Blog di diritto e poesia. Il diritto è quella scienza che aiuta a comporre i bisogni dell'uomo nelle relazioni interpersonali. la poesia è quell'arte che, comunicando con parole scritte, aiuta a conoscersi nel profondo.
domenica 30 agosto 2009
proprietà individuale, edificio in condominio, concreta situazione fattuale
Cassazione civile, Sezione II, 20 luglio 2009, n.16829
Il fatto che una proprietà individuale sia compresa o meno in un determinato edificio in condominio, non dipende da ciò che in proposito sia stato eventualmente convenuto nel relativo atto di acquisto, bensì deve essere correlato ad una concreta situazione fattuale, consistente nella effettiva inclusione o meno del bene in quel compendio immobiliare.
proprietà individuale, edificio in condominio, concreta situazione fattuale
Cassazione civile, Sezione II, 20 luglio 2009, n.16829
Il fatto che una proprietà individuale sia compresa o meno in un determinato edificio in condominio, non dipende da ciò che in proposito sia stato eventualmente convenuto nel relativo atto di acquisto, bensì deve essere correlato ad una concreta situazione fattuale, consistente nella effettiva inclusione o meno del bene in quel compendio immobiliare.
mercoledì 7 maggio 2008
Nelle obbligazioni verso i terzi del condominio si applica il principio di parziarietà
Le Sezioni unite della S.C. hanno risolto il contrasto sulla natura delle obbligazioni dei singoli condomini in ordine alla responsabilità del condominio nei confronti dei terzi affermando che si applica in proposito il principio della parziarietà e non quello della solidarietà.
Cassazione civile Sentenza, Sez. III, 08/04/2008, n. 9148
Le Sezioni unite hanno, invero, aderito al pregresso orientamento minoritario (riconducibile, soprattutto, a Cass. n. 8530 del 1996) ritenendo applicabile il principio della ripartizione tra i condomini delle obbligazioni assunte nell’interesse del condominio in proporzione delle rispettive quote, così superando l’indirizzo maggioritario che propendeva per l’applicabilità del criterio della solidarietà (v., in merito, ad es., Cass. n. 4558 del 1993, Cass. n. 14593 del 2004 e Cass. 17563 del 2005). A sostegno della soluzione raggiunta le Sezioni unite hanno evidenziato che:
- l’obbligazione condominiale, ancorché comune, è divisibile trattandosi di somme pecuniarie;
- la solidarietà nel condominio non è contemplata da alcuna disposizione di legge e l’art. 1123 c.c. non distingue il profilo esterno da quello interno;
- l’amministratore vincola i singoli nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote. In altri termini, le obbligazioni dei condomini sono regolate da criteri consimili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 c.c., per le obbligazioni ereditarie, alla stregua dei quali i coeredi concorrono al pagamento dei debiti ereditari in proporzione delle rispettive quote e l’obbligazione in solido di uno dei condebitori tra gli eredi si ripartisce proporzionalmente rispetto alle quote ereditarie. La rilevante conseguenza concreta di tale arresto giurisprudenziale sarà che, una volta che il terzo avrà conseguito la condanna del condominio in relazione al riconoscimento di un suo credito sostanziatosi in un titolo esecutivo, potrà procedere all’esecuzione solo individualmente nei confronti dei singoli condomini, secondo la quota di ciascuno (da computare in base alle tabelle millesimali).
Aldo Carrato, magistrato presso l'Ufficio del Massimario della Corte di CassazioneTratto da Quotidiano Giuridico 2008
Nelle obbligazioni verso i terzi del condominio si applica il principio di parziarietà
Le Sezioni unite della S.C. hanno risolto il contrasto sulla natura delle obbligazioni dei singoli condomini in ordine alla responsabilità del condominio nei confronti dei terzi affermando che si applica in proposito il principio della parziarietà e non quello della solidarietà.
Cassazione civile Sentenza, Sez. III, 08/04/2008, n. 9148
Le Sezioni unite hanno, invero, aderito al pregresso orientamento minoritario (riconducibile, soprattutto, a Cass. n. 8530 del 1996) ritenendo applicabile il principio della ripartizione tra i condomini delle obbligazioni assunte nell’interesse del condominio in proporzione delle rispettive quote, così superando l’indirizzo maggioritario che propendeva per l’applicabilità del criterio della solidarietà (v., in merito, ad es., Cass. n. 4558 del 1993, Cass. n. 14593 del 2004 e Cass. 17563 del 2005). A sostegno della soluzione raggiunta le Sezioni unite hanno evidenziato che:
- l’obbligazione condominiale, ancorché comune, è divisibile trattandosi di somme pecuniarie;
- la solidarietà nel condominio non è contemplata da alcuna disposizione di legge e l’art. 1123 c.c. non distingue il profilo esterno da quello interno;
- l’amministratore vincola i singoli nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote. In altri termini, le obbligazioni dei condomini sono regolate da criteri consimili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 c.c., per le obbligazioni ereditarie, alla stregua dei quali i coeredi concorrono al pagamento dei debiti ereditari in proporzione delle rispettive quote e l’obbligazione in solido di uno dei condebitori tra gli eredi si ripartisce proporzionalmente rispetto alle quote ereditarie. La rilevante conseguenza concreta di tale arresto giurisprudenziale sarà che, una volta che il terzo avrà conseguito la condanna del condominio in relazione al riconoscimento di un suo credito sostanziatosi in un titolo esecutivo, potrà procedere all’esecuzione solo individualmente nei confronti dei singoli condomini, secondo la quota di ciascuno (da computare in base alle tabelle millesimali).
Aldo Carrato, magistrato presso l'Ufficio del Massimario della Corte di CassazioneTratto da Quotidiano Giuridico 2008
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