martedì 27 ottobre 2009

Attraversamento sulle strisce e responsabilità dell’automobilista







Cassazione civile , sez. III, sentenza 30.09.2009 n° 20949 (Rocchina Staiano)











L’importanza di questa sentenza di legittimità è di aver ritenuto, contrariamente agli altri orientamenti, che il pedone ha certamente il diritto di precedenza nell'attraversamento della strada sulle strisce pedonali.













Tale orientamento smentisce che le c.d. "strisce pedonali" non impongono al conducente dell'auto l'obbligo di fermarsi in ogni caso, come invece il segnale di "stop", ma solo di moderare ulteriormente la velocità, nell'approssimarsi alle stesse, di accertarsi dell'esistenza nei pressi di un pedone e di arrestarsi solo se è avvistato un pedone che si accinge ad attraversarle ovvero che le stia già attraversando. In realtà, tenendo presente le motivazione della sentenza di legittimità, l'obbligo di arresto del veicolo, in prossimità degli attraversamenti pedonali, è strettamente connesso all'avvistamento di un pedone, che tenga un comportamento che in qualche modo lasci presumere che stia per avvalersi delle strisce pedonali per l'attraversamento. Qualora detto preventivo accertamento non sia possibile, perché l'accesso alle strisce pedonali è coperto da ostacoli (quali ad esempio altre auto parcheggiate, cartelloni pubblicitari o fermate di autobus), la velocità, che già deve essere moderata per il solo fatto della presenza della zona di attraversamento pedonale, deve ulteriormente essere ridotta, non essendo assolutamente imprevedibile che, dietro quell'ostacolo visivo, possa esservi un pedone, che si accinga ad attraversare la strada. La velocità deve essere commisurata alla possibilità di arrestare l'auto, qualora si verifichi detta ultima evenienza.













Art. 2054, comma 1, c.c. e responsabilità del conducente













La ratio dell'art. 2054, comma 1, c.c., richiede che il conducente del veicolo abbia un comportamento oculato e prudente, fino ai limiti estremi della diligenza.













La prova liberatoria da parte del conducente, di cui all'art. 2054, c. 1, c.c., nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve essere necessariamente data in modo diretto, cioé dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza (Cass. 2.12.1986, n. 7113; Cass. 16 giugno 1993, n. 6707). In particolare se il pedone pone in essere un comportamento colposo che può costituire causa esclusiva del suo investimento da parte di un veicolo, il conducente, sul quale grava la presunzione di responsabilità di cui alla prima parte dell'art. 2054 c. c., va ritenuto esente da colpa, ove dimostri che l'improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia ha reso inevitabile l'evento dannoso, tenuto conto della breve distanza di avvistamento, insufficiente per operare una idonea manovra di fortuna. Quindi la responsabilità del conducente coinvolto nell'investimento d'un pedone, pur essendo presunta, può essere tuttavia esclusa, non solo quando l'investitore abbia fornito la prova d'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non v'era da parte sua una reale possibilità di evitare l'incidente; tale situazione ricorre allorché il pedone compia l'attraversamento della strada immettendovisi cosi repentinamente da costituire un ostacolo improvviso ed inevitabile si da non consentire al conducente di evitarne l'investimento (Cass. 27 aprile 1990, n. 3554).













I danni













La sentenza in esame non ha riconosciuto, quale lesione del credito, il danno derivato dalla perdita della possibilità di ereditare dalla madre l'appartamento che il locatore le aveva offerto di acquistare ad un prezzo assolutamente vantaggioso.













Inoltre, tale sentenza ha escluso la risarcibilità, iure hereditario, del danno biologico subito alla madre in ragione della brevità del lasso di tempo per il quale era sopravvissuta alle lesioni, nonché del danno “esistenziale” che i figli avevano subito. Ciò è avvenuto in applicazione dei principi enunciati dalle Cass. civ., sez. un., sentenza 11 novembre 2008, n. 26972, la quale quest’ultima sentenza ha ribadito che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (fatto illecito integrante reato) e quello in cui la risarcibilità, pur non essendo prevista da norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla legge. Nella medesima sentenza è stato aggiunto che il danno non patrimoniale costituisce una categoria ampia ed onnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sotto categorie. Pertanto il c.d. danno esistenziale, inteso quale “il pregiudizio alle attività non remunerative della persona” causato dal fatto illecito lesivo di un diritto costituzionalmente garantito, costituisce solo un ordinario danno non patrimoniale, che non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato.













(Altalex, 19 ottobre 2009. Nota di Rocchina Staiano)







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