focus in economia: Il Collegio Sindacale



ABSTRACT



Il collegio sindacale è l’organo di controllo giuridico – amministrativo delle società e nelle S.p.A. questa funzione è naturalmente scissa dal controllo contabile che è affidato al revisore contabile o al collegio dei revisori contabili. Nelle S.r.l., salvo che lo statuto non preveda diversamente, le funzioni di controllo giuridico- amministrativo e contabile sono accentrate nelle mani di sindaci che esplicano entrambe le funzioni. Per la loro attività il codice civile prevede un compenso che va classificato nella voce del Conto Economico B 7).







ASPETTI GENERALI







Il collegio sindacale costituisce ai sensi nelle S.p.A. (2400 e s.s. del c.c.) e nelle S.r.l. (2477 del c.c.) l’organo di controllo giuridico- amministrativo al quale spettano i seguenti compiti:



1) controllare l'amministrazione della società,;



2) vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo;



3) accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;



4) l'osservanza delle norme stabilite dall'articolo 2426 per la valutazione del patrimonio sociale;



5) accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia.







Nelle S.p.A., come dicevamo in premessa, il controllo contabile è scisso dal controllo legale, con la conseguenza che le società con la governance delle S.p.A. potrebbero trovarsi nella condizione di essere esonerate dall’obbligo di nominare i sindaci, ma essere obbligate a nominare i revisori contabili o in forma di organo monocratico o in forma di organo collegiale.







ASPETTI GIURIDICI







Il compenso dei sindaci è regolato dall’art. 37 della Tariffa professionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (DPR n. 645/1994). Le attività regolamentate dalla tariffa sono le seguenti:







a) verifiche trimestrali;



b) controllo del bilancio e dei documenti accompagnatori;



c) partecipazioni alle riunioni degli amministratori e alle assemblee dei soci.

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