lunedì 16 marzo 2009

fotocopia di fattura inviata a mezzo fax: il costo non è certo

Cassazione, sez. Tributaria, sent. 25 febbraio 2009, n. 4502
"In altri termini, le fotocopie di documenti originali, che non risultino smarrite o distrutte per cause non imputabili al contribuente, non hanno lo stesso valore probatorio degli originali, apparendo anzi come una documentazione sospetta. "
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"Il ragionamento appare errato perche' non tiene conto del fatto che proprio la irregolarita' della documentazione non consente di ritenere sussistente il requisito della certezza del costo (il cui onere probatorio grava sul contribuente), alla quale segue poi la verifica della inerenza e della competenza."

Fatto
La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento con il quale il competente ufficio finanziario recuperava a tassazione, tra l'altro, costi considerati privi di documentazione, perche' certificati con copie di fatture ricevute via fax, invece che con gli atti originali.
La societa' ... ... spa, destinataria dell'avviso di accertamento ha proposto ricorso vittoriosamente dinanzi alla competente commissione provinciale. La commissione tributaria regionale, invece, accogliendo l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ha ritenuto legittimo il recupero effettuato in relazione alle fotocopie dei fax, considerando che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 22, impone la conservazione degli originali degli atti ricevuti e che le fotocopie non offrono le stesse garanzie dei documenti originali.
Avverso questa decisione ha proposto ricorso la societa' contribuente, sostenuto da due motivi. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Diritto
Il ricorso non puo' trovare accoglimento.
Con il primo motivo, la societa' ricorrente denunciando la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 22, e vizi di motivazione, sostiene che erroneamente la CTR ha ritenuto che la copia del fax non abbia la stessa efficacia probatoria dell'originale, posto che, comunque, la fattura trasmessa a mezzo fax non e' la fattura originale.
La tesi della ricorrente non e' condivisibile. E' ben vero che il documento che incorpora la fattura trasmessa a mezzo fax e' sostanzialmente una copia dell'originale. Ma e' altrettanto vero che l'originale del fax offre maggiori garanzie perche', non puo' esser frutto di un fotomontaggio, almeno da parte del ricevente. Peraltro, il legislatore, ove mai si fosse trattato di fax trasmesso per mezzo di un personal computer, ha imposto l'obbligo di conservare il supporto elettronico fino al momento della stampa, proprio per evitare il rischio di manipolazioni (a monte come a valle), insito in ogni riproduzione meccanografica non confrontabile con l'originale.
L'obbligo di conservare la documentazione originale, previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 22, e' norma speciale rispetto al regime ordinario della prova documentale dettato dal codice civile, che equipara la copia all'originale se non ci sia espressa contestazione sulla conformita' (art. 2712 c.c.). La diversita' della disciplina trae origine dalla tendenziale indisponibilita' del rapporto tributario e del suo regime probatorio. D'altra parte non risulta che il contribuente abbia giustificato in qualche modo il fatto di non aver conservato gli originali (allegando, ad esempio, la distruzione accidentale o per causa di forza maggiore degli originali), si che la violazione della legge, anche ammesso che le si volesse attribuire un carattere meramente formale, sarebbe comunque sospetta, in relazione al comportamento tenuto dal contribuente. In altri termini, le fotocopie di documenti originali, che non risultino smarrite o distrutte per cause non imputabili al contribuente, non hanno lo stesso valore probatorio degli originali, apparendo anzi come una documentazione sospetta. Specialmente se, come e' accaduto nella specie, non sono allegate valide ragioni che giustifichino la mancata esibizione degli originali.
Con il secondo motivo la societa' ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75 TUIR e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 22, sul rilievo che anche ammesso che la documentazione prodotta non fosse formalmente corretta, la deducibilita' dei costi deve essere comunque riconosciuta in quanto non e' mai stata posta in dubbio la loro effettivita', inerenza e competenza. Il ragionamento appare errato perche' non tiene conto del fatto che proprio la irregolarita' della documentazione non consente di ritenere sussistente il requisito della certezza del costo (il cui onere probatorio grava sul contribuente), alla quale segue poi la verifica della inerenza e della competenza.
Conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato. Sussistono giuste ragioni per compensare le spese del giudizio di legittimita', attesa la novita' della questione.

P.Q.M.

La Corte:
Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimita'.
Cosi' deciso in Roma, il 2 dicembre 2008.

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