martedì 17 marzo 2009

Prospettive di riforma: Ampliare le competenze del Giudice di Pace

COMPETENZE CIVILI DEL GIUDICE DI PACE
E LE ATTESE DELLA CATEGORIA


di
Alfonso di Nuzzo

in www.iussit.eu


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Col d.d.l. 1082/A, il Senato della Repubblica ha approvato con modificazioni il d.d.l. 1441-bis, già approvato dalla Camera dei Deputati il 2 ottobre 2008. Il testo dell’art. 7 del C.P.C., per quanto più direttamente riguarda la giurisdizione del giudici di pace, approvato dai senatori e che ritorna, per la definitiva approvazione a Montecitorio, è il seguente:

1. All’articolo 7 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «cinquemila euro»;

b) al secondo comma, le parole: «lire trenta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «ventimila euro»;

b-bis) al terzo comma, e` aggiunto, in fine, il seguente numero: «3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali».

1-bis. Nelle cause di cui all’articolo 7, terzo comma, numero 3-bis), del codice di procedura civile, si applicano le disposizioni sul procedimento davanti al giudice di pace di cui al libro II, titolo II, del codice di procedura civile.

Ovviamente, ben vengano questi aumenti di competenze che rappresentano comunque un rafforzamento della fiducia delle istituzioni nella giurisdizione dei giudici di pace; dal ritenerli, però, un progresso verso la soluzione delle istanze di fondo della categoria, ce ne corre.

Per quanto possono ritenersi dei segnali - piuttosto timidi, invero - che annunciano la riforma della magistratura di pace non sono tuttavia queste le premesse di metodo; una cosa sono i provvedimenti del legislatore intesi a fluidificare il sistema giudiziario, altro è l’individuazione delle caratteristiche di funzionalità di un’articolazione del sistema giudiziario qual’è la giurisdizione del giudice di pace.

Magistrato che, anzitutto, deve spogliarsi dall’onorarietà per vestire i panni del professionista legale che smette la toga dell’avvocato per indossare quella del magistrato complementare al sistema giudiziario. Va da sé, che giudice di pace non dovrà più essere soltanto laureato in giurisprudenza ma proprio avvocato, con qualche lustro d’esperienza forense alle spalle, iscritto all’ordine e alla cassa previdenziale per non rischiare di perdere, ai fini pensionistici, gli anni spesi nella funzione di giudice. L’obiettivo non è irraggiungibile; lo diventa se si abbandona la strada maestra della riforma dell’istituzione “giudice di pace”, ovvero il professionista del diritto che si presta su una base contrattuale rinnovabile, previo parere positivo del competente consiglio giudiziario, per inseguire il rimedio tampone del quarto mandato sic et simpliciter senza soluzione di continuità.

Se questi sono i segnali, insomma, questa legislatura forse sarà quella che scriverà il testo della riforma del giudice di pace.



Maddaloni, marzo 2009

Alfonso di Nuzzo

Giudice di Pace

V. Pres. A.N.MA.P.

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