni unite hanno e...